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Bilancio d'Esercizio, Sbobinature di Analisi Di Bilancio E Principi Contabili

Il documento contiene slide + sbobinature di tutte le lezioni del corso di Bilancio d'Esercizio + esercizi svolti durante le lezioni.

Tipologia: Sbobinature

2018/2019

In vendita dal 13/10/2024

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1) BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL C.C.
(ART. 2423 2435-ter)
Il bilancio si rivolge ai portatori di interesse cioè agli stakeholder quali finanziatori, investitori, dipendenti, clienti,
fornitori, consumatori e associazioni ambientaliste, amministrazione finanziaria (fisco), soci e manager.
Il bilancio deve essere neutrale, il che significa che le regole sono standardizzate (tutti devono seguire le stesse
regole); i bilanci redatti secondo le regole del Cod. Civ. devono essere tutti uguali, sia sotto il profilo economico
che patrimoniale. Solo così si riesce ad avere un bilancio redatto secondo competenza economica che dia
informazioni sul reddito effettivamente prodotto.
Nella sua redazione e revisione, il bilancio coinvolge vari soggetti, quali responsabile amministrativo, gli
amministratori (che stanno nel CdA), l’organo di controllo (collegio sindacale o revisore legale, ove presenti), gli
analisti finanziari e le agenzie di rating.
Il bilancio di esercizio è composto da 4 documenti + 1 relazione di accompagnamento:
1) Stato Patrimoniale (SP): art. 2424 (schema obbligatorio)
Rappresentazione del patrimonio dell’azienda: attivo = passivo + netto
Serve per valutare la consistenza patrimoniale; gli investimenti (attività), i finanziamenti (passività) e il
patrimonio netto; le grandezze stock al 31/12.
2) Conto Economico (CE): art. 2425 (schema obbligatorio)
Rappresentazione dell’andamento della società nell’arco di un certo periodo amministrativo: ricavi costi
Il CE misura la performance dell’azienda, le variazioni del PN attraverso il reddito e le grandezze flusso dall’1/1
al 31/12 (fotografa un certo periodo dell’anno).
3) Rendiconto finanziario (RF): art. 2425-ter e OIC 10 (schema obbligatorio)
Fa vedere come e perché è variata la liquidità dell’azienda: entrate uscite
SP, CE e RF sono detti documenti contabili perché si basano su dati contabili provenienti dal libro giornale e dal
libro mastro. I documenti contabili sono pubblici e tutti standardizzati.
4) Nota Integrativa (NI): art. 2427 (contenuti minimi obbligatori)
Ai precedenti documenti viene affiancato un documento esplicativo che racconta come è stato redatto il
bilancio, spiega nel dettaglio cosa è stato fatto (es. com’è valutato il magazzino, le immobilizzazioni, ecc.).
Vi è poi un documento di accompagnamento del bilancio: Relazione sulla Gestione (non è un documento
contenuto nel bilancio). Si tratta di una relazione che fanno gli amministratori riguardo a come è andata e a come
andrà la gestione dell’impresa, con un distacco maggiore rispetto alla contabilità in senso stretto (perché mentre
la contabilità è raccontata dalla NI, questa relazione racconta la gestione in senso più ampio).
Nel bilancio si possono leggere 3 dimensioni: patrimoniale, economica e finanziaria. In contabilità vi è il libro
giornale (ordine cronologico) e il libro mastro (ordine sistematico) che funzionano secondo il metodo della partita
doppia.
Le finalità del bilancio sono: da strumento conoscitivo a strumento informativo esterno e da informazione
quantitativo-monetaria a rapporto sul ruolo dell’azienda nel contesto economico-sociale e ambientale.
FONTI DEL BILANCIO
1) Codice Civile: fonte che regola il bilancio e si tratta di una raccolta normativa che regola i rapporti civili del
1942. Persegue la finalità della tutela del terzo e della prudenza. Importanti sono gli art. 2423 e 2435-ter del
c.c. che regolano:
La composizione del bilancio (4 documenti + relazioni di accompagnamento)
I principi generali
Il contenuto della NI
I criteri di valutazione
Il Cod. Civ. si rivolge ad una particolare tipologia di impresa cioè quella che ha la forma giuridica di società di
capitale in cui il proprietario non è illimitatamente responsabile. Il bilancio è obbligatorio per SpA, SrL, Sapa,
società cooperative, società consortili, consorzi (hanno tutte personalità giuridica). Le società di persone invece
non hanno l’obbligo di redigere il bilancio, ma solo per le valutazioni.
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1) BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL C.C.

(ART. 2423 – 2435-ter)

Il bilancio si rivolge ai portatori di interesse cioè agli stakeholder quali finanziatori, investitori, dipendenti, clienti, fornitori, consumatori e associazioni ambientaliste, amministrazione finanziaria (fisco), soci e manager. Il bilancio deve essere neutrale , il che significa che le regole sono standardizzate (tutti devono seguire le stesse regole); i bilanci redatti secondo le regole del Cod. Civ. devono essere tutti uguali, sia sotto il profilo economico che patrimoniale. Solo così si riesce ad avere un bilancio redatto secondo competenza economica che dia informazioni sul reddito effettivamente prodotto. Nella sua redazione e revisione , il bilancio coinvolge vari soggetti, quali responsabile amministrativo, gli amministratori (che stanno nel CdA), l’organo di controllo (collegio sindacale o revisore legale, ove presenti), gli analisti finanziari e le agenzie di rating. Il bilancio di esercizio è composto da 4 documenti + 1 relazione di accompagnamento :

