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Mobbing e maltrattamenti, Dispense di Diritto Penale

Il reato di maltrattamenti in famiglia ed il mobbing

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 29/06/2018

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Mobbing e maltrattamenti contro famigliari e conviventi.
Il legislatore del 1930 colloca l'art. 572 c.p. tra i delitti contro la famiglia, compiendo così un'operazione
innovativa rispetto al Codice Zanardelli del 1889 il quale situava l'art. 391 c.p., repressivo dei
maltrattamenti, tra i delitti contro la persona – ma sicuramente non originale, giacché già il codice penale
sardo del 1839 e altri codici pre-unitari avevano compiuto la stessa scelta.
Tale scelta è criticata dalla dottrina e pare claudicante nella sua stessa fisionomia. Infatti, se è vero che i
primi rapporti presi in considerazione della norma sono quelli famigliari, e altresì vero che la norma stessa
prende in considerazione, quali possibili soggetti passivi, anche il minorenne e i soggetti sottoposti all'altrui
autorità o affidamento; dunque, è lo stesso art. 572 c.p. ad allargare la sua area di tutela a soggetti estranei
alla famiglia. l paradosso è evidente (e lo è ancor di più se si tiene conto che proprio il Codice Zanardelli,
che considerava come soggetti passivi solo i famigliari o l'infra quattordicenne, collocava i maltrattamenti tra
i delitti contro la persona), e può essere sciolto solo se si considera la ri-collocazione della fattispecie di
maltrattamenti tra i delitti contro la famiglia operata dal legislatore fascista come il frutto di una scelta
dettata da ragioni "propagandistiche" più che di coerenza sistematica. Il codice del 1930, infatti, è il frutto di
un periodo storico che vede nella famiglia patriarcale uno dei pilastri attraverso cui affermare il nuovo ordine
sociale autoritario. La scelta di inserire il delitto di maltrattamenti in un capo del codice penale
appositamente dedicato alla tutela della famiglia, va quindi inquadrata come espressione del deliberato
proposito di mostrare di voler tutelare in modo energico il bene giuridico "famiglia", pur se la fisionomia
stessa della norma finisce poi per tutelare (anche) altri beni giuridici. Un orientamento risalente (Manzini), in
linea con l’ideologia fascista, individuava il bene giuridico tutelato nella famiglia .Che il bene giuridico
protetto non sia, o non sia solo, la famiglia, è difatti testimoniato dal riferimento contenuto nell'ultima parte
dell'art. 572 cpv. alle persone sottoposte all'altrui autorità o affidamento per ragioni di educazione, istruzione,
cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Secondo un altro orientamento
(Mantovani, Antolisei) il reato è plurioffensivo in quanto si ha in primis la lesione del bene giuridico della
famiglia ed in via secondaria dell’integrità psicofisica. Un altro orientamento (Coppi) sostiene che l'unico
soggetto ad essere tutelato è il singolo in quanto membro della famiglia (ovvero, nelle altre ipotesi, in quanto
lavoratore, in quanto minorenne, etc.), e non la famiglia, giacché "la famiglia non rileva come titolare di un
interesse proprio, distinto da quello dei suoi membri, oggetto di tutela penale”. Nel delitto di maltrattamenti
l'integrità psicofisica entra in gioco in quanto può essere lesa in occasione di un particolare rapporto sociale:
quello tra famigliari, quello tra alunno ed insegnante. Parte della dottrina(Azzali) ha sostenuto allora,
concentrando l'attenzione sui rapporti famigliari e sul rapporto d'autorità, che la norma intenderebbe tutelare
la parte più debole di un rapporto contro le sopraffazioni di colui che gode di una posizione di supremazia.
L'affermazione pare solo parzialmente vera, a ben vedere: se si aderisse acriticamente a questo
orientamento, allora nell'ambito dei rapporti famigliari la norma non potrebbe essere utilizzata per punire il
figlio che maltratta il padre o la moglie che maltratta il marito, per esempio; né si potrebbe obiettare che
proprio il fatto del maltrattamento dimostrerebbe l'esistenza – anche in capo al figlio rispetto al padre – di
una relazione di autorità/soggezione, dal momento che in quest’ottica il presupposto della condotta (la
relazione d'autorità) coinciderebbe col suo risultato (il maltrattamento come espressione della sopraffazione
derivante dalla mala gestio del rapporto d'autorità(Coppi). La norma tutela, in realtà, è l'interesse del
soggetto al rispetto della propria personalità nello svolgimento del rapporto interpersonale(Fiandaca-Musco),
perché in occasione dei rapporti sociali cui l'art. 572 c.p. fa riferimento la "dignità di essere umano è
impegnata con estrema tensione"(Coppi), e proprio perché impegnata, è esposta al pericolo della lesione se
l'altra parte di tale rapporto travalica i limiti di correttezza e legittimità della relazione stessa.
La norma punisce la lesione del diritto ad un’esistenza libera e dignitosa, lesione che si
aggiunge a quelle derivanti dalle speciche ipotesi delittuose che la violazione dell’art.572 c.p.
ingloba (7 maggio 2013 Iannaccone).
Nonostante la norma esordisca col pronome "chiunque", il delitto di maltrattamenti non può essere
considerato un reato comune in senso proprio; l'art. 572 c.p., infatti, richiede che tra soggetto passivo e
soggetto attivo sussista una particolare relazione, rientrante in una di quelle indicate dalla legge. In passato,
a lungo dibattuto in dottrina se nel termine "famiglia" utilizzato dall'art. 572 c.p. possa ritenersi compresa
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Mobbing e maltrattamenti contro famigliari e conviventi.

Il legislatore del 1930 colloca l'art. 572 c.p. tra i delitti contro la famiglia, compiendo così un'operazione innovativa rispetto al Codice Zanardelli del 1889 – il quale situava l'art. 391 c.p., repressivo dei maltrattamenti, tra i delitti contro la persona – ma sicuramente non originale, giacché già il codice penale sardo del 1839 e altri codici pre-unitari avevano compiuto la stessa scelta.

