













Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Riassunto dei capitoli 3-5-6 del libro
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
1 / 21
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!














CAPITOLO 3 L’istruzione L'istruzione è uno strumento basilare che consente al detenuto un reinserimento più agevole nel tessuto sociale. Essa è prevista tra gli elementi del trattamento rieducativo, sia dalla legge penitenziaria, cioè nella l. 354/1975, che nei documenti sovranazionali. Poiché il detenuto il detenuto rischia di essere escluso dalla società, necessita di maturare delle competenze e delle abilità anche all’interno del carcere stesso, infatti il concetto di istruzione comprende: la formazione culturale, cioè la scuola dell’obbligo, la scuola secondaria di secondo grado, il diploma universitario e l’insegnamento della lingua italiana e dei principi della costituzione per gli immigrati. Rientrano nella formazione anche la partecipazione ai corsi di addestramento professionale, come dei corsi di ottica, di odontotecnica, di professioni come i servizi alberghieri, i tirocini formativi, ecc... I principi su cui si fondano questi modelli di istruzione sono 3: l’integrazione con il sistema pubblico di istruzione e di formazione, l’incentivazione alla partecipazione dei detenuti e la loro responsabilizzazione e la tutela rafforzata per determinate categorie. Gli istituti sono tenuti a fornire gli spazi e il materiale necessario allo svolgimento di suddette attività, mentre è il ministro dell’istruzione a predisporre i programmi scolastici in base al titolo di studio che si intende acquisire, senza renderli eccessivamente semplici rispetto ai programmi degli studenti comuni. È necessario un protocollo di intesa tra le amministrazioni dello stato -sia quella scolastica sia quella penitenziaria-. Inoltre, è stata valutata positivamente anche la realizzazione dei poli universitari penitenziari, attraverso una collaborazione tra gli atenei e il DAP (dipartimento dell’amministrazione penitenziaria). Tenuto conto delle difficoltà nella realizzazione dei corsi universitari negli istituti penitenziari, il legislatore tenta di agevolare lo studio individuale, assegnando camere e reparti adeguati ai detenuti e fornendo loro tutti gli strumenti necessari per lo studio, quali personal computer e libri di testo. Gli esami si svolgono in carcere: i docenti possono accedervi, oppure decidere di effettuare gli esami in videoconferenza; comunque, i detenuti che studiano possono usufruire dei permessi premio per svolgere gli esami in presenza. Le varie attività organizzate dal personale del carcere non sono obbligatorie per i detenuti; tuttavia, si tiene conto positivamente di coloro che scelgono di parteciparvi con impegno e, se mantengono una condotta consona, questo può essere un presupposto per ottenere delle ricompense. Coloro i quali partecipano, ma tenendo un comportamento di inadempimento, possono essere esclusi dal direttore e dal gruppo di osservazione e trattamento. (questo può pregiudicare anche il diritto allo studio) È necessario prestare particolari attenzioni ai giovani adulti, agli stranieri e alle donne detenuti in carcere; la formazione professionale delle donne avviene cercando di stigmatizzare quelle prassi che prevedono per esse delle attività tipicamente femminili; con riferimento agli stranieri, bisogna focalizzare l’attenzione sull’integrazione; quindi, le priorità sono l’apprendimento della lingua italiana e dei principi della costituzione.
