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MEDIOEVO, CHIESA E IMPERO, Appunti di Storia Del Diritto Italiano

Riassunto "medioevo, chiesa e impero", storia del diritto italiano

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 20/08/2023

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STORIA DEL DIRITTO ITALIANO 21/02/2022
IL MEDIOEVO, CHIESA E IMPERO
INTRODUZIONE
L’idea di diritto “particolare”, che parte dalle teorie illuministe, è un’idea che è stata attribuita al
periodo medievale, ma che in molti pensieri non è proprio consona al periodo, più che altro bisogna
parlare di un diritto “pluralista”. Nel Medioevo bisogna tener conto tra la coesistenza e
l’interazione tra il diritto canonico (della Chiesa) e il diritto romano, che sono universali. Tra il
particolare e l’universale ci sono a loro volta diverse concezioni, come quella della monarchia,
concezioni che vanno contrastate nel passaggio dallo stato antico a quello moderno. L’obiettivo è
quello di imporre un diritto nazionale. Nel rapporto tra particolare e universale quello che prevale è
il diritto particolare, quello universale è un diritto sussidiario. Per l’uomo del Medioevo ciò che è
transitorio non ha valore, al contrario di ciò che è universale. Nel diritto medievale è inoltre
importante il rapporto con terra, sangue e durata (come l’anima, che è eterna e destinata a durare).
È anche importante dire che nell’ordine universale dato da Dio è compreso anche il diritto. In
questo caso non vi è una gerarchia delle fonti, bensì vi è un’interazione delle fonti tra di loro, che
si riconduce a Dio e ovviamente al diritto universale.
L’INIZIO DI UNA NUOVA EPOCA, IL MEDIOEVO
Nella grande depressione sociale, politica ed economica nella quale cadde l’Europa con le invasioni
delle popolazioni germaniche, l’idea di Roma fu l’unico punto possibile di riferimento dal quale
costruire un nuovo modello di società civile. Questa lenta costruzione della nuova Europa, seguita
alla grande distruzione, caratterizza l’età del cosiddetto “alto Medioevo”; costruzione che
raggiunge il suo acme con la creazione del Sacro Romano Impero con l’incoronazione di Carlo
Magno. Essa fu caratterizzata da tre “agenti” principali:
1) Eredità romana;
2) Mondo germanico;
3) Chiesa.
PERIODIZZAZIONE DEL MEDIOEVO
Medioevo (sec. V-XV)
Alto Medioevo (sec. V-XI) – Basso Medioevo (sec. XII-XV)
I fase (sec. V-VIII) – II fase (sec. IX-XI)
UNITARIETÀ DELL’ESPERIENZA GIURIDICA MEDIEVALE
Incompiutezza del -indifferenza del potere politico nei confronti del diritto
potere politico -Rex iudex
-pluralità degli ordinamenti giuridici
Scarsa incidenza -poche sono le raccolte di leggi
delle leggi -riguardano il Gubernaculum e non il diritto civile, che
è dominato dalla consuetudine
-il diritto “nasce dalle cose” (sangue, terra, durata)
I due poteri -l’Impero e il suo diritto
universali e il -la Chiesa e il suo diritto
loro diritto
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STORIA DEL DIRITTO ITALIANO 21/02/

