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Obbligazioni e interessi: articolo 1174 e solidarietà tra creditori e debitori, Appunti di Diritto Civile

Sui requisiti per la validità di un rapporto obbligatorio secondo l'articolo 1174 del diritto civile italiano. Viene esplorato il concetto di interesse meritevole di tutela, la solidarietà attiva e passiva tra creditori e debitori, e i fatti estintivi di un'obbligazione solidale. Il testo illustra anche le obbligazioni alternative e l'adempimento di una prestazione.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 28/06/2012

ellibelli
ellibelli 🇮🇹

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LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE:
L’OBBLIGAZIONE:
L’obbligazione in generale:
Indifferentemente applicate ad ogni obbligazione, sia che si tratti di obbligazioni da
contratto o di obbligazioni da fatto illecito o, di obbligazioni derivanti da qualsiasi
altro atto o fatto idoneo a produrle.
Nei sistemi di common law, le obbligazioni trovano invece separata considerazione a
seconda dallo loro fonte e a seconda che siano obbligazioni da contratto oppure
obbligazioni da fatto illecito.
Le norme sulle obbligazioni in generale sono, norme pensate per le obbligazioni da
contratto.
Articolo 1174, finisce con l’alludere alle sole obbligazioni da contratto, la prestazione
che forma oggetto dell’obbligazione deve corrispondere a un interesse del creditore.
Il codice civile colloca entro il titolo sulle obbligazioni in generale molte norme, e fra
esse, l’articolo 1176 e dell’articolo 1218, che risultano prevalentemente
applicabili alle obbligazioni da contratto.
Il rapporto obbligatorio e la patrimonialità della prestazione:
L’obbligazione si presenta come un rapporto o un vincolo che lega un soggetto ad un
altro soggetto per l’esecuzione di una data prestazione:
Soggetto attivo, detto creditore
Soggetto passivo, detto debitore
Oggetto dell’obbligazione, prestazione dovuta dal debitore al creditore.
I soggetti debbono essere, al momento in cui sorge l’obbligazione, soggetti
determinati o determinabili, come nel caso della promessa al pubblico.
L’oggetto dell’obbligazione, deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere
suscettibile di valutazione economica.
Se la prestazione del debitore, deve avere carattere patrimoniale, non è però
necessario che sia di tale carattere l’interesse del creditore alla prestazione: può essere
un interesse economico o patrimoniale, ma può anche essere non patrimoniale.
Diritto reale e diritto di obbligazione:
L’uno e l’altro compongono, la categoria dei diritti patrimoniali, quali diritti su una
cosa o ad una prestazione avente valore economico.
Il carattere patrimoniale di questi diritti vale, a distinguere il diritto reale da altri diritti
che, difettano del carattere della patrimonialità: diritti alla personalità.
Sempre il carattere patrimoniale vale, a distinguere il diritto di obbligazione da altri
diritti che, sono diretti relativi, ossia spettanti nei confronti di persone determinate,
ma che mancano del carattere della patrimonialità.
Il diritto e il correlativo obbligo dei coniugi alla reciproca assistenza morale e
materiale, come il diritto dei figli e l’obbligo correlativo dei genitori al mantenimento
ed alla educazione.
Al requisito della patrimonialità, si suole attribuire un’ulteriore funzione: quale
requisito di giuridicità del vincolo obbligatorio, per distinguere fra impegni che,
avendo ad oggetto prestazioni patrimoniali, assumono carattere giuridicamente
vincolante ed impegni che, per difetto della patrimonialità della prestazione, non
assumono un tale carattere.
L’articolo 1174 ha la sola funzione, di definire l’obbligazione e di delimitare l’ambito
di applicazione delle norme ad essa relative.
La prestazione che forma oggetto della obbligazione deve corrispondere ad un
interesse del creditore.
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LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE:

L’OBBLIGAZIONE:

L’obbligazione in generale: Indifferentemente applicate ad ogni obbligazione, sia che si tratti di obbligazioni da contratto o di obbligazioni da fatto illecito o, di obbligazioni derivanti da qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrle. Nei sistemi di common law, le obbligazioni trovano invece separata considerazione a seconda dallo loro fonte e a seconda che siano obbligazioni da contratto oppure obbligazioni da fatto illecito. Le norme sulle obbligazioni in generale sono, norme pensate per le obbligazioni da contratto. Articolo 1174, finisce con l’alludere alle sole obbligazioni da contratto, la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve corrispondere a un interesse del creditore. Il codice civile colloca entro il titolo sulle obbligazioni in generale molte norme, e fra esse, l’articolo 1176 e dell’articolo 1218, che risultano prevalentemente applicabili alle obbligazioni da contratto.

