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sintesi evoluzione storica della normativa sull'inclusione
Tipologia: Appunti
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DS Amato Salvatore – Autore del libro “Dirigente Scolastico – Concorso 2017 – Guida alla preparazione” per info 1
Legge 118/ L’articolo 28 disponeva che l’istruzione dell’obbligo doveva avvenire nelle classi normali della scuola pubblica.
La legge 118/1971 superava il modello dello scuole speciali, che tuttavia non aboliva, prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità, comunque, su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni.
Legge 517/ Stabilisce con chiarezza strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell’intero Consiglio di Classe.
Legge 104/ Raccoglie ed integra tutti gli interventi legislativi promulgati dopo la L. 517/77, divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.
Viene introdotto l’insegnante specializzato per le attività di sostegno.
Ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità.
Impegna lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori, per i quali prevede interventi riabilitativi.
Testo Unico (D.lgs. 297/1994). La parte della L. 104/92 che riguarda l’istruzione, nel 1994 viene trasferita nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
Legge 170/ Nuove Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in ambito scolastico
Riconosce quali DSA Dislessia Disgrafia Disortografia Discalculia
Decreto attuativo della L.170/
allegato: Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e studenti con DSA
Viene previsto il Piano Didattico Personalizzato (PDP)
DS Amato Salvatore – Autore del libro “Dirigente Scolastico – Concorso 2017 – Guida alla preparazione” per info 2
La legislazione ha quasi sempre distinto l’handicap legato alle condizioni di minorazione fisica della persona dagli altri tipi di handicap legate a cause di svantaggio sociale, culturale, economico, ecc..
Negli ultimi anni i nuovi fenomeni sociali quali i flussi migratori, le nuove povertà, il disorientamento dei genitori riguardo al compito educativo delle famiglie assegnano una nuova attualità al tema dell’inclusione in ambito educativo. In questo nuovo scenario, la scuola deve essere in grado di rispondere ai bisogni di tutti, compresi coloro che necessitano di Bisogni Educativi Speciali (BES).
Si apre un nuovo fronte
Direttiva Ministeriale 27/12/ Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
Cir. Min. n. 8 del 6/3/ Indicazioni operative per la realizzazione della Direttiva
Delinea la strategia inclusiva della scuola italiana ed estende il campo di intervento e di responsabilità della scuola a tutta l’area dei BES, in particolare: Svantaggio sociale e culturale DSA e/o disturbi evolutivi specifici Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua e cultura italiana perché appartenenti ad altra cultura.
Estende a tutti i BES il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento
L.53/2003 art. 2, c1 prevede i piani di studio personalizzati.
D.Lgs. 59/ art. 3 - evidenzia che per conseguire gli obiettivi formativi i docenti devono curare la personalizzazione delle attività educative art. 7 – nell’ambito del POF vengono organizzate attività facoltative ed opzionali per la realizzazione di piani di studio personalizzati. Art. 11 – la valutazione è affidata ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività previste dai piani di studio personalizzati.
DD.PP.RR 87, 88, 89/ Decreti per gli istituti professionali (87 – a partire dal.a.s. 2018/19 a scalare il Dlgs n. 61/2017 ), Tecnici (88), Licei (89) richiamano la personalizzazione dei percorsi.
Fermo restando l’obbligo della certificazione per disabilità e DSA, il C.di C. o il Team dei docenti indicano in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) ed eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative , per garantire l’inclusione di tutti gli alunni con BES.
Nella stesura di un PDP, ove non sia presente la certificazione clinica o la diagnosi, il C.di C. o il Team nella Primaia dovranno motivare, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.
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Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e secondo ciclo (Dlgs n. 62/2017)
La valutazione degli alunni disabili è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI e dei documenti previsti dall’art. 12, comma 5, della L. 104/92 così come rivisto dal D.Lgs 66/2017.
Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità è redatto un Profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’OMS, ai fini della formulazione del Progetto Individuale nonché per la predisposizione del PEI.
Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso degli ausili e dei sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico per l’attuazione del PEI (stessa cosa vale per le prove Invalsi).
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale e l’esito viene determinato con le medesime modalità previste per gli altri studenti.
Agli alunni con disabilità che non si presentano all’esame di Stato, viene rilasciato un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della SS2° grado e di conseguenza questi alunni non potranno più ripetere la classe terza.
La commissione d’esame, potrà predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai suoi livelli di apprendimento.
Valutazione degli alunni con disabilità del secondo ciclo
Tali prove, se di valore equipollente , determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. In caso contrario o nelle situazioni in cui gli alunni non partecipano all’esame o non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo contenente gli elementi informativi circa l’indirizzo e la durata del corso di studi seguito, le discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni ottenute in sede d’esame.
Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi.
Il Consiglio di Classe, per gli studenti ammessi agli esami di Stato, stabilisce la tipologia delle prove d’esame e stabilisce anche se le stesse hanno valore equipollente all’interno del PEI.
La Commissione d’esame può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico e potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove.
Valutazione degli alunni con disabilità del primo ciclo
DS Amato Salvatore – Autore del libro “Dirigente Scolastico – Concorso 2017 – Guida alla preparazione” per info 5
La valutazione dovrà rilevare il livello di apprendimento conseguito dall’alunno, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP.
Durante le prove la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari.
La valutazione degli apprendimenti, l’ammissione e la partecipazione all’esame di Stato, conclusivo del primo ciclo, sono coerenti con il PDP (Piano Didattico Personalizzato).
Gli alunni con DSA, oltre alla dispensa dalla prova scritta della lingua straniera (prevista dal DM 5669/2011), che in tal caso deve essere compensata da un prova orale con modalità e contenuti stabiliti dalla commissione, possono ottenere nel corso d’anno, sempre per il DM 5669/2011, l'esonero totale dallo studio delle lingue straniere e in sede d’esame possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma (prima del Dlgs n. 62/2017 non era possibile conseguire il diploma del primo ciclo con delle prove differenziate).
Valutazione degli alunni con DSA del secondo ciclo
La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, tiene conto delle modalità didattiche e delle forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Gli studenti sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, sulla base del PDP.
Valutazione degli alunni con DSA del primo ciclo
Gli alunni con DSA partecipano alle prove Invalsi con possibilità di avvalersi di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative coerenti con il PDP. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento delle lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi o delle misure dispensative.
Per i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.
Gli sudenti DSA esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, come previsto dal DM 5669/2011, e seguono un percorso didattico differenziato, in sede di esame sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Gli studenti dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
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Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico
Procedura per l’assegnazione delle risorse per il sostegno didattico
il dirigente scolastico, sentito il GLI della propria scuola e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia; il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione agli allievi con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR; l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
I compiti del GLI si estendono alle problematiche relative a tutti i BES (disabilità, DSA, Area dello svantaggio)
Azioni strategiche per una politica dell’inclusione che includa tutti i BES
Un possibile schema di lavoro: