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I creditori - legge fallimentare, Appunti di Diritto Commerciale

Diritto commerciale - fallimento

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 20/09/2018

Jenniffeer
Jenniffeer 🇮🇹

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Fallimento. Effetti per i creditori
1. Premessa
Gli effetti di diritto sostanziale della dichiarazione di fallimento sono disciplinati nel Capo III del Titolo II
della Legge fallimentare. Il suddetto capo è diviso in 4 sezioni, dedicate rispettivamente agli effetti del
fallimento nei confronti del fallito (artt. 42-49), nei confronti dei creditori (artt. 51-63), sugli atti
pregiudizievoli ai creditori (artt. 64-71) e sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72-83 bis). La ratio comune
ai suddetti effetti, ricollegabili alla natura costitutiva della sentenza dichiarativa di fallimento, va rinvenuta
nella necessità di assicurare la conservazione e l’incremento della massa attiva da un canto, e la
cristallizzazione della massa passiva dall’altro. Singole regole sono peraltro finalizzate ad ulteriori scopi,
come quello di consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa, ove disposta, o a rendere più agevole lo
svolgimento della procedura.
2. Gli effetti del fallimento per i creditori: una visione d’insieme
Gli artt. 51-63 della Legge fallimentare dettano alcuni principi fondamentali in materia di trattamento dei
creditori nel fallimento, non esaurendo peraltro tale disciplina, che permea l’intera procedura fallimentare.
Le regole contenute nei suddetti articoli possono così raggrupparsi: a) regole tendenti a proteggere il
patrimonio fallimentare dalle iniziative dei singoli creditori, al fine della realizzazione della par condicio
creditorum (artt. 51 e 52 l. fall.); b) regole tendenti a disciplinare il trattamento delle varie categorie di
creditori (artt. 53 e 54 l. fall.); c) regole tendenti a quantificare il credito da ammettere al passivo fallimentare
(artt. 55, 56, 57, 58, 59 e 60 L. fall.); d) regole tendenti a disciplinare la posizione di creditori o terzi che si
trovano in particolari situazioni di solidarietà (artt. 61, 62 e 63 l. fall.). In linea generale può osservarsi che le
suddette norme appaiono poco omogenee, oltre che spesso imprecise, e vanno lette alla luce ed in
coordinamento con altre norme sparse nella Legge fallimentare e nel Codice civile.
3. Gli effetti del fallimento per i creditori: il concorso ed il divieto di azioni esecutive individuali
L’art. 52 l. fall. stabilisce che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. La norma
ha una rilevante portata sia dal punto di vista sostanziale che processuale. La dichiarazione di fallimento
segna infatti il momento della fine della tutela individuale del credito, e la sua sostituzione con la tutela
collettiva, realizzata dagli organi fallimentari, secondo i principi della concorsualità e dell’universalità.
L’azione esecutiva del singolo creditore nei confronti di singoli beni del debitore cede il posto all’azione di
massa, nell’interesse di tutti i creditori e sull’intero patrimonio del debitore fallito.
I creditori devono pertanto far accertare il loro credito secondo le regole dell’accertamento del passivo
fallimentare, contenute nel Capo V della Legge fallimentare, ed attendere per la loro soddisfazione lo
svolgimento della procedura fallimentare ed i riparti. Alla procedura dell’accertamento del passivo sono
sottoposti tutti i creditori, sia chirografari che privilegiati, e persino i creditori in prededuzione, per i quali
comunque l’art. 111 bis l. fall. prevede la liquidazione fuori concorso se non contestati (è questa una delle
eccezioni cui si riferisce il co. 2 dell’art. 52 l. fall.). Devono sottoporsi alla verifica del passivo anche, ed è
questa una importante precisazione introdotta dalla riforma nel terzo comma dell’art. 52 l. fall., raccogliendo
quella che era in precedenza una tesi diffusa in dottrina e giurisprudenza, i creditori che non sono sottoposti
al divieto di azioni esecutive individuali, in particolare i creditori fondiari ed assimilati, di cui si dirà (sui
rapporti tra esecuzione individuale e fallimentare, Cass., 4.9.2009, n. 19217, in Dir. fall., II, 286, con nota di
Penta, A., I rapporti tra esecuzione concorsuale ed esecuzione individuale. Il credito fondiario). Solo con
l’ammissione al passivo i creditori concorsuali diverranno ‘concorrenti’, quindi con diritto a concorrere alle
ripartizioni dell’attivo.
Diretta conseguenza della concorsualità è il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’art. 51 l. fall.:
«[s]alvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione
individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere inziata o
proseguita durante il fallimento». L’espressione «salvo diversa disposizione di legge» si riferisce a poche
ipotesi, previste nella stessa legge fallimentare, come l’art. 53 per il creditore pignoratizio e quello
privilegiato con diritto di ritenzione, o in leggi speciali, come per il credito ipotecario fondiario, quello per le
opere pubbliche, l’agrario e il peschereccio (artt. 41, 42 e 44 t.u.b.), ipotesi nelle quali il creditore può, anche
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Fallimento. Effetti per i creditori

