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PANIERE DIRITTO INTERNAZIONALE RISPOSTE APERTE - ECAMPUS - CRUCITTI
Tipologia: Panieri
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Descrivere la problematica dell'attribuzione della soggettività internazionale alle organizzazioni internazionali. Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, in particolare, la Dottrina che le riconosce come nuovi soggetti di diritto internazionale. Gli Stati avrebbero infatti preferito, secondo tale Dottrina, ―rinunciare alla gestione di alcune problematiche di carattere sempre più internazionale e transnazionale, in favore della creazione di enti cui attribuire il compito di gestire tali questioni in nome e per conto degli Stati membri. Ad avviso di altra autorevole Dottrina, però, il modo di procedere di tali dottrine, cosiddette ―universaliste‖, non è corretto dato che ―lo scopo dell’indagine dovrebbe essere quello di descrivere in termini realistici e non idealistici la struttura giuridica delle relazioni internazionali e le norme effettivamente vigenti in un dato momento storico nella società internazionale‖. Le organizzazioni internazionali, infatti, hanno certamente modificato i procedimenti di produzione normativa a livello internazionale. Spesso poi emanano norme vincolanti (Unione europea, ONU, ecc.) e rappresentano anche il foro privilegiato od esclusivo per la risoluzione delle controversie tra Stati e dunque per l’interpretazione ed applicazione del diritto pertinente.
Per quali ragioni la struttura della società internazionale può essere definita come paritaria ed anorganica? La struttura della società internazionale si presenta paritaria e organica perché si fonda sul principio della sovrana uguaglianza degli Stati. La società internazionale si compone non di individui ma di enti (in larga prevalenza di tipo statuale) che si riconoscono, «nei loro reciproci rapporti, come indipendenti nel senso di escludere ogni situazione di reciproca sudditanza e, nei rapporti con gli individui, come sovrani, nel senso di costituire nei loro confronti le più alte o supreme istanze giuridiche. Si tratta di una società paritaria che non è governata, e neanche governabile, da un potere centrale in grado di irradiare sovranità sui singoli membri come invece accade nelle società statuali nel rapporto tra Stato ed individui. Il diritto internazionale, dunque, esiste ma ―funziona‖ in modo diverso dal diritto interno sulla base di dinamiche proprie che dipendono dalla struttura paritaria della sottostante base sociale.
Perché non appare condivisibile la tesi della mutazione del concetto di sovranità dello Stato? L’interdipendenza politica ed economica e le norme internazionali (in particolare quelle sui diritti umani) avrebbero limitato il raggio d’azione dello Stato. Ciò avrebbe reso obsoleta la nozione stessa di Stato, fondata sull’indipendenza dell’ente rispetto a tutti gli altri e sul controllo esclusivo ed insindacabile su popolo e territorio, imponendone la ridefinizione. Venuta meno la libertà di agire secondo le proprie scelte, senza alcuna limitazione giuridica da parte di una entità superiore, la nuova sovranità statuale si fonderebbe sulla capacità di garantire la «sicurezza umana» della propria popolazione (la sovranità non più come controllo ma come «responsabilità di proteggere»), o di partecipare ai processi di globalizzazione economica, o ancora di essere integrato nel sistema internazionale partecipando ai differenti regimi che regolano ed ordinano il sistema internazionale. Partendo da queste premesse, quindi, il concetto di sovranità andrebbe ridefinito, dal momento che lo Stato non sarebbe più in grado di governare effettivamente e di partecipare alla vita internazionale se non cooperando attivamente ed intensamente con gli altri.
A cosa si riferiscono i termini monismo e dualismo nel diritto internazionale? Descrivere le due diverse concezioni Descrivere le due diverse concezioni I termini monismo e dualismo sono utilizzati con riguardo a due diverse concezioni dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento internazionale: La concezione dualista considera il diritto interno ed il diritto internazionale come due ordinamenti giuridici autonomi, distinti e separati proprio in virtù del fatto che diversa è la loro volontà: rispettivamente volontà dello Stato e volontà della Comunità Internazionale, e diversa è la specie dei rapporti da essi disciplinati: uno regola i rapporti interni allo Stato, e l’altro i rapporti tra Stati. Secondo la concezione monista, il cui maggior contributo è stato fornito da Hans Kelsen, afferma che il diritto internazionale e i diritti nazionali degli stati debbano essere riportati ad un sistema unitario di norme e che quindi, il diritto interno trovi il suo fondamento nel diritto internazionale. Detto questo però, è importante ricordare che, ai fini della soluzione dei problemi relativi all’adattamento, queste concezioni risultano poco efficaci: che si adotti un punto di vista monista o che si scelga una concezione dualista, la sostanza non cambia perché ciò che assume rilevanza è il modo in cui in un ordinamento statale le norme internazionali vengono applicate e coordinate con quelle interne.
Descrivere le diverse accezioni con cui viene inteso il requisito dell'"indipendenza" in dottrina Secondo una prima accezione (soggetto come ente-territoriale), l’essere indipendenti dipende dalla capacità di controllare in modo esclusivo un territorio ivi esercitando lo ius excludendi alios. In tale prospettiva l’ente indipendente è anche sovrano sul proprio territorio nel senso che ivi rappresenta la più alta istanza politica e giuridica per la popolazione. - Una seconda accezione (soggetto come ente-potenza), invece, non considera la sovranità, intesa come controllo esclusivo su un territorio, quale prova dell’indipendenza dell’ente e, dunque, quale requisito necessario della sua soggettività. L’ente che si manifesti nelle relazioni internazionali come una potenza, cioè, è un ente esistente nei fatti come un’unità sovrana ed indipendente che partecipa in quanto tale alle relazioni internazionali. In quest’ottica, l’indipendenza dell’ente potenza non ha nulla a che vedere con un’eventuale superiorità militare, economica o del potere politico.
Come possono essere definiti gli insorti? Sono soggetti di diritto internazionale? Gli insorti sono generalmente definiti come: ―il gruppo organizzato di individui che prende le armi in occasione di una guerra civile o di moti rivoluzionari interni, sulla spinta di determinati fini politici, quale la conquista del potere o la secessione di un territorio per acquisire l’indipendenza o per unirsi ad un altro Stato‖ Nel momento in cui gli insorti riescono a controllare una parte del territorio dello Stato contro il cui Governo lottano, ivi esercitando poteri effettivi di governo, divengono soggetti internazionali.
Definire i Movimenti di Liberazione Nazionale e descriverne analogie e differenze rispetto agli insorti gli enti politici organizzati che si fanno portatori (enti esponenziali) nelle relazioni internazionali del diritto all’autodeterminazione di un popolo, ossia dell’istanza di liberazione di quel popolo da un dominio coloniale, straniero o razzista. Premesso che rispetto agli insorti (e ai rivoltosi), che perseguono il generale obiettivo politico della conquista del potere in danno del legittimo Governo (qualunque esso sia: civile, militare, democratico, autocratico, etc.), i Movimenti di Liberazione Nazionale perseguono invece lo specifico obiettivo politico di liberare il popolo che rappresentano dal dominio di uno Stato coloniale, straniero o razzista. mentre gli insorti sono tali solo se controllano un territorio (altrimenti sono rivoltosi o meri perturbatori dell’ordine pubblico) ed esercitano una violenza tale da creare una situazione di conflitto armato, invece i Movimenti di Liberazione Nazionale sono tali anche quando non controllano un territorio. Non hanno soggettività. Da un punto di vista fattuale, i Movimenti di Liberazione Nazionale in controllo di un territorio e gli insorti agiscono dunque nello stesso modo: per tale ragione è preferibile negare soggettività giuridica ai primi e ragionare utilizzando la sola categoria degli «insorti» come ente-soggetto.
Ricostruire le differenti posizioni esistenti in dottrina sul tema della soggettività internazionale della Santa Sede Secondo ARANGIO-RUIZ, il soggetto non corrisponderebbe allo Stato pontificio e dal 1929 in poi allo Stato Città del Vaticano, ma alla Chiesa Romana (di cui la Santa Sede è l’organo supremo), non certo estinta a seguito della presa di Roma. La forma statuale venuta meno nel 1870 e rinata nel 1929 è solo l’apparato burocratico-istituzionale mediante cui l’effettivo soggetto, la Chiesa Romana, esercita anche la sovranità territoriale. Il suo essere potenza nelle relazioni internazionali non dipende perciò dal governo di un territorio ma dallo svolgimento delle funzioni di organizzazione ed amministrazione della Chiesa e dei fedeli di tutto il mondo. In tale ottica, l’ente-soggetto non sarebbe mai venuto meno. Avrebbe solo cessato per quasi sessant’anni di esercitare quelle sole funzioni legate al governo del territorio e della collettività, continuando invece ad esercitare tutte le altre, costitutive della soggettività dell’ente. - Secondo una diversa ricostruzione (la teoria del doppio soggetto) invece, vi sarebbe un duplice soggetto: temporale (lo Stato Città del Vaticano) spirituale (la Santa Sede). Esisterebbe dunque un ente-soggetto statuale che esercita il potere temporale (lo Stato pontificio prima ed oggi lo Stato Città del Vaticano) anche un soggetto sui generis (la Santa Sede) la cui soggettività internazionale sarebbe limitata alle questioni religiose, ossia all’esercizio del potere spirituale. L’idea che la Santa Sede sia un soggetto sui generis in ragione delle sole funzioni spirituali che adempie appare però criticabile, perché l’indipendenza, e quindi la soggettività, o è in funzione del controllo territoriale (nel qual caso l’unico soggetto è lo Stato Città del Vaticano e la dimensione spirituale della Santa Sede è irrilevante ai fini della soggettività internazionale) o è in funzione dell’essere una potenza tout court (nel qual caso l’unico soggetto è la Santa Sede non in quanto fenomeno religioso-spirituale in sé e per sé ma in quanto potentato capace di partecipare su un piede di parità alle relazioni internazionali).
Quali sono i territori non autonomi? Cosa dispone, a riguardo, la Carta delle Nazioni Unite? I territori non autonomi corrispondono alle colonie esistenti prima della seconda Guerra Mondiale. Essi sono disciplinati dagli artt. 73-74 della Carta. Nei confronti dei popoli dei territori non autonomi le ex Potenze coloniali assumono l’obbligo di promuoverne il benessere e di svilupparne la capacità di auto-governo. Il perdurante controllo dello Stato sul territorio non autonomo si deve quindi più caratterizzare in modo solidaristico: il benessere, lo sviluppo e la crescita del popolo autoctono divengono così di primario rilievo ed oggetto di uno specifico obbligo internazionale. ai sensi dell’art. 73, lett. a-b, chi avesse assunto la responsabilità del territorio la cui popolazione non avesse ancora raggiunto una piena autonomia, doveva riconoscere che l’interesse di questo era prevalente ed accettare «come sacra missione» l’obbligo di promuovere il benessere degli abitanti ditali territori. Ciò comportava l’obbligo, per gli Stati responsabili dei territori non autonomi, di: a) assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi; b) di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche c) rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale; d) promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli Istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo; e) trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili
Cosa si intende per remedial secession? Solo nel caso in cui al popolo interessato sia precluso un «meaningful access to government» e gli sia dunque «rifiutata la facoltà di esercitare, all’interno dell’ordinamento cui appartiene, il suo diritto all’autodeterminazione» interna, il popolo avrà allora titolo per esercitare come ultima opzione l’autodeterminazione esterna, arrivando così alla secessione (separazione) dallo Stato plurinazionale (c.d. remedial secession). In questo caso, il rischio è che l’istanza di autodeterminazione di uno dei popoli o minoranze possa condurre alla secessione secondo lo schema dell’autodeterminazione esterna tipico dei processi di decolonizzazione e, dunque, alla rottura dell’integrità territoriale e dell’unità politica dello Stato.
Descrivere la problematica dell'autodeterminazione interna del Quebec nello Stato canadese e la relativa giurisprudenza della Corte Suprema canadese la nozione di «rappresentatività» va inquadrata come il diritto a non vedere compromessa, limitata e financo cancellata dal Governo la propria identità ed individuabilità culturale, sociale, religiosa e linguistica nello Stato plurinazionale. La nozione comporta invece il diritto del popolo di partecipare alla vita istituzionale dello Stato e/o di condividere le scelte politiche del Governo secondo gli schemi ed i modelli utilizzati nelle democrazie di tipo occidentale. Le autorità politiche non hanno dunque l’obbligo positivo di creare un sistema democratico e partecipativo in cui il singolo popolo sia rappresentato e possa agire a livello politico ed istituzionale, ma hanno piuttosto l’obbligo negativo di non soffocare, ostacolare od impedire, qualunque sia il modello politico in essere nello Stato plurinazionale (autocratico, democratico, unitario, federale, etc.), l’esistenza e la vita identitaria del singolo popolo. La Corte Suprema canadese, dopo aver riconosciuto al gruppo francofono del Quebec lo status di «popolo», ritenne: -che il diritto all’autodeterminazione esterna non sussistesse mancando la situazione di oppressione -che il diritto all’autodeterminazione interna fosse ampiamente tutelato e realizzato.
Cosa ha affermato la Corte Internazionale di Giustizia con l'Advisory Opinion del 22 luglio 2010? A seguito della dichiarazione di indipendenza del 17febbraio 2008 (dichiarazione avvenuta, si ricordi, per voce delle istituzioni provvisorie di amministrazione autonoma),l’8 ottobre 2008 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 63/3, aveva richiesto alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo sulla questione: se la dichiarazione unilaterale di indipendenza delle ―autorità provvisorie di auto- governo‖ del Kosovo fosse o meno conforme al diritto internazionale. Corte Internazionale di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla dichiarazione d’indipendenza del Kosovo, si sia espressa nel senso dell’inesistenza, nel diritto internazionale generale, di una norma consuetudinaria che vieti le dichiarazioni unilaterali di indipendenza (la secessione sarebbe, quindi, indifferente per il diritto internazionale). La Corte infatti, nel chiedersi se la dichiarazione di indipendenza del Kosovo violasse o meno il diritto internazionale generale, ha richiamato la prassi del periodo coloniale, in cui l’affermazione di un diritto all’autodeterminazione avrebbe fatto emergere un ―diritto all’indipendenza‖.
Descrivere gli elementi di criticità circa l'indipendenza del Kosovo la legittimità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo, da valutare sulla base dei seguenti principi e diritti tutelati dall’ordinamento internazionale: - il principio dell’integrità territoriale dello Stato dal quale ci si dichiara indipendenti (in questo caso, la Serbia); -l’applicabilità o meno, al caso del Kosovo, del diritto all’autodeterminazione esterna; -il diritto o meno, per il Kosovo, alla secessione-rimedio (remedial secession) che, secondo alcuni, rende legittima la secessione nel caso di violazioni gravi dei diritti fondamentali di un certo gruppo, tali da porre a rischio la sopravvivenza del gruppo stesso
Descrivere il modo di formazione delle norme particolari di diritto internazionale L’elemento costitutivo delle norme particolari consiste dunque nell’essere la norma il prodotto di un accordo raggiunto dopo un’interazione diretta, un negoziato tra le parti interessate. L’elemento costitutivo di questa categoria di norme non è la forma scritta o il rispetto di determinate procedure e formalità ma sol l’accordo raggiunto, in qualunque modo e forma, al termine del negoziato tra due, alcuni o tutti gli Stati della società internazionale. esse hanno contenuto più specifico rispetto alle norme generali.. L’ottica adottata, che individua quale elemento costitutivo delle norme generali e convenzionali il rispettivo modo di formazione, rende irrilevante, per entrambe le tipologie di norme, il numero dei destinatari, cioè l’ambito soggettivo di applicazione delle norme stesse. una norma generale resta tale anche quando non vincola tutti gli Stati ma solo due o pochi di essi(come, ad esempio, nel caso della consuetudine locale) tanto quanto una norma convenzionale resta tale anche quando al trattato sono parti tutti gli Stati della società internazionale(―trattati universali‖ o ―generali‖ come la Carta dell’ONU).
Descrivere il modo di formazione delle norme generali di diritto internazionale Tale processo è di tipo spontaneo e diffuso, nel senso che si svolge senza essere formalizzato o procedimentalizzato ma mediante comportamenti ed atti liberi, concreti e materiali. Ciò implica che, «dinanzi ad un fenomeno materiale ancora privo di disciplina giuridica, i membri del gruppo interessati (due, pochi o tutti) formino da sé, unilateralmente e senza negoziare o consultarsi con gli altri, la propria opinio iuris. È solo qualora si riscontri una concordanza con l’orientamento dell’altro -o degli altri- soggetti interessati alla qualificazione giuridica del fenomeno (orientamento sempre formatosi da sé, unilateralmente e senza negoziati o consultazioni) che si può individuare un comune sentire giuridico, una «coscienza o volontà giuridica collettiva» tra i due o i pochi Stati interessati oppure in seno ad una larga maggioranza del gruppo. Il fatto che tale processo sia spontaneo e diffuso, ossia non direttamente interattivo, spiega anche la ragione per cui le norme generali sono tutte non scritte e, generalmente, di contenuto generico. Infine, l’essere tutte le norme generali accomunate dallo stesso modo di formazione spontaneo e diffuso spiega perché la norma non debba necessariamente sempre formarsi tra tutti i membri della società internazionale ma, sebbene ciò avvenga raramente, possa anche nascere e vincolare solamente alcuni di essi e persino due soli Stati come espressamente riconosciuto anche dalla Corte Internazionale di Giustizia.
Cosa si intende quando, nell'ambito del diritto internazionale, si parla di codificazione? Si tratta di quel processo tramite il quale si ha una più precisa formulazione e sistematizzazione delle norme di diritto internazionale in settori nei quali c’è già stata un’ampia prassi degli Stati, nonché precedenti e dottrina. Tale definizione è fornita dall’art. 15 dello Statuto della Commissione di diritto internazionale. Tutti gli Stati sono vincolati dalle norme generali oggetto di codificazione, inclusi gli Stati che non sono parti all’accordo di codificazione, che restano vincolati in quanto norme generali già in precedenza vigenti per tutti. Le norme di sviluppo progressivo, invece, vincolano solo gli Stati parte all’accordo di codificazione, non rappresentando la trascrizione di norme generali già vigenti nell’ordinamento internazionale.
Qual'era la problematica oggetto del caso Kadi? A quali conclusioni è giunta la Corte di Giustizia dell'Unione europea? La Corte di Giustizia Europea ha annullato la decisione dei Governi Europei del blocco dei fondi e delle proprietà diYassin Adbullah Al Kadi, sceicco saudita accusato di aver finanziato con la sua attività l'organizzazione terrorista di Al Qaeda. Yassin Al Kadi, era stato infatti segnalato dalle autorità investigative internazionali come ricercato per aver finanziato Al Qaeda, chiedendo così alle autorità locali di imporre il blocco dei suoi conti correnti bancari e il sequestro dei suoi beni, nonchè il congelamento delle sue attività. Per lungo tempo, Al Kadi ha portato avanti una battaglia legale affermando l’illegalità della sentenza emessa non da una Corte di Giustizia, da autorità amministrative su ordine dei Governi. Da parte loro, i Governi hanno sempre difeso la legittimità dei provvedimenti affermando che l’azione rientrava nel quadro delle leggi anti-terroristiche e delle politiche di lotta al terrorismo. Kadi aveva impugnato il Regolamento dell’Unione lamentando la violazione del diritto alla difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva (l’inserimento era avvenuto senza contraddittorio e sulla base di motivi indicati dal Comitato per le sanzioni in modo sintetico e generico) riconosciuti dagli artt. 41, par. 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Dopo una lunga vicenda giudiziaria (che ha portato il Tribunale dell’Unione europea a pronunciarsi due volte tra il 2005 ed il 2013, così come la Grande Camera della Corte di Giustizia), nella sentenza del 18 luglio 2013 la Corte di Giustizia, accogliendo le censure di Kadi, si pronunciò per la tutela effettiva dei diritti fondamentali dell’individuo, anche quando la tutela entrasse in contrasto con gli obblighi gravanti sugli Stati membri dell’Unione ai sensi dell’art. 103 della Carta, in ragione del fatto che i diritti fondamentali comunque «costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione» e meritano sempre una tutela effettiva.
Qual'era la problematica oggetto del caso Al-Jedda? A quali conclusioni è giunta la Corte di Strasburgo? ll caso Al-Jedda riguardava un cittadino irakeno detenuto per oltre tre anni in una prigione in Iraq gestita dalle forze armate britanniche senza che venisse formulato nei suoi confronti un capo di imputazione e gli fossero indicate le prove a suo carico. Al-Jedda lamentava la violazione dell’art. 5, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ma la Gran Bretagna, inter alia, obiettava che l’obbligo impostole dalla Risoluzione 1546 (2004) del Consiglio di Sicurezza, dell’8 giugno 2004, di garantire la sicurezza in Iraq, anche detenendo individui considerati pericolosi, prevaleva e disapplicava l’obbligo dell’art. 5, par. 1, di non privare in modo arbitrario della libertà l’individuo. La Corte di Strasburgo accolse il ricorso di Al-Jedda affermando che, salvo esplicita o implicita e contraria indicazione (mancante nella Risoluzione 1546), si doveva sempre presumere che il Consiglio di Sicurezza non intendesse obbligare gli Stati membri dell’ONU a violare i diritti fondamentali dell’individuo. Tale presunzione autorizzava dunque la Corte ad interpretare la Risoluzione 1546 in armonia con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quindi a non riconoscere la primazia della prima e la disapplicazione della seconda a discapito della protezione dei diritti fondamentali.
Cosa si intende per norme generali di ius cogens? Cosa stabilisce a riguardo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969? Nell’ambito dell’ordinamento internazionale si riscontra la presenza di norme generali di ius cogens, ossia: norme imperative (inderogabili) che tutelano valori essenziali per la società degli Stati. Si tratta, in particolare, di «un ristretto nucleo di norme generali che sarebbero talmente connaturate alle esigenze fondamentali della società internazionale nel suo insieme, da presentare una natura imperativa». L’elemento costitutivo delle norme di ius cogens consiste nella impossibilità per le altre norme generali e particolari di derogarle a pena di nullità. Le norme di jus cogens sono disciplinate dagli artt. 53, 64 e 71 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969: Articolo 53• Trattati in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (ius cogens ) ―È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Articolo 64• Sopravvenienza di una nuova norma imperativa L’art. 64 stabilisce quindi la nullità del trattato in contrasto con lo ius cogens anche quando il contrasto sia sopravvenuto. Articolo 71• , Conseguenze della nullità di un trattato in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale L’art. 71 disciplina quindi le conseguenze dell’invalidità determinata dal contrasto con la norma imperativa. In primo luogo, viene meno l’obbligo per gli Stati parte di continuare ad eseguire il trattato. In secondo luogo, sorge il nuovo obbligo di «eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze di qualsiasi atto compiuto sulla base» delle norme nulle e di rendere i rapporti tra gli Stati conformi alla norma di ius cogens. In caso di invalidità sopravvenuta, però, la nullità non ha effetto retroattivo e sono fatti salvi i diritti, gli obblighi e le situazioni giuridiche derivanti dall’esecuzione del trattato prima che sopravvenisse la nullità. In ogni caso, i rapporti giuridici continuano a produrre effetti dopo che è intervenuta la nullità solo se non contrastano con la sopravvenuta norma imperativa.
