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PANIERE RISPOSTE APERTE DIRITTO INTERNAZIONALE 2022/2023, Panieri di Diritto Internazionale

RISPOSTE APERTE DIRITTO INTERNAZIONALE 2022/2023 ECAMPUS

Tipologia: Panieri

2021/2022

Caricato il 26/10/2022

mariannabonomo
mariannabonomo 🇮🇹

4.4

(200)

15 documenti

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Descrivere la problematica dell'attribuzione della soggettività internazionale alle organizzazioni
internazionali
In merito alla soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali si sono espresse diverse
dottrine, una di queste ne attribuisce loro soggettività in quanto dopo la Seconda guerra mondiale gli Stati
hanno preferito attribuire problematiche di carattere internazionale e transnazionale ad enti creati a tale
scopo. Un’altra dottrina adotta un metodo più realistico e meno ideologico rispetto a quello già esposto,
attraverso il quale si analizza la struttura giuridica delle relazioni internazionali, e ammette che le
organizzazioni internazionali hanno certamente influito sui procedimenti di produzione normativa
internazionale e di risoluzione delle controversie tra Stati, ma più che come soggetti, le organizzazioni
internazionali vanno considerate come un fenomeno sovrastrutturale, in quanto non rappresentano organi
esecutivi della società internazionale. l’organizzazione per cui resta uno strumento degli Stati e non un
“governo” sugli stessi.
Per quali ragioni la struttura della società internazionale può essere definita come paritaria ed
anorganica?
Analizzando in modo concreto e realistico la struttura della società internazionale si può affermare che
questa risulti paritaria ed anorganica. Si definisce paritaria in quanto non è dotata di un governo centrale
che possa esercitare la sovranità sui singoli membri come accade tra Stato e individuo, in quanto nella
società internazionale i membri sono di per sé indipendenti e sovrani, ciò non vuol dire che vi sia una
situazione di anarchica, difatti un diritto internazionale esiste ma funziona in modo diverso rispetto al diritto
interno. Si definisce anorganica, perché priva di organi internazionali che svolgano funzioni socio-giuridiche
o di un apparato istituzionale di governo internazionale o regionale, altro dato a conferma di quest’analisi è
che i rapporti intersoggettivi sono di natura contrattuale e privata. Per cui non esistono organi che abbiano
funzioni come le conosciamo nel diritto statuale, ciò non esclude che la società internazionale svolga
funzioni di produzione, accertamento ed esecuzione delle norme internazionali, infatti, nonostante
l’assenza di un apparato istituzionale, le norma vengono create, accertate e garantite.
Perché non appare condivisibile la tesi della mutazione del concetto di sovranità dello Stato?
La crescente importanza delle organizzazioni internazionali e gli effetti della globalizzazione hanno spinto
studiosi a ridefinire il concetto di sovranità dello Stato, in favore di un’idea universalistica del diritto
internazionale. A tale linea di pensiero si ispirano le dottrine del world government, della global
governance e dell’international government che tendono ad una reinterpretazione delle nozioni di
sovranità e di stato rispetto a quella tradizionale, concetti che però non hanno trovato risconto nella realtà.
È indubbio che all’indomani della Seconda guerra mondiale le cooperazioni fra gli stati si sia rafforzata e
intensificata e che a seguito dei mutamenti sociopolitici il diritto internazionale si sia evoluto, ma ciò non ha
modificato l’assetto internazionale della società. Soprattutto le organizzazioni internazionali non sono
divenute indipendenti dagli stati membri, perché i rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti
statuali non sono di tipo monista ma dualista, inoltre in contrapposizione all’idea del “world government”
la sovranità non è cedibile ed anche se lo fosse nessuno stato la cederebbe, in fine le organizzazioni
internazionali per organizzare la cooperazione fra stati rimangono sovrastrutture giuridiche che non
alterano la struttura dell’ordinamento internazionale.
A cosa si riferiscono i termini monismo e dualismo nel diritto internazionale? Descrivere le due diverse
concezioni
In merito ai rapporti tra ordinamento internazionale e statuale si contrappongono due concezioni, quelle
del monismo e del dualismo. per la concezione dualista il diritto internazionale e il diritto dello Stato sono
sistemi giuridici distinti, distinguibili e diversi; invece, per la concezione monista di cui uno dei principali
esponenti fu Hans KELSEN essi sono parte di un unico sistema giuridico in cui il diritto internazionale
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Descrivere la problematica dell'attribuzione della soggettività internazionale alle organizzazioni internazionali In merito alla soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali si sono espresse diverse dottrine, una di queste ne attribuisce loro soggettività in quanto dopo la Seconda guerra mondiale gli Stati hanno preferito attribuire problematiche di carattere internazionale e transnazionale ad enti creati a tale scopo. Un’altra dottrina adotta un metodo più realistico e meno ideologico rispetto a quello già esposto, attraverso il quale si analizza la struttura giuridica delle relazioni internazionali, e ammette che le organizzazioni internazionali hanno certamente influito sui procedimenti di produzione normativa internazionale e di risoluzione delle controversie tra Stati, ma più che come soggetti, le organizzazioni internazionali vanno considerate come un fenomeno sovrastrutturale, in quanto non rappresentano organi esecutivi della società internazionale. l’organizzazione per cui resta uno strumento degli Stati e non un “governo” sugli stessi. Per quali ragioni la struttura della società internazionale può essere definita come paritaria ed anorganica? Analizzando in modo concreto e realistico la struttura della società internazionale si può affermare che questa risulti paritaria ed anorganica. Si definisce paritaria in quanto non è dotata di un governo centrale che possa esercitare la sovranità sui singoli membri come accade tra Stato e individuo, in quanto nella società internazionale i membri sono di per sé indipendenti e sovrani, ciò non vuol dire che vi sia una situazione di anarchica, difatti un diritto internazionale esiste ma funziona in modo diverso rispetto al diritto interno. Si definisce anorganica, perché priva di organi internazionali che svolgano funzioni socio-giuridiche o di un apparato istituzionale di governo internazionale o regionale, altro dato a conferma di quest’analisi è che i rapporti intersoggettivi sono di natura contrattuale e privata. Per cui non esistono organi che abbiano funzioni come le conosciamo nel diritto statuale, ciò non esclude che la società internazionale svolga funzioni di produzione, accertamento ed esecuzione delle norme internazionali, infatti, nonostante l’assenza di un apparato istituzionale, le norma vengono create, accertate e garantite. Perché non appare condivisibile la tesi della mutazione del concetto di sovranità dello Stato? La crescente importanza delle organizzazioni internazionali e gli effetti della globalizzazione hanno spinto studiosi a ridefinire il concetto di sovranità dello Stato, in favore di un’idea universalistica del diritto internazionale. A tale linea di pensiero si ispirano le dottrine del world government , della global governance e dell’ international government che tendono ad una reinterpretazione delle nozioni di sovranità e di stato rispetto a quella tradizionale, concetti che però non hanno trovato risconto nella realtà. È indubbio che all’indomani della Seconda guerra mondiale le cooperazioni fra gli stati si sia rafforzata e intensificata e che a seguito dei mutamenti sociopolitici il diritto internazionale si sia evoluto, ma ciò non ha modificato l’assetto internazionale della società. Soprattutto le organizzazioni internazionali non sono divenute indipendenti dagli stati membri, perché i rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti statuali non sono di tipo monista ma dualista, inoltre in contrapposizione all’idea del “world government” la sovranità non è cedibile ed anche se lo fosse nessuno stato la cederebbe, in fine le organizzazioni internazionali per organizzare la cooperazione fra stati rimangono sovrastrutture giuridiche che non alterano la struttura dell’ordinamento internazionale. A cosa si riferiscono i termini monismo e dualismo nel diritto internazionale? Descrivere le due diverse concezioni In merito ai rapporti tra ordinamento internazionale e statuale si contrappongono due concezioni, quelle del monismo e del dualismo. per la concezione dualista il diritto internazionale e il diritto dello Stato sono sistemi giuridici distinti, distinguibili e diversi; invece, per la concezione monista di cui uno dei principali esponenti fu Hans KELSEN essi sono parte di un unico sistema giuridico in cui il diritto internazionale

prevale sul diritto interno o viceversa. Riguardo al problema delle antinomie normative, secondo la teoria monista queste sono da eliminare infatti Il monismo presuppone la necessaria armonia tra gli ordinamenti giuridici, che non preveda contraddizioni tra norme, a tal fine è necessario trovare la norma base internazionale “Grundnorm” che unisca il sistema giuridico. La teoria dualista considera invece il diritto interno e quello internazionale come ordinamenti originari ed autonomi che non hanno e non tendono ad avere una base normativa comune. La concezione dualista pone in evidenza le differenze tra il diritto interno e il diritto internazionale, che si sostanziano nelle diversità dei processi autoritativi e normativi che provengono da volontà diverse, quella dello Stato e della società internazionale, inoltre nel diritto interno i destinatari delle norme sono gli individui in quello internazionale gli Stati. infine, i rapporti disciplinati nel diritto interno sono interindividuali ed intersoggettivi in quello internazionale. Secondo questa concezione il diritto internazionale e i diritti statuali sono tra loro separati ed autonomi, e non vi è prevalenza dell’uno sull’altro dal punto di vista giuridico. Descrivere le diverse accezioni con cui viene inteso il requisito dell’indipendenza" in dottrina Il soggetto di diritto internazionale è l’ente «cui fanno capo i diritti e gli obblighi» internazionali, e la soggettività si individua in ragione di requisiti generali permanenti e non della «concreta destinazione» delle norme internazionali, per cui analizzando i requisiti costitutivi che l’ente deve possedere per essere anche un soggetto di diritto internazionale, tra i primi figura quello dell’indipendenza. Questo requisito viene inteso in modo diverso in dottrina. Una prima concezione vede il soggetto come ente-territoriale , secondo cui l’essere indipendenti deriva dalla capacità di controllare in modo esclusivo un territorio divenendo sovrano sullo stesso. Invece la seconda tesi intende il soggetto come ente-potenza , che non ha necessità di controllare un Determinato territorio per affermare la propria indipendenza e di conseguenza la propria soggettività. In questo caso è la capacità dell’ente di manifestare la propria potenza nelle relazioni internazionali. Come possono essere definiti gli insorti? Sono soggetti di diritto internazionale? Il soggetto di diritto internazionale è l’ente «cui fanno capo i diritti e gli obblighi» e deve possedere determinati requisiti per essere riconosciuto come tale. tra i primi figura quello dell’indipendenza. Questo requisito viene inteso in modo diverso in dottrina. Una prima concezione vede il soggetto come ente- territoriale , secondo cui l’essere indipendenti deriva dalla capacità di controllare in modo esclusivo un territorio divenendo sovrano sullo stesso. In tal senso solo gli stati e gli insorti possono esserlo. Gli insorti sono un gruppo organizzato di individui che prende le armi in caso di guerra civile o rivoluzioni interne, per la conquista del potere o la secessione di un territorio, per acquisire l’indipendenza o per unirsi ad un altro Stato. Nel momento in cui gli insorti riescono a controllare una parte del territorio dello Stato contro cui lottano, esercitando poteri effettivi di governo, divengono soggetti internazionali. Vanno però distinti gli insorti dai rivoltosi che anche se con armi ed organizzati, non controllano (o non ancora) una parte del territorio: gli insorti sono soggetti, i rivoltosi no. Definire i Movimenti di Liberazione Nazionale e descriverne analogie e differenze rispetto agli insorti I Movimenti di Liberazione Nazionale sono enti politici organizzati che si battono per l’autodeterminazione di un popolo. Rispetto agli insorti che hanno come obiettivo la conquista del potere a discapito del legittimo Governo i Movimenti di Liberazione Nazionale invece hanno l’obiettivo politico di liberare il popolo che rappresentano dal dominio di uno Stato coloniale, straniero o razzista. mentre gli insorti sono tali solo se controllano un territorio altrimenti sono dei rivoltosi che creano una situazione di conflitto armato; invece, i Movimenti di Liberazione Nazionale sono tali anche quando non controllano un territorio ed utilizzano metodi politici e pacifici. Se poi il Movimento di Liberazione riesce pure a controllare una parte del territorio oggetto di contesa, trova allora anche una qualificazione giuridica nell’ordinamento internazionale. Gli obiettivi differenti perseguiti sono rilevanti al fine di qualificare giuridicamente i conflitti armati. tra insorti e governo si parla di conflitto armato non-internazionale e gli Stati terzi hanno l’obbligo di

futuro politico, economico, sociale e culturale. Questo concetto si fa strada fin dalla Rivoluzione francese ed americana e, poi, nelle rivoluzioni europee dell’Ottocento, ma acquisisce rilevanza giuridica al termine della Seconda guerra mondiale nella Carta delle Nazioni Unite e viene inteso soprattutto come diritto dei popoli oppressi di essere liberi dal colonialismo o da qualsiasi occupazione. Ritroviamo il principio dell’autodeterminazione agli articoli 1, par.2 e art. 55. Dopo la Seconda guerra mondiale troviamo l’affermazione del principio di autodeterminazione in numerosi atti giuridici e politici internazionali (Patti internazionali del 1966, nonché la Dichiarazione dell’Assemblea generale sulle relazioni amichevoli tra gli Stati del 1970) e nella giurisprudenza internazionale (Corte internazionale di giustizia). Il diritto di autodeterminazione dei popoli è divenuto, nel tempo, una norma di diritto internazionale generale inderogabile che gli stati sono tenuti a garantire. Quali sono i territori non autonomi? Cosa dispone, a riguardo, la Carta delle Nazioni Unite? La Carta dell’Onu in tema di autodeterminazione dei popoli distingue tra territori non autonomi e territori in amministrazione fiduciaria. I primi disciplinati agli artt. 73 e 74 sono le colonie esistenti prima della Seconda guerra mondiale nei cui confronti le ex Potenze coloniali hanno l’obbligo di promuoverne il benessere e di svilupparne la capacità di auto-governo. Per cui il controllo dello Stato non è più inteso in senso colonialistico ma in modo solidaristico, in cui diventa obbligo internazionale il benessere, lo sviluppo e la crescita del popolo, come espresso all’art. 73, inoltre gli Stati a tale scopo devono assicurare il progresso politico, economico, sociale ed educativo, un giusto trattamento e la protezione contro gli abusi; di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni; garantire la pace e la sicurezza internazionale; di promuovere lo sviluppo attraverso ricerche e trasmettere regolarmente al Segretario Generale, dati riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili. Cosa si intende per remedial secession? In tema di autodeterminazione dei popoli, è necessario porre l’attenzione sugli Stati che hanno al loro interno due o più popoli tra loro numericamente equivalenti o in rapporto di maggioranza e minoranza detti stati plurinazionali. In questi casi si pone il problema di un eventuale secessione come nell’autodeterminazione esterna tipico dei processi di decolonizzazione. Per evitare ciò si è affermato il diritto del popolo all’autodeterminazione interna, cioè il diritto a conseguire, nel rispetto dell’integrità territoriale e dell’unità politica dello Stato, «un accesso effettivo alle autorità pubbliche dello Stato rivolto ad ottenere il suo sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Solo se questo diritto viene negato il popolo potrà esercitare la “remedial secession” cioè la secessione dallo Stato plurinazionale. come previsto dall’art. 27 del Patto sui diritti civili e politici del 1966, negli Stati in cui sono presenti minoranze queste hanno il diritto a non vedere compromessa, limitata o cancellata dal Governo la propria identità ed individuabilità culturale, sociale, religiosa e linguistica, partecipando anche alla vita istituzionale. Non si parla dunque di obbligo positivo dello Stato di creare un sistema democratico e partecipativo ma hanno piuttosto l’obbligo negativo di non ostacolare l’esistenza e l’identità del singolo popolo. Descrivere la problematica dell'autodeterminazione interna del Quebec nello Stato canadese e la relativa giurisprudenza della Corte Suprema canadese In tema di autodeterminazione dei popoli, è necessario porre l’attenzione sugli Stati che hanno al loro interno due o più popoli tra loro numericamente equivalenti o in rapporto di maggioranza e minoranza detti stati plurinazionali. Se uno dei popoli fosse oppresso e vedesse negata la propria identità ci sarebbero gravi ripercussioni nei rapporti internazionali. Per evitare ciò è prevista come extrema ratio la secessione, ma lo Stato plurinazionale può anche decidere di creare un sistema politico-istituzionale in cui la minoranza possa partecipare alla vita dello Stato. È un esempio la situazione di autodeterminazione interna del Quebec nello Stato canadese. La Corte Suprema canadese, dopo aver riconosciuto al Quebec lo status di «popolo», ritenne che il diritto all’autodeterminazione esterna non sussistesse in quanto mancava la situazione di oppressione, e che il diritto all’autodeterminazione interna fosse ampiamente tutelato e

realizzato. Le condizioni per l’autodeterminazione esterna e la secessione furono quindi considerate non applicabili. L’esempio canadese però non aggiunge al contenuto giuridico dell’autodeterminazione interna anche l’obbligo positivo di offrire a quei popoli un modello democratico di vita istituzionale. Cosa ha affermato la Corte Internazionale di Giustizia con l'Advisory Opinion del 22 luglio 2010? Secondo il Principio VIII, par. 2, della Declaration of Principles Guiding Relations between Participating States l’autodeterminazione rappresenta il diritto di «tutti i popoli di stabilire in piena libertà il loro status politico interno ed esterno senza interferenze esterne, e di perseguire il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale». Il Kosovo è uno Stato balcanico, e prima di proclamarsi indipendente era una regione autonoma della Serbia. la Corte Internazionale di Giustizia con il parere (Advisory Opinion) del 22 luglio 2010 si è espressa sulla legittimità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, aveva richiesto alla Corte Internazionale di Giustizia se la dichiarazione unilaterale di indipendenza delle “autorità provvisorie di auto-governo” del Kosovo fosse conforme al diritto internazionale. nonostante parte della dottrina affermi che il principio di autodeterminazione non può legittimare secessioni di determinate parti di territorio, la Corte Internazionale di Giustizia, ha sottolineato l’inesistenza, di una norma consuetudinaria che vieti le dichiarazioni unilaterali di indipendenza inoltre ha richiamato la prassi del periodo coloniale, in cui dall’affermazione di un diritto all’autodeterminazione deriverebbe un “diritto all’indipendenza”. La dichiarazione di indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008 veniva di conseguenza considerata, dalla Corte, come “non contraria” al diritto internazionale. Descrivere gli elementi di criticità circa l'indipendenza del Kosovo Il Kosovo è uno Stato balcanico, e prima di proclamarsi indipendente era una regione autonoma della Serbia. Con la dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008, si pongono delle problematiche a livello internazionale, innanzitutto la legittimità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo, da valutare sulla base del principio dell’integrità territoriale dello Stato dal quale ci si dichiara indipendenti , sull’applicabilità del diritto all’autodeterminazione esterna e sul diritto alla remedial secession. Altra questione è quella della soggettività internazionale del Kosovo. Molti Stati dopo la dichiarazione d’indipendenza hanno riconosciuto il Kosovo come Stato indipendente. In merito alla dichiarazione di indipendenza si è espressa la Corte Internazionale di Giustizia con il parere (Advisory Opinion) del 22 luglio 2010 che ha sottolineato l’inesistenza, di una norma consuetudinaria che vieti le dichiarazioni unilaterali di indipendenza inoltre ha richiamato la prassi del periodo coloniale, in cui dall’affermazione di un diritto all’autodeterminazione deriverebbe un “diritto all’indipendenza”. La dichiarazione di indipendenza del Kosovo veniva di conseguenza considerata, dalla Corte, come “non contraria” al diritto internazionale. Ma la maggior parte degli studiosi di diritto internazionale, affermò che non si trattasse di un caso di esercizio del diritto di autodeterminazione esterna che invece veniva riconosciuto solo ai popoli sottoposti a dominio coloniale o occupazione straniera, né che si potesse considerare un caso di secessione giustificato dall’esercizio del diritto all’autodeterminazione interna. Descrivere il modo di formazione delle norme particolari di diritto internazionale A livello internazionale manca un organo legislativo, ma ciò non preclude la formazione di norme giuridiche. Nel diritto internazionale si individuano tre tipi di fonti, norme generali cioè principi e consuetudini, norme particolari cioè i trattati e norme contenute negli atti delle organizzazioni internazionali. Alla base della loro obbligatorietà si trovano 2 principi fondamentali quello consuetudo est servanda e pacta sunt servanda. per cui sia le norme generali che quelle particolari sono norme di rango secondarie perché la loro

Quali criteri si applicano per risolvere le antinomie tra norme di diritto

internazionale?

In merito al tema delle antinomie normative, nel diritto internazionale non esiste una gerarchia tra le norme generali e quelle particolari dato il loro diverso modo di formazione. Non vi è un rapporto di sovra- ordinazione, infatti, le norme sono autonome, equivalenti e simmetriche. In caso di antinomia, si applicano due criteri, quello temporale cioè della successione delle norme nel tempo per cui la norma successiva deroga quella precedente, e quello di specialità che riguarda il contenute della norma secondo cui la norma speciale prevale su quella generale. Però può anche verificarsi il caso che una norma generale prevalga su quella particolare o che una norma generale successiva modifichi o abroghi una norma convenzionale. Nonostante la validità dei due criteri esposti l’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia fa riferimento al criterio di specialità, infatti la Corte Internazionale di Giustizia nel risolvere le controversie dovrà applicare quella con contenuto più specifico.

Cosa si intende per asimmetrie normative?

In merito al tema delle antinomie normative, nel diritto internazionale non esiste una gerarchia tra le norme generali e quelle particolari e vanno applicate in base al criterio temporale e quello di specialità. Ma si possono riscontrare delle situazioni particolari come quelle delle asimmetrie normative cioè la presenza, nell’ordinamento, di alcune norme con caratteristiche giuridiche o interpretazioni delle Corti internazionali che impediscono l’applicazione del criterio di specialità. Esempi di queste norme sono norme di jus cogens cioè quelle norme generali inderogabili dalle norme convenzionali, come le norme da cui scaturiscono obblighi collettivi ,le norme che se violate causano allo Stato una responsabilità aggravata e non ordinaria da atto internazionalmente illecito; alcune norme convenzionali a tutela dei diritti umani che sono interpretate in modo peculiare dalle Corti internazionali al fine di garantirne la prevalenza su altre norme convenzionali del diritto internazionale; e infine l’art. 103 della Carta dell’ONU sancisce la prevalenza degli obblighi derivanti dallo Statuto rispetto a qualsiasi accordo internazionale. alla luce di quanto esposto, infatti, una parte della dottrina parla di una «gerarchia informale.

