Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


penitenziario dispense, Dispense di Diritto Penitenziario

penitenziario dispense e indicazioni

Tipologia: Dispense

2016/2017

Caricato il 15/09/2017

valerio.dilorenzo.71
valerio.dilorenzo.71 🇮🇹

4

(1)

21 documenti

1 / 30

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Diritto&Penitenziario&
DISPENSE&
PROF.&ISABELLA&ALESSANDRUCCI&
&
A.A.&
2015/2016&
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e

Anteprima parziale del testo

Scarica penitenziario dispense e più Dispense in PDF di Diritto Penitenziario solo su Docsity!

Diritto Penitenziario

DISPENSE

PROF. ISABELLA ALESSANDRUCCI

A.A.

AGGIORNAMENTO & MODIFICA DEL MATERIALE Tabella descrittiva riguardante la pubblicazione dei fascicoli/manuali di studio. Data Oggetto della modifica Tipo di Modifica Stato Documento 14 /0 3 /201 6 Documento intero Inserimento testo Emissione NOTA alla compilazione della tabella. Data: data della pubblicazione del documento (iniziale e in itinere). Oggetto della modifica: Parte o sezione che è modificata espressa come titolo capitolo/paragrafo per il testo e identificativo di disegno, immagine o composizione grafica. Tipo di modifica : tipo di azioni svolte sul testo. Stato del documento: Emissione , riguarda la data di prima pubblicazione. Revisione , riguarda l’aggiornamento del materiale.

direttamente al Tribunale di Sorveglianza competente ovvero, nei casi previsti, al Magistrato di Sorveglianza. Diversamente, invece, i condannati in stato di libertà, la cui procedura è prevista dall’art. 656 c.p.p.. In tali casi, infatti, il pubblico ministero, salvo alcune ipotesi disciplinate ai successivi commi 7 e 9, sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre anni (quattro anni nei casi previsti dall’art. 47-ter ord. penit.) o a sei anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 d.P.R. n. 309/1990. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore per la fase dell’esecuzione. Qualora manchi la nomina del difensore per la fase esecutiva la notifica è fatta al difensore della fase del giudizio. Il decreto di sospensione riporta l’avviso che entro trenta giorni dalla notifica può essere presentata istanza al fine di ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47, 47 ter e 50, ord. penit., e agli artt. 94 e 90 d.P.R. n. 309/1990. In caso non venga presentata alcuna istanza entro il termine indicato, o la stessa sia inammissibile ai sensi degli artt. 90 e ss. del d.P.R. n. 309/1990 l’esecuzione della pena avrà corso immediato. L’istanza di concessione deve essere presentata dal condannato libero o dal difensore, entro trenta giorni dalla notifica del decreto di sospensione, al pubblico ministero. Il pubblico ministero trasmetterà l’istanza al Tribunale di Sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero (art. 656, c. 6, c.p.p.). La previsione dell’art. 656, c. 5, c.p.p., per la quale “ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico l’esecuzione della pena avrà corso immediato”, ha la funzione di stabilire un termine finale per la proposizione della domanda con la conseguenza che, quando la stessa sia stata proposta prima dell’ordine di esecuzione e della relativa notifica, non è necessaria alcuna successiva reiterazione, e non si determina caducazione dell’effetto sospensivo per l’inerzia del condannato a seguito della notifica stessa (Cass., sez. I, 9.5.02, PM in proc. Corzo, CED 222708). La disposizione dettata dal c. 5 dell’art. 656 c.p.p. per la sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive brevi, volta a consentire all’interessato di presentare entro trenta giorni, in stato di libertà, domanda di misure alternative alla detenzione, non stabilisce alcun requisito di ammissibilità dell’istanza, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione di dette pene. Ne consegue che, se l’interessato presenta la domanda oltre il termine, l’esecuzione avrà corso, ma l’istanza di affidamento o di altro beneficio dovrà ugualmente essere esaminata, essendo la decisione correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa e, quindi, svincolata da ogni preclusione temporale (Cass., sez. I, 12.1.00, Perris A., CED 215959).