Tale scelta è criticata dalla dottrina e pare claudicante nella sua stessa fisionomia. Infatti, se è vero che i primi rapporti presi in considerazione della norma sono quelli famigliari, e altresì vero che la norma stessa prende in considerazione, quali possibili soggetti passivi, anche il minorenne e i soggetti sottoposti all'altrui autorità o affidamento; dunque, è lo stesso art. 572 c.p. ad allargare la sua area di tutela a soggetti estranei alla famiglia. l paradosso è evidente (e lo è ancor di più se si tiene conto che proprio il Codice Zanardelli, che considerava come soggetti passivi solo i famigliari o l'infra quattordicenne, collocava i maltrattamenti tra i delitti contro la persona), e può essere sciolto solo se si considera la ri-collocazione della fattispecie di maltrattamenti tra i delitti contro la famiglia operata dal legislatore fascista come il frutto di una scelta dettata da ragioni "propagandistiche" più che di coerenza sistematica. Il codice del 1930, infatti, è il frutto di un periodo storico che vede nella famiglia patriarcale uno dei pilastri attraverso cui affermare il nuovo ordine sociale autoritario. La scelta di inserire il delitto di maltrattamenti in un capo del codice penale appositamente dedicato alla tutela della famiglia, va quindi inquadrata come espressione del deliberato proposito di mostrare di voler tutelare in modo energico il bene giuridico "famiglia", pur se la fisionomia stessa della norma finisce poi per tutelare (anche) altri beni giuridici. Un orientamento risalente (Manzini), in linea con l’ideologia fascista, individuava il bene giuridico tutelato nella famiglia .Che il bene giuridico protetto non sia, o non sia solo, la famiglia, è difatti testimoniato dal riferimento contenuto nell'ultima parte dell'art. 572 cpv. alle persone sottoposte all'altrui autorità o affidamento per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Secondo un altro orientamento (Mantovani, Antolisei) il reato è plurioffensivo in quanto si ha in primis la lesione del bene giuridico della famiglia ed in via secondaria dell’integrità psicofisica. Un altro orientamento (Coppi) sostiene che l'unico soggetto ad essere tutelato è il singolo in quanto membro della famiglia (ovvero, nelle altre ipotesi, in quanto lavoratore, in quanto minorenne, etc.), e non la famiglia, giacché "la famiglia non rileva come titolare di un interesse proprio, distinto da quello dei suoi membri, oggetto di tutela penale”. Nel delitto di maltrattamenti l'integrità psicofisica entra in gioco in quanto può essere lesa in occasione di un particolare rapporto sociale: quello tra famigliari, quello tra alunno ed insegnante. Parte della dottrina(Azzali) ha sostenuto allora, concentrando l'attenzione sui rapporti famigliari e sul rapporto d'autorità, che la norma intenderebbe tutelare la parte più debole di un rapporto contro le sopraffazioni di colui che gode di una posizione di supremazia. L'affermazione pare solo parzialmente vera, a ben vedere: se si aderisse acriticamente a questo orientamento, allora nell'ambito dei rapporti famigliari la norma non potrebbe essere utilizzata per punire il figlio che maltratta il padre o la moglie che maltratta il marito, per esempio; né si potrebbe obiettare che proprio il fatto del maltrattamento dimostrerebbe l'esistenza – anche in capo al figlio rispetto al padre – di una relazione di autorità/soggezione, dal momento che in quest’ottica il presupposto della condotta (la relazione d'autorità) coinciderebbe col suo risultato (il maltrattamento come espressione della sopraffazione derivante dalla mala gestio del rapporto d'autorità(Coppi). La norma tutela, in realtà, è l'interesse del soggetto al rispetto della propria personalità nello svolgimento del rapporto interpersonale(Fiandaca-Musco), perché in occasione dei rapporti sociali cui l'art. 572 c.p. fa riferimento la "dignità di essere umano è impegnata con estrema tensione"(Coppi), e proprio perché impegnata, è esposta al pericolo della lesione se l'altra parte di tale rapporto travalica i limiti di correttezza e legittimità della relazione stessa.

La norma punisce la lesione del diritto ad un’esistenza libera e dignitosa, lesione che si aggiunge a quelle derivanti dalle specifiche ipotesi delittuose che la violazione dell’art.572 c.p. ingloba (7 maggio 2013 Iannaccone).

Nonostante la norma esordisca col pronome "chiunque", il delitto di maltrattamenti non può essere considerato un reato comune in senso proprio; l'art. 572 c.p., infatti, richiede che tra soggetto passivo e soggetto attivo sussista una particolare relazione, rientrante in una di quelle indicate dalla legge. In passato, a lungo dibattuto in dottrina se nel termine "famiglia" utilizzato dall'art. 572 c.p. possa ritenersi compresa

anche la famiglia di fatto, o vada inclusa solo la famiglia giuridica. Non desta meraviglia il fatto che gli autori che individuano il bene giuridico tutelato dalla norma nella famiglia (esclusivamente o accanto all'integrità psicofisica dell'individuo) siano contrari a ritenere compresi nella categoria delle "persone della famiglia" i componenti della famiglia di fatto, e in particolare il convivente more uxorio e i figli naturali (Colacci, Pisapia). Tra questi autori, c'era peraltro chi aveva sostenuto la possibilità di ritenere ricompresa la concubina nella categoria delle "persone sottoposte all'altrui autorità", dal momento che essa soggiacerebbe all'autorità del convivente(Azzali). La posizione non sembra accoglibile, non solo perché il rapporto d'autorità deve avere una pregnanza maggiore rispetto alla mera autorità di fatto per non essere del tutto evanescente, ma anche perché è quanto meno discutibile, perché specchio di una cultura maschilista che dovrebbe essere superata, che la donna sia sottoposta all'autorità dell'uomo. Altra dottrina ritiene che l’art 572 cp mira, in via preventiva, a garantire la correttezza di determinati rapporti che incidono in modo particolare sulla dimensione umana della persona. Premesso ciò allora nel novero di tali rapporti possono ben essere ricompresi quelli che s'instaurano tra i componenti della famiglia di fatto, vale a dire tra le "parti di quelle unioni che, pur non essendo fondate sul matrimonio, erano sorte, secondo le intenzioni dei soggetti che le avevano formate, quali mezzi per il raggiungimento di finalità di reciproca assistenza, di mutuo soccorso morale e materiale, di allevamento della prole, di potenziamento della propria personalità nel quadro del rapporto insieme vissuto".(Coppi). Questa posizione della dottrina coincide con quella espressa dalla giurisprudenza maggioritaria, nella quale capita spesso di leggere che la famiglia, nell'art. 572 c.p., è da intendersi non solo "come consorzio di persone tra loro legate da vincolo di parentale naturale o civile, ma anche come unione di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione" (Cass pen Sorrentino 1959). La giurisprudenza è andata anche oltre il caso del convivente more uxorio e del figlio naturale, ritenendo sussistente il delitto di maltrattamenti anche nei confronti del coniuge separato qualora, pur essendo cessata la convivenza, permangano tra i due coniugi gli obblighi di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale e di solidarietà (Ex multis Cass. pen., sez. VI, 17 aprile 2009 (dep. 21 giugno), n. 16658, in Cass. pen., 2010, p. 608, con nota di LO MONTE E.).

Il presupposto della convivenza tra i soggetti è elemento essenziale del reato nel caso di rapporti di fatto, perché fornisce rilevanza a relazioni interpersonali non caratterizzate da vincoli giuridici, mentre nel caso di vincoli familiari giuridicamente riconosciuti la convivenza non è essenziale e rappresenta solo un’occasione che agevola le condotte prevaricatrici ( 17 aprile 2014 Scala).

