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RIASSUNTO DEL MANUALE DI DIRITTO PENITENZIARIO CANEPA MERLO
Tipologia: Dispense
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Parte prima: GLI ORGANI DELLA VICENDA ESECUTIVA
Capitolo I: IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
L’UFFICIO DI SORVEGLIANZA
La legge 345 del 75 ha costituito gli uffici di sorveglianza presso i tribunali. Agli uffici di sorveglianza sono affidati i magistrati di cassazione di appello e di tribunale
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Non deve essere adibito ad altre funzioni giudiziarie. Svolge funzioni di :
A) vigilanza e controllo
B) interventi a contenuto amministrativo
C) emanazione di provvedimenti ed interventi a contenuto giurisdizionale
A)
1)Vigila sull’ organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena prospettando al ministro le varie esigenze in relazione al trattamento rieducativo
2)Che l’esecuzione della custodia sia conforme alla legge
3)Sovraintende l esecuzione delle misure di sicurezza personale
4)Esamina istanze e reclami dei detenuti ed internati
5)Il magistrato visita con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati e segnala le eventuali carenze al ministro in quanto responsabile dell intero sistema punitivo ferme le distanze rispetto alle scelte di politica penitenziaria cui non partecipa e che puo non condividere
B)
1)Approva il programma di trattamento dei condannati e degli internati
2)Provvede sui permessi anche premio dei condannati
3)Dispone il trasferimento in ospedali civili o in luoghi esterni di cura fissando le modalita della custodia
4)Autorizza limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa
5)E competente del consiglio di aiuto sociale
C)
1)Accerta la persistenza della pericolosita sociale
2)Provvede al riesame della pericolosita sociale dei sottoposti a misure di sicurezza
3)Provvede alla liberazione anticipata
4)Dispone l applicazione provvisoria della detenzione domiciliare
Il magistrato di sorveglianza ha funzioni piu ampie rispetto al passato inoltre e un componente del tribunale di sorveglianza e quindi inserito in un organo giurisdizionale collegiale. Il magistrato competente sul luogo di detenzione dell interessato deve far parte del collegio giudicante
Esercita funzioni monocratiche e collegiali con l esclusione dell organo collegiale del magistrato che abbia emesso provvedimenti oggetto di appello o reclamo
Il magistrato di sorveglianza e dunque l organo che presiede l esecuzione delle pene
Valuta la pericolosita del soggetto sottoposto a sanzione penale nel suo variare nel tempo dando cosi attuazione all art 27 secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato
Il magistrato controlla la legalita dell esecuzione delle pene all interno degli istituti in quanto ha l obbligo di visitare con frequenza i locali dove sono rinchiusi i detenuti e internati
E stato istituito il Garante dei diritti dei detenuti come strumenti alternativi al magistrato a causa dell aumentare delle sue funzioni
Le funzioni di pm davanti al magistrato sono esercitate dal procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario della sede dell ufficio di sorveglianza
Capitolo II: IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
LA L 663/86 HA ISTITUITO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Costituito in ciascun distretto di corte d appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d appello. Colleggialita mista: abbiamo un presidente un secondo magistrato di sorveglianza e due privati esperti in psicologia pedagogia servizio sociale criminologia clinica psichiatria nominati per periodi triennali rinnovabili dal csm su proposta del presidente del tribunale di sorveglianza.
La composizione dei collegi giudicanti e annualmente determinata secondo le disposizioni dell OG.Uno dei 2 magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e posto il condannato o l internato. Le decisioni sono emesse con ordinanza in camera di consiglio e in caso di paritia di voti prevale quello del presidente. Le funzioni del pm davanti al tribunale sono esercitate dal procuratore generale presso la corte d appello.
LA COMPETENZA
Svolge solo funzioni giurisdizionali
A) In primo grado adottando il procedimento di sorveglianza:
1)in concessione della liberazione condizionale e relativa revoca o cessazione
2)Affidamento in prova al servizio sociale e revoca o cessazione
3)Ammissione alla detenzione speciale
4)Al regime di semiliberta
B) In grado di appello:
sui provvedimenti del magistrato di sorveglianza adottando il procedimento di sorveglianza sulle impugnazioni relative alle disposizioni le sole misure di sicurezza diverse dalla confisca emesse dal giudice ordinario con le sentenze di condanna proscioglimento non luogo a procedere.
C)In sede di reclamo :
avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza e dell amministrazione penitenziaria. In tali materie la competenza del tribunale comprende persone imputate condannate ed internate.