Descrivere le caratteristiche della categoria degli obblighi collettivi e le conseguenze del loro inadempimento Le norme di diritto internazionale, siano esse generali o convenzionali, creano solitamente obblighi bilaterali tra gli Stati, laddove con questa dizione intendiamo: obblighi di natura reciproca che consistono in un mutuo e reciproco interscambio di benefici o concessioni tra le parti. Tuttavia, accanto agli obblighi bilaterali, da diversi anni dottrina e giurisprudenza evidenziano l’esistenza di un’altra categoria, più ristretta, di obblighi contenuti sia in norme generali che convenzionali. Si tratta di obblighi collettivi e non bilaterali. Tali obblighi, quindi, non sono dovuti nei confronti di uno Stato, bensì nei confronti: di tutta la società internazionale nel suo complesso (as a whole), se l’obbligo scaturisce da una norma generale (obbligo erga omnes), oppure
di tutti gli Stati parte ad un trattato, se l’obbligo scaturisce da una norma convenzionale (obbligo erga omnes partes). In quanto obblighi collettivi -e non bilaterali- essi sono esigibili, quando erga omnes, «dalla generalità degli altri Stati, e cioè da tutti gli Stati operanti uti universi per conto della stessa Comunità internazionale». Come esempi di obblighi collettivi, la Corte internazionale di giustizia ha poi indicato, nel corso degli anni, i divieti di aggressione, 3 di minaccia o uso della forza e di genocidio, il dovere di tutelare i diritti umani fondamentali (incluso il diritto ad essere protetti dalla discriminazione razziale e dalla schiavitù), il principio di autodeterminazione dei popoli, nonché altri obblighi. Appare quindi evidente che gli obblighi collettivi scaturiscono da alcune norme poste a tutela di valori considerati importanti ed essenziali dalla società internazionale. Come anche per le norme imperative del diritto internazionale generale, le peculiarità giuridiche delle norme che fissano obblighi collettivi sono quindi il riflesso della volontà politica degli Stati di tutelare in un determinato momento storico certi valori ed interessi (uso della forza, diritti fondamentali dell’individuo, etc.) in modo rafforzato rispetto alla generalità dei casi. In caso di inadempimento solo lo Stato cui era dovuto il rispetto dell’obbligo avrà titolo giuridico per invocare la responsabilità internazionale dello Stato inadempiente.
Le Risoluzioni contenenti le Dichiarazioni di principi possono avere un effetto diretto sulla formazione delle norme internazionali? Non hanno effetti diretti. Infatti, ai sensi della Carta e della successiva prassi dell’ONU, gli atti dell’Assemblea Generale, pur quando adottati solennemente e all’unanimità, non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. Ciò è vero ad eccezione delle decisioni con cui l’Assemblea Generale ripartisce le spese dell’organizzazione tra gli Stati membri e, per alcuni, delle risoluzioni in tema di autodeterminazione dei popoli. Appare irrilevante il fatto che l’Assemblea Generale sia il foro politico di negoziazione e dibattito di tutti gli Stati. Ciò non fa dell’Assemblea Generale una sorta di organo legislativo internazionale per le ragioni strutturali già illustrate nella parte I del presente corso. È inoltre irrilevante anche il fatto che spesso le Dichiarazioni di principi siano adottate all’unanimità. Non è infatti il consenso politico, anche se unanime, a modificare le caratteristiche normative dell’atto che resta dunque non obbligatorio come previsto dalla Carta. Le Dichiarazioni dell’Assemblea Generale possono invece produrre effetti indiretti sulla formazione delle norme internazionali nella misura in cui costituiscono uno degli elementi di prassi capaci di contribuire alla formazione di una norma generale. Tali Dichiarazioni, cioè, possono provare insieme ad altri elementi l’opinio iuris degli Stati e, dunque, a volte possono servire come mezzo di fissazione di una norma consuetudinaria o, quanto meno, come prova di essa.
a) la prassi diplomatica e gli altri atti e comportamenti degli Stati; si intendono le più diverse manifestazioni di punti di vista, volontà, intenzioni, richieste, rivendicazioni attestanti mediante la corrispondenza diplomatica la posizione degli Stati sulle questioni attinenti le relazioni internazionali. Gli altri atti sono invece gli atti interni dello Stato aventi natura legislativa, amministrativa e giurisdizionale, mentre i comportamenti sono gli atti materiali compiuti dallo Stato come, ad esempio, il passaggio di navi pubbliche o da guerra per riaffermare la libertà di navigazione di tutti gli Stati in certe zone marittime rivendicate invece dallo Stato costiero come soggette alla propria sovranità. In tal senso va dunque inteso il passaggio di navi da guerra statunitensi, dal 2015 in poi, nelle immediate vicinanze delle Isole Parcels e Spratyls nel Mare cinese meridionale di cui la Cina rivendica la sovranità e dunque anche la zona di mare territoriale fino a 12 miglia e, soprattutto, la ZEE fino a 200 miglia b) la giurisprudenza internazionale; c) i trattati internazionali.
Quali sono le caratteristiche fondamentali del diritto internazionale particolare? Con la definizione di Norme particolari (anche dette convenzionali o pattizie) ci si riferisce a quelle norme che si ritrovano nei trattati (anche detti accordi, convenzioni, patti, carte, etc.). Soprattutto negli ultimi due secoli, le norme particolari sono divenute la fonte privilegiata per la regolamentazione giuridica delle relazioni internazionali. Molte sono le ragioni che determinano gli Stati ad utilizzare i trattati. Tra queste vi è, innanzitutto, la maggiore certezza garantita dalla forma scritta del documento. Vi sono inoltre da annoverare l’intensificarsi dei rapporti, sempre più complessi, in ogni settore delle relazioni internazionali, nonché l’esistenza di organizzazioni internazionali che, costituendo un foro permanente di dialogo e confronto tra gli Stati, ne facilitano la conclusione. Attraverso il vincolo creato dall’accordo che le parti assumono reciprocamente l’obbligo di rispettare, applicare ed eseguire il contenuto del trattato.
Chi è considerato "rappresentante dello Stato" ai fini della formazione di un trattato internazionale? Ogni Stato ha la capacità di concludere trattati» (art. 6). la Convenzione affronta subito all’art. 7 il problema di chi possa essere considerato rappresentante dello Stato per gli adempimenti relativi alla formazione del trattato. E' considerato rappresentante dello Stato: l’individuo che lo attesti formalmente attraverso l’esibizione di un documento, chiamato «pieni poteri», che la Convenzione all’art. 2 definisce come il «documento emanante dall’autorità competente di uno Stato e che designa una o più persone a rappresentare lo Stato per la negoziazione, l’adozione o l’autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato o per compiere qualsiasi altro atto che si riferisca al trattato».
Descrivere la fase di stipulazione del trattato e la sua entrata in vigore La fase di stipulazione del trattato riguarda le forme mediante cui uno Stato stabilisce sul piano internazionale il suo consenso a essere vincolato dal trattato. Agli Stati è tradizionalmente lasciata piena libertà in merito alle modalità attraverso le quali esprimere il proprio consenso. Vige, cioè, il principio della libertà delle forme o della libertà dei modi di stipulazione dei trattati. Questo secolare principio, codificato all’art. 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, consente agli Stati di esprimere il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato «per mezzo della firma, dello scambio degli strumenti costituenti un trattato, della ratifica, dell'accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o di qualsiasi altro mezzo convenuto». Nonostante il principio generale della libertà di stipulazione dei trattati, tuttavia, nella prassi diplomatica sono nel tempo emersi due principali forme di stipulazione: stipulazione in forma solenne e in forma semplificata. Le forme di stipulazione in forma solenne e semplificata si riferiscono all’ambito internazionale, trattandosi degli atti e delle procedure che nei rapporti tra Stati assumono valore e rilievo diretto nell’ordinamento giuridico internazionale. Saranno poi necessarie, ai sensi del diritto interno, ulteriori forme volte al perfezionamento della volontà manifestata dal rappresentante dello Stato sul piano dei rapporti internazionali. Queste forme sono diverse tra Stato e Stato, e non rilevano direttamente nell’ordinamento internazionale. Solitamente, nelle procedure semplificate di stipulazione, l’entrata in vigore del trattato coincide con la firma o con lo scambio degli strumenti costituenti il trattato. Nelle procedure solenni di stipulazione, invece, l’entrata in vigore del trattato di solito avviene in un momento successivo rispetto a quello di conclusione della procedura (ad esempio, il deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato). Ex art. 24, par. 1 della Convenzione di Vienna del 1969, modalità e tempi di entrata in vigore dei trattati sono diversi e rimessi alla libera volontà degli Stati. Di solito, le disposizioni finali del trattato contengono questa disciplina.
