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Informazioni su come funziona il diritto d'autore e le licenze creative commons (cc). Vengono chiariti concetti come l'acquisizione automatica dei diritti d'autore, la prova della paternità e l'importanza della data certa. Vengono inoltre illustrate le procedure per attribuire una data certa alle opere e l'utilizzo del bollino siae e delle licenze cc. Infine, vengono presentati alcuni casi relativi all'utilizzo di opere rilasciate con licenze cc.
Tipologia: Appunti
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Sum Edizioni Quesito Viene chiesto se sia possibile rimuovere la licenza CC ap- plicata alle opere e, ove ciò sia possibile, se sia necessario seguire adempimenti particolari per modificare il regime di licenza CC dell'opera. Risposta al quesito Le licenze Creative Commons sono perpetue ed irrevoca- bili ed i soggetti che sono venuti in possesso di copie rilasciate sotto tale licenza possono continuare ad utilizzarle e diffonderle secondo i termini della stessa. Qualora il soggetto che ha licenziato l'opera in CC non sia più interessato a tale regime di “alcuni diritti riservati”, non occorre seguire nessuna particolare formalità. Sarà infatti sufficiente licenziare le nuove opere con diversa licenza (o con nessuna licenza, tornando al regime di deafult di "tutti i diritti riservati") e le persone che entreranno in possesso dell'opera a seguito di tale modifica saranno vincolati ai nuo- vi termini d'uso.
Creative Commons: Manuale Operativo Simone Aliprandi
Appendice tratta dal libro “Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore” di Simone Aliprandi (paragrafo “Acquisizione dei diritti e paternità dell’opera “)^45
1. La nascita "automatica" dei diritti e la prova della pa- ternità Generalmente, la prima domanda che si pone chi vuole tu- telare un prodotto della sua creatività è: “come faccio ad otte- nere i diritti d’autore sulla mia opera?”. Purtroppo questo è uno degli aspetti su cui si crea facilmente confusione, dato che nell’immaginario comune l’acquisizione dei diritti d’autore si perfeziona attraverso una non ben specificata formalità, come può essere il deposito dell’opera alla SIAE o il deposito presso un notaio. In realtà la questione va posta in termini ab- bastanza diversi. Il diritto d’autore, a differenza del brevetto (che appunto richiede una registrazione presso appositi uf- fici per l’acquisizione del titolo), è – per così dire – “automati- co”: l’autore acquisisce il complesso dei diritti sull’opera con la semplice creazione della stessa. Ciò è cristallizzato nell’art. 6 della L. 633/41 (LDA) che è ripreso pedissequamente dall’art. 2576 del Codice Civile. 45- Il libro è interamente disponibile in versione digitale al sito www.aliprandi.org/capire-copyright.
Creative Commons: Manuale Operativo Simone Aliprandi accertamenti come questi verrebbero effettuati solo ed esclu- sivamente in una eventuale causa di fronte ad un giudice civile. E capire su chi grava l’onere della prova è appunto uno dei prin- cipi cardine del diritto processuale civile. Da ciò ne consegue che, se Tizio è sicuro che l’opera creata è effettivamente “farina del suo sacco”, egli non dovrebbe avere alcun timore (quantomeno a livello di principio); nel momento in cui l’opera verrà pubblicata a nome di Tizio, ciò sarà sufficiente a porre Tizio in una posizione probatoria fa- vorevole (per effetto della presunzione dell’art. 8 LDA). Tuttavia, sappiamo che l’opera, prima della sua effettiva produzione e pubblicazione, normalmente circola all’interno di un certo numero di persone (editor, correttori di bozze, grafici, produttori, promotori, agenti, fonici...); e in questa fase può nascondersi qualche falla che espone l’autore al rischio che la sua opera finisca in mani sbagliate prima della sua pubblicazione ufficiale. Dunque, siccome il mondo è pieno di “furbastri”, è sempre buona abitudine prevenire qualsivoglia tiro mancino e munirsi di una prova sufficientemente solida da “sfoderare” nell’eventualità che qualcuno si metta in testa di insinuare dubbi sulla nostra paternità dell’opera. È qui che entrano gioco alcuni accorgimenti formali di registrazione dell’opera o di semplice attribuzione di una data certa; accorgimenti che però rimangono sempre e co- munque sul piano della prova e non hanno a che fare con l’acquisizione dei diritti. Si tratta cioè di mere precauzioni e non di formalità con una valenza costitutiva dei diritti d’autore (per il principio già illustrato per cui i diritti nascono “automaticamente” con il semplice atto della creazione).
