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Competenze Parlamentari sul Bilancio: Commissioni Bicamerali e Legge di Bilancio in Italia, Appunti di Diritto Costituzionale

Le competenze parlamentari in materia di bilancio in italia, con un focus sui ruoli delle commissioni bicamerali e della legge di bilancio. La natura e la creazione di queste commissioni, i tentativi di ovviare a disfunzioni nel modello bicamerale, e il ruolo della legge di bilancio come strumento di indirizzo e controllo del parlamento nei confronti del governo. Vengono anche discusse le implicazioni per l'equilibrio di bilancio e le operazioni di indebitamento per finanziare spese di investimento.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 25/11/2019

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Parlamento
La struttura
1. Bicameralismo: problemi attuali e proposte di riforma
1.a. Parlamento si compone di Camera dei deputati e Senato della repubblica impostazione prefascista
1.b.Modello inserito in un quadro di un sistema costituzionale in cui non sono più rintracciabili le logiche
determinanti l’adozione coerente con la forma di governo dualista dello S.A. affiancare a Camera elettiva
una di nomina regia per contrappeso politico difficilmente giustificabile in una forma di governo che vede
il binomio Parlamento-Governo nel centro di formazione dell’indirizzo politico
1.c. Problema non ignorato dai Costituenti discussero su mantenere o meno una struttura bicamerale
imboccata la prima, discussero sulla differenziazione rappresentativa delle Camere per evitare due
doppioni proposte: fare il Senato la sede delle categorie professionali o delle autonomie locali (Regioni,
come Stati federali); formule miste: rappresentanza mondo lavoro e comunità locali
1.d.Bicameralismo peculiare non ha riscontro nelle scelte di altre Assemblee scelta riconducibile al peso
della tradizione prefascista, alla diffidenza verso formule richiamanti da vicino le istituzioni corporative del
regime, all’incertezza sui successivi sviluppi politici e sugli equilibri che si sarebbero formati tra le forze
1.e. Soluzione accolta era quella che meglio valorizzava la rappresentanza politica e garantiva all’opposizione
una sede aggiuntiva per far valere la responsabilità delle forze di governo bicameralismo eguale, paritario
e indifferenziato entrambi i rami esercitano gli stessi poteri e atti parlamentari sono frutto del necessario
accordo tra le 2 Camere all’istituzione della Camera si riconosce funzione di decantazione delle
decisioni assunte dell’altro organo parlamentare
1.f. Differenze: n° membri Camera 630, Senato 315+senatori a vita (art. 59 C.); diverso sistema elettorale a
cui disciplina ha svuotato di significato l’indicazione dell’art. 57 C. previdente un Senato a elezione
regionale; prevista dal Costituente era diversa anche la durata (5 Camera, 6 Senato), che avrebbe portato
in alcuni casi a equilibri politico non coincidenti differenza che venne meno con approvazione l. cost.
2/1963 che portò a 5 anni la carica del Senato
1.g.Costituenti non considerarono il bicameralismo eguale come sofferente di crisi funzionali interne con
negative conseguenze sulla funzionalità della forma di governo decenni successivi dimostrarono l’errore
di non considerare il problema svariate proposte di riforma del nostro bicameralismo
1.h.Recenti riforme si sono mosse verso una differenziazione del tipo di rappresentanza espressa Camera
dei deputati rappresenterebbe la generalità e il Senato rappresenterebbe le autonomie regionali e locali
con poteri e funzioni differenziati stessa direzione della confusa riforma Renzi-Boschi, approvata dal
Parlamento il 16/04/2016 ma bocciata dagli elettori il 04/12/2016
2. Regolamenti parlamentari come fonti integrative attuative del dettato costituzionale
1.i. Disposizioni costituzionali hanno ruolo fondamentale nel determinare i rapporti tra Parlamento e Governo
e tra maggioranza e opposizione sullo stesso piano è importante il ruolo svolto dai regolamenti
parlamentari (generali)
1.j. Art. 64 ciascuna adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta, per attuare ed integrare la
disciplina costituzionale relativa a struttura ed esercizio funzioni Parlamento duplice obiettivo: escludere
che dei regolamenti se ne debba occupare un’altra e diversa fonte normativa e garantire il ruolo delle
minoranze parlamentari nei procedimenti di approvazione dei regolamenti
1.k.Intento di riservare (esiste una “riserva di regolamento”, art. 64) ad atto normativo particolare,
espressione dell’autonomia dell’organo e di una nei confronti dell’altra, disciplina aspetti legati a
organizzazione interna ed esercizio dei poteri
1.l. Regolamenti non hanno contenuto organizzatore toccano nel vivo il rapporto tra le forze politiche
parlamentari condizionando le modalità con le quali si snoda confronto-scontro tra maggioranza ed
opposizione
1.m. Punto d. è confermato dalle vicende che portarono all’adozione degli attuali regolamenti parlamentari
varati il 01/03/1971 (prima Camera regolamento prefascista, Senato regolamento 1948) sono lo specchio
della stagione politica nella quale prevale la tendenza a valorizzare l’organo parlamentare, la capacità di
elaborazione di indirizzo politico autonomo, la capacità di mediazione tra interessi maggioranza e
opposizione novità sono: 1. L’accentuazione dei poteri di indirizzo e di controllo delle assemblee elettive,
dei loro organi interni, delle commissioni che hanno il potere di votare risoluzioni impegnanti il Governo ad
assumere determinati comportamenti; 2. L’arricchimento dei poteri di informazione del Parlamento; 3.
Riconoscimento di uno statuto delle opposizioni che assicura il coinvolgimento in tutta una serie di
decisioni fondamentali nella vita delle Camere
1.n.Modifiche apportate agli stessi successivamente rispecchino tendenze volte ad accentuare il ruolo del
Governo capacità di mantenere salda e solidale la maggioranza e ridurre i margini di co-decisione tra
maggioranza e opposizione abolizione del voto segreto, arricchimento poteri Governo in Parlamento,
riconduzione dell’opposizione a ruolo di soggetto politico contrastante e condizionante l’operato della
maggioranza e non a contrattare il contenuto delle decisioni
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Parlamento

La struttura

1. Bicameralismo: problemi attuali e proposte di riforma

1.a. Parlamento si compone di Camera dei deputati e Senato della repubblica impostazione prefascista

1.b. Modello inserito in un quadro di un sistema costituzionale in cui non sono più rintracciabili le logiche

determinanti l’adozione coerente con la forma di governo dualista dello S.A. affiancare a Camera elettiva una di nomina regia per contrappeso politico difficilmente giustificabile in una forma di governo che vede il binomio Parlamento-Governo nel centro di formazione dell’indirizzo politico

1.c. Problema non ignorato dai Costituenti discussero su mantenere o meno una struttura bicamerale

imboccata la prima, discussero sulla differenziazione rappresentativa delle Camere per evitare due doppioni proposte: fare il Senato la sede delle categorie professionali o delle autonomie locali (Regioni, come Stati federali); formule miste: rappresentanza mondo lavoro e comunità locali

1.d. Bicameralismo peculiare non ha riscontro nelle scelte di altre Assemblee scelta riconducibile al peso

della tradizione prefascista, alla diffidenza verso formule richiamanti da vicino le istituzioni corporative del regime, all’incertezza sui successivi sviluppi politici e sugli equilibri che si sarebbero formati tra le forze

1.e. Soluzione accolta era quella che meglio valorizzava la rappresentanza politica e garantiva all’opposizione

una sede aggiuntiva per far valere la responsabilità delle forze di governo bicameralismo eguale, paritario e indifferenziato entrambi i rami esercitano gli stessi poteri e atti parlamentari sono frutto del necessario accordo tra le 2 Camere all’istituzione della 2° Camera si riconosce funzione di decantazione delle decisioni assunte dell’altro organo parlamentare

