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materiale didattico diritto commerciale, Dispense di Diritto Commerciale

materiale didattico diritto commerciale

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 05/07/2021

Marta89Arena
Marta89Arena 🇮🇹

4.8

(10)

21 documenti

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1 La nozione e la struttura
La compravendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro
diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).
Trattasi di un contratto per sua natura non commerciale (non è necessario cioè che una delle
parti sia un imprenditore), anche se la sua utilizzazione da parte di imprenditori è diffusissima: basti
pensare al vastissimo campo delle compravendite di cose mobili e al settore immobiliare nel quale
operano gli imprenditori/costruttori.
Prestazione fondamentale del venditore è il trasferimento al compratore della proprietà della
cosa (o di altro diritto), mentre prestazione fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo.
È un contratto consensuale che si perfeziona col consenso, indipendentemente dalla consegna della
cosa e dal pagamento del prezzo, che possono avvenire anche in un momento successivo. L’oggetto
della compravendita può essere determinato al momento della stipula del contratto o
successivamente, quando si tratti di cosa da scegliere fra più cose determinate, o di cose determinate
solo nel genere.
Al momento della conclusione del contratto la cosa normalmente esiste, ma può anche
venire ad esistenza successivamente (vendita di cosa futura) ovvero essere in proprietà di altri
(vendita di cosa altrui).
In questi casi si parla di vendita con efficacia obbligatoria, poiché è a carico del venditore
“l’obbligazione di fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto” (art. 1476 c.c.), a
differenza della normale vendita nella quale lo scambio del consenso produce l’effetto immediato
del trasferimento. Come in quest’ultima però anche nella prima non è necessario ulteriore consenso
delle parti, in quanto il trasferimento si verifica automaticamente quando la cosa viene ad esistenza,
Università Telematica Pegaso La compravendita
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è
severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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se si tratta di cosa futura (art. 1472 c.c.) o il venditore ne acquista la proprietà, nel caso di vendita di
cosa altrui (art. 1478 c.c.). In ambedue i casi si parla anche di vendita con effetti obbligatori
immediati ed affetti reali differiti.
1.1. Il contratto preliminare
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1 La nozione e la struttura La compravendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.). Trattasi di un contratto per sua natura non commerciale (non è necessario cioè che una delle parti sia un imprenditore), anche se la sua utilizzazione da parte di imprenditori è diffusissima: basti pensare al vastissimo campo delle compravendite di cose mobili e al settore immobiliare nel quale operano gli imprenditori/costruttori. Prestazione fondamentale del venditore è il trasferimento al compratore della proprietà della cosa (o di altro diritto), mentre prestazione fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo. È un contratto consensuale che si perfeziona col consenso, indipendentemente dalla consegna della cosa e dal pagamento del prezzo, che possono avvenire anche in un momento successivo. L’oggetto della compravendita può essere determinato al momento della stipula del contratto o successivamente, quando si tratti di cosa da scegliere fra più cose determinate, o di cose determinate solo nel genere. Al momento della conclusione del contratto la cosa normalmente esiste, ma può anche venire ad esistenza successivamente (vendita di cosa futura) ovvero essere in proprietà di altri (vendita di cosa altrui). In questi casi si parla di vendita con efficacia obbligatoria, poiché è a carico del venditore “l’obbligazione di fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto” (art. 1476 c.c.), a differenza della normale vendita nella quale lo scambio del consenso produce l’effetto immediato del trasferimento. Come in quest’ultima però anche nella prima non è necessario ulteriore consenso delle parti, in quanto il trasferimento si verifica automaticamente quando la cosa viene ad esistenza, Università Telematica Pegaso La compravendita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 17 se si tratta di cosa futura (art. 1472 c.c.) o il venditore ne acquista la proprietà, nel caso di vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.). In ambedue i casi si parla anche di vendita con effetti obbligatori immediati ed affetti reali differiti. 1.1. Il contratto preliminare