Qual'era la problematica oggetto del caso Kadi? A quali conclusioni è giunta la

Corte di Giustizia dell'Unione europea?

in merito all’interazione tra norme internazionali e la loro applicabilità, il caso Kadi è l’esempio di come la Corte di Giustizia metta in atto un’integrazione sistemica tra il sistema dell’Unione e l’ordinamento giuridico internazionale. Nello specifico, il caso Kadi riguardava il congelamento dei beni di un cittadino saudita e della sua società di diritto svedese a seguito dell’inserimento nella blacklist dal Comitato per le sanzioni, L’Unione europea, di conseguenza aveva fatto lo stesso inserendo con proprio regolamento kadi nella blacklist europea. Kadi aveva impugnato il Regolamento dell’Unione per violazione del diritto alla difesa e per la mancanza di tutela giurisdizionale effettiva, infatti, l’inserimento era avvenuto senza contraddittorio e sulla base di motivi indicati dal Comitato per le sanzioni in modo sintetico e generico. Alla fine con la sentenza del 18 luglio 2013 la Corte di Giustizia, ha accolto l’impugnazione di Kadi affermando che i diritti fondamentali dell’individuo meritano sempre una tutela effettiva, anche se in contrasto con gli obblighi gravanti sugli Stati membri dell’Unione ai sensi dell’art. 103 della Carta. Per cui secondo la Corte, neanche la gravità della minaccia del terrorismo internazionale può giustificare una minaccia ai diritti fondamentali della persona quali in questo caso adeguate garanzie procedurali e probatorie per l’individuo.

Qual'era la problematica oggetto del caso Al-Jedda? A quali conclusioni è giunta la

Corte di Strasburgo?

in merito all’interazione tra norme internazionali e la loro applicabilità, emblematico è il caso Al-Jedda, che riguardava un cittadino irakeno detenuto da tre anni in una prigione in Iraq gestita dalle forze armate britanniche senza che venisse formulato nei suoi confronti un capo di imputazione e gli fossero indicate le prove a suo carico. Al-Jedda richiamava la violazione dell’art. 5, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ma la Gran Bretagna sosteneva che la privazione della libertà di un individuo ritenuto pericoloso anche se effettuata in modo arbitrario era giustificata dal garantire la sicurezza in Iraq come imposto dalla Risoluzione 1546 del Consiglio di Sicurezza del 2004. La Corte di Strasburgo accolse il ricorso di Al-Jedda affermando che che il Consiglio di Sicurezza non imponeva agli Stati membri dell’ONU di violare i diritti fondamentali dell’individuo in favore di qualsiasi altra esigenza e quindi non riconobbe la supremazia della Risoluzione 1546 sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Cosa si intende per norme generali di ius cogens? Cosa stabilisce a riguardo la

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969?

Le norme generali di ius cogens, nel diritto internazionale sono norme imperative, che tutelano valori essenziali per la società degli Stati, e che non possono essere derogate a pena di nullità da altre norme generali o particolari per cui si trovano in una posizione gerarchica superiore rispetto a queste. Nonostante questa premessa queste norme non costituiscono una categoria di norme autonome ma rientrano tra quelle generali. In caso di contrasto tra norme di ius cogens si utilizzano i criteri usati per la risoluzione delle antinomie normative. La dottrina, e anche la Corte di Strasburgo definiscono le norme di ius cogens come norme di «ordine pubblico internazionale. Le norme di jus cogens sono disciplinate dagli artt. 53, 64 e 71 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969:  Articolo 53,sancisce la nullità di qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale cioè quella accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati inderogabile e che può essere modificata soltanto da un’altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.  Articolo 64, stabilisce la nullità del trattato in contrasto con lo ius cogens anche quando il contrasto sia sopravvenuto. L’articolo 71 disciplina le conseguenze della nullità determinata dal contrasto con la norma imperativa. Innanzitutto, gli Stati sono tenuti ad eliminare, le conseguenze dell’applicazione delle norme nulle e di conformare i rapporti tra gli Stati allo ius cogens. In caso di invalidità sopravvenuta, però, la nullità non ha effetto retroattivo e sono fatti salvi i diritti, gli obblighi e le situazioni giuridiche derivanti dall’esecuzione del trattato prima che sopravvenisse la nullità, però solo se non contrastano con la norma imperativa sopravvenuta.

Descrivere le caratteristiche della categoria degli obblighi collettivi e le

conseguenze del loro inadempimento

Gli obblighi collettivi contenuti sia in norme generali che convenzionali a differenza di quelli bilaterali non sono dovuti nei confronti di uno Stato, ma se l’obbligo scaturisce da una norma generale sono dovuti nei confronti di tutta la società internazionale, se l’obbligo scaturisce da una norma convenzionale sono dovuti nei confronti di tutti gli Stati parte ad un trattato. Essi sono esigibili, da tutti gli Stati della stessa Comunità internazionale; infatti, ciascuno Stato non agisce per conto dello Stato leso ma dell’intera società internazionale o di quelli parte di un trattato. Esempi di obblighi collettivi sono i divieti di aggressione, o uso della forza, il dovere di tutelare i diritti umani fondamentali etc. per cui si può affermare che tali obblighi sono posti a tutela di valori considerati importanti ed essenziali dalla società internazionale o del trattato. Essendo l’obbligo collettivo un obbligo indivisibile in caso di una sua violazione qualunque stato, anche non quello leso, può richiedere la responsabilità internazionale dello stato che ha commesso la violazione e

Descrivere gli elementi costitutivi della consuetudine

La consuetudine è la ripetizione costante ed uniforme di un comportamento da parte dei soggetti di diritto internazionale insieme al convincimento degli Stati che il comportamento sia giuridicamente doveroso e quindi obbligatorio. In questa definizione si individuano due elementi, quello oggettivo e quello soggettivo, per quanto attiene al primo, il tempo necessario alla formazione della norma, cioè il tempo di ripetizione costante, uniforme e generalizzata del comportamento non ha durata minima ma non può essere immediato (in tal caso, infatti, avremmo un principio e non una consuetudine). La consuetudine può scaturire dalla prassi diplomatica, dalla giurisprudenza internazionale e dai trattati internazionali. Riguardo l’elemento soggettivo vi sono due linee di pensiero quella che lo identifica nella convinzione che il comportamento si conformi ad una norma giuridica che si crede già esistente e che dunque sia obbligatoriamente dovuto, per altri invece l’assenza di una preesistente norma giuridica, farebbe nascere il comportamento doveroso socialmente e necessario giuridicamente per disciplinare la fattispecie. Quest’ultima tesi è quella da ritenersi fondata. L’elemento soggettivo sussiste solo nella prima fase di formazione della norma cioè quando manca ancora una disciplina giuridica, quando il comportamento diventa effettivamente vincolante dal punto di vista giuridico, lo Stato non è più determinante per la formazione della norma, ma ne diviene solo destinatario. Inoltre, l’elemento soggettivo deve sempre essere qualificato per contribuire alla formazione della norma generale consuetudinaria.

Quali sono le caratteristiche fondamentali del diritto internazionale particolare?

Le norme particolari sono quelle che si ritrovano nei trattati, che sono diventate negli ultimi secoli fonti privilegiati per la regolamentazione giuridica delle relazioni internazionali, questo si verifica innanzitutto, perché la forma scritta delle norme ne garantisce la certezza e inoltre per l’instaurarsi di rapporti, sempre più complessi, in ogni settore delle relazioni internazionali. All’art. 2, lett. a della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 il trattato è definito come l’accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, che può essere contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, indipendentemente dalla denominazione. Con questo accordo le parti assumono reciprocamente l’obbligo di rispettare, applicare ed eseguire il contenuto del trattato. La Convenzione di Vienna non si applica: - ai trattati conclusi in forma orale e a quelli conclusi tra Stati ed organizzazioni internazionali, si applica invece: - ai trattati istitutivi di organizzazioni internazionali (come la Carta dell’ONU) - ai trattati adottati all’interno delle organizzazioni internazionali. Gli Stati nel momento della stipula di un trattato fissano tra loro regole obbligatorie, non creano norme, ma contrattano creando diritti ed obblighi reciproci, relativamente a determinati comportamenti da tenere.