1. Premessa Gli effetti di diritto sostanziale della dichiarazione di fallimento sono disciplinati nel Capo III del Titolo II della Legge fallimentare. Il suddetto capo è diviso in 4 sezioni, dedicate rispettivamente agli effetti del fallimento nei confronti del fallito (artt. 42-49), nei confronti dei creditori (artt. 51-63), sugli atti pregiudizievoli ai creditori (artt. 64-71) e sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72-83 bis). La ratio comune ai suddetti effetti, ricollegabili alla natura costitutiva della sentenza dichiarativa di fallimento, va rinvenuta nella necessità di assicurare la conservazione e l’incremento della massa attiva da un canto, e la cristallizzazione della massa passiva dall’altro. Singole regole sono peraltro finalizzate ad ulteriori scopi, come quello di consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa, ove disposta, o a rendere più agevole lo svolgimento della procedura. 2. Gli effetti del fallimento per i creditori: una visione d’insieme Gli artt. 51-63 della Legge fallimentare dettano alcuni principi fondamentali in materia di trattamento dei creditori nel fallimento, non esaurendo peraltro tale disciplina, che permea l’intera procedura fallimentare. Le regole contenute nei suddetti articoli possono così raggrupparsi: a) regole tendenti a proteggere il patrimonio fallimentare dalle iniziative dei singoli creditori, al fine della realizzazione della par condicio creditorum (artt. 51 e 52 l. fall.); b) regole tendenti a disciplinare il trattamento delle varie categorie di creditori (artt. 53 e 54 l. fall.); c) regole tendenti a quantificare il credito da ammettere al passivo fallimentare (artt. 55, 56, 57, 58, 59 e 60 L. fall.); d) regole tendenti a disciplinare la posizione di creditori o terzi che si trovano in particolari situazioni di solidarietà (artt. 61, 62 e 63 l. fall.). In linea generale può osservarsi che le suddette norme appaiono poco omogenee, oltre che spesso imprecise, e vanno lette alla luce ed in coordinamento con altre norme sparse nella Legge fallimentare e nel Codice civile. 3. Gli effetti del fallimento per i creditori: il concorso ed il divieto di azioni esecutive individuali L’art. 52 l. fall. stabilisce che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. La norma ha una rilevante portata sia dal punto di vista sostanziale che processuale. La dichiarazione di fallimento segna infatti il momento della fine della tutela individuale del credito, e la sua sostituzione con la tutela collettiva, realizzata dagli organi fallimentari, secondo i principi della concorsualità e dell’universalità. L’azione esecutiva del singolo creditore nei confronti di singoli beni del debitore cede il posto all’azione di massa, nell’interesse di tutti i creditori e sull’intero patrimonio del debitore fallito.

