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Tesina relativa al modulo 2 sullo sciopero
Tipologia: Prove d'esame
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1.1 Il significato del termine sciopero ............................. - 3 - 1.2 Brevi cenni storici ...................................................... - 4 -
2. LE FORME DI SCIOPERO................................................... - 5 - 2.1 ALTRE FORME DI PROTESTA ...................................... - 7 - 2.2 STRUMENTI DEL DATORE DI LAVORO ......................... - 8 - 3 LA PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO ............................ - 9 - 4 LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI ........ - 11 - 4.1 LA COMMISSIONE DI GARANZIA ............................... - 13 - 5 CONCLUSIONI ................................................................. - 14 - BIBLIOGRAFIA ................................................................... - 15 -
diritto di sciopero in Italia, per meglio comprendere i limiti e le possi- bilità di attuazione dello strumento stesso.
1.1 Il significato del termine sciopero Da un punto di vista squisitamente etimologico, il termine sciopero de- riva dal latino EXOPERARI, composto di EX (fuori di) e OPERARI (lavo- rare). Letteralmente quindi, sta a significare la cessazione del lavoro, da intendersi come “l’astensione organizzata dal lavoro di un gruppo più o meno esteso di lavoratori dipendenti, appartenenti al settore pub- blico o privato, per la tutela di comuni interessi e diritti di carattere politico o sindacale” (Treccani, s.d.). Si differenzia quindi, contraria- mente a quello che è l’opinione collettiva, dalla manifestazione, ovvero una protesta collettiva attuata sfilando nelle strade o radunandosi in massa, durante le quali il pensiero condiviso viene espresso tramite discorsi, striscioni o slogan. Le due attività non sono necessariamente collegate tra loro; spesso ad uno sciopero si può associare una mani- festazione, poiché verosimilmente il sentire è comune e condiviso tra i partecipanti, ma va tenuto bene a mente che il primo rappresenta l’astensione volontaria non retribuita, diritto garantito dalla Costitu- zione e dalle Leggi, a tutela degli interessi dei dipendenti che scelgono di usufruire di questo diritto. In sintesi, quindi, lo sciopero può essere definito come un comportamento omissivo, messo in atto da una col- lettività professionale che si astiene in maniera collettiva dall’adempi- mento delle prestazioni lavorative. Essendo un diritto individuale, ogni lavoratore può decidere in totale autonomia se aderire allo sciopero o meno; lo sciopero, tuttavia, deve essere organizzato da una collettività di lavoratori o dai rappresentati dei lavoratoti nella figura dei sindacati. Una volta organizzato e indetto, lo sciopero si concretizza con l’assenza dal posto di lavoro o la sospensione dell’attività lavorativa. Astenersi
dal lavoro comporta l’astensione dell’obbligo retributivo del datore di lavoro, che impatta non solo sulla retribuzione, ma manche sulle ferie, sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR), e su altri istituti quali la tredi- cesima mensilità. La decurtazione è proporzionale al tempo di asten- sione. Esistono varie forme in cui si può attuare uno sciopero, che ver- ranno descritte in maniera più dettagliata in seguito. 1.2 Brevi cenni storici Lo sciopero non è sempre stato un diritto del lavoratore. Abbiamo visto nell’introduzione a questo elaborato che le prime tracce di sciopero nella storia risalgono al periodo dell’Antico Egitto, ma la concezione di sciopero come diritto è una conseguenza della Rivoluzione Industriale, periodo nel quale migrarono dalla campagna alla città grandi masse di lavoratori che utilizzarono lo sciopero come strumenti per richiedere salari adeguati e migliori condizioni di lavoro. In Italia, lo sciopero era considerato un reato. Con l’Unità d’Italia venne infatti esteso a tutto il territorio il Codice penale sardo, che puniva “tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ra- gionevole causa” (Cendon, 2011) con tre mesi di carcere. Fu nel 1889, con l’entrata in vigore del Codice Zanardelli che venne abrogato il reato di sciopero, che tuttavia doveva svolgersi senza “Violenza e Minaccia”; nonostante questo, lo sciopero rappresentava un inadempimento con- trattuale, per cui il datore di lavoro poteva reagire sfruttando i suoi poteri disciplinari. La libertà di sciopero era però esclusa per gli impie- gati pubblici e per i pubblici servizi. Il primo sciopero generale in Italia si ebbe durante i “Cinque giorni di follia” dal 15 al 20 settembre del 1904; venne proclamato dalla Camera del Lavoro di Milano a seguito del clima di tensione successivo agli eccidi in Sicilia e in Sardegna. In quell’occasione, Giolitti si preoccupò solamente di garantire l’ordine pubblico. Con l’avvento del fascismo si ritornò alla repressione penale
