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Il diritto di sciopero, una forma essenziale di coalizione sindacale che esprime l'autotutela degli interessi collettivi dei lavoratori. Dal 1889 al 1990, il diritto di sciopero ha avuto una storia complessa con la legge e la giurisprudenza italiana. La regolamentazione costituzionale e giurisprudenziale del diritto di sciopero, i suoi effetti e chi ne è titolare.
Tipologia: Appunti
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DIRITTO DI SCIOPERO: l’autotutela degli interessi collettivi è una delle manifestazioni essenziali della coalizione sindacale e può esprimersi in svariati comportanti , lo sciopero dei lavoratori è la forma più tipica. L’ordinamento giuridico non valuta tutte le manifestazioni in egual modo alcuni di questi cost. anche un diritto proprio come il diritto di sciopero. Fino al 1889 sciopero considerato reato. Nel 1889 con l’emanazione del codice Zanardelli venne abrogato il divieto di coalizioni ,lo sciopero non era più perseguibile. Con il corporativismo lo scioperò rientrò nella fattispecie penale. Con il COD ROCCO poi venivano considerati reati contro la P. A l’interruzione di un pubblico servizio. Comunque con la caduta del regime fascista tali norme non vennero abrogate,ciò avvenne solo dopo con la L.12 giugno 1990 n 146 ovvero quella che regola lo sciopero nei servizi pubblici. Lo sciopero nella costituzione è regolato dall’art 40 il quale sancisce che il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. In relazione a questo deve dirsi che è proprio il seguente articolo che permette l’effettività dell’organizzazione sindacale. l’art 40 svolge un ruolo di garanzia della libertà sindacale. da questa norma cost. rileva la diversità tra il sistema odierno e lo stato liberale il quale si incentrava su un’uguaglianza solo formale mentre lo stato odierno proprio mediante il ruolo che si prefissa il diritto del lavoro cerca di rimuovere le disuguaglianze. Lo sciopero costituisce uno di questi mezzi. non essendovi stata regolazione della materia per un 40ennio il ruolo di inquadrare la norma cost. fu affidato alla giurisprudenza. La giurisprudenza partì con una sent di notevole rilievo: la n 29 del 1960 con la quale la corte dichiarò illegittimo l’art 502 del c.p il quale affermava che il divieto penale dello sciopero non era compatibile con gli art 39 e 40 della cost. infatti venne riconosciuta la precettività immediata dell’art 40. e la corte sottolineò lo stretto collegamento tra art 39 e 40. La corte sottolineò anche la differenza tra sciopero e serrata considerando solo il primo come diritto. Il diritto allo sciopero esplica i suoi effetti sia nel rapporto tra stato e cittadino nel senso che non può essere emanato un provvedimento che al diritto di sciopero risulti contrastante ed esplica i suoi effetti anche nei rapporti intersoggettivi privati inibendo al lavoratore la possibilità di privare il lavoratore di tale diritto. La rilevanza di tali effetti è stata riconosciuta dalla dottrina Mortati e trovò poi conferma nella L 604 del 1966 che dichiaravo nullo il licenziamento a causa della partecipazione del soggetto ad attività sindacale ,tale tutela viene ulteriormente estesa nello statuto dei lavoratori ovvero nullità di qualsiasi discriminazione in virtù dell’adesione allo sciopero. Da qui il superamento dei principi posti dallo stato liberale. Vi è poi da aggiungere che se lo sciopero non fosse riconosciuto come diritto alla cessazione del prestazione non conseguirebbe la corresponsione della retribuzione e non solo poiché sembrerebbe un inadempimento che esporrebbe il prestatore a sanzioni disciplinari. TITOLARITA DI TALE DIRITTO: non spetta alle organizzazioni sindacali dei lav. Sono lavoratori ad essere titolari di tale diritto e lo anche anche di quella categoria di lav. Non aderenti a
un sindacato. È decisiva solo la natura collettiva e non individuale dell’interesse perseguito.