Quali disposizioni della Convenzione di Vienna del 1969 disciplinano l'emendamento e la modificazione del trattato? Cosa prevedono? L’interpretazione dei trattati internazionali, di cui agli artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna del 1969. -art. 31: sancisce che un trattato «deve essere interpretato in buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo». Il primo e prevalente approccio interpretativo al trattato deve essere quindi oggettivo e finalizzato alla comprensione del significato letterale del testo. -Art. 32: fa riferimento ai mezzi complementari (o sussidiari) di interpretazione indicando tra questi, espressamente ma non esaustivamente, i lavori preparatori del trattato e le circostanze in cui il trattato fu concluso. Il ricorso ai mezzi complementari è possibile in due occasioni: 1) quando serve a confermare «il senso che risulta dall’applicazione dell’articolo 31»; 2) quando, al contrario, serve a chiarire il senso dell’interpretazione dopo che l’applicazione dell’art. 31 ha lasciato il significato della disposizione «ambiguo o oscuro» oppure ha condotto ad un risultato «manifestamente assurdo o irragionevole».
In cosa consiste l'interpretazione di un trattato internazionale? Da quali disposizioni della Convenzione di Vienna del 1969 è disciplinata e cosa prevedono? è uno strumento di fondamentale importanza per comporre eventuali antinomie normative. Occorre prioritariamente ricordare che la disciplina sull’interpretazione dei trattati si impone al giudice nazionale, che è tenuto ad applicarla al posto di quella del diritto interno. È disciplinato dagli art. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna del 1969. -art. 31: sancisce che un trattato «deve essere interpretato in buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo». Il primo e prevalente approccio interpretativo al trattato deve essere quindi oggettivo e finalizzato alla comprensione del significato letterale del testo. -Art. 32: fa riferimento ai mezzi complementari (o sussidiari) di interpretazione indicando tra questi, espressamente ma non esaustivamente, i lavori preparatori del trattato e le circostanze in cui il trattato fu concluso. Il ricorso ai mezzi complementari è possibile in due occasioni: 1) quando serve a confermare «il senso che risulta dall’applicazione dell’articolo 31»; 2) quando, al contrario, serve a chiarire il senso dell’interpretazione dopo che l’applicazione dell’art. 31 ha lasciato il significato della disposizione «ambiguo o oscuro» oppure ha condotto ad un risultato «manifestamente assurdo o irragionevole».
predecessore; Stato successore; Stati terzi agli accordi bilaterali tra predecessore e successore; altri Stati parte ai trattati multilaterali interessati dalla successione; Stato di nuova indipendenza; etc.) dal fenomeno di successione, qualunque esso sia (Stato di nuova indipendenza; unione di Stati; separazione; annessione; etc.). Il rilievo della volontà comporta la non automatica operatività dei fenomeni successori come confermano numerose norme della Convenzione del 1978 e, in particolare, gli artt. 8 e 9. L’art. 8 stabilisce infatti che, nei confronti degli Stati terzi rispetto alla successione tra due Stati, i diritti e gli obblighi dello Stato predecessore non si trasferiscono allo Stato successore. L’art. 9 stabilisce poi che i diritti e gli obblighi fondati sui trattati in vigore per lo Stato predecessore e relativi ad un territorio oggetto di successione non si trasferiscono allo Stato successore o modificano la situazione giuridica degli altri Stati parte a quei trattati. le eccezioni a questa generale tendenza del diritto internazionale rappresentate: dai • trattati (o disposizioni) localizzabili, aventi natura reale o territoriale e dunque istitutivi di obblighi o limitazioni di utilizzo di un territorio oppure di diritti a favore di un territorio dai • trattati che regolano i confini internazionali
Quando un territorio cessa di essere soggetto alla sovranità di uno Stato e passa sotto la sovranità di un altro, si applicano al territorio trasferito i trattati che vincolano lo «Stato predecessore» (cedente) oppure quelli che vincolano lo «Stato successore» (cessionario)? La questione non trova univoca definizione nella prassi e in dot-trina. Tra le definizioni generalmente condivise contenute nella Convenzione del 1978 si ricordi che: 1) per «successione tra Stati» si intende «la sostituzione di uno Stato ad un altro nella responsabilità per le relazioni internazionali di un territorio» (art. 2, par. 1, lett. b); 2) per «Stato predecessore» si intende lo Stato che «è stato sosti-tuito da un altro Stato in occasione della successione tra Stati» (art. 2, par. 1, lett. c); per «Stato successore» si intende lo Stato che «ha sostituito un altro Stato in occasione della successione tra Stati» (art. 2, par. 1, lett. d); 4) per «Stato di nuova indipendenza» si intende lo «Stato successore, il territorio del quale, subito prima della data di successione tra gli Stati, era un territorio dipendente per le relazioni internazionali del quale lo Stato predecessore aveva la responsabilità» (art. 2, par. 1, lett. f); 5) per «altro Stato parte» in relazione ad uno Stato successore «ogni Stato diverso dallo Stato predecessore che sia parte di un trattato in vigore dal momento della successione tra Stati, con riguardo al territorio a cui la successione di Stati si riferisce» (art. 2, par. 1, lett. m).
Come può essere definita la controversia tra due o più soggetti internazionali? La Corte permanente di giustizia internazionale (era la Corte internazionale della Società delle Nazioni fondata nel 1922. Fu sostituita nel 1946 dalla Corte internazionale di giustizia, con sede all’Aia) definì la controversia tra due o più soggetti internazionali come un disaccordo su un punto di legge o di fatto, un conflitto di opinioni legali o di interessi tra due persone
Definire la differenza sostanziale tra giurisdizione e arbitrato Dal punto di vista della teoria generale non esistono in ambito internazionale fenomeni giurisdizionali in senso proprio ed oggettivo ma solo fenomeni arbitrali. Sebbene in entrambi i casi la controversia sia decisa in base al diritto applicabile ed in modo vincolante per le parti, la differenza sostanziale tra giurisdizione e arbitrato resta però profonda. In ambito giurisdizionale l’organo competente decide a prescindere dall’accettazione, ossia dal consenso, delle parti controvertenti. La potestas decidendi viene dunque esercitata senza riguardo alla volontà delle parti che, volenti o nolenti, restano soggetti alla decisione del giudice. I fenomeni giurisdizionali si manifestano solo in contesti socio-giuridici, come quelli statuali, governati da un ente sovrano che ha titolo e forza per esercitare tale funzione sul territo-rio e sugli individui ivi stanziati. In ambito internazionale, invece, il ―giudice‖ esercita i suoi poteri previa accettazione della sua potestas decidendi da parte dei soggetti controvertenti. In mancanza di tale consenso l’istanza internazionale non può procedere e decidere la controversia: il che significa che siamo dinanzi ad un fenomeno arbitrale. Per meglio distinguere le diverse caratteristiche di forma e procedura si possono usare i termini «giudice», «sentenza» e «giurisdizione» nelle ipotesi in cui l’istanza decisoria è permanente, precostituita e competente in via automatica e generale (cioè nei procedimenti giudiziali). Si useranno invece i termini «arbitro», «lodo» e «arbitrato» per tutte le altre ipotesi, in cui l’istanza è istituita di volta in volta dalle parti controvertenti. In questo caso, di solito, le parti scelgono anche gli arbitri, il diritto e la procedura applicabile al loro caso (procedimenti arbitrali).
