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Manuale DI Diritto Penitenzi... N MANUALE DI DIRITTO PENITENZIARIO CAPITOLO 1: LA CORNICE COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE In principio-> Regolamento carcerario del 1931 (concezione retributiva e vendicativa della pena {lavori forzati)) Poi, la situazione è cambiata dopo la promulgazione della Legge 354/1975 (legge penitenziaria) che vuole essere la traduzione, a livello di legislazione, della direttiva contenuta nell'art. 27 co. 3° della Coi Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” QUELLA DELL’ART. 27 CO. 3 E° UNA REGOLA CARDINALE AL QUALE DEVE ISPIRARSI IL LEGISLATORE NEL DISCIPLINARE L'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA. La Corte Costituzionale ha fatto delle puntualizzazioni sul tema della rieducazione del condannato c di queste possono essere estrapolati alcuni punti fermi di grande importanza > c'è, ad esempio, una stretta connessione tra la prima parte (in cui viene espresso il divieto di trattamenti contraria al senso di umanità) c la seconda (dove si enuncia il principio del finalismo rieducativo della pena) TN QUANTO nell’ipotesi di trattamenti inumani l'obbiettivo della rieducazione del condannato sarebbe inesorabilmente compromesso. Per “rieducazione” si intende la meta finale del percorso trattamentale del condannato; deve essere inteso come sinonimo di “reinserimento sociale” Per “tendere” si intende che il reinserimento sociale del condannato non può essere mai né imposto, né certo, né impossibile. Esistono anche altri articoli della Costituzione concernenti (anche se non in toto) coloro che sono in carcere: «Art. 3 comma 1°; “principio di uguaglianza” Art. 13 comma 4°: “è punita ogni violenza fisica c morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” «Art. 15: “tutela della segretezza della corrispondenza” «Art. 19: “diritto di professare liberamente la propria fede religiosa” “‘diritto di difesa” c “diritto della presunzione di non I condannati e a maggior ragione gli imputati conservano tutti diritti il cui esercizio non sia incompatibile con l'esecuzione della pena detentiva o della misura cocrcitiva in ambito carcerario. Ovviamente, ci sono state numerose sentenze di illegittiniità da parte dci giudici della Consulta che hanno perfezionato il raccordo della legge penitenziaria con la Costituzione. Le Carte sovranazionali Le condizioni di vita dei detenuti sono insoddisfacenti e preoccupanti: ecco perché O.N.U. nel 1955 ha elaborato le “Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners” (Regole minime per il trattamento dei detenuti, 1973 tradotto) con il qualo si è raccomandato agli stati membri di adoperarsi affinché nelle rispettive strutture carcerarie fossero assicurate condizioni di vita di livello non inferiore a quello delle direttive stabilite. Tali direttive sono state successivamente aggiomate e perfezionate nel 1987 c poi nel 2006 dando vita alle “Regole penitenziarie europee”> è un testo che contiene 108 articoli riguardanti i profili arganizzativi degli istituti carcerati e lo statuto dei custoditi. Insomma, è un masaica di regole che si estende dai così detti elementi di trattamento (istruzione, lavoro etc...) alla salute; dalle misure