Pertanto il reato di maltrattamenti in famiglia a carico del coniuge è configurabile anche quando la persecuzione, tale da impedire un normale regime di vita, sia posta in esser dopo la separazione e la cessazione della convivenza (26 settembre 2011 Mannini; 4 luglio 2012 El Meskine). Il delitto è configurabile anche in danno della convivente more uxorio sempre che vi sia uno stabile rapporto sia pure naturale e di fatto istaurato tra le due persone con legami di reciproca assistenza e protezione (19 gennaio 2012 Romano). Né esclude la sussistenza di un simile rapporto la sussistenza di un matrimonio legittimo perché la fattispecie “non esige affatto il carattere monogamico del vincolo sentimentale” (18 marzo 2014 Ciaramella). Non è configurabile il reato in presenza di un rapporto sentimentale con carattere non continuativo senza che si sia mai istaurata una convivenza (7 luglio 2015 Passalacqua). Quello che comunque in qualsiasi situazione è imprescindibile è la sussistenza di un vincolo affettivo e produttivo di doveri di solidarietà e di assistenza (18 marzo 2014 Nasso). Il legislatore, facendo tesoro dell’approdo cui è pervenuta la consolidata giurisprudenza di legittimità, con la novella del 1 ottobre 2012 n.172 ha modificato la rubrica dell’art.572 c.p. da “maltrattamenti in famiglia” in maltrattamenti contro familiari e conviventi” così precisando che soggetto passivo del reato non è soltanto “una persona della famiglia”, ma “una persona della famiglia o comunque convivente”. La convivenza, infatti, è secondo l’ id quod plerumque accidit , il fenomeno che rivela il rapporto di solidarietà e protezione che lega due o più persone che formano un consorzio familiare. In caso di matrimonio peraltro, nonostante la cessazione della convivenza, persistono gli obblighi giuridici sia pure attenuati di assistenza morale e materiale e con essi l’applicabilità dell’art.572 c.p. Invece nell’ipotesi di famiglia di fatto la cessazione della convivenza rende manifesta l’avvenuta estinzione dell’ affectio che reggeva l’unione e quindi la sopravvenuta inapplicabilità dell’art.572 c.p., a meno che altri elementi rivelino la prosecuzione di un rapporto di reciproca assistenza che costituisce il fondamento volontario della famiglia di fatto (7 maggio 2013 Idone).

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mobbizzanti, che svariano dall'insorgere di disturbi di vario tipo ed, a volte, di patologie psicotiche (c.d. sindrome da stress postraumatico), al compimento di atti che portano alla cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento), all'adozione, da parte della vittima, di altre condotte giuridicamente rilevanti, eventualmente anche illecite (ad es., reazioni violente alle persecuzioni ed all'emarginazione). Nell'ambito del fenomeno, si distingue, infine, il mobbing di genere, caratterizzato da discriminazioni di natura sessuale: e capita perlopiù alle donne (specialmente a seguito di matrimonio, al rientro dalla maternità, in presenza della necessità di una maggiore presenza di famiglia per provvedere ad attività assistenziali in favore di familiari anziani e/o ammalati, nonché - più frequentemente - a seguito del rifiuto di avances sessuali) di essere oggetto di vessazioni e/o discriminazioni di tal natura. Dal mobbing viene talora differenziato il c.d. straining, che si concretizza in "una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo, azione che, oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante [o meglio, da effetti duraturi]. La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (strainer). Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante" (Oltre il Mobbing, Straining, Stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, Franco Angeli, 2005, p. 70 ss).La sua rilevanza giuridica è stata, peraltro, riconosciuta finora soltanto in sede civile, da una isolata decisione di merito ( Trib. Bergamo, 21 aprile 2005). Il Parlamento Europeo, con la Risoluzione 2001/2239(INI), del 20 settembre 2001, preso atto della tendenziale diffusività del fenomeno del mobbing in ambito comunitario, e dopo aver richiamato l'attenzione (a) sul fatto che il continuo aumento dei contratti a termine e delle forme di lavoro precario, in particolare tra le donne, crea condizioni che favoriscono pratiche, in varia forma, di molestie, e (b) sugli effetti devastanti che il mobbing può avere sulla salute fisica e psichica delle vittime, e delle loro famiglie, imponendo spesso il ricorso ad un trattamento medico e psicoterapeutico, e provocando di frequente ripetuti congedi per malattia, e talora anche le dimissioni, ha esortato gli Stati membri: - a rivedere e/o a completare la propria legislazione sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro; - a verificare e ad uniformare la definizione della fattispecie "mobbing"; - ad elaborare, con l'ausilio delle parti sociali, idonee strategie di lotta contro il mobbing e le violenze sul posto di lavoro, nonché un efficace sistema di formazione dei lavoratori dipendenti, del personale di inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel settore privato che pubblico. Nonostante ciò, il nostro ordinamento (se si eccettuano alcune leggi regionali, che ovviamente prescindono da profili penali) continua a non disciplinare specificamente il fenomeno, e quindi, ai fini penali, continua a non incriminare specificamente il reato di mobbing, abitualmente ricondotto dalla giurisprudenza all'ambito di alcune norme incriminatrici generali. Occorre, peraltro, ricordare che il d.lg. n. 81 del 2008 (come modificato dal d.lg. n. 106 del 2009) ha preso espressamente in considerazione le differenze di genere quale necessario oggetto dell'azione di prevenzione dei rischi professionali ; più in generale, l'art. 28, tra i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che il datore di lavoro (ed i suoi delegati) devono espressamente e specificamente valutare, richiama anche "quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e a quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (...) nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età ed alla provenienza da altri Paesi". La giurisprudenza penale ha avuto modo di occuparsi, sia pur inconsapevolmente, di fenomeni riconducibili all'odierno concetto di mobbing sin dal 1965 ( Cfr. Sez. II, 7 luglio 1965, Fontinot) g eneralmente, il mobbing è stato ricondotto ai reati di percosse (art. 581 c.p.) o lesioni (art. 582 c.p.) (11), ovvero di violenza privata (art. 610 c.p.), a seconda dei casi, consumata o tentata (12), pur potendo i segmenti della condotta che lo origina integrare plurime fattispecie di reato (ingiurie - art. 594 c.p. -, diffamazione - art. 595 c.p. -, violenza sessuale - art. 609-bis c.p. - et c.). In epoca più recente, tuttavia, è emersa la consapevolezza della possibile sussumibilità della fattispecie nell'ambito delineato dall'art. 572 c.p., collocato tra i delitti contro la famiglia (in particolare, tra quelli contro l'assistenza familiare), rubricato "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli", e che incrimina, tra gli altri (al comma 1), "chiunque (...) maltratta (...) una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata (...) per l'esercizio di una professione o di un'arte". Le