Tracciare un quadro del sistema previsto dalla Carta dell'ONU in merito ai mezzi pacifici di risoluzione delle controversie internazionali Bisogna innanzitutto dire che l’obbligo di risolvere pacificamente la controversia grava primariamente sugli Stati membri. L’art. 33, par. 1, nel caso in cui la controversia sia «suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale», obbliga infatti gli Stati parte ad una controversia a «perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta». Nell’esercizio della funzione conciliatoria attribuitagli dal capitolo VI della Carta, che attua mediante Raccomandazioni non vincolanti, il Consiglio di Sicurezza esercita innanzitutto i poteri di cui agli artt. 33, par. 2, 34 e 36. L’art. 33, par. 2, gli consente, «ove lo ritenga necessario», di invitare in modo generico gli Stati controvertenti a regolare la controversia mediante i mezzi indicati dall’art. 33, par. 1. L’art. 36 gli consente di raccomandare in modo specifico «procedimenti o metodi di sistemazione adeguati». L’art. 34 gli attribuisce invece il potere di «fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale».
La competenza contenziosa della Corte internazionale di giustizia Con riguardo alla competenza contenziosa, la Corte internazionale di giustizia non ha automaticamente giurisdizione per il sol fatto che lo Stato sia parte allo Statuto. Si distinguono tre titoli/fondamenti di giurisdizione della Corte: -il titolo di giurisdizione speciale previsto dall’art. 36, par. 1, dello Statuto e fondato su un compromesso, ossia su accordo tra le parti successivo all’insorgere della controversia e relativo al suo de-ferimento alla Corte internazionale di giustizia. -il titolo di giurisdizione obbligatoria, previsto sempre dall’art. 36, par. 1, dello Statuto e fondato su una clausola compromissoria completa, ossia su una disposizione contenuta in un trattato che rimette alla Corte ex ante ed in via generale ogni controversia che possa nascere in futuro dall’interpretazione o applicazione di quel trattato, oppure su un trattato generale di arbitrato, ossia su un trattato che ha ad oggetto proprio e solo il regolamento giudiziale delle future controversie tra gli Stati parte. -il titolo basato sulla clausola facoltativa di giurisdizione obbligatoria (o clausola opzionale) previsto dall’art. 36, par. 2, dello Statuto.
Tracciare un quadro delle disposizioni della Carta dell'ONU concernenti l'uso della forza. I mezzi non pacifici di risoluzione delle controversie internazionali possono richiedere l’uso della forza armata (mezzi coercitivi) oppure non richiederlo (mezzi non coercitivi). Nel secondo caso essi sono costituiti da elementi diversi rispetto all’uso della forza armata. Si tratta, ad esempio, di elementi di natura economica (si pensi all’embargo ossia all’isolamento economico) o di altra natura (interruzione delle comunicazioni, delle relazioni diplomatiche o consolari, etc.). Dopo la seconda Guerra Mondiale, invece, l’entrata in vigore della Carta dell’ONU introdusse, da un canto, l’obbligo di risolvere le controversie internazionali «con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo» (art. 2, par. 3) e, dall’altro, il generale divieto di minacciare o usare la forza nelle relazioni internazionali «sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite» (art. 2, par. 4). Questo divieto, inizialmente pattizio ma ormai considerato oggetto anche di una norma imperativa del diritto internazionale generale (perlomeno con riguardo al divieto di aggressione), non mette al bando solo la guerra ma anche ogni altro uso della forza, come quello per rappresaglia (reazione sanzionatoria di una precedente violazione), tranne che avvenga per legittima difesa da un attacco armato in corso od imminente (art. 51) o per decisione del Consiglio di Sicurezza al fine di mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale minacciate o violate (art. 39). Nell’impianto della Carta, dunque, assume un ruolo centrale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, cui è affidato il monopolio dell’uso legittimo della forza armata, ormai proibito agli Stati membri. Il Consiglio di Sicurezza ha comunque il dovere di esercitare la forza in via eccezionale al solo scopo di mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza nel momento in cui esse sono minacciate o violate. Dinanzi al nuovo regime giuridico della Carta, gli Stati hanno quindi operato in due modi per continuare a perseguire i propri obiettivi ed interessi: Sul piano del diritto internazionale convenzionale, ossia della Carta, hanno invocato, talvolta in modo arbitrario e pretestuoso, le uniche due ipotesi considerate legittime dalla Carta, ora qualificando come legittima difesa (individuale o collettiva) le loro azioni coercitive, ora ricercando la preventiva autorizzazione del Consiglio di Sicurezza per le stesse. Al diritto internazionale generale gli Stati hanno fatto invece ricorso per due ragioni: •per invocare una delle preesistenti cause di giustificazione dell’uso della forza che escludono l’illiceità del fatto(ad esempio, l’uso della forza in territorio straniero previo consenso dello Stato interessato); 2) per consolidare nuove eccezioni al divieto dell’art. 2, par. 4, laddove la Carta non lo consentiva neanche implicitamente (ad esempio, l’uso della forza per impedire o arrestare gravi e sistemati-che violazioni dei diritti umani). L’esistenza di possibili nuove eccezioni fondate sul diritto internazionale generale, però, è tutt’altro che condivisa tra gli Stati e in dottrina.
Cosa si intende per "atto di aggressione"? L’art. 8 bis definisce al par. 1 il crimine di aggressione come «la pianificazione, preparazione, scatenamento o esecuzione da parte di una persona, che sia nella posizione di esercitare effettivamente un controllo o di dirigere l’azione politica e militare dello Stato, di un atto di aggressione che, per carattere, gravità e portata, costituisca una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite». Il carattere «manifesto» dell’atto (che deve essere accertato in modo oggettivo) esclude che rientrino nella definizione di aggressione gli usi minori della forza armata.
In cosa consiste la "rappresaglia"? in termini generali costituisce una forma di autotutela per lo Stato che abbia subito una lesione di un proprio diritto da parte di un altro nella misura in cui rende legittima la sua reazione atta ad infliggere una lesione allo Stato offensore dopo che l’atto illecito di quest’ultimo si è già verificato e concluso (a differenza della reazione in legittima difesa che presuppone che l’azione illecita dello Stato offensore sia ancora in corso). Si tratta, nella sostanza, di una ―vendetta‖ dello Stato leso per l’illecito subito.
Descrivere il sistema di sicurezza collettiva previsto dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite il Consiglio di Sicurezza è il foro intergovernativo chiamato ai sensi dell’art. 39 ad accertare «l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di atto di aggressione» e, nel caso, a raccomandare o decidere «quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale». Il Consiglio ha infatti «la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale» e la esercita in nome e nell’interesse di tutti gli Stati membri «in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite» (art. 24, par. 1). La responsabilità è principale ma non esclusiva: anche l’AG ha infatti competenza in tema di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, come anche riconosciuto dalla CIG.
Descrivere le caratteristiche delle operazioni di peacekeeping, di peacebuilding e di peace- enforcement e le analogie e differenze tra le varie tipologie Generalmente le missioni, pur nella loro diversità, presentano tre caratteristiche ricorrenti: 1) l’impiego della forza solo per legittima difesa; 2) l’imparzialità (o neutralità) della forza multinazionale rispetto alle fazioni in lotta o alle parti in conflitto; il consenso delle fazioni e/o parti interessate al dispiegamento della missione sul proprio territorio Le operazioni di ―prima generazione‖ si svolsero in prevalenza dal 1956 al 1989 ed ebbero la predominante funzione di costituire una ―forza cuscinetto‖, • ossia di interposizione, tra le parti in conflitto (operazioni di peacekeeping). Le operazioni di ―seconda generazione‖, istituite a partire dal 1989, presentano un mandato più ampio e perseguono, anche attraverso il personale civile • della missione, obiettivi di carattere politico e sociale come, ad esempio, l’organizzazione ed il monitoraggio di elezioni politiche e il consolidamento delle strutture di governo di uno Stato. Si parla in tal caso di operazioni di peacebuilding, quando la missione ha il compito di favorire e gestire la transizione dal conflitto alla pace, e di operazioni di post-conflict peacebuilding, quando, una volta raggiunta la pace, la missione assume il compito di stabilizzare e consolidare la situazione politica e sociale del Paese o della regione onde evitare una recrudescenza della violenza o del conflitto. Spesso la stessa missione svolge entrambi i compiti. Le operazioni di ―terza generazione‖, anche queste istituite dopo la caduta del Comunismo, si caratterizzano per la possibilità di impiegare la forza • proattivamente (ossia non solo per legittima difesa) al fine di raggiungere certi obiettivi del mandato come, ad esempio, il disarmo delle fazioni in lotta o la distribuzione degli aiuti umanitari alla popolazione (operazioni di peace-enforcement o operazioni con ―mandato robusto‖). In queste situazioni viene spesso meno anche l’imparzialità delle forze ONU e non è necessario il consenso delle fazioni e/o parti in controllo del territorio Talvolta si distinguono le operazioni di prima e seconda generazione (in cui il sovrano territoriale presta il consenso all’ingresso dei ―caschi blu‖ e la forza viene usata solo per legittima difesa) da quelle di terza generazione (in cui il consenso del sovrano territoriale non è richiesto e la forza viene usata anche fuori dai limiti della legittima difesa). Talvolta, poi, le missioni di peace-enforcement vengono ricondotte all’art. 42 (e dunque al capitolo VII della Carta) mentre quelle di prima e seconda generazione ne restano escluse dato che si effettuano con il consenso del sovrano territoriale e con l’uso della forza circoscritto ai casi di legittima difesa.
Cosa si intende, in diritto internazionale, per legittima difesa? Quali sono le sue caratteristiche e quali i suoi limiti? La Carta stessa prevede, tuttavia, alcune eccezioni al generale divieto di uso della forza di cui all’art. 2, par.
Quali sono circostanze di esclusione dell'illecito previste dal Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati? le circostanze di esclusione dell’illecito sono costituite: 1) dal consenso dell’avente diritto: Ci si riferisce in questo caso al consenso dello Stato (che avrebbe diritto ad invocare la responsabilità internazionale di un altro Stato) al compimento sul proprio territorio di un atto implicante l’uso della forza da parte di uno Stato straniero. In mancanza del consenso, l’ingresso di agenti stranieri in territorio altrui ed il compimento di atti coercitivi costituiscono una lesione dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica dello Stato. 2) dall’estremo pericolo: In questo caso la violazione intenzionale della norma è giustificata dal fatto che l’agente non ha un altro ragionevole modo per salvare la propria vita o le vite di altre persone affidate alla sua cura (art. 24, par. 1, del Progetto di articoli della Commissione di diritto internazionale). L’autore del fatto illecito sceglie quindi, in un certo senso, il minore di due mali «(ad esempio, se il capo dei pompieri, pur senza essere riuscito ad ottenere il preventivo consenso del capo della missione, decide di far entrare i suoi uomini nella sede di una missione diplomatica estera in fiamme, per salvare la vita delle persone che ivi si trovano)» 3) dalla forza maggiore: L’ipotesi si verifica quando la violazione del diritto di uno Stato, seppur consapevole, non è comunque intenzionale in quanto dipende da una forza irresistibile oppure da un evento imprevedibile (in questo caso, però, si tratta di caso fortuito e non di forza maggiore in cui, come si dirà, lo Stato non è consapevole della violazione) che rendono materialmente impossibile evitare la commissione dell’illecito come, ad esempio, nel caso della «nave da guerra di uno Stato, che essendovi stata trascinata da una tempesta cui non poteva opporsi, venga a trovarsi ferma in avaria nel mare territoriale di un altro Stato» 4) stato di necessità: In questa ipotesi il compimento dell’atto illecito è l’unico modo che ha lo Stato per salvaguardare un suo interesse essenziale da un grave ed imminente pericolo a patto che l’atto compiuto per necessità non violi una norma di jus cogens e, comunque, non pregiudichi seriamente un interesse essenziale dello Stato o degli Stati nei cui confronti era dovuto l’obbligo violato, o dell’intera società internazionale (art. 25, par. 1, del Progetto di articoli). La differenza con la legittima difesa sta nel fatto che chi agisce per necessità non reagisce ad un’azione precedente. La differenza con l’estremo pericolo sta nel fatto che il pericolo non riguarda una o più persone ma lo stesso ente statuale nella sua consistenza territoriale e politica 5) dal caso fortuito: L’ipotesi si verifica quando il fatto illecito dello Stato è dovuto ad un evento esterno imprevisto, incontrollabile e soprattutto di cui l’autore è inconsapevole (a differenza del caso di forza maggiore dove l’autore è consapevole dell’atto sebbene non sia in grado di evitarlo). Come detto, nel Progetto di articoli del 2001 il caso fortuito non è più oggetto di una disposizione specifica (come nella versione originaria del Progetto) ma viene ricondotto all’art. 23 che è dedicato alla forza maggiore.
Cosa si intende per responsabilità di proteggere? a tutela di interessi essenziali del gruppo, anche mediante la sanzione -ossia la reazione coercitiva alle gravi violazioni di questi- possa realizzarsi anche in modo diffuso e, dunque, dopo il 1945 anche al di fuori del sistema―istituzionale‖ delle Nazioni Unite. In dottrina e nella prassi, infatti, l’idea di un gruppo che difende, se necessario anche con la forza, i propri valori ed interessi precede l’adozione della Carta dato che l’agire anorganico del corpo sociale internazionale è una dinamica necessitata e coeva alla stessa struttura paritaria della società degli Stati. Da sempre, quindi, l’uso della forza ha trovato fondamento, perlomeno in linea di principio, nel diritto internazionale generale. dinanzi alla concreta possibilità di uno stallo del Consiglio di Sicurezza per il contrasto politico tra i Membri permanenti dotati del potere di veto delle Risoluzioni, si è riconfermata l’ammissibilità di una azione coercitiva degli Stati uti universi (ossia in nome e per conto di tutti gli altri) fuori del sistema onusiano e, dunque, secondo il già conosciuto modello dell’agire anorganico del gruppo per la difesa dei suoi valori essenziali.
L’elemento oggettivo consiste nella violazione di un obbligo internazionale (a breach of an international obligation) in vigore al momento del compimento dell’atto o dell’omissione. Esso consiste quindi nell’antigiuridicità della condotta, ossia nel «contrasto tra il comportamento in concreto tenuto dallo Stato e quello richiesto dalla rilevante norma internazionale, ossia dalla violazione di un obbligo internazionale». La responsabilità internazionale, una volta insorta, non viene meno se la norma violata successivamente si estingue. L’illecito può essere, inoltre: istantaneo, quando la violazione dell’obbligo non ha carattere «continuativo» e si verifica e si esaurisce «nel momento in cui l’atto è compiuto, anche se i suoi effetti perdurano», oppure continuativo, quando la violazione «si estende per tutto il periodo durante il quale l’atto continua e rimane non conforme all’obbligo internazionale» (art. 14, par. 1-2, del Progetto di articoli). Gli atti preparatori alla commissione dell’illecito non sono di per sé vietati tanto che l’illecito si perfeziona solo con l’effettiva violazione della norma. L’elemento soggettivo dell’illecito consiste nell’attribuibilità allo Stato, in base al diritto internazionale, dell’azione od omissione di un proprio organo che sia lesiva di un obbligo internazionale dello Stato (ex art. 2, lett. a, del Progetto di articoli). Ai fini dell’attribuzione o meno della condotta dell’organo allo Stato non conta la ripartizione di diritto interno di competenze, poteri e funzioni tra organi, suddivisioni territoriali e/o enti periferici e centrali. Il diritto internazionale non fa distinzioni -considerandoli tutti organi dello Stato- tra gli organi che hanno il compito istituzionale di rappresentare lo Stato nelle relazioni internazionali (Ministro degli Affari esteri, diplomatici, etc.) e quelli la cui attività solitamente produce effetti all’interno dello Stato (istituzioni pubbliche, enti territoriali, etc.).
In cosa consiste l'elemento soggettivo dell'illecito internazionale? L’elemento soggettivo dell’illecito consiste nell’attribuibilità allo Stato, in base al diritto internazionale, dell’azione od omissione di un proprio organo che sia lesiva di un obbligo internazionale dello Stato (ex art. 2, lett. a, del Progetto di articoli). Ai fini dell’attribuzione o meno della condotta dell’organo allo Stato non conta la ripartizione di diritto interno di competenze, poteri e funzioni tra organi, suddivisioni territoriali e/o enti periferici e centrali. Il diritto internazionale non fa distinzioni -considerandoli tutti organi dello Stato- tra gli organi che hanno il compito istituzionale di rappresentare lo Stato nelle relazioni internazionali (Ministro degli Affari esteri, diplomatici, etc.) e quelli la cui attività solitamente produce effetti all’interno dello Stato (istituzioni pubbliche, enti territoriali, etc.).
Quale Stato può definirsi "leso" dall'atto internazionalmente illecito? Al fine di individuare quale Stato debba considerarsi «leso» dall’atto internazionalmente illecito viene in aiuto l’art. 42 del Progetto di articoli. La disposizione individua come Stato leso: 1) lo Stato cui era dovuto individualmente (individually) l’obbligo violato (art. 42, lett. a). Si tratta effettivamente del caso più comune di violazione di un obbligo bilaterale; 2) lo Stato che faccia parte di un gruppo di Stati, o della «comunità internazionale nel suo insieme», nel caso in cui la violazione dell’obbligo riguardi specialmente (specially affected) quello Stato (art. 42, lett. b, i) oppure sia «di natura tale da modificare radicalmente la posizione di tutti gli altri Stati nei confronti dei quali l’obbligo sussiste rispetto al successivo adempimento dell’obbligo» (art. 42, lett. b, ii). la Commissione di diritto internazionale riporta il caso dell’illecito inquinamento dell’alto mare, vietato dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, nel caso in cui gli effetti colpiscano le coste di uno o più Stati. Solo gli Stati costieri saranno «specially affected» (e quindi lesi) dalla violazione; tutti gli altri Stati che sono parti alla Convenzione, pur subendo la violazione dell’interesse generale e collettivo al rispetto del trattato (e pur potendo dunque agire in forza dell’art. 48, par. 1, lett. a, di cui subito si dirà), non potranno comunque dirsi lesi.
Quali obblighi lo Stato leso può far valere nei confronti dello Stato offensore nel reclamare la responsabilità internazionale di quest'ultimo? Nel reclamare la responsabilità internazionale dello Stato offensore, lo Stato leso può far valere nei suoi confronti: 1) l’obbligo di cessare il comportamento illecito, eventualmente anche chiedendo garanzie, ossia misure concrete, e/o assicurazioni, ossia impegni anche solo verbali, di non ripetizione dell’illecito (art. 30);
Le Organizzazioni internazionali possono essere ritenute responsabili di un atto internazionalmente illecito? Se sì, in che termini si delinea siffatta responsabilità? Le organizzazioni internazionali possono essere ritenute responsabili di un atto internazionalmente illecito, tale questione è stata oggetto di studio da parte della Commissione del diritto internazionale per poi giungere alla elaborazione di regole nel progetto di articoli approvati il 3 Giugno 2011. Il principale riferimento è attualmente il Progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali finalizzato dalla Commissione di diritto internazionale ed adottato dall’Assemblea Generale con la Risoluzione 66/100 del 9 dicembre 2011, e composto da 67 articoli. si occupa principalmente della responsabilità delle organizzazioni derivante dalla commissione di un atto internazionalmente illecito e riposa sulla stessa distinzione fondamentale tra norme primarie, che fissano gli obblighi internazionali gravanti sulle organizzazioni, e norme secondarie, che definiscono la violazione delle norme primarie e le relative conseguenze in termini di responsabilità. Il Progetto del 2011 si occupa ovviamente delle sole norme secondarie.
Spiegare la ratio delle norme internazionali sulle immunità dalla giurisdizione dei tribunali stranieri l’immunità dalla giurisdizione dei tribunali stranieri evita il rischio che le controversie attinenti alla condotta di uno Stato siano conosciute dagli organi giurisdizionali dello Stato straniero avente un collegamento con la controversia che potrebbero non garantire adeguata terzietà e imparzialità rispetto alle parti controvertenti (lo Stato straniero e quello territoriale oppure una sua persona fisica e giuridica), sufficiente competenza nell’interpretazione ed applicazione del diritto internazionale e/o la stessa applicazione del pertinente regime giuridico (ad esempio risolvendo la controversia sulla base del diritto interno anche quando non applicabile). Il riconoscimento dell’immunità allo Stato straniero assicura dunque che la risoluzione delle controversie che lo coinvolgono e la definizione della conseguente responsabilità si realizzino con i modi e le forme previsti dal diritto internazionale.
L'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione di esecuzione e cautelare dello Stato del foro rientra in un regime di immunità assoluta o relativa? Descrivere l'ambito di applicazione materiale della norma Descrivere l'ambito di applicazione materiale della norma Fino all’inizio del Novecento l’immunità dello Stato dalla giurisdizione straniera di cognizione, di esecuzione e cautelare era assoluta, fatta sempre salva ovviamente la possibilità di rinunciarvi. Anche grazie alla giurisprudenza delle Corti italiane e belghe, però, l’ambito di applicazione dell’immunità dalla giurisdizione di cognizione (per la giurisdizione di esecuzione e cautelare si veda più avanti) si cominciò a restringere progressivamente al punto da essersi ormai consolidata nel diritto internazionale generale una norma di tipo consuetudinario che riconosce l’immunità relativa, ossia limitata solo ai casi in cui lo Stato straniero abbia agito esercitando prerogative sovrane mediante atti jure imperii (confische, attività di auto-organizzazione della propria struttura, funzioni ed attività, requisizioni di beni privati in tempo di guerra, ecc.). 5 Con riguardo all’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione di esecuzione e cautelare dello Stato del foro, l’evoluzione da un regime di immunità assoluta ad uno di immunità relativa si è verificata nel diritto internazionale in un momento successivo rispetto alla parallela evoluzione del regime applicabile alla giurisdizione di cognizione. A consolidamento avvenuto, però, l’ambito di applicazione materiale della norma resta comunque più ampio rispetto a quello della corrispondente norma sull’immunità dalla giurisdizione di cognizione, rendendo così più difficile l’assoggettamento dei beni dello Stato straniero alla giurisdizione esecutiva e cautelare dello Stato del foro.
L'immunità funzionale: definizione, caratteristiche e prassi internazionale in materia L’immunità funzionale o ratione materiae comporta «l’esenzione dalla giurisdizione del foro a favore degli individui-organi che operano nell’esercizio delle mansioni loro affidate da uno Stato estero». Il titolare del diritto all’immunità non è dunque l’individuo-organo ma lo Stato che solo può rinunciarvi. La ratio dell’immunità funzionale sta nel fatto che in forza della immedesimazione tra organo e corpo dello Stato l’atto del primo è a tutti gli effetti atto del secondo. La responsabilità derivante dall’atto dovrà dunque essere fatta valere nei confronti dello Stato e sul piano internazionale e non invece nei confronti dell’organo individuale e dinanzi ai tribunali dello Stato del foro. La prassi internazionale in materia di immunità funzionale è costante e conforme ed anche l’Italia vi si adegua come, ad esempio, dimostra il caso Cermis relativo all’incidente della funivia del Cermis provocato colposamente da un velivolo militare della NATO che causò nel 1998 la morte di 20 persone. In quella occasione, infatti, la Corte di Cassazione dichiarò il «difetto della giurisdizione del giudice italiano» nei confronti degli Stati Uniti (il pilota statunitense del velivolo fu processato da un tribunale militare statunitense) perché «l’attività d’addestramento alla guerra delle proprie forze armate [...] realizza un fine pubblico essenziale ed indefettibile dello Stato [ed è dunque] un’attività indefettibilmente ed ontologicamente jure imperii»