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art 32 della costituzione le casse mutue istituzione del ssn aziendalizzazione del ssn
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Dai principi costituzionali della contabilità pubblica all’evoluzione della normativa in materia sanitaria: il processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche Tutor: Candidato: Paola Zamparese
Principi fondamentali…………………………………………………………………. AZIENDALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE…………. D.lgs. 502/92……………………………………………………………………………… I principi della 502/92……………………………………………………………….. D.lgs. 229/99……………………………………………………………………………… I principi del D.lgs. 229/99………………………………………………………. AUTONOMIA IN SANITA’……………………………………………………………………. legge 3 del 2001, art.117………………………………………………………… Ddl "Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario"……………………………………………………………….. CONCLUSIONI………………………………………………………………………… …………. BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………… …………. SITOGRAFIA…………………………………………………………………………… …………..
Con l’articolo 32 della costituzione viene sancito il diritto fondamentale della salute come un diritto riconosciuto costituzionalmente e come principio fondamentale di ogni individuo e della società. Ogni cittadino ha il diritto di essere curato ma nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, se non è stabilito da una legge. Ogni legge deve sempre in primis rispettare la persona umana. Nella spiegazione dell’articolo 32 della costituzione si fa riferimento anche al principio che nessuno è obbligato a cure sanitarie e che ne è consentito il rifiuto espresso dal paziente di prolungarne le cure mediche, lasciando che la malattia prosegua nel suo decorso naturale. Il Costituente ha avuto premura di aggiungere anche un’altra definizione, cioè che lo stesso diritto alla salute è anche interesse della collettività. Quindi, la salute è sia un diritto fondamentale dell’individuo, quanto interesse della collettività. Con questo i padri costituenti hanno voluto intendere che, laddove si presenta come condizione necessaria, un individuo può essere sottoposto a cure obbligatorie. Tutto ciò proprio a tutela del singolo, ed allo stesso tempo di tutta la collettività, un esempio è il caso del TSO (trattamento sanitario obbligatorio) in cui l’individuo viene sottoposto a cure mediche a prescindere dalla sua volontà. Qualora il paziente: necessiti di trattamenti sanitari urgenti, rifiuti il trattamento e non sia possibile prendere adeguate misure extraospedaliere. Oggigiorno il diritto e la protezione alla salute, così come riportato nella costituzione, ha superato i confini nazionali, infatti, è uno dei diritti fondamentali anche dell’Unione Europea che ritroviamo all’interno della Carta dei diritti dell’UE.
Tra il primo e il secondo dopoguerra, nascono le casse mutue malattia per i lavoratori di varie categorie: enti assicurativi corporativi con iscrizione obbligatoria per lavoratori con garanzia di diagnosi e cura, assistenza farmaceutica e riabilitazione a iscritti e familiari a carico. Non era quindi un servizio universalistico, ma solo per alcuni cittadini, e cioè i lavoratori dipendenti. Il principio assicurativo si basava su due punti:
La colossale crisi finanziaria che colpì gli enti mutualistici all’inizio degli anni ’70, il conseguente trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di “assistenza sanitaria ed ospedaliera” costituirono gli eventi che portarono il 23 dicembre 1978 all’approvazione della legge n. 833, legge istitutiva del SSN. Legge 23 dicembre 1978, n.