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prime sentenze penali che si sono occupate di mobbing, infatti, ritenevano integrato il delitto di maltrattamenti tutte le volte in cui il superiore, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione lavorativa, ponesse in essere in modo continuativo e sistematico condotte finalizzate a creare una sofferenza psicofisica a un subordinato, sia che la subordinazione al datore di lavoro fosse giuridica, sia che fosse di mero fatto( Una delle prime sentenze della Cassazione a prospettare l'inquadrabilità del mobbing nella condotta descritta dall'art. 572 c.p. è Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 1997, n. 2609. Cfr. anche più recentemente Cass. pen., sez. V, 29 agosto 2007 (ud. 9 luglio) n. 33624, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, p. 409, con nota di Giappichelli G. e in Dir. pen. proc., 2008, p. 892, con nota di Verrucchi M.; Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2008 (ud. 5 giugno), n. 27469; Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2001 (ud. 22 gennaio), n. 10090, entrambe in DeJure. Nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Roma, 5 marzo 2008, sez. VI pen., in Riv. giur. lav., 2009, p. 149, con nota di Lombardi). Secondo un più recente orientamento pretorio – che può dirsi ormai maggioritario nella giurisprudenza di legittimità – invece, non tutti i rapporti di lavoro potrebbero dirsi coincidenti col rapporto d'autorità per ragioni di professione cui fa riferimento l'art. 572 c.p.: e ciò proprio per considerazioni attinenti al bene giuridico tutelato dalla norma. Secondo questa parte della giurisprudenza, in effetti, solo laddove le dimensioni dell'impresa siano particolarmente ridotte e le relazioni tra datore di lavoro e lavoratore siano intense e abituali e caratterizzate da consuetudini di vita, dalla soggezione di un soggetto nei confronti dell'altra e dalla fiducia riposta dalla parte debole nei confronti della parte in posizione di supremazia, solo se cioè il rapporto tra lavoratore e superiore abbia natura para-familiare, la condotta del superiore potrebbe integrare il delitto di maltrattamenti. Perché ricorra il reato occorre un rapporto tra il soggetto agente e i soggetti passivi caratterizzato da un potere autoritativo, esercitato di fatto o di diritto, dal primo sui secondi, i quali, specularmente, versano in una situazione di soggezione; la fattispecie è tradizionalmente confinata nell’ambito familiare (marito-moglie, genitori-figli art. 391 c.p. 1889) successivamente estesa dal vigente codice ai rapporti educativi, di istruzione, di cura, di vigilanza, di custodia o ad alcuni di quelli che si istaurano nell’ambito di un rapporto di lavoro. E con particolare riferimento a questi è necessario che l’agente versi in una posizione di supremazia che si traduca nell’esercizio di un potere direttivo o disciplinare verso il quale sia ipotizzabile una soggezione, anche di natura meramente psicologica riconducibile a un rapporto parafamiliare. Al di fuori di questa particolare situazione di fatto o di diritto, nell’ambito di rapporti di natura professionale o di lavoro non è configurabile il reato in esame, tanto che da tempo sono state avviate iniziative legislative per l’esigenza di dare una risposta penale a condotte persecutorie in questo ambito ( mobbing )(10 ottobre 2011 Pizzicara). La sentenza esclude l’applicabilità dell’art.572 c.p. ai rapporti tra sindaco e un dipendente comunale, conforme 19 marzo 2014 p.m. c. Lo Grasso; conforme 10 aprile 2012 Iezzi per il rapporto tra un dirigente Ater e una centralinista). Considerato che la fattispecie è inserita nel titolo dei delitti contro la famiglia e indica nella rubrica la limitazione alla famiglia e ai fanciulli, per l’applicazione dell’art.572 c.p. anche nell’ambito lavorativo è necessario, oltre al mero rapporto di sovraordinazione, che il lavoro si svolga con forma e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli di una situazione “parafamiliare” (relazioni intense e abituali, consuetudini di vita tra gli interessati, soggezione di uno con corrispondente supremazia dell’altro, fiducia del “più debole” nel “più forte”: 11 aprile 2014 Marcucci [nella specie il ricorrente forniva alloggio alle vittime, ne tratteneva i documenti di identità, somministrava il vitto]). Così da un punto di vista esemplificativo la norma penale risulta applicabile nel rapporto tra la colf e le persone della famiglia o in quello non occasionale tra maestro d’arte e apprendista, ma non tra dirigente e dipendente di un’azienda di grandi dimensioni, tra sindaco e dipendente comunale, tra capo squadra e operaio, tra preside e insegnante (28 marzo 2012 Rausa e Rausa che riconduce alla violenza privata aggravata il rapporto tra titolari di calzaturificio e una invalida civile assunta come dipendente). Ribadisce che l’art.572 c.p. non è applicabile al rapporto tra caposquadra e operaia addetta al servizio di spazzamento di aree urbane 29 maggio 2012 Tessaro. 16 aprile 2013 P.G. e Maggio c. Contino ha escluso il rapporto parafamiliare tra un dirigente ENEL e una dipendente in una sede locale. 28 marzo 2013 Carra rispetto a un dipendente della BNL. Il rapporto parafamiliare è stato ancora escluso in una realtà

dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto debole del rapporto in quello che riveste la posizione di supremazia, e come tale, destinatario di obblighi di assistenza verso il primo.

I n conclusione, vi è una tendenza recente nella prassi a restringere gli spazi per applicare il delitto di maltrattamenti al mobbing rispetto ai primi arresti della giurisprudenza: basta leggere le sentenze citate per riscontrare che i rapporti di lavoro che questa prassi pretoria ritiene abbiano natura para- famigliare – e rispetto ai quali quindi consente la tutela del lavoratore mobbizzato – sono essenzialmente quelli che s'instaurano tra le persone della famiglia e il collaboratore domestico, tra il maestro d'arte e l'apprendista: insomma in quei contesti aziendali in cui il numero di lavoratori è talmente ridotto da rendere la comunità lavorativa paragonabile a una famiglia. La dottrina penalistica che si è occupata di mobbing ha invece aderito sinora quasi unanimemente al primo orientamento manifestatosi in giurisprudenza, sottolineando l'identità strutturale delle fattispecie del mobbing e dei maltrattamenti in famiglia, e la riconducibilità dei rapporti di lavoro subordinato a quelli presi in considerazione dall'art. 572 c.p. ("persone sottoposte alla sua autorità o a lui affidate per ragioni di professione"), a prescindere però dal clima di familiarità che s'instaurerebbe tra datore di lavoro e lavoratore poiché il bene giuridico tutelato è l'integrità del soggetto passivo nello svolgimento di un rapporto – quello lavorativo – su cui egli fa affidamento. Con specifico riferimento alla riconducibilità al delitto di maltrattamenti, si è osservato che "il lavoratore subordinato, proprio in ragione del potere direttivo e disciplinare attribuito al datore di lavoro, ben può qualificarsi come il soggetto sottoposto alla sua autorità", e, d'altro canto, l'art. 572 c.p. "non richiede affatto la convivenza, ma la sola e semplice sussistenza di un rapporto continuativo" (Garlatti, Magrì).

C)condotta. La condotta costitutiva del delitto in esame è descritta genericamente con il verbo “ maltrattare ”, con una formula cioè molto elastica, di cui non è agevole individuare il contenuto. Questa elasticità corrisponde ad una precisa scelta del legislatore del 1930. Si legge, infatti, nella Relazione ministeriale “Non mi è sembrato conveniente dare una definizione dei maltrattamenti, non potendosi contenere in una formula legislativa le varie specie che tali maltrattamenti assumono in pratica ”. Sebbene, dunque, potrebbe dirsi violato il principio di tassatività, in realtà secondo alcuni autori (Coppi) tale genericità della formula non rende affatto la norma indeterminata, in quanto i maltrattamenti si consumano all’interno di rapporti ben definiti nella disposizione e che hanno tutti una propria disciplina giuridica: sarà dunque questa normativa di riferimento a dare concretezza a quei comportamenti che sistematicamente la vanno a violare. Il reato è a forma libera, potendosi perfezionare mediante la realizzazione di diversi comportamenti e può essere integrato non soltanto da condotte commissive, ma anche da condotte omissive. Ciò

implica che può rientrare tra le condotte omissive idonee a integrare il reato “de quo” la condotta della persona che costantemente si disinteressi del minore affidato alle sue cure e alla sua vigilanza (Cass. 9.11.2006, n. 3419). L’evento può realizzarsi anche per la condotta omissiva tenuta da coloro

cui sono attribuiti oneri di protezione verso la vittima, laddove gli stessi abbiano tollerato che i maltrattamenti si realizzassero, non attivandosi in alcun modo o attivandosi in modo del tutto inefficiente, pur essendo in condizione di impedire l’evento (coppia affidataria: la donna tollerava

che il marito, per punizione, lasciasse spesso sola sulle scale di casa una bambina di sei anni, che lo stesso percuotesse abitualmente la piccola fino a tenerla sospesa nel vuoto fuori dal balcone: 16 aprile 2013 Quaranta e Palmisano).