Consenso ulteriore è, invece, necessario nel caso del contratto preliminare di vendita (l’art. 2932 c.c.), detto anche correntemente “compromesso”, cui deve necessariamente seguire il contratto definitivo nel quale vi è quello scambio del consenso necessario a far scattare l’efficacia “reale” propria della compravendita. Il preliminare infatti è un “contratto obbligatorio” dal quale scaturisce l’obbligo per le parti di addivenire allo scambio del consenso definitivo necessario per il trasferimento della proprietà. Per quanto sopra, punto debole del contratto preliminare di compravendita è “l’inopponibilità ai terzi esaurendo la sua efficacia nei rapporti tra venditore e compratore. Con la conseguenza che qualora, ad esempio, il promittente venditore alieni ad un terzo l’immobile oggetto della compravendita, il terzo comprerebbe il bene e il promissario acquirente potrà solo ottenere dal “mancato” venditore un risanamento del danno subito, oltre alla restituzione della parte di prezzo eventualmente già versata (semprecché il venditore inadempiente abbia da perdere e sia, quindi, solvibile...). Per ovviare a questa grave debolezza del preliminare di compravendita di immobili (che costituisce la stragrande maggioranza dei casi) il liquidatore, accogliendo la forte sollecitazione proveniente dagli operatori del diritto, ne ha consentito con la legge 28 febbraio 1997, n. 30, la trascrizione purché, come il contratto definitivo da trascrivere, sia redatto in forma di atto pubblico Università Telematica Pegaso La compravendita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 17 o di scrittura privata autenticata da notaio. In tal caso, come il contratto definitivo, la promessa di vendita sarà pienamente opponibile al terzo acquirente e a qualsiasi altro terzo che acquisisse diritti sull’immobile, anche se la proprietà dello stesso passerà al promissario acquirente solo con la stipula definitiva e con effetto da quel momento. Università Telematica Pegaso La compravendita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

della tutela predisposta per la vendita di cosa interamente altrui se deve ritenersi, secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario (art. 1480 c.c.). La disciplina predisposta per la compravendita di cosa parzialmente altrui si applica all’evizione totale o parziale che il compratore subisca ad opera di un terzo (artt. 1483 co. 1 e 1484 c.c.). Il venditore, peraltro, può far valere eventuali ragioni idonee al rigetto della domanda del terzo (art. 1485 co. 1 c.c.) ed è tenuto, in caso di soccombenza, a rimborsare al compratore le spese fatte e i frutti corrisposti al terzo (art. 1483 co. 2 c.c.). Se il compratore riesce ad evitare l’evizione pagando una somma di denaro, il venditore può liberarsi mediante il rimborso al compratore della somma pagata, con gli interessi e di tutte le spese (art. 1486 c.c.). Eguale disciplina si applica al caso di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti reali o personali che ne diminuiscano il libero godimento, se questi non siano apparenti, non siano stati dichiarati nel contratto o comunque conosciuti dal compratore (art. 1489 c.c.), Università Telematica Pegaso La compravendita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 17 3 La garanzia per i vizi della cosa, per la mancanza di qualità. L’“aliud pro alio” – Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 co. 1 c.c.) a condizione che tali vizi non siano stati conosciuti dal compratore, o da lui facilmente riconoscibili al tempo della conclusione del contratto (art. 1491 c.c.). Se nella cosa si riscontra uno di tali vizi, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo che gli usi escludano per determinati vizi la risoluzione artt. (1492 co. 1, 1493 c.c.). Il compratore, inoltre, ha diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore non provi la propria incolpevole ignoranza dei vizi della cosa (art. 1494 c.c.). Ai sensi dell’art. 1497 co. 1 c.c., la cosa venduta deve possedere le qualità essenziali per l’uso cui è destinata, oltre le qualità ulteriori promesse. In mancanza il compratore può chiedere la