La religione La pratica religiosa è considerata dalla legge 354/1975 (legge penitenziaria) uno degli elementi essenziali del trattamento rieducativo; poiché si tratta di un diritto e non di un obbligo, l'amministrazione non deve spingere il detenuto verso una fede religiosa, bensì deve garantire a tutti i detenuti la libertà di professare la propria religione. Secondo il multiculturalismo religioso, purché si rispettino l'ordine e la sicurezza dell'istituto, devono essere realizzati degli appositi locali per coloro che si trovano in sezioni protette nell'istituto oppure che sono sottoposti a regimi di rigore. Tuttavia, non vi è parità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni. In particolare, negli istituti la celebrazione dei riti cattolici è assicurata dalla presenza del cappellano, che esercita le pratiche di culto, all'insegnamento del catechismo e l'assistenza spirituale. In passato, il cappellano faceva parte del consiglio di disciplina, ma il legislatore ha eliminato questa funzione che spettava a questa figura. I rapporti tra le confessioni religiose e lo stato italiano sono regolati da una legge, il direttore deve autorizzare l'ingresso. Per i ministri di culto di confessioni che non hanno stipulato alcuna intesa con lo Stato è necessario un nulla osta rilasciato da un apposito ufficio del Ministero Dell'Interno. Dato l’elevato numero di detenuti di religione islamica, lo Stato ha stipulato un protocollo di intesa con l’unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia, per favorire l’ingresso dei mediatori culturali e dei ministri del culto islamico (imam). Bisogna stare attenti alle radicalizzazioni, evitare che i detenuti vengano reclutati per finalità di terrorismo. Il comitato di analisi strategica antiterrorismo si occupa della de-radicalizzazione. Attività Culturali, sportive e ricreative Queste sono attività previste dal trattamento rieducativo e sono finalizzate alla promozione del benessere psicofisico del detenuto e agli effetti de-socializzanti del carcere, in particolare, negli imputati. Le attività organizzate necessitano della predisposizione di spazi appositi, della condivisione tra gli operatori e i detenuti e del coinvolgimento della società esterna. Sul primo versante, è necessario calendarizzare le attività in modo da permettere a tutti -sia ai detenuti studenti, sia ai detenuti lavoratori- di partecipare. Inoltre, si occuperà il GOT, cioè la commissione dedita all’osservazione e al trattamento scientifico della personalità del detenuto; si tratta di un’equipe capeggiata dal direttore e composta dagli educatori, dagli assistenti sociali e dai mediatori culturali che operano nell’istituto penitenziario. Organizzare delle offerte culturali richiede delle convenzioni stipulate tra il carcere e le istituzioni/associazioni pubbliche o private. Per quanto concerne gli spazi, devono essere realizzati dei locali appositi con tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle varie attività, sia all’aperto che all’esterno, ove possibile, e i detenuti si occuperanno non solo della gestione degli spazi, ma anche della loro cura.
che svolge un corso di formazione. Anche ai singoli cittadini è consentito entrare in carcere, seppur subordinati alla realizzazione di un progetto. Alla luce di ciò, la partecipazione della comunità è essenziale nella programmazione delle attività trattamentali di ciascun istituto. A tal proposito, il DAP, richiede annualmente la predisposizione di un progetto pedagogico, con l'indicazione delle risorse umane e dei materiali necessari impiegati dalle istituzioni e dal carcere stesso. Possono fare il loro ingresso in carcere senza autorizzazioni le autorità pubbliche oppure quelle istituzioni preposte al controllo sul rispetto dei detenuti e dei loro diritti, Ad esempio il magistrato di sorveglianza. I colloqui visivi è necessario tenere in considerazione quali sono gli interlocutori (familiari, altre persone, il difensore, le autorità investigative, i garanti dei diritti dei detenuti), dal momento che il tipo di rapporto esistente con il detenuto influisce sulla motivazione per cui è richiesto il colloquio e sulla forma di comunicazione necessaria (visivo o telefonico). Non sono soggette alle stesse limitazioni gli incontri con i ministri di culto, con il sanitario di fiducia e con gli operatori penitenziari e le autorità