Il reato è integrato anche da fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziali ed affettivi di persona disabile (vestiario dimesso e sporco, scarsità di cibo, mancanza di

igiene accompagnati da virulenza umorale come gratuite sgridate e rimproveri: 17 gennaio 2013 Kushmir ).

Il reato si consuma sottoponendo la vittima a un regime di vessazioni, anche morali, tali da condizionarle la vita, avvilendola e umiliandola (15 giugno 2011 Cardenas).

Ad integrare la condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere per un tempo

prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, anche se per un limitato periodo di tempo (13 dicembre 2013 Ezoa e altro).

La serie dei fatti vessatori in cui si sostanzia il reato, isolatamente considerati, potrebbero anche non

costituire delitto, in quanto la loro antigiuridicità consiste nella reiterazione, una protrazione per un arco di tempo anche limitato ( 5 dicembre 2011 Stiuca, 4 giugno 2015 Faija). E’ l’imposizione di un regime di vita vessatorio finalizzato a mortificare la personalità della vittima quello che caratterizza

il reato in esame consentendo di differenziare la sua rilevanza giuridica rispetto alla valenza dei singoli comportamenti (11 gennaio 2012 P.G. c. Pirri).

Sostanziano i maltrattamenti le reazioni oltremodo violente accompagnate da un’abituale condotta

ingiuriosa, minacciosa e prevaricatrice e da un atteggiamento tendente ad umiliare il coniuge anche approfittando della posizione di supremazia economica (10 maggio 2012 Stefani). Un sistema di vita con minacce, umiliazioni, prevaricazioni e percosse (10 maggio 2012 Nardi). Un atteggiamento

continuo vessatorio, sprezzante e umiliante nei confronti della moglie, costretta a subire lo spettacolo di reiterati atti masturbatori dell’uomo anche in presenza della figlia minore (10 maggio 2012 Valastro). Integra il reato di maltrattamenti una condotta reiteratamente prevaricatrice,

caratterizzata da una continua serie di insulti e infedeltà ostentate, tali da determinare sofferenze morali (29 maggio 2012 Inguanta). Egualmente dicasi per continue scenate, vessazioni psicologiche, attentati alla dignità personale dei genitori, uniti a violenze fisiche inferte a loro

danno (11 aprile 2014 Filippini).

Il delitto può anche realizzarsi attraverso un pervicace e aggressivo accanimento verbale, la

valutazione del giudice di merito è al riguardo incensurabile ( 15 maggio 2013 Lancia). Fatti lesivi della integrità morale, attraverso cui il reato può manifestarsi, possono consistere anche solo in parole che offendono la dignità della persona, purché tale condotta abbia i caratteri della

sopraffazione sistematica e programmata, tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa (tale- si dice altrove- da far precipitare la vittima in una condizione duratura di sofferenza e prostrazione), con conseguente intollerabile degenerazione del rapporto familiare (21 gennaio 2015

Aruta).

Il reato si sostanzia anche attraverso un assillo costante derivante da comportamenti ossessivi e maniacali dettati da gelosia morbosa (3 marzo 2015 p.m. c. De Giorgi).

Un peculiare rapporto di tipo sadomasochistico con molteplici inversioni di ruolo non è incompatibile con continue, sistematiche ed unilaterali vessazioni, costituenti il reato in esame ( settembre 2011 Signorile).

L’oggetto giuridico del reato non è costituito solo dall’interesse alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti ma anche dalla tutela dell’incolumità fisica e psichica della persone indicate dalla norma, ” interessate al rispetto integrale della loro personalità e delle loro

potenzialità nello svolgimento di un rapporto fondato su costruttivi e socializzanti vincoli familiari aperti alle risorse del mondo esterno a prescindere da condotte pacificamente vessatorie e violente” (la sentenza prosegue affermando che ove l’atteggiamento iperprotettivo del soggetto

incida su tali potenziali rapporti, il reato di maltrattamenti sussiste, irrilevante essendo lo “stato di benessere del bambino” iperaccudito o il grado di percezione del maltrattamento da parte della

vittima minorenne. Nella specie la madre e il nonno di un minore nato nel 1977 impedivano ogni contatto tra questi e i suoi coetanei, gli prospettavano la figura paterna come negativa e impartivano regole di vita tali da provocare disturbi deambulatori : 23 settembre 2011 n 36503 Gallini).

reato abituale, non resta escluso se nel tempo considerato vi siano parentesi di normalità nella

condotta dell’agente e di accordo con i familiari. Non occorre un comportamento vessatorio continuo e ininterrotto : è ben possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi di normalità nei rapporti familiari (10 maggio 2012 Dal Borgo ).

La condotta ben può comprendere momenti di pausa, ma perché si abbia un’interruzione dell’attività criminosa, con eventuale commissione successiva di un nuovo reato, occorre accertare che il soggetto abbia volontariamente fatto cessare l’intenzione antigiuridica (29 maggio 2012

Micciché).

Per la sussistenza della permanenza nel reato non è richiesto che la condotta vessatoria sia posta in essere necessariamente nella sua interezza durante la convivenza (18 gennaio 2012 Marigliano).Un intervallo di tempo tra una serie e l’altra di episodi lesivi della integrità fisica o morale del soggetto passivo non fa venir meno l’esistenza del reato, ma può dar luogo, come per ogni reato a condotta plurima, alla continuazione. L’orientamento prevalente, tanto in dottrina e in giurisprudenza, ritiene dunque che il reato di maltrattamenti in famiglia configura un’ipotesi di reato necessariamente abituale, per il quale la reiterazione nel tempo delle azioni e delle omissioni offensive costituisce presupposto costitutivo ed imprescindibile della fattispecie. Dato il carattere abituale del reato, dovendosi giudicare di fatti commessi successivamente ad una sentenza di assoluzione il giudice può ritenere rilevanti per la configurazione della fattispecie fatti precedenti ancorché coperti da una sentenza di assoluzione. Questa può infatti definirsi come sentenza di assoluzione con riserva paragonabile a una sentenza che assolve per il difetto di una condizione di punibilità che consente la riproposizione dell’azione ove poi la condizione sopraggiunga (12 novembre 2014 Freda). Perché si abbia continuazione tra più reati di maltrattamento nei confronti della stessa persona occorre accertare che il soggetto abbia volontariamente fatto cessare l’intenzione antigiuridica per

poi riprenderla. In ogni caso non è corretto moltiplicare il reato secondo i tipi di condotta commissiva o omissiva, dal momento che è lo stesso delitto in esame a esigere la presenza di ripetuti atti vessatori, anche di natura diversa, unificati dalla medesima intenzione criminosa di

arrecare sofferenza alla vittima (31 maggio 2012 Di Laura).