risoluzione del contratto “secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento”. Il compratore deve a pena di decadenza denunziare al venditore i vizi o la mancanza di qualità entro otto giorni dalla scoperta; in ogni caso l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna. Si tratta di termini accentuatamente brevi, al fine di favorire la sicurezza e la speditezza dei traffici. Questa brevità di termini di decadenza e di prescrizione, rispetto a quelli della disciplina generale delle obbligazioni contrattuali rende, invece, pressante il problema della distinzione fra i casi di inesattezza materiale della prestazione, rappresentati dai vizi e dalla mancanza di qualità della cosa venduta, ai quali si applicano i termini brevi, e i casi di diversità radicale della Università Telematica Pegaso La compravendita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 17 prestazione rispetto a quella dovuta, quando cioè è stata consegnata cosa del tutto inidonea, nella comune considerazione economico-sociale, ad assolvere la funzione sua propria, in considerazione della quale è stata acquistata. È questa la fattispecie che si definisce “aliud pro alio”, nella quale viene data una cosa invece di un’altra, a cui si applica il diritto comune. Università Telematica Pegaso La compravendita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 17 4 La vendita con patto di riscatto Il venditore può riservarsi il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta, restituendo il prezzo incassato (art. 1500 co. 1 c.c.). La vendita, in questo caso, è sottoposta ad una condizione risolutiva potestativa a favore del venditore, il quale sarebbe titolare di un diritto di recesso, ammesso in deroga al principio generale dell’art. 1373 co. 1 c.c. A tutela del venditore, che nella vendita con patto di riscatto appare il contraente economicamente più debole (ma non debolissimo, se ha avuto la forza e la possibilità di imporre il patto), la legge prevede che il patto di

inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo un equo compenso per l’uso e il risarcimento del danno (art. 1526 co. 1 c.c.). Qualora sia stato pattuito che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice può equamente ridurle. Le parti possono configurare il contratto come locazione col patto espresso che al termine della stessa la proprietà della cosa resti al locatario in virtù dei canoni pagati e con l’eventuale aggiunta di un saldo prezzo. Recentemente, con la il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 è stato introdotto nel nostro ordinamento ed espressamente disciplinato il contratto di rent to bay, che Università Telematica Pegaso La compravendita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 17 realizza proprio il risultato testé citato, con delle regole particolari che ne fanno ormai un contratto tipico. Università Telematica Pegaso La compravendita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 17 6 La vendita di cose mobili La vendita di cose mobili beneficia di una disciplina rapida e rigorosa, in particolare per quanto concerne l’accertamento dei difetti, l’esecuzione coattiva, la risoluzione di diritto e la rivendicazione del venditore. Se sorge divergenza tra venditore e compratore circa la qualità o la condizione della merce, la legge riconosce ad ambedue la facoltà di utilizzare, nei modi stabiliti dall’art. 696 c.p.c. un mezzo rapido per precostituirsi la prova dell’inadempienza: l’accertamento tecnico preventivo. Chi non se ne avvale è sottoposto a un regime di sfavore e dovrà, in caso di contestazione, provare rigorosamente l’identità e lo stato della merce (art. 1513 c.c.). Se il compratore non adempie all’obbligo di pagare il prezzo, il venditore può far vendere la cosa per conto e a spese di lui (art. 1515 co.1 c.c.); se, invece, inadempiente è il venditore, il

compratore può acquistare la cosa a spese del venditore (art. 1516 co. 1 c.c.). L’esecuzione coattiva deve avvenire, senza ritardo, non appena cioè si verifichi l’inadempienza: chi non provvede immediatamente all’esecuzione coattiva mostra di non avere urgenza all’esecuzione del contratto e, pertanto, dovrà utilizzare i mezzi ordinari che la legge appresta contro il contraente inadempiente. L’esecuzione coattiva è circondata da varie garanzie, quale quella che la vendita in danno deve avvenire all’incanto, se si tratti di merce che non ha un prezzo corrente (art. 1515 co. 2 c.c.), e l’acquisto in danno può farsi solo se la compravendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente (art. 1516 co. 1 c.c.). Università Telematica Pegaso La compravendita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 17 Eseguita la vendita o l’acquisto, è dovuta al contraente adempiente la differenza tra il prezzo convenuto e quello di ricavo o di acquisto, salvo sempre il risarcimento del maggior danno (artt. 1515 co. 4, 1516 co. 2 c.c.). Nella compravendita di cose mobili è stabilita la risoluzione di diritto a favore del contraente che prima della scadenza abbia offerto la prestazione dovuta (consegna della cosa, se venditore; pagamento del prezzo, se compratore), qualora l’altra parte non adempia a sua volta puntualmente la propria obbligazione. Anche in questo caso, il contraente che vuole avvalersi del particolare mezzo di tutela offerto dalla legge deve agire rapidamente altrimenti, trascorsi otto giorni dalla scadenza del termine, decade dal beneficio della risoluzione di diritto e non può che invocare le disposizioni generali della risoluzione per inadempimento. Infine, un’ultima disposizione di carattere eccezionale è la rivendicazione del venditore, che in mancanza di pagamento gli consente di riprendere il possesso materiale della cosa venduta. Università Telematica Pegaso La compravendita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