Non è necessario indicare nell’istanza di concessione dei benefici gli elementi di fatto o di diritto che saranno oggetto del giudizio di merito, essendo di norma sufficiente la indicazione del beneficio richiesto (Cass., sez. I, 14.6.96, Marfioto, CED 205687). In riferimento alla documentazione da allegare alla richiesta di concessione dei benefici il dettato dell’art. 656, c. 6, c.p.p. appare estremamente chiaro nel consentirne, salvo le ipotesi di inammissibilità, il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Sorveglianza, quindi anche successivamente alla presentazione dell’istanza, fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 663 c.p.p. La disposizione citata espressamente prevede, inoltre, la facoltà di surrogazione istruttoria, anche di ufficio, da parte del Tribunale di Sorveglianza. Il condannato nella propria istanza può richiedere più benefici in via alternativa. È ammissibile l’istanza del condannato a pena detentiva sospesa a norma dell’art. 656, c. 5, c.p.p. indirizzata al conseguimento non di una specifica misura alternativa alla detenzione, ma di una tra più misure indicate in via alternativa (Cass., sez. I, 26.2.02, Barbagallo, CED 218925). L’omessa presentazione dell’istanza nel termine dei trenta giorni dalla notifica del provvedimento di esecuzione/sospensione determina, ai sensi dell’art. 656, c. 8, c.p.p., la revoca del decreto di sospensione. La revoca è prevista inoltre a seguito della successiva pronuncia di rigetto o di inammissibilità da parte del tribunale di sorveglianza. L’art. 656, c. 6 c.p.p. prevede che “il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza”. Tale termine è considerato ordinatorio e di conseguenza la sua inosservanza non è causa di nullità della conseguente ordinanza (Cass., sez. I, 29.10.90, Fallacara, CED 185773). Infine, il combinato dei c. 5 e 8 dell’art. 656 c.p.p. sono disposizioni specifiche per la presentazione dell’istanza in ordine alle misure alternative in favore di tossicodipendenti ed alcooldipendenti. È previsto infatti, a pena di inammissibilità, l’allegazione da parte dell’istante della certificazione attestante la condizione di tossicodipendente o alcool dipendente. Nonché una vera e propria potestà verificatrice da parte del p.m. dell’effettività del programma terapeutico sanzionata con la revoca del decreto di sospensione (cfr. art. 656, c. 8, c.p.p.) La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta (art. 656, c. 7 c.p.p.). Specifica disposizione è dettata dall’art. 656, c. 10, c.p.p. per dell’accesso alle misure alternative per i condannati agli arresti domiciliari. In tali casi il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Tribunale di Sorveglianza perché provveda all’applicazione di una delle misure alternative. Fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza il condannato rimarrà nello stato detentivo in cui si trova e il tempo così trascorso sarà considerato come pena espiata. In tale periodo competente per gli adempimenti previsti dall’art. 47 ter ord. penit. sarà il Magistrato di Sorveglianza. Il pubblico ministero procederà all’inoltro degli atti

della sospensione obbligatoria si fonda sulla presunzione di una ridotta pericolosità del condannato, quando ricorrano le condizioni di cui al c. 5 del citato art.656, mentre per i delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen. vige l’opposta, se pur relativa, presunzione di pericolosità (Cass., sez. I, 12.4.00, D’Avino, CED 216598). Tale linea interpretativa certo non può essere applicata ai nuovi divieti introdotti con la l. n. 125/2008. L’esclusione non opera nel caso di reato tentato aggravato ai sensi dell’art. 7, d.l. 13.5.91, n. 152. All’uopo il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione stabilito dall’art. 4 bis, c. 1, l. 26.7.75, n. 354 (ordinamento penitenziario) sussiste anche per i delitti tentati “commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste”, in quanto anche quelli rimasti allo stadio del tentativo punibile sono tecnicamente dei “delitti”, a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti individuati con l’espressa indicazione delle norme incriminatrici, per i quali il citato divieto non opera in caso di semplice tentativo (Cass., sez. I, 22.4.04, Dubolino, CED 228134; in modo con-forme Cass., sez. I, 9.1210, P.G. in proc. Sacco, CED 249556). La lett. b) del c. 9 prevede l’esclusione della sospensione “nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva”. Infine, va rilevato che le ipotesi di esclusione di cui all’art. 656, c. 9, lett. a) trovano applicazione anche nell’ipotesi del condannato che si trovi in regime di arresti domiciliari. Il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati cui sia stata applicata la recidiva reiterata opera anche ove il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna (Cass., sez. I, 3.5.11, Prina, CED 250343; in senso conforme Cass., sez. I, 11.2.10, Pedrazza, CED 246385). Particolari disposizioni ostative alla concessione del beneficio sono dettate in favore dei tossicodipendenti o alcooldipendenti. In tali casi l’art. 656, c. 9, lett. a), c.p.p. indica la prima deroga ai divieti di sospensione per i soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis ord. penit., per i delitti previsti dagli artt. 423 bis, 624 bis, 572 c. 2, 612 c. 3 c.p., che si trovino agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990.

