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Parlamento e Governo, Appunti di Diritto

Appunti di diritto costituzionale. PARLAMENTO: Composizione, Organizzazione, Funzionamento, Posizione giuridica dei parlamentari, Iter legislativo, Funzione ispettiva e di controllo. GOVERNO: Composizione, Formazione, Crisi politiche, Responsabilità dei ministri, Funzioni, Attività normativa.

Tipologia: Appunti

2025/2026

In vendita dal 01/07/2026

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ELENA SAGLIETTI V A SIA 31/03/2026
VERIFICA DIRITTO
PARLAMENTO
COMPOSIZIONE PARLAMENTO
PARLAMENTO
Organo costituzionale che detiene il potere legislativo ed è composto da 2 Camere:
Camera dei deputati e Senato della Repubblica.
Spetta al Parlamento emanare le leggi.
La Camera dei deputati è composta da 400 membri.
Il Senato della Repubblica è composto da 200 membri elettivi, ai quali si aggiungono i
Senatori a vita.
Siccome le 2 Camere svolgono esattamente le stesse funzioni, il nostro è un sistema di
BICAMERALISMO PERFETTO.
Entrambe le Camere, che di solito operano separatamente, hanno sede a Roma:
la Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio e il Senato a Palazzo Madama.
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
ART. 55 c. 2 COST.
Per alcune deliberazioni il Parlamento si riunisce in seduta comune.
- Elezione del Presidente della Repubblica
- Giuramento del Presidente della Repubblica
- Elezione di 1/3 dei membri del Consiglio superiore della Magistratura
- Elezione di 1/3 dei membri della Corte costituzionale
- Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica.
DEMOCRAZIA INDIRETTA
Il Parlamento nasce dal carattere rappresentativo della democrazia:
Non essendo possibile che tutti i cittadini partecipino direttamente alle decisioni del
paese, essi eleggono periodicamente i loro rappresentanti in Parlamento, scelti tra i
candidati dei partiti politici, con lo scopo di esprimere e tutelare gli interessi degli
elettori.
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ELENA SAGLIETTI V A SIA 31/03/

VERIFICA DIRITTO

PARLAMENTO

COMPOSIZIONE PARLAMENTO

PARLAMENTO

Organo costituzionale che detiene il potere legislativo ed è composto da 2 Camere : Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Spetta al Parlamento emanare le leggi.

La Camera dei deputati è composta da 400 membri. Il Senato della Repubblica è composto da 200 membri elettivi , ai quali si aggiungono i Senatori a vita.

Siccome le 2 Camere svolgono esattamente le stesse funzioni , il nostro è un sistema di BICAMERALISMO PERFETTO.

Entrambe le Camere , che di solito operano separatamente, hanno sede a Roma : la Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio e il Senato a Palazzo Madama.

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

ART. 55 c. 2 COST. Per alcune deliberazioni il Parlamento si riunisce in seduta comune.

  • Elezione del Presidente della Repubblica
  • Giuramento del Presidente della Repubblica
  • Elezione di 1/3 dei membri del Consiglio superiore della Magistratura
  • Elezione di 1/3 dei membri della Corte costituzionale
  • Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica.

DEMOCRAZIA INDIRETTA

Il Parlamento nasce dal carattere rappresentativo della democrazia : Non essendo possibile che tutti i cittadini partecipino direttamente alle decisioni del paese, essi eleggono periodicamente i loro rappresentanti in Parlamento , scelti tra i candidati dei partiti politici , con lo scopo di esprimere e tutelare gli interessi degli elettori.

LA LEGISLATURA

L’ART. 60 COST.

Ciascuna delle 2 Camere è eletta per 5 anni , tale periodo viene chiamato LEGISLATURA. La legislatura può durare meno dei 5 anni previsti dalla Costituzione nel caso di SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE. Lo scioglimento anticipato può essere disposto dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA nel momento in cui tra Parlamento e Governo non vi è più fiducia e si ritenga necessario rinnovare la composizione di tali organi.

PROROGA DEI PARLAMENTARI

L’ART. 61 COST.

Stabilisce il tempo di passaggio da una Legislatura ad un’altra.

Le nuove elezioni devono svolgersi entro 70 giorni dalla fine della camere precedenti. Le nuove Camere devono riunirsi entro 20 giorni dalle elezioni. Nel frattempo, le vecchie Camere mantengono i loro poteri fino all’insediamento delle nuove ”.

Lo Stato non resta mai senza Parlamento , in quanto la sua attività continua anche durante il passaggio tra una legislatura e l’altra. Tuttavia , durante tale periodo le Camere non esercitano tutti i loro poteri , ma intervengono solo nei casi di necessità e urgenza.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Tra le Camere esistono alcune differenze per quanto riguarda l’elezione e la composizione :

- I membri elettivi del Senato sono la metà di quelli della **Camera dei deputati

  • L’elettorato attivo** (Per votare) richiede il compimento del 18° anno per le votazioni in **entrambe le Camere
  • L’elettorato passivo** (Per essere eletti) richiede il compimento del 25° anno per la candidatura alla Camera dei deputati e del 40° anno al Senato.

Solo in Senato è prevista la presenza di membri non elettivi : I SENATORI A VITA.

COME SI DIVENTA SENATORE A VITA

Alla carica di senatore a vita accedono, di diritto, gli ex Presidenti della Repubblica. Inoltre, possono essere nominati dal Presidente della Repubblica coloro che si sono distinti per alti meriti in campo sociale , scientifico , artistico e letterario. La nomina più recente è stata quella, da parte del Presidente Mattarella , di Liliana Segre , testimone della Shoah.

GRUPPI PARLAMENTARI

All’interno di ciascuna Camera , i deputati e i senatori sono organizzati in GRUPPI PARLAMENTARI , che corrispondono spesso ai partiti presenti in Parlamento.

I parlamentari eletti devono dichiarare , entro 2 o 3 giorni dalla prima seduta successiva alla loro elezione, a quale gruppo iscriversi.

L’elezione nelle liste di un partito non comporta automaticamente l’iscrizione nel gruppo parlamentare corrispondente , soprattutto nel caso degli INDIPENDENTI (Soggetti candidati per un partito ma non iscritti ad esso).

Ogni gruppo parlamentare elegge un proprio CAPOGRUPPO che lo rappresenta. L’insieme dei capigruppo forma la CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO , alla quale spetta l’organizzazione e la programmazione dell’attività parlamentare insieme al Presidente della Camera.

Per formare un gruppo parlamentare è necessario un NUMERO MINIMO DI ISCRITTI :

  • 6 per il Senato
  • 20 per la Camera dei deputati, che diventeranno 14 a partire dalla 20° legislatura.

FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE

I membri della Camera dei deputati e del Senato si riuniscono quotidianamente nelle loro sedi per DISCUTERE e APPROVARE proposte di legge.

LE SEDUTE delle Camere sono PUBBLICHE , quindi i cittadini possono assistervi dalle tribune.

Gli atti parlamentari sono pubblicati e, se il Presidente lo decide, i dibattiti e le votazioni possono essere seguiti in diretta radiofonica e televisiva. Da alcuni anni, gli atti sono consultabili anche via Internet rendendo più semplice per tutti i cittadini controllare l’operato dei propri rappresentanti

L’ART. 64 c. 3 COST. (NUMERO LEGALE) “ Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente il numero legale che corrisponde al 50% + 1 dei componenti di ciascuna assemblea. Inoltre, le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti , a meno che la Costituzione richieda una maggioranza speciale “.

Spesso accade che i membri delle Camere votino anche in assenza del numero legale , senza che ciò renda invalida la deliberazione.

Ciò avviene in quanto i regolamenti di ciascuna Camera stabiliscono che, se nessuno dei presenti richiede esplicitamente il conteggio delle presenze, il numero legale si considera presunto e quindi si può votare regolarmente.

Se però viene richiesta la verifica del numero legale e si accerta la sua mancanza , la seduta deve essere sospesa e la votazione non è valida.

LE VOTAZIONI AVVENGONO IN MODO PALESE , utilizzando il VOTO ELETTRONICO , cioè un sistema che mette a disposizione dei parlamentari tre pulsanti : uno per il , uno per il no e uno per l’astensione.

La maggioranza richiesta per approvare una deliberazione (Quorum deliberativo) è di solito la MAGGIORANZA SEMPLICE (50% + 1 dei votanti).

In alcuni casi è richiesta una maggioranza più elevata , che può essere ASSOLUTA (50% + 1 dei componenti),, oppure QUALIFICATA (2/3 dei componenti).

L’ART. 68 (IMMUNITA’ AGLI ARRESTI)

C. 2

Senza autorizzazione della Camera di appartenenza , un parlamentare non può essere sottoposto a perquisizione , né può essere arrestato o privato della libertà personale , salvo nei casi di condanna definitiva o di flagranza di reato.

C. 3 È necessaria l'autorizzazione anche per effettuare intercettazioni / conversazioni / comunicazioni / sequestri della corrispondenza “.

I giudici possono comunque avviare INDAGINI e PROCESSI contro un parlamentare , ma per adottare provvedimenti che limitano la sua libertà devono ottenere il consenso della Camera di appartenenza.

Molti ritengono che l’immunità dagli arresti sia un PRIVILEGIO INGIUSTO , ma tale principio nasce nelle prime monarchie costituzionali europee , quando il re controllava sia il potere esecutivo sia quello giudiziario.

In tale periodo il sovrano poteva far arrestare i parlamentari per influenzare le decisioni. Per difendersi da queste pressioni, i parlamentari introdussero L’ISTITUTO DELL’IMMUNITÀ , così da poter valutare in modo obiettivo se le accuse fossero fondate o no.

L’ART. 69 COST (INDENNITA’)

I membri del parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge “.

Durante il 19° secolo l’attività parlamentare non era retribuita e potevano accedervi solo persone abbienti , come nobili e borghesi.

L’introduzione dell’indennità ha permesso a tutti i cittadini , indipendentemente dal reddito, di diventare parlamentari.

L’indennità è stabilita dalla legge ed è composta da una quota mensile che comprende

  • Rimborsi per spese di segreteria e rappresentanza
  • Diaria per il soggiorno a Roma
  • Possibilità di usufruire gratuitamente di diversi servizi.

L’ITER LEGISLATIVO

Il compito del Parlamento consiste nella formazione delle leggi , che sono definite ORDINARIE per distinguerle da quelle SOSTANZIALI (emanate in casi particolari dal Governo).

L’emanazione di una legge richiede uno specifico procedimento che si articola in 4 fasi :

1- INIZIATIVA LEGISLATIVA 2- DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 3- PROMULGAZIONE 4- PUBBLICAZIONE.

1- INIZIATIVA LEGISLATIVA

Affinché le Camere possano svolgere la loro funzione legislativa , è necessario che sia presentata a una di esse una PROPOSTA DI LEGGE.

( Testo normativo , redatto in articoli e preceduto da un’introduzione che serve a chiarire gli obiettivi che si vogliono raggiungere, presentato a una Camera per richiederne la discussione e l’approvazione ).

L’ART. 71 COST

L’iniziativa legislativa appartiene al Governo , a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa legislativa tramite la proposta da parte di almeno 50. elettori , con un progetto redatto in articoli “.

Quando una proposta di legge è presentata dal Governo al Parlamento si definisce DISEGNO DI LEGGE.

Anche i membri del Parlamento , sia individualmente sia collettivamente , propongono proposte legislative, interpretando le esigenze del popolo di cui sono rappresentanti.

Il potere di iniziativa legislativa spetta anche ai Consigli regionali.

Anche il popolo può presentare iniziative legislative , purché siano sottoscritte da almeno 50.000 persone con i requisiti per votare alla Camera dei deputati.

Infine, anche un ente dello Stato come il CNEL può presentare iniziative legislative nel rispetto dei principi costituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge.