1.f. Differenze: n° membri Camera 630, Senato 315+senatori a vita (art. 59 C.); diverso sistema elettorale a

cui disciplina ha svuotato di significato l’indicazione dell’art. 57 C. previdente un Senato a elezione regionale; prevista dal Costituente era diversa anche la durata (5 Camera, 6 Senato), che avrebbe portato in alcuni casi a equilibri politico non coincidenti differenza che venne meno con approvazione l. cost. 2/1963 che portò a 5 anni la carica del Senato

1.g. Costituenti non considerarono il bicameralismo eguale come sofferente di crisi funzionali interne con

negative conseguenze sulla funzionalità della forma di governo decenni successivi dimostrarono l’errore di non considerare il problema svariate proposte di riforma del nostro bicameralismo

1.h. Recenti riforme si sono mosse verso una differenziazione del tipo di rappresentanza espressa Camera

dei deputati rappresenterebbe la generalità e il Senato rappresenterebbe le autonomie regionali e locali con poteri e funzioni differenziati stessa direzione della confusa riforma Renzi-Boschi, approvata dal Parlamento il 16/04/2016 ma bocciata dagli elettori il 04/12/

2. Regolamenti parlamentari come fonti integrative attuative del dettato costituzionale

1.i. Disposizioni costituzionali hanno ruolo fondamentale nel determinare i rapporti tra Parlamento e Governo

e tra maggioranza e opposizione sullo stesso piano è importante il ruolo svolto dai regolamenti parlamentari (generali)

1.j. Art. 64 ciascuna adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta, per attuare ed integrare la

disciplina costituzionale relativa a struttura ed esercizio funzioni Parlamento duplice obiettivo: escludere che dei regolamenti se ne debba occupare un’altra e diversa fonte normativa e garantire il ruolo delle minoranze parlamentari nei procedimenti di approvazione dei regolamenti

1.k. Intento di riservare (esiste una “riserva di regolamento”, art. 64) ad atto normativo particolare,

espressione dell’autonomia dell’organo e di una nei confronti dell’altra, disciplina aspetti legati a organizzazione interna ed esercizio dei poteri

1.l. Regolamenti non hanno contenuto organizzatore toccano nel vivo il rapporto tra le forze politiche

parlamentari condizionando le modalità con le quali si snoda confronto-scontro tra maggioranza ed opposizione

1.m. Punto d. è confermato dalle vicende che portarono all’adozione degli attuali regolamenti parlamentari

varati il 01/03/1971 (prima Camera regolamento prefascista, Senato regolamento 1948) sono lo specchio della stagione politica nella quale prevale la tendenza a valorizzare l’organo parlamentare, la capacità di elaborazione di indirizzo politico autonomo, la capacità di mediazione tra interessi maggioranza e opposizione novità sono: 1. L’accentuazione dei poteri di indirizzo e di controllo delle assemblee elettive, dei loro organi interni, delle commissioni che hanno il potere di votare risoluzioni impegnanti il Governo ad assumere determinati comportamenti; 2. L’arricchimento dei poteri di informazione del Parlamento; 3. Riconoscimento di uno statuto delle opposizioni che assicura il coinvolgimento in tutta una serie di decisioni fondamentali nella vita delle Camere

1.n. Modifiche apportate agli stessi successivamente rispecchino tendenze volte ad accentuare il ruolo del

Governo capacità di mantenere salda e solidale la maggioranza e ridurre i margini di co-decisione tra maggioranza e opposizione abolizione del voto segreto, arricchimento poteri Governo in Parlamento, riconduzione dell’opposizione a ruolo di soggetto politico contrastante e condizionante l’operato della maggioranza e non a contrattare il contenuto delle decisioni

1.o. Tendenza con ulteriori sviluppi dopo riforma regolamento Camera 1997 in conseguenza del mutamento in

senso maggioritario del sistema elettorale del 1993

1.p. Nuovo punto equilibrio tra esigenze governabilità e esigenze garanzia del ruolo opposizioni è ricercato

nella nuova disciplina prevista per programmazione dei lavori della Camera e del contingentamento tempi

1.q. 1. Programmazione lavori nuovi artt. 23 e 24 approvazione programma (periodo da 2 a 3 mesi) e

calendario (di 3 settimane) spetti alla Conferenza dei capigruppo, ma non all’unanimità, con il consenso dei presidenti dei gruppi che complessivamente siano ¾ della Camera se la maggioranza non viene raggiunta, programma e calendario sono proposti dai presidenti di assemblea nel rispetto delle riserve di tempo disposte a favore dell’opposizione predisposti sulla base di indicazioni e priorità governative; 2. Contingentamento tempi discussione decisione affidata alla Conferenza dei capigruppo con maggioranza assoluta o al Presidente, sempre considerando le riserve di tempo dell’opposizione

1.r. Nuove diposizioni regolamentari puntano a limitare l’uso del potere di emendamento dei testi legislativi in

discussione previsione della regola della votazione congiunta di più emendamenti riconducibili a principio comune, così il voto contrario su un principio determina il rigetto di tutti (art. 85bis) lascia impregiudicato il diritto per ciascun gruppo di vedere posti in votazione su ciascun articolo un n° di emendamenti non inferiore ad 1/0 dei componenti dei gruppi

1.s. Riforma regolamentare si occupa di altri profili della decisione legislativa e del miglioramento della qualità

della legge (si occupa il comitato per la legislazione), delle regole rafforzanti i poteri delle commissioni in sede di istruttoria legislativa

1.t. Complesso di nuove regole collegate a dei temi al centro del dibattito sulle riforme costituzionali

anticipando alcune soluzioni

1.u. Febbraio 1999 riforma regolamentare in Senato, minore in consistenza e rilevanza punta a risolvere in

modo equilibrato il rapporto tra esigenze della maggioranza e delle opposizioni, prefigurando lo statuto delle opposizioni disciplina del programma dei lavori, costruito sulla base delle priorità del Governo deve però riservare un n° di sedute all’esame delle proposte dell’opposizione

1.v. 20/12/2017 approvata una più organica riforma del regolamento del Senato riguardante 1/3 degli articoli

3 linee principali d’intervento: 1. Nuova disciplina composizione gruppi sul principio della tendenziale corrispondenza con i partiti politici partecipanti all’elezione; 2. Valorizzazione dell’attività delle Commissioni parlamentari; 3. Tendenza a semplificare e razionalizzare i lavori, con riferimento alle procedure di programmazione dei lavori e alle tempistiche degli interventi in Assemblea obiettivo di riduzione delle asimmetrie con Regolamento Camera a partire dal superamento del diverso computo degli astenuti durante le votazioni

1.w. Erano sottratti a ogni forma di controllo esterno durante il periodo statutario dove l’insindacabilità degli

interna corporis acta era garanzia disposta a favore parlamentare contro ingerenze del potere Sovrano e magistratuale

1.x. Si è domandato se in un regime a Costituzione rigida potesse avere senso immaginare una zona franca

come gli interna , impermeabile a ogni tipo di controllo esterno chiesti se i regolamenti potessero essere oggetto del sindacato di costituzionalità, se atti e procedimenti compiuti in base a norme dei regolamenti potessero essere sindacai dalla Ccost con riferimento a principi costituzionali e alle norme regolamentari in quanto attuative dei principi Ccost ha mantenuto una posizione che risente dell’impostazione tradizionale del problema

1.y. Ccost riconosciuto estensibilità del suo sindacato agli atti procedimentali delle Camere negato che tale

possa essere condotto verso le norme regolamentari negando che possano fungere da norme interposte (sent. 9/1959) e che possa avere oggetto le norme regolamentari stesse (sentt. 78/1984 e 154/1985) riserva di regolamento (art. 64) s’intende come esclusiva esclude ogni altra fonte normativa ed esclude ogni altra forma di controllo diversa da quella esercitabile dalle Camere rigorosa salvaguardia delle prerogative che porta a sottratte questa fonte normativa ai meccanismi di verifica della conformità costituzionale sent. 120/2014 Ccost. apre spiraglio a possibile e parziale sindacabilità dei regolamenti dove contengano norme costituenti fonti di atti lesivi di diritti inviolabili tema dell’autodichia delle Camere, il potere di decidere autonomamente questioni relative a rapporti di lavoro con propri dipendenti o terzi seppur dichiarando inammissibile la questione della Ccassazione, giudice costituzionale indica via futura conflitto di attribuzione, potendo l’esercizio del potere legittimo delle Camere tradursi in un’illegittima compressione di poteri spettanti ad altre autorità in tale sede Ccost. ristabilisce il confine tra i poteri legittimi delle Camere e quelli competenti ad altri assicurando il rispetto dei limiti delle prerogative e del principio di legalità alla base dello Stato di diritto (sent. 262/2017)

3. Organizzazione interna delle Camere: Presidente e Ufficio di presidenza

1.z. Primi adempimenti delle Camere elette sono l’elezione del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di

presidenza

1.aa. Elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto richiesta maggioranza qualificata (Camera: 2/

componenti al 1° scrutinio, 2/3 voti al 2°, assoluta dal 3° in poi; Senato: assoluta dei componenti ai primi 2 scrutini, assoluta dei voti al 3° ed eventuale ballottaggio tra i 2 più votati) evitare che il Presidente sia legato con rapporto intenso a specifica maggioranza, ma che goda di ampio consenso funzioni da

indipendentemente dalla volontà dell’interessato espulsione deliberata dal gruppo o scioglimento/ fusione con altri gruppi (artt. 13.1bis e 27.3bis)

I.i. Novità simili a quelle di altre esperienze costituzionali, senza arrivare ad essere rigide come

altre che avrebbero creato problemi di coerenza col mandato imperativo (art. 67) Germania, deputato Bundestag dissidente e abbandonante il gruppo perde diritto voto nella commissione

II. Giunte

I.j. Camere si articolano in strutture permanenti più ristrette composte in proporzione alla

consistenza dei diversi gruppi giunte e commissioni

I.k. Giunte deferite delicatissime attribuzioni per il funzionamento dell’istituto parlamentare

(regole generali e status) si prevede che risultino rappresentative dell’intero arco delle forze politiche in Parlamento giunta per il regolamento, delle elezioni, per le autorizzazioni e il comitato per la legislazione alla Camera; giunta per il regolamento, delle elezioni e delle immunità parlamentari al Senato

I.l. Giunta per il regolamento presieduta da Presidente assemblea propone all’assemblea le

modifiche regolamentari necessarie ed esprime pareri in ordine all’interpretazione del regolamento

I.m. Giunta delle elezioni verifica dei poteri accerta la regolarità delle operazioni elettorali e

l’inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità a carico di parlamentari neo-eletti

I.n. Giunta per autorizzazioni richieste ai sensi dell’art. 68 Cost. decide in ordine all’opponibilità al

giudice dell’insindacabilità e di esaminare le richieste di sottoposizione a misura limitativa delle libertà personali dei parlamentari (non richiesta per la sottoposizione a procedimento penale, dopo approvazione della l. cost. 3/1993, modificato l’art. 68) si conclude con proposta deliberativa all’assemblea l. cost. 1/1989, stesso organo si occupa delle speciali richieste di autorizzazione a procedere nei confronti del PdCdM e dei Ministri per reati ministeriali a seconda della Camera di appartenenza

I.o. L. cost. 1989 stabilito la messa in stato d’accusa del PdR reati di attentato alla Costituzione

e di alto tradimento deve essere deliberata dal Parlamento in seduta comune relazione di comitato composto da membri delle giunte che si occupano all’immunità parlamentari delle 2 Camere presieduto a legislature alterne da Presidente giunta autorizzazioni della Camera e del Senato

III. Commissioni parlamentari

I.p. Articolazioni interne delle 2 Camere art. 72.3 C. composte in modo da rispecchiare la

proporzione dei gruppi parlamentari

I.q. Esistono commissioni permanenti e commissioni temporanee quest’ultime costituite per lo

svolgimento di compiti specifici e durano in carica per il tempo necessario a tale impedimento le prime hanno stessa durata della Camera cui appartengono intervengono necessariamente, secondo rispettive norme regolamentari, nell’esercizio della funzione legislativa e nell’esercizio della funzione d’indirizzo e controllo attività Governo

I.r. Le permanenti hanno competenza per materia che si richiama alle competenze che spettano

ai vari ministeri ambito della compagine governativa

I.s. Commissioni monocamerali appartenenti ad una sola Camera attraverso una serie di legge

sono nate quelle bicamerali, di egual n° di deputati e senatori Costituzione prevede unico casa per la loro creazione è quella per le questioni regionali (art. 126.1) elemento non ostativo, con apposite leggi, di analoghe commissioni bicamerali

I.t. Ricorso alle commissioni miste tentativi per ovviare a disfunzioni insite nel nostro modello

bicamerale numerose obiezioni, anche giuridiche, sono serie di ostacoli al riconoscimenti di tali della natura di organi parlamentari in senso proprio

I.u. Bicamerali possono essere figurate dalle leggi istituenti come permanenti o temporanee

svolgono funzioni di vigilanza e indirizzo, di vigilanza e controllo o consultive al di là delle commissioni d’inchiesta

I.v. Vale la regola della proporzionalità si calcola globalmente n° membri spettanti a ciascun

gruppo e lo si suddivide in parti uguali tra deputati e senatori dello stesso gruppo

I.w. Non applicate al comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica composto da egual

n° parlamentari di maggioranza e opposizione (art. 30 l. 124/2007)

I.x. Composizione bicamerali previsti membri esterni al Parlamento esse operano presso il

Governo

I.y. Lavori disciplinati dal regolamento della Camera presso cui hanno sede in via di prassi si

applica il regolamento della Camera del Presidente commissione

IV. Apparati burocratici delle Camere

I.z. Entrambe si avvalgono di piccoli ed efficaci apparati burocratici importanza andata ad

accentuarsi

I.aa. Burocrazia parlamentare compiti qualitativamente e quantitativamente più rilevanti seguiva

la tendenza di rendere il Parlamento un orano controllante ed indirizzante dell’attività del Governo potenziamento servizi diretti ad assicurare flusso di dati informativi sufficiente a garantire adeguata conoscenza delle questioni e funzione di supporto tecnico alle Commissioni nell’istruttoria legislativa

I.bb. Segretario generale raccordo tra componente politica e burocratica della Camera nominato

da ufficio presidenza su proposta Presidente in carica sino all’età pensionabile

I.cc. Camera e Senato si sono avvalsi di apparati burocratici distinti proposte per istituzione forme

di coordinamento per evitare inutili duplicazioni durante le fasi procedimentali ed istruttorie 2 delibere introducenti un ruolo unico dei dipendenti delle Camere unificazione procedure accesso al ruolo e avviamento di progressiva integrazione tra apparati delle 2

  1. Autonomia finanziaria e contabile delle Camere; immunità della sede; giustizia domestica

a. Radici statutarie Camere hanno autonomia finanziaria e contabile decidono autonomamente

l’ammontare delle risorse per svolgere funzioni, deliberano loro bilancio e decidono modalità contabili con le quali erogano tali risorse

b. Stabilire se funzionari contabili Camere siano tenuti all’obbligo di rendiconto e se siano soggetti al

controllo della Cconti conflitto di attribuzioni risolto dalla Ccost. sent. 128/1981 inesistenza di obbligo siffatto perché assoggetterebbe le Camere ad un controllo che potrebbe coinvolgere l’attività politica di esso e la violazione dell’autonomia costituzionale

c. Immunità della sede riserva alle Camere la decisione di chi ammettere e chi non all’interno degli edifici

vale anche per la forza pubblica mantenimento ordine interno affidato ai Presidenti si avvalgono del personale e di un reparto militare

d. Controversie su stato giuridico ed economico dei dipendenti sono riservate agli organi interni giustizia

domestica (autodichia) messo in discussione fondata sull’eccezione introdotta all’applicazione dei principi costituzionali di tutela della posizione del cittadino di fronte ad atti illegittimi della p.a. sent. 154/ riconosciuta anomalia giustizia domestica; Ccost. non entrata nella questione affermando l’insindacabilità delle norme regolamentari che la gestiscono disciplinanti difficoltà a riconoscere compatibili col nuovo assetto costituzionale le guarentigie dell’organo non funzionali a libero esercizio dei suoi compiti e che rischiano di essere ingiustificate deroghe alla piena applicazione dei precetti costituzionali

e. Su stesso tema intervenuta Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 28/04/2009) giustifica autodichia

censurandone i modi d’esercizio modifica regolamento Camera istituzione di organi interni di 1° e 2° grado giudicanti in via esclusiva sui ricorsi in questione non possono farne parte quelli dell’Ufficio di presidenza per imparzialità di giudizio

  1. “Status” di membro del Parlamento

f. Guarentigie accompagnanti lo svolgimento delle funzioni ed i motivi determinanti la perdita

g. Guarentigie art. 68 insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse libertà più ampia nel

manifestare opinioni proprie non perseguibile sul piano civile, penale, amministrativo e contabile (sent. 46/2008) destinatarie sono le assemblee parlamentari e anche dei singoli messi al riparo da investigazioni molto invasive impiegate per scopi persecutori ed estranei alle esigenze della giurisdizione (sent. 390/2007) libertà espressione garantita unici limiti sono imposti dal Presidente in caso di affermazioni offensive nei confronti di colleghi e terzi, o lesive del regolamento

h. Discusso se tale guarentigia valga solo all’interno o anche all’esterno delle aule fino a riforma dell’art. 68

l’interpretazione era estensiva distinto tra insindacabilità propria ed impropria per 1° non si pone il problema; per 2° se organo avesse iniziato azione penale, le Camere avrebbero negato l’autorizzazione a procedere confusione tra insindacabilità e improcedibilità, che era relativa

i. Insindacabilità non copre responsabilità politica per voti e per opinioni espresse nei confronti del suo

gruppo e degli elettori tale (art.67 egli rappresenta tutta la nazione senza vincolo mandato) sarà fatta valere solo a fine legislatura se egli intenda ricandidarsi

j. Art. 68 ante riforma 1993 guarentigie dell’improcedibilità e dell’inviolabilità dei membri non sottoponibili a

procedimento penale, arresto, procedura restrittiva della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria senza previa autorizzazione camera appartenenza unica eccezione se colto in flagrante (art. 380 c.p.p.) e se l. prevede obbligatorio mandato/ordine di cattura richiesta autorizzazione avveniva successivamente e consentiva o meno il mantenimento del provvedimento

k. Guarentigia coprente 3 diverse fattispecie sottoposizione procedimento penale, sottoposizione a misura

limitativa libertà personale e arresto collegato a procedimento penale in corso (procedimento concluso con sentenza a suo carico, anche irrevocabile, art. 68.3)

l. Riforma art. 68 approvazione l. cost. 3/1993 nuovo testo rimane insindacabilità voti e opinioni espresse

ma scompare improcedibilità contro parlamentare senza previa autorizzazione Camera obbligatoria solo se si sottopone a misura limitativa libertà personale o domiciliare e a limitazione della libertà a segretezza di corrispondenza e limitazione

d. Fine legislatura provoca caduta di tutti disegni legge, anche se approvati da 1 Camera, escluse le

iniziative popolari esame di tali è ripreso con tempi abbreviati se vengono ripresentati entro 6 mesi dall’inizio della nuova legislatura assemblea ne dichiara urgenza o su decisione di commissioni competenti (art. 107 reg. Camera e 81 reg. Senato)

e. Prorogatio poteri Camere non significa proroga durata in carica, esclusa dichiarazione stato di guerra in

seguito ad approvazione di apposita legge proroga (art. 60.2) per assicurare continuità organo parlamentare, si avrà solo proroga dei poteri e per il periodo tra ultima riunione vecchie e prima riunione neo-elette periodo non superiore ai 60 giorni, a cui si aggiungono i 20 intercorrenti tra elezioni e prima riunione neo-elette (art. 6.1)

f. Avvio legislatura si ha con svolgimento della prima riunione del Parlamento fissata dal PdR Camere

convocate regolarmente il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre quelle straordinarie avvengono su iniziative Presidente assemblea, PdR o 1/3 componenti (art. 62)

g. Validità sedute e validità deliberazioni si occupa l’art. 64.3 n° legale è la metà+1 degli appartenenti

(maggioranza assoluta) e il quorum per deliberazioni (esclusi casi di maggioranza più elevata) nella metà+1 dei presenti (maggioranza semplice)

h. N° legale si presume esistente salvo verifica avviene su iniziativa autonoma del Presidente o su

iniziativa certo n° di deputati e senatori

i. Quorum per le deliberazioni (di maggioranza) fino a riforma regolamento Senato (2017) le 2 Camere

computavano gli astenuti con criteri diversi se gli astenuti si contano come non votanti si abbassa il quorum di maggioranza richiesto e viceversa più elevato nel caso opposto 1° soluzione è accolta all’art. 48 del reg. Camera, la 2° all’art. 107 del reg. Senato 1° soluzione favorisce maggioranza e considera assenti gli astenuti nuova formulazione art. 107.1 reg. Senato afferma che le deliberazioni sono prese a maggioranza dei senatori presenti, salvi i casi di maggioranza speciale considerati presenti solo coloro che esprimono voto meno il conteggio degli astenuti ai fini del quorum

j. Se c’è parità tra i voti, a parte in alcuni casi, la proposta è respinta

k. Modalità di espressione del voto dirette a tutelare anonimato del votante (voto segreto) o evidenziare il

collegamento tra votante e voto (voto palese) tra le prime: voto per schede; per palline bianche o nere; elettronico/tra le seconde: voto per alzata di mano; per alzata e seduta; per divisione dell’assemblea; per appello nominale

l. Precedentemente il voto segreto era la regola e quello palese l’eccezione oggi la situazione si è

capovolta sistema articolato di regole

l.a. Obbligo di voto palese per legge finanziari, di bilancio ed ad essa collegate ed ogni altra

deliberazione avente riflessi di ordine finanziario

l.b. Obbligo di voto segreto per votazione su persone

l.c. Per tutte le altre ipotesi è previsto voto palese possibilità di chiedere voto segreto (20 deputati o

1/+ Presidenti di gruppo che raggiungano lo stesso n° o da 20 senatori) per deliberazioni relative a leggi concernenti diritti di libertà, della persona umana, della famiglia, per modifiche regolamento parlamentare, istituzione commissione d’inchiesta, leggi relative a organi costituzionali, leggi elettorali (ultime 3 previste solo in regolamento Camera)

m. Disciplina tempi dibattiti parlamentari oggetto delle riforme regolamentari attenuato impronta garantista

dei regolamenti del 1971 serie di disposizioni puntanti a razionale e contenuto svolgimento della discussione e renderne prevedibile la durata

n. Pubblicità dei lavori parlamentari sedute d’assemblea (sensi art. 64) devono essere pubbliche, salvo

espressa delibera della camera pubblicità più ampia assicurata attraverso i resoconti sommari e stenografici delle discussioni interne

o. Stesso principio vale per i lavori delle commissioni diversa e limitata applicazione mancata

partecipazione del pubblico alle sedute, casi di sedute segrete delle commissioni d’inchiesta, maggiore sinteticità nel resoconto sommario dei lavori, mancata previsione di resoconto stenografico per lavori delle commissioni in sede referente questo regime attenuato costituisce ragione per affidare alle commissioni l’approvazione di certi provvedimenti legislativi ridotta possibilità di etero-controllo agevola ricerca soluzioni di compromesso col concorso di rappresentanti delle opposizioni

p. Possibilità delle nuove tecnologie Parlamento diffonde all’esterno informazione più ampia maggior

trasparenza e maggior capacità di controllo da parte dell’opinione pubblica Le funzioni

  1. Funzione legislativa: in generale

a. Costituzione repubblicana Parlamento perde monopolio potere legislativo scelta di Stato regionale

passaggio a sistema policentrico potere legislativo ripartito tra diversi livelli di governo

b. Profondo mutamento in principi e metodi della legislazione statale per adeguarsi ad art. 5 Cost. legge

Parlamento diventata strumento normativo attraverso il quale varare le grandi riforme economiche e sociali o attraverso il quale fissare principi fondamentali delle materie attribuite alle competenze regionali ai legislatori locali il compito di articolare la disciplina di dettaglio

c. Seconda profonda trasformazione della legge collocazione nella gerarchia delle fonti normative

esperienza precedente vedeva la legge al vertice della scala gerarchica in Costituzione rigida la legge resta elemento fondamentale con limiti di ordine procedimentale e contenutistico e il rispetto è assicurato dalla Ccost limiti procedimentali: art. 79 sull’innalzamento delle maggioranze necessari per approvazione di un’amnistia o d’indulto richiesta la maggioranza dei 2/3 voti su ciascun articolo della legge e poi sul testo complessivo sono leggi rinforzate oltre al art. 79 anche la legge prevista dal nuovo testo dell’art.

d. Terza trasformazione rapporti tra legge ed altre fonti apparenti al sistema normativo internazionale

Costituzione ha posizione di grande apertura vale per norme internazionali e per le norme internazionali generalmente riconosciute (art. 10)

e. Per le ultime esiste un adattamento automatico al diritto interno trasformatore permanente si intendono

direttamente produttive di effetti anche sul piano dell’ordinamento interno e applicabili dal giudice nazionale (art. 10.1) scalino superiore alla legge del Parlamento, ma subordinate alle norme costituzionali espressive dei principi fondamentali del nostro ordinamento (sent. 48/1979) considerati da dottrina e Ccost come limite invalicabile all’esercizio della funzione di revisione Ccost (sent. 238/2014) negato il recepimento in modo automatico di norme appartenenti a quelle internazionali riconosciute quando comportano la disapplicazione di principi irrinunciabili e qualificanti del nostro assetto costituzionale quella relativa all’esenzione dalla giurisdizione degli Stati imputati di essere responsabili di crimini contro l’umanità e gravi violazioni dei diritti fondamentali

f. Norme internazionali nascenti da trattato (norme internazionali pattizie) mantenuta la tradizionale

impostazione dualista richiedono intervento legislatore internazionale per consentire ad esse di dispiegare loro effetti nell’ordinamento interno

g. Immesse nell’ordinamento, le pattizie sono insuscettibili di contraddizioni di leggi successive limite (art.

117.1) dell’obbligo per le leggi dello Stato di rispettare le norme internazionali (sentt. 348 e 349/2007)

h. Alcune norme dell’UE entrano nel nostro ordinamento giuridico senza intermediazione da parte del

legislatore interno in virtù dell’art. 288 TFUE, garante della loro applicazione diretta negli ordinamenti statali essendo direttamente applicabili si sostituiscono alla legislazione nazionale, quest’ultima è impossibilitata a successivi interventi se non in termini di stretta esecuzione del loro contenuto rafforzata la partecipazione del Parlamento nella fase di formazione del diritto dell’UE

1. Procedimento legislativo

a. Si svolge in diverse fasi iniziativa, discussione e votazione, promulgazione e pubblicazione

b. Iniziativa

b.i. Esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre di progetti di legge al

Parlamento

b.ii. Costituzione riconosce tale potere al Governo strumento principale per realizzare il suo

programma avvalendosi del sostegno della maggioranza iniziativa attribuita al Governo come organo collegiale e non può essere esercitata da un singolo Ministro disegni di legge vengono deliberati dal Consiglio dei Ministri e presentati ad una delle Camere, dopo autorizzazione del PdR

b.iii. Alcune materie sono di esclusiva spettanza del Governo leggi legate alla manovra di bilancio

e di conversione di decreti legge da XIII legislatura non si considera più ad iniziativa governativa le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali prassi parlamentare ad ammetterne la presentazione anche da parte di membri importanza iniziative legislative del Governo si riscontra nelle norme dei regolamenti parlamentari priorità alle esigenze dell’Esecutivo nel determinare programma lavori parlamentari e regola secondo cui l’esame di una proposta di legge può essere sospeso in seguito all’annuncio dell’intenzione governativa del presentare proprio disegno di legge avente stessa materia

b.iv. Spetta ai membri del Parlamento esercitata individualmente o cumulativamente

sottoscrivendo proposta di legge spesso sono i gruppi, ma frequenti le proposte di rappresentanza di gruppi diversi non sono titolari gli organi interni delle Camere e le commissioni

b.v. Spetta al corpo elettorale presentazione alle Camere di una proposta sottoscritta da almeno

50.000 elettori

b.vi. Spetta ai Consigli regionali art. 121.2 esercitato mediante deliberazione della proposta da

parte dell’assemblea regionale e inoltro alle Camere da parte del PdG

b.vii. Iniziativa Consigli regionali non gode dello stesso seguito di quella popolare solo al Senato

(art. 74 reg.) si prevede che le proposte regionali debbano essere messe all’ordine del giorno della commissione a cui sono trasmesse entro 1 mese dalla trasmissione consentita audizione di un rappresentante del Consiglio regionale interessato non vale regola della non decadenza al termine della legislatura

b.xiv.8. Previsione dell’ordinarietà riforma regolamentare centrata su rafforzamento

e stabilizzazione dei gruppi commissioni permanenti si presentano come proiezione sia della proporzione tra Gruppi in Assemblea sia del rapporto tra maggioranza ed opposizione

b.xvii. Proposta supera tutte le fasi in 1 Camera trasmessa all’altra che attua i medesimi

procedimenti se la 2° approva nello stesso modo della 1°, essa viene trasmessa al PdR per promulgazione con messaggio PdCamera votante per ultima

b.xviii. 2° apporta modifiche testo ritorna alla 1° che discute su parti modificate passaggio

(navette) continua sino ad approvazione del medesimo testo o sino alla respinta di una delle 2

d. Promulgazione e pubblicazione

b.xix. Promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione parlamentare (minore se

Camere, a maggioranza assoluta, dichiarano urgenza art. 73) spetta (art. 87.5) al PdR atto di esercizio di potere di controllo del CdS sulla legge votata dal Parlamento esito positivo con sottoscrizione della stessa/esito negativo con riesame alle Camere con messaggio del CdS nel quale spiega ragioni per negazione promulgazione se le Camere riapprovano il testo, il PdR è obbligato a promulgare (rifiutare se configurata responsabilità penale, ex art. 90)

b.xx. Entro 30 giorni da promulgazione viene pubblicata disciplinata da T.U. 1092/1985 intervento

Ministro della Giustizia (depositario Sigillo Stato che provvede a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ripubblicazione nella Raccolta ufficiale atti normativi Repubblica italiana

b.xxi. Vacatio legis periodo tra pubblicazione e entrata in vigore 15 gg. (accorciato o prolungato da

Parlamento, art. 73.3) conta data pubblicazione in G.U.

b.xxii. Procedura speciale per disegni di legge convertenti decreti-legge governativi divisa

nei due rami del Parlamento Senato: controllo preliminare sussistenza presupposti costituzionali di necessità ed urgenza affidato a Commissione affari costituzionali/Camera: affidato alle Commissioni di merito; al Comitato per la legislazione spetta verifica rispetto limiti posti alla decretazione d’urgenza, art. 15 l. 400/

b.xxiii. Se parere su sussistenza presupposti è negativo, assemblea si esprime in via

definitiva su questo problema pregiudiziale se supera ostacolo preliminare prosegue l’iter presso la commissione competente che procede con tempi ridotti (15 gg.) disposizioni regolamentari delle Camere dirette a limitare l’emendabilità dei disegni di legge in conversione Presidente d’assemblea può dichiarare inammissibili emendamenti ed articoli aggiuntivi non strettamente legati all’oggetto o privi di reale portata modificativa (su impossibilità di contenuti disomogenei, sentt. 22/2012 e 237/2013)

2. La legge come atto di indirizzo e controllo

a. Legge rappresenta anche atto di esercizio di indirizzo-controllo del Parlamento nei confronti del Governo

1° ipotesi di questo tipo era la legge di approvazione del bilancio preventivo annuale (fino a recenti riforme)

b. In relazione a quest’ultima era prevista procedura speciale nelle fasi di iniziativa e di discussione ed

approvazione legge riservata ad iniziativa governativa

c. Bilancio preventivo documento contabile con forte contenuto politico rappresentate entrate e spese

previste dallo Stato per l’anno finanziario successivo predisposto sulla base (spese) delle previsione di spesa dei vari Ministeri approvato da Consiglio dei Ministri e presentato alle Camere approvazione con legge entro il 31/

d. Art. 81 bilancio annuale di previsione elaborato assicurando il rispetto delle disposizioni legislative vigenti

in entrata e spesa procede a specificazioni nella quantificazione di entrate e spese permesse dal sistema su base di scelte di politica economica e sociale del Governo, relazionandosi alla situazione concreta nel quale opera

e. Legge approvazione bilancio comporta vincolo giuridico al Governo autorizzato a provvedere solo alle

spese stanziate in bilancio preceduta da serie di atti manovra di bilancio

f. 1946 – 2009 atti essenziali formulazione manovra di bilancio bilancio annuale, bilancio pluriennale e

legge finanziaria essa apporta alla legislazione di entrata/spese vigente correzioni necessarie al perseguimento degli obiettivi, non concessa alla legge di bilancio (vincolata a rispetto della vigente, art. 81.3) approvata prima della legge di bilancio, consentiva ad essa di riprodurre le variazioni in entrata/ uscita ritenute necessarie dal Governo fissa che il limite massimo dell’indebitamento pubblico

g. Sessione di bilancio Camere non potevano deliberare su disegni di legge esclusi: conversioni dei decreti-

legge, legati a manovra finanziaria e legati ad adempimento di obblighi internazionali o comunitari

h. Intervento Parlamento riferito ad atti espressivi manovra di bilancio poteva portare emendamenti al testo

del Governo

i. Emendamenti variazioni compensative interne ai singoli stati di previsione e anche non compensative

presidenti commissioni competenti per materia e quello della commissione bilancio hanno potere di

dichiarare inammissibili emendamenti in contrasto con criteri della legislazione vigente potevano essere ripresentati in assemblea

j. L. 196/2009 modificata da l. 39/2011 ridefinisce strumenti manovra di bilancio nel quadro della riforma

del Titolo V e dei vincoli dell’UE

k. Art. 7 della stessa metodo programmazione ispiri l’impostazione delle previsioni di entrata/spesa dei

bilanci delle amministrazioni pubbliche strumenti

k.a. Documento di economia finanziaria (DEF)

k.i. Presentato alle Camere entro il 10/04 per deliberazioni parlamentari 3 sezioni 1.

Programma di stabilità richiesto da UE con indicati i dati relativi alla manovra finanziaria necessaria per rispetto vincoli europei di riduzione debito e miglioramento equilibrio di bilancio; 2. Previsioni tendenziali (legislazione vigente e politiche invariate) delle grandezze di finanza pubblica; 3. Programma nazionale di riforma richiesto da UE con indicate le riforme per superamento squilibri macroeconomici

k.b. Nota aggiornamento del DEF

k.ii. Presentata alle Camere entro 20/09 per deliberazioni parlamentari

necessario per adeguare manovra finanziaria all’eventuale diverso andamento delle grandezze macroeconomiche rispetto ad aprile e per recepire raccomandazioni del Consiglio UE i due programmi sono presentati entro il 30/04 alla Commissione europea e al Consiglio UE cosicché esso deliberi raccomandazioni al riguardo (semestre europeo)

k.c. Legge di stabilità proposta dal Governo alle Camere entro 15/10 funzione analoga legge

finanziaria

k.d. Legge di bilancio annuale

k.iii. Proposta dal Governo alle Camere entro 15/10 contiene bilancio annuale di

previsione sulla base della legislazione vigente (art. 81) considerando i parametri della decisione di finanza pubblica (art. 21)

k.iv. Redatta in termini di competenza e in termini di cassa indicazione flussi

entra/uscita che i ritiene si verifichino e quelli rispetto ai quali nascerà titolo giuridico entrate: indicate sia somme derivanti da crediti maturanti a favore dello Stato nel periodo considerato (competenza) sia quelle effettivamente incassate anche se titolo di credito era maturato in periodo precedente (cassa) /uscite: indicati gli impegni di spesa assunti (competenza) e le spese autorizzate a pagare anche impegni assunti precedentemente (cassa)

k.v. Bilancio previsione oggetto di disegno di legge stato di previsione

dell’entrata, stati previsione spese distinti per Ministeri (allegate appendici bilanci amministrazioni autonome), quadro generale riassuntivo del triennio

k.vi. Spese articolate in programmi definiti come aggregati per perseguire obiettivi

fissati nell’ambito delle missioni

k.vii. Redatto secondo alcuni criteri Integrità: entrate iscritte al bilancio al lordo

delle spese di riscossione e di altre eventuali spese connesse/Universalità: vietato gestire fondi fuori dal bilancio, salvo casi consentiti e regolati da legge/Unità: tutte le entrate finanziano tutte le spese realizzazione certe spese non subordinata a realizzazione determinate entrate

k.viii. Non rispettato il termine del 31/12 Camere con legge autorizzano Governo

a esercizio provvisorio non superiore ai 4 mesi (art. 81.2) gestione bilancio consentita per tanti dodicesimi quanti i mesi di esso

k.ix. Art. 22 l. 196/2009 accanto ad essa conferma bilancio pluriennale di

previsione elaborato da Ministro economia/finanze e coerente con obiettivi DEF periodo di 3 anni e aggiornato annualmente comprende andamento entrate/spese e previsioni su andamento di esse considerando effetti programmati dal DEF atto di indirizzo che non comporta autorizzazione ad effettuare spese e connesso con bilancio annuale e legge di stabilità

k.e. Legge di assestamento delle previsioni di bilancio presentata alle Camere entro 30/06 base

su consistenza dei residui attivi/passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31/

k.f. Eventuali legge collegate alla manovra di finanza pubblica presentate alle Camere entro