all’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo del deposito, realizzandosi così la cd. “vendita su documenti ”. Conseguentemente, il possesso della fede di deposito o della polizza di carico consente al compratore di disporre della merce, ritirandola o rivendendola e qualora gli siano stati consegnati documenti regolari, non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato della merce (art. 1528 co. 2 c.c.). Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio assicurate e al compratore è stata consegnata la polizza di assicurazione, i rischi della merce passano a carico del compratore al momento della consegna al vettore, salvo malafede del venditore. Da ciò deriva che la vendita di merce viaggiante è valida anche se al momento del contratto la merce è già perita: il compratore che ha acquistato una cosa già perita è vincolato dal contratto ed è costretto a pagare il prezzo, trovando poi ristoro nel risarcimento pagato dall’assicurazione. Si tratta sicuramente di norma eccezionale, ispirata dall’esigenza di un traffico veloce e sicuro. Università Telematica Pegaso La compravendita Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 17 9 La vendita a termine di titoli di credito La vendita in borsa di titoli di credito, attraverso l’opera di intermediari finanziari o a mezzo banca, si effettua in genere a termine: stipulato il contratto, se ne differisce generalmente la consegna dei titoli e il pagamento del prezzo a fine mese. Principio generale è che tutti i diritti che vengono a scadenza dopo la conclusione del contratto spettano al compratore: dividendi, diritti di opzione, interessi, rimborsi ed eventuali premi e di ciò si tiene conto nella determinazione del prezzo. Soltanto il diritto di voto inerente ai titoli azionari resta al venditore fino al momento della consegna. Se prima della scadenza del termine sono dovuti dei versamenti, il compratore deve fornire le somme necessarie al venditore, il quale vi provvede (artt. 1531 c.c. e ss.). 1 Il riporto Il riporto è il contratto col quale il “riportato” trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo e il “riportatore” assume l’obbligo di

trasferirgli a una certa data la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, a fronte del rimborso del prezzo, aumentato o diminuito nella misura convenuta. Il negozio si concreta quindi, in un duplice trasferimento: uno “a pronti” dal riportato al riportatore e uno “a termine” dal riportatore al riportato. Il prezzo può essere eguale o con un compenso pagato dal riportato al riportatore ovvero dal riportatore al riportato, a seconda che il riporto sia stipulato nell’interesse dell’uno o dell’altro. La funzione del riporto è dunque quella di assicurare temporaneamente al riportatore la disponibilità di una determinata quantità di titoli, e al riportato una determinata somma di danaro. Chi ha titoli e ha bisogno di danaro, specialmente per un periodo non lungo di tempo, anziché contrarre un finanziamento dando a garanzia i titoli, può dare i titoli a riporto, fattispecie contrattuale privilegiata dalle banche, che divengono immediatamente proprietarie del titolo (con tutti i diritti e i vantaggi connessi), anziché acquisire la qualità di creditore pignoratizio, posizione sicuramente meno “forte” e tutelata. Il riporto può servire anche a prorogare una operazione di compravendita di titoli (c.d. riporto-proroga) o ad assicurare al riportatore la disponibilità dei titoli per un breve periodo di tempo, specialmente azionari, nei periodi in cui si tengono le assemblee delle società quotate. Il contratto di riporto, così come disciplinato dal codice, è un contratto reale, perfezionandosi con la consegna dei titoli (art. 1549 c.c.). Nel caso del riporto-proroga si dà luogo Università Telematica Pegaso Il riporto. Il contratto estimatorio. Il contratto di somministrazione Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 8 ad una consegna eccezionalmente “dematerializzata”, salvo che si voglia farlo rientrare, come contratto atipico, nella categoria dei contratti ”consensuali”. In definitiva, poiché la proprietà dei titoli è destinata a ritornare al riportato, questi viene considerato dalla legge alla stregua di un compratore a termine: con la conseguenza che tutti i diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli spettano al riportato, mentre il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore (art. 1550 c.c.). Università Telematica Pegaso Il riporto. Il contratto estimatorio. Il contratto di somministrazione

