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pianificazione e controllo delle aziende sanitarie, Schemi e mappe concettuali di Contabilità Pubblica

art 32 della costituzione le casse mutue istituzione del ssn aziendalizzazione del ssn

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 24/06/2023

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MASTER DI PRIMO LIVELLO
MANAGEMENT E FUNZIONI DI COORDINAMENTO
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza
Disciplina: Contabilità pubblica e controllo di
gestione nella Sanità
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO NELLE AZIENDE
SANITARIE
Dai principi costituzionali della contabilità pubblica all’evoluzione della
normativa in materia sanitaria: il processo di aziendalizzazione delle
strutture sanitarie pubbliche
Tutor: Candidato:
Paola Zamparese
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MASTER DI PRIMO LIVELLO

MANAGEMENT E FUNZIONI DI COORDINAMENTO

DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Università degli Studi di Roma

Unitelma Sapienza

Disciplina: Contabilità pubblica e controllo di

gestione nella Sanità

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO NELLE AZIENDE

SANITARIE

Dai principi costituzionali della contabilità pubblica all’evoluzione della normativa in materia sanitaria: il processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche Tutor: Candidato: Paola Zamparese

INDICE

INTRODUZIONE………………………………………………………………………

ART 32

COSTITUZIONE……………………………………………………………………….

LE CASSE

MUTUE…………………………………………………………………………………

ISTITUZIONE DEL

SSN……………………………………………………………………….

Principi fondamentali…………………………………………………………………. AZIENDALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE…………. D.lgs. 502/92……………………………………………………………………………… I principi della 502/92……………………………………………………………….. D.lgs. 229/99……………………………………………………………………………… I principi del D.lgs. 229/99………………………………………………………. AUTONOMIA IN SANITA’……………………………………………………………………. legge 3 del 2001, art.117………………………………………………………… Ddl "Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario"……………………………………………………………….. CONCLUSIONI………………………………………………………………………… …………. BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………… …………. SITOGRAFIA…………………………………………………………………………… …………..

Con l’articolo 32 della costituzione viene sancito il diritto fondamentale della salute come un diritto riconosciuto costituzionalmente e come principio fondamentale di ogni individuo e della società. Ogni cittadino ha il diritto di essere curato ma nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, se non è stabilito da una legge. Ogni legge deve sempre in primis rispettare la persona umana. Nella spiegazione dell’articolo 32 della costituzione si fa riferimento anche al principio che nessuno è obbligato a cure sanitarie e che ne è consentito il rifiuto espresso dal paziente di prolungarne le cure mediche, lasciando che la malattia prosegua nel suo decorso naturale. Il Costituente ha avuto premura di aggiungere anche un’altra definizione, cioè che lo stesso diritto alla salute è anche interesse della collettività. Quindi, la salute è sia un diritto fondamentale dell’individuo, quanto interesse della collettività. Con questo i padri costituenti hanno voluto intendere che, laddove si presenta come condizione necessaria, un individuo può essere sottoposto a cure obbligatorie. Tutto ciò proprio a tutela del singolo, ed allo stesso tempo di tutta la collettività, un esempio è il caso del TSO (trattamento sanitario obbligatorio) in cui l’individuo viene sottoposto a cure mediche a prescindere dalla sua volontà. Qualora il paziente: necessiti di trattamenti sanitari urgenti, rifiuti il trattamento e non sia possibile prendere adeguate misure extraospedaliere. Oggigiorno il diritto e la protezione alla salute, così come riportato nella costituzione, ha superato i confini nazionali, infatti, è uno dei diritti fondamentali anche dell’Unione Europea che ritroviamo all’interno della Carta dei diritti dell’UE.