Il rapporto obbligatorio e la patrimonialità della prestazione: L’obbligazione si presenta come un rapporto o un vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l’esecuzione di una data prestazione: Soggetto attivo, detto creditore Soggetto passivo, detto debitore Oggetto dell’obbligazione, prestazione dovuta dal debitore al creditore. I soggetti debbono essere, al momento in cui sorge l’obbligazione, soggetti determinati o determinabili, come nel caso della promessa al pubblico. L’oggetto dell’obbligazione, deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica. Se la prestazione del debitore, deve avere carattere patrimoniale, non è però necessario che sia di tale carattere l’interesse del creditore alla prestazione: può essere un interesse economico o patrimoniale, ma può anche essere non patrimoniale. Diritto reale e diritto di obbligazione: L’uno e l’altro compongono, la categoria dei diritti patrimoniali, quali diritti su una cosa o ad una prestazione avente valore economico. Il carattere patrimoniale di questi diritti vale, a distinguere il diritto reale da altri diritti che, difettano del carattere della patrimonialità: diritti alla personalità. Sempre il carattere patrimoniale vale, a distinguere il diritto di obbligazione da altri diritti che, sono diretti relativi, ossia spettanti nei confronti di persone determinate, ma che mancano del carattere della patrimonialità. Il diritto e il correlativo obbligo dei coniugi alla reciproca assistenza morale e materiale, come il diritto dei figli e l’obbligo correlativo dei genitori al mantenimento ed alla educazione. Al requisito della patrimonialità, si suole attribuire un’ulteriore funzione: quale requisito di giuridicità del vincolo obbligatorio, per distinguere fra impegni che, avendo ad oggetto prestazioni patrimoniali, assumono carattere giuridicamente vincolante ed impegni che, per difetto della patrimonialità della prestazione, non assumono un tale carattere. L’articolo 1174 ha la sola funzione, di definire l’obbligazione e di delimitare l’ambito di applicazione delle norme ad essa relative. La prestazione che forma oggetto della obbligazione deve corrispondere ad un interesse del creditore.

Interesse apprezzabile opera quale requisito per la validità costituzione del rapporto obbligatorio, il quale si estinguerebbe ove l’interesse del creditore alla prestazione, venisse successivamente meno. L’interesse del creditore alla prestazione, di cui parla l’articolo 1174, altro non è se non quell’interesse meritevole di tutela che, deve essere valutato in sede di giudizio di validità del contratto atipico o di validità di clausole atipiche di un contratto tipico. Sicchè la formula racchiusa nell’articolo 1174 è solo una formula riassuntiva di un requisito delle obbligazioni da contratto.

Classificazione delle prestazioni: Generale classificazione: Dare o consegnare: può consistere nel pagamento di una somma di denaro o nella consegna di un bene. Una sottospecie è la prestazione di restituzione, configurabile come obbligazione da contratto o come obbligazione di fonte extracontrattuale: così chi ha ricevuto una somma di denaro a mutuo o una cosa in locazione. La prestazione di consegnare può dare luogo, a seconda che la cosa da consegnare sia una cosa generica o una cosa di specie, ad obbligazioni di genere o ad obbligazioni di specie: le prime consistono nella consegna di una cosa determinata solo nel genere; le seconde, nella consegna di una cosa determinata nella sua identità. Alle prestazioni di genere è connessa la regola secondo la quale il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. Per le prestazioni di specie vale, il principio per cui l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include una prestazione di fare, quella di custodirla fino alla consegna.