Quasi quattordici anni dopo la creazione del Sistema Sanitario Nazionale con la legge 833/78, con cui si voleva rimediare ai gravi problemi economici del sistema assicurativo delle mutue, con il decreto legislativo 502/92 si diede una seconda risposta all’insostenibilità del sistema di finanziamento e ai problemi del Sistema Sanitario Nazionale. I principi della 502/92:
Con questa legge vengono ridefiniti i principi guida in materia di sostenibilità finanziaria del sistema secondo appropriatezza ed evidenza scientifica delle scelte d’uso delle risorse. Il Piano Sanitario Nazionale stabilisce i Livelli Essenziali di Assistenza che lo Stato garantisce al cittadino in maniera gratuita o con partecipazione del ticket. I principi del D.lgs. 229/ Sostituzione del collegio dei revisori con il collegio sindacale: il collegio sindacale non viene più nominato dal direttore generale, ma direttamente da enti interessati al corretto andamento economico e funzionale (ministero, regione, sindaco). Accreditamento delle strutture: la realizzazione di strutture sanitaria e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate al rilascio di autorizzazione. L’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie è concessa nel rispetto di alcuni requisiti minimi (strutturali, tecnologici e professionali). Efficienza delle strutture sanitarie: i Direttori Generali delle aziende sono valutati ogni anno sulle funzionalità dei servizi e obiettivi di salute raggiunti. Sia le strutture pubbliche sia le private saranno finanziate con un budget complessivo predeterminato costituito da due voci: le tariffe per ciascun ricovero ospedaliero (DRG) e i costi predefiniti per programmi assistenziali (prevenzione, malattie rare, emergenze, trapianti, integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera). Nuovo ruolo delle autonomie locali: il d.lgs. 229/99 rafforza l’autonomia delle Regioni cui spetta la responsabilità primaria di gestire ed organizzare l’offerta di servizi di cura e riabilitazione. Rapporto esclusivo dei medici e libera professione: i medici sono chiamati a scegliere fra il rapporto di lavoro esclusivo e la libera
professione fuori dal SSN. Il rapporto di lavoro esclusivo diviene un requisito essenziale per accedere alla direzione delle strutture. Formazione continua: nel SSN entra la formazione permanente e l’aggiornamento professionale per migliorare le competenze tecniche gestionali, ed adeguare così le conoscenze al progresso scientifico e tecnologico. Il distretto: il distretto assicura l’assistenza primaria, coordina l’attività dei medici di base con la Guardia medica, notturna e festiva, e dei servizi ambulatoriali specialistici. Viene valorizzato l’approccio multidisciplinare e rafforzata la rete dei servizi territoriali. Prevenzione territoriale: il dipartimento di prevenzione organizza l’insieme delle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica^5.
legge 3 del 2001, art. Dopo l’aziendalizzazione avvenuta negli anni 90, non molte sono state le normative sanitarie che hanno segnato il SSN, una però più di altre merita di essere menzionata. Tra queste la legge 3 del 2001 all’art.117, legge di modifica al titolo V della costituzione. La legge ridisegna le competenze di Stato e Regioni in materia sanitaria. Da una parte c’è lo Stato responsabile: della competenza esclusiva per la profilassi internazionale, della determina dei “livelli essenziali di assistenza” e dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. Dall’altra abbiamo le Regioni che assicurano i servizi di assistenza sanitaria e ospedaliera.
Il SSN è stato pesantemente indebolito da anni di tagli che hanno aumentato il divario tra nord e sud, tra regione più avanzate e regioni meno. Per di più, l’emergenza da Covid-19 ha contribuito a minare la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale. In questo panorama, già molto instabile, è prevedibile che l’attuazione di maggiori autonomie in tema di sanità, se non definito in maniera proporzionale, potrebbe esacerbare delle diseguaglianze territoriali già esistenti, soprattutto in considerazione di un tema delicato quale la tutela della salute dei cittadini. Arrivando, così, a comprometterne i 3 principi cardine del SSN: universalità, uguaglianza ed equità. Se il decreto dovesse diventare legge, così come riportato nel testo, potrebbe violarne il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel diritto alla tutela della salute. Rilevante e duro è il punto di vista di Nino Caltabellotta (presidente della fondazione Gimbe) in un’ intervista al Quotidiano Sanità afferma che: un’eventuale disuguaglianza territoriale proprio quando il Paese ha sottoscritto con l’Europa il PNRR, il cui obiettivo trasversale è quello di ridurre le diseguaglianze regionali e territoriali, potrebbe finire per assestare il colpo di grazia al SSN.
(^1) Taroni F. La sanita' in Italia dall'Unita' al Servizio sanitario nazionale (1861-1978) Chapter · March 2015 (^2) "Istituzione del servizio sanitario nazionale" GU n. 360 del 28-12- 1978 - Suppl. Ordinario (^4) Agazio E., Salerno P., Taruscio D. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Servizi socio-sanitari: dalla Legge 833/1978 alla devolution. Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze. ISSN 1123- Rapporti ISTISAN 04/18. (^5) D.Lgs 229 del 1999 (^6) Simonetti S. AZIENDE E REGIONI Autonomia in sanità: cosa si preannuncia e cosa già esiste sanità 24. SITOGRAFIA (^3) https://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp? area=Lea&id=5073&lingua=italiano&menu=vuoto