Durante la pendenza del contratto, la disponibilità della cosa è sottratta al tradens, allo scopo di consentire all’accipiens di venderla. Si tratta di una sorta di potere di disposizione dell’accipiens, legittimato dal tradens. La proprietà della cosa resta però al tradens per tutto il periodo contrattuale e, fino al pagamento del prezzo, la cosa costituisce garanzia dei creditori del tradens e non di quelli dell’accipiens (art. 1558 c.c.). Università Telematica Pegaso Il riporto. Il contratto estimatorio. Il contratto di somministrazione Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 8 3 La somministrazione La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.). È un tipico contratto di durata, avente per oggetto una pluralità di prestazioni che si dispiegano nel tempo per il soddisfacimento di un bisogno durevole, in base a un unico contratto e a un unico rapporto, con causa unica. La somministrazione va tenuta distinta dalla vendita a consegne ripartite, volta al soddisfacimento frazionato di un bisogno non già durevole, ma istantaneo. Pertanto il frazionamento è solo una modalità agevolativa di esecuzione della unica prestazione. Perché si abbia contratto di somministrazione, deve trattarsi di prestazioni di cose (ad es. fornitura di acqua, gas, energia elettrica) in proprietà o in uso, mentre la prestazione di servizi, ancorché caratterizzata dai requisiti della periodicità o della continuità, rimane sempre appalto o contratto d’opera. La durata relativamente lunga del contratto comporta la possibilità che varino le esigenze del somministrato, sì che le parti usano indicare i minimi che il somministrato deve prelevare e, in ogni caso, pagare (il c.d. minimo garantito) e i massimi oltre i quali il somministratore non è tenuto ad eseguire la fornitura. Se nulla è detto nel contratto, s’intende pattuita quell’entità corrispondente al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto (art. 1560 c.c. co. 1). Il contratto può anche concedere al somministrato la facoltà discrezionale sul se e il quantum, determinando l’entità delle prestazioni (somministrazione a piacere, o a richiesta).

Università Telematica Pegaso Il riporto. Il contratto estimatorio. Il contratto di somministrazione Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 8 L’inadempimento di una delle parti di singole prestazioni non giustifica la risoluzione automatica per inadempimento, che può chiedersi solo se l’inadempimento ha notevole importanza, ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Pertanto, se l’inadempimento del somministrato è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza darne congruo preavviso (artt. 1564, 1565). Se nel contratto è prevista la clausola d’esclusiva a favore del somministrante, il somministrato non può ricevere da altri prestazioni della stessa natura, né curarsele con mezzi propri e, se prevista a favore del somministrato, il somministrante non può erogare ad altri, nella zona interessata, forniture della stessa natura. Nei contratti di somministrazione può essere inserita la clausola di preferenza o prelazione, con un limite di validità di cinque anni, che va inquadrata fra le restrizioni negoziali pattizie della concorrenza in senso ampio (art. 1566 c.c. co 1). Se il contratto di somministrazione è a tempo indeterminato, a ciascuna delle parti è concesso, in conformità dei principi generali, recedere dal contratto in qualunque momento con congruo preavviso (art. 1569). L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). La prestazione dedotta in contratto è dunque una prestazione di fare (opera o servizio), contro un corrispettivo. Prestazione che viene considerata non nel suo svolgimento, ma direttamente nel suo risultato, cioè l’opera o il servizio compiuto attraverso la prestazione di lavoro. Contratto, quindi, di lavoro autonomo nel quale, a differenza che nel contratto di lavoro subordinato, il rischio della difficoltà del lavoro incombe su chi lo presta. Contratto di lavoro autonomo e contratto di lavoro subordinato riproducono, così, la classica distinzione tra locatio operis (locazione d’opera) e locatio operarum (locazione di opere). Un elemento distintivo dell’appalto rispetto al contratto di lavoro subordinato è che l’opera