  1. Fare: questa può dare luogo a due diverse sottospecie: obbligazioni di mezzi, oppure obbligazioni di risultato. Obbligazione di mezzi: Quando la prestazione, cui il debitore è obbligato, consiste in una determinata attività, idonea a realizzare il risultato che il creditore si attende, ma non anche nella realizzazione di questo risultato. Obbligazione di risultato: quando il debitore è obbligato, verso il creditore anche a realizzare il risultato. Nel primo caso il rischio incombe sul creditore; nel secondo grava sul debitore. Rientra nella prima ipotesi la prestazione del professionista intellettuale, l’obbligazione del prestatore di lavoro subordinato. Rientra nella seconda ipotesi l’obbligazione di fare: l’appaltatore o il prestatore d’opera. La distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato non coincide con la distinzione fra obbligazioni che hanno per oggetto l’esecuzione di servizi e obbligazioni che hanno per oggetto l’esecuzione di opere. Può essere obbligazione di risultato anche quella che abbia per oggetto la prestazione di servizi. Tutto ciò non significa che il mancato raggiungimento del risultato sia del tutto irrilevante nelle obbligazioni di mezzi: esso può assumere grande rilievo sotto l’aspetto della prova della diligenza osservata dal debitore nell’esecuzione della prestazione: può essere assunto quale circostanza che fa presumere la negligente esecuzione della prestazione dovuta e l’inadempimento. Una simile presunzione può essere: Una presunzione del giudice, della quale si ritrovano in giurisprudenza diverse applicazioni. Prestazioni medico-chirurgiche di routine.

Se più persone commettono un fatto illecito in concorso fra loro.

  1. Una medesima prestazione può essere dovuta da una pluralità di debitori in forza di titoli o cause diverse, ossia in dipendenza di differenti fonti di obbligazione. Le diverse fonti possono essere fra loro omogenee: così il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale. Ancora: appaltatore e progettista sono responsabili in solido nei confronti del committente per i vizi dell’opera. Le diverse fonti possono essere fra loro non omogenee, come nel caso in cui l’obbligazione solidale trovi fonte, per un debitore, in un fatto illecito e per un altro debitore in un contratto. È il caso della fideiussio indemnitatis. Nei rapporti interni fra creditori o fra condebitori vale il principio, secondo il quale l’obbligazione solidale si divide: il concreditore che ha riscosso dovrà corrispondere agli altri la parte della prestazione di loro spettanza; e il condebitore che ha adempiuto avrà azione di regresso verso gli altri per ottenere da essi il rimborso della parte da ciascuno dovuta. Se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce tra tutti gli altri, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. È il caso della fideiussione. Per le obbligazioni da fatto illecito il criterio della interna divisione fra condebitori solidali è meglio formulato dall’articolo 2055, comma 2: chi ha risarcito il danno ha azione di regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate; nel dubbio, le colpe si presumono uguali. I fatti estintivi dell’obbligazione solidale, come possono essere da ciascun condebitore opposti al creditore, così possono essere da essi opposti al condebitore che abbia pagato, nonostante l’avvenuta estinzione dell’obbligazione. La solidarietà da luogo ad una pluralità di obbligazioni fra loro connesse. La sentenza pronunciata fra il creditore e uno dei debitori in solido, o fra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto nei confronti degli altri debitori o degli altri creditori. Qui risiede il punto critico della teoria dell’unica obbligazione con pluralità di soggetti, i quali sarebbero parti di un medesimo rapporto sostanziale senza essere parti necessarie del rapporto processuale. La solidarietà comporta che ciascun condebitore, adempiendo, libera gli altri; e che ciascun concreditore, ricevendo l’adempimento, libera il debitore rispetto agli altri creditori. Si propagano agli altri debitori in solido o agli altri creditori in solido le conseguenze favorevoli, non si propagano quelle sfavorevoli. Importante eccezione a questa regola vale per l’interruzione della prescrizione: gli atti con i quali il creditore, interrompe la prescrizione del credito verso uno dei debitori in solido, o quelli con i quali, un concreditore interrompe la prescrizione verso il debitore, hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori o degli altri creditori. Una regola fondamentale è quella della inopponibilità delle eccezioni personali. Sono eccezioni personali quelle basate sull’incapacità o sul vizio del consenso relativo ad un altro obbligato in solido e, sui fatti e sugli atti strettamente personali, come ad esempio l’estraneità del condebitore solidale al fatto produttivo dell’obbligazione, o la sussistenza in capo al condebitore solidale dell’estremo della colpa. Transazione che pone termine o previene una controversia vertente sulla capacità o sul vizio del consenso o sulla partecipazione al fatto del presunto obbligato solidale e così via.