2. Come attribuire una data certa alle opere Per entrare maggiormente nel dettaglio di questi che ab- biamo chiamato “accorgimenti” e “precauzioni”, innanzitut- to è importante sottolineare che la loro funzione più essenziale
Sum Edizioni non è quella di certificare l’effettiva paternità ma più che altro quella di dimostrare l’esistenza di un’opera ad una data certa. Per la giurisprudenza in materia di diritto d’autore, colui che riesce a dimostrare di essere in possesso di una copia dell’opera prima di altri viene riconosciuto come il primo effettivo autore. È abbastanza intuitivo, in fondo: se Tizio pubblica un libro in data 30 luglio ma Caio dimostra di essere in possesso di una co- pia della stessa opera con data 20 gennaio, la posizione di Tizio non è molto limpida. I metodi per provare l’esistenza di un’opera in una data certa sono vari: depositarla presso enti pubblici tenuti a protocollare e registrare alcuni tipi di documenti (si veda l’esempio di una tesi di laurea che viene conservata per un certo numero di anni negli archivi dell’università), depositarla presso un apposito uffi- cio della SIAE o presso altri enti specializzati, depositarla presso un notaio, fare in modo che vi venga apposto un timbro postale, aggiungere una marcatura temporale digitale, etc. Un esempio sempre efficace è quello delle tesi di laurea. Qualche settimana prima del giorno prefissato per la seduta di laurea, normalmente l’università chiede il deposito di una copia della tesi (sia essa in versione cartacea o digitale) e la segreteria studenti ci rilascia una ricevuta del deposito. Da quel momento, l’università (specie se si tratta di un’università pubblica) ha l’obbligo di protocollare e tenere in deposito per un certo numero di anni la tesi. Questa costituisce una prova solida dell’esistenza in una data certa della tesi (che appunto è un’opera dell’ingegno a tutti gli effetti e che potrebbe essere passibile di pubblicazione). Chiarito il concetto, bisogna ora sottolineare che su questo specifico aspetto l’avanzamento delle tecnologie digitali ha portato forti cambiamenti, soprattutto grazie ai sistemi di firma digitale e di posta elettronica certificata (PEC) che permet- tono di attribuire ai file digitali una datazione certa. Questi sistemi non fanno altro che inserire nei file e nei mes- saggi di posta elettronica dei meta-dati (cioè dati nascosti) con
Sum Edizioni Appendice 5 Per approfondire Monografie
Creative Commons: Manuale Operativo Simone Aliprandi Articoli
Simone Aliprandi
Sum Edizioni b. Struttura e clausole base delle licenze Creative Commons..... c. Il set di licenze............................................................................... d. Le versioni delle licenze...............................................................
Sum Edizioni licenza Creative Commons al proprio lavoro.................................. Domande per persone che stanno pensando di utilizzare un’opera rilasciata con una licenza Creative Commons................ Domande tecniche.............................................................................. Domande riguardo all’utilizzo del logo Creative Commons......... Chi è Creative Commons................................................................... Appendice 3 – Casi di studio .................................................................. Caso 2009-01 - Utilizzazione nell’ambito di un’attività commerciale di opere musicali distribuite attraverso licenze libere...................... Caso 2009-02 - Licenze Creative Commons e font tipografici..... Caso 2010-01 - Incompatibilità tra la qualità di associato alla SIAE e l’uso di licenze CC ................................................................. Caso 2010-02 - Violazione licenza CC-BY: utilizzazione legittima dell’opera da parte di un soggetto terzo .......................... Caso 2010-03 - Modello di dicitura e di contratto: licenza CCBY- SA per opere letterarie e documenti contenuti in archivi.............. Caso 2010-06 - Web radio e clausola NC ...................................... Caso 2010-08 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell’opera per campagna elettorale ................................................. Caso 2010-12 - Licenze CC: progetti di design ............................ Caso 2010-18 - Violazione licenza CC: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo .............................................................. Caso 2010-19 - Richiesta informativa: licenze CC e web radio.. Caso 2010-21 - Richiesta informativa: licenze CC ed immagini fotografiche .......................................................................................^106 Caso 2010-22 - Licenze CC e titolarità dei diritti sull’opera: associazioni ....................................................................................... Caso 2010-33 - Licenza CC BY-NC-SA: concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli standard .............................................. caso 2010-42 - Licenze CC:applicabilità in Facebook.................. Caso 2010-43 - Pubblicazione con licenza CC di un’opera letteraria di raccolta di contributi licenziati in CC ...................... Caso 2011-03 - Tipicità clausole licenze CC ................................ Caso 2011-07 - Licenze CC: modalità di applicazione a dati pubblicati in portale open data e meccanismi di tutela in caso di violazioni ...................................................................................... Caso 2011-09 - Licenze CC e progetti multimediali ................... Caso 2011-21 - Licenze CC e elaborato redatto a fini didattici
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