IL PRESIDENTE
I provveditorati regionali dell amministrazione pentenziaria svolgono funzioni di verifica e di controllo sul funzionamento degi istituti penitenziari e degli uffici dipendenti dal dipartimento,mentre i direttori degli istituti e dei centri del servizio sociale rispondono al provveditore regionale dell esercizio delle loro attribuzioni. Questi funzionari adottanto iniziative volte a promuovere il cordinamento operativo in sede locale. Si occupano della sistemazione dei detenuti in istituti diversi, dei trasferimenti, organizzano i corsi di addestramento professionale.
Operano con enti locali. Regioni e servizio sanitario nazionale.
B. GLI ISTITUTI (di prevenzione e di pena ed organi ad essi preposti)
ISTITUTI PER ADULTI:
-case mandamentali8 per imputati e i condannati all arresto o alla reclusione nella misura massima di 2 anni)
-case circondariali( gli imputati e i condannati all arresto o alla reclusione nella misura massima di 5 anni)
-case di arresto
-case di reclusione( i conddannati all ergastolo o alla pena di reclusione per tempo maggiore di 5 anni)
-colonie agricole
-case di lavoro
-case di cura e custodia
-ospedali psichiatrici giudiziari
Le case mandamentali,circondariali,di arresto ,reclusione, le case agricole e di lavoro, sono poste sotto la direzione dei funzionari direttivi dell amministrazione penitenzairia.
Il direttore dell istituto costituisce l essenziale centro di guida e di governo nell esecuzione delle sanzioni penali e dell attuazione della custodia cautelare.
FUNZIONI:
-organizzazione funzionale
-Governo disciplinare
-supervisione contabile amministrativa
-organizzazione e coordinamento dell osservazione e del trattamento dei detenuti
-riferimento della gestione con l attivita della magistratura di sorveglianza
-collegamento con l ambiente esterno
Si accede mediante concorso con conseguente corso di formazione ed è richiesto il diploma di laurea.
Impiegati civili che costituiscono il perno dell organizzazione dell attivita di osservazione e trattamento dei detenuti e degli internati e di acquisizione da parte degli organi chiamati ad adottare decisioni degli elementi di valutazione rilevabili all interno degli istituti penitenziari. Quando consentito svolgono attivita educative anche nei confronti degli imputati.
In psicologia,pedagogia,psichiatria,servizio sociale,criminologia clinica di cui puo avvalersi l amministrazione per l attivita di osservazione e trattamento. Il conferimento degli incarichi è effettuato dai direttori degli istituti su autorizzazione del provveditorato regionale.
Assicura l esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta personale,garantisce l ordine interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza.
Agli appartenenti al corpo si applicano le norme relative agli impiegati civili dello stato.Sono soggetti alla giurisdizione penale dell autorita giudiziaria ordinaria(smilitarizzazione del corpo).
Operano secondo lle direttive impartite dal direttore dell istituto.
Il personale all interno delle sezioni deve essere lo stesso dei detenuti o internati.
Non è consentito l uso della forza fisica se non indispensabile per impedire atti di violenza,per prevenire tentativi di evazione o per vincere la resistenza anche passiva all esecuzione di ordini impartiti. Non è incluso nel concetto di forza fisica l uso delle armi anche se non c è una apposita disciplina normativa a riguardo per cui l utilizzo delle armi per fronteggiare i tentativi di evasione e rimessa alla discrezionalita del giudice
Gli uffici locali per l’esecuzione penale esterna,sono l’articolazione in sede locale dell’esecuzione penale esterna.(un tempo chiamati centri di servizio sociale per adulti).dipendono gerarchicamente dall amministrazione penitenziaria.
Il baricentro del sistema di esecuzione penale è stato spostato dal carcere alle misure alternative.
Questo porta all’istituzione di circuiti penitenziari differenziati a cui assegnare i soggetti sulla base delle necessita di cura e dei livelli di progressione del trattamento. L’art.30 del reg. es. fissa il principio di territorializzazione dell’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per favorire l assegnazione di soggetti a istituti siti nell’ambito della regione di residenza.
La normativa distingue gli imputati dai condannati o internati. Perché gli imputati non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva a loro è dunque escluso un trattamento rieducativo in quanto su di loro vige una presunzione di non colpevolezza. Il trattamento rieducativo a favore del condannato e dell internato è svolto avvalendosi principalmente dell istruzione, della religione delle attivita sportive e ricreative agevolando contatti con il mondo esterno e con la famiglia e attraverso il lavoro. L organizzazione del trattamento è demandata alle direttive delll amministrazione le modalità da seguire sono disciplinate dal regolamento interno che viene approvato e cosi reso operante con decreto del ministro della giustizia. Il trattamento deve rispondere ai particolari bisogni della personalità del soggetto, quindi deve essere individualizzato. Il programma individualizzato di trattamento è affidato ad un gruppo presieduto dal direttore e dal personale e dagli espertii che hanno svolto attività di osservazione della personalità ovvero: educatori,esperti in psicologia psichiatria pedagogia criminologia clinica e assistenti sociali per quanto riguarda le valutazioni di collegamento con l’ambiente esterno.
dal punto di vista giuridico il trattamento costituisce un obbligo per l amministrazione ed un diritto per il detenuto.