La dichiarazione, di volere profittare dalla transazione conclusa dal condebitore solidale è, suscettibile di una triplice configurazione. La si può considerare, come una dichiarazione di volontà, diretta a produrre l’effetto estintivo dell’obbligazione del dichiarante. Concepire quale contenuto di una eccezione, idonea a neutralizzare la pretesa di adempimento del creditore. Una terza posizione è quella secondo la quale la transazione del coobbligato solidale è, una transazione aperta, alla quale possono aderire, gli altri coobbligati solidali. La tesi non ha però avuto seguito. L’obbligazione con pluralità di soggetti è parziaria, quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte della prestazione; o quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto a pagare solo la sua parte. Quando più siano i debitori, la solidarietà è la regola, la parziarietà è l’eccezione, valevole solo se prevista. Quando, siano più creditori, il rapporto fra regola ed eccezione è invertito. Qui appare evidente che la solidarietà passiva, giova al creditore, il quale può esigere l’intero da quello fra i condebitori che appaia solvibile; mentre la parziarietà attiva, permette a ciascun concreditore di realizzare direttamente quanto di sua spettanza. Una eccezione inevitabile si avrà quando la prestazione sia indivisibile. L’indivisibilità può derivare, dalla sua stessa natura, oppure per il modo con cui è stata considerata dalle parti contraenti; e sotto questo aspetto può rivelarsi come indivisibile anche la prestazione che abbia per oggetto una pluralità di beni. In questi casi l’obbligazione, sarà necessariamente solidale. L’obbligazione individuale è regolata dalle stesse norme delle obbligazioni solidali.

Le obbligazioni alternative: L’obbligazione può, avere ad oggetto due prestazioni, in alternativa fra loro: il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo o l’una o l’altra prestazione. La facoltà di scelta, di regola, al debitore, salvo che le parti non l’abbiano attribuita al creditore o ad un terzo. Casi di obbligazione alternativa con scelta spettante al debitore. Caso in cui il debitore, all’atto di costituzione dell’obbligazione, si riservi la scelta di trasferire al creditore un bene a tacitazione del proprio debito. Casi di obbligazione alternativa con facoltà di scelta attribuita al creditore; nel contratto di abbonamento teatrale per una pluralità di spettacoli; il pagamento in conto acquisto merci. Caso di obbligazione alternativa con scelta rimessa ad un terzo è quello dell’appalto con clausola che sottrae all’appaltatore e attribuisce al direttore dei lavori, la scelta fra diversi materiali alternativamente previsti dal contratto. Dall’obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore si può distinguere la diversa figura dell’obbligazione facoltativa. Nella seconda il creditore ha la mera facoltà di esigere una prestazione diversa da quella dedotta in obbligazione come prestazione principale; se il creditore non si avvale di questa facoltà, il debitore si libera eseguendo la prestazione principale.

Le fonti delle obbligazioni: Il codice civile indica, all’articolo 1173, tre grandi categorie di fonti delle obbligazioni, il contratto e il fatto illecito; ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: Il contratto:

L’adempimento è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Ad esso consegue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore. L’adempimento è regolato dagli articoli 1176 ss. Sebbene formulate per le obbligazioni in generale, queste norme appaiono pensate soprattutto per l’adempimento delle obbligazioni da contratto ed a queste sole risultano, applicabili. L’esattezza della prestazione deve, essere valutata rispetto a diversi criteri: Le modalità di esecuzione della prestazione. Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Significa diligenza dell’uomo medio. All’esercizio di una attività professionale, deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Vengono in considerazione, le professioni intellettuali. La prestazione, di un medico o la prestazione di assistenza legale di un avvocato o la prestazione tecnica di un geometra o di un ingegnere. In questi casi viene in considerazione, anche la perizia, ossia l’abilità tecnica richiesta per l’esercizio di quella data prestazione professionale. La deroga è posta dall’articolo 2236: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Problemi tecnici di speciale difficoltà non sussistono quando la prestazione possa essere eseguita applicando, predeterminate regole tecniche. In questi casi non vale l’esenzione da responsabilità per colpa lieve. Il criterio della diligenza qualificata vale, anche per le attività economiche professionalmente esercitate: le attività imprenditorialità è valutata con maggior rigore la diligenza del banchiere. Il criterio della diligenza nell’adempimento, vale, solo per una particolare categoria di obbligazioni: per quelle che hanno ad oggetto prestazioni di fare e, ancor più in particolare, per le obbligazioni di mezzi. L’ambito di applicazione dello stesso articolo 1176, risulta alquanto ridotto dal fatto che le prestazioni di fare cui si obbliga un imprenditore sono, obbligazioni di risultato: così per l’appaltatore, il vettore, il depositario ecc,; così anche, per il prestatore d’opera. La prestazione deve essere eseguita per intero: il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale. Il creditore potrà accettare il pagamento parziale come acconto, ma è libero di rifiutarlo. Eccezione a questa regola in materia di titoli di credito: il portatore di una combiale o di un assegno, che rifiuti il pagamento parziale offertogli dal debitore, perde per la somma rifiutata l’azione di regresso verso i coobbligati del debitore. Il tempo di esecuzione della prestazione. La prestazione deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore o, se è fissato un termine, alla scadenza del termine. Nel primo caso, il creditore può in qualsiasi momento a sua scelta esigere la prestazione; tuttavia, se per la natura della prestazione o secondo gli usi è necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Nel secondo caso, il termine fissato per l’adempimento si presume a favore del debitore, salvo che non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi. Il termine può essere determinato a data fissa oppure a certo tempo. In questo secondo caso si tiene conto del calendario comune. Se questo è un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

Il termine a mesi scade nel giorno del mese finale corrispondente al giorno del mese iniziale o nell’ultimo giorno del mese finale. Il luogo di esecuzione della prestazione: Nel luogo stabilito dalle parti, e se le parti non hanno stabilito nulla al riguardo o se il luogo non può desumersi dalla natura della prestazione, valgono le seguenti tre regole: L’obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l’obbligazione; L’obbligazione di pagare una somma di danaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell’adempimento; Ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell’adempimento. La persona che segue la prestazione: Tenuto ad eseguire la prestazione è il debitore. La prestazione può essere di natura tale per cui risulti indifferente che ad adempiere sia il debitore oppure un terzo. In questi casi il creditore, non ha alcun interesse, a rifiutare l’adempimento del terzo: la prestazione del terzo libera, il debitore anche se eseguita contro la volontà del creditore. Il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo solo in due casi; se ha un obiettivo interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, oppure se il debitore abbia manifestato al creditore la sua opposizione all’adempimento altrui. Ma in questo caso il creditore ha la facoltà, non già il dovere, di rifiutare l’adempimento del terzo. Art. 1180 il creditore può accettare l’adempimento del terzo nonostante l’opposizione del debitore. L’adempimento del terzo non va confuso con l’adempimento per mezzo di un terzo. È il caso in cui il debitore, per eseguire la prestazione, si avvalga dell’opera di terzi, come quando si da mandato ad una banca di eseguire un pagamento al proprio creditore. Quando il debitore adempie per mezzo di un terzo il diritto alla quietanza è dello stesso debitore. Il creditore che riceve l’adempimento del terzo può, surrogarlo nei diritti, ossia cedergli i diritti, che ha verso il debitore. L’adempimento è, per il debitore, un comportamento dovuto. Non occorre, che l’adempimento provenga da persona capace di intendere e di volere. Il destinatario dell’adempimento: La capacità di intendere e di volere del creditore è rilevante: chi paga nelle mani del creditore incapace non è liberato a meno che non provi che quanto ha pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace. L’adempimento deve essere eseguito nelle mani del creditore oppure in quelle di un suo rappresentante o di altra persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Si paga nelle mani di un commesso il prezzo delle merci che si comprano nei negozi; si pagano i debiti verso la banca nelle mani di un cassiere. Persona autorizzata dalla legge è l’ufficiale giudiziario che procede al pignoramento di beni del debitore. Il pagamento effettuato nelle mani di chi non è legittimato a riceverlo non libera il debitore salvo che: Il creditore non abbia ratificato il pagamento o non ne abbia approfittato; Il pagamento sia stato in buona fede effettuato nelle mani di un creditore apparente;

