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OCSE E MODELLO OCSE , Appunti di Diritto Tributario

Spiegazione dettagliata dei due argomenti

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 30/08/2017

Chiaradenigris
Chiaradenigris 🇮🇹

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“L’OCSE e il modello OCSE”
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“L’OCSE e il modello OCSE”

Indice

Premessa……………………………………………………

La storia

Cos’è l’OCSE

Le attività

Il modello OCSE

I limiti del modello

OCSE…………………………………… 8

L’approccio Comunitario Al Modello Ocse………… 10

■ Se non ci sono criteri di collegamento né personali né reali allora la fattispecie non viene tassata.

Il problema nasce quando, ad esempio, la famiglia si trova in Italia e si lavora in Spagna. Il diritto internazionale infatti ha il compito di legare le due relazioni facendo riferimento allo stato della fonte, ovvero quello in qui di produce reddito. Compito principale dell’OCSE è proprio quello di evitare di essere tassati due volte, le doppie imposizioni, attraverso dei modelli di Convenzione stipulati tra gli stati.

La storia

L’OCSE fu istituita con la Convenzione sull’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico il 14 Dicembre 1960 a Parigi e entrò in funzione il 30 Settembre 1961. Ciò che andò a sostituire fu L’OECE, creata nel 1948 per la ricostruzione postbellica dell’economia europea. Inizialmente contava venti paesi iniziali , tra cui l’Italia, mentre oggi raccoglie trentaquattro paesi membri. L’OCSE è un forum particolarmente ricco in quanto i suoi membri producono i due terzi della ricchezza mondiale e inoltre mantiene stretti contatti con oltre 70 paesi non membri e con altre Organizzazione Internazionali.

Cos’è l’OCSE?

L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è un’organizzazione sovranazionale e si occupa di studiare i rapporti internazionali legati al sistema economico e finanziario. Tale forum conta trentaquattro Stati membri che hanno l’occasione di confrontare le proprie esperienze, trovare soluzioni e orientare nel modo adeguato le politiche nazionali e internazionali. I paesi che fanno parte dell’OCSE devono avere dei prerequisiti, ovvero quelli di garantire:

■ il rispetto dei diritti fondamentali ■ il pluralismo democratico

■ lo sviluppo di un economia di mercato

Le attività

L’OCSE svolge un ruolo fondamentale sia gli stati membri che per la comunità internazionale, attraverso:

■ sorveglianza macro-economica e strutturale

■ elaborazione di studi su tematiche specifiche ■ raccolta e armonizzazione dei dati ■ preparazione di incontri internazionali ad alto livello

■ fissazione di principi e regole comuni

Essendo attenta quindi alle tematiche di crescita economica e sviluppo, l’OCSE svolge un ruolo importante anche nell’ambito della fiscalità internazionale. Una delle sue attività principali in questo ambito riguarda sicuramente la raccolta, l’analisi e la distribuzione di informazioni agli stati membri che rappresenta una delle principali fonti di dati statistici

una guida per l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni per le convenzioni bilaterali. Il modello OCSE cerca di prevedere un'unica disposizione per ogni tipo di situazione. Gli stati membri possono quindi stabilire l’aliquota della ritenuta alla fonte su dividendi e interessi e di scegliere il metodo per eliminare la doppia imposizione.

I limiti del modello OCSE

In ambito internazionale le convenzioni contro le doppie imposizioni si rilevano fondamentali ma non decisivi per eliminare questo fenomeno. Possiamo infatti vedere aree nel quale

■ (^) alcune convenzioni sono state emanate molto tempo fa e quindi non riflettono i cambiamenti fiscali ■ la complessità delle disposizioni possono far avere difficoltà interpretative che comportano incertezza per le imprese ■ le convenzioni non regolamentano i casi triangolari (es. impresa costituita in uno stato, gestione e controllo esercitati in un altro stato e il reddito prodotto in un terzo)

Una prima soluzione , ipotizzata dalla commissione europea, sarebbe quella di introdurre convenzioni multilaterali tra gli stati membri. Per costruirlo sarebbe possibile prendere come riferimento il modello OCSE bilaterale e adattarlo ad una visione multilaterale. Questa scelta comporterebbe tuttavia complessità. Innanzitutto una prima difficoltà si riscontrerebbe nella pluralità degli stati coinvolti visto che il perfezionamento di tale accordo pregiudicherebbe una preventiva concreta volontà cooperativa da parte dei diversi paesi. Altra difficoltà è costituita

dalla mancanza di armonizzazione nei diversi ordinamenti tributari, dato che già le convenzioni bilaterali divergono spesso tra loro da paese a paese. In ambito dell’UE contro le doppie imposizioni, la commissione ha individuato tre campi di intervento:

■ negoziare convenzioni bilaterali tra tutti gli stati membri dell’UE ■ elaborare un modello comunitario di convenzione facendo riferimento ai principi del TUE e del TFUE

■ approfondire i concetti di “residenza” e “non discriminazione” al fine di elaborare linee-guida in materia

secondo la commissione il modo migliore per procedere è quello di elaborare un modello comunitario di convenzione bilaterale attraverso un adattamento del Modello OCSE ai principi fondamentali su cui si regge l’UE. In particolare in un documento del 2005 la commissione ha evidenziato le problematiche connesse ai trattati bilaterali con particolare attenzione rivolta alle conseguenze. La commissione ha quindi deciso tra le possibili soluzioni, l’elaborazione di un modello comunitario di convenzione multilaterale. In un documento del 2005 sono presenti una serie di domande per verificare il livello di consenso verso le problematiche sollevate dalla commissione verso la mancanza di un coordinamento delle politiche fiscali degli stati membri, soprattutto nei casi triangolari e della negoziazione con i paesi terzi.

■ Art. 25 (procedura amichevole) –la procedura amichevole fa riferimento a quelle situazioni in cui due imprese associate, con sede in due stati membri diversi, concordano nell’attribuzione reciproca di vantaggi finanziari e commerciali maggiori rinvenibili tra imprese indipendenti

■ Art. 26 (scambio di informazioni) – tale articolo riguarda lo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie con la funzione di garantire la realizzazione delle legislazioni nazionali relative alle imposte che riguardano l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.