giudiziarie. Familiari Gli interlocutori da prendere in considerazione sono: i familiari del detenuto, il coniuge la persona che conviveva stabilmente con lui prima della carcerazione ho a cui era era legato da Unione civile e tutti coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità entro il quarto grado. (Massimo i cugini) Devono essere favoriti i colloqui con i familiari, dal momento che permettono il miglioramento della qualità dei rapporti tra questi ultimi e i detenuti (questo rientra fra i diritti umani) in caso di imputati reclusi in seguito ad una misura cautelare, per evitare l'inquinamento delle prove, sono necessari dei locali esterni destinati esclusivamente ai colloqui con i familiari che consentano, di vedere. Altre persone Il legislatore ritiene che, anche coloro che stanno al di fuori della cerchia familiare, sono legati al detenuto da dei rapporti affettivi o di amicizia, e il detenuto ha la necessità, e il diritto, di incontrarli. Lo stesso vale per il compimento di atti giuridici, per cui è necessario che il soggetto in carcere abbia dei colloqui con l’avvocato. Alla luce di quanto detto, il legislatore autorizza il detenuto ad incontrare, per ragionevoli motivi, anche questi soggetti. E l'autorità giudiziaria ad autorizzare i colloqui visivi e le telefonate (il g.i.p., il g.u.p., il giudice monocratico o il presidente del collegio durante la fase dibattimentale). In seguito ad una sentenza definitiva, tutte le decisioni di questo tipo spettano al direttore dell’istituto penitenziario; nel caso del giudizio direttissimo, le autorizzazioni spettano al PM. In linea generale, i detenuti usufruiscono di 6 colloqui al mese; nello specifico, ai minorenni ne spettano 6, ai detenuti condannati per uno dei reati previsti dall’art. 4- bis ne spettano 4, infine, ai sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ne spetta solo uno. Nonostante ciò, è possibile raddoppiare la durata dei colloqui (es. quando un
familiare risiede lontano dall’istituto nel quale si trova il parente e deve affrontare un viaggio) e ottenere dei colloqui straordinari (un genitore è in carcere e deve svolgere un colloquio con la prole di età inferiore ai 10 anni, per le festività come Natale, ecc…). Gli interlocutori non devono essere più di tre e le modalità esecutive, i giorni e gli orari in cui si svolgono i colloqui, così come le modalità attraverso cui prenotarsi sono indicate dal regolamento interno dell'istituto. I familiari vengono perquisiti, mentre le “altre persone” devono essere identificate e controllate, per evitare che introducano all’interno dell’istituto oggetti vietati, sostanze stupefacenti, cellulari, ecc… Il colloquio deve avere luogo in locali, o aree verdi, appositi; in assenza di particolari ragioni sanitarie o di sicurezza, avviene senza vetro divisorio, dunque è permesso il contatto fisico, purché sia conforma al senso di umanità. La polizia penitenziaria può decidere di sospendere un colloquio in seguito all’inosservanza delle regole e a dei comportamenti molesti. Infine, per ragioni di privacy, la polizia penitenziaria può esercitare solo un controllo visivo. Il difensore Il colloquio con il proprio rappresentante legale rappresenta un diritto inviolabile del detenuto e viene garantito, non solo all’imputato, ma anche a coloro che sono stati condannati in via definitiva. I colloqui possono svolgersi in qualsiasi giorno, non sono previste delle limitazioni e vengono effettuati in apposite stanze, in cui può essere garantito il diritto alla riservatezza. I garanti dei diritti dei detenuti Questa categoria comprende sia garanti nazionali che garanti territoriali. Se il detenuto sottoposto al regime ordinario ha a disposizione 6 colloqui, quello che otterrà con un garante dei diritti dei detenuti non verrà detratto dal n. massimo di incontri di cui può usufruire al mese; cosa ben diversa riguarda i detenuti sottoposti al regime del carcere duro. Gli organi investigativi in materia di criminalità organizzata e terrorismo In questo caso, il colloquio non viene svolto per finalità trattamentali ma per scopi investigativi, per reprimere dei delitti di criminalità organizzata e terrorismo. Gli organi di polizia possono visitare gli istituti penitenziari necessitano di un’autorizzazione, eccetto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (per visitare l’imputato autorizzazione