IL LAVORO PENITENZIARIO
Il più importante strumento del trattamento rieducativo. Non ha contenuto afflittivo,di inasprimento della pena e deve essere remunerato( è superato il vecchio concetto di lavoro forzato). Il detenuto ha il diritto al riposo annuale e i metodi di lavoro devono essere modellati su quelli della società libera allo scopo di far acquisire ai soggetti una professionalità che possa essere in seguito utilizzata nel consorzio sociale con facilitazione al reinserimento. Tuttavia la concreta organizzazione dei nostri istituti non offre tale possibilità per cui il lavoro si divide in:
-lavoro organizzato su base industriale(modellato sull’attività produttiva propria dell’ambiente libero cd. Lavorazioni dirette alla produzione di coperte,attività di falegnameria)
-lavoro tipico dell’istituto-carcere(attività che devono essere prestate per la vita quotidiana della comunità).
In tema di lavoro penitenziario e tutela previdenziale assicurativa dei detenuti lavoranti viene applicata la legislazione ordinaria. Non vengono garantiti il diritto allo sciopero e quello di costituire sindacati e associazioni in difesa dei prestatori d’opera.
La remunerazione non può essere inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro per attività corrispondenti. Dalla remunerazione vanno detratte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di spese del procedimento e mantenimento.
Il peculio è la remunerazione riservata al lavorante con l’aggiunta di denaro che possedeva al momento dell’ingresso n istituto.
In caso di controversie attinenti l’attività lavorativa è competente il magistrato di sorveglianza.
Si applica l’articolo32 della cost. che pone la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e a tale scopo garantisce cure gratuite agli indigenti.
Ciò si realizza garantendo le più elementari norme di igiene nelle strutture, attuando in questo modo una tutela preventiva alla salute.
Ogni istituto deve essere dotato di servizio medico e farmaceutico. In caso di cure particolari i detenuti devono essere trasferiti in luoghi di cura esterni idonei. Le detenute madri devono fruiree dell’assistenza di un ginecologo.
SCIOPERO DELLA FAME (144)
L’ART.148 c.p. disciplina il caso in cui alla persona condannata sopravvenga una infermità psichica prima o durante l’esecuzione della pena:la condanna in esecuzione deve essere passata in giudicato.
Si distingue l’infermità mentale dell’imputato al momento della commissione del reato dall’infermità mentale sopravvenuta nel corso del processo. L’nfermità deve essere psichica. A seconda che tale infermità determini un’incapacità totale o parziale il soggetto dovrà essere ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario o in luogo di cura qualora la pena inflitta sia inferiore ai 3 nni il ricovero può essere disposto in ospedale civile.
Il provvedimento di ricovero è di competenza del magistrato di sorveglianza.
C. DIRITTI RELATIVI ALLA TUTELA DEI RAPPORTI FAMILIARI E SOCIALI
In essi sono compresi gli strumenti che traducono i principi posti dala cost agli articoli 29,30 e 31 (tutela della famiglia e dei minori) e 15 ( libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicaZIONE).
SOTTO il profilo della tutela della famiglia,è disposto che il trattamento penitenziario sia integrato da un’azione di assistenza alle famiglie stesse. Inoltre il direttore può autorizzare il ristretto a trascorrere parte della giornata insieme ai congiunti e a consumare il pasto in loro compagnia.
Per quanto riguarda i colloqui e la corrispondenza l’art 18 dell’OP stabilisce che detenuti ed internati sono ammessi ad avere colloqui e a mantenere la corrispondenza con congiunti ed altre persone,particolare favore è accordato ai colloqui con i familliari con cui può essere autorizzata anche la corrispondenza telefonica concessa invece solo in casi particolari con terzi. Sono previsti limiti differenziati(più restrittivi) nei confronti di detenuti per delitti più gravi.
Sono escluse specifiche autorizzazioni per il colloquio dei ristretti con i difensori.
Per quanto riguarda la corrispondenza epistolare e telgrafica e la ricezione della stampa è previsto il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza senza lettura della medesima. Misure adottate per esigenze investigative o ragioni di sicurezza ed ordine dell’istituto.