  1. Stato Patrimoniale (SP) : art. 2424 (schema obbligatorio) Rappresentazione del patrimonio dell’azienda: attivo = passivo + netto Serve per valutare la consistenza patrimoniale; gli investimenti (attività), i finanziamenti (passività) e il patrimonio netto; le grandezze stock al 31/12.
  2. Conto Economico (CE) : art. 2425 (schema obbligatorio) Rappresentazione dell’andamento della società nell’arco di un certo periodo amministrativo: ricavi – costi Il CE misura la performance dell’azienda, le variazioni del PN attraverso il reddito e le grandezze flusso dall’1/ al 31/12 (fotografa un certo periodo dell’anno).
  3. Rendiconto finanziario (RF) : art. 2425-ter e OIC 10 (schema obbligatorio) Fa vedere come e perché è variata la liquidità dell’azienda: entrate – uscite SP, CE e RF sono detti documenti contabili perché si basano su dati contabili provenienti dal libro giornale e dal libro mastro. I documenti contabili sono pubblici e tutti standardizzati.
  4. Nota Integrativa (NI) : art. 2427 (contenuti minimi obbligatori) Ai precedenti documenti viene affiancato un documento esplicativo che racconta come è stato redatto il bilancio, spiega nel dettaglio cosa è stato fatto (es. com’è valutato il magazzino, le immobilizzazioni, ecc.). Vi è poi un documento di accompagnamento del bilancio: Relazione sulla Gestione ( non è un documento contenuto nel bilancio). Si tratta di una relazione che fanno gli amministratori riguardo a come è andata e a come andrà la gestione dell’impresa , con un distacco maggiore rispetto alla contabilità in senso stretto (perché mentre la contabilità è raccontata dalla NI, questa relazione racconta la gestione in senso più ampio ). Nel bilancio si possono leggere 3 dimensioni: patrimoniale, economica e finanziaria. In contabilità vi è il libro giornale (ordine cronologico) e il libro mastro (ordine sistematico) che funzionano secondo il metodo della partita doppia. Le finalità del bilancio sono: da strumento conoscitivo a strumento informativo esterno e da informazione quantitativo-monetaria a rapporto sul ruolo dell’azienda nel contesto economico-sociale e ambientale. FONTI DEL BILANCIO
  5. Codice Civile : 1° fonte che regola il bilancio e si tratta di una raccolta normativa che regola i rapporti civili del
  1. Persegue la finalità della tutela del terzo e della prudenza. Importanti sono gli art. 2423 e 2435-ter del c.c. che regolano: − La composizione del bilancio (4 documenti + relazioni di accompagnamento) − I principi generali − Il contenuto della NI − I criteri di valutazione Il Cod. Civ. si rivolge ad una particolare tipologia di impresa cioè quella che ha la forma giuridica di società di capitale in cui il proprietario non è illimitatamente responsabile. Il bilancio è obbligatorio per SpA, SrL, Sapa, società cooperative, società consortili, consorzi (hanno tutte personalità giuridica). Le società di persone invece non hanno l’obbligo di redigere il bilancio, ma solo per le valutazioni.

Queste regole non si applicano a tutte le società di capitali, ma solo a quelle che appartengono a determinati settori cioè a quello commerciale e industriale. Sono quindi esclusi gli enti creditizi e finanziari e gli enti assicurativi. Nei settori commerciali e industriali, le società di persone non devono rispettare queste regole, ma solo quando si fa riferimento ai criteri di valutazione.

  1. Principi Contabili ( OIC ): Rappresentano la 2° fonte per la redazione del bilancio e se ne occupa l’ Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Sono delle regole di riferimento più dettagliate che interpretano il Cod. Civ. I Principi contabili nazionali disciplinano: “ la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad es. quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l’attualizzazione ”. Non esistono soltanto gli OIC (principi contabili emanati dall’organismo italiano di contabilità), ma anche i Principi contabili internazionali (IAS – IFRS) i quali sono elaborati dallo IASB (dal 1986) per: ● Società quotateSocietà con strumenti finanziari diffusi presso il pubblicoBanche e intermediari finanziariImprese di assicurazione
  2. Fisco (norma tributaria) : 3° fonte che regola il bilancio e spiega come si redige il bilancio (la finalità è massimizzare il reddito imponibile). È chiamata a decidere come assoggettare a tassazione (a imposizione fiscale) l’utile di esercizio, cioè serve a capire come viene tassato l’utile ottenuto dal conto economico. Il fisco dà delle tabelle predeterminate di vita utile. Principio di derivazione rafforzata (art. 83, c. 1 TUIR) :Ai fini della determinazione del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali così come rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma declinato dai singoli principi contabili. Limiti: ● Le disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale di ammortamenti, valutazioni e accantonamenti; ● Le disposizioni che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio (redatto in base ai principi contabili nazionali o in base agli IAS/IFRS). Si pagano le imposte dirette (cioè quelle che si pagano sul reddito prodotto) che sono: ● Irap (3,9%) → c.d. valore aggiunto individuato nell’area operativa (Valore e Costi della produzione); ● Ires (24%) → c.d. reddito imponibile individuato applicando al reddito di competenza ante imposte le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri “fiscali”. Il reddito imponibile è l’utile di esercizio rideterminato secondo le regole della norma tributaria (applicando il 24%).

2) LA DISCIPLINA DEL BILANCIO CIVILISTICO (ARTT. 2423 – 2435-ter)

Sono obbligate a redigere il bilancio civilistico: ● Le società di capitali: SpA, Srl, Sapa, cooperative, mutue, consorzi e società consortili, sedi secondarie di società estere; ● Le società di persone con soci illimitatamente responsabili tutti rappresentati da società di capitale (Snc). Non sono obbligate : ● Società quotate, banche, assicurazioni, grandi gruppi (seguono gli IFRS); ● Le società di piccole dimensioni (bilancio abbreviato ex art. 2435-bis, micro imprese ex art. 2435-ter); ● Gli enti che non hanno forma di società di capitale; NB: Le società di persone sono assoggettate alle sole norme sulle valutazioni. Perché viene redatto il bilancio? Art. 2423 comma 2, c.c.: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio ”. c.d. Quadro fedele ( true and fair view di derivazione UE) funzione informativa erga omnes (che riguarda tutti) – neutrale e intellegibile (chiara e ben comprensibile)

I Postulati di bilancio (OIC 11) ovvero norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio (art. 2423, 2423-bis e 2423-ter) che discendono dai principi I Postulati sono ( art. 2423-BIS c.c. ): a) Prudenza b) Prospettiva della continuità aziendale c) Rappresentazione sostanziale d) Competenza e) Costanza nei criteri di valutazione f) Rilevanza g) Comparabilità COMMA 1 ● Principio della continuità aziendale : la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva di continuazione dell’attività. La continuità aziendale è il presupposto in base al quale, nella redazione del bilancio, l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro (ci deve essere una ragionevole certezza che l’azienda continui la sua attività). Tale principio prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di porre l’azienda in liquidazione o di cessare l’attività, cioè di assoggettarla a procedure concorsuali (quindi si tratta di un bilancio di un’impresa funzionante e non in liquidazione). Si presume che l’impresa sia in condizioni di continuità aziendale quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili (in cassa, in banca, ecc.) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni a scadenza. ● Principio della prudenza : nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza, così da evitare di sovrastimare reddito e capitale. Si estrinseca nella regola secondo la quale, alla data di chiusura del bilancio, i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati ( gli utili “sperati” non vanno inseriti in bilancio ), mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere iscritte in bilancio ( le perdite “presunte” vanno inserite in bilancio ). Inoltre, si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Quindi nel dubbio, meno attivo e più passivo, più costi e meno ricavi e l’utile deve essere più basso; questo per tutelare i terzi che entrano in relazione con l’impresa. COMMA 1-bis ● Principio della prevalenza della sostanza sulla forma (rappresentazione sostanziale) : questo principio indica come in bilancio la sostanza economica dell’operazione o del contratto siano più rilevanti della forma giuridica degli stessi, cioè viene data maggiore attenzione alla realtà economica dell’operazione piuttosto che ai suoi aspetti formali. Questa attenzione deve esistere fin dal momento della rilevazione in bilancio della voce. Nel caso in cui sostanza economica e forma giuridica coincidono, come nella maggior parte delle operazioni, questa novità non è rilevante; laddove invece i 2 aspetti non combaciassero (come nel caso del contratto del leasing finanziario) sarà prevalente la sostanza economica e questo può portare a modifiche nella redazione del bilancio. Es. se l’operazione di leasing è registrata in bilancio con il metodo patrimoniale, cioè della prevalenza della forma giuridica si iscrive il bene nello SP di chi lo cede, mentre se lo si registra con il metodo finanziario, cioè della prevalenza della sostanza sulla forma, il bene dato in cessione si iscrive nello SP di colui che ne è fruitore. COMMA 3 ● Principio della competenza : implica che l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti (incassi e pagamenti). COMMA 5 ● Separata valutazione degli elementi eterogenei : gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente (poiché hanno diversa vita utile). Lo scopo di questo principio è di impedire che, tramite una valutazione globale, le perdite presunte (da contabilizzare in bilancio) siano compensate con utili sperati (che non devono essere considerati), violando il principio della prudenza e della rappresentazione veritiera e corretta.

COMMA 6

Costanza nei criteri di valutazione : i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro (costanza). Si possono cambiare i criteri, ma tali cambiamenti devono essere indicati in NI e deve essere anche indicato cosa sarebbe successo nel caso in cui non avessi cambiato i criteri. Le deroghe a questo principio sono consentite ma solo in casi eccezionali. COMMA 5 (art. 2423-ter) ● Comparabilità dei valori di bilancio : per ogni voce dello SP deve essere indicato l’importo della voce relativo all’esercizio precedente e, se la comparazione delle voci non fosse possibile, le voci relative all’esercizio precedente devono essere adattate. Se alcune voci non sono confrontabili, si leggono in NI. Quale configurazione di reddito? ● Il reddito distribuibile è il reddito che ragionevolmente si può dichiarare in bilancio senza ledere, in caso di sua distribuzione, l’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’azienda (politiche di bilancio) → Reddito che posso togliere dall’impresa senza impoverirla. ● Il reddito prodotto è l’espressione in termini quantitativi della ricchezza creata dall’azienda nel periodo amministrativo (performance) → indica quanto è aumentata la ricchezza dell’azienda. ● Il bilancio civilistico produce una configurazione “ spuria ” che si avvicina al reddito prodotto ma risente pesantemente del principio di tutela dei terzi affidatari, della prudenza intesa come anticipazione delle perdite e del costo come criterio base delle valutazioni. ● É accettabile parlare di una tendenza al reddito prodotto perché esistono eccezioni alla prudenza e al criterio del costo per alcune valutazioni: prodotti in corso su ordinazione, partecipazioni con il metodo del PN, rivalutazioni economiche e monetarie, utili stimati su cambi, ecc.

3) ASPETTI FORMALI DEL BILANCIO (DOCUMENTI CONTABILI)

Il bilancio presenta una struttura formale rigida , formato dai 4 documenti contabili + relazioni di accompagnamento. STATO PATRIMONIALE Lo SP è un documento a sezioni contrapposte e divise , da una parte le attività (dare = attivo) e dall’altra il PN e le passività (avere = passivo e netto). Fotografa l’azienda ad una certa data, di solito al 31/12 dell’anno di competenza. Criteri di classificazione dell’ATTIVO La regola generale è che le voci dell’attivo si inseriscono sulla base del CRITERIO DI DESTINAZIONE. Con questo criterio non conta la natura del bene, ma la destinazione del bene (il suo utilizzo). Sulla base di questo criterio si individua la funzione svolta durante il ciclo operativo (acquisto, trasformazione, scambio) e gli elementi dell’attivo devono essere inseriti in una delle due seguenti macro-classi : ● Immobilizzazioni ● Attivo circolante In particolare, l’attivo dello SP prevede 4 macro-voci: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti , cioè versamenti che i soci si impegnano a fare dal notaio; B) Immobilizzazioni che sono beni destinati a durare nell’impresa (da utilizzare in modo durevole) e possono essere: I. Immateriali (brevetti, licenze, ecc.) II. Materiali (macchinari, impianti, ecc.) III. Finanziarie (che hanno destinazione a LT, es. partecipazione del 30% nel capitale di un’altra società) C) Attivo Circolante che è formato da 4 gruppi: I. Rimanenze II. Crediti III. Attività finanziarie (es. BTP se decido di venderli a BT) IV. Disponibilità liquide (cassa o banca) D) Ratei e risconti Il criterio guida è il criterio di destinazione, ma per i crediti, in subordine, vale il CRITERIO FINANZIARIO attraverso cui si valuta la facilità degli elementi dell’attivo a trasformarsi in moneta: ● Gli elementi dell’attivo circolante si trasformano più velocemente (es. un credito commerciale); ● Gli elementi che fanno parte delle immobilizzazioni si trasformano più lentamente (es. un impianto, un credito incagliato).

CONTO ECONOMICO

Il CE è un documento di flusso dall’1/1 al 31/12. Ha una struttura a scalare perché si arriva all’utile per scalini successivi (non più ricavi – costi, ma a scalini), con classificazione delle voci per natura. Le poste sono suddivise per macroclassi (A, B, C, D), voci e sottovoci. Le voci sono classificate per natura , soprattutto con riferimento ai costi (es. guardo a quanto spendo di personale per ogni area, quindi i costi rilevano in base alla natura del fattore produttivo). Per ogni voce deve essere indicato anche l’importo dell’anno precedente (comparazione). Il CE ci dice come si forma il reddito d’esercizio. Quello che interessa è, non quant’è l’utile, ma dove si genera l’utile. Quindi si ripartiscono ricavi e costi per aree gestionali di provenienza, in particolare, la dottrina e il c.c. individuano 4 aree di gestione : ● Area Caratteristica → Area per la quale l’impresa esiste (es. costo del lavoro per la produzione di comodini). Identifica le componenti positive di reddito generate da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. ● Area Accessoria → è costituita da operazioni che generano componenti positive di reddito che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria (accessoria rispetto all’area caratteristica); ● Area Finanziaria → è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi; e variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi (tutto ciò che riguarda costi e denaro legati alla gestione del denaro, interessi attivi e passivi). ● Area Tributaria → riguarda le imposte che vengono pagate sulla somma di tutte le attività precedenti (caratteristica, accessoria e finanziaria). Può ridurre l’utile (a causa del pagamento delle imposte), ma può anche generare ricavi. Dalla differenza fra ricavi e costi per ogni area di gestione si hanno dei risultati intermedi (l‘utile è ripartito tra aree intermedie). Conto economico civilistico ex c.c.: ART. 2425 C.C. A) Valore della produzione → dice il valore di quello che si è prodotto relativamente all’area caratteristica e accessoria:

  1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (= rimanenze di PF);
  3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
  4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (= capitalizzazioni e costruzioni in economia);
  5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (residuale). Totale A B) Costi della produzione → assorbimento di FP ovvero costi di competenza dei FP consumati (per questo classificazione per natura):
  6. per MP, sussidiarie, di consumo e di merci;
  7. per servizi;
  8. per godimento di beni di terzi (affitti e leasing)
  9. per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi;
  1. ammortamenti e svalutazioni: (il consumo del bene strumentale calcolato per competenza) a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
  2. variazioni delle rimanenze di MP, sussidiarie, di consumo e merci;
  3. accantonamenti per rischi;
  4. altri accantonamenti;
  5. oneri diversi di gestione. Totale B Differenza fra Totale A – Totale B = Utile caratteristico (o ordinario) → mi dice se sono andato bene o male rispetto all’attività caratteristica e accessoria. C) Proventi e oneri finanziari → (ricavi e costi finanziari):
  6. Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime (cioè i proventi di partecipazioni sono i dividendi che una società partecipata mi eroga);
  7. Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  8. Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17‐bis) Utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 ‐ 17+ ‐ 17 bis). D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie :
  9. Rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati;
  10. Svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati; Totale delle rettifiche (18 ‐ 19). Risultato prima delle imposte (A – B + - C + - D)
  11. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 21. Utile (perdite) dell’esercizio Alcune regole (art. 2425-bis c.c.): ● I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. ● I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