2. Le diverse tipologie di misure alternative alla detenzione. Con la l. n. 199/2010 è stata introdotta la peculiare fattispecie dell’ esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiore a diciotto mesi (il limite originario era di dodici mesi, modificato in diciotto mesi dal d.l. 22.12.11, n. 211 convertito con l. n. 9 del 17.2.12). Tale misura, inizialmente

prospettata dal legislatore come misura straordinaria e temporanea volta a fronteggiare il gravissimo problema legato al sovra affollamento carcerario, è stata resa definitiva dall’art. 5 del d.l. 23.12.13, n. 146. Ciò che rileva in questa sede è la particolare disciplina sospensiva introdotta per il condannato in stato di libertà. L’art. 1, c. 3, della l. n. 199/2010 (così come modificata dal d.l. 22.12.11, n. 211 convertito con l. n. 9 del 17.2.12) prevede che nei casi di cui all’art. 656, c. 1, c.p.p., quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui all’art. 656, c. 5 c.p.p., e qualora non ricorrano i casi previsti nel c. 9, lett. a), del medesimo articolo, sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Magistrato di Sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. Il pubblico ministero invierà al Magistrato di Sorveglianza il verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, e, nei casi in cui il condannato sia sottoposto ad un programma di recupero o intendo sottoporvisi, la documentazione di cui all’art. 94, c. 1, d.P.R. n. 309/1990. È stata introdotta, quindi una particolare procedura di sospensione dell’esecuzione per il condannato libero, residuale rispetto alla previsione di cui all’art. 656, c. 5, c.p.p. ed esclusa per i condannati per i reati previsti dall’art. 656, c. 9, lett. a) c.p.p. Le altre categorie di condannati esclusi dall’accesso alla sospensione prevista dall’art. 3 della l. n. 199/2010 sono:

  • i condannati per taluno dei delitti indicati dall’art. 4 bis ord. penit.;
  • i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 c.p. La sospensione non potrà essere attivata, altresì, quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio. Possono accedere al beneficio della sospensione i soggetti recidivi ai sensi dell’art. 99, c. 4, c.p. È onere del pubblico ministero sospendere l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza. In particolare egli ha l’onere di trasmettere degli atti in particolare del verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio e, nelle ipotesi di condannato tossicodipendente o alcooldipendente, della documentazione di cui all’art. 94, d.P.R. n. 309/1990. All’onere di acquisizione dei documenti si accompagna il mero controllo formale relativo agli atti, essendo escluso da parte del p.m. ogni giudizio di merito, di competenza del magistrato di sorveglianza. I condannati in stato di detenzione intramuraria nel corso dell’esecuzione della pena, ricorrendone le condizioni previste dalla legge, con riferimento sia ai limiti di pena che alle varie e peculiari condizioni di accesso proprie delle singole misure alternative, proporranno istanza direttamente al Tribunale di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione ossia dell’istituto di pena