Chi è considerato "rappresentante dello Stato" ai fini della formazione di un

trattato internazionale?

La formazione di un trattato consiste in un processo complesso e formato da varie fasi, soffermandoci sulla fase preparatoria è necessario identificare i soggetti che sono abilitati a concludere i trattati. Nella Convenzione di Vienna del 1969 all’art. 6 la capacità di concludere trattati viene riconosciuta ad ogni Stato, subito dopo all’art. 7 si specifica chi possa essere riconosciuto come suo rappresentante, per svolgere gli adempimenti relativi alla formazione del trattato. è considerato rappresentante dello Stato il soggetto designato dallo Stato attraverso un documento che gliene attribuisca potere, per l’espletamento delle funzioni di negoziazione, adozione o autenticazione del testo di un trattato, e che ne assuma obblighi derivanti dal trattato per conto dello Stato. Questo potere di rappresentanza viene attestato all’inizio della formazione del trattato e deve continuare in ogni sua fase. La presentazione dei pieni poteri trova delle eccezioni , ai sensi dell’art. 7 i Capi di Stato e di Governo ed i Ministri degli affari esteri sono rappresentanti di diritto «per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato»; i capi di missione diplomatica «per l’adozione del testo di un trattato fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario»; i rappresentanti degli

Stati accreditatari a una conferenza internazionale, organizzazione internazionale o uno dei suoi organi «per l’adozione del testo di un trattato in quella conferenza, organizzazione o organo» e infine i comandanti quando negoziano e concludono trattati tra Stati belligeranti. L’atto compiuto dalla persona priva del potere di rappresentanza non produce effetti giuridici salva la conferma successiva dell’atto da parte dello Stato.

Descrivere la fase di stipulazione del trattato e la sua entrata in vigore

In merito alla stipula del trattato come espresso all’art. 11 della Convenzione vige il principio della libertà delle forme o della libertà dei modi di stipulazione dei trattati. nella prassi esistono due forme di stipulazione quella in forma solenne e quella in forma semplificata. Le forme solenni sono la ratifica l’accettazione l’approvazione e l’adesione, i primi tre casi sono accumunati dalla forma scritta e tutti e tre hanno lo scopo di attestare l’avvenuta manifestazione del consenso da parte dello Stato, inoltre, In tutti e tre i casi, lo Stato ha anche partecipato alla fase preparatoria di formazione del trattato. L’adesione al trattato disciplinata dall’art. 15 della Convenzione di Vienna riguarda il caso in cui lo Stato non abbia partecipato alla fase preparatoria di formazione del trattato ma vi subentri nella fase della stipula, sempre se il trattato preveda l’adesione successiva di Stati, in questo caso lo Stato subentrante acquisisce lo stesso status di quelli originari. La forma semplificata si verifica con la firma o con lo scambio di strumenti costituenti il trattato, in questo caso la manifestazione del consenso da parte dello Stato non si manifesta a livello interno, come nelle forme solenni ma si manifesta direttamente sul piano internazionale. la firma vale solo come autenticazione del testo ma secondo l’art. 12, può anche valere come manifestazione del consenso ad essere vincolati se il trattato lo prevede, se gli Stati lo avevano concordato, o se risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso della negoziazione. Lo scambio degli strumenti costituenti un trattato tra gli Stati costituisce manifestazione del consenso ad essere obbligati dal trattato. Tali strumenti possono essere note diplomatiche, lettere di organi statali, ed ogni altro documento idoneo ed appropriato. Riguardo l’entrata in vigore dei trattati nelle procedure semplificate di stipulazione coincide con la firma o con lo scambio degli strumenti costituenti il trattato nelle procedure solenni di stipulazione, invece, l’entrata in vigore del trattato solitamente avviene in un momento successivo rispetto a quello di conclusione della procedura. Nella fase dell’entrata in vigore bisogna distinguere tra i trattati bilaterali e quelli multilaterali, nel primo caso l’entrata in vigore quasi sempre coincide con il momento in cui gli Stati vengono a conoscenza del consenso ad essere vincolati. Nei trattati multilaterali, l’entrata in vigore del trattato si verifica allo scambio, al deposito presso lo Stato o l’organizzazione individuati o alla notifica di un determinato numero di strumenti di ratifica, approvazione, accettazione o di adesione. Gli Stati possono comunque convenire che un trattato, sebbene non ancora in vigore, si applichi a titolo provvisorio (art. 25).

Quali disposizioni della Convenzione di Vienna del 1969 disciplinano

l'emendamento e la modificazione del trattato? Cosa prevedono?

l’emendamento e la modificazione del trattato sono disciplinati agli artt. 39 40 e 41 della Convenzione di Vienna del 1969 - l’emendamento è l’alterazione delle disposizioni del trattato a seguito di un accordo tra tutti gli Stati parte invece la modificazione è l’alterazione delle disposizioni del trattato a seguito di un accordo solo tra alcuni degli Stati parte. Nel primo caso l’alterazione è voluta da tutti gli Stati e destinata a tutti; invece, nel secondo caso solo alcuni concludono tra loro l’accordo modificativo. Come enunciato dall’art. 39 Gli Stati hanno piena libertà di emendare il trattato al quale salvo diversa volontà degli Stati, si applicano le regole sulla formazione, stipulazione ed entrata in vigore dei trattati. Il trattato di emendamento è quindi un normale trattato che altera, in tutto o in parte, un trattato già in vigore. Riguardo le procedure di emendamento l’art. 40 fissa una disciplina tipica salva l’eventuale diversa volontà degli Stati. I trattati multilaterali con un numero non elevato di Stati parte e quelli istitutivi di organizzazioni strumentali all’integrazione tra gli Stati membri, di solito richiedono l’unanimità per l’entrata in vigore

qualunque Stato, anche se non leso e Nel caso di un trattato in contrasto con norme di ius cogens anche gli Stati terzi al trattato, possono invocare la nullità. La nullità può privare le disposizioni di valore giuridico, investire l’intero trattato, qualsiasi Stato parte al trattato può invocarne la nullità, l’eventuale acquiescenza degli Stati parte non può sanare il trattato, e gli effetti della nullità retroagiscono al momento della conclusione del trattato.

Quali sono le cause di annullabilità di un trattato internazionale e quali le

conseguenze dell'annullabilità stessa?

Le cause di invalidità dei trattati comportano la loro inidoneità a produrre effetti giuridici, in base alla gravità del vizio, l’invalidità può comportare la nullità oppure l’annullabilità del trattato. Le cause di annullabilità sono elencate agli artt.46,47,48,49 e 50 della Convenzione di Vienna 1969 e riguardano la violazione di disposizioni di diritto interno sulla competenza a concludere trattati, la manifestazione del consenso ad obbligarsi da parte del rappresentante dello Stato avvenuta al di fuori dei poteri conferitigli, l’errore, il dolo e la corruzione del rappresentante dello Stato. l’interesse tutelato nei casi di annullabilità è solo quello dello Stato che ha subito il vizio per cui Spetta solo allo Stato leso decidere se invocare o meno il vizio che a differenza della nullità non opera automaticamente. in merito alle conseguenze le cause di annullabilità possono essere invocate solo dallo Stato leso, o possono essere sanate dallo stesso attraverso consenso tacito o espressa manifestazione di volontà; o possono riguardare solo alcune clausole del trattato; o le cause di annullabilità operano ex tunc, o infine se gli atti che lo Stato il cui consenso è stato viziato ha posto in essere in buona fede prima di invocare il vizio possono essere ritenuti validi.