del PM e per visitare un condannato o un internatoautorizzazione del ministro della giustizia) La corrispondenza telefonica Al detenuto spetta una chiamata a settimana della durata di 10 minuti (non può chiamare chiunque, ma solo chi può vedere), ma è concesso anche (ad alcuni detenuti) di effettuare delle chiamate tramite un cellulare, purché si verifichi anche in questo caso chi sta chiamando. Si è meno severi con i minorenni che hanno la possibilità 2 o 3 chiamate della durata di 20 minuti, mentre si è più rigorosi nei confronti dei detenuti che hanno commesso dei reati ai sensi dell’art 4-bis e ancor più verso coloro che sono sottoposti al regime del 41-bis (una telefonata al mese). In base alla categoria di appartenenza del detenuto, è differente anche il rispetto della riservatezza; in regime comune le telefonate possono essere ascoltate o registrate solo previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria; per i reati previsti dal
Tali provvedimenti possono essere adottati per le seguenti motivazioni: indagini in corso (evitare che il detenuto scriva ad un familiare chiedendogli di occultare le prove); esigenze investigative (captare i messaggi derivanti da un’associazione criminale che tiene aggiornato il detenuto sugli accadimenti all’esterno); esigenze di prevenzione dei reati (evitare che uno stalker possa perseguitare la sua vittima anche dall’istituto penitenziario); ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto. In base alla posizione giuridica del condannato o dell’internato, questi provvedimenti possono essere autorizzati dal magistrato di sorveglianza, dal g.i.p., dal g.u.p., dal giudice monocratico o dal presidente del collegio, dalla corte d’appello, dalla corte d’assise d’appello, ecc… Interventi di questo genere possono essere sollecitati dal Pubblico Ministero o dal direttore del carcere. Al provvedimento, può seguire un reclamo da parte dell’avvocato difensore del condannato o dell’internato o dallo stesso. Fa parte della corrispondenza protetta quella indirizzata ai componenti dell'ufficio difensivo -a condizione che il detenuto indichi sulla busta la dicitura << corrispondenza per ragioni di giustizia>> e il numero del procedimento a cui la lettera si riferisce- all'autorità giudiziaria, ai membri del Parlamento, le rappresentanze diplomatiche, ai consolari Dello Stato di cui l'interessato è cittadino e agli organismi internazionali che tutelano i diritti dell'uomo. La finalità è quella di consentire al detenuto di denunciare la condotta dell'amministrazione penitenziaria in caso di trattamento disumano e degradante. (Dicitura <
I contatti del detenuto con la famiglia hanno un valore primario e sono uno dei principi cardine nella legge penitenziaria. Il detenuto ha il diritto di mantenere in vita e di migliorare i legami affettivi stabili che, a causa dell'allontanamento indotto dalla detenzione, rischiano di logorarsi e interrompersi. Un'occasione per rinsaldare questi legami e il colloquio di primo ingresso, durante il quale è detenuto è invitato a segnalare eventuali problemi personali e familiari che richiedono un intervento immediato; Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato la direzione è tenuta ad inoltrare una segnalazione all'ufficio locale di esecuzione penale esterna per gli opportuni interventi. Non gode di particolare importanza la possibilità di consumare rapporti sessuali con la propria compagna o con il proprio compagno all'interno dell'istituto virgola in locali appositi sottratti al controllo visivo e uditivo. Un gran numero di stati riconosce il diritto dei detenuti ad avere una vita sessuale intramuraria (riferito a coloro i quali non possono usufruire di permessi-premio). La famiglia del detenuto può trovarsi in situazioni di difficoltà, può essere necessario fornire assistenza all'esterno ai figli fino al decimo anno di età, delle visite ai familiari infermi affetti da handicap gravi. I permessi e le licenze. I permessi di necessità/umanitari. I permessi di uscita sono concessi a coloro i quali stanno intraprendendo un percorso migliorativo e permettono al detenuto di trascorrere un periodo di tempo limitato (da poche ore a diversi giorni) nella società libera, seppure prendendo delle precauzioni. Il soggetto in questione è tenuto a rispettare delle imposizioni, altrimenti verrà sanzionato penalmente e dovrà