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Il Magistrato di Sorveglianza: Funzioni e Provvedimenti, Sintesi del corso di Diritto Penale

Riassunto sull'esecuzione penitenziaria, istituti dell'ordinamento penitenziario

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 18/02/2016

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Art.69
Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena
e prospetta al ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del
trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli
imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell' articolo 208
del codice penale , nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche
anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei
provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale,
professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13,
ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o
dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al ne di una nuova formulazione. Approva, con
decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del
trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e
degli internati.
6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui
all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle
norme riguardanti:
a) l'attribuzione della qualica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo
svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo
disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli
internati, e sulle modiche relative all'adamento in prova al servizio sociale e alla detenzione
domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla
remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

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Art. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza

  1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
  2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
  3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
  4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell' articolo 208 del codice penale , nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
  5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
  6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

  1. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
  2. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.
  3. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.
  4. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.