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Cos'è lo sciopero L'evoluzione del diritto allo sciopero Sciopero: diritto soggettivo Le conseguenze dello sciopero per il lavoratore Modalità di sciopero
Tipologia: Appunti
Caricato il 08/01/2019
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Lo sciopero Cos'è lo sciopero, l'evoluzione del diritto allo sciopero nell'ordinamento italiano, le modalità di esercizio del diritto di scioperare e la giurisprudenza
Cos'è lo sciopero L'evoluzione del diritto allo sciopero Sciopero: diritto soggettivo Le conseguenze dello sciopero per il lavoratore Modalità di sciopero Cos'è lo sciopero
Lo sciopero consiste nell’astensione collettiva dal lavoro per un periodo definito, cui consegue lo speculare diritto del datore di non corrispondere la retribuzione. L'evoluzione del diritto allo sciopero
Trascorso il primo periodo dopo l’unità d’Italia (durante il quale l’ordinamento sardo vietava lo sciopero come illegittimo), il Codice penale Zanardelli (1889) assumeva un atteggiamento di tolleranza, senza affermare la presenza di un vero e proprio diritto allo sciopero; durante il ventennio fascista il Codice Rocco (1930) tornava a considerare lo sciopero come reato ed era poi la Costituzione del 1948 ad ammetterlo come un vero e proprio diritto (art. 40); nel 1970 ancora lo statuto dei lavoratori (artt.15, 16, 28) vietava gli atti discriminatori compiuti dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano partecipato ad uno sciopero e lo includeva nei diritti tutelati dalla procedura giudiziaria prevista contro l’attività antisindacale. L'art. 40 della Costituzione Secondo una parte della dottrina, confortata dalla sentenza di Cassazione n. 1628 del 7.6.1956, l’art. 40 della Costituzione non crea il diritto allo sciopero, che va considerato già esistente, ma ne prevede la possibilità di esercizio. Al di là dei diversi atteggiamenti legislativi che hanno modificato la figura giuridica dello sciopero durante l’ultimo decennio dell’800 e tutta la prima metà del ‘900, va detto che questo strumento ha rappresentato, nel mondo moderno, la modalità più tipica di tutela delle posizioni del prestatore di lavoro ed anche quella che nella pratica si è dimostrata più efficace: la vicenda delle riforme del lavoro, attuate tanto attraverso leggi ordinarie quanto per mezzo dei contratti collettivi, è contrassegnata, nel suo svolgimento passato e tuttora, da questa forma di risposta dei lavoratori a quella che è considerata la posizione di preminenza economica, organizzativa, disciplinare dell’imprenditore nell’azienda. Tutta la storia della vertenzialità fra le due parti è informata da questa forma di lotta sindacale. L'intervento del legislatore L’art. 40 della Costituzione italiana ne rimanda la regolamentazione alla legge ordinaria: l’intervento legislativo non ha, nella pratica parlamentare, mai avuto luogo, anche per la più volte ricordata posizione dei sindacati che difficilmente vogliono rinunciare a quella che è sempre stata la caratteristica funzione autoregolamentatoria di se stessi e dei propri comportamenti: di conseguenza un compito interpretativo fondamentale in questo senso è stato fin qui svolto dalla giurisprudenza, segnatamente da quella costituzionale e di Cassazione, accompagnata dalle elaborazioni dottrinali, peraltro molto ricche di sviluppi. Sciopero: diritto soggettivo
Secondo tali autorevoli fonti interpretative lo sciopero è considerato un vero e proprio diritto soggettivo che può essere esercitato, però, soltanto in forma collettiva. Sarebbe estremamente dannoso per la produttività ed insostenibile
per la stessa organizzazione in fabbrica (e neanche concepibile nei fatti) se ogni singolo lavoratore avesse la possibilità di decidere autonomamente di assentarsi dal lavoro quando lo ritiene opportuno, giustificando il proprio comportamento come addebitabile all’esercizio del diritto di sciopero: peraltro, quando lo sciopero sia proclamato da un sindacato, anche un solo lavoratore può, per pura ipotesi, legittimamente prendervi parte. Le conseguenze dello sciopero per il lavoratore
Dato il rapporto sinallagmatico che sussiste fra il dovere alla prestazione lavorativa da una parte e quello alla corresponsione della retribuzione dall’altra, lo sciopero rappresenta una sospensione temporale dell’una e dell’altra che non fa venire meno il rapporto di lavoro, neppure nel periodo che intercorre fra la cessazione del lavoro e la ripresa. La prosecuzione di esso per tutto il tempo in cui lo sciopero viene attuato ha come conseguenza che al lavoratore non vengano meno i benefici assicurativi previsti dalla legge, per esempio ai fini del trattamento di malattia e per quanto riguarda il versamento dei contributi; si ritiene però dalla giurisprudenza e da parte della più accreditata dottrina che il datore di lavoro potrà tenere conto degli scioperi effettuati nell’anno ai fini dei conteggi della tredicesima e delle ferie, attuando un percentuale ridimensionamento degli stessi: gli istituti delle ferie e della tredicesima mensilità dipendono infatti, nella loro entità, dall’effettivo svolgimento delle ore annuali di lavoro e dalla conseguente maturazione nelle relative proporzioni.
La legislazione sull'astensione
La legge 146/1990 e la legge 83/2000 hanno affrontato la difficile materia relativa alle conseguenze che il diritto di sciopero potrebbe avere nel suo esercizio relativamente all’ambito dei servizi essenziali, quelli, in sostanza, di cui non si potrebbe privare la popolazione senza pericoli di danni alle persone nella conservazione dei beni primari e di altri che si ritengono meritevoli di continua e non interrotta tutela. Si tratta di quei diritti fondamentali, con i quali potrebbe confliggere lo sciopero esercitato da certe categorie, e che sono costituzionalmente garantiti e tutelati come indispensabili: i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione. Totali astensioni contemporanee dal lavoro da parte degli addetti ad uno di questi servizi (pubblici o privati che siano) potrebbero comportare danni non riparabili e non sopportabili dal cittadino: la disciplina del combinato disposto della legge del 1990 e di quella del 2000, nella finalità di essere il meno invasiva possibile rispetto ad una materia tanto delicata, demanda a contratti e ad accordi tra le parti sociali che rappresentino le categorie in questione di contemperare i diritti in modo da farne risultare una disciplina acettabile sotto i diversi punti di vista. Nei servizi ove non sia presente una controparte sindacale (per esempio per gli avvocati e gli altri professionisti o lavoratori autonomi, e sempre che in questi ambiti si possa a buon titolo parlare di “sciopero” piuttosto che di mera “astensione”), fanno fede nella individuazione dei reciproci limiti i relativi codici di autoregolamentazione. Allo scopo di chiudere la disciplina in maniera tale da assicurare in ogni modo le garanzie necessarie, la 83/2000 riserva alla legge stessa l’ultimo controllo ai fini della rispondenza della regolamentazione risultante all’espletamento delle condizioni minime indispensabili. I contratti e gli accordi raggiunti in materia, peraltro, devono essere sottoposti all’approvazione della Commissione di