Non è ammessa la limitazione della corrispondenza diretta all’autorità giudiziaria,ai membri del parlamento,alle rappresentanze diplomatiche o consolari dello stato.
La legge penitenziaria non tocca il regime sanzionatorio ma riguarda solo il regime carcerario.
ISOLAMENTO VOLONTARTIO non previsto dalla normativa ma assai frequente, a cui sono costretti alcuni detenuti poiché a causa della particolare gravità dei reati commessi possono essere oggetto di minacce e violenza da parte di altri detenuti.
Effettuate mei confronti di detenuti ed internati solo per motivi di sicurezza e devono essere eseguite nel pieno del rispetto della personalità dalla polizia penitenziaria nei casi previsti dal regolamento di esecuzione e da quello interno all’istituto. La perquisizione ordinaria va eseguita all’ingresso o in occasione del trasferimento e prima e dopo i colloqui con familiari, operatori penitenziari magistrati,difensori e prima o dopo l’accesso a luoghi di lavoro,istruzione attività ricreative.
E’ un aspetto del trattamento diretto a stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo del soggetto. Sono previste in tale regime ricompense e sanzioni riferite ai comportamenti tenuti durante la vita carceraria. Le sanzioni sono ispirate al principio di legalità e soggette all’obbliigo della motivazione avverso tale provvedimento è ammesso reclamo in sede giurisdizionale al magistrato di sorveglianza.
L’impiego della forza fisica nei confronti di detenuti e internati è consentito solo per prevenirte atti di violenza,evasione o resistenza all’esecuzione degli ordini legittimamente impartiti ma mai a fini disciplinari.
Possono essere disposti per gravi motivi di sicurezza;per esigenze dell’istituto come il sovraffollamento,per motivi di giustizia,salute,studio e familiari. Deve avvenire in istituti situati in luoghi prossimi alla residenza della famiglia.
LE TRADUZIONI (attività di accompagnamento coattivo da un luogo ad un altro) si distinguono in:
-individuale, con l’obbligo dell’uso delle manette ai polsi quando lo richiede la pericolosità del soggetto;
-collettive,dove è sempre obbligatorio l’uso delle manette
È consentito l’uso di abiti civii(abiti di proprietà personale in quanto è escluso negli istituti l’adozione di una vera e propria uniforme. Non vi sono distinzioni tra detenuti e internati per le traduzioni.
Capitolo II: GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO E PREMIALI
Strumento mediante il quale può essere consentito alla persona stabilmente privata della libertà di trascorrere un breve periodo di tempo nell’ambiente libero con l’obbligo spontaneo di rientro nell’istituto penitenziario alla scadenza del termine.
Sono concedibili ad imputati,condannati ed internati in relazione a:
E’ possibile la concessione del permesso sotto scorta.
Competente alla concessione del permesso è il magistrato di sorveglianza.
Se alla scadenza del termine il fruitore non fa rientro nell’istituto è prevista la punizione disciplinare se l’assenza si protrae per oltre 12 ore si impone la denucia per delitto di evasione.
Il provvedimento di concessione o revoca del breve permesso è reclamabile al tribunale di sorveglianza o corte d’appello. È ammesso ricorso per cassazione.
I PERMESSI PREMIO ( ART.39-ter)
Possono essere concessi solo ai condannati. I condannati militari sono ammessi a fruire a seguito della pronuncia della Consulta.
Sono concessi ai condannati:
-all’arresto o alla reclusione non superiore a 3 anni
-alla reclusione superiore a 3 anni dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena
-alla recusione per uno dei delitti indicati a comma i art 4-bis dopo l’espiazione di almeno metà della pena di non oltre 10 anni
-all’ergastolo dopo l’espiazione di almeno 10 anni
Il giudice competente è il magistrato di sorveglianza che deve accertare la sussistenza di 3 requisiti
-regolare condotta del condannato
-che il condannato non sia socialmente pericoloso
-che il permesso consenta di coltivare interessi affettivi ,culturali o di lavoro
Il concetto di interessi affettivi comprende anche le relazioni di carattere sessuale strumento in grado di combattere l’omosessualità indotta.
Consiste nella prestazione di attività a favore di imprese pubbliche o private.
Il regime riguarda il comportamento assunto nell’istituto penitenziario, si parla infatti di pericolosità penitenziaria ma può essere applicato anche all’ingresso dell’istituto nei confronti di persone già valutabili negativamente in base a detenzioni precedenti o comportamenti tenuti in concreto nello stato di libertà.
