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Tipologia: Prove d'esame
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Lo sciopero nei servizi LO SCIOPERO pubblici essenziali Limiti interni ed esterni Finalità Fome Cos’è lo sciopero? Codice penale sardo Codice zanardelli Codice rocco Carta costituzionale
Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, spesso promossa dai sindacati (ma è concepibile anche uno sciopero proclamato da gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento del sindacato), avente per finalità quella di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il primo sciopero della storia di cui abbiamo notizia si verificò intorno al 1150 a.C. (alcune fonti parlano del 1165, altre del 1152), nell'antico Egitto. Durante il regno di Ramses III, gli operai del villaggio di Deir el- Medinet, addetti alla costruzione dei templi di Tebe, incrociarono le braccia, al grido: “Siamo già al 18 del mese e abbiamo fame!” Il malcontento infatti era scoppiato per il ritardo della paga effettuata allora in derrate alimentari, cioè in grano, pesci, legumi e per la mancata consegna di unguenti necessari a proteggersi dal sole e dal clima secco del deserto.
direttore del Corriere della Sera, Luigi Albertini, come «cinque giorni di follia». L'allora Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, Giovanni Giolitti, per fronteggiare l'emergenza dell'astensionismo dal lavoro, non inviò l'esercito, ma lasciò che lo sciopero si sfogasse e si esaurisse naturalmente, preoccupandosi solo di garantire l'ordine pubblico. Lo sciopero generale destò preoccupazioni nella classe borghese, la quale chiese al Capo del Governo di reagire con forza alle agitazioni proletarie. Giolitti resistette a tali pressioni e per superare l'impasse sciolse la Camera, indicendo nuove elezioni all'insegna dello slogan «né rivoluzione, né reazione». I risultati elettorali sancirono la diminuzione dei suffragi dei socialisti, i quali videro diminuire anche i loro seggi in Parlamento da 33 a 29 e, inoltre, emerse con chiarezza la vittoria dei socialisti riformisti di Filippo Turati. Il sommovimento proletario sanciva il divorzio fra socialismo e giolittismo, col conseguente avvicinamento delle politiche giolittiane alle masse cattoliche di indirizzo conservatore. Con lo sciopero generale l'Italia sperimentava per la prima volta il sistema di lotta sociale propugnato in Francia da Georges Eugène Sorel, da lui definito come «il mito nel quale si racchiude tutto intero il socialismo». Con l'avvento del corporativismo fascista si ritornò alla repressione penale dello sciopero, attraverso la creazione di alcune figure di reato previste dalla L. n. 563/1926 (e dal relativo regolamento di esecuzione, il R.d. n. 1130/1926)[26], le quali saranno poi trasfuse nel codice penale del 1930 (Codice Rocco). Difatti, il Codice Rocco, agli articoli da 502 a 508, sanzionava come «delitti contro l'economia pubblica» tutte le forme di lotta sindacale, dallo sciopero alla serrata, fino al boicottaggio, al sabotaggio e
all'occupazione d'azienda. Agli articoli 330 e 333 – ora abrogati dalla L. n. 146 del 12 giugno 1990 –, invece, considerava «delitti contro la Pubblica Amministrazione» l'interruzione di un pubblico servizio o l'abbandono individuale di un pubblico servizio. La ratio legis delle nuove fattispecie penali differisce, però, da quella del codice penale sardo d'ispirazione liberale, giacché il Codice Rocco si proponeva di garantire il rispetto del contratto collettivo esclusivamente attraverso la Magistratura del lavoro. Veniva pertanto vietato penalmente ai sindacati e ai lavoratori lo strumento principe di pressione sindacale in fase di negoziazione dei contratti collettivi. I datori di lavoro, ai quali formalmente era vietato l’uso della serrata, aggiravano tuttavia il divieto attraverso la pratica, tollerata dalla Magistratura del Lavoro, della cosiddetta serrata elastica cioè il licenziamento dei lavoratori e la loro riassunzione a salari inferiori. L'art.502 del codice penale, che vietava lo sciopero e la serrata per fini contrattuali, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza 4 maggio 1960, n. 29). Con successive sentenze la Corte costituzionale ha poi dichiarato la parziale illegittimità degli artt. 503 (serrata e sciopero per fini non contrattuali) e 504 (coazione alla pubblica autorità mediante serata o sciopero), stabilendo che, in base a tali norme, sono punibili i soli scioperi che siano diretti "a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la volontà popolare" (sentenze del 27 dicembre 1974, n. 290, e del 2 giugno 1983, n. 165). La Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, all'articolo 40, fa assurgere lo sciopero a diritto, e si deve all'incessante lavorio della Corte costituzionale la modifica dei dettati contrari al diritto costituzionale dell'astensione dal lavoro. All'indomani del 25 aprile 1945, si procedette alla ricerca di una nuova forma di Stato e di governo, indicendo una consultazione referendaria contestualmente all'elezione dell'Assemblea Costituente