In dottrina tuttavia non sono mancate note discordanti che hanno in quanto alla natura del reato prospettato soluzioni diverse. Secondo un primo orientamento (Manzini), il delitto rientrerebbe tra i reati permanenti nei quali l’offesa al bene giuridico si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria del soggetto attivo. Ed arriva a tale conclusione nonostante poco prima affermi la necessarietà del compimento di una serie di fatti per la sussistenza dei maltrattamenti. Altro orientamento (Antolisei) ha sostenuto che una condotta possa contribuire alla realizzazione del reato di maltrattamenti solo qualora costituisca già di per sé reato, e che il delitto in questione sia quindi un reato necessariamente complesso. Questa tesi è stata fortemente criticata. In primo luogo il fatto che i maltrattamenti si verifichino spesso attraverso il compimento di delitti contro la persona è solo indice di una frequenza di fatto che però non può da sola escludere a priori che il delitto venga posto in essere anche tramite altre modalità. In secondo luogo affermare che, come reato complesso, verrebbero meno le accuse di chi la ritiene una fattispecie indeterminata, non tiene conto del fatto che questa condotta non è affatto indeterminata, poiché, realizzando un reato causalmente orientato, il limite della sua tipicità è dato proprio dalla sua efficienza causale offensiva del bene tutelato. Appare, dunque, arbitrario il voler aggiungere altri limiti di tipicità che il legislatore non ha previsto.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere il delitto di maltrattamenti un reato d’evento, più precisamente avrebbe un suo evento distinto da quello dei singoli atti di cui si compone la condotta di maltrattamenti. Il Coppi individua tale evento nella “ degradazione della personalità della vittima ”. La giurisprudenza ha specificato che “ La commissione anche reiterata di atti di violenza, minacce ed ingiurie in danno del coniuge o del convivente può venire in rilievo, quale fatto tipico, distinto ed ulteriore rispetto alle singole condotte lesive solo se la loro reiterazione abbia cagionato un evento antigiuridico aggiuntivo che, tenuto conto del bene giuridico protetto

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dalla norma incriminatrice, può individuarsi nell'instaurazione di un regime di vita mortificante ed insostenibile ” Massima Ufficio del Giudice per le indagini preliminari S.Maria Capua V., 16 luglio 2014, n.553. “ Il reato di cui all'art. 572 c.p. si integra nel momento in cui si crea per la persona offesa la situazione di abituale sofferenza in cui è costretta a vivere: il verificarsi di tale situazione integra, infatti, l 'evento del reato e non si richiede che dalla stessa derivi un ulteriore danno alla integrità fisica o psichica del soggetto passivo.” Massima di Cass. Pen., sez. VI, 9 novembre 2006, n. 3419. Linflizione di durevoli sofferenze fisiche e morali costituisce, secondo tale orientamento, l’evento del reato. Altra dottrina(Paterniti) caratterizza, invece, i maltrattamenti come delitto di mera condotta. Poiché la sofferenza del soggetto passivo qualifica la condotta che così assume rilevanza penale, non può dirsi che la sofferenza sia il risultato della condotta, diverso dalla stessa come momento conseguente e finale.

Il reato si consuma nel momento in cui si compie quell’atto che, sorretto dal dolo ed unendosi alle precedenti condotte, realizza l’offesa del bene giuridico tutelato(Coppi). Ciò non esclude che il reato possa protrarsi successivamente alla consumazione mediante atti lesivi del bene giuridico tutelato (Manzini).La natura di reato abituale implica che il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno dell’ultima condotta tenuta, la quale “chiude il periodo di consumazione del reato”. Quest’ultimo inizia fin dalla condotta “primigenia” che valutata insieme con le susseguenti, forma la seria minima di fatti penalmente rilevanti. L’orientamento prevalente esclude il tentativo, in quanto inconciliabile con la struttura del delitto abituale.

d ) elemento soggettivo. Il dolo costituisce l’elemento unificatore della pluralità di atti destinati ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia (Coppi) Il dolo è generico e non rilevano le ulteriori finalità volta a volta perseguite dall’agente (nella specie con le vessazioni il soggetto si proponeva di estorcere denaro alla madre in maniera continua: C.C. 14 febbraio 2013 Pannisco). Caratteristica del reato è quella dell’abitualità che rende i singoli atti aggressivi espressione di una costante volontà prevaricatrice e di svalutazione della figura della vittima (16 aprile 2013 Castronovo). Conclusione che va ribadita anche nell’ipotesi in cui la condotta dipenda da una

situazione di abituale abuso etilico dell’agente ( 24 ottobre 2013 Rota), tanto più quando il soggetto abbia consapevolmente rifiutato di sottoporsi alle cure necessarie per risolvere l’alcoldipendenza (11 aprile 2014 Abukar). L’accertamento va tuttavia particolarmente approfondito quando ci si trovi

dinanzi a un soggetto border line affetto da pesanti anomalie psichiche e in considerazione dei periodi di normalità che si erano alternati con gli atti lesivi (21 maggio 2015 De Magistris)

Nel delitto di maltrattamenti il dolo è unitario e programmatico, fungendo da elemento aggregante di una pluralità di atti lesivi verso le persone offese. Esso si traduce nella proiezione della volontà verso un comportamento arrogante e oppressivo che, nel ripetersi dei maltrattamenti, si va progressivamente attuando e radicando, sì che l’agente accetta di compiere le singole sopraffazioni con la coscienza di persistere in una condotta illecita posta in essere già altre volte (28 marzo 2012 Busi). A differenza che nel reato continuato non è richiesta una specifica programmazione dell’attività delittuosa verso la quale la serie di condotte criminose sia finalizzata sin dalla rappresentazione iniziale, occorre però la consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (22 ottobre 2015 Cannella). Il dolo non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima. E’ invece sufficiente la coscienza e volontà di persistere nell’azione vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (16 aprile 2013 Griffini e altri; 21 maggio 2013 Garofalo e Mazzé; 7 marzo 2013 Selvaggio che esclude la necessità di un radicato progetto; 25 giugno 2013 Scotti). Non occorre in altre parole che l’agente deliberi una volta per tutte di imporre ai familiari un penoso regime di vita e concepisca le proprie condotte in senso strumentale alla realizzazione di quell’obbiettivo, essendo piuttosto sufficiente che le condotte vessatorie siano tenute nella consapevolezza del carattere

scindersi in singoli episodi, ciascuno dei quali soggetto ad autonoma prescrizione (13 dicembre 2011 Paradiso; 24 marzo 2015 Scozzi). Anche a seguito della legge 251/2005 la prescrizione del delitto di maltrattamenti non decorre se non dall’ultima condotta idonea a suffragare/integrare una componente della fattispecie e se tale componente costituisce di per sé reato autonomo rispetto a quello di cui all’art. 572, la prescrizione di esso reato non determina una “interruzione fattuale tale da determinare ed imporre la decorrenza di una nuova serie minima di rilevanza” dei comportamenti costitutivi del reato di maltrattamenti (23 settembre 2011 Signorile). In altri termini se tra le plurime condotte di cui si sostanziano i maltrattamenti ve ne è qualcuna che costituisce reato e questo per il decorso del tempo sia prescritto, tale prescrizione non determina l’irrilevanza del fatto ai fini del perfezionamento del reato di cui all’art.572 c.p. (8 ottobre 2013 Palmarini).

h) indulto.

Dinanzi a un reato abituale quale quello in esame, non scomponibile in separate condotte al pari di quello permanente, non sussiste un diritto ad un indulto frazionato (16 aprile 2013 Carluccio).

i)rapporto con altri reati.