4) LE VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI

I principi che incidono sui criteri di valutazione sono il principio della prudenza, la prospettiva della continuità dell’attività e la separata valutazione degli elementi eterogenei. Tali criteri valgono per tutti gli stakeholder e riguardano solo le voci dello SP. Valutare un bene significa attribuire un valore al bene , cioè sintetizzare le caratteristiche qualitative e quantitative di un bene in una quantità monetaria. I criteri di valutazione civilistici più ricorrenti sono: ● CRITERIO DEL COSTO STORICO : consiste nel valutare un bene in base al costo sostenuto per il suo acquisto (nel momento in cui il bene entra in azienda). Può essere di acquisto o di produzione , ed è certo e neutrale. È il criterio normalmente utilizzato per la valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali. In questi casi il costo storico è costituito, oltre che dal prezzo di acquisto, anche dagli oneri accessori di diretta imputazione, come le spese di registro e il compenso del notaio nel caso degli immobili o le spese di trasporto, ecc. Per tutte quelle immobilizzazioni in cui il valore si riduce nel tempo per effetto dell’utilizzo o dell’obsolescenza, il costo storico è diminuito delle quote di ammortamento che rappresentano la perdita di valore e di utilità del bene. ● CRITERIO DEL PRESUNTO VALORE DI REALIZZO O VALORE D’USO (SE INFERIORE AL COSTO) Valutazione al costo storico -> occorre verificare se il costo storico di un immobile vale quanto il valore d’uso o quanto il valore di presunto realizzo. Questo criterio è applicato a beni destinati alla vendita o al rapido realizzo come i beni presenti in magazzino o ai crediti. In tutti questi casi si effettua una valutazione sulla base del valore che si prevede di realizzare al momento della vendita o della riscossione dei crediti. Per quanto concerne le merci, i prodotti e gli altri beni facenti parte del magazzino occorre tenere conto del presunto ricavo di vendita , tenuto conto di altre spese che l’impresa deve sostenere per la vendita stessa, come spese di trasporto e consegna, ribassi e abbuoni, provvigioni, ecc. In tutti i casi in cui il presunto valore di realizzo dovesse superare il costo di acquisto di tali beni, l’uso di tale criterio di valutazione porta l’impresa a considerare come già acquisiti degli utili che saranno conseguiti solo all’atto della vendita e solo se la valutazione effettuata risulterà corretta. Quindi l’applicazione di tale criterio, nel caso in cui il costo di acquisto sia inferiore al presunto valore di realizzo, può essere poco prudenziale per l’impresa. Nel caso dei crediti , la valutazione al presunto valore di realizzo significa valutare tali attività al valore nominale , dedotti eventuali abbuoni, sconti, ribassi e perdite per insolvenza dei debitori, in modo da determinare il valore che si prevede di riscuotere alla scadenza del credito. In contabilità, la valutazione dei crediti al presunto valore di realizzo viene effettuata indirettamente , valutando i crediti al valore nominale e iscrivendo tra le passività un fondo svalutazione crediti che esprime la misura del rischio di non riscuotere detto valore. ● CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO (PER TITOLI, CREDITI E DEBITI) : nuovo criterio, bisogna considerare la durata del valore nominale, portare ad oggi quel valore e ammortizzarlo fino a scadenza. “I crediti e i debiti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale , e per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”. Il costo ammortizzato di un'attività/passività finanziaria è definito come “ il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’amm.to complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”. − Calcolo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti : La 1° cosa da fare per applicare il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti, è effettuare la rilevazione iniziale del credito , considerando che il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito , al netto di premi, sconti, abbuoni, e inclusi i costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito, cioè costi di transazione, commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza. Alla chiusura dell’esercizio il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo (costante).Calcolo del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti : Dal principio OIC 19 “quando un debito viene rilevato nel bilancio d’esercizio per la 1° volta, il valore di iscrizione è rappresentato dal valore nominale del debito , al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito, compresi i costi di transazione (spese di istruttoria, oneri di perizia del valore dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari), le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es: spese legali e commissioni

iniziali) sostenuti per l’emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza”. Alla chiusura dell’esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo (costante). I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Sono ammesse deroghe, a condizioni che siano motivate in NI. ● CRITERI DI VALUTAZIONE ALTERNATIVI PER SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO (adattati in alternativa a specifiche situazioni) − Metodo del PN per le partecipazioni : le partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, in alternativa al generale criterio del costo, con il metodo dell’ equity , cioè sulla base dell’importo corrispondente alla frazione di PN riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, modificato dalle somme ascrivibili alle seguenti causali: detrazione dei dividendi e rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato. Secondo il metodo del PN, il costo originario della partecipazione viene modificato per recepire le rettifiche proprie di tale metodologia ed in particolare per tener conto delle quote degli utili e delle perdite della partecipata , realizzati con terzi , nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione. In altri termini, il costo originario, sostenuto per l’acquisizione di una partecipazione in un’altra società, viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio della società titolare della partecipazione, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite, sia altre variazioni del PN della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisto. − Costo medio ponderato, LIFO, FIFO (solo per i beni fungibili) : la regola generale per determinare il valore da attribuire alle rimanenze dei beni finali è il criterio dei costi specifici. Questo criterio però si applica solo per beni molto particolari e unici. Per i prodotti fungibili , invece, il legislatore ammette criteri più semplici: ▪ FIFO: Le uscite dei beni in magazzino vengono effettuate nello stesso ordine con cui sono entrate (il primo entrato è il primo a uscire). ▪ LIFO: Le uscite dei beni dal magazzino vengono effettuate nell’ordine inverso a quello a cui sono entrate (l’ultimo entrato è il primo a uscire). ▪ Costo medio ponderato: I beni fanno parte di un insieme indistinto e sono disponibili allo stesso tempo. − Corrispettivi maturati per i lavori in corso su ordinazioni (su commessa) : I lavori in corso su ordinazione sono una particolare categoria di rimanenze (finali e iniziali ) che si verificano nelle aziende industriali che effettuano lavori su ordinazione (o su commessa) di prodotti singoli, che richiedono per il loro completamento tempi di esecuzione pluriennali. I prodotti su ordinazione ancora in corso di svolgimento, dal punto di vista contabile, sono RF alla fine dell’esercizio e RI all’inizio dell’esercizio successivo. Questo criterio di valutazione influenza in maniera sostanziale il momento storico in cui viene rilevato il reddito connesso al prodotto su ordinazione. L’amministratore ha la facoltà di scegliere fra 2 criteri di valutazione alternativi delle RF di prodotti in corso su ordinazione: ▪ Criterio della commessa completata (o criterio del costo sostenuto) ▪ Criterio della percentuale di completamento (o corrispettivo maturato con ragionevole certezza) I CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL FISCO Articolo 83 TUIR: ( Determinazione del reddito complessivo ) Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal CE, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta), le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni ... (...) ... per i soggetti, diversi dalle micro‐imprese di cui all'articolo 2435‐ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (gli OIC). Sul reddito civilistico (ricavi-costi, che si trova in fondo al CE) si applicano le variazioni in aumento e in diminuzione; si determina così il reddito imponibile e su questo si calcolano le imposte (sul reddito imponibile si applica l’IRES).