IL MEDIOEVO, CHIESA E IMPERO

INTRODUZIONE

L’idea di diritto “ particolare ”, che parte dalle teorie illuministe, è un’idea che è stata attribuita al periodo medievale, ma che in molti pensieri non è proprio consona al periodo, più che altro bisogna parlare di un diritto “ pluralista ”. Nel Medioevo bisogna tener conto tra la coesistenza e l’interazione tra il diritto canonico (della Chiesa) e il diritto romano, che sono universali. Tra il particolare e l’universale ci sono a loro volta diverse concezioni, come quella della monarchia, concezioni che vanno contrastate nel passaggio dallo stato antico a quello moderno. L’obiettivo è quello di imporre un diritto nazionale. Nel rapporto tra particolare e universale quello che prevale è il diritto particolare, quello universale è un diritto sussidiario. Per l’uomo del Medioevo ciò che è transitorio non ha valore, al contrario di ciò che è universale. Nel diritto medievale è inoltre importante il rapporto con terra, sangue e durata (come l’anima, che è eterna e destinata a durare). È anche importante dire che nell’ordine universale dato da Dio è compreso anche il diritto. In questo caso non vi è una gerarchia delle fonti, bensì vi è un’ interazione delle fonti tra di loro, che si riconduce a Dio e ovviamente al diritto universale. L’INIZIO DI UNA NUOVA EPOCA, IL MEDIOEVO Nella grande depressione sociale, politica ed economica nella quale cadde l’Europa con le invasioni delle popolazioni germaniche, l’idea di Roma fu l’unico punto possibile di riferimento dal quale costruire un nuovo modello di società civile. Questa lenta costruzione della nuova Europa, seguita alla grande distruzione, caratterizza l’età del cosiddetto “ alto Medioevo ”; costruzione che raggiunge il suo acme con la creazione del Sacro Romano Impero con l’incoronazione di Carlo Magno. Essa fu caratterizzata da tre “agenti” principali: **1) Eredità romana;

  1. Mondo germanico;
  2. Chiesa.** PERIODIZZAZIONE DEL MEDIOEVO  Medioevo (sec. V-XV)  Alto Medioevo (sec. V-XI) – Basso Medioevo (sec. XII-XV)  I fase (sec. V-VIII) – II fase (sec. IX-XI) UNITARIETÀ DELL’ESPERIENZA GIURIDICA MEDIEVALE Incompiutezza del -indifferenza del potere politico nei confronti del diritto potere politico - Rex iudex -pluralità degli ordinamenti giuridici Scarsa incidenza -poche sono le raccolte di leggi delle leggi -riguardano il Gubernaculum e non il diritto civile, che è dominato dalla consuetudine -il diritto “nasce dalle cose” ( sangue, terra, durata ) I due poteri -l’ Impero e il suo diritto universali e il -la Chiesa e il suo diritto loro diritto

GIUSTINIANO

 È imperatore d’Oriente, dopo la morte dello zio Giustino, dal 521 d.C., alla morte avvenuta nel 565  Colto e ambizioso si propone di restaurare l’Impero Romano e di operare una triplice opera di unificazione sotto il suo scettro: a) unificazione politica b) unificazione religiosa c) unificazione giuridica  Approfittò della crisi seguita alla morte di Teodorico per scatenare una guerra in Italia contro i Goti che si concluse dopo 20 anni nel 553. CORPUS IURIS CIVILIS C’è da ricordare che in tutta la storia del diritto, il termine “ codex ” starà sempre a significare “ raccolta di leggi ”. Il “ digesto ”, invece, non è una raccolta di libri, ma una raccolta della giurisprudenza romana, quindi dei leges e degli iura. PROVVEDIMENTI ANTI-GIURISPRUDENZIALI DI GIUSTINIANO Divieto di Interpretazione Interpretazione Autentica

- Digesto ( Auctore e - Costituzione del 529: efficacia erga omnes Tanta ) - Interpretazione dell’Imperatore richiesta con - Codex ( Summa Republicae ) consultatio, relatio, suggestio PRAGMATICA SANCTIO PRO PETITIONE VIGILII  13.08.554 su richiesta del vescovo Vigilio allora a Costantinopoli  Indirizzata al prefetto del pretorio in Italia Antioco era divisa in 27 capitoli distinti per argomenti tesi a ripristinare il potere dell’Impero e a ristabilire lo status quo ante la dominazione di Totila  Estensione del Corpus Iuris Civilis alla parte occidentale. Novus Iustinianus Codex ( aprile 529), 12 libri suddivisi in titoli, raccolta di costituzioni imperiali. Digesta seu Pandectae (iniziato nel 530 ed entrato in vigore il 30 dicembre del 533, 50 libri, raccolta di precetti giurisprudenziali Institutiones Iustiniani sive elementa (21 novembre 533, 4 libri Codex rapetitae praelectionis (pubblicato il 16 novembre 534 e destinato a rimpiazzare il primo codice. Novellae (provvedimenti successivi di Giustiniano non inseriti in raccolte ufficiali, ma solo in compilazioni private: l’ Authenticum , l’ Epitomae Iuliani.