Molti sono i reati che confinano con quello di cui all’articolo 572 del codice penale. Si tratta di fattispecie penali che possono avere delle caratteristiche comuni a quelle tipiche del reato di maltrattamenti in famiglia e degli elementi invece differenziali. Esse sono quelle previste nei seguenti articoli del codice penale: Art. 571 c.p.: abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; Art. 609 bis e seguenti c.p.: violenza sessuale ( in tutte le sue forme, per esempio violenza di gruppo, atti sessuali con minorenni); Art. 612 bis c.p.: atti persecutori; Art. 582 e seguenti c.p.: lesioni personali lievi e lievissime; Art. 572 u.c. c.p.: lesioni gravi, gravissime o morte come conseguenza degli atti di maltrattamento; Art. 610 c.p.: violenza privata; Art. 581 c.p.: percosse; Art. 612 c.p.: minaccia; Art. 594 c.p. ingiuria. Si tratta di reati generalmente caratterizzati dalla prevaricazione di una parte (soggetto agente) sull’altra (vittima), molto spesso anche nella sfera sessuale. Proprio perché si tratta di reati molto vicini fra loro, sia nella descrizione normativa che nel fatto naturale che sta alla base di essi, ci si deve chiedere, e ci si è chiesto, sia in dottrina che in giurisprudenza, quale rapporto debba esistere fra queste norme e cioè, quindi, se esse debbano concorrere o se, al contrario, l’ una possa ritenersi assorbita nell altra. In alcuni casi, ci viene in soccorso la stessa legge che formula una vera e propria clausola di riserva espressa.

E questo il caso del reato di maltrattamenti rispetto a quello di cui all’ articolo 571 c.p. La norma di cui all’articolo 572 c.p., infatti, stabilisce che si risponde di questo reato fuori dai casi indicati nell’ articolo precedente, ovvero nell’articolo 571 c.p. Il legislatore si è cioè preoccupato di precisare che il reato di maltrattamenti si configura solo se i fatti non rientrano nell’ambito di operatività dell’articolo 571 c.p. che disciplina, appunto, il reato di abuso dei mezzi di correzione. Anche se questo reato solitamente non riguarda le ipotesi di violenza domestica fra partner oggetto specifico del presente lavoro (generalmente si concretizza, infatti, nell’ambito delle relazioni fra genitori e figli oppure in quelle precisamente indicate nella norma), può essere ugualmente interessante sapere che, per lungo tempo, la dottrina ha interpretato questa clausola ritenendo rilevante, l ‘animus corrigendi, cioè l’ intenzione del soggetto agente. Pertanto, nel caso di una condotta di maltrattamenti perpetrata con il fine di correggere, si sarebbe dovuto applicare, secondo questo orientamento, l ‘art. 571 c.p. Oggi questa interpretazione sembra davvero minoritaria oltre che superata dagli Autori più recenti, i quali affermano che occorre avere riguardo al mezzo utilizzato dal soggetto agente, ovvero valutare se esso sia idoneo e/o lecito per fini correttivi. Per l ‘applicazione della norma di cui all’articolo 571 c.p. ha rilevanza, quindi, secondo questa interpretazione, la condotta e non l’intenzione dell’agente. Si applicherà pertanto la norma di cui

all’articolo 571 c.p. solo se sarà provato un abuso di quei mezzi che sono leciti, consentiti e compatibili con lo scopo educativo (un lieve schiaffo, una tirata di capelli). Conseguentemente, saranno maltrattamenti -e non abuso di mezzi di correzione- l ‘uso del battipanni o della cinghia che procurino lesioni al figlio oppure la privazione del cibo o l ‘esposizione in giardino alle intemperie (naturalmente se caratterizzati dalla abitualità e dalla ripetizione nel tempo). Così la Cassazione ha deciso in un caso recente (Cass. Pen., sezione VI, , n , in Guida al diritto, 7 maggio 2011): la Corte ha condannato per il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il genitore che, a causa del rifiuto di tagliarsi i capelli della la figlia minore, l aveva sottoposta al taglio forzoso, lasciandole segni di percosse alle gambe e ferite sul cuoio capelluto, provocate verosimilmente dal taglio indiscriminato di capelli con forbici da cucina. Secondo la medesima sentenza, restano estranei alla fattispecie di cui all’articolo 571 c.p. quegli atti di minima valenza fisica o morale che semplicemente rafforzano una proibizione, non arbitraria né ingiusta. La legge ci soccorre anche per comprendere il rapporto fra l’articolo 572 c.p. e le lesioni personali gravi o gravissime- e l’omicidio. Il codice penale, infatti, all’ultimo comma della norma citata, disciplina proprio queste ipotesi, prevedendo un aggravamento della pena nel caso delle lesioni gravi o gravissime (o della morte), come conseguenza del reato di maltrattamenti. La dottrina ritiene che quelle lievi e lievissime involontarie restino assorbite nei maltrattamenti in quanto conseguenza normale degli atti di maltrattamento. Quelle volontarie, invece, concorrerebbero con il reato di maltrattamenti tutte le volte che si riesca a dimostrare che l’agente, oltre alla volontà di maltrattare abbia anche avuto l’intenzione di ledere l’ integrità psicofisica del soggetto in maniera predefinita e orientata (cfr. Cass. Pen., sezione VI, , n , in Guida al diritto, n. 8, settembre 2011). Il delitto di lesioni personale volontarie non può ritenersi assorbito in quello di maltrattamenti, trattandosi di illeciti che concorrono materialmente tra loro per la diversa obbiettività giuridica (28 marzo 2012 Ulcigrai. Conformi 10 maggio 2012 Nardi, 29 maggio 2012 Di Leonardo).

L’aggravante dell’art.61 n.2 c.p. è incompatibile tra il reato di maltrattamenti e quello di lesioni che fanno parte di un’unica condotta (13 giugno 2013 Sansolino; 19 marzo 2014 Cimulé; 19 marzo 2014 Cavallaro; 24 marzo 2015 Manzo)..

Si discute (sembra soprattutto in dottrina, in quanto in giurisprudenza non si sono reperiti casi recenti ma si è dovuti risalire a prassi giudiziarie degli anni novanta) se come conseguenza non voluta del reato di maltrattamenti si possa far rientrare anche il suicidio della persona offesa. Anche il suicidio della vittima rientra nella previsione di cui al secondo comma qualora sussista un nesso eziologico con i maltrattamenti subiti che abbiano cagionato uno stato di prostrazione nel soggetto passivo tradottosi in un vero e proprio trauma fisico e psichico(Cass pen 1990).Per la punibilità, la giurisprudenza richiede che al momento del suicidio la volontà del soggetto sia totalmente annullata.

Il reato di cui all’art. 572 c.p. assorbe quelli di cui agli artt. 594, percosse e minacce, anche gravi, ma non anche quello di cui all’art. 582 c.p. (10 maggio 2012 Mazzaglia,), attesa la diversa obiettività giuridica dei reati (26 febbraio 2015 Di Silvio). Il delitto di minacce gravi è assorbito da quello di maltrattamenti (19 febbraio 2013 Di Biase) con conseguente applicazione della sola pena prevista dalla norma di cui all’ articolo 572 c.p.