Rilevazione inizialeCOSTO DI ACQUISTO : ● Costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione; ● Inclusa eventuale iva indetraibile; ● Sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo (sconti portati a riduzione); ● NB: Se costo ammortizzato e pagamento differito, si utilizza il valore attuale dei futuri pagamenti (OIC 19 “Debiti”). Se il pagamento è a lungo termine devo abbattere il valore del bene. ● Inclusi costi accessori d’acquisto. Rilevazione inizialeCOSTO DI PRODUZIONE : ● Includo tutti i costi diretti (materiale e MOD diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.); ● Includo i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; ● Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione. ● Costi legati a scioperi, inefficienze o altre cause estranee all’attività di costruzione non sono capitalizzabili e sono addebitati al CE dell’esercizio in cui si sostengono (tutto ciò che non è costo legato al bene non si inserisce). Rilevazione inizialeONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER LA FABBRICAZIONE INTERNA O PRESSO TERZI POSSONO ESSERE CAPITALIZZATI Condizioni: ● Oneri effettivamente sostenuti , oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene, al netto degli eventuali proventi finanziari derivanti dall’investimento temporaneo dei fondi presi a prestito; ● Periodo di costruzione significativo (la capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali la costruzione del bene è interrotto). Esercizio 1: Capitalizzazione oneri finanziari Appalto per la costruzione di un immobile → valore complessivo €1. Pagamenti all’appaltatore (acconti al fornitore) → acconti versati per la fornitura di un FP destinato alla realizzazione di un immobile. Dunque, si inseriscono fra le immobilizzazioni materiali (B.II.5) anche se non è ancora un immobile: ● 31/01 € ● 31/03 € ● 31/09 € ● 31/12 € ● Totale €750 di acconto su €1. Acquisizione finanziamenti (tutti all’1/01): ● Finanziamento di scopo: €150 al tasso del 6% (interessi di €9) ● Finanziamento generico: €100 al tasso del 7% (interessi di €7) ● Finanziamento generico: €300 al tasso dell’8% (interessi di €24) In questo esercizio ho interessi di competenza in CE per 9 + 7 + 24 = 40€. Di questi €40 quanti sono capitalizzabili? 31/12 – Costo di costruzione ponderato Data Pagamenti Mesi Costo di costruzione ponderato 31/01 120 11 120 x 11/12 = 110€ 31/03 80 9 80 x 9/12 = 60€ 31/09 350 3 350 x 3/12 = 87, 31/12 200 0 0 Totale 750 257,5€ Oneri capitalizzabili: ● €150 al 6% = € ● 275,5 – 150 = 107,5 → A quale tasso? → 100400 𝑥 7% + 300400 𝑥 8% = 7, 75% = 107,5 x 7,75% = €8, Oneri capitalizzabili complessivi: 9 + 8,33 = 17,33€

Contabilizzazione pagamenti all’appaltatore: 31/01 D A SP.B.II.5) Immobilizzazione in corso e acconti 120 SP.C.IV.1)a Banca c/c 120 31/03 D A SP.B.II.5) Immobilizzazione in corso e acconti 80 SP.C.IV.1)a Banca c/c 80 31/09 D A SP.B.II.5) Immobilizzazione in corso e acconti 350 SP.C.IV.1)a Banca c/c 350 31/12 D A SP.B.II.5) Immobilizzazione in corso e acconti 200 SP.C.IV.1)a Banca c/c 200 31/01 Capitalizzazione oneri finanziari D A SP.B.II.5) Immobilizzazione in corso e acconti 17, CE.A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 17, Esercizio 2: Capitalizzazione oneri finanziari Appalto per la costruzione di un impianto → valore complessivo €2.000.000 (avvio in data 1/1/2020) Pagamenti all’appaltatore (acconti al fornitore): ● 30/06 €500. ● 30/09 €500. ● 30/11 €500. ● Totale €1.500.000 di acconto su €2.000. Hp A) Si acquisiscono 2 finanziamenti:

  1. Intesa San Paolo, finanziamento generico a medio termine per €800.000 dal 1/1/19, tasso del 2%
  2. Unicredit, finanziamento generico a medio termine per €1.000.000 dal 1/1/19, tasso del 3% Debiti v/banche

1.000. c/c bancario 1.800. I debiti v/banche generano interessi passivi? Intesa: 800.000 x 2% = 16. San Paolo: 1.000.000 x 3% = 30. Quanti sono imputabili sulla costruzione dell’impianto? A quale tasso? 16.000+30. 80.000+1.000.000 𝑥 100 = 2, 56% 31/12 – Costo di costruzione ponderato Data Pagamenti Tasso Mesi Costo di costruzione ponderato 30/06 500.000 2,56% 6 500.000 x 6/12 x 2,56%= 6.400€ 30/09 500.000 2,56% 3 500.000 x 3/12 x 2,56%= 3.200€ 30/11 500.000 2,56% 1 500.000 x 1/12 x 2,56%= 1.066,67€ Totale 1.500.000 10.666,67€Interessi capitalizzabili Si procede poi alla contabilizzazione come nell’esercizio 1. Hp B) Si acquisisce 1 finanziamento:

  1. Intesa San Paolo, finanziamento a medio termine dedicato alla costruzione dell’impianto per €2.000.000 dal 1/1/19, tasso del 4% Debiti v/banche 2.000. c/c bancario 2.000.

Se l’operazione di leasing è registrata in bilancio con il metodo finanziario (obbligatorio in NI), cioè della prevalenza della sostanza sulla forma, allora il bene dato in cessione si iscrive nello SP di colui che ne è fruitore. Con il metodo patrimoniale: ● Maxicanone iniziale tra i risconti attivi (anticipo) ● Il valore del contratto tra i conti d’ordine (abolito) ● Canoni periodici e l’ammortamento del maxicanone nel B8 del CE ● Al termine del contratto, il costo d’acquisto (se si riscatta il bene) Con il metodo finanziario: ● Costo di acquisizione del bene (nell’attivo) e debito di finanziamento (nel passivo); ● Rimborso periodico del debito più interessi passivi (i canoni di leasing si compongono del pagamento del debito + interessi); ● Ammortamento del costo del bene. RILEVAZIONI SUCCESSIVE PER LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AMMORTAMENTO immobilizzazione materiale: “ (…) Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione ”. Secondo la legge il processo di ammortamento deve essere sistematico , in pratica, secondo piani di ammortamento prestabiliti a quote costanti , in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. Eventuali variazioni nei piani di ammortamento devono essere motivate in NI. ● Nel CE voce A.1.b) Ammortamento delle imm. materiali ● Nello SP voce B.II.1) Terreni e fabbricati al netto di fondo ammortamento e dei fondi di svalutazione L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti (beni materiali) temporaneamente non utilizzati →perché il bene perde di valore (si consuma) anche se non viene utilizzato. Tutti i cespiti sono ammortizzati. I fabbricati civili (appartamenti) si possono non ammortizzare se rappresentano un investimento di mezzi finanziari ; se accessori a quelli strumentali devono essere ammortizzati → Tutte le immobilizzazioni materiali vengono ammortizzate, eccetto i fabbricati civili se rappresentano investimenti di mezzi finanziari. Le opere d’arte e i terreni non sono oggetto di ammortamento salvo nei casi in cui questi ultimi abbiano un’utilità destinata ad esaurirsi nel tempo (es. cave, discariche). L’amm.to decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso →nella disciplina civilistica l’inizio del processo di amm.to ha luogo nel momento in cui il cespite è disponibile o pronto per l’uso. Se procedo all’autocostruzione di un impianto, l’amm.to parte da quando l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso (ad inizio anno quando il bene non è finito, il bene si trova tra le immobilizzazioni in corso di costruzione). La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi: ● Valore da ammortizzare , cioè il valore iniziale (valore con il quale il bene è entrata in contabilità) meno il valore residuo ; ● Residua possibilità di utilizzazione , cioè vale la c.d. durata economica , ovvero il periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile; ● Metodo di ammortamento : per prassi si applica il metodo a quote costanti (costo o valore da ammortizzare/n° di anni di vita utile del bene); questo metodo si fonda sull’hp che l’imm. ceda, negli anni di vita utile, un’utilità costante. In alternativa, vi è il metodo a quote decrescenti (più alte all’inizio e più basse alla fine; e si fonda sull’hp che l’imm. ceda all’impresa una maggiore utilità nei primi esercizi di vita rispetto ai successivi; ciò è dovuto al fatto che l’efficienza tecnica delle imm. tende a diminuire col passare del tempo) e quello per unità di prodotto (metodo legato all’effettivo impiego nella produzione), mentre è vietato il metodo a quote crescenti (più basse all’inizio e più alte alla fine) perché in contrasto con il principio della prudenza. NB: Se il bene ha valore unitario non superiore a 516,46€, questo è ammortizzabile interamente nel 1° esercizio (c.d. amm.to immediato ) →lo ammortizzo al 100% nell’esercizio. Inoltre, in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione. L’amm.to è deducibile se contabilizzato in CE e per un importo non superiore a quello stabilito dai coefficienti ministeriali.

SVALUTAZIONE immobilizzazione materiale L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) costo di produzione o di acquisto e 2) ammortamento sistematico , deve essere iscritta a tale minor valore (se c’è motivo duraturo, l’immobilizzazione deve essere svalutata) → Obbligo di svalutazione che vale per imm. materiali, immateriali e finanziarie, eccetto che per l’avviamento. ● Nel CE voce B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni ● Nello SP voce B .II.1) Terreni e fabbricati al netto dei fondi ammortamento e dei fondi di svalutazione (fondo svalutazione immobilizzazione) Svalutazione per perdite durevoli : si definisce perdita durevole di valore quando il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore rispetto al suo valore netto contabile (VNC). Al 31/12 la società valuta se esiste un indicatore per cui un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al VNC. Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel CE alla voce B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni e nello SP alla voce “ fondi di svalutazione ”. Il valore recuperabile di un’attività viene individuato come il valore più elevato ( il maggiore ) fra il fair value (valore di mercato o valore equo, che corrisponde all’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione) e il valore d’uso (è il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività). Il valore netto contabile è dato da costo storico – fondo ammortamento. Esempio VNC = €850. Dall’analisi del mercato si rileva un fair value pari a €650. Attraverso il metodo dei flussi di cassa si stima un valore d’uso pari a €748. Il valore recuperabile (il maggiore tra fair value e valore d’uso) è pari a €748.554 e l’impianto presenta una perdita di valore durevole per 850.000 – 748.554 = 101.446. Si effettua la svalutazione in bilancio: D A CE.B.10.c) Svalutazione delle immobilizzazioni 101. Fondo svalutazione immobilizzazioni 101. RIPRISTINI di valore, a seguito del venir meno del motivo duraturo di svalutazione, sono rilevati nella voce A5) Altri ricavi e proventi (se il motivo duraturo viene meno, il valore dell’immobilizzazione va ripristinato). Esercizio: Svalutazione e Ripristino L’impresa alfa dopo aver operato un amm.to di €120.000 e una svalutazione di €200.000 dovuta alla stima di una perdita durevole di valore, iscrive nel bilancio chiuso al 31/12/x un brevetto dal valore contabile di 280.000. Si continua ad ammortizzare il valore contabile con quote annue di 70.000. Al 31/12/x+2, venute meno le ragioni che avevano portato alla svalutazione, la società ripristina il valore. Valore originario del brevetto: 120.000 + 200.000 + 280.000 = 600. Quote di ammortamento annue: 600.000/ 5 anni = 120. X1 X2 X3 X4 X Ammortamento 120.000 120.000 120.000 120.000 120. Valore contabile 480.000 360.000 240.000 120.000 0 Valore contabile (X1): 600.000 – 120.000 = 480. X1 X2 X3 X4 X Ammortamento 120.000 70.000 70.000 70.000 70. Svalutazione 200. Valore contabile 280.000 210.000 140.000 70.000 0 Valore contabile (X1): 600.000 – 120.000 – 200.000 = 280. Nuova quota di amm.to: 280.000/4 anni = 70. X1 X2 X3 X4 X Ammortamento 120.000 70.000 70.000 120.000 120. Svalutazione 200. Ripristino 100. Valore contabile 280.000 210.000 240.000 120.000 0