LE CASSE MUTUE

Tra il primo e il secondo dopoguerra, nascono le casse mutue malattia per i lavoratori di varie categorie: enti assicurativi corporativi con iscrizione obbligatoria per lavoratori con garanzia di diagnosi e cura, assistenza farmaceutica e riabilitazione a iscritti e familiari a carico. Non era quindi un servizio universalistico, ma solo per alcuni cittadini, e cioè i lavoratori dipendenti. Il principio assicurativo si basava su due punti:

  • l’assistito deve incorrere in un evento morboso e deve avere necessità di cure;
  • l’assistito deve dimostrare di essere in possesso di clausole contrattuali che fanno maturare tale diritto. L’Italia del secondo dopoguerra era un paese allo stremo, le istituzioni sanitarie versavano in una crisi profonda. Inflazione e svalutazione avevano impoverito le riserve degli Enti previdenziali tra cui anche quelli dedicati alle casse mutue. Ciononostante, anche nel trentennio 50-70 si proseguì con l’assistenza sanitaria divisa tra le attività caritatevoli dei Comuni con le liste dei poveri, l’intervento diretto dello Stato nella Sanità pubblica, e la tutela assicurativa dei lavoratori attraverso gli Enti mutualistici^1.

ISTITUZIONE DEL SSN

La colossale crisi finanziaria che colpì gli enti mutualistici all’inizio degli anni ’70, il conseguente trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di “assistenza sanitaria ed ospedaliera” costituirono gli eventi che portarono il 23 dicembre 1978 all’approvazione della legge n. 833, legge istitutiva del SSN. Legge 23 dicembre 1978, n.

  • l’istituzione delle USL che gestiscono gli ospedali e tutti i servizi su base territoriale
  • la suddivisione del territorio di ogni USL in Distretti sanitari di base allo scopo di potenziare l’assistenza sanitaria di primo livello. La Legge 833 del 1978 da un lato ha avuto il grande merito di creare un sistema sanitario omogeneo e universale, principi ripresi anche dalle successive leggi sanitarie e ancora oggi validi. Dall’altro, i fondi assegnati ogni anno alle Regioni, che dovevano costituire il limite per erogare servizi sanitari venivano puntualmente superati, creando così debiti che lo Stato cercava di risanare con apposite leggi. Un punto fondamentale che ha portato alla fine della legge 833 è rappresentato dal Fondo Sanitario Nazionale, posto alla base della programmazione economica, che diventava incerto nello stesso ammontare. Questo doveva essere calcolato annualmente in base al concetto di “spesa storica” riguardante l’anno precedente, ma tutto ciò non è stato mai definito con precisione. Alle Regioni venivano assegnati dei fondi che dovevano costituire il limite per erogare servizi sanitari. Questi limiti puntualmente venivano superati, creando debiti che all’inizio degli anni novanta hanno reso evidente la necessità di sostanziali modifiche alla Legge 833/1978^4.

AZIENDALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO

NAZIONALE

D.lgs. 502/

Quasi quattordici anni dopo la creazione del Sistema Sanitario Nazionale con la legge 833/78, con cui si voleva rimediare ai gravi problemi economici del sistema assicurativo delle mutue, con il decreto legislativo 502/92 si diede una seconda risposta all’insostenibilità del sistema di finanziamento e ai problemi del Sistema Sanitario Nazionale. I principi della 502/92:

  • l’aziendalizzazione degli ospedali
  • l’orientamento al mercato
  • la creazione dei dipartimenti
  • la distribuzione di responsabilità alle regioni. Adesso le USL vengono dotate di personalità giuridica in quanto aziende a tutti gli effetti. Gli organi di rappresentanza sono il direttore generale, il collegio dei revisori ed ulteriori figure. Il direttore generale ha potere gestionale e di rappresentanza legale. E’ coadiuvato da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo. Le USL, ridotte di numero, vengono ora delegate direttamente dalla regione che li sostiene economicamente. Con l’aziendalizzazione le

Con questa legge vengono ridefiniti i principi guida in materia di sostenibilità finanziaria del sistema secondo appropriatezza ed evidenza scientifica delle scelte d’uso delle risorse. Il Piano Sanitario Nazionale stabilisce i Livelli Essenziali di Assistenza che lo Stato garantisce al cittadino in maniera gratuita o con partecipazione del ticket. I principi del D.lgs. 229/ Sostituzione del collegio dei revisori con il collegio sindacale: il collegio sindacale non viene più nominato dal direttore generale, ma direttamente da enti interessati al corretto andamento economico e funzionale (ministero, regione, sindaco). Accreditamento delle strutture: la realizzazione di strutture sanitaria e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate al rilascio di autorizzazione. L’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie è concessa nel rispetto di alcuni requisiti minimi (strutturali, tecnologici e professionali). Efficienza delle strutture sanitarie: i Direttori Generali delle aziende sono valutati ogni anno sulle funzionalità dei servizi e obiettivi di salute raggiunti. Sia le strutture pubbliche sia le private saranno finanziate con un budget complessivo predeterminato costituito da due voci: le tariffe per ciascun ricovero ospedaliero (DRG) e i costi predefiniti per programmi assistenziali (prevenzione, malattie rare, emergenze, trapianti, integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera). Nuovo ruolo delle autonomie locali: il d.lgs. 229/99 rafforza l’autonomia delle Regioni cui spetta la responsabilità primaria di gestire ed organizzare l’offerta di servizi di cura e riabilitazione. Rapporto esclusivo dei medici e libera professione: i medici sono chiamati a scegliere fra il rapporto di lavoro esclusivo e la libera