Nell’ipotesi prevista dall’art. 147, c. 1, n. 1, c.p., relativo alla pendenza di domanda di grazia, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. In coordinato disposto con l’art. 47 ter c. 1 ter, ord. penit. il Tribunale di Sorveglianza investito della domanda di differimento dell’esecuzione della pena nel caso di domanda di grazia, deve valutare, anche di ufficio l’applicabilità della detenzione domiciliare (Cass., sez. I, 17.11.09, Basciu, CED 245552). Infine, l’art. 148 c.p. disciplina l’infermità psichica sopravvenuta al condannato. La norma stabilisce che se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. Questo anche qualora la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o professionale, o di delinquente per tendenza. Competente a disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario è, ex art. 69, c. 8, ord. penit., è il Magistrato di Sorveglianza. La Corte costituzionale, con sentenza 19.6.75, n. 146, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in osedale psichiatrico giudiziario del condannato caduto in stato di infermità psichica durante l’esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; ha dichiarato altresì l’illegittimità nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un ospedale psichiatrico comune. Quindi il periodo di ricovero va computato come espiazione pena. Durante il procedimento di revisione di una sentenza di condanna o di un decreto penale di condanna irrevocabili è possibile, ex art. 635 c.p.p., che venga disposta sospensione della pena e della misura di sicurezza. In tali casi la Corte d’appello con il provvedimento sospensivo può applicare una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 183 e 284 c.p.p. In caso di inosservanza delle misure coercitive irrogate la Corte d’appello revoca l’ordinanza sospensiva e dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Contro l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione, sull’applicazione delle misure coercitive o sulla revoca della sospensione possono proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero e il condannato.

Misure specifiche in materia di sospensione dell’esecuzione sono riservate in favore del tossicodipendente che, a norma dell’art. 90, d.P.R. n. 309/1990, debba scontare una pena detentiva, anche residua e congiunta pena pecuniaria, non superiore a sei anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’art. 4 bis ord. penit. La disposizione prevede espressamente che la pena in esecuzione debba essere stata inflitta per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza. In tali casi il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’art. 123, d.P.R. n. 309/1990, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata. Qualora il condannato si trovi in situazioni di disagio economico il tribunale di sorveglianza potrà sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria quando non riscossa. La domanda di sospensione dell’esecuzione, che non può essere concessa più di una volta, è inammissibile se nel periodo compreso tra l’inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione (art. 90, c. 2, d.P.R. n. 309/1990). La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna ad eccezione della confisca. Alla mancata commissione di un delitto non colposo punibile con la reclusione nei cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 656 c.p.p. o della domanda di cui all’art. 91, c. 4 o da una più favorevole data determinata dal tribunale di sorveglianza con riferimento alla durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali il condannato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, consegue l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale (art. 93, d.P.R. n. 309/1990). Particolare disiplina è dettata per l’espiazione della pena in regime extramurario. L’art 47 ord. penit. prevede che il condannato può essere affidato in prova al servizio sociale fuori dall’istituto penitenziario per un periodo uguale alla pena da scontare quando la pena inflitta non superi i tre anni. L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso, a norma del comma 3 bis dell’art. 47 ord. pen., al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni quando lo stesso abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico di efficacia della misura alternativa in termini rieducativi e di prevenzione dalla futura commissione di reati. L’anno precedente può essere stato trascorso in espiazione pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in stato di libertà. Quindi, il condannato può richiedere la misura per gli ultimi tre anni, o, nei casi previsti dal comma 3 bis dell’art. 47 ord. penit., quattro anni di pena da scontare.

L’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’art. 4 bis ord. penit. Alla richiesta di affidamento deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal c. 2, lett. d), dell’art. 116, d.P.R. n. 309/1990 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Il c. 2 dell’art. 94, d.P.R. n. 309/1990, analogamente a quanto previsto per l’affidamento in prova ordinario, prevede, nel caso in cui l’ordine di esecuzione fosse già stato eseguito, la possibilità per il magistrato di sorveglianza di disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa. Il Tribunale di Sorveglianza dovrà accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Il Tribunale di Sorveglianza qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, tenuto conto della durata delle limitazioni, può determinare una diversa e più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione. Il c. 6 bis prevede, inoltre, che qualora nel corso dell’affidamento terapeutico il soggetto abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il Magistrato di Sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, possa disporne la prosecuzione anche qualora la pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui all’art. 47 ord. penit. È perciò possibile che, ultimata la misura terapeutica, l’esecuzione della pena continui in regime di affidamento ordinario e quindi con prescrizioni e mo-dalità libere dalla specifica finalità curativa della dipendenza. L’art. 47 ter ord. penit. regola le ipotesi di concessione della misura della detenzione domiciliare. La misura alternativa della detenzione domiciliare consiste nella possibilità di scontare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora ovvero di cura, assistenza o accoglienza. Il c. 01 dell’art. 47 ter ord. penit., introdotto dall’art. 7, c. 2, l. 5.12.05, n. 251, regola la possibilità, per i condannati che abbiano compiuto i settanta anni di età al momento di esecuzione della pena o nel corso della stessa, di accesso alla misura domiciliare. Non viene indicato un limite di pena per la specifica ipotesi, ma la norma esclude l’applicabilità della misura per i reati previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p., dall’art. 51, c. 3 bis, c.p.p. e dall’art. 4 bis ord. penit. Sono esclusi altresì i condannati che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o che siano stati condannati con l’aggravante di cui all’art. 99, c. 4, c.p.