fare immediatamente rientro nell’istituto. La legge prevede due tipologie di permessi: il permesso di necessità, introdotto per primo, e il permesso- premio. Il primo risponde al principio di umanità del trattamento, mentre il secondo risponde al finalismo rieducativo della pena. I permessi umanitari vengono concessi in maniera sporadica e sono di breve durata. (Ad esempio, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente) Non necessariamente deve trattarsi di situazioni di particolare gravità; infatti, il legislatore ha ritenuto più opportuno ampliare le questioni per cui concedere un permesso di necessità: oltre ad eventi luttuosi o drammatici, vi rientrano anche le vicende significative nella vita di un detenuto (come, ad esempio il matrimonio di un figlio). Tuttavia, va ricordato che questi permessi non sono uno strumento a valenza trattamentale, perciò sono necessari tre requisiti: eccezionalità della concessione, particolare gravità dell’evento giustificativo e idoneità ad incidere nella vicenda familiare del detenuto. Per quanto concerne i soggetti che possono fare queste concessioni sono: il g.i.p., il g.u.p., il magistrato di sorveglianza. (no difensore e PM) Se un soggetto dovesse essere stato condannato per uno dei reati di criminalità organizzata, è richiesto il parere di un’autorità competente che si occuperà di comprendere il grado di pericolosità del soggetto in questione, in base al quale verranno prese delle precauzioni. Nel caso dei detenuti sottoposti al
La partecipazione ai percorsi trattamentali proposti dall’amministrazione penitenziaria; Intraprendere un percorso di rivisitazione critica delle precedenti scelte delittuose. Tali valutazioni confluiscono nella relazione di sintesi predisposta dall’équipe di osservazione e trattamento. Il magistrato di sorveglianza deve verificare il grado di pericolosità sociale del richiedente, per il quale può rappresentare un punto di svolta positivo. Il primo permesso, generalmente, viene sfruttato per darsi alla fuga, per commettere nuovi reati o riallacciare i rapporti con l’organizzazione criminale di cui si faceva parte. Un permesso può avere la durata di massimo 15 giorni (30 per i minorenni) e 45 giorni all’anno (100 per i minorenni). Il magistrato di sorveglianza presenta un decreto con il quale motiva la concessione del permesso-premio e con il quale sottolinea l’itinerario da seguire, quali soggetti non può frequentare, l’orario di rientro, ecc… Si tende alla responsabilizzazione del condannato e ci si limita a controllare il luogo nel quale il soggetto dovrà momentaneamente alloggiare e a tutelare ad es. le vittime di violenza domestica/violenza di genere/stalking/violenza sessuale. Per quanto riguarda le vittime sopra elencate, esse verranno avvisate quando il loro carnefice avrà un permesso. Vi saranno delle conseguenze per coloro che non rientreranno entro l’orario previsto, se l’assenza si protrae per troppe ore il detenuto è punibile penalmente per reato di evasione e non può più richiedere un permesso per i successivi 3 anni. Il magistrato di sorveglianza può decidere, con decreto motivato, di con computare le ore trascorse in permesso-premio come ore di pena espiata (cosa che in normali situazioni accade). Le licenze (art. 53 c.p.p.) Sono dei provvedimenti con cui è possibile restituire, seppure in via temporanea, la libertà solo agli internati (sia quelli ospitati nelle REMS, cioè nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, sia quelli che si trovano in una colonia agricola o in una casa di lavoro). Sono previste due tipologie di licenze: quelle ordinarie e quelle straordinarie. Licenze ordinarie consentono al detenuto di reinserirsi gradualmente nel tessuto sociale; possono essere concesse sia una volta all’anno, sia subito dopo un esame volto ad accertare il grado di pericolosità del detenuto.