La giurisprudenza riconosce la compatibilità del regime di sorveglianza particolare con la sospensione delle regole di ordinario trattamento( art. 41-bis) la differenza di presupposti rende applicabili contestualmente i due istituti.
Il regime ha durata massima di 6 mesi decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento può essere prorogato anchew più volte in misura non superiore a 3 mesi. Tutti i provvedimenti che dispongono l’applicazione del regime di sorveglianza particolare devono essere comunicati al magistrato di sorveglianza per l’esercizio del potere di vigilanza (garanzia giudiziaria). Inoltre è prevista per la persona sottoposta al regime la possibilità di reclamo al tribunale di sorveglianza(garanzia giurisdizionale).
Il legislatore del 92 ha introdotto all’articolo 41-bis O.P. i commi 2 e seguenti che prevedono la possibilità di derogare al regime di ordinario trattamento di singoli detenuti per ragioni di sicurezza pubblica esterna e in correlazione con una pericolosità qualificata del detenuto, desunta dalla sua condotta in libertà, per taluno dei delitti di cui all’articolo4-bis(delitti associativi,tra cui associazione mafuiosa o cmq di particolare gravità dell’ordine pubblico.
Il regime non può però ridondare in trattamento disumano o lesivo dei diritti fondamentali non comprimibili. Le misure di elevata sicurezza, interna ed esterna devono prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento. È concesso un colloquio al mese da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati colloqui con persone diverse da familiari e conviventi salvo casi eccezionali. Sono sottoposti a controllo auditivo e a registrazione previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. E sono video registrati. Tali limitazioni non si applicano ai colloqui con i difensori.
La sospensione emessa con decreto motivato del ministero della giustizia prorogabile per periodi successivi pari a 2 anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità fi mantenere collegamenti con l’associazione criminale,terroristica o eversiva non è venuta meno. In caso di proroga è possibile proporre reclamo che non sospende l’esecuzione del provvedimento. È prevista una competenza territoriale inderogabile nel tribunale di sorveglianza di Roma è ammesso ricorso per Cassazione. In caso di accoglimento del reclamo il ministro della giustizia qualora intenda disporre un nuovo provvedimento deve tener conto della decisione del tribunale di sorveglianza evidenziando elementi nuovi non valutati in sede di reclamo.
Capitolo IV : GLI STRUMENTI SOSPENSIVI
Trova regolamentazione nel codice penale agli articoli 146( sospensione obbligatoria:il giudice deve solo valutare il caso previsto dalla legge e non ha alcuna discrezionalità nella decisione) e 147( sospensione facoltativa: soggetta alla discrezionalità del giudice).
Può procedersi al differimento dell’esecuzione in relazione all’espiazione di qualsiasi pena,purchè non pecuniaria. Il differimento dell’esecuzione della pena viene concesso per un termine predeterminato, scaduto il quale il rapporto esecutivoriprenderà attuazione salvo il caso di proroga da parte del tribunale di sorveglianza.
L’Art 146 (Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena) prevede che l’esecuzione della pena debba essere differita in caso di:
È importante l’espletamento di una perizia medico legale per l’accertamento delle condizioni del soggetto richiedente la sospensione.
La norma non lascia spazio a valutazioni del tribunale di sorveglianza circa la pericolosità del reo è evidente quindi che la ratio della disposizione va riferita non solo alle condizioni del singolo ma anche alla necessità di evitare il contagio negli istituito.
Non è prevista né la sospensione del beneficio né la revoca dello stesso salvo nel caso del venir meno del presupposto,nei confronti di donna incinta o puerpera.
L’art 147 del CP prevede che la pena possa essere differita in 3 ipotesi:
il differimento come beneficio eccezionale può essere utilizzato qualora non sia applicabile altra misura tra i presupposti inoltre deve sussistere la mancanza di pericolosità del condannato se lasciato libero.
In questo caso il differimento può essere revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.
Il magistrato di sorveglianza può ordinare la liberazione urgente del detenuto,il differimento dell’esecuzione nei confronti del soggetto ancora libero in attesa che il tribunale di sorveglianza esamini e decida l’istanza di differimento della pena ai sensi degli art. 146 e 147 CP. Il differimento provvisorio, nei confronti del soggetto in attesa di esecuzione,è subordinato alla condizione che ricorra fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti di accoglimento dell’istanza da parte del tribunale e nel caso in cui la detenzione possa cagionare grave pregiudizio al condannato(ad esempio pericolo grave x la salute o per le relazioni familiari) ciò per evitare l’ingresso in carcere per chi non dovrà permanervi.
Il provvedimento è efficace fino alla decisione del tribunale ed essendo provvisorio non può essere impugnato.