L’art. 47 ter, c. 1, ord. penit. stabilisce che la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, nei casi di: donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; padre, esercente la responsabilità genitoriale, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. L’esclusione è motivata dallo stato fisico dei soggetti le cui condizioni risultino essere incompatibili con lo stato di detenzione in carcere. L’art. 47 ter, c. 1 bis, ord. penit. prevede che la detenzione domiciliare, quando idonea a prevenire il pericolo di recidiva del condannato, può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta o residua in misura non superiore a due anni, indipendentemente dalle condizioni di cui al c. 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale. La previsione di cui al c. 1 bis svincola la possibilità di concessione della detenzione domiciliare dai presupposti umanitari propri del c. 1, pone un limite di pena alquanto inferiore e subordina la concessione della misura alla mancanza delle condizioni per l’applicazione dell’affidamento in prova. L’applicazione di questa particolare tipologia di detenzione domiciliare è esclusa per i condannati per i reati di cui all’art. 4 bis ord. penit. La detenzione domiciliare può essere applicata anche se la pena supera i quattro anni quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. (art. 47 ter, c. 1 ter, ord. penit.). In questi casi il Tribunale di Sorveglianza può disporre l’applicazione della detenzione domiciliare stabilendo un termine di durata che può essere di volta in volta prorogato. Ovviamente il periodo in detenzione varrà come esecuzione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, fissa le modalità secondo quanto stabilito dall’art. 284 c.p.p. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. Nel disporre la detenzione domiciliare, o nel corso dell’esecuzione della misura, il Magistrato o il Tribunale di Sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (art. 58-quinquies ord. penit.). La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure e se vengono a cessare le

nevralgica del suo sviluppo”. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis ord. penit. nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies. Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della Legge n. 354/75 la Corte ha altresì esteso la declaratoria, in via consequenziale, anche alla misura della detenzione domiciliare ordinaria disciplinata dall’art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), della medesima legge, ad evitare che tale misura “avente finalità identiche alla detenzione domiciliare speciale, ma riservata a soggetti che debbono espiare pene meno elevate, resti irragionevolmente soggetta ad un trattamento deteriore in parte qua”. Circa le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e assistenza, sono l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare non si applicano nel caso de quo i limiti di pena ordinariamente previsti. L’istanza può essere presentata dall’interessato o dal difensore e deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS. L’unico limite previsto alla concessione riguarda la facoltà riservata al giudicante di non applicare la misura alternativa qualora l’interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno. Emblematica in tal senso la disposizione del c. 9 che esclude l’applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto dall’art. 4 bis ord. penit., fermi restando gli accertamenti di cui ai c. 2, 2 bis e 3 dello stesso articolo relativi all’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari (art. 48 ord. penit.). Il condannato può usufruire della semilibertà quando debba espiare la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi (quando lo stesso non sia affidato in prova al servizio sociale). Fuori dai predetti casi il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1ter e 1quater dell’art. 4 bis ord. penit., di almeno due terzi di essa. Quando il condannato debba espiare una pena inferiore ai tre anni e se mancano i pre-supposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena.