collettiva, al fine di evitare difficoltà nello stilare una elencazione dei prestatori di opera ai quali fosse o meno consentito di scioperare. Nella seduta del 12 maggio 1947 fu approvato il testo definitivo dell'articolo 36 del progetto di Costituzione della Repubblica italiana, che successivamente sarebbe diventato l'attuale articolo 40 e che statuiva: «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Il riconoscimento all'articolo 40 della Carta costituzionale del diritto di sciopero costituisce una garanzia di effettività della libertà sindacale prevista dall'articolo 39, giacché esso permette al sindacato di esistere ed operare in un sistema economico basato sul mercato e sulla libertà d'iniziativa economica privata (normata dall'articolo 41). L'articolo 40 della Costituzione non rappresenta semplicemente il recupero della libertà già vigente al tempo del Codice Zanardelli, né rappresenta una mera contrapposizione alla repressione penale delle leggi fasciatissime e del Codice Rocco, ma costituisce la presa di coscienza da parte dello Stato dell'ineguale rapporto di forza esistente fra le parti del conflitto industriale e la eleva a diritto. Lo sciopero nel nuovo assetto costituzionale, pur consistendo in un'astensione dei lavoratori dall'adempimento della prestazione contrattuale, deroga ai principi del diritto comune e manda esente da responsabilità il lavoratore che si presti ad esercitare questo diritto. La norma costituzionale rappresenta il contrasto fra lo Stato sociale moderno (cosiddetto Welfare State o Sozialstaat) e lo Stato liberale. Quest'ultimo, che si fondava sul principio della sola eguaglianza formale del cittadino davanti alla legge, deve lasciare spazio a uno Stato nel quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della Costituzione, è suo compito «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Su tale circostanza si fonda la funzione del diritto del lavoro, indirizzato alla formazione di strumenti giuridici volti alla rimozione della disuguaglianza sociale fra la posizione del prestatore e quella del datore di lavoro. Il diritto di sciopero è uno degli strumenti creati dal diritto del lavoro: esso – dirà Piero Calamandrei – è «un mezzo per la promozione dell'effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico-sociali». Il 27 settembre 2007 si è svolto il primo sciopero virtuale al mondo, organizzato da una task force internazionale coordinata da UNI Global Union e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria IBM di Vimercate. Lo sciopero ha avuto un enorme ed inaspettato effetto mediatico in tutto il mondo ed ha visto la partecipazione di circa 2000 persone da 30 diversi paesi che hanno presidiato le isole IBM su Second Life per 12 ore. Dopo 20 giorni dallo sciopero virtuale IBM l'Amministratore Delegato di IBM Italia si è dimesso e il Coordinamento Nazionale RSU IBM Italia ha sottoscritto un importante accordo sindacale che restituiva ai 5000 lavoratori italiani il premio di risultato che era stato unilateralmente cancellato da parte della direzione aziendale. I risultati di questa innovativa forma di protesta hanno dato avvio al progetto denominato Sindacato 2.0, un movimento internazionale e trasversale che propone un rinnovamento democratico dal basso del sindacato attraverso un utilizzo partecipato delle nuove tecnologie di comunicazione Web 2.0/3D per fini sindacali. L'articolo 40 della Costituzione italiana disciplina il diritto di sciopero, stabilendo che esso «si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Con la legge n. 146 del 12 giugno 1990[4] si sono stabilite norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – che possono essere considerati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, «quelli
Riguardo al cosiddetto crumiraggio interno la giurisprudenza ha elaborato linee guida per stabilire la legittimità o l'illegittimità di questa pratica. Tale sostituzione è considerata legittima quando sia adottata nel rispetto del principio di equivalenza delle mansioni previsto dall'articolo 2103 c.c..La sostituzione con lavoratori interni astenutisi dallo sciopero, o appartenenti a settori non interessati dall'astensione dal lavoro, è altresì ammessa nel caso in cui il lavoratore sia adibito a mansioni superiori. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12811 del 3 giugno 2009, ha optato per l'illegittimità della sostituzione del lavoratore scioperante se questa comporta l'adibizione a mansioni inferiori di un lavoratore astenutosi dall'esercizio del diritto allo sciopero, ovvero appartenente ad un ramo d'impresa non interessato da tale astensione, violando così il disposto dell'articolo 2103 c.c.. Al datore di lavoro è fatto espresso divieto, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto delegato n. 368/2001, di assumere lavoratori a tempo determinato «per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero». Analoghi divieti sono imposti dal decreto delegato n. 276/2003 con riguardo alla somministrazione di lavoro (articolo 20, comma 5) e al lavoro intermittente (articolo 34, comma 3). Le pratiche dette in precedenza sono illecite anche quando lo sciopero è stato vietato dalla precettazione del Ministero competente. Il mancato rispetto della precettazione è un reato di interruzione di pubblico servizio, ma non è "giusta causa" di licenziamento.