Il fabbricato vale 900.000 – 300.000 = 600. Quote di ammortamento annue = 600.000 x 5% = 30.000 e Vita utile = 20 anni

  1. Il 2/01 si versa il contributo della regione per €200.
  2. Al 31/12 tra i ricavi non è giusto avere €200.000 perché il ricavo di competenza è 1/20, cioè 200.000/20 anni = 10.000. Attraverso la tecnica del risconto passivo storno il ricavo di non competenza (che andrà nello SP). 200.000/ 20 anni = 10.000 → Ricavo di competenza 200.000 – 10.000 = 190.000 → Ricavo di non competenza
  3. Al 31/12 si ammortizza l’immobile : fabbricato di €600.000 che ha vita utile di 20 anni. L’ammortamento annuo è 600.000 / 20 anni = €30.000 che va nel CE alla voce B.10.b) Ammortamenti immobilizzazione materiali. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ● I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a CE nell’esercizio in cui sono sostenuti. ● I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene. ● Dopo la capitalizzazione dei costi, l’amm.to si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua residua vita utile. Esercizio: Spese di manutenzione straordinaria Acquistato un impianto per €500.000: ● Valore residuo al netto di eventuali costi di rimozione = 0 ● Vita utile 5 anni ● Ammortamento quote costanti: 500.000/5 anni = 100.000€ ● Al termine del 3° anno capitalizzate spese di manutenzione straordinaria per €120. Redigere il piano di ammortamento pre e post capitalizzazione Ho quote di ammortamento annue pari a €100.000. Il valore residuo è pari al valore dell’impianto – fondo amm.to.

Il 1° anno è 500.000 – 100.000 = 400. Il 2° anno è 500.000 – 200.000 = 300.000, e così via. Al 3° anno vengono capitalizzate le spese di manutenzione straordinaria per €120.000, dunque, il nuovo valore dell’impianto è pari a 300.000 + 120.000 = 420.000. Sul nuovo valore si calcolano le successive quote di amm.to per i 3 anni residui, quindi avremo che le nuove quote di amm.to annue sono 420.000/ 3 anni = 140.000. Al 3° anno il fondo amm.to è 200.000 + 140.000 = 340.000 e il valore residuo è pari al nuovo valore dell’impianto – la nuova quota di amm.to, ovvero 420.000 – 140.000 = 280.000, e così via. Si analizza la capitalizzazione da 2 punti di vista, a seconda che le spese siano fatte internamente o esternamente: ● Se fatte internamente : i costi ordinari di esercizio si inseriscono in CE. SP.B.II.2) Impianti e macchinari (in dare) CE.A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (in avere) ● Se fatte esternamente : non vi è passaggio da CE, ma capitalizzo direttamente il valore. Incremento la voce di SP.B.II.2) Impianti e macchinari Rilevo SP.D.7) Debiti v/fornitori , a fronte deI quale non rilevo alcun costo Con la manutenzione straordinaria esterna non vi è un incremento di imm. per lavori interni (voce A4 del CE), ma le spese di manutenzione si aggiungono al costo del bene e partecipano nel tempo al risultato economico attraverso il conseguente aumento delle quote di amm.to imputabili a ciascun esercizio. Esercizio: Spese di manutenzione straordinaria esterna Una SpA ha acquistato un macchinario di €200.000 (costo storico). Programma inizialmente un amm.to di 4 anni (200.000/4 anni = 50.000). Al 31/12/x3, prima di computare la quota di amm.to, modifica il macchinario sottoponendolo a manutenzione straordinaria esterna per €40.000. X1 X2 X3 X Ammortamento 50.000 50.000 50.000 50. VNC 150.000 100.000 50.000 0 X1 X2 X3 X Manutenzione straordinaria 40. Ammortamento 50.000 50.000 70.000 70. VNC 150.000 100.000 70.000 0 Valore del macchinario al tempo X3: 100.000 + 40.000 = 140. Nuova quota di amm.to: 140.000/ 2 anni = 70. In bilancio: SP X1 X2 X3 X B.II) Imm. materiali Impianti e macchinari 150.000 100.000 70.000 0 CE X1 X2 X3 X B) Costi della produzione 10b) Amm. macchinari 50.000 50.000 70.000 70. LE SPESE DI MANUTENZIONE PER IL FISCO - Art. 102 TUIR (ammortamento dei beni materiali): ● Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione (non capitalizzate, quindi messe in CE) sono deducibili (il fisco le riconosce come costi) nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili all’1/1 (quindi prendo il valore di SP del 31/12 dell’esercizio precedente) Nel caso