professione fuori dal SSN. Il rapporto di lavoro esclusivo diviene un requisito essenziale per accedere alla direzione delle strutture. Formazione continua: nel SSN entra la formazione permanente e l’aggiornamento professionale per migliorare le competenze tecniche gestionali, ed adeguare così le conoscenze al progresso scientifico e tecnologico. Il distretto: il distretto assicura l’assistenza primaria, coordina l’attività dei medici di base con la Guardia medica, notturna e festiva, e dei servizi ambulatoriali specialistici. Viene valorizzato l’approccio multidisciplinare e rafforzata la rete dei servizi territoriali. Prevenzione territoriale: il dipartimento di prevenzione organizza l’insieme delle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica^5.

AUTONOMIA IN SANITA’

legge 3 del 2001, art. Dopo l’aziendalizzazione avvenuta negli anni 90, non molte sono state le normative sanitarie che hanno segnato il SSN, una però più di altre merita di essere menzionata. Tra queste la legge 3 del 2001 all’art.117, legge di modifica al titolo V della costituzione. La legge ridisegna le competenze di Stato e Regioni in materia sanitaria. Da una parte c’è lo Stato responsabile: della competenza esclusiva per la profilassi internazionale, della determina dei “livelli essenziali di assistenza” e dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. Dall’altra abbiamo le Regioni che assicurano i servizi di assistenza sanitaria e ospedaliera.

CONCLUSIONI

Il SSN è stato pesantemente indebolito da anni di tagli che hanno aumentato il divario tra nord e sud, tra regione più avanzate e regioni meno. Per di più, l’emergenza da Covid-19 ha contribuito a minare la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale. In questo panorama, già molto instabile, è prevedibile che l’attuazione di maggiori autonomie in tema di sanità, se non definito in maniera proporzionale, potrebbe esacerbare delle diseguaglianze territoriali già esistenti, soprattutto in considerazione di un tema delicato quale la tutela della salute dei cittadini. Arrivando, così, a comprometterne i 3 principi cardine del SSN: universalità, uguaglianza ed equità. Se il decreto dovesse diventare legge, così come riportato nel testo, potrebbe violarne il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel diritto alla tutela della salute. Rilevante e duro è il punto di vista di Nino Caltabellotta (presidente della fondazione Gimbe) in un’ intervista al Quotidiano Sanità afferma che: un’eventuale disuguaglianza territoriale proprio quando il Paese ha sottoscritto con l’Europa il PNRR, il cui obiettivo trasversale è quello di ridurre le diseguaglianze regionali e territoriali, potrebbe finire per assestare il colpo di grazia al SSN.

BIBLIOGRAFIA

(^1) Taroni F. La sanita' in Italia dall'Unita' al Servizio sanitario nazionale (1861-1978) Chapter · March 2015 (^2) "Istituzione del servizio sanitario nazionale" GU n. 360 del 28-12- 1978 - Suppl. Ordinario (^4) Agazio E., Salerno P., Taruscio D. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Servizi socio-sanitari: dalla Legge 833/1978 alla devolution. Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze. ISSN 1123- Rapporti ISTISAN 04/18. (^5) D.Lgs 229 del 1999 (^6) Simonetti S. AZIENDE E REGIONI Autonomia in sanità: cosa si preannuncia e cosa già esiste sanità 24. SITOGRAFIA (^3) https://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp? area=Lea&id=5073&lingua=italiano&menu=vuoto