Cosa si intende per successione tra Stati nei trattati? Descrivere la tendenza

generale del diritto internazionale a tale riguardo e le relative eccezioni

Quando un territorio cessa di essere soggetto alla sovranità di uno Stato e passa

sotto la sovranità di un altro, si applicano al territorio trasferito i trattati che

vincolano lo «Stato predecessore» (cedente) oppure quelli che vincolano lo «Stato

successore» (cessionario)?

La successione degli Stati nei trattati si verifica quando un territorio cessa di essere soggetto alla sovranità di uno Stato e passa sotto la sovranità di un altro, si pone in questi casi il problema se al territorio ceduto andranno applicati i trattati che vincolano lo «Stato predecessore» cioè quello cedente oppure quelli che vincolano lo «Stato successore ovvero cessionario. Ne nella prassi né in dottrina esiste una soluzione valevole in tutte le situazioni, ma in molti casi è possibile individuare un orientamento che consiste nel condizionare, gli effetti successori alla volontà degli Stati interessati, ciò comporta la non automatica operatività dei fenomeni successori come confermato dagli artt. 8 e 9 della Convenzione del 1978. Per cui in caso di una successione gli Stati direttamente interessati valuteranno se mantenere il vincolo originario, dopo un approfondita valutazione politica dei propri interessi. Questa conclusione vale sia per lo Stato successore che assume obblighi stipulati dallo Stato predecessore sia per lo Stato che non è destinatario della successione ma che è parte ad un trattato stipulato con lo Stato predecessore. la volontà di cui si parla non intesa in termini unilaterali ma bilaterali, cioè necessita dell’accettazione da parte dello Stato terzo delle dichiarazioni e notificazioni operate dallo Stato successore. La rilevanza della volontà è sottolineata dal fatto che lo Stato successore deve effettuare una valutazione di compatibilità con l’oggetto o lo scopo del trattato nel quale dovrebbe succedere; infatti, se l’esito della valutazione è negativo viene esclusa la successione. Vi sono delle eccezioni a questo orientamento che sono costituite dai trattati localizzabili, che impongono obblighi o limitazioni di utilizzo di un territorio oppure di diritti a favore di un territorio e dai trattati che regolano i confini internazionali. In questi casi la successione tra Stati non pregiudica gli obblighi già sanciti dai trattati.

Come può essere definita la controversia tra due o più soggetti internazionali?

la controversia tra due o più soggetti internazionali può essere definita come il disaccordo su una questione di diritto o di fatto, o conflitto di opinioni o interessi. la controversia può essere attuale quando vi sono di fatto due posizioni differenti in contrasto o potenziale quando l’insorgere della controversia è possibile ma non certo. Nella trattazione delle controversie tra soggetti internazionali bisogna sottolineare il carattere anorganico e contrattualistico del sistema giuridico internazionale, e l’assenza di organi giudiziari e di polizia internazionali, per cui le definizioni delle eventuali controversie spetta agli Stati interessati che agiscono in autotutela, cioè il diritto internazionale riconosce la facoltà allo stato offeso di agire contro l’offensore. Mancando per cui un sovrano internazionale, i meccanismi di accertamento e reazione, si attivano in modo diffuso e non istituzionalizzato. Tali meccanismi possono essere individuali se lo Stato leso agisce per conto proprio, collettivo nei casi più gravi, di uno o più Stati agenti in nome e per conto di tutti gli altri., in entrambi i casi lo scopo è quello di «garantire» la norma violata al fine tutelare l’interesse giuridicamente rilevante. Riguardo i mezzi di risoluzione nel diritto internazionale non si parla di giurisdizione ma di arbitrato. In ambito giurisdizionale l’organo competente decide a prescindere dal consenso delle parti invece in ambito internazionale il “giudice” esercita i suoi poteri se questi gli sono riconosciuti dalle parti, altrimenti il procedimento della risoluzione della controversia non può andare avanti, quindi siamo difronte un arbitrato.

Definire la differenza sostanziale tra giurisdizione e arbitrato

Nella trattazione delle controversie tra soggetti internazionali bisogna sottolineare il carattere anorganico e contrattualistico del sistema giuridico internazionale per cui mancando un sovrano internazionale, i meccanismi di accertamento e reazione, si attivano in modo diffuso e non istituzionalizzato. Riguardo i mezzi di risoluzione nel diritto internazionale non si parla di giurisdizione ma di arbitrato, nonostante in entrambi i casi la controversia è decisa in base al diritto applicabile ed è vincolante per le parti, vi è una sostanziale differenza infatti, la giurisdizione può operarsi solo all’interno di Stati con organi preposti allo svolgimento di tali funzioni e l’organo competente decide a prescindere dal consenso delle parti invece in ambito internazionale il “giudice” esercita i suoi poteri se questi gli sono riconosciuti dalle parti, altrimenti il procedimento della risoluzione della controversia non può andare avanti, quindi ci troviamo difronte ad un arbitrato. nei casi in cui il consenso a sottoporre le proprie controversie ad un’istanza internazionale venga espresso preventivamente e in maniera generale senza la necessità di esprimerlo all’insorgere di ogni controversia, siamo sempre difronte ad un arbitrato. Per esempio, nel sistema dell’Unione europea e nel sistema europeo di protezione dei diritti umani, l’accettazione preventiva e generale degli Stati di accettare il trattato che ne istituisce le corti nel primo caso quella di Lussemburgo e Strasburgo nel secondo. Fa sì che il potere delle corti dipende dalla vigenza del trattato e dopo la sua entrata in vigore i poteri sono affidati automaticamente dalle Corti. Ulteriore distinzione tra giurisdizione e arbitrato riguarda la forma e la procedura, nei procedimenti giudiziari si usano i termini «giudice», «sentenza» e «giurisdizione» quindi quando l’istanza decisoria è permanente, precostituita e competente in via automatica e generale. Invece quando l’istanza è istituita di volta in volta cioè nell’arbitrato si usano invece i termini «arbitro», «lodo» e «arbitrato».

Tracciare un quadro del sistema previsto dalla Carta dell'ONU in merito ai mezzi

pacifici di risoluzione delle controversie internazionali

Gli Stati in merito alla risoluzione delle controversie internazionali hanno a disposizione due tipi di mezzi, pacifici cioè che non prevedono l’uso della forza, e non pacifici che la prevedono, il primo tipo è quello divenuto obbligatorio dopo la fine della Seconda guerra mondiale, dato il generale divieto di uso o di minaccia dell’uso della forza per risolverle. Il sistema attualmente vigente in materia è quello contenuto nella Carta dell’ONU, secondo cui l’obbligo ad una risoluzione pacifica grava sugli Stati membri per cui

Nonostante la disciplina contenuta nella Carta dell’ONU e i divieti previsti la prassi dimostra che l’impiego della forza nelle relazioni internazionali non è diminuito per cui come anche affermato dalla Corte internazionale di giustizia nella Carta dell’ONU non è prevista tutta la normativa internazionale in materia di uso della forza e che gli Stati cercano nuovi spazi di legittimità giuridica per l’uso della forza armata sulla base di esigenze politiche.

Quali elementi caratterizzano un conflitto armato internazionale?

Quali norme si applicano ai conflitti armati internazionali?

il diritto internazionale umanitario distingue due tipi di conflitti armati. A. I conflitti armati internazionali; B. I conflitti armati non internazionali. Il presupposto essenziale per identificare i conflitti internazionali è lo stato di ostilità che si crea - tra due o più Stati oppure - tra un movimento di liberazione nazionale e lo Stato coloniale o straniero (guerra di liberazione nazionale). Ai conflitti armati internazionali si applicano le “general laws and customs of war” del diritto internazionale. la più compiuta ed esaustiva codificazione del diritto dei conflitti armati e rappresentata dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ed il primo Protocollo addizionale del 1977. Questo corpus normativo è definito come diritto internazionale umanitario (che pone l’accento sulla tutela delle vittime di ostilità) o diritto internazionale dei conflitti armati, come disciplinato dalla Carta delle Nazioni Unite e dal “diritto de L’Aja”. l’inizio dello stato di guerra tra due o più Stati storicamente prevedeva la presentazione di una formale dichiarazione di guerra, e si fondava sul reciproco riconoscimento dello stato di guerra da parte dei belligeranti. nelle Convenzioni di Ginevra del 1949, il termine “guerra” fu sostituito da “conflitto armato” in modo tale che non sussistesse più necessità di dichiarare formalmente guerra o di riconoscere l’esistenza dello stato di guerra in modo che il diritto dei conflitti armati diventi automaticamente applicabile dal momento in cui si verifica il primo atto ostile. Inoltre, l’applicazione delle Convenzioni di Ginevra deve avvenire in modo oggettivo cioè uno Stato parte è tenuto a rispettarle indipendentemente dal fatto che l’altro Stato parte le rispetti, ed anche se l’altro Stato non è parte alle Convenzioni, per cui viene meno la reciprocità.

Quali elementi caratterizzano un conflitto armato non-internazionale?

il diritto internazionale umanitario distingue due tipi di conflitti armati. A. I conflitti armati internazionali; B. I conflitti armati non internazionali, quest’ultimi riguardano situazioni differenti tra loro nella forma e nell’obiettivo come i conflitti armati interni, guerra civile, ribellione ed insurrezione, che vedono contrapposti, da un lato, l’esercito o l’apparato nazionale preposto al mantenimento dell’ordine e dall’altro, degli individui o dei gruppi armati, considerati come criminali dal diritto nazionale. Si deduce che in questo tipo di conflitti c’è una rilevante sproporzione politica, giuridica e militare tra le parti in gioco. Lo Stato nazionale che vede attaccata la propria sovranità solitamente non riconosce la situazione di conflitto ma di disordine interno così da criminalizzare l’azione dei gruppi armati e giustificare le azioni militari e di sicurezza per il mantenimento dell’ordine. Individuare la soglia che separa le situazioni di disordine interno dal conflitto armato è estremamente importante in quanto solo nel secondo caso si può applicare il diritto umanitario, che limiti l’uso della forza dello Stato protegga le vittime del conflitto. gli elementi da tenere in considerazione per tale distinzione sono l’intensità degli scontri ed il livello di organizzazione dei gruppi armati. I criteri oggettivi sono fissati dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli in particolare all’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 si possono avere casi di conflitto armato non-internazionale in due casi: 1) le forze armate dello Stato combattono contro una o più Parti non-statali;

  1. più Parti non-statali combattono tra loro senza che nel conflitto siano coinvolte le forze armate dello Stato. secondo il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia l’individuazione di una situazione come conflitto armato non-internazionale, si fonda essenzialmente su due criteri: 1) il livello di violenza, che deve aver raggiunto un certo grado di intensità e sia durevole nel tempo, e collettiva ; 2) il grado di organizzazione per cui si deve trattare di un «gruppo armato organizzato» sotto una struttura di comando.

Quali norme si applicano ai conflitti armati non-internazionali?

il diritto internazionale umanitario distingue due tipi di conflitti armati. A. I conflitti armati internazionali; B. I conflitti armati non internazionali, che sono previsti e disciplinati dall’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Secondo Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra. Secondo l’art. 3 si possono avere casi di conflitto armato non-internazionale in due casi: 1) le forze armate dello Stato combattono contro una o più Parti non-statali; 2) più Parti non-statali combattono tra loro senza che nel conflitto siano coinvolte le forze armate dello Stato; infatti, se le parti in gioco fossero solo Stati si avrebbe un conflitto armato internazionale. inoltre, l’art. 3 prevede, «nel caso in cui un conflitto armato interno scoppi sul territorio di uno degli Stati parte, l’obbligo per tutte le parti in conflitto di applicare le garanzie umanitarie fondamentali alle vittime del conflitto, secondo lo stesso articolo sono da considerarsi «vittime» tutte le persone che non prendono parte attivamente alle ostilità, che il personale militare che si sia arreso o sia fuori combattimento. l’articolo 3 comune non fissa i criteri per determinare l’esistenza di un conflitto armato non-internazionale è stata l’azione interpretativa, a fornire maggiori elementi in merito. In particolare secondo Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia l’individuazione di una situazione come conflitto armato non-internazionale, si fonda essenzialmente su due criteri: 1) il livello di violenza, che deve aver raggiunto un certo grado di intensità e sia durevole nel tempo, e collettiva; 2) il grado di organizzazione per cui si deve trattare di un «gruppo armato organizzato» sotto una struttura di comando.

Tracciare la disciplina dettata dal secondo Protocollo addizionale alle

Convenzioni di Ginevra

il secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra, del 1977 viene adottato al fine di ridefinire e ampliare l’ambito di applicazione delle Convenzioni, esso estende ai conflitti armati non-internazionali alcune disposizioni già applicabili a quelli internazionali. Cioè quelli che hanno luogo, sul territorio di uno Stato parte, tra le forze armate dello Stato e gruppi armati organizzati o tra forze che esercitano un controllo militare prolungato ed effettivo su una parte del territorio. l’introduzione del criterio del controllo territoriale esclude dalla disciplina i rivoltosi. In mancanza di questi requisiti il conflitto armato resta quindi disciplinato solo dall’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra. Per evitare che il Protocollo II potesse essere usato per interferire sugli affari dello Stato violandone la sovranità, l’articolo 3, paragrafo 1, sottolinea in primo luogo il carattere e la funzione esclusivamente umanitaria del Protocollo II per cui lo Stato è legittimato ad usare tutti i mezzi necessari per mantenere o ripristinare al proprio interno l’ordine pubblico anche a difesa dell’unità nazionale e dell’integrità territoriale. In secondo luogo, l’articolo 3, paragrafo 2, stabilisce per tutti gli Stati ed altri enti l’obbligo di non «intervento, diretto o indiretto, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni». Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del Protocollo I sono considerati combattenti legittimi i membri di tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un comando responsabile. Chi non rientra nella definizione di combattente è considerato un «civile» che, come tale, non può essere mai destinatario della violenza di un conflitto. I combattenti legittimi godono della combatant immunity, ossia non sono punibili per gli atti compiuti durante il conflitto che siano conformi al diritto internazionale umanitario: Nei conflitti armati non-internazionali, invece, i combattenti sono sempre considerati «illegittimi» in quanto hanno preso le armi contro lo Stato.

Cosa si intende per "atto di aggressione"?

La nozione di aggressione fu definita dall’art.1 della Risoluzione 3314 (29) del 14 dicembre 1974 dell’AG, e consiste nell’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato. L’art. 3 della Risoluzione considera come «atti di aggressione» alcune azioni come, l’invasione o l’attacco (di mare terra o aria)o l’occupazione anche temporanea del territorio di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato, o il suo bombardamento o l’impiego di

artt. 43-47 che però sono rimasti inattuati. Nella prassi invece si è sviluppato un diverso modello consistente nell’uso della forza da parte degli Stati membri previa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Ma anche il Consiglio potrebbe, e dovrebbe, esercitare un controllo rigoroso sull’azione autorizzata dall’altra parte questo nella pratica non avviene perché vi è una commistione tra controllore e controllato che determina il Consiglio a controllare solo se il mandato della Risoluzione sia stato adempiuto e non anche a valutare le modalità effettive dell’azione coercitiva.