sciopero e la carenza di una definizione in grado di sintetizzare com- portamenti riconducibili alla definizione stessa di sciopero. Si ricono- scono, ordinandolo secondo i fini:
indiretto interno quando vengono utilizzati in maniera provvisoria di- pendenti adibiti ad altre mansioni, e di crumiraggio indiretto esterno quando vengono assunti altri lavoratori, con modalità contrattuali di- versificate, in maniera temporanea e transitoria. Il comportamento del datore di lavoro che ricorre al crumiraggio indiretto interno, tramite l’impiego di dipendenti preposti a lavori differenti per tentare di “limi- tare gli effetti negativi dell’astensione del lavoro sulla situazione eco- nomica dell’azienda” è stato reputato legittimo sia dalla Corte Costitu- zionale (sentenza n.125 del 23 luglio 1980) che dalla Corte di Cassa- zione (sentenza 26368 del 16 dicembre 2009 e sentenza 14157 del 6 agosto 2012), con il vincolo del rispetto degli articoli 2103 c.c. e articoli 13 dello Statuto dei lavoratori sul demansionamento, anche alla luce delle modifiche dell’articolo 2103 con d.lgs 81/2015. Il reclutamento deve avvenire nel rispetto del principio di equivalenza delle mansioni (sentenza 12811/2009 della Corte di Cassazione), tuttavia la Corte di Cassazione, con sentenza 15782 del 19 Luglio 2011 ha ammesso l’im- piego di lavoratori con qualifica superiori, a condizione che tale sosti- tuzione non avvenga in violazione di norme di legge o del contratto collettivo, ma integri uno spostamento “eccezionale, marginale e ri- spondente a specifiche ed obiettive esigenze aziendali”. Il ricorso all’as- sunzione di nuovi dipendenti, tramite contratti a tempo determinato o di somministrazione di manodopera è considerato chiaramente antisin- dacale, ed infatti il legislatore, con il d.lgs 81/2015, art. 20, comma 1 e art. 32, comma 1, ha posto il divieto di instaurare rapporti di lavoro subordinato per sostituire chi esercita il diritto di sciopero.
Astenersi dal lavoro non equivale in maniera automatica all’esercizio del diritto di sciopero poiché quest’ultimo si basa su tre punti cardine:
la concertazione , la proclamazione , ed infine l’ astensione. La concerta- zione è il mezzo tramite il quale viene deciso l’utilizzo dello sciopero come strumento per il raggiungimento dell’intesse collettivo, al quale segue proclamazione , che viene effettuata dalle singole sigle sindacali o da gruppi di lavoratori costituiti in comitati spontanei; nell’area dei servizi pubblici essenziali la legge prevede un obbligo di preavviso spe- cifico. Nei Servizi Pubblici Essenziali (SPE) il diritto di sciopero è rego- lato dalla legge 146/1990, per cui in essi lo sciopero deve avvenire con modalità tali da non ledere il realizzarsi dei “diritti della persona costi- tuzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’ assistenza e previdenza sociale, all’ istru- zione ed alla libertà di comunicazione”. Da sottolineare che sono da considerarsi SPE anche quei servizi che sono gestiti da privati, perché ciò che più conta è la diretta destinazione alla pubblica fruizione. Se- condo quanto recita la legge, nei Servizi Pubblici Essenziali il preavviso minimo non deve essere inferiore a quello previsto dall’articolo 2 comma 5, che recita “Al fine di consentire all'amministrazione o all'im- presa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, atresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere in- feriore a dieci giorni […]”. Chi proclama lo sciopero ha quindi l’ob- bligo di comunicare per iscritto entro il termine di preavviso la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dello sciopero stesso. Questo passaggio obbligatorio rappresenta, quindi, il cosiddetto negozio auto- rizzatorio che tutela il lavoratore dipendente dai provvedimenti disci- plinari da parte del datore di lavoro; è opportuno ricordare, infatti, che l’astensione dal lavoro non è qualificabile come sciopero in assenza di proclamazione sindacale. Oltre all’obbligo di preavviso, le amministra- zioni dei servizi pubblici essenziali hanno l’obbligo di dare comunica- zione all’utenza, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero
necessari per attenuare l’impatto delle vertenze sull’utenza finale e di- spone come nei contratti e/o negli accordi collettivi siano previste pro- cedure di raffreddamento o conciliazione per entrambe le parti, a cui ricorrere prima della proclamazione dello sciopero. Se lo sciopero ha rilievo locale, il tentativo preventivo di conciliazione può svolgersi in prefettura o presso il comune qualora lo sciopero riguardi servizi pub- blici di competenza comunale, mentre se la rilevanza dello sciopero è nazionale, presso la competente struttura del Ministero del Lavoro. In casi di esito negativo delle procedure conciliative, rispettivamente il Prefetto (o equivalente organo nelle ragioni a statuto speciale) o il Pre- sidente del Consiglio (o un Ministro da questi delegato) sono titolari del potere di precettazione, un provvedimento amministrativo straordina- rio col quale l’autorità competente impone dei limiti allo sciopero. Il presupposto per l’esercizio di questo potere è esplicato all’articolo 8, comma 1 della legge: la precettazione è prevista qualora “sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1 comma 1”. L’emis- sione dell’ordinanza si pone come momento culminante di un preciso iter procedimentale descritto dall’articolo 8, comma 1, a norma del quale le autorità titolari del potere di precettazione, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei “casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo” e successivamente “esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile”. Nell’evenienza di un esito negativo del tentativo di conciliazione, “adot- tano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona” oggetto di tutela e portano l’ordinanza a cono- scenza dei destinatari mediante comunicazione. L’ordinanza può diffe- rire il differimento ad altra data, ridurre la durata dello sciopero, pre- scrivere misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento. L’inosser- vanza comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative. È possibile
promuovere ricorso al T.A.R. competente contro l’ordinanza di precet- tazione. 4.1 LA COMMISSIONE DI GARANZIA La legge 146/90 prevede, all’articolo 12, l’istituzione di una Commis- sione di Garanzia , a cui viene affidato il compito di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona tutelati dalla Costituzione. La Commissione non aveva grandi margini qualora il con- flitto fosse in una fase impasse, oppure nei casi in cui le parti fossero risultate inoperose, essendo le sanzioni applicabili insufficienti. Il legi- slatore è quindi intervenuto rafforzando il ruolo della Commissione con la legge 83/2000, consentendogli di svolgere una funzione di media- zione tra le parti in conflitto, sia nelle fasi precedenti alla proclamazione dello sciopero, sia nelle fasi successive. La Commissione si compone di nove membri scelti tra esperi in diritto costituzionale, diritto del lavoro e relazioni industriali, su designazione dei Presidenti delle Camere e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. I membri della Commissione, chiamati ad eleggere un Presidente, rimangono in carica sei anni, e possono essere riconfermati una sola volta. La Commissione ha il compito di valutare l’idoneità dei servizi essenziali per garantire la compatibilità dell’esercizio di sciopero con l’esercizio dei diritti personali costituzionalmente protetti (diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, al benessere e alla sicurezza sociale, e alla libertà di comu- nicazione), inoltre, può dare un parere relativamente alle questioni ri- guardanti l’interpretazione o l’applicazione dei contratti collettivi e dei codici di autoregolamentazione, sia di propria iniziativa che su richiesta congiunta delle parti. Tra i compiti della Commissione, ricordiamo an- che la possibilità di invitare i soggetti interessati a rinviare l’astensione collettiva per riformulare la proclamazione dello sciopero secondo i det- tami della legge, degli accordi o dei codici di autoregolamentazione e