che il venditore deve costruire secondo gli accordi, siamo nella vendita di cosa futura. La legge 23 ottobre 1960 n. 1369 ha vietato l’appalto di mano d’opera, avente cioè ad oggetto l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro, mentre è consentito l’appalto di opere e di servizi da eseguirsi nell’interno delle aziende. Università Telematica Pegaso L’appalto Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 9 2 Le obbligazioni dell’appaltatore Obbligazione principale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio che ha assunto, con la propria organizzazione, mediante svolgimento della propria attività e quella dei propri dipendenti. I rischi che incidono sull’opera durante il corso dell’esecuzione sono addossati all’appaltatore e se la materia è fornita in tutto o in parte dal committente il perimento dell’opera è a carico del committente (art. 1673 c.c.). L’opera deve essere compiuta secondo le modalità convenute, a regola d’arte, e nel termine pattuito. L’ipotesi di variazioni delle modalità convenute dell’opera è regolata minuziosamente dalla legge: l’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera, senza autorizzazione del committente provata per scritto e l’eventuale compenso aggiuntivo per le variazioni o le aggiunte deve essere concordato (art. 1659 c.c.). Il committente può ordinare all’appaltatore opere aggiuntive, salvo il suo obbligo del compenso aggiuntivo per i maggiori lavori, a condizione che le variazioni non superino il sesto del prezzo complessivo convenuto e non importino notevoli modificazioni della quantità dei lavori e della natura dell’opera. Al di là di questi limiti, l’appaltatore può opporsi alle variazioni ordinategli, e pretendere di eseguire l’opera come originariamente convenuto (art. 1661 c.c.). Se le variazioni si rendano obbiettivamente necessarie per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, le variazioni di prezzo sono determinate di accordo fra le parti e in mancanza dal giudice, salva la facoltà di recesso tanto dell’appaltatore quanto del committente: l’appaltatore, se le variazioni superino il sesto del prezzo complessivo convenuto, e il committente se le variazioni sono “di notevole entità”. In ogni caso di recesso, spetta all’appaltatore un’equa indennità. Università Telematica Pegaso L’appalto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 9 Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori, anche a mezzo di una persona di fiducia, quale il direttore dei lavori. L’opera deve essere eseguita nel termine pattuito e l’appaltatore che non compie l’opera nel termine è tenuto al risarcimento del danno, che può essere determinato anche pattiziamente e forfettariamente con clausole penali. Il committente ha diritto di verificare l’opera e la dichiarazione del committente, positiva o negativa, costituisce il collaudo. Diverso dal collaudo è la dichiarazione del committente all’appaltatore di prontezza a ricevere l’opera (accettazione) e da quel momento cessa la sopportazione da parte dell’appaltatore dei rischi di perimento e deterioramento dell’opera, e viene meno parimenti la sua responsabilità per i vizi palesi; il committente per sua parte ha diritto alla consegna dell’opera ed è tenuto al pagamento del prezzo. L’appaltatore è tenuto alla “garanzia” per la difformità e i vizi dell’opera (art. 1667 c.c. co. 1) e il committente può utilizzare i rimedi di diritto comune in tema di inadempimento ed impossibilità dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, sia pure con taluni scostamenti rispetto alla disciplina generale (l’azione di adempimento, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno). Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità ed i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, e l’azione si prescrive entro due anni dalla consegna. Limitatamente agli edifici e agli altri beni immobili destinati per loro natura a lunga durata, nei casi di: a) rovina totale o parziale per vizi del suolo o per difetto di costruzione; b) evidente pericolo di rovina; c) gravi difetti, l’appaltatore ne risponde nei dieci anni dal compimento dell’opera nei confronti del committente e dei suoi aventi causa e non già nei due anni dalla Università Telematica Pegaso L’appalto Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

