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Una dettagliata descrizione dei tre strumenti di esercizio della sovranità previsti dalla costituzione italiana: petizione, iniziativa legislativa popolare e referendum. Vengono spiegati i requisiti, i limiti e le procedure per l'esercizio di ciascun strumento, nonché le differenze tra di essi. Utile per chi vuole comprendere meglio il funzionamento del sistema politico italiano.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Sono tre quelli contemplati dalla Costituzione (italiana):
Art. 71 Cost. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli. ………………………………………………………………………………………………………... **Sono richiesti due requisiti:
L'articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. LIMITI Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum:
L'approvazione della legge n. 352 del 1970 che disciplina il ricorso alle consultazioni referendarie previste dalla Costituzione è il frutto di vicende connesse al movimento di opinione pubblica per l'istituzione della legge sul divorzio e per la pressione sulla Dc di vasti settori del mondo cattolico contrari a essa. Tra i due provvedimenti ci fu un rapporto di causa ed effetto. Il referendum fu la contropartita data alla Dc perché sul divorzio non si determinasse in parlamento tra le forze politiche una rottura troppo radicale. Una parte del mondo cattolico covava l'illusione che appellandosi direttamente al corpo elettorale, su tale questione si sarebbe pronunciata una maggioranza conservatrice e clericale. Con la legge di attuazione del referendum il Parlamento oltre ad applicare il dettato costituzionale introdusse una serie di principi che resero palese la volontà del legislatore di voler circoscrivere il referendum abrogativo: "Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi" (art. 28) "Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime" (art. 31) "Le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno soltanto dal 1º gennaio al 30 settembre" (art. 32) I referendum sono sottoposti a un duplice controllo di legittimità: al momento del deposito delle firme, a opera dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione; successivamente la Corte Costituzionale dovrà decidere se la richiesta referendaria riguardi o meno le leggi previste nell'art. 75 Cost." (artt. 32 e 33) Le consultazioni referendarie possono svolgersi soltanto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso. (art. 34)