L’obbligazione di pagare un milione, sorta anni or sono con scadenza ad oggi, resta l’obbligazione di pagare un milione, anche se nel frattempo il potere di acquisto della moneta, è fortemente diminuito per effetto della inflizione. Esistono, diverse clausole contrattuali con le quali il creditore si premunisce contro il rischio della svalutazione monetaria: così la clausola numeri indici o clausola Istat, la clausola oro, la clausola valuta pregiata, la clausola merci. I debiti di valore; ricorrono quando una somma di denaro è dovuta non come bene a se, ma come valore di un altro bene. È un debito di valuta l’obbligazione di pagare il prezzo di una casa acquistata. È debito di valore l’obbligazione di risarcire un danno o di corrispondere il valore di un bene. Nel momento in cui il valore viene liquidato, ossia tradotto in una somma di danaro, il debito di valore si trasforma in debito di valuta. La differenza riguarda solo il periodo antecedente alla liquidazione.

Gli interessi: Il danaro è considerato un bene produttivo; esso produce gli interessi. L’obbligazione di pagare una somma di danaro, è sempre accompagnata da una obbligazione accessoria: quella di corrispondere gli interessi, secondo il tasso legale o secondo il tasso più elevato convenuto per iscritto. Interessi compensativi o corrispettivi, sono gli interessi dovuti sui debiti di danaro non sottoposti a termine o su quelli sottoposti a termine e scaduti, ma dei quali il creditore non abbia fatto quella formale richiesta scritta che è la costituzione di mora del debitore. Interessi compensativi e interessi corrispettivi alludono alla funzione che l’articolo 1282 attribuisce agli interessi quale compenso o corrispettivo per l’uso del danaro. Talvolta, si definiscono come compensativi, e si distinguono da quelli corrispettivi, gli interessi dovuti su debiti non liquidi ed esigibili. Ai sensi dell’articolo 1282, i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto. Gli interessi a tasso superiore alla misura legale debbono essere pattuiti, per atto scritto: altrimenti sono dovuti nella misura legale. Non sono dovuti, gli interessi composti, ossia gli interessi sigli interessi scaduti (anatocismo). Articolo 1283: gli interessi composi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale con la quale si chiedono gli interessi già scaduti e, solo se espressamente domandati o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza.

L’inadempimento dell’obbligazione: i concetti fondamentali: Debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente. Al prodursi del fatto oggettivo dell’inadempimento consegue la responsabilità del debitore: egli deve risarcire il danno che il suo inadempimento abbia cagionato al creditore. Il debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione, e che questa sopravvenuta impossibilità è derivata da causa a lui non imputabile. Art. 1218, art. 1256: l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Il debitore, può liberarsi da responsabilità solo provando che l’obbligazione si è estinta per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ossia offrendo una duplice prova:

Deve provare che la prestazione da lui dovuta è diventata impossibile, impossibilità oggettiva. L’impossibilità deve essere oggettiva, ma non anche assoluta: non deve essere intesa nel senso naturalistico dell’espressione. La si deve intendere in senso economico.

  1. Una volta data la prova della sopraggiunta impossibilità della prestazione, il debitore non è ancora liberato; deve, provare che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è dipesa da causa a lui non imputabile. Egli deve indicare la specifica causa che ha reso impossibile la prestazione; deve, provare che questa non gli è imputabile. L’evento imprevedibile e inevitabile, che il debitore deve provare per ottenere la propria liberazione, è il caso fortuito o la forza maggiore.