Descrivere le caratteristiche delle operazioni di peacekeeping, di

peacebuilding e di peace-enforcement e le analogie e differenze tra le

varie tipologie

Sin dagli anni Cinquanta ha assunto una notevole importanza in materia di sicurezza collettiva l’istituzione di missioni di pace (peacekeeping) decise dal Consiglio di Sicurezza ed effettuate da forze multinazionali (i “caschi blu”) poste sotto la direzione del Segretario Generale dell’ONU, delegato dal Consiglio e coadiuvato da un apposito Dipartimento per le operazioni di peacekeeping, e costituite dallo stesso Segretario previa intesa e disponibilità degli Stati membri a fornire volontariamente il personale civile e militare necessario. Generalmente le missioni, presentano tre caratteristiche ricorrenti: 1) l’impiego della forza solo per legittima difesa; 2) l’imparzialità della forza multinazionale rispetto alle fazioni in lotta o alle parti in conflitto; 3) il consenso delle fazioni e/o parti interessate al dispiegamento della missione sul proprio territorio. la dottrina individua tre “generazioni” di operazioni, quelle di “prima generazione” che si svolsero in prevalenza dal 1956 al 1989 ebbero la funzione di costituire una “forza cuscinetto”, ossia di interposizione, tra le parti in conflitto (operazioni di peacekeeping).  Le operazioni di “seconda generazione” hanno obiettivi di carattere politico e sociale dette operazioni di peacebuilding, hanno lo scopo di gestire la transizione dal conflitto alla pace o quando raggiunta la pace assumono il compito di consolidare la stabilità politica e sociale. Spesso la stessa missione svolge entrambi i compiti. Le operazioni di “terza generazione”, si caratterizzano per la possibilità di impiegare la forza non solo per legittima difesa al fine di raggiungere certi obiettivi del mandato come, ad esempio, il disarmo delle fazioni in lotta o la distribuzione degli aiuti umanitari alla popolazione dette operazioni di peace-enforcement. L’inquadramento giuridico delle missioni di mantenimento della pace nel loro complesso è controverso in dottrina. Ulteriore differenziazione è che le operazioni di prima e seconda generazione sono quelle in cui il sovrano territoriale presta il consenso all’ingresso dei “caschi blu” e la forza viene usata solo per legittima difesa, quelle di terza generazione (il consenso del sovrano territoriale non è richiesto e la forza viene usata non solo per legittima difesa.

Cosa si intende, in diritto internazionale, per legittima difesa? Quali

sono le sue caratteristiche e quali i suoi limiti?

La Carta delle nazioni unite prevede alcune eccezioni al generale divieto di uso della forza di cui all’art. 2, par. 4 infatti secondo l’art.51, è possibile usare la forza per legittima difesa. La legittima difesa è una norma generale del diritto internazionale l’art. 51 la definisce un «diritto naturale» dello Stato. La legittima difesa giustifica, ed esclude l’illiceità dell’uso della forza in difesa da un attacco armato ed in corso. la legittima difesa oltre che individuale per cui reagisce lo Stato leso, può anche essere collettiva cioè uno o più Stati agiscono in difesa di un altro Stato oggetto di attacco armato. L’attacco da cui ci si difende per essere legittimo deve essere armato, cioè con effetti e modalità significativi, attuale vale a dire in corso o chiaramente in procinto di essere sferrato, inoltre l’azione difensiva deve essere necessaria, nel senso che l’uso della forza deve essere l’unica opzione per difendersi, proporzionata per effetti, portata e modalità all’attacco ricevuto ed esclusivamente funzionale ad interrompere l’attacco. La norma generale sulla legittima difesa e quella codificata nell’art. 51 della Carta non hanno lo stesso contenuto ed ampiezza. ll

problema più complesso sta nel fatto che, in ragione dell’ampio e inderogabile divieto di usare la forza contenuto nella Carta, gli Stati tentano di ampliare a dismisura e indebitamente la nozione di legittima difesa così da potervi fare rientrare qualunque uso della forza altrimenti vietato.

Quali sono circostanze di esclusione dell'illecito previste dal Progetto di

articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati?

Riguardo le eccezioni al divieto dell’uso della forza, il capitolo V (artt. 20-27) del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati è dedicato alle circostanze di esclusione dell’illecito. In particolare, le circostanze di esclusione dell’illecito sono costituite: 1) dal consenso dell’avente diritto cioè quando uno stato presta il consenso all’uso della forza nel proprio territorio da parte di uno Stato straniero. Il consenso, non deve essere affetto da vizi della volontà, deve provenire da un governo effettivamente rappresentativo e deve essere prestato senza coercizioni prima o durante l’uso della forza, inoltre l’azione deve rispettare i limiti che il consenso ha definito. Altra circostanza di esclusione dell’illecito è costituita dall’estremo pericolo e ciò avviene quando l’uso della forza è l’unico modo del soggetto per salvare la propria vita o le vite di altre persone affidate alla sua cura. Un’ulteriore circostanza di esclusione dell’illecito è rappresentata dalla forza maggiore quando la violazione del diritto di uno Stato, seppur consapevole, non è comunque intenzionale ma è determinata da eventi che non si possono controllare. Un’altra circostanza di esclusione dell’illecito è lo stato di necessità quando lo Stato agisce per salvaguardare un suo interesse essenziale da un grave ed imminente pericolo sempre se ciò violi una norma di jus cogens. Ultima circostanza di esclusione dell’illecito è rappresentata dal caso fortuito, in questo caso l’autore dell’illecito è inconsapevole dell’illecito ma questo si verifica a causa di evento esterno imprevisto.

Ripercorrere la prassi in materia di intervento umanitario

la prassi in materia di intervento umanitario, si può ricondurre a tre casi. 1.Nel primo caso, nel 1999 la NATO intervenne per difendere la popolazione albanese del Kosovo contro le azioni del governo della SerbiaMontenegro senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza in quanto la Russia si opponeva contestando la legittimità giuridica e l’opportunità politica dell’azione militare voluta dagli Stati occidentali. La NATO giustificò l’impiego della forza con l’obiettivo di evitare una catastrofe umanitaria. Quest’azione della NATO generò diverse critiche sia sull’ammissibilità stessa dell’intervento sia sull’obiettivo ritenuto non strettamente umanitario. 2. Nel secondo caso, la Risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di Sicurezza autorizzò gli Stati a prendere tutte le misure necessarie contro il Governo libico allo scopo di proteggere i civili sotto minaccia di attacco. in questo caso l’intervento andrò oltre i confini umanitari, infatti, le operazioni militari condotte dalla NATO, diedero un sostegno decisivo agli insorti per vincere la guerra e rovesciare il Colonnello Gheddafi. Per cui si potrebbe riqualificare quest’intervento in attuazione della Risoluzione 1973 come illegittimo in quanto non “umanitario” ma piuttosto “democratico” nel senso che il reale o, comunque, ulteriore obiettivo fu quello di rovesciare il Governo autocratico della Libia a favore di una democrazia di stampo occidentale. Nel terzo caso, la Gran Bretagna nel 2013 voleva intervenire in Siria per difendere la popolazione civile dall’uso delle armi chimiche di cui era stato accusato il Governo. L’intervento non ebbe poi luogo sia perché Russia e Cina si opposero nel Consiglio di Sicurezza, sia perché mancò il necessario sostegno politico interno britannico. L’esito della vicenda dimostra sia controversa in dottrina l’esatto contenuto della dottrina sull’intervento umanitario.

Cosa si intende per responsabilità di proteggere?

In tema di diritti umani da sempre, l’uso della forza ha trovato fondamento, al fine di tutelare interessi e valori essenziali. Nel 2000 il Canada costituisce l’International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)e riconfigurò e diede organicità alla dottrina dell’intervento umanitario introducendo la nuova dottrina della «responsabilità di proteggere» secondo cui Ogni Stato prima della sicurezza nazionale