Licenze straordinarie possono durare max 15 gg, sono finalizzate a far fronte ad esigenze personali e familiari e si aggiungono ai permessi di necessità. Il tempo che l’internato ha trascorso in licenza è considerato come tempo durante il quale detenuto stava scontando la pena. (salvo i casi di grave ritardo ingiustificato) Il lavoro Nei sistemi penali che hanno una visione meramente retributiva e general- preventiva della pena, il lavoro dei detenuti era visto come una modalità di espiazione della pena detentiva, in chiave marcatamente afflittiva: i detenuti erano costretti a svolgere delle mansioni inutili che non procuravano gratificazione nel detenuto, ma solo frustrazione. Recentemente, è stato visto in chiave riabilitativa ed è stato introdotto tra gli elementi del trattamento. Il condannato non è obbligato a prestare lavoro all’interno o all’esterno dell’istituto penitenziario; tuttavia, è il principale strumento di realizzazione personale e di emancipazione, sia per internati, sia per condannati in via definitiva. Essi devono poter sostenere economicamente la propria famiglia e, al tempo stesso, devono poter acquisire delle competenze spendibili al reingresso in società. A tal proposito, si è espressa la Corte di Strasburgo sostenendo che l’attività lavorativa non deve oltrepassare i limiti e non deve comportare un aggravamento della pena. Per quanto concerne la remunerazione, deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Vi è una differenza fra il lavoro delle persone libere e delle persone detenute ed è giustificabile dalla Corte costituzionale sulla base della minore produttività delle prestazioni dei detenuti. Dalla remunerazione vengono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, le spese per il mantenimento del carcere e le somme dovute a titolo di rimborso delle spese di giustizia (3/5 della somma vengono utilizzati per queste spese). Un “salario” inferiore rispetto al normale sarebbe diseducativo per la persona, che finirebbe per non essere interessata a svolgere le proprie mansioni. Il lavoro intramurario è disciplinato dall’art. 20 co. 13, che sancisce gli orari, i giorni feriali e di riposo, il diritto agli assegni familiari. In generale, la competenza a decidere sui reclami riguardanti i diritti di detenuti o internati. (organizzazione e metodi devono riflettere quelli del lavoro all’esterno)Il diritto al lavoro può essere negato dal direttore del carcere, una volta sentito
per l’intera società. L’art. 20 esclude che il progetto possa riguardare la gestione o l’esecuzione di servizi di istituto, le ragioni sono 2: per scongiurare il rischio che i progetti di pubblica utilità provochino la diminuzione dell’offerta di lavoro retribuito connessa ai bisogni interni dell’autorità carceraria e per evitare che l’amministrazione possa risparmiare sul costo dei servizi sfruttando il lavoro gratuito dei reclusi. Le persone recluse per il delitto di associazione mafiosa e per i delitti aggravati dal metodo mafioso o diretti ad agevolare la mafia possono partecipare a progetti, senza limitazioni, ma non possono prestare la propria attività all’esterno. Le persone recluse per reati diversi da quelli mafiosi, ma comunque ostativi ai sensi del 41-bis, sono ammesse a partecipare a progetti anche extra moenia, con un provvedimento del direttore, approvato dal magistrato di sorveglianza (organo monocratico) Il lavoro all’esterno Art. 21 In passato era possibile prestare lavoro nelle imprese agricole e industriali, per ragioni attinenti alla sicurezza, mentre non era ammesso il lavoro all’esterno. Successivamente, questo fu previsto e si cominciò a selezionare i detenuti che potevano lavorare all’esterno. La selezione è di competenza della direzione dell’istituto, sulla base di valutazioni effettuate dall’équipe di osservazione e trattamento, ma le liste sono controllate dal magistrato di sorveglianza (x condannati e internati) e dall’autorità giudiziaria per gli imputati. Questa misura può essere revocata. I condannati per uno dei reati di cui all’art. 4-bis possono essere ammessi al lavoro all’esterno solo dopo aver espiato 1/3 della pena, mentre per i condannati in condizione ostativa occorre rimuovere quest’ultima, collaborando con la giustizia oppure quando cade l’ostatività per impossibilità di collaborare. I detenuti possono prestare lavoro a titolo volontario a sostegno delle famiglie delle vittime di reato da loro commesso. Ha una grande valenza rieducativa, oltre che una valenza risarcitoria e viene definita condotta riparatoria. Queste attività possono costituire l’esito di un programma di giustizia riparativa, con cui si permette al detenuto di incontrare la vittima, o la sua famiglia. L’incontro è guidato da un mediatore penale specializzato. Non possono prestare attività a sostegno della famiglia della vittima o della vittima gli autori di reati di stampo mafioso.