Tipologie di sciopero
I lavoratori decisi a protestare contro l’azienda in cui sono impiegati possono organizzare diverse tipologie di sciopero: -sciopero a singhiozzo. Il nome la dice lunga e consiste in una serie di “stop and go”: brevi pause alternate a brevi riprese del lavoro (ad esempio mezz’ora di pause e mezz’ora di lavoro); -sciopero a scacchiera. In questo caso diversi comparti o diversi profili professionali di una stessa azienda si alternano in diverse fasi di sciopero, portate avanti in tempi diversi e alternati. Ad esempio prima si ferma l’ufficio produzione, poi quello logistico; -sciopero bianco. In questo caso ci si reca a lavoro, si varcano i cancelli, ma si sta a braccia conserte, senza lavorare. Non c’è quindi l’abbandono del posto di lavoro. -sciopero a gatto selvaggio. L’espressione rende bene l’idea. Immaginate un felino arrabbiato e impazzito con gli artigli piantati, che schizza a destra e manca. Questo sciopero è un po’ così: fatto di azioni che non si possono prevedere e improvvisate, volte a sabotare la produzione o la catena di montaggio con l’obiettivo di paralizzare il sistema; -sciopero dello straordinario. Questa tipologia di sciopero consiste semplicemente nel rifiuto collettivo dei lavoratori di fare ore di straordinario. Solitamente succede quando non ci sono montagne di ore di straordinario non pagate; sciopero del rendimento e del cottimo. Si tratta sempre di un’azione collettiva, con lo scopo di non rispettare i ritmi di lavoro dettati dall’azienda e gli obiettivi produttivi. LA SERRATA
decisa unilateralmente dall'imprenditore costituisce violazione degli obblighi assunti con la stipulazione del contratto di lavoro. Da ciò consegue che la serrata fa sorgere in capo all'imprenditore una precisa responsabilità di natura contrattuale. Sotto un diverso punto di vista, il datore di lavoro è tenuto a cooperare per l'adempimento della prestazione lavorativa, da ciò deriva che se questi non si adopera per consentire ai lavoratori di espletare regolarmente la propria prestazione di lavoro, in tal modo impedendo illegittimamente loro di adempiere la loro obbligazione contrattuale, si realizza la fattispecie della mora del creditore di cui all'art.1206 del c.c.. La giurisprudenza prevalente propende oggi a favore della tesi della mora del creditore con la conseguenza che i prestatori di lavoro conservano il diritto a ricevere per tutto il tempo della sospensione dell'attività produttiva il pagamento integrale della retribuzione. FINALITà DELLO SCIOPERO Accanto allo sciopero effettuato per fini contrattuali, sono state via via riconosciute altre fenomenologie di sciopero: lo sciopero economico - politico, lo sciopero politico e lo sciopero di solidarietà. -Lo sciopero economico - politico è, essenzialmente, diretto ad ottenere ed impedire un intervento su materie di immediato interesse dei lavoratori ma è diretto, anziché contro il proprio datore di lavoro, verso gli organi politici, il Governo ed il Parlamento. -Lo sciopero di solidarietà ricorre quando l'astensione di un gruppo di lavoratori viene effettuata per sostenere e solidarizzare con le
rivendicazioni di altri lavoratori e non per far valere pretese che influiscano sul proprio rapporto di lavoro. -Lo sciopero di protesta, astensione dai lavoratori per manifestare il loro dissenso nei confronti di determinati comportamenti del datore di lavoro. LIMITI INTERNI ED ESTERNI Lo sciopero normalmente si esercita come astensione totale dal lavoro di una collettività di lavoratori, ma sono lecite anche altre modalità di attuazione. Ad esempio, sono state ritenute legittime forme articolate di sciopero, come quello “a singhiozzo” (effettuato ad intervalli frazionati di tempo) ovvero “a scacchiera” (effettuato a gruppi alternati di addetti). Va tenuto però presente che, in taluni casi, è posto in discussione il diritto alla retribuzione dei non scioperanti, messi in libertà dal datore di lavoro, sul presupposto che la loro prestazione non sia proficuamente utilizzabile: su questo punto si rinvia alla giurisprudenza nell’apposita sezione a questa dedicata. Sono indiscutibilmente legittime altre forme articolate di sciopero, quali ad esempio quello “parziale”, e cioè effettuato solo per una parte della giornata, e quello limitato al lavoro straordinario. Nell’esperienza sindacale italiana è viceversa assai raro il ricorso allo sciopero ad “oltranza”, pur essendo certamente lecita la proclamazione di uno sciopero senza un limite prefissato di durata.