C2- PROCEDURA DECENTRATA

LA COMMISSIONE commissione permanente opera in SEDE DELIBERANTE , cioè ha il potere di approvare direttamente la legge senza passare dall’intera assemblea.

In questo caso il progetto non viene esaminato da tutti i parlamentari , ma solo dai MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMPETENTE , e ciò avviene soprattutto per provvedimenti di minore importanza o su cui l’esito è già prevedibile.

È comunque possibile tornare alla procedura ordinaria su richiesta del Governo / Parte dei parlamentari.

D2- PROCEDURA REDIGENTE

LA COMMISSIONE ha il compito di esaminare e approvare i singoli articoli della proposta legislativa, mentre l’approvazione finale del progetto spetta ALL’ASSEMBLEA.

SPOLA O NAVETTA

IL TESTO , una volta approvato da una camera , viene trasmesso all’altra. Se quest’ultima apporta modifiche , il testo deve tornare alla prima Camera , che deve riesaminarlo e votarlo nuovamente.

Tale passaggio prende il nome di SPOLA O NAVETTA e prosegue finché entrambe le Camere non approvano lo stesso identico testo.

3- PROMULGAZIONE

LA LEGGE , una volta approvata dal Parlamento viene presentata al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA , il quale ha il compito di PROMULGARLA (Renderla ufficiale con la propria firma).

Egli può però rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato ( VETO SOSPENSIVO ). Se le Camere la approvano nuovamente , il Presidente è obbligato a promulgarla.

4- PUBBLICAZIONE

LA LEGGE, dopo la promulgazione, riceve il visto del Ministro della Giustizia , viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione , salvo diverso termine.

FUNZIONE ISPETTIVA E DI CONTROLLO

FUNZIONE ISPETTIVA

L’ART. 82 COST. (FUNZIONE ISPETTIVA)

Ciascuna Camera può avviare inchieste su materie di pubblico interesse.

Per farlo nomina fra i propri componenti una commissione che rispecchia la proporzione dei gruppi parlamentari e possono essere monocamerali / bicamerali. ( Formate da membri di una sola Camera o di entrambe ).

La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria “.

Ciò avviene in quanto alle volte nella società si verificano fenomeni di pubblico interesse la cui dinamica resta in parte poco chiara anche dopo le indagini della magistratura.

LA COMMISSIONE D’INCHIESTA ha gli stessi poteri e le stesse limitazioni dei MAGISTRATI (Membri dell’autorità giudiziaria) in quanto possono convocare e interrogare tutti i cittadini e le autorità dello Stato come testimoni ed inoltre possono perquisire / intercettare / richiedere documenti agli stessi soggetti citati.

Devono però garantire sempre il diritto alla difesa e, al termine delle indagini, devono presentare una relazione al Parlamento.

FUNZIONE DI CONTROLLO

Siccome l’Italia è una repubblica parlamentare , caratterizzata dal rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo , è naturale che le Camere esercitino un potere di controllo sul Governo. (Tale controllo ha sia natura economica che politica).

IL CONTROLLO viene esercitato dai parlamentari attraverso strumenti previsti dai regolamenti , come 1) INTERROGAZIONI , 2) INTERPELLANZE e 3) MOZIONI.

COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

L’ART. 92 COST

“ Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dai Ministri , che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri “.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ,che viene nominato dal Presidente della Repubblica , è un organo monocratico (Formato da una sola persona) con posizione di rilievo rispetto agli altri membri del Governo. La sua sede è Palazzo Chigi, a Roma.

L’ART 95 c. 1 (3 FUNZIONI PRINCIPALI) 1- Convocare e di presiedere le riunioni del consiglio dei ministri 2- Coordinare l'attività dei ministri 3- Mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo

MINISTRI

I ministri , insieme al Presidente del Consiglio, contribuiscono a definire l'indirizzo politico del Governo.

Siccome sono organi individuali sono titolari di un ramo della Pubblica amministrazione , chiamato MINISTERO , dal quale dipendono numerosi uffici che hanno lo scopo di svolgere funzioni di loro competenza.