I creditori devono pertanto far accertare il loro credito secondo le regole dell’accertamento del passivo fallimentare, contenute nel Capo V della Legge fallimentare, ed attendere per la loro soddisfazione lo svolgimento della procedura fallimentare ed i riparti. Alla procedura dell’accertamento del passivo sono sottoposti tutti i creditori, sia chirografari che privilegiati, e persino i creditori in prededuzione, per i quali comunque l’art. 111 bis l. fall. prevede la liquidazione fuori concorso se non contestati (è questa una delle eccezioni cui si riferisce il co. 2 dell’art. 52 l. fall.). Devono sottoporsi alla verifica del passivo anche, ed è questa una importante precisazione introdotta dalla riforma nel terzo comma dell’art. 52 l. fall., raccogliendo quella che era in precedenza una tesi diffusa in dottrina e giurisprudenza, i creditori che non sono sottoposti al divieto di azioni esecutive individuali, in particolare i creditori fondiari ed assimilati, di cui si dirà (sui rapporti tra esecuzione individuale e fallimentare, Cass., 4.9.2009, n. 19217, in Dir. fall., II, 286, con nota di Penta, A., I rapporti tra esecuzione concorsuale ed esecuzione individuale. Il credito fondiario). Solo con l’ammissione al passivo i creditori concorsuali diverranno ‘concorrenti’, quindi con diritto a concorrere alle ripartizioni dell’attivo.

Diretta conseguenza della concorsualità è il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’art. 51 l. fall.: «[s]alvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere inziata o proseguita durante il fallimento». L’espressione «salvo diversa disposizione di legge» si riferisce a poche ipotesi, previste nella stessa legge fallimentare, come l’art. 53 per il creditore pignoratizio e quello privilegiato con diritto di ritenzione, o in leggi speciali, come per il credito ipotecario fondiario, quello per le opere pubbliche, l’agrario e il peschereccio (artt. 41, 42 e 44 t.u.b.), ipotesi nelle quali il creditore può, anche

in corso di fallimento, avviare o proseguire le azioni esecutive individuali, ma, come si è già detto, deve comunque sottoporsi alla verifica del credito in sede fallimentare, e potrà percepire in sede esecutiva solo quanto è stato accertato in sede fallimentare, dovendosi riversare il residuo nelle casse del fallimento. Per il creditore pignoratizio, o con diritto di ritenzione, si ritiene anzi che anche la soddisfazione del creditore debba avvenire in sede fallimentare, tramite riparto delle somme ricavate (Cass. civ., 18.12.2006, n. 27044). Dal punto di vista processuale, poi, il divieto di azioni esecutive o cautelari si sostanzia nella dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità delle procedure esecutive, salvo che il curatore intenda subentrarvi (art. 107, co. 6, l. fall.; Cass., 2.12.2010, n. 24442).

Una precisazione di particolare rilievo introdotta dal legislatore della riforma del 2006 è quella secondo la quale sono inibite anche le azioni cautelari, oltre che quelle esecutive. Ciò ha risolto in senso negativo il quesito, prima molto dibattuto, della ammissibilità di azioni cautelari in corso di fallimento. Mentre, infatti, in precedenza si riteneva il sequestro conservativo incompatibile con le finalità del fallimento, si ritenevano invece da una parte della dottrina e della giurisprudenza ammissibili il sequestro giudiziario, i provvedimenti di urgenza ex art 700 c.p.c., nonché la denunzia di nuova opera e danno temuto.

4. Gli effetti del fallimento per i creditori: le categorie di creditori e la disciplina degli interessi L’art. 54 della Legge fallimentare si occupa dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo. Il legislatore vuole riferirsi ai creditori che vantano cause legittime di prelazione, quindi i creditori ipotecari, i pignoratizi, e quelli forniti di privilegio generale o speciale, ovviamente se ammessi al passivo con riconoscimento della prelazione e se il bene è recuperato alla massa. In sede di riparto questi creditori sono preferiti agli altri in relazione al ricavato del bene sul quale vantano la causa di prelazione, secondo, in caso di concorso, l’ordine stabilito dal codice civile negli artt. 2777 e ss., cui si rinvia.

La preferenza opera però soltanto sul bene oggetto di prelazione, e nei limiti del ricavato ottenuto da questo; per l’eventuale eccedenza del credito sono trattati come chirografari concorrendo insieme ad essi (art. 54, co. 1, e 111 quater l. fall.); possono peraltro partecipare a titolo di acconto anche alle ripartizioni effettuate prima della vendita del bene (art. 54, co. 2, l. fall.); se viceversa dalla vendita del bene si ricava una somma eccedente il credito privilegiato (o i privilegiati), tale somma sarà destinata alla soddisfazione dei chirografari.

I creditori privilegiati, a differenza dei chirografari, hanno diritto a far valere i loro crediti per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54, co. 1, l fall.). Per i creditori privilegiati, infatti, non vale, o vale solo parzialmente, la regola della sospensione del decorso degli interessi in corso di fallimento (art. 55, co. 1, l. fall.). Prima della riforma del 2006 era discusso se gli interessi andassero collocati anch’essi al privilegio o al chirografo, ed in quale misura. La riforma ha precisato che anche gli interessi e le spese vanno collocati al grado prelatizio, ma solo nei limiti previsti dal terzo comma dell’art. 54 l. fall., mentre per il residuo riprende vigore la regola generale di sospensione del decorso degli interessi prevista nell’art. 55 l. fall. (interessi che non possono essere ammessi neppure al chirografo).

Con riferimento in particolare ai creditori ipotecari, il co. 3 dell’art. 54 richiama l’art. 2855, co. 2-3, c.c. secondo il quale la collocazione preferenziale degli interessi vale per le due annate anteriori e per quella in corso al giorno del pignoramento (cui è equiparato il fallimento), mentre per gli interessi maturati successivamente in corso di fallimento essi sono collocati al privilegio nella misura legale e sino alla data della vendita. Eventuali interessi maturati prima del biennio e non pagati potranno essere collocati al chirografo, mentre per l’eventuale differenza tra interesse legale ed interesse convenzionale in corso di fallimento varrà, come si è detto, la regola della sospensione degli interessi. La normativa riguarda però solo gli interessi corrispettivi, e non quelli moratori, che non possono essere tenuti in considerazione (Cass., 30.8.2007, n. 18312).

Con riferimento in particolare ai creditori pignoratizi, il co. 3 dell’art. 54 richiama l’art. 2788 c.c. secondo il quale la collocazione preferenziale degli interessi vale per l’anno in corso alla data del pignoramento (cui è equiparato il fallimento), mentre per gli interessi maturati successivamente in corso di fallimento essi sono

in deroga all’art. 1299 c.c., costituisce una regola di favore per il coobbligato, anche se è previsto che il creditore possa farsi assegnare la quota di riparto del coobligato sino a concorrenza del suo credito, in quanto il coobbligato è pur sempre responsabile per l’intero nei suoi confronti; c) qualora il coobbligato o il fideiussore del fallito abbia un diritto di pegno o di ipoteca a garanzia del regresso, può insinuarsi al passivo per la somma per la quale ha ipoteca o pegno (sembra anche se non sia stato ancora escusso, nel qual caso l’insinuazione avrà carattere condizionale), ma anche qui il creditore potrà giovarsi di tale insinuazione sino a concorrenza della somma dovutagli (art. 63 l. fall.).

Va, infine, ricordato che vi sono altre norme nella Legge fallimentare che riguardano le obbligazioni in solido, come quelle che prevedono la responsabilità per l’intero credito da parte dei coobligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso in caso di concordato fallimentare e di esdebitazione del fallito (artt. 135 e 142 l. fall.), e quelle relative al fallimento dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone (artt. 147 e ss. l. fall.).

Fonti normative Artt. 51-63 l. fall.