Sempre che la condanna non riguardi i reati indicati nel c. 1 dell’art. 4 bis ord. penit. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena. Limitatamente alle ipotesi di condanna alla pena dell’arresto e alla pena del-la reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all’inizio dell’esecuzione della pena. Si applica in quanto compatibile il meccanismo sospensivo di cui all’art. 47, c. 4, ord. penit. Il provvedimento di semilibertà può essere revocato quando il condannato non si dimostri idoneo al trattamento, o rimane assente dall’istituto senza giustificato motivo. La revoca del beneficio legata al mancato rientro è simile alla disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 30 ord. penit., per gli ammessi al permesso e al permesso premio. La revoca è solamente facoltativa ove il semilibero rientri entro dodici ore dall’orario stabilito. Se il ritardo è superiore o il condannato non rientri affatto si configura l’ipotesi di cui all’art. 385 c.p. A questa conseguirà la denuncia che può comportare la sospensione della misura della semilibertà che, in caso di condanna verrà revocata. L’art. 58 quater ord. penit. si pone come norma di divieto di concessione dei benefici delle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario. Lo stesso prevede il divieto di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’art. 47, della detenzione domiciliare e della semilibertà al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’art. 385 c.p. ed al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, c. 11, dell’art. 47 ter, c. 6, o dell’art. 51, c. 1. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura alternativa. I condannati per i delitti di cui agli artt. 289 bis e 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel c. 1 dell’art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni. Le misure alternative alla detenzione previste non possono essere concesse, o se già concesse devono essere revocate, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei c. 1, 1 ter e 1 quater dell’art. 4 bis ord. penit., nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 c.p. ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione. Tale divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.

Il condannato viene sottoposto al regime di libertà vigilata, definito dal Magistrato di Sorveglianza, per un periodo pari alla pena residua. Per la concessione della liberazione anticipata il condannato deve avere scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni; avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata; avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all’ergastolo. Per i condannati di cui ai delitti previsti nell’art. 4 bis, c. 1, 1 ter e 1 quater, ord. penit. il limite di pena si alza a due terzi (art. 2, c. 2, l. n. 203/1991), mentre per coloro che abbiano collaborato con la giustizia ( artt. 2, c. 3, l. n. 203/1991) valgono i diversi limiti di un quarto di pena detentiva e di dieci anni per gli ergastolani. Il comportamento del condannato deve essere tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento. La concessione del beneficio è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di essere nell’impossibilità di adempierle. Il Tribunale di Sorveglianza, che ha giurisdizione sull’istituto penitenziario in cui è ristretto l’interessato al momento della presentazione della domanda, decide sull’istanza con ordinanza. La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, quando la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della stessa indole o qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata. La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all’ergastolo. La Corte costituzionale n. 282/1989 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, c. 1, c.p., “nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni della libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo”.

3. Le misure di carattere straordinario: il c.d. “indultino” e l’esecuzione domiciliare delle pene detentive. Il legislatore è intervenuto nel tempo con l’intento di arginare il problema del sovraffollamento carcerario.

Il primo di questi, noto come “indultino”, è stato introdotto dalla l. 1.8.2003, n. 207. Si tratta di un provvedimento di sospensione condizionata degli ultimi due anni di pena detentiva cui possono beneficiare unicamente i condannati che abbiano scontato già metà della pena e che non siano stati condannati per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p. nonché dall’art. 4 bis ord. penit., e successive modificazioni nonché nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 c.p. e di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’art. 14 bis ord. penit., salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’art. 14 ter della medesima legge. Ulteriore elemento di esclusione della concessione della sospensione della pena è che il condannato ne faccia rinuncia o sia stato ammesso ad una delle misure alternative alla detenzione. L’istanza deve essere presentata al Magistrato di Sorveglianza, che accertati i requisiti di ammissione deciderà con ordinanza. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere disposta una sola volta. Trascorso il termine di cinque anni la pena è estinta. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni conseguenti alla ammissione alla sospensione e disciplinate dall’art. 4 della l. n. 207/2003, o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi. Il Tribunale di Sorveglianza provvede sulla revoca della misura ai sensi dell’art. 678 del c.p.p. In caso di revoca il Tribunale di Sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell’esecuzione della pena. Infine, con la l. n. 199/2010 è stata introdotta la peculiare fattispecie dell’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiore a diciotto mesi (il limite originario era di dodici mesi, modificato in diciotto mesi dal d.l. 22.12.11, n. 211 convertito con l. n. 9 del 17.2.12). L’esecuzione domiciliare è destinata sia ai condannati a una pena non superiore ai diciotto mesi sia a quelli a cui resta da scontare una pena nei limiti sopra definiti. Le clausole di esclusione dall’accesso alla particolare misura, elencate all’art. 1, c. 2, della l. n. 199/2010, sono destinate: ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’art. 4 bis ord. penit.; ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ex art. 14 bis ord. penit., salvo che sia stato accolto il reclamo proposto ai sensi dall’art. 14 ter ord. penit.; ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 c.p.; quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere