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OIC per esame di BILANCIO, Dispense di Analisi Di Bilancio E Principi Contabili

Riassunto degli OIC necessari per l'esame di bilancio

Tipologia: Dispense

2018/2019

In vendita dal 29/10/2019

giulia-calo-2
giulia-calo-2 🇮🇹

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COMPOSIZIONE*E*SCHEMI*DEL*BILANCIO*D’ESERCIZIO*–*OIC*12*
AMBITO'DI'APPLICAZIONE'®'destinato'alle'società'che'redigono'il'bilancio'in'base'alle'disposizioni'del'codice'
civile'
COMPOSIZIONE'DEL'BILANCIO'®'insieme'unitario'e'inscindibile'di'documenti,'composta'da'SP,'CE,'RF'e'NI'
1. Bilancio'in'forma'abbreviata/delle'micro-imprese'
a) Le'società'che'redigono'il'bilancio'in'forma'abbreviata'sono'esonerate'dal'redigere'il'rendiconto'
finanziario'e'usufruiscono'di'semplificazioni'nel'redigere'lo'stato'patrimoniale,'il'conto'economico'e'la'
nota'integrativa'
b) Le'società'che'applicano'l’art.'2435'devono'redigere'il'bilancio'in'forma'ordinaria'quando'per'il'secondo'
esercizio'consecutivo'abbiano'superato'due'dei'limiti'indicati'
c) Micro-imprese'®'sono'esonerate'dalla'redazione'della'nota'integrativa'se'in'calce'allo'stato'
patrimoniale'riportano'le'informazioni'previste'dall’art.'2427,'e'possono'usufruire'delle'semplificazioni'
in'materia'di'presentazione'di'stato'patrimoniale'e'conto'economico'previste'dall’art.'2435'
PRINCIPI'DI'CLASSIFICAZIONE'E'RAPPRESENTAZIONE'DELLE'VOCI'DI'STATO'PATRIMONIALE'E'CONTO'
ECONOMICO'
1. salve'le'disposizioni'di'leggi'speciali'per'le'società'che'esercitano'particolari'attività,'nello'stato'patrimoniale'
e'nel'conto'economico'devono'essere'iscritte'separatamente'e'nell’ordine'indicato'le'voci'previste'negli'artt.'
2424'e'2425'
La'presentazione'delle'voci'negli'schemi'di'stato'patrimoniale'e'conto'economico'non'può'essere'fatta'con'
una'sequenza'diversa'da'quella'prevista,'per'facilitare'il'confronto'tra'bilanci'successivi'della'stessa'società'
o'tra'bilanci'di'diverse'società'e'rendere'più'agevole'la'lettura'del'bilancio'
Nella'redazione'dello'schema'di'stato'patrimoniale'e'del'conto'economico'non'eW 'obbligatoria'l’indicazione'
delle'lettere'e'dei'numeri'(sia'romani'che'arabi)'®'le'appostazioni'formali'non'sono'obbligatorie'poiché'
inserite'dal'legislatore'solo'per'facilitare'i'richiami'all’interno'del'testo'legislativo'
2. Le'voci'precedute'da'numeri'arabi'possono'essere'ulteriormente'suddivise,'senza'eliminazione'della'voce'
complessiva'e'dell’importo'corrispondente;'esse'possono'essere'raggruppate'soltanto'quando'il'
raggruppamento,'a'causa'del'loro'importo,'eW 'irrilevante'o'quando'favorisce'la'chiarezza'del'bilancio'(la'nota'
integrativa'deve'contenere'distintamente'le'voci'oggetto'di'raggruppamento)'
La'possibili'di'suddividere'le'voci'contrassegnate'da'numeri'arabi'eW 'estesa'anche'alle'sotto-voci'precedute'
da'lettere'minuscole'dell’alfabeto.'
Il'raggruppamento'eW 'consentito'solo'in'presenza'di'due'condizioni'alternative:''
a) irrilevanza'dell’importo,'tale'che'il'raggruppamento'non'pregiudichi'la'rappresentazione'chiara,'
veritiera'e'corretta'
b) utili'del'raggruppamento'ai'fini'della'chiarezza'del'bilancio.''
Il'raggruppamento'riguarda'solo'voci'appartenenti'alla'stessa'classe'(o'sottoclasse)'e'non'a'classi'(o'
sottoclassi)'diverse;'esso'daW 'luogo'ad'una'nuova'voce'di'bilancio'la'cui'denominazione'dovrebbe'essere'
formata'da'una'combinazione'delle'denominazioni'delle'voci'raggruppate.'
Le'voci'precedute'da'lettere'maiuscole'dell’alfabeto'(classi'di'voci)'o'da'numeri'romani'(sottoclassi'di'voci)'
non'possono'essere'raggruppate.''
3. Devono'essere'aggiunte'altre'voci'qualora'il'loro'contenuto'non'sia'compreso'in'alcune'di'quelle'previste'
dagli'artt.'2424'e'2425'
4. Le'voci'precedute'da'numeri'arabi'devono'essere'adattate'quando'lo'esige'la'natura'dell’attività'esercitata'
®'possono'essere'adattate'per'imprese'appartenenti'a'particolari'settori'di'attivi''
5. Per'ogni'voce'dello'stato'patrimoniale'e'del'conto'economico'deve'essere'indicato'l’importo'della'voce'
corrispondente'dell’esercizio'precedente'®'se'le'voci'non'sono'comparabili,'quelle'dell’esercizio'precedente'
devono'essere'adattate;'la'non'comparabilità'e'l’adattamento'o'l’impossibilitaW 'di'questo'devono'essere'
segnalati'e'commentanti'nella'nota'integrativa.''
Le'voci'possono'non'essere'indicate'negli'schemi'di'stato'patrimoniale'e'di'conto'economico'se'hanno'un'
importo'pari'a'zero'sia'nell’esercizio'in'corso'sia'nell’esercizio'precedente.'
6. Sono'vietati'i'compensi'di'partite'®'non'è'consentito'eliminare'due'voci'di'segno'contrario'che'abbiano'il'
medesimo'importo'oppure'esporre'in'bilancio'solo'il'saldo'dei'loro'importi;'il'divieto'si'applica'alle'voci'che'
debbono'figurare'distintamente'negli'schemi'di'stato'patrimoniale'e'di'conto'economico,'mentre'non'si'
applica'alle'voci'per'le'quali'le'norme'di'legge'richiedono'un’esposizione'al'loro'valore'netto;'la'
compensazione'eW 'ammessa'nei'limiti'delle'disposizioni'legali'o'contrattuali.'
7. Nello'schema'di'stato'patrimoniale'in'forma'abbreviata,'le'voci'sono'soltanto'quelle'precedute'da'lettere'
maiuscole'dell’alfabeto'e'da'numeri'romani;'le'disposizioni'relative'alle'suddivisioni,'ai'raggruppamenti'e'
all’adattamento'delle'voci'precedute'da'numeri'arabi'si'applicano'soltanto'allo'schema'di'conto'economico'
in'forma'abbreviata.''
8. Le'stesse'regole'del'bilancio'in'forma'abbreviata'si'applicano'anche'alle'micro-imprese'che'redigono'il'
bilancio.'
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COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO – OIC 12

  • AMBITO DI APPLICAZIONE ® destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile
  • COMPOSIZIONE DEL BILANCIO ® insieme unitario e inscindibile di documenti, composta da SP, CE, RF e NI
    1. Bilancio in forma abbreviata/delle micro-imprese a) Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dal redigere il rendiconto finanziario e usufruiscono di semplificazioni nel redigere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa b) Le società che applicano l’art. 2435 devono redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati c) Micro-imprese ® sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni previste dall’art. 2427, e possono usufruire delle semplificazioni in materia di presentazione di stato patrimoniale e conto economico previste dall’art. 2435
  • PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
    1. salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato le voci previste negli artt. 2424 e 2425 La presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico non può essere fatta con una sequenza diversa da quella prevista, per facilitare il confronto tra bilanci successivi della stessa società o tra bilanci di diverse società e rendere più agevole la lettura del bilancio Nella redazione dello schema di stato patrimoniale e del conto economico non è obbligatoria l’indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi) ® le appostazioni formali non sono obbligatorie poiché inserite dal legislatore solo per facilitare i richiami all’interno del testo legislativo
    2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante o quando favorisce la chiarezza del bilancio (la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento) La possibilità di suddividere le voci contrassegnate da numeri arabi è estesa anche alle sotto-voci precedute da lettere minuscole dell’alfabeto. Il raggruppamento è consentito solo in presenza di due condizioni alternative: a) irrilevanza dell’importo, tale che il raggruppamento non pregiudichi la rappresentazione chiara, veritiera e corretta b) utilità del raggruppamento ai fini della chiarezza del bilancio. Il raggruppamento riguarda solo voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) e non a classi (o sottoclassi) diverse; esso dà luogo ad una nuova voce di bilancio la cui denominazione dovrebbe essere formata da una combinazione delle denominazioni delle voci raggruppate. Le voci precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto (classi di voci) o da numeri romani (sottoclassi di voci) non possono essere raggruppate.
    3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425
    4. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata ® possono essere adattate per imprese appartenenti a particolari settori di attività
    5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente ® se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentanti nella nota integrativa. Le voci possono non essere indicate negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico se hanno un importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente.
    6. Sono vietati i compensi di partite ® non è consentito eliminare due voci di segno contrario che abbiano il medesimo importo oppure esporre in bilancio solo il saldo dei loro importi; il divieto si applica alle voci che debbono figurare distintamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, mentre non si applica alle voci per le quali le norme di legge richiedono un’esposizione al loro valore netto; la compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali.
    7. Nello schema di stato patrimoniale in forma abbreviata, le voci sono soltanto quelle precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto e da numeri romani; le disposizioni relative alle suddivisioni, ai raggruppamenti e all’adattamento delle voci precedute da numeri arabi si applicano soltanto allo schema di conto economico in forma abbreviata.
    8. Le stesse regole del bilancio in forma abbreviata si applicano anche alle micro-imprese che redigono il bilancio.
  • SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE ® rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società; vi sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell’esercizio; la forma è quella a sezioni contrapposte, denominate rispettivamente Attivo e Passivo. La sezione Attivo è suddivisa in quattro classi di voci evidenziate da lettere maiuscole dell’alfabeto. Le classi B e C sono suddivise, a loro volta, in sottoclassi contrassegnate da numeri romani. Ciascuna sottoclasse è suddivisa in voci contrassegnate da numeri arabi. Alcune di queste voci sono poi suddivise in sotto-voci, contrassegnate da lettere minuscole dell’alfabeto.
    1. Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più̀ voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto
    2. L’iscrizione dell’elemento dell’attivo o del passivo che ricadrebbe sotto più voci è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui singoli principi contabili prevedano un trattamento specifico.
    3. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ ® criterio della destinazione, in base al quale: a) Attivo ® criterio della destinazione
      • Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni
      • Per i crediti, occorre indicare separatamente quelli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l’esercizio successivo e quelli iscritti nell’attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo. b) Passivo ® natura delle fonti di finanziamento, distinzione dei mezzi di terzi dai mezzi propri. Lo schema richiede anche per i debiti l’indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo. c) Bilancio in forma abbreviata/delle micro-imprese
      • Eliminazione numeri arabi ® Attivo circolante; Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria; Fondi per rischi e oneri; Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
      • Possibilità di: Comprendere le voci A e D dell’attivo nella voce CII “Crediti”; Includere la voce E del passivo patrimoniale nella D; CII e D devono riportare distintamente l’importo esigibile oltre l’esercizio successivo.
      • Lo schema di stato patrimoniale da seguire per le micro-imprese è quello del paragrafo 35, ma non è inclusa la voce AVII “Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.”
  • SCHEMA DI CONTO ECONOMICO ® evidenzia il risultato economico dell’esercizio; fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.
    1. I componenti positivi e negativi di reddito sono raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi.
    2. Forma espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura.
    3. Lo schema di conto economico presenta nell’ordine quattro classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell’alfabeto ed evidenza quattro risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero. Ciascuna classe di voci contiene una serie di voci contraddistinte da numeri arabi e talune di queste a loro volta contengono una serie di sotto-voci contraddistinte da lettere minuscole. Con le classi A e B si confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura. Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria. L’attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata
    4. Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in nota integrativa è fornita adeguata informativa sulle differenti categorie ® è richiesta la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche.
    5. Attività accessoria ® operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.
    6. Attività finanziaria ® operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi e variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi.
    7. Bilancio in forma abbreviata/delle micro-imprese ® alcune voci di conto economico possono essere tra loro raggruppate come segue: a) A ® possono essere raggruppate le voci A2 e A b) B ® possono essere raggruppate:
      • Nella voce B9, le sotto-voci B9c, B9d e B9e
      • Nella voce B10, le sotto-voci B10b e B10c

d) fondi presi a prestito genericamente ® l’ammontare degli oneri finanziari maturati su tali fondi è capitalizzabile nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. Tale ammontare è determinato applicando ai costi sostenuti un tasso di capitalizzazione corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l’ esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione

  1. IMMOBILIZZAZIONI CHE COSTITUISCONO UN’UNITA’ ECONOMICO-TECNICA ® Quando l’immobilizzazione materiale è una unità economico-tecnica, cioè un assieme di beni tra loro coordinati in una logica tecnico- produttiva, il suo costo di acquisto o di produzione si riferisce all’intera unità nel suo complesso; in tali casi occorre determinare i valori dei singoli cespiti che la compongono per: a) distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono b) individuare la diversa durata della loro vita utile. Il valore dei singoli cespiti è determinato in base ai prezzi di mercato, tenendo conto del loro stato. Se la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti: a) eccede il costo dell’intera unità economico- tecnica ® i singoli valori attribuiti sono proporzionalmente ridotti per ragguagliarne l’ammontare complessivo al costo dell’intera unità b) è inferiore al costo dell’intera unità ® la differenza è portata proporzionalmente in aumento dei valori di mercato dei singoli cespiti sempre che il valore cosı̀ risultante sia recuperabile.
  2. IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE A TITOLO GRATUITO ® iscritte in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo; il valore contabile dell’immobilizzazione non può superare il valore recuperabile; sono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso.
  3. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ® I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti mentre quelli di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene. Dopo la capitalizzazione dei costi, l’ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua residua vita utile. Il rinnovo comporta una sostituzione e può riguardare: a) un’immobilizzazione materiale che costituisce un’unità economico-tecnica ® la sostituzione di un’immobilizzazione comporta la capitalizzazione del costo di acquisizione della nuova unità, mentre il valore netto contabile dell’ unità sostituita è stornato, imputando l’eventuale minusvalenza alla voce B1 4 b) solo parte di un’immobilizzazione materiale per mantenerne l’integrità originaria ® i costi sostenuti a tale scopo sono costi di manutenzione ordinaria. Le manutenzioni ordinarie possono essere oggetto di pianificazione in funzione dei programmi di utilizzazione delle immobilizzazioni. Le riparazioni non possono essere pianificate, ma entro certi limiti possono essere ragionevolmente previste. I materiali per manutenzione, esclusi i pezzi di ricambio, includono spesso elementi di basso costo unitario e di uso ricorrente che sono rilevati come costi al momento del loro acquisto, in quanto hanno un carico a conto economico similare nel tempo ed il costo della loro gestione amministrativa sarebbe antieconomico rispetto al valore del materiale stesso. I materiali di consumo di maggior costo sono generalmente inclusi tra le rimanenze di magazzino, a cui si applica il relativo principio
  4. RICAMBI E IMBALLAGGI DA RIUTILIZZARSI ® Il criterio di rilevazione dei pezzi di ricambio dipende dalla rilevanza degli ammontari, dalle quantità giacenti, dalla loro velocità di rotazione, dai programmi di approvvigionamento, dagli utilizzi per i vari cespiti, ecc. I pezzi di ricambio sono trattati diversamente a seconda delle caratteristiche che li contraddistinguono. I pezzi di ricambio possono distinguersi tra: a) pezzi di basso costo unitario, basso valore totale e di uso ricorrente ® pezzi che assumono le caratteristiche di veri e propri beni di consumo e sono rilevati come costi al momento dell’acquisto b) pezzi di rilevante costo unitario e uso non ricorrente® pezzi che costituiscono dotazione necessaria dell’impianto, elementi solitamente non usati per lungo tempo, e talvolta mai usati, ma che occorrono a garantire la continuità di funzionamento del cespite. Tali materiali sono classificati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati lungo il periodo che appare più breve dal confronto tra la vita utile residua del bene a cui si riferiscono e la loro vita utile calcolata mediante una stima dei tempi di utilizzo; c) pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente ® pezzi che sono utilizzati in breve tempo e hanno normalmente un valore globale significativo alla chiusura dell’esercizio; sono iscritti nell’attivo, inclusi tra le rimanenze di magazzino e scaricati in base al consumo Gli imballaggi da riutilizzarsi, se di ammontare rilevante, sono capitalizzati ed ammortizzati in base alla loro stimata vita utile. Nel calcolo del valore recuperabile degli imballaggi iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale si tiene conto anche delle situazioni in cui si prevede di non recuperare il costo dalla clientela

• VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

  1. Ammortamento ® Il costo delle immobilizzazioni materiali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione; è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati; non si ammortizzano: a) i cespiti la cui utilità non si esaurisce (terreni e opere d’arte) b) i terreni salvo nei casi in cui essi abbiano un’utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche c) i fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari ® se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto ammortamento. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
  2. Piano di ammortamento ® La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi: a) valore da ammortizzare ® il valore residuo dell’immobilizzazione va stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato, deve essere rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida; va considerato al netto dei presumibili costi di rimozione; se il costo di rimozione eccede il prezzo di realizzo, l’eccedenza è accantonata lungo la vita utile del cespite iscrivendo, pro quota, un fondo di ripristino e bonifica o altro fondo analogo. L’ammortamento va interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile. b) residua possibilità di utilizzazione ® legata alla durata economica, periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società, normalmente inferiore alla durata fisica e ragionevolmente stimato sulla base dei seguenti fattori:
  • deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo
  • grado di utilizzo
  • esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell’impresa e del settore in cui questa opera
  • stime dei produttori del cespite
  • perizie
  • obsolescenza del cespite e del prodotto per cui viene usato
  • correlazione con altri cespiti: se un cespite è acquisito per migliorare la funzionalità di un altro cespite originario, ma non ne prolunga in modo apprezzabile la vita, il nuovo cespite deve essere ammortizzato sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite originariopiani aziendali per la sostituzione dei cespiti
  • fattori ambientali
  • condizioni di utilizzo
  • politiche di manutenzione e riparazione
  • fattori economici o legali che impongono limiti all’uso del cespite c) metodi di ammortamento ® devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi.
  1. Metodi di ammortamento a) a quote costanti ® ipotesi semplificatrice che l’utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile del bene stesso; è il più diffuso, è di facile applicazione e favorisce la comparabilità dei bilanci; ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile b) a quote decrescenti ® ipotesi che la società tragga dalle immobilizzazioni materiali una maggiore utilità nei primi anni della loro vita c) a quote crescenti ® non ne è ammesso l’utilizzo, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza d) quote di ammortamento commisurate ai ricavi o ai risultati d’esercizio della società o di un suo ramo o divisione ® non ne è ammesso l’utilizzo e) per unità di prodotto ® fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile; consiste nell’attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante l’intera vita utile dell’immobilizzazione
  1. Perdite e danni per eventi estranei all’attività imprenditoriale e relativi rimborsi ® Le immobilizzazioni sono considerate come dismesse e la sopravvenienza passiva che emerge da tale evento è rilevata nella voce B14; l’eventuale rimborso del danno da parte di terzi è rilevato come sopravvenienza attiva nella voce A5; se il terzo, a seguito dell’evento, reintegra il cespite perduto con un cespite similare o equivalente nello stesso esercizio non è rilevata alcuna sopravvenienza; se in seguito alla perdita di un’immobilizzazione materiale si procede all’acquisto di una nuova immobilizzazione, essa viene contabilizzata nell’attivo adottando i principi dettati dal presente documento.
  2. Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali (contributi in conto impianti) ® somme erogate da un soggetto pubblico alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime a) la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono b) sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della competenza c) sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati d) sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti ® due metodi:
  • indiretto ® i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce e rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi; sono imputati al conto economico gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali e gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio
  • diretto ® i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono; sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi
  • LEGISLAZIONE CIVILISTICA ® trattamento contabile e informativa nella nota integrativa
  1. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta; rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili; le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione
  2. devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste
  3. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente; se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa
  4. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto
  5. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni
  6. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ® nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori e il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato
  7. L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento
  8. La nota integrativa deve indicare a) criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato b) movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio c) misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali, facendo esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio

d) ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce e) importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – OIC 24

  • CONTENUTO DELLE VOCI ® Per ciascuna voce delle immobilizzazioni immateriali è indicato nell’ attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.
    1. Bilancio in forma abbreviata/delle micro-imprese ® lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani; nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le voci B10(a), B10(b) e B10(c) possono essere tra loro raggruppate; le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese
  • RILEVAZIONE INIZIALE
    1. CONSIDERAZIONI GENERALI ® I costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale, in conseguenza di condizioni che non sussistevano all’epoca e che pertanto non ne avevano consentito la capitalizzazione ® se la società dovesse continuare anche nell'esercizio successivo a sostenere costi del medesimo tipo per le stesse ragioni, la capitalizzazione dei costi potrà aver inizio solamente a far tempo dal momento in cui tutte le condizioni necessarie per la capitalizzazione sono soddisfatte, quindi i costi soggetti a tale trattamento sono solamente quelli sostenuti da quel momento in avanti
    2. ONERI PLURIENNALI ® possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se: a) è dimostrata la loro utilità futura b) esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società c) è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità ® va stimata dando prevalenza al principio della prudenza. L’utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società
    3. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO ® costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della socieTà, quali la fase pre-operativa (costi di start-up ) o quella di accrescimento della capacità operativa; sono iscrivibili solo con il consenso del Collegio sindacale, ove esistente a) Rilevazione iniziale ® consentita solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende b) costi di start-up ® imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti; possono essere capitalizzati quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
  • direttamente attribuibili alla nuova attività e limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio
  • principio della recuperabilità dei costi rispettato, in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito c) costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ® costi di periodo iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si sostengono; possono essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività; sono differibili se sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale, purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale ed amministrativa della società. Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali devono risultare da un piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la capacità prospettica della società di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati d) costi straordinari di riduzione del personale non sono capitalizzabili nell’attivo patrimoniale
    1. COSTI DI SVILUPPO a) sviluppo ® applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’ utilizzazione
  • costi di sviluppo capitalizzati nell’attivo ® stipendi, salari e altri costi relativi al personale impegnato nell’attività di sviluppo; costi dei materiali e dei servizi impiegati nell’attività di sviluppo; ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo; costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all’attività di sviluppo

a) ONERI PLURIENNALI ® Il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero.

  • costi di impianto e di ampliamento ® devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni
  • costi di sviluppo ® ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni
  • fino a che l’ammortamento dei costi di sviluppo, di impianto e di ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. b) AVVIAMENTO ® l’ammortamento è effettuato secondo la sua vita utile, stimata in sede di rilevazione iniziale dell’avviamento e che non può essere modificata negli esercizi successivi; ai fini del calcolo della stima della vita utile dell’avviamento, la società prende in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l’avviamento, in cui possono rappresentare utili punti di riferimento:
  • periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali
  • periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato ( payback period ) sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società
  • media ponderata delle vite utili delle principali attività ( core assets ) acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è ammortizzato in un periodo al massimo di 10 anni; la vita utile non può comunque superare i 20 anni c) BENI IMMATERIALI ® non è consentito l’allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale; la vita utile può essere più breve; la stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni d) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ® Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento, esso inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali e) ALTRE ® l’ammortamento del diritto di usufrutto su azioni è effettuato sulla base della durata del diritto; quello del costo del software non tutelato è effettuato nel prevedibile periodo di utilizzo; quello dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione; quello dei costi per il trasferimento e il riposizionamento di cespiti in essere avviene prudenzialmente in un periodo di tempo di 3 - 5 anni
  1. Svalutazione ® la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali; se tali indicatori dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione, qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile
  2. Rivalutazione a) le immobilizzazioni costituite da beni immateriali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta ® non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni immateriali ovvero rivalutazioni che non derivino dall’applicazione della legge; l’accresciuto valore di un bene derivante dal processo inflattivo non può essere considerato di per sé ragione sufficiente per la sua rivalutazione, né può costituire un “caso eccezionale” di deroga al divieto b) il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione immateriale è il valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa c) se il valore rivalutato di un bene immateriale risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico d) la rivalutazione non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde dal valore economico del bene ® l’ammortamento dell’immobilizzazione rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua e) l’effetto netto della rivalutazione è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII
  3. Alienazioni ® occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni per il valore netto contabile dell’immobilizzazione ceduta, ossia al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato. L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione (plusvalenza/minusvalenza), va rilevata a conto economico a) Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni immateriali ® sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dell’immobilizzazione immateriale; può essere applicato con due metodi: indiretto o diretto.

• TIPOLOGIE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

  1. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno a) brevetti industriali ® diritto esclusivo, tutelato dalle norme di legge, di sfruttamento di un’invenzione b) brevetti per i modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali ® invenzioni atte a conferire a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili e ad oggetti di uso in genere, una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego c) brevetti acquistati a titolo oneroso ® sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale nell'esercizio in cui si realizza il passaggio del titolo di proprietà del brevetto; si capitalizzano il costo di acquisto e i costi accessori, compresi i costi di progettazione e i costi per gli studi di fattibilità necessari per l'adattamento del brevetto e per la sua effettiva implementazione nel contesto operativo e produttivo. Se il contratto di acquisto del brevetto prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale ( una tantum ), anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli importi parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi d) brevetti realizzati internamente ® comprendono il costo di produzione interna e i costi accessori relativi alla domanda ed all'ottenimento del brevetto, nei limiti in cui anche tali costi potranno essere recuperati attraverso l'utilizzo dello stesso e) somme una tantum erogate per l’acquisizione di brevetti in licenza d’uso ® sono capitalizzabili; il corrispettivo erogato una tantum, anche nei casi in cui il pagamento avvenga mediante canoni periodici, è iscritto tra i beni immateriali ed ammortizzato lungo tutta la durata legale del brevetto; qualora, oltre la somma una tantum , si convenga anche il pagamento di una parte del corrispettivo sulla base di altri parametri, come ad esempio le percentuali di vendita ( royalties ), tale parte del corrispettivo (onere) è rilevato nel conto economico come costo d’esercizio f) diritti di autore ® comprendono: - opere dell'ingegno di carattere creativo - altri mezzi multimediali di espressione, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione g) la tutela giuridica presuppone che l'opera abbia come destinazione specifica la rappresentazione intellettuale diretta ad una comunicazione, in quanto ciò che è oggetto di protezione è la forma di espressione h) I diritti di autore si iscrivono nell’attivo dello stato patrimoniale quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: - Titolarità di un diritto esclusivo di edizione, rappresentazione ed esecuzione derivante da un diritto d'autore o da un contratto che attui la traslazione dei diritti stessi - Possibilità di determinazione attendibile del costo di acquisizione dei diritti i) Le possibilità che un diritto d'autore ha di generare benefici economici nel futuro, dipendono da: - recuperabilità negli esercizi successivi dei costi iscritti tramite benefici economici che si svilupperanno dallo sfruttamento dei diritti stessi - caratteristiche intrinseche dell'opera e del favore che essa può incontrare presso il pubblico - effettiva pianificazione del suo concreto sfruttamento - disponibilità di adeguate risorse finanziarie e produttive idonee a sostenere lo sfruttamento j) i diritti nascenti dall'utilizzazione delle opere dell'ingegno sono autonomamente trasferibili, e quindi i costi iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale possono essere rappresentati da: - costi di produzione interna ® per la capitalizzazione devono osservarsi i criteri illustrati in tema di sviluppo, e valgono le osservazioni fatte nel paragrafo inerente ai brevetti - costi di acquisizione esterna ® il costo iscrivibile è rappresentato dal costo diretto di acquisto e dai costi accessori, anche nei casi in cui il pagamento di questo avvenga in maniera dilazionata. Tuttavia, se il contratto di acquisto del diritto d’autore prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale una tantum, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite realizzati, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali solo l’ammontare relativo al costo diretto di acquisto ed ai costi accessori.
  2. Concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili a) concessioni ® provvedimenti con i quali la pubblica amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi b) licenze ® autorizzazioni con le quali si consente l'esercizio di attività regolamentate c) marchio ® insieme alla ditta e all'insegna è uno dei segni distintivi dell'azienda e può consistere in qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, tra cui emblemi, parole, suoni e forme del prodotto o della sua confezione d) l e somme una tantum erogate per l’ottenimento di una licenza, di una concessione o di un marchio o altro diritto simile sono capitalizzabili

PARTECIPAZIONI – OIC 21

  • RILEVAZIONE INIZIALE ® sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori; nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti” più gli oneri accessori.
    1. AUMENTI DI CAPITALE A PAGAMENTO, GRATUITI E MEDIANTE RINUNCIA AL CREDITO ® il nuovo valore contabile della partecipazione è assoggettato al processo di valutazione a) aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante ® il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata o iscritta nell’attivo circolante è aumentato dall'importo corrispondente all’importo sottoscritto b) aumenti gratuiti del capitale della partecipata ® non comportano alcun onere, né modificano la percentuale di partecipazione e non si procede ad alcuna variazione nel valore della partecipazione; le azioni acquisite a titolo gratuito si sommano numericamente a quelle già in carico, con la conseguenza che il valore unitario medio si riduce
  • rinuncia ad un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata ® la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio va ad aumentare il valore della partecipazione c) partecipazioni iscritte a seguito della conversione di obbligazioni convertibili ® sono iscritte in bilancio al valore del titolo convertito
  • VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE
    1. Partecipazioni immobilizzate a) Considerazioni generali
      • Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale, che non può essere mantenuto se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo
      • le partecipazioni immobilizzate sono valutate partecipazione per partecipazione, attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto
      • le partecipazioni di controllo, collegamento e in joint venture iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto b) Perdita durevole di valore ® è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante; la riduzione di valore deve essere interamente imputata all'esercizio in cui è accertata.
      • fase 1 ® analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata volta ad accertare se le perdite di valore sofferte dalla partecipata siano strutturali, capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale e riconducibili a situazioni negative interne alla società stessa o esterne ad essa, oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni. Una perdita di valore è durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l’hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale; se invece la partecipata ha predisposto piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente, questa può definirsi non durevole. Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, per non violare il postulato della prudenza nella formazione del bilancio, i piani e programmi devono avere caratteristiche di:
      • concretezza
      • ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria)
      • brevità di attuazione. I piani e i programmi operativi devono presentare le seguenti caratteristiche:
      • risultino da deliberazioni degli organi societari
      • siano analitici cosı̀ da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici (qualificati in termini economici) che da essi si attendono
      • definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che deve collocarsi comunque in un arco ridotto di esercizi futuri. Nel caso in cui la partecipazione immobilizzata sia acquisita in sede di costituzione o di inizio della società, e nel primo esercizio consegua perdite, è possibile non svalutare la partecipazione, in quanto la perdita non è da ritenere con carattere permanente, sempre che dall'esercizio successivo si possano trarre indicazioni di positivo cambiamento tali da consentire il ripianamento delle perdite precedenti c) Ripristino di valore ® nel caso in cui vengano meno le ragioni della svalutazione, si incrementa il valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario; il ripristino di valore può essere parziale o totale rispetto al valore precedentemente iscritto in bilancio, con la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per l'ammontare corrispondente

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE – OIC 23

• RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONI SUCCESSIVE

  1. Considerazioni generali a) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza ® metodo della percentuale di completamento b) possono essere iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione ® criterio della commessa completata c) lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale ® si applica il criterio della commessa completata qualora non siano soddisfatte le seguenti condizioni (caso in cui si applica il criterio della percentuale di completamento):
  • esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e il diritto al corrispettivo per l’appaltatore
  • il diritto al corrispettivo per l’appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti ® il corrispettivo può considerarsi maturato quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori, in caso di recesso del committente, il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine
  • non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni
  • il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato d) nei contratti a corrispettivo predeterminato, il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  • i ricavi di commessa possono essere determinati con attendibilità
  • è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall’appaltatore
  • i costi di commessa necessari per completare i lavori e lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio possono essere determinati in modo attendibile
  • i costi di commessa attribuibili al contratto possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti. e) nei contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine, il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato solo se:
  • i costi di commessa attribuibili al contratto, che siano o no specificatamente rimborsabili, possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità
  • è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall’appaltatore f) nel caso di commesse di durata inferiore all’anno possono utilizzarsi sia il criterio della percentuale di completamento sia il criterio della commessa completata.
  1. Combinazioni e suddivisioni dei lavori in corso su ordinazione a) Il corrispettivo contrattuale di una commessa può essere pattuito unitariamente per l’intera opera o frazionatamente per singole opere o per ciascuna fase b) se una commessa si riferisce a varie opere o varie fasi, è possibile utilizzare i corrispettivi frazionati previsti dal contratto per alcune fasi dello stesso per determinare i ricavi maturati su di esse, purché si verifichino tutte le seguenti condizioni:
  • il contratto prevede fasi o opere ben separate;
  • ciascuna fase o opera è stata oggetto di offerte separate e vi è documentazione di ciò
  • è possibile identificare con chiarezza i costi e i ricavi di ciascuna fase o opera
  • l’attribuzione di margini diversi alle singole fasi o opere del contratto rispecchia comprovate situazioni di mercato, in quanto tale diversità rispecchia differenti gradi di rischio o del rapporto domanda-offerta
  • i corrispettivi delle singole fasi o elementi del contratto devono generare margini comparabili con quelli che si otterrebbero se tutte le fasi o elementi venissero forniti a clienti diversi e ciò sia provato da una documentata esperienza
  • l’eventuale minor ammontare del corrispettivo totale del contratto rispetto alla somma dei corrispettivi relativi alle singole fasi o opere come praticati in trattative indipendenti e separate degli stessi è dovuto alla riduzione di costi derivante dall’esecuzione combinata delle varie fasi c) Un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
  • il gruppo di commesse è stato negoziato in modo congiunto come un unico pacchetto ed esiste apposita documentazione di ciò
  • le commesse sono cosı̀ strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un unico progetto con un margine di profitto globale
  • le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua
  • i piani economici delle commesse evidenziano dei costi comuni.
  • accertare periodicamente se per il completamento della commessa si debba sostenere una perdita
  • effettuare gli accantonamenti per i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa, inclusi quelli per i quali la documentazione non è stata ancora ricevuta
  1. Metodologie per la determinazione dello stato di avanzamento a) Lo stato di avanzamento dei lavori (o percentuale di completamento) consente di accertare il ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio e dunque il valore delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione (voce CI3) e il valore della produzione eseguita nell’esercizio da rilevare a conto economico (voce A3) b) Vi sono differenti metodologie per determinare lo stato di avanzamento dei lavori ® L‘appaltatore adotta il metodo che misura attendibilmente il lavoro svolto, tenuto conto anche della tipologia di commessa e del sistema di previsione e rendicontazione interna
  • metodi basati su valori o dati di carico della commessa ® metodo del costo sostenuto e quello delle ore lavorate o del valore aggiunto
  • metodi basati sulla misurazione della produzione ® metodo delle misurazioni fisiche e quello delle unità consegnate. c) Vi sono casi in cui nella fase iniziale della commessa non si ha una base adeguata per una ragionevole stima dell’attività svolta dall’azienda ® si rende necessario attendere un certo avanzamento dei lavori prima di riconoscere l’utile sui lavori eseguiti d) Il metodo prescelto per determinare lo stato di avanzamento è applicato in modo costante sia nel tempo sia, in presenza di tipologie similari di commesse, nell’ambito della stessa impresa.
  1. Metodo del costo sostenuto (cost to cost) a) i costi di commessa sostenuti ad una certa data sono rapportati ai costi di commessa totali stimati; la percentuale è successivamente applicata al totale dei ricavi stimati di commessa, ottenendone il valore da attribuire ai lavori eseguiti e, quindi, i ricavi maturati a tale data; i costi effettivi da utilizzare sono quelli idonei a misurare lo stato di avanzamento. b) L’applicazione di tale metodo presuppone:
  • esistenza di un sistema procedurale interno che consenta stime attendibili e aggiornate dei costi e ricavi totali di commessa
  • possibilità oggettiva di formularle, tenuto conto della tipologia dei lavori, delle clausole contrattuali, ecc… c) L’aggiornamento delle stime può comportare una variazione dei costi e dei ricavi complessivi e del margine di commessa ® l’effetto delle variazioni del margine di commessa stimato, relativamente ai lavori eseguiti, è di competenza dell’esercizio in cui l’aggiornamento si verifica d) La variazione del margine di commessa stimato incide positivamente o negativamente nella valutazione a fine esercizio dei lavori eseguiti a tale data e, fermo rimanendo il valore dei lavori all’inizio dell’esercizio, i suoi effetti calcolati sull’attività già svolta si riflettono interamente sul valore della produzione dell’esercizio, mentre gli esercizi successivi tengono conto della nuova stima per la quota relativa alle attività ancora da svolgere. e) Nella determinazione della percentuale di completamento con il metodo del costo sostenuto sono esclusi tutti i costi relativi ad attività future la cui inclusione porterebbe ad un risultato distorto in relazione all’effettivo avanzamento della commessa; se tali costi fossero considerati nella determinazione della percentuale di completamento, l’avanzamento dell’opera risulterebbe proporzionalmente maggiore del suo effettivo avanzamento fisico ® i materiali acquistati per l’esecuzione dell’opera sono esposti tra le rimanenze e come tali valorizzati f) Nella determinazione della percentuale di completamento con il metodo del costo sostenuto sono inclusi i componenti o le parti non ancora installati prodotti ad hoc dall’impresa o da terzi, ossia esclusivamente secondo le caratteristiche previste dai disegni tecnici della commessa g) i costi accumulati da assumere come base per la determinazione della percentuale di completamento devono rappresentare l’avanzamento del lavoro svolto, inteso come lavoro di costruzione eseguito h) Nell’applicazione del metodo del costo sostenuto si tiene conto anche dei costi dei subappaltatori per il lavoro da essi già svolto, escludendo quindi gli anticipi
  1. Metodo delle ore lavorate a) L’avanzamento delle opere viene calcolato in funzione delle ore lavorate rispetto alle ore totali previste ® l’applicazione di tale metodo comporta in sintesi:
  • suddivisione dei ricavi totali previsti di commessa in: costi previsti dei materiali e altri costi diretti, esclusa la mano d’opera; valore aggiunto complessivo, per il residuo
  • previsione del totale delle ore dirette di lavorazione necessarie per il completamento delle opere ed il calcolo del valore aggiunto orario (valore aggiunto complessivo/ore totali previste)
  • valutazione delle opere in corso di esecuzione ad una certa data, quale somma dei costi effettivi dei materiali impiegati nelle lavorazioni e degli altri costi diretti sostenuti (esclusa la mano d’opera) e del valore aggiunto maturato, calcolato moltiplicando le ore dirette effettivamente lavorate per il valore aggiunto orario

b) In caso di lavorazioni affidate a terzi, le ore di lavoro degli stessi possono essere assimilate alle ore di lavoro interne dell’appaltatore. In alternativa, il loro costo può essere assimilato ai costi dei materiali ed altri costi diretti. La seconda alternativa risulta spesso quella più facilmente praticabile, ma presuppone, per una sua corretta applicazione, la possibilità di prevedere attendibilmente sin dall’inizio della commessa quale parte di lavoro sarà affidata a terzi c) Il metodo delle ore lavorate risulta particolarmente idoneo ove la componente lavoro sia assolutamente preminente rispetto ai materiali impiegati e, quindi, nei casi in cui le lavorazioni siano significative e complesse d) In conformità alle condizioni necessarie per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento, presupposto indispensabile per l’applicazione del metodo delle ore lavorate è, in particolare, la possibilità di formulare attendibili e aggiornate previsioni dei costi diretti e delle ore di mano d’opera necessari per il completamento della commessa.

  1. Metodo delle unità consegnate a) Il metodo può essere applicato nel caso di lavorazioni per commesse pluriennali che prevedono la fornitura di una serie di prodotti uguali o omogenei, ove il flusso della produzione sia allineato al flusso delle consegne (o accettazioni) e ove i ricavi ed i costi delle singole unità o, comunque, la percentuale di margine siano gli stessi o sostanzialmente gli stessi per tutte le unità b) Oggetto di valutazione ai prezzi contrattuali sono solo le unità di prodotto consegnate (o anche solo accettate). I prodotti in corso di lavorazione o finiti ma non consegnati (o accettati) sono pertanto valutati al costo di produzione e classificati come rimanenze di magazzino.
  2. Metodo delle misurazioni fisiche a) Si procede alla rilevazione delle quantità prodotte ed alla valutazione delle stesse ai prezzi contrattuali, comprensivi, ad esempio, dei compensi per revisioni prezzi e degli eventuali altri compensi aggiuntivi. Condizione per l’applicazione di questo metodo è che nel contratto siano espressamente previsti o siano altrimenti oggettivamente determinabili i prezzi per ciascuna opera o lavorazione nell’unità di misura utilizzata per la rilevazione delle quantità prodotte b) Una corretta imputazione a ciascun esercizio del margine di commessa presuppone che i prezzi unitari previsti contrattualmente o altrimenti determinati per ciascuna opera o fase di lavorazione riflettano ragionevolmente la stessa percentuale di margine rispetto ai relativi costi di produzione. Ove chiaramente manchi tale corrispondenza tra costi e prezzi unitari si rende necessario procedere ad appropriate rettifiche dei singoli prezzi, anche se espressamente indicati nel contratto, in un’unitaria considerazione del contratto, considerando il contratto come un “ unicum ” c) L’applicazione di questo metodo comporta che i costi afferenti attività per le quali in contratto non sia previsto un prezzo vengano sospesi e imputati a conto economico in funzione della percentuale di completamento dei lavori. I costi dei materiali acquistati e non impiegati per le opere oggetto di misurazione e valutazione sono sospesi e considerati come rimanenze di magazzino.
  3. Criterio della commessa completata a) I ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi. L’adozione di tale criterio comporta, quindi, la valutazione delle rimanenze per opere eseguite, ma non ancora completate, al loro costo di produzione. b) Applicando il criterio della commessa completata, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Sono pertanto applicabili i principi riguardanti le rimanenze con i necessari adattamenti c) Si considera avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici quando sono rispettate le seguenti condizioni:
  • costruzione del bene sia stata completata ed il bene accettato dal committente
  • i collaudi siano stati effettuati con esito positivo; se il collaudo viene procrastinato per cause non dipendenti dall’appaltatore, il contratto si può considerare completato, purché vengano rispettate le altre condizioni e la richiesta di collaudo sia documentata
  • eventuali costi da sostenere dopo il completamento siano di entità non significativa e siano comunque stanziati
  • gli eventuali effetti relativi a situazioni d’incertezza connessi con tali commesse, ancora presenti nonostante la costruzione sia stata completata, possano essere stimati con ragionevolezza e sia possibile effettuare per essi appropriati stanziamenti. d) Nel conto economico dell’esercizio in cui la commessa si considera completata si rilevano: - i costi di commessa complessivi costituiti dalle rimanenze iniziali dei lavori in corso, dai costi sostenuti durante l’esercizio e dagli accantonamenti per costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa - i ricavi di commessa complessivi costituiti dagli anticipi e dagli acconti addebitati negli esercizi precedenti e inclusi tra gli acconti del passivo, i ricavi fatturati nell’esercizio e i ricavi ancora da fatturare ma che riflettono i corrispettivi pattuiti.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE – OIC 18

• DEFINIZIONI

  1. Le disponibilità liquide sono rappresentate da: a) depositi bancari e postali ® disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti b) assegni ® titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri c) denaro e valori in cassa ® moneta e valori bollati
  2. In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della società.
  • CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI
  1. Le disponibilità liquide sono iscritte alla voce dell’attivo circolante C IV
  2. Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte tra i crediti dell’attivo circolante o dell’attivo immobilizzato, a seconda delle caratteristiche del vincolo.
  • RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONI SUCCESSIVE
  1. Nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di bilancio
  2. I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi ricevuti dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo
  3. Le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono rilevate come disponibilità liquide nell’esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio
  4. La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell’esercizio successivo
  5. La compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca non è ammessa, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti
  6. Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri: a) Presumibile valore di realizzo (coincidente con il valore nominale) ® depositi bancari, depositi postali e assegni b) Stimato valore netto di realizzo ® situazioni di difficile esigibilità di depositi bancari, postali e assegni c) Valore nominale ® denaro e valori bollati in cassa d) Cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio ® disponibilità in valuta estera.

RATEI E RISCONTI – OIC 18

• DEFINIZIONI

  1. I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
  2. I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
  3. I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.
  4. I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.
  • CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI
  1. La contropartita nel conto economico dell’iscrizione di un rateo trova collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico.
  2. La contropartita nel conto economico dell’iscrizione di un risconto trova collocazione a rettifica dei correlati proventi e costi già contabilizzati. La rettifica cosı̀ attuata produce la diretta riduzione dell’onere o del provento originariamente rilevato in modo che, nel conto economico, emerga la sola quota di competenza dell’esercizio.
  • RILEVAZIONE INIZIALE
  1. requisiti per l’iscrizione di un rateo o un risconto: a) proventi e costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e proventi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi b) possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piuù esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo
  1. la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni: a) il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo b) il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi; c) l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.
  2. non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi.
  • VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE
  1. Determinazione della quota di competenza a) I ratei e i risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria. L’importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza b) criterio del tempo fisico ® qualora le prestazioni contrattuali rese o ricevute abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in proporzione al tempo (es: contratti di durata) c) criterio del tempo economico ® qualora le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (es: contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato solo per una parte dell’anno)
  2. Recuperabilità del valore ® alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore
  3. Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata, è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione; se il valore presumibile di realizzazione è inferiore al valore contabile del rateo attivo, la società rileva una svalutazione nel conto economico nella voce B10d ® ratei attivi di natura non finanziaria
  4. Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura finanziaria sono incluse nelle voci C o D
  5. Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale.
  6. Per quanto riguarda la valutazione dei risconti attivi è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B10d
  7. I risconti passivi rappresentano proventi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono problemi di valutazione in sede di bilancio.

PATRIMONIO NETTO – OIC 28

• CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

  1. voce AI ® si iscrive l’importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale; il credito verso soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) è iscritto nella voce A dell’attivo dello stato patrimoniale
  2. voce AII ® si iscrivono: a) eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale b) differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni
  3. voce AIII ® si iscrivono le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio
  4. voce AIV ® si iscrive la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a tale riserva, almeno il 5% dell’utile dell’esercizio fino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale; nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno un ventesimo degli utili netti.
  5. voce AV ® si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della società. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto
  6. voce AVI ® si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto a) Riserva azioni della società controllante b) Riserva da rivalutazione delle partecipazioni ® non distribuibile; accoglie le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore delle partecipazioni indicato nel bilancio dell’esercizio precedente