Continua: le applicazioni: Dando la prova della propria diligenza, si ritiene il più delle volte, che una simile prova sia inidonea a liberare il debitore. Per comprendere il senso e la portata dell’articolo 1218 occorre riferirsi alle diverse serie di prestazioni, sopra classificate. Prestazioni di dare che abbiano per oggetto una cosa di genere. Qui il debitore sarà sempre responsabile per la mancata esecuzione della prestazione; egli non potrà mai addurre l’impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta: potrà diventare soggettivamente impossibile, mai oggettivamente impossibile, perché di danaro, ce n’è sempre in circolazione e è sempre possibile procurarselo. La prova della non imputabilità è ammessa solo con riguardo alle cause che hanno determinato una impossibilità oggettiva. Prestazioni di dare che abiano per oggetto una cosa di specie: la prestazione, consiste non nel consegnare una data quantità di petrolio, ma quella specifica partita di petrolio. Qui la prestazione può diventare oggettivamente impossibile: se l’incendio ha distrutto la partita di petrolio dedotta in obbligazione, è diventato impossibile consegnarla. In questi casi il debitore può conseguire la propria liberazione. Egli deve, dare la prova che la prestazione è diventata impossibile per causa a lui non imputabile; deve anzitutto identificare la causa della impossibilità. Deve, provare che la causa accertata era non prevedibile ne evitabile da lui o dai suoi dipendenti. Prestazioni di fare consistenti in prestazione di mezzi. Qui il fondamento della responsabilità può davvero essere la colpa, intesa come mancanza della diligenza, e l’onere di provare la colpa del debitore ossia il suo inadempimento incombe sul creditore. Ma anche la prestazione di mezzi può diventare oggettivamente impossibile: il lavoratore subordinato non si presenta al posto di lavoro, perché è stato colpito da influenza; il direttore d’orchestra non tiene il concerto cui si era obbligato verso l’impresario perché si è fratturato un braccio. Prestazioni di fare consistenti nel realizzare un risultato: sono i casi della prestazione dell’appaltatore, del vettore, del depositario ecc. Lì’appaltatore non si libera da responsabilità dando la prova che il risultato non è stato realizzato malgrado il rispetto, di tutte le regole della diligenza e della perizia: egli deve indicare la causa specifica del vizio o della difformità, estranea alla sua impresa e neppure questo lo libera da responsabilità se il provvedimento dell’autorità era evitabile o superabile. Discorso analogo vale per il deposito e per il trasporto.

Clausola di esonero è quella praticata dalle case automobilistiche, la casa non è responsabile per i ritardi nelle consegne dovuti ad agitazioni sindacali; clausola di limitazione è quella che limita entro un dato importo la responsabilità del depositario o del vettore per la perdita delle cose affidategli. La validità di queste clausole incontra un duplice limite: È nullo il patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. Spetterà al debitore dimostrare le modalità e le circostanze della sua azione o omissione tali da integrare gli estremi della colpa lieve. Le clausole di esonero o di limitazione non esonerano da responsabilità, neppure in caso di colpa lieve, se il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Per l’articolo 1228 il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Sono ausiliari tanto i dipendenti del debitore, quanto terzi estranei alla sua organizzazione. Il debitore non può addurre il dolo o la colpa dell’ausiliario per sottrarsi alla responsabilità dell’inadempimento. L’articolo 1228 addossa al debitore una responsabilità oggettiva, che non ammette prova liberatoria: il debitore risponde del fatto degli ausiliari quantunque li avesse sclti con accuratezza e ne avesse vigilato l’operato. Bisogna distinguere fra clausole di manleva, con le quali si pattuisce la responsabilità dell’ausiliario in luogo di quella del diretto contraente, e clausole con le quali venga esclusa ogni responsabilità, tanto del debitore quanto dell’ausiliario.

La mora del debitore: È il ritardo di questo nell’adempiere la prestazione dovuta. Di regola, non basta, perché il debitore sia in mora, il mancato adempimento alla scadenza del termine: occorre un fatto formale, che è la costituzione in mora, richiesta o intimazione scritta di adempiere rivolta dal creditore al debitore. La formale costituzione in mora è però superflua: quando il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere, quando si tratta di prestazione sottoposta a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio del creditore; quando si tratta di obbligazione da fatto illecito; quando si tratta di obbligazione di non fare. Art. 1219: il ritardo è senz’altro inadempimento solo nei casi di mora automatica o mora ex re; il ritardo è inadempimento, in ogni altro caso, solo se e solo da quando il creditore abbia costituito in mora il debitore con richiesta o intimazione scritta. Talvolta la giurisprudenza motiva adducendo che il debitore non è in mora se il ritardo non è imputabile a sua colpa. La mora non è il ritardo colposo, è semplicemente il ritardo. Il debitore non è in mora se fa tempestiva offerta della prestazione dovuta; non può essere considerato in mora il debitore al quale sia stato dal creditore illegittimamente impedito l’adempimento. Ma l’offerta deve essere seria. La mora del debitore produce due effetti: L’aggravamento del rischio del debitore. Se, dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, questi ne risponde ugualmente, a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. L’obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi di avere subito a causa dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento della quale è detto nel prossimo paragrafo.

Pactum de non petendo: il debitore non è in mora per non avere adempiuto entro il termine originario; ma, se non adempie entro il nuovo termine, sarà considerato inadempimento fin dal termine originario.

La responsabilità per l’inadempimento: Il debitore inadempiente è tenuto, al risarcimento del danno cagionato al creditore con l’inadempimento o il ritardo. È la cosiddetta responsabilità contrattuale. Di più: l’art. 1218 e l’art. 2043, sui si suole guardare come alla fonte della responsabilità extracontrattuale, operano su piani diversi, giacchè il secondo attiene a una specifica fonte generatrice di obbligazione, quale il fatto illecito. Mentre l’articolo 1218 riguarda l’inadempimento dell’obbligazione, quale che sia il fatto o l’atto che l’ha prodotta, incluso anche l’inadempimento di obbligazione nascente da fatto illecito. L’articolo 2043 è fonte di obbligazione, non sanzione per un inadempimento. Il debitore inadempiente deve al creditore una somma di danaro che si al’equivalente monetario dei danni che l’inadempimento o il ritardo nella esecuzione della prestazione gli hanno cagionato. Il danno da risarcire è formato da due componenti: Il danno emergente, ossia la perdita subita dal creditore; Il lucro cessante ossia il mancato guadagno. Quando il danno, danno emergente o lucro cessante, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Fra inadempimento e danno deve sussistere uno specifico rapporto di causalità: non è risarcibile qualsiasi danno che, si ricolleghi all’inadempimento, ma solo il danno che ne sia conseguenza immediata e diretta. Bisogna poi distinguere fra danno prevedibile e danno non prevedibile: se l’inadempimento o il ritardo dipende da dolo del debitore, il risarcimento si estende anche al danno imprevedibile; altrimenti è limitato al danno che poteva prevedersi al momento in cui l’obbligazione è sorta. Il danno è quello prevedibile al momento in cui l’obbligazione è sorta; se, per un improvviso aumento del prezzo delle merci, verificatosi durante il viaggio, il mittente subisce per il perimento delle merci un danno maggiore di quello prevedibile al momento del contratto di trasporto, il vettore risarcisce il minor danno prevedibile a quel momento. In tempi più recenti, la regola è la risarcibilità dell’intero danno; l’eccezione è l’esclusione della responsabilità nel caso di inadempimento non intenzionale. Il fatto dello stesso creditore, che avrebbe potuto evitare il danno comportandosi con la dovuta correttezza, esonera da responsabilità il debitore; oppure riduce l’ammontare del risarcimento da questo dovuto se ha concorso a determinare il danno. Il concetto giuridico di causalità è diverso dal concetto naturalistico. Il concetto giuridico si basa, su una selezione fra i diversi fattori, un dato fattore è, giuridicamente, causa di un dato evento se questo ne costituisce l’effetto normale o l’ordinaria conseguenza.

Continua: gli interessi e il maggior danno: La prestazione che ha per oggetto la consegna di una somma di danaro non diventa mai impossibile: il debitore, anche dopo l costituzione in mora, resta sempre tenuto ad eseguirla. Ma, oltre alla somma dovuta, il debitore dovrà gli interessi moratori. Gli interessi moratori valgono come risarcimento del danno per il ritardo: sono sempre dovuti, indipendentemente dalla prova.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa a lui non imputabile, è in carico del creditore. Non sono più dovuti dal debitore interessi sulle somme di danaro; Sono dovuti dal creditore il rimborso per le spese di custodia della cosa e, il risarcimento dei danni che il debitore abbia subito a causa della mora. Oltre questi effetti il debitore può, conseguire l’ulteriore effetto della propria liberazione del debito con il deposito della somma dovuta in una banca o delle altre cose mobili nel luogo indicato dal giudice o con la consegna degli immobili al sequestratario nominato dal giudice. Gli effetti dell’offerta e quelli del deposito si produrranno solo nel momento in cui sarà passata in giudicato la sentenza che avrà accertato che il rifiuto del creditore era effettivamente ingiustificato. L’offerta eseguita nel modo formale sopra descritto è la sola idonea a provocare la mora del creditore e la liberazione del debitore. Altro è l’offerta non formale di cui all’articolo 1220, la quale produce il solo effetto di evitare la mora del debitore.

CAPITOLO 3 ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE PER CAUSE DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO:

L’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore: