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' (6419) RE Ce y DIRITTO CANONICO I LEZIONE LA VICENDA STORICA DFLLE FONTI Come sappiamo le fonti sono parti rilevanti del diritto. Si distinguono in: 1) FONTL.DI PRODUZIONE: ovvero quella serie di comportamenti tra loro collegati che conducono alla formazione delle norme 2) FONTI DI'COGNIZIONE: è il mezzo materiale (scrittura, documento) per rendere le norme cono: li G Tra le prime fonti di produzione e di cognizione ricorre in modo accentuato per il diritto fondamentale dell'ordinamento canonico, il diritto divino rivelato. Le scritture Sacre: cioè le varie parti dell’ Antico e Nuovo Testamento.o_ Bibbia, sono considerate fonti di cognizione per eccellenza, s Il Concilio Vaticano Il ha affermato che la scrittura è Parola di Dio, in quanto scritta per ispirazione dello Spirito di Dio; inoltre il Concilio senza contraddire -i-brani, chiarisce che la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rilevate non dalla sola “scrittura”, ma anche dalla “Sacra Tradizione”, cioè quell’insieme d’insegnamenti tramandati oralmente dagli Apostoli, in quanto testimoni oculari della vita di Cristo. Sia la “Sacra Tradizione” sia | ittura Sacra” sono definite dal Concilio come uno SPECCHIO in cui la Chiesa ha a possibilità di cogliere o conoscere tutto ciò che da Dio riceve. LE PONTI DI COGNIZIONE SCRITTE DEL DIRITTO CANONICO-ECCLESIASTICO La raccolta delle fonti di cognizione scritte del diritto canonico — ecclesiastico fu decisa a seguito del Concilio di Trento. Fra i brani della tradizione canonistica che compongono questa raccolta, molti sono ascrivibili alla pura e semplice “tradizione umana” della Chiesa, ma sono frutto del lavoro condotto sullo stesso diritto divino rivelato II LEZIONE IL DIRITTO CANONICO Con l’espressione DIRITTO CANONICO s'intende il diritto proprio della Chiesa cattolica, con l’espressione DIRITTO ECCLESIASTICO non fa riferimento al diritto interno della Chiesa, ma al diritto dello Stato nei riguardi delle Chiese. Il Diritto Canonico deriva dal greco KA?°NON cioè regola, in quanto anticamente i Vescovi adottavano delibere in forme di canoni. Con l’espressione ORDINAMENTO s'intende un sistema di norme giuridiche segnate da caratteriste costanti e comuni, idonee a distinguerlo da altri sistemi normativi, affiancate da un sistema di strutture di processi organizzativi. Il diritto della Chiesa cattolica, a differenza dei diritti delle altre Chiese cristiane, possiede caratteristiche di continuità, stabilità e certezza. Il diritto connotato da un limite intrinseco, ovvero pretende di essere un Sistema di Comunicazione Umana. Quindi il diritto, consiste un sistema di norme, e quindi usa il linguaggio prescrittivo perché si propone di orientare l’agire umano e di indurre ciascuno a tenere determinati comportamenti anziché altri. Lo scopo tipico della norma giuridica, è quello di individuare prima e tradurre in concreto la relazione umana. Secondo Sohm, il diritto canonico ha subito nel corso dei secoli una rilevata influenza da parte del “diritto Profano” cioè diritto romano. Le critiche di Sahm, hanno portato ad affermare che il diritto canonico si sia allontanato dalle esperienza di fede, e quindi dalle proprie origini. Alla base della Costituzione della Chiesa vi è il comandamento della carità, perché la stessa Chiesa vi è il comandamento della carità, perché la stessa Chiesa è stata fondata per consentire all’uomo di essere partecipe dell’amore di Dio, la Chiesa è stata definita: Sacramento Universale di Salvezza. Nell'ordinamento della Chiesa, la finalità caritativa non annulla una norma no la struttura giuridica,