Il trattamento deve essere conforme ai principi di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato; inoltre, deve essere predisposto secondo un criterio di individualizzazione, poiché deve rispettare le esigenze di ogni detenuto. Il raggiungimento dello scopo finale (la rieducazione), è possibile solo se gli istituti penitenziari hanno un’organizzazione adeguata. La condizione degli istituti italiani, purtroppo, non è in grado di consentire che il percorso trattamentale venga seguito serenamente, a causa del grave sovraffollamento, tra l’altro sanzionato più volte dalla Corte e.d.u., poiché esso rischia di vanificare lo sforzo diretto alla rieducazione e al reinserimento sociale, rendendo i trattamenti disumani e degradanti. Il numero dei detenuti che possono prendere parte, in uno stesso momento, alle varie attività deve essere ristretto, al fine di garantire l’individualizzazione dei trattamenti e in modo tale da evitare influenze nocive reciproche. A tale scopo, l’amministrazione dispone di sezioni distinte, così da garantire una separazione tra imputati e condannati, tra questi ultimi e gli internati, tra i giovani adulti e gli adulti e tra le donne e gli uomini. I detenuti hanno il diritto di essere assegnati ad un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia (ove possibile). Il legislatore non ha stilato una lista dei soggetti ai quali il detenuto può rimanere vicino, riferendosi anche alla necessità di vicinanza nei confronti di coloro i quali contribuiscono a radicare una persona in un dato territorio; dunque, lo stato si rivolge anche a delle strutture o a degli enti con cui il detenuto abbia già costruito un rapporto di cura e di supporto. Il criterio di vicinanza ai cari è la ragione per cui, quando subentra un trasferimento, deve essere redatto un atto motivato che giustifichi le eventuali deroghe a tale principio. L’ordine e la disciplina sono favoriti anche dall’esistenza di sezioni separate; tuttavia, si rischia di ghettizzare alcuni soggetti, quindi, va tenuto a mente il criterio di discriminazione, secondo il quale il trattamento è improntato sull’imparzialità, a prescindere dal sesso, dall’etnia, dalla religione, dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale. Si cerca di scongiurare tale rischio, in particolar modo, nelle carceri che ospitano per lo più uomini e che prevedono solo pochi spazi riservati alle donne; alla luce di ciò, gli istituti penitenziari non possono avere delle sezioni femminili di dimensioni ridotte, poiché le donne rischiano una discriminazione di fatto, non potendo prendere parte a molte iniziative risocializzanti.
dall’art. 4-bis, essendo comunque sottoposto alle limitazioni dell’A.S.; inoltre, un detenuto può restare in un circuito di A.S. pur dovendo ormai espiare solo una pena per un reato comune) Il ruolo del magistrato di sorveglianza Affinché un condannato detenuto in una delle sezioni di A.S. venga trasferito in una sezione comune (di media sicurezza), è necessario che la direzione dell’istituto penitenziario dove è recluso il soggetto in questione inoltri alla direzione generale detenuti e trattamento del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (c.d. D.A.P.) una proposta di fuoriuscita dal circuito, accompagnando ad essa una relazione del gruppo osservazione e trattamento (c.d. G.O.T.), un parere delle direzioni distrettuali antimafia e delle informazioni provenienti da altri organi investigativi (qualsiasi elemento utile a comprendere il tipo di rapporto esistente tra il soggetto, e tra i familiari, con il gruppo criminale sul territorio). Il magistrato di sorveglianza si occupa di valutare la legittimità del provvedimento di assegnazione al circuito di A.S., sia l’assegnazione che il diniego di declassificazione. Il trasferimento in A.S. comporta delle regole trattamentali differenti, molto più severe rispetto a quelle presenti in un circuito di media sicurezza. (Tale procedimento richiede il rispetto delle regole del dibattimento) Il ricorso alle “sezioni protette” per la difesa dai compagni di detenzione L’assegnazione alla sezione separata deve essere riesaminata periodicamente per verificare se permangono o meno le ragioni della collocazione differenziata. Le sezioni differenziate sono previste anche per altre tipologie di detenuti, come i collaboratori di giustizia, cioè i ristretti che, avendo avviato un percorso di collaborazione con le forze dell’ordine, necessitano di un programma di protezione. Inoltre, vi sono dei circuiti differenziati dedicati ai sex offenders, per i quali si teme che la popolazione carceraria possa manifestare dei comportamenti violenti; necessitano di protezione anche gli ex agenti di polizia e, qualora vi sia il consenso del diretto interessato, anche chi potrebbero essere vittima di aggressioni o sopraffazioni a causa dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale potrebbe essere inserito in una sezione differenziata. È necessario garantire protezione a tutti i detenuti, prestando attenzione a non ghettizzare, o isolare, coloro i quali vengono posti in sezioni differenziate, e garantendo la partecipazione alle attività trattamentali.