(L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 9 4 Fine dell’appalto L’appalto si estingue a seguito dell’adempimento o, in caso di inadempimento, per la risoluzione che venga pronunciata su istanza della parte adempiente. Il committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento (recesso volontario) per i motivi più svariati: mutamenti nella sua attività, il venir meno delle esigenze che avevano determinato la stipula del contratto, difficoltà economiche sopravvenute, o anche soltanto una diversa e più ponderata valutazione di circostanze che già esistevano al momento della stipulazione del contratto. Il recesso non è subordinato all’esistenza di un valido motivo, ma è attribuito al committente a suo arbitrio, e può essere esercitato anche quando l’appalto è in corso di esecuzione. Ovviamente, l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.). Il committente può inoltre recedere in caso di morte dell’appaltatore, qualora la considerazione della persona di questo sia stata motivo determinante del contratto, e in ogni caso qualora gli eredi di lui non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio (art. 1674 c.c.). Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.). Si tratta di una prestazione consistente nel trasferimento nello spazio di persone o cose, considerato come un’opera indivisibile, che presuppone cioè l’adempimento completo, senza possibilità di adempimento parziale (che se compro un biglietto ferroviario Napoli-Milano e il vettore mi trasporta fino a Firenze, non soddisfa nemmeno parzialmente il mio diritto ad essere trasportato a Milano. Pertanto il suo è a tutti gli effetti un inadempimento totale). Ma la diversità dell’oggetto del trasporto, rispettivamente la cosa (che è oggetto di diritti) e la persona (che è soggetto di diritti) comporta una notevole divergenza di disciplina giuridica, con un diverso regime di responsabilità del vettore. Per questo le disposizioni comuni alle due specie di trasporto sono veramente poche e si concentrano nell’art. 1679 c.c., rimanendo il trasporto di persone e quello di cose disciplinati in due distinte sezioni. La disciplina generale del trasporto si applica al trasporto terrestre su strada, sull’acqua o per via d’aria, oltre che ai trasporti ferroviari e postali, in quanto non derogata dal codice della navigazione e dalle leggi speciali (art. 1680 c.c.), deroghe sicuramente rilevanti.

Università Telematica Pegaso Il contratto di trasporto Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 12 2 I pubblici servizi di linea Pubblici servizi di linea sono quei servizi di trasporto che vengono esercitati in regime di monopolio su determinati itinerari e per concessione amministrativa, in virtù della quale solo il concessionario può esercitare il trasporto su quella determinata linea. Ma, per evitare il danno che da tale situazione monopolistica può derivare al pubblico, tali servizi devono effettuarsi nel rispetto di due principi fondamentali: l’obbligo legale a contrarre e la parità di trattamento. In base a questi due principi il concessionario è obbligato a stipulare il contratto di trasporto con tutti i privati che lo richiedano, compatibilmente con i mezzi ordinari dell’impresa, ed è obbligato a rispettare il principio di parità di trattamento, stipulando il contratto secondo le condizioni generali rese note al pubblico. Egli deve eseguire il trasporto secondo l’ordine delle richieste, senza concedere arbitrarie precedenze e, in caso di richieste simultanee, deve preferire quella per il percorso maggiore. Qualunque deroga alle condizioni generali è nulla, e alla clausola difforme si sostituisce ex lege la norma generale (art. 1679 c.c.). Università Telematica Pegaso Il contratto di trasporto Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 12 3 Il trasporto di persone Caratteristica fondamentale del contratto di trasporto è l’onerosità. Pertanto il trasporto “gratuito”, molto frequente nella pratica, resta fuori dal concetto di contratto di trasporto in senso stretto, pur applicandosi allo stesso, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1681 c.c., le norme in esso contenute. Il contratto di trasporto gratuito è frequente nella pratica, ma non va confuso col trasporto