bando gli scioperi attuati con modalità tali da creare all’imprenditore un danno proporzionalmente superiore alla mera sospensione dal lavoro. Si può parlare invece ancora di limiti “esterni”, intesi quali vincoli che possono rinvenirsi in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, o quantomeno paritario, rispetto al diritto di sciopero. La stessa Corte di Cassazione, a partire dalla citata sentenza n. 711 del 1980, individua infatti i seguenti limiti all’esercizio del diritto di sciopero: il diritto alla vita, alla salute ed all’incolumità personale, il diritto all’integrità dei beni del datore di lavoro e di terzi, e più in genere il diritto dell’imprenditore alla continuazione dell’attività e dunque all’integrità del patrimonio aziendale. Dal punto di vista dell’interesse dell’imprenditore, il limite (esterno) al diritto di sciopero è costituito non più dalla perdita sproporzionata di produzione, come nella superata teoria del danno ingiusto, bensì dalla necessità di tutelare il potenziale produttivo delle aziende. L’applicazione concreta di questi principi, ai quali si è ispirato anche il legislatore del 1990 regolamentando lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trova notevoli difficoltà applicative in situazioni particolari, quali gli impianti a ciclo continuo: anche su questo punto si rimanda all’apposita sezione dedicata alla giurisprudenza. LA COMISSIONE DI GARANZIA La Commissione di garanzia nasce con la Legge 12 giugno 1990 n. 146 (poi integrata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83, che prevede, per quanto qui interessa, anche l’accrescimento dei poteri della Commissione), che è la prima in Italia a disciplinare, in via generale,
l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in attuazione della previsione di cui all’art. 40 della Costituzione. Lo scopo della legge (art. 1, primo comma) è quello di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente garantiti - alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione -, nell’ambito dei servizi pubblici (anche gestiti da privati) definiti essenziali, in quanto volti ad assicurare il godimento di tali diritti della persona. Il contemperamento è perseguito attraverso una disciplina che prevede la necessaria adozione di alcune misure - la cui specificazione è in larga parte affidata alla contrattazione collettiva o a codici di autoregolamentazione per ciò che concerne l’astensione collettiva di professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori -, consistenti: nell’obbligo di un congruo preavviso dello sciopero (non inferiore a dieci giorni: art. 2, quinto comma), con la necessaria indicazione preventiva della durata, delle modalità e delle ragioni delle singole astensioni dal lavoro; dal rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione durante lo sciopero di prestazioni ritenute indispensabili da parte dei gestori dei servizi pubblici essenziali; dall’obbligo per i contratti collettivi di predisporre procedure obbligatorie di raffreddamento e di conciliazione delle controversie di lavoro, da espletare prima della proclamazione dello sciopero. In tale articolato quadro disciplinare, è affidato alla Commissione di garanzia dell’osservanza della legge sostanzialmente il compito promuovere e di valutare l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero col godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti - avendo per ciò