A tali infrazioni, possono seguire cinque tipologie di sanzioni disciplinari: da quella più lieve, cioè il richiamo del direttore, a quella più grave, ovvero l’esclusione dalle attività in comune, che comporta l’isolamento continuo del detenuto o dell’internato. Nel primo caso, la sanzione si connota in un rimprovero da parte del direttore in presenza della polizia penitenziaria; gli altri due provvedimenti sono caratterizzati da una maggiore afflittività. L’isolamento continuo non può superare i 15 giorni, mentre l’esclusione dalle attività trattamentali necessita di una certificazione scritta che motivi l’adozione del provvedimento, rilasciata dal sanitario che attesti che il soggetto è in grado di tollerare il provvedimento, altrimenti verrà sospesa l’esecuzione della sanzione. Le sanzioni del richiamo e dell’ammonizione sono deliberate dal direttore, mentre il consiglio di disciplina decide in merito alle sanzioni maggiormente afflittive. Il consiglio di disciplina è costituito dal direttore, che ricopre il ruolo di presidente, dall’educatore e da un professionista esperto. È necessaria la presenza di tutti componenti del consiglio per stabilire il provvedimento da adottare, altrimenti, anche in assenza di un solo membro, il provvedimento risulterà illegittimo. Il procedimento amministrativo per l’irrogazione di una sanzione. L’accertamento del fatto che costituisce un’infrazione avviene in seguito ad un procedimento che offre all’imputato delle garanzie. L’operatore penitenziario, nel momento in cui viene a conoscenza di un’infrazione, deve redigere un rapporto e trasmetterlo al direttore; in base alla gravità dell’infrazione, il diretto interessato può essere convocato davanti a quest’ultimo o davanti all’intero consiglio di disciplina. La tutela rafforzata dell’ordine interno: contenuti e limiti del regime di sorveglianza particolare (provvedimenti volti a gestire il detenuto che non può essere gestito con delle regole ordinarie) La l. 663/1986 (Legge Gozzini) disciplina il regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis). Tale istituto risponde alla finalità di definire un’offerta trattamentale individualizzata tramite la compressione dell’autonomia prevista dalle regole ordinarie; ciò sta ad indicare una particolare pericolosità penitenziaria manifestata dal detenuto che subisce queste limitazioni. Il regime viene imposto mediante un provvedimento motivato assunto dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (c.d. DAP), in seguito al parere del consiglio di disciplina integrato da due esperti, mentre per l’imputato deve essere sentita l’autorità giudiziaria procedente. Es. il giudice dell’udienza preliminare. La sottoposizione a questi provvedimenti non può superare i 6 mesi, ammenochè non venga prorogata. (Non si tratta
di una pena aggiuntiva, ma di limitazioni alle regole di trattamento e all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.) L’art. 14-bis descrive i possibili destinatari del provvedimento e, da un minore ad un maggiore livello di gravità, individuiamo coloro i quali: abbiano compromesso la sicurezza interna dell’istituto; con violenza o minaccia impediscano lo svolgimento delle attività trattamentali agli altri detenuti; nella vita penitenziaria si avvalgano dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti. Il provvedimento può essere adottato in qualunque momento, anche all’inizio della detenzione, e a prescindere dalla natura dell’imputazione; ma nonostante abbia un certo grado di autonomia, l’amministrazione è sottoposta a delle limitazioni nell’applicazione delle restrizioni. Gli aspetti della vita quotidiana sui quali non possono essere applicate delle restrizioni sono i seguenti: l’igiene, le esigenze di salute, il vitto, il vestiario, il possesso, l’acquisto o la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, la permanenza all’aperto per almeno 2 ore al giorno, la lettura di libri o periodici (corrisponde al diritto allo studio e al diritto di informazione con la possibilità di utilizzare delle apparecchiature radio) e la possibilità di svolgere dei colloqui con i genitori, la moglie/ convivente, i figli e i fratelli (ove possibile). Altri strumenti funzionali al mantenimento dell’ordine e della sicurezza: le perquisizioni Per ragioni di sicurezza, possono essere disposte delle perquisizioni personali nei confronti di detenuti o internati, purché avvenga nel pieno rispetto della loro personalità e ad opera del personale dello stesso sesso della persona da perquisire. Devono essere evitati i comportamenti discriminatori rispetto all’identità di genere, come nel caso dei transgender, che saranno perquisiti dal personale del sesso di identificazione del soggetto. (Le perquisizioni non si eseguono quando può bastare l’utilizzo di altri strumenti, come il metaldetector) Per quanto concerne le perquisizioni locali, deve essere garantito il rispetto degli oggetti posseduti dal detenuto; riguardo le perquisizioni personali, devono essere disposte dall’amministrazione penitenziaria e i casi sono i