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Strumenti sovranità: petizione, iniziativa legislativa e referendum, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Una dettagliata descrizione dei tre strumenti di esercizio della sovranità previsti dalla costituzione italiana: petizione, iniziativa legislativa popolare e referendum. Vengono spiegati i requisiti, i limiti e le procedure per l'esercizio di ciascun strumento, nonché le differenze tra di essi. Utile per chi vuole comprendere meglio il funzionamento del sistema politico italiano.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 28/02/2024

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sara-angelica-romanin-1 🇮🇹

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GLI STRUMENTI DI ESERCIZIO “DIRETTO” DELLA SOVRANITÀ
Sono tre quelli contemplati dalla Costituzione (italiana):
- petizione;
- iniziativa legislativa popolare;
- referendum.
PETIZIONE
L’art. 50 afferma che: Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”.
- È l’atto con il quale i cittadini portano a conoscenza delle Camere istanze ed esigenze
particolari, comuni a una pluralità di individui, affinché il Parlamento stesso vi provveda;
- La petizione, sia essa esercitata dal singolo o da una pluralità di individui, deve
rappresentare un interesse pubblico e, pertanto, non è ammissibile per rivendicare diritti
soggettivi o interessi legittimi che invece sono tutelati dall’autorità giudiziaria ordinaria o
amministrativa.
- A differenza dell’iniziativa legislativa popolare, il diritto di petizione può essere azionato
facilmente perché:
1. non richiede particolari formalità, eccettuata l’autenticazione della firma del proponente;
2. può essere esercitato anche da una singola persona, o da gruppi di più persone comunque
senza limiti di numero;
3. anche se rivolta ad ottenere provvedimenti legislativi, non prevede la formulazione di una
proposta di legge vera e propria, come invece è richiesto per l’esercizio dell’iniziativa popolare;
4. può avere ad oggetto tutte le materie, anche quelle che non possono essere sottoposte a
referendum abrogativo.
N.B. è da rilevare che le petizioni ricevono una scarsa attenzione da parte delle Camere alle quali
sono indirizzate, ragion per cui l’istituto è praticamente caduto in disuso nelle ultime legislature, ed
anche in quelle precedenti non ha prodotto apprezzabili risultati.
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GLI STRUMENTI DI ESERCIZIO “DIRETTO” DELLA SOVRANITÀ

Sono tre quelli contemplati dalla Costituzione (italiana):

  • petizione;
  • iniziativa legislativa popolare;
  • referendum. PETIZIONE L’art. 50 afferma che: “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”.
  • È l’atto con il quale i cittadini portano a conoscenza delle Camere istanze ed esigenze particolari, comuni a una pluralità di individui, affinché il Parlamento stesso vi provveda;
  • La petizione, sia essa esercitata dal singolo o da una pluralità di individui, deve rappresentare un interesse pubblico e, pertanto, non è ammissibile per rivendicare diritti soggettivi o interessi legittimi che invece sono tutelati dall’autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.
  • A differenza dell’iniziativa legislativa popolare, il diritto di petizione può essere azionato facilmente perché:
  1. non richiede particolari formalità, eccettuata l’autenticazione della firma del proponente;
  2. può essere esercitato anche da una singola persona, o da gruppi di più persone comunque senza limiti di numero;
  3. anche se rivolta ad ottenere provvedimenti legislativi, non prevede la formulazione di una proposta di legge vera e propria, come invece è richiesto per l’esercizio dell’iniziativa popolare;
  4. può avere ad oggetto tutte le materie, anche quelle che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo. N.B.  è da rilevare che le petizioni ricevono una scarsa attenzione da parte delle Camere alle quali sono indirizzate, ragion per cui l’istituto è praticamente caduto in disuso nelle ultime legislature, ed anche in quelle precedenti non ha prodotto apprezzabili risultati.

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 71 Cost. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli. ………………………………………………………………………………………………………... **Sono richiesti due requisiti:

  1. Soggetti**  “ELETTORI” (almeno cinquantamila) 2) Requisito formale del testo  «progetto REDATTO IN ARTICOLI» Circa i CONTENUTI : non si prevedono limiti di materia e possono assumere la forma sia di progetti di legge ordinaria, sia costituzionale. Nella prassi si è rivelato un istituto dal potere limitato: non garantisce ai proponenti l’esame parlamentare della loro proposta  Gli organi parlamentari, infatti, NON HANNO L’OBBLIGO di pronunciarsi sulle proposte di iniziativa popolare e neanche esistono meccanismi che garantiscano forme significative di priorità procedurale. L’unica garanzia di esame è data dai regolamenti parlamentari: SENATO: l'art. 74, Reg. Sen. impone alle competenti Commissioni l'avvio dell'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento; CAMERA: mentre l'art. 24, Reg. Cam. si limita a riservare una parte del tempo disponibile all'interno del calendario dei lavori dell'Assemblea.

L'articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. LIMITI  Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum:

  • alcune materie sono sottratte dal secondo comma dello stesso art. 75 della Costituzione dall'azione dell'istituto. La disposizione costituzionale cita espressamente  «le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali». INOLTRE, non è possibile abrogare mediante referendum:
  • disposizioni costituzionali , gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria e quindi abrogabili solo mediante il procedimento aggravato previsto dall'art. 138 Cost.; La Corte costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l'elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l'attività di un organo costituzionale, determinando un vuoto legislativo.

LA DISCIPLINA DELL'ART. 75

L'approvazione della legge n. 352 del 1970 che disciplina il ricorso alle consultazioni referendarie previste dalla Costituzione è il frutto di vicende connesse al movimento di opinione pubblica per l'istituzione della legge sul divorzio e per la pressione sulla Dc di vasti settori del mondo cattolico contrari a essa. Tra i due provvedimenti ci fu un rapporto di causa ed effetto. Il referendum fu la contropartita data alla Dc perché sul divorzio non si determinasse in parlamento tra le forze politiche una rottura troppo radicale. Una parte del mondo cattolico covava l'illusione che appellandosi direttamente al corpo elettorale, su tale questione si sarebbe pronunciata una maggioranza conservatrice e clericale. Con la legge di attuazione del referendum il Parlamento oltre ad applicare il dettato costituzionale introdusse una serie di principi che resero palese la volontà del legislatore di voler circoscrivere il referendum abrogativo:  "Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi" (art. 28)  "Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime" (art. 31)  "Le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno soltanto dal 1º gennaio al 30 settembre" (art. 32)  I referendum sono sottoposti a un duplice controllo di legittimità: al momento del deposito delle firme, a opera dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione; successivamente la Corte Costituzionale dovrà decidere se la richiesta referendaria riguardi o meno le leggi previste nell'art. 75 Cost." (artt. 32 e 33)  Le consultazioni referendarie possono svolgersi soltanto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso. (art. 34)