gennaio indicate nel DEF e recano disposizioni omogenee per materia concorrendo al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF interventi ordinamentali e organizzatori

k.g. Specifici strumenti di programmazione altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato

l. Si aggiunge il rendiconto generale esercizio scaduto il 31/12 presentato da Ministro economia/finanza

entro giugno approvato con legge rappresentate atto controllo su regolarità spesa e capacità operativa

prevalente nella definizione dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale pattizio le due sfere separate entrano in contatto e determinate la 2° conseguenze giuridiche per la 1° per il tramite di apposita norma interna che lo consente si produce solo se norma internazionale è redatta in modo puntuale e preciso per essere direttamente applicata dal giudice nazionale se non possiede tale caratteristica, l’ordine di esecuzione è insufficiente necessaria approvazione di altri atti normativi dettanti le norme indispensabili a che il trattato spieghi gli effetti all’interno

cc. Prassi legislativa prevede adozione ordine esecuzione stesso risultato conseguito dall’adozione di norme

di esecuzione e il procedimento di adattamento ordinario è obbligatorio quando il contenuto del trattato si articola in specifiche e puntuali prescrizioni normative assumono anch’esse la forma richiesta dal tipo modifica/integrazione dell’ordinamento interno che con esse si producono

  1. Funzione di revisione costituzionale

a. Rigidità costituzionale garantita da predisposizione di organi e procedure di controllo conformità a principi

costituzionali di fonti normative sub-costituzionali e procedimenti speciali con cui apportare al testo modifiche necessarie

b. Attribuita al Parlamento revisione costituzionale procedimento speciale art. 138 specialità attiene al tipo

di legge che ne rappresenta il risultato finale e alle regole che lo scandiscono nelle fasi diverse da quelle che portano all’approvazione di una legge normale

c. Tipo di legge con procedimento art. 138 leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali

d. Tipo di procedimento 2 fasi una necessaria svolta in sede parlamentare e una eventuale con

coinvolgimento del corpo elettorale 1° fase: art. 138 impone doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera a distanza di 3 mesi luna dall’altra nella 2° deliberazione è richiesta l’assoluta se raggiunge i 2/ in ciascuna Camera, procedimento si arresta e la legga viene trasmessa al PdR per promulgarla

e. Se anche solo un ramo non raggiunge i 2/3 testo viene sottoposto al referendum (richiesta 1/5 membri, 5

Consigli regionali e 500.000 elettori) richiesta entro 3 mesi dalla pubblicazione in G.U.

f. L cost. 2/2001 esclusa la sottoposizione a referendum nazionale delle modifiche degli statuti di Regioni

speciali inapplicabile art. 138.

g. Aggiunte regole dei regolamenti parlamentari esame incrociato della legge da parte delle 2 Camere

stabiliscono che procedano, in 2° lettura, alla votazione finale dopo discussione delle linee generali impossibile introdurre emendamenti criticata perché estendente a procedimento approvazione legge di revisione quanto previsto per votazione finale di legge ordinaria

h. Parlamento è organo deputato alla funzione di revisione costituzionale 1. Diffidenza nell’istituto

referendario; 2. Riservare all’organo rappresentativo il potere di intervenire a modificare il risultato normativo allora raggiunto volontà del corpo elettorale diventa elemento eventuale del processo di revisione Costituzione vista come patto sociale tra le forze politiche dominanti sostenuta, garantita e modificata dalle stesse sottratta alla libera disponibilità delle maggioranze politiche e ad estemporanei interventi del corpo elettorale

i. Tentativi di sostituire disciplina art. 138 con un’altra rendere più ampia ed agevole la revisione sempre

contestati tendenza di proposte di estese riforme del testo può spingere a ripensamento per garantire la rigidità della Carta

j. Art. 138 nessun limite all’esercizio del potere di revisione art. 139 stabilisce che non può essere

modificata, nemmeno con ricorso al procedimento speciale, la forma repubblicana accanto a quest’unico espresso ce ne sono altri in altri articoli rappresentanti quei principi caratterizzanti il nostro ordinamento (artt. 1,2,5) sovvertimento di quelli operabile attraverso nuovo patto sociale e processo costituente tra questi principi anche quelli dell’art. 138

k. Sentt. 1146/1988 e 366/1991 esistenza nella Costituzione di principi supremi non suscettibili ad

alterazioni e modifiche limiti alla revisione e quelli appartenenti all’assenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione principi inviolabili anche dal diritto comunitario e inviolabili anche dall’norma internazionali riconosciute a cui l’art. 10.1 impone la conformità

l. Limiti espliciti ed impliciti alla revisione servono per distinguerla dalla costituente oggetto sono norme

costituzionali 1. Revisione: disciplina nella Carta ed esercitata solo all’interno di un quadro predeterminato; 2. Costituente: del tutto libera nei modi di esercizio e nei fini da raggiungere la 2° non ha disciplina formale nella Carta, non modifica le norme ma sostituisce il patto sociale alla base della Carta con processo rivoluzionario sfera non regolata dal diritto sfera dei fatti politici e sociali interessanti la storia di un ordinamento titolarità al popolo, concreto esercizio attraverso organi che siano al diretta espressione

  1. Indirizzo e controllo su Governo e p.a.

a. Promozione di indagini conoscitive commissioni di vigilanza, approvazione leggi di bilancio e di

autorizzare leggi di ratifica di trattati internazionali altri strumenti funzione ha fondamento nel rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento questi istituti sono gli strumenti di sviluppo di quel rapporto investono momento iniziale, svolgimento e finale risolutivo

b. Mozione di fiducia disciplinata esplicitamente dalla Costituzione art. 94 Governo, dopo la nomina

presidenziale, si presenta ad entrambe le Camere per ottenere la fiducia votazione con appello nominale

di mozione motivata tale avviene sulla base sull’esposizione del PdCdM delle linee di programma a queste è riferita la mozione impegna Governo a perseguire quell’indirizzo politico ed impegna Parlamento a contribuire alla sua realizzazione attraverso poteri decisionali e poteri con i quali richiama il Governo al rispetto degli impegni

c. Interrogazioni, interpellanze

c.a. Consentono verifiche sull’atteggiamento del Governo in ordine a specifici problemi 1.

Interrogazioni: chiamano in causa il Governo per notizie su fatto determinato e su posizione da assumere; 2. Interpellanza: finalità complessa, struttura articolata, acquisire informazioni sulle ragioni che hanno indotto il Governo ad assumere certe posizioni su problemi generali

c.b. Interrogazioni per iscritto con risposte scritte e orali dare risposta in commissione alla risposta

da parte del Ministro o del PdCdM segue replica dell’interessato interrogazioni a risposta immediata (C 1983, S 1988) presentate entro 12h del giorno dedicato, non possono superare certo n°, ammesse quelle con oggetto diverso con rotazione tra i gruppi, procedura non può superare limiti temporali

c.c. Interpellanze forma scritta discusse in assemblea risposta del Governo preceduta da

illustrazione interpellanza del presentatore se insoddisfatto può, solo alla CdD, presentare mozione con oggetto uguale provoca discussione e voto da parte dell’assemblea

d. Inchieste

c.d. Accomuna finalità delle precedenti all’accertamento di specifiche responsabilità di natura politica

art. 82 ciascuna Camera ha potere di dare vita a commissione d’inchiesta su materie di pubblico interesse deliberazione non richiede qualificata rispecchia proporzionalmente i gruppi art. 82 svolge compito con stessi poteri e limiti dell’autorità giudiziaria leggi istitutive di commissioni hanno escluso l’esercizio di poteri dell’a.g. incidenti su libertà personale e segretezza corrispondenza, salvo accompagnamento coattivo in commissione dei soggetti coinvolti

c.e. Poche inchieste con deliberazione monocamerale numerosi casi promossi da entrambe con

costituzione con legge di commissione bicamerale oggetto dell’inchiesta, poteri della commissione, durata in carica

c.f. Messa in dubbio la reale efficacia quale strumento di controllo spesso il Governo si è trovato in

difficoltà nell’affrontare il suo potere reg. Camera ha escluso la possibilità al Governo di porre questione di fiducia sull’istituzione

c.g. Discussa l’interpretazione dell’art. 82 procedimento con poteri e limiti dell’a.g. non si voleva

attribuire poteri d’accertamento coercitivi al Parlamento rischio di privare l’inquisito delle garanzie godenti davanti al giudice comune problema sui limiti che incontra in riferimento al segreto professionale, d’ufficio e di Stato impedisce ad essa di obbligare il soggetto a testimoniare su certi fatti ed a fornire documenti per professionale e d’ufficio l’ostacolo è in parte superabile, per quello di Stato no menomazione al potere parlamentare e nei fatti spinge le Camere ad interpretazione ritenente ammissibile l’attenuazione dei limiti posti all’attività della commissione se alla sua costituzione si procede con legge attenuazione da decidere caso per caso, a seconda dell’oggetto mediante strumento legislativo strage via Fani, caso Sindona, loggia P2, fenomeno mafioso

e. Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno

c.h. Funzione d’indirizzo

c.i. Mozione approvata vincola operato governativo se esso ritiene il contenuto contrario ai propri

indirizzi può porre su di essa la questione di fiducia rispetto del vincolo politico garantito dal controllo esercitato dalle commissioni per materia regolamenti parlamentari prevedono possibilità di richiedere al Governo di riferire sull’attuazione data a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dalle Camere

c.j. Risoluzione usabile anche dal singolo membro del Parlamento presentata sia in assemblea che

in commissione nell’ultimo caso si può richiede la rimessione in assemblea su richiesta del Governo o un certo n° di membri della stessa strutture e finalità simili alla mozione esiste possibilità di questione di fiducia

c.k. Ordine del giorno non ha fisionomia autonoma si lega a procedimento approvazione legge o

mozione singolo può chiedere la messa in votazione di un ordine in relazione a proposta di legge impegna il Governo ad interpretare disposizioni della stessa in un certo modo (determinati provvedimenti in sede applicativa) in relazione a mozione ne specifica e sottolinea aspetti particolari impegnando il Governo vincola politicamente il Governo che può essere chiamato in commissione sul rispetto o meno di esso

f. Mozione di sfiducia

c.l. Si pone fine al rapporto tra Governo e maggioranza parlamentare strumento sanzionatorio di

prolungato comportamento difforme rispetto agli impegni obbligo governativo alle dimissioni deriva da espressa approvazione di essa art. 94.

Parlamenti ingresso di essi nel circuito decisionale dell’UE destinatari diretti di atti e informazioni riguardanti decisioni da assumere a livello europeo e potranno far sentire la loro voce su proposte d’intervento dell’UE aventi ricadute sulle competenze dei legislatori nazionali in nome di sussidiarietà istituita procedura di allarme preventivo Parlamenti possono esprimere parere motivato su tali e obbligo alla Commissione di riesaminarle se contro si esprimono 1/3 dei voti dei Parlamenti (ognuno ne ha 2)

h. Se approvato atto legislativo comunitario contrario alla sussidiarietà ciascun Parlamento lo può

impugnare davanti alla Cgiustizia

i. L. 234/2012 valorizzare ruolo Parlamento nella fase ascendente di formazione del diritto dell’UE

rafforzamento obblighi d’informazione del Governo nei confronti delle Camere su singoli atti, di informative specifiche acconsententi Parlamento di documenti UE desumenti le linee politiche da adottare nei settori di competenza ruolo più significativo e di piena interlocuzione si questo piano si dovrebbe sviluppare il dialogo politico e la cooperazione tra Parlamenti

j. L. 234/2012 più consistenti i poteri d’indirizzo del Parlamento 1. Formulare osservazioni ed indirizzi; 2.

Chiedere al Governo la predisposizione di nota tecnica dante conto dei negoziati europei; 3. Governo impossibilitato a procedere nell’azione di formazione atti comunitari fino alla fine dell’esame parlamentare su di essi casi di rilievo, Governo può porre nel Consiglio dei Ministri UE una riserva parlamentare se dopo 30 gg. Parlamento non delibera, Governo procede analoga valorizzazione per ruolo Regioni

k. Esecuzione interna normativa UE legge scinde in 2 procedimenti distinti 1. Legge di delegazione

europea (Governo delegato a dare attuazione a normativa UE); 2. Legge europea (Parlamento modifica/ abroga atti legislativi in contrasto con obblighi europei) disciplina procedura controllo sussidiarietà integrando disciplina prevista da norme del trattato

l. Regolamenti parlamentari novità hanno parziale riscontro nel potenziamento ruolo degli organi interni

competenti commissioni politiche UE delle Camere

  1. Rapporti Parlamento/Corte costituzionale

a. Ccost dichiara incostituzionalità legge lacuna nell’ordinamento lacuna colmata da Parlamento art. 136

pronunce incostituzionalità comunicate alle Camere per provvedere a eventuali iniziative legislative regolamenti parlamentari disciplinano apposita disciplina al riguardo: sentenze (tutte Camera, solo accoglimento Senato) trasmesse ad esame commissione competente effettuato l’esame essa esprime parere in merito ad esigenza di procedere a determinate iniziative legislative e indica linee da tenere presenti se sentenza tocca tema già oggetto di proposta legge in discussione, l’esame della 1° è congiunto a quello della 2°

b. Obbligo del Governo e del PdCdM di riferire periodicamente alle Camere sullo stato del contenzioso

impegnante il Governo davanti alla Ccost. e segnalare alle medesime l’opportunità di specifiche iniziative legislative connesse a vicende del contenzioso

  1. Rapporti Parlamento/Regioni

a. Modello costituzionale autonomia regionale ha lacuna nei rapporti Parlamento-Regioni scartata ipotesi di

Senato come rappresentativo comunità locali unico istituto specifico è la commissione bicamerale per le questioni regionali (art. 126.1) esprimente pareri su scioglimento Consigli regionali e su rimozione PdG se inadempimento grave

b. Nuova funzione con l. cost. 3/2001 disposizione transitoria (art. 11) prevedente che, in attesa di riforma

della 2° parte della Carta (e del Senato), la commissione bicamerale venga integrata da rappresentanti delle autonomie regionali/locali pareri da essa espressi su progetti legge relativi a legislazione di cornice e finanza regionale/locale non possono essere disattesi dalle Camere, se non ad assoluta disposizione non attuata a causa delle non-modifiche regolamentari dopo referendum 2016 l’allontanarsi della riforma può spingere un ritorno sul punto per sperimentare una collaborazione Parlamento/Regioni in attesa di riforma del Senato

c. 13/12/2007 regolamento commissione bicamerale su esigenze art. 11 della l. cost. costante

consultazione con rappresentanti autonomie regionali/locali stabilisce nella programmazione dei lavori della Commissione il tener conto delle indicazioni dei soggetti prevede convocazione di sessione semestrale per confronto su questioni riguardanti autonomie, consultazione permanente su atti ai quali commissione deve esprimere parere e scambio di informazioni e documenti

m. Accesso a livello parlamentare consentito da iniziativa legislativa ai Consigli irrilevanza pratica su

orientamento decisioni stesso dicasi per i “voti” delle Regioni fondamento nell’art. 50 disciplinante petizione cittadina alle Camere seguito trascurabile reg. Senato stabilisce qualche norma di garanzia