Il delitto istantaneo di abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.) è speciale rispetto a quello parimenti istantaneo di abuso di mezzi di correzione, ma non già rispetto a quello di maltrattamenti il quale sanziona comportamenti abituali da valutare unitariamente. Ne consegue la possibilità di un concorso tra i reati di cui agli artt. 572 e 608 c.p. in presenza di accertata protrazione delle condotte per un periodo di tempo significativo (21 maggio 2012 Bucci e Sacchi)..

Il reato di maltrattamenti può concorre materialmente con quello di cui all’art. 610 c.p. qualora le violenze e minacce siano adoperate con l’intento criminoso di obbligare il soggetto passivo a una condotta specifica oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre il medesimo soggetto a sofferenze abituali (nella specie l’imputata con la minaccia di un coltello imponeva la sottoscrizione di una denunzia falsa: 11 aprile 2014 Gagliardi).

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specie si erano riscontrate anche percosse gratuite ed ingiurie non finalizzate alla violenza: 22 settembre 2011 Zenini). In ragione della diversità del bene giuridico tutelato, concorre con quello di maltrattamenti il reato di sequestro di persona. Tra i due reati non è configurabile un rapporto di specialità, giacché sono diretti a tutelare beni diversi e poi, l’uno, è integrato dalla condotta abituale costituita da programmatici e continui maltrattamenti psicofisici ai danni di congiunti e, l’altro, da quella di privare taluno della libertà personale in un’unica soluzione (Cass., Sez. I, 2 maggio 2006, n. 18447).

Più problematica appare la possibilità di configurare un concorso tra il reato di maltrattamenti e quello di riduzione in schiavitù, previsto dall’art. 600 c.p. Tale delitto si configura nel caso in cui l’agente eserciti nei confronti della vittima dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà, con conseguente stato di soggezione continuativa, il quale si traduce nell’imposizione di prestazioni sessuali, lavorative, di accattonaggio o altre che, comunque, ne implichino lo sfruttamento. Tale condotta, peraltro, deve essere posta in essere con violenza o minaccia, inganno, abuso di autorità o altre manifestazioni di supremazia da parte dell’agente, che certamente molto hanno in comune con il reato di cui all’art. 572 c.p. Per siffatta ragione, si è posto il problema se il concorso tra le due norme sia solo apparente o possano concorrere realmente, ex art. 81 c.p. La Suprema Corte di Cassazione, invero, ha escluso la sussistenza del concorso formale tra i due reati, in quanto la condotta illecita richiesta dall’art. 600 c.p. assorbe in sé quella prevista per la sussistenza del delitto di maltrattamenti. Infatti, “Non vi è concorso di reati tra la fattispecie di maltrattamenti in famiglia e riduzione in schiavitù, in quanto opera il principio della consunzione, con la conseguenza che sarà applicabile la sola pena relativa al reato di riduzione in schiavitù”. Ciò in quanto “le condotte costitutive della fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, ed implicano il maltrattamento del soggetto passivo, a prescindere dalla percezione che questi ne abbia, sicché non può ritenersi, in ragione del principio di consunzione, il concorso con il reato di maltrattamenti in famiglia” (Cass. pen n.1090/2007)

È a tutti noto che l’art. 7 co. 1 d.lgs. n. 11/2009 ha introdotto nel codice penale l’art. 612-bis (rubricato “Atti persecutori”) che prevede un delitto volto a punire quel fenomeno che va sotto il nome di stalking. Con tale terminologia (derivante dall’inglese “to stalk” che letteralmente significa “fare la posta”) si suole alludere a condotte di interferenza continua nell’altrui vita privata.Il delitto di atti persecutori, art. 612 bis c.p ., è assorbito dall’art.572 c.p. (29 aprile 2015 Dakaj).L’art. 612 bis c.p. non ha abrogato la fattispecie di maltrattamenti in famiglia che conserva immutata rilevanza penale. L’oggettività giuridica è diversa e diversi sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte. Mentre l’art.572 c.p. è un reato contro la famiglia e situazioni assimilate, potendo essere commesso, ai danni di un componente del nucleo, solo da chi nel contesto familiare ricopra un ruolo, il reato di atti persecutori è un reato contro la libertà morale e può essere commesso da chiunque. Il rapporto tra le due figure è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dal primo comma dell’art. 612 bis e la situazione prevista dal secondo comma dell’art. 612 bis suppone la cessazione delle condizioni del sodalizio familiare con inapplicabilità dunque del reato di maltrattamenti (24 novembre 2011 Frasca; cfr. per una specie originariamente qualificata ex art.612 bis ricondotta all’art.572 c.p senza motivazione specifica 3 luglio 2013 Barletta). Ancora per l’applicabilità dell’art.612 bis solo a seguito della cessazione “reale” dei rapporti tra coniugi 19 novembre 2014 De Paolis. Un indirizzo giurisprudenziale riconduce al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (e ritiene in esso assorbito il reato di stalking) l’attività persecutoria posta in essere dal coniuge separato dopo che si è allontanato dalla casa familiare, sempre che il fatto valga ad integrare gli elementi tipici 2 0 della fattispecie prevista dall’art. 572 c.p.78, in quanto (^) 1 2 2 0 si osserva (^) 1 2anche dopo che sia cessata la convivenza a seguito di separazione legale o di fatto perdurano tra i coniugi i doveri di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale e solidarietà(Cass 24 novembre 2011 n.24575), e in quanto nel concetto di “persona di famiglia”, la cui nozione non è definita dalla norma, non si richiedono tra i requisiti fondamentali la convivenza o la coabitazione, che perciò non rappresentano un presupposto della fattispecie criminosa.

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Parte della dottrina ritiene che il criterio del trattamento penale più severo “è l’indice primario e più significativo, anche se di valore non assoluto, della norma prevalente(Mantovani). Si osserva che il reato di maltrattamenti, mentre risulta più grave per pena edittale sia nel minimo che nel massimo rispetto alla forma generale di atti persecutori di cui al primo comma dell’art. 612-bis c.p., è punito con una pena edittale massima meno elevata rispetto a quella prevista per il reato di stalking nell’ipotesi aggravata contemplata dal secondo comma dello stesso articolo; e ciò malgrado la l. n. 172/2012 abbia reso più severe le pene edittali del delitto di cui all’art. 572 c.p. Di conseguenza, facendo riferimento, per individuare la norma che stabilisce il trattamento più grave, al massimo edittale, il reato sanzionato più severamente sarebbe quello di cui al secondo comma dell’art. 612- bis c.p. E, quindi (a meno che non si ritenga che debba fungere da indice per individuare la norma c.d. prevalente il criterio del “superiore minimo edittale”(Fiandaca-Musco), vale a dire il minimo edittale di maggiore gravità)l’ipotesi aggravata del reato di stalking contro familiari o conviventi non potrà essere assorbita, in forza della clausola di sussidiarietà di cui al primo comma, nel reato di maltrattamenti, sanzionato nel massimo meno severamente, integrando, per via della modifica del massimo edittale, il reato più grave, e dunque prevarrà su quest’ultimo, che risulterà soccombente.

l) questioni civili.

I figli, benché non direttamente oggetto dei comportamenti vessatori, subiscono un danno derivante dal fatto di vivere in un clima familiare deteriorato e consistente nell’attentato al libero e sereno sviluppo della personalità. Essi sono quindi legittimati a costituirsi parte civile (18 marzo 2014 Lombardi).