FUNZIONI PRINCIPALI

I MINISTRI , che non sono necessariamente membri del Parlamento, sono responsabili dell'organizzazione e dell'attività del ministero che dirigono e possono emanare provvedimenti amministrativi , tra cui le circolari (Norme indirizzate ai dipendenti del ministero).

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

Accanto ai MINISTRI CON PORTAFOGLIO (Titolari di uno specifico ministero, ci sono anche i MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO.

I MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO fanno parte del Consiglio dei ministri , ma non dirigono uno specifico ministero in quanto sono incaricati di svolgere compiti particolari.

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e da tutti i ministri. E’ l'organo che definisce la politica generale del Governo , in particolare attraverso i disegni di legge da presentare al Parlamento, i decreti legge e i decreti legislativi.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei ministri si riunisce a Palazzo Chigi , a Roma , su convocazione del Presidente del Consiglio , cui spetta anche la fissazione dell'ordine del giorno. (Le sue riunioni, diversamente da quelle del Parlamento, non sono pubbliche).

LE DELIBERAZIONI sono adottate a maggioranza dei componenti e vincolano tutti i ministri , l'unico modo per esprimere dissenso in merito a una decisione adottata corrisponde alle DIMISSIONI DALL'INCARICO.

ALTRI ORGANI GOVERNATIVI

1- VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO Viene nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Ha il ruolo di supplente del Presidente.

2- VICEMINISTRI Vengono nominati in numero massimo di 10.

- Sono conferite deleghe relative a un'intera area di competenza del ministero - Possono partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto - Possono rappresentare il Governo italiano in sede europea e internazionale.

3- SOTTOSEGRETARI Hanno il compito di collaborare con i ministri in base a specifiche deleghe ricevute.

L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

I ministeri sono organizzati secondo una STRUTTURA GERARCHICA , che possiamo paragonare a una piramide.

A capo di ogni ministero c’è il ministro , da cui dipendono i viceministri , i sottosegretari e il gabinetto del ministro.

4- GIURAMENTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e i MINISTRI prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al Capo dello Stato (ART. 93 COST).

Questo è il momento in cui il nuovo Governo entra in carica e le sue funzioni si limitano ad atti di ordinaria amministrazione / per funzioni che hanno carattere di urgenza.

5- MOZIONE DI FIDUCIA

L’ART. 94 COST.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere “.

IL GOVERNO , per poter operare pienamente, deve ottenere la fiducia del Parlamento.

Entro 10 giorni dal giuramento il governo deve presentarsi davanti a ciascuna Camera , in sede separata , ed esporre il proprio programma politico , che illustra gli OBIETTIVI che il Governo intende perseguire durante il suo mandato e le MODALITÀ con cui realizzarli.

In ogni Camera , dopo la presentazione del programma, si svolge un dibattito che si conclude con la votazione , per appello nominale, della MOZIONE DI FIDUCIA. (Documento in cui la maggioranza dei membri di ciascuna Camera dichiara di approvare i progetti del Governo e gli riconosce fiducia).

Nel caso in cui una delle due camere dovesse negare la fiducia al governo, quest'ultimo è costretto a dimettersi e si apre una CRISI DI GOVERNO. (Il Governo continuerà a esercitare le sue funzioni fino a quando non ne verrà insediato uno nuovo).

LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Condizione in cui il Governo chiede al parlamento di approvare un disegno di legge / convertire in legge un decreto legge.

Il governo , nel caso in cui il parlamento non dovesse approvare le proposte, minaccia le dimissioni.

Mozione di fiducia Prevista dalla Costituzione Questione di fiducia Frutto di una Consuetudine.

LA MOZIONE DI SFIDUCIA

L’ART. 94 c. 5 COST. “ La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 della camera che ha presentato la mozione e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione ”.

Nel caso in cui la maggioranza dei parlamentari non dovesse più approvare l'operato del Governo può essere presentata una MOZIONE DI SFIDUCIA. (Documento, presentato dagli oppositori, che esprime il disaccordo delle Camere sul comportamento politico del Governo).

CRISI DI GOVERNO PARLAMENTARE

(Provocata dall’approvazione di una mozione di sfiducia da parte del parlamento).

Nel caso in cui la mozione di sfiducia dovesse essere approvata , il Governo cade e si apre una CRISI DI GOVERNO , che può essere risolta con la formazione di un nuovo Governo o ricorrendo a elezioni anticipate.

L’ART. 94 c.4 COST. “ Il voto contrario da parte di una / entrambe le camere su una proposta del governo non comporta l’obbligo di dimissione ”.

CRISI DI GOVERNO EXTRAPARLAMENTARE

(Provocata da dimissioni spontanee del governo).

Nel momento in cui il Governo si rende conto di non essere più sostenuto dalla maggioranza parlamentare, il Presidente del Consiglio si dimette.

Vengono formalizzate con le dimissioni del Presidente del Consiglio , di fronte alle quali il Presidente della Repubblica può chiedere il rinvio del Governo alle Camere , in modo da rendere parlamentare la crisi e verificare l'esistenza o meno di una maggioranza.

In caso di assenza di una maggioranza , il Governo dimissionario rimane in carica fino alla nomina del Governo successivo, pur limitando la propria attività agli atti di ordinaria amministrazione.

Al termine delle indagini preliminari il Tribunale può disporre l'archiviazione del caso se non si riscontrano elementi di colpevolezza, oppure può disporre la trasmissione degli atti al Presidente della Camera competente. Questa potrà negare l'autorizzazione a procedere qualora ritenga che il ministro sotto accusa abbia operato per tutelare un rilevante interesse dello Stato o per perseguire un interesse pubblico.

3- RESPONSABILITA’ CIVILE

L’ART. 28 COST.

“ I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici “.

I ministri , come tutti i cittadini, sono civilmente responsabili dei danni che provocano a persone o cose. La persona danneggiata dall'atto di un ministro può, quindi, chiedere il risarcimento allo Stato , che potrà poi rivalersi verso il ministro.

4- RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

È possibile che un ministro provochi un danno allo Stato , per esempio in occasione di un reato di appropriazione di denaro pubblico.

In tale ipotesi egli incorre in responsabilità amministrativa , che lo obbliga a risarcire i danni allo Stato. L'organo competente a giudicare in materia di tale responsabilità è la CORTE DEI CONTI.

FUNZIONI DEL GOVERNO

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

Consiste nel definire gli orientamenti politici generali dello Stato , in particolare gli aspetti economici e sociali per sanarla , mantenerla in equilibrio o migliorarla a seconda delle necessità. Insieme al Parlamento ha il compito di guidare il paese.

Inoltre, ha il compito di analizzare il quadro del Paese , di individuare gli obiettivi che intende raggiungere e decidere gli interventi più adatti per raggiungerli.

ES. Disoccupazione, Inflazione, Sanità, Sicurezza, Debito pubblico, Spesa pubblica…

LA REALIZZAZIONE E I LIMITI DELL'AZIONE DI GOVERNO

Il governo detiene il potere di iniziativa legislativa , può emanare decreti legge e di decreti legislativi , gestisce la spesa pubblica attraverso il bilancio dello Stato e guida la politica estera così da realizzare la sua funzione di indirizzo politico.

Il governo ha un forte LIMITE di carattere GENERALE legato alla forma di governo italiana in quanto è politicamente responsabile davanti al Parlamento , che può farlo cadere in qualsiasi momento attraverso strumenti di controllo (Come la mozione di sfiducia).

LA FUNZIONE ESECUTIVA / AMMINISTRATIVA

Il Governo svolge anche la funzione Esecutiva / Amministrativa , ovvero, ha il compito di dirigere i settori della Pubblica Amministrazione attraverso i ministri con portafoglio.

Attraverso tale funzione il Governo mette in pratica le decisioni prese nell’attività di indirizzo politico e prepara i mezzi necessari per realizzare gli obiettivi prefissati.