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Riassunto del volume "Genesi e forme del documento medievale" di Pratesi; riassunto parziale saggi Tamba, Una corporazione per il potere e Nicolaj, Lezioni di diplomatica generale. Propedeutico all'esame di DIPLOMATICA 6 CFU (LM) della prof. Modesti, Unibo, Scienze Storiche, 2021/22.
Tipologia: Sintesi del corso
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GENESI E FORME DEL DOCUMENTO MEDIEVALE (Pratesi)
1. Introduzione L’oggetto specifico della materia è il DOCUMENTO. Se nel linguaggio corrente questo è la testimonianza di un fatto, la Diplomatica studia il documento in sé stesso, nelle sue forme più che nei suoi contenuti. Cesare Paoli: “ il documento è una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata con l’osservanza di determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova”. Tre elementi fondamentali: a) la circostanza della SCRITTURA (escluse dalla diplomatica altre attestazioni di prova); b) la natura del contenuto (esclusi scritti che non avevano scopo preciso di tramandare un atto giuridico); c) la forma della redazione che deve rispondere a norme precise tali da conferire al documento quella capacità probatoria. La Diplomatica è dunque la scienza che ha per oggetto lo studio critico del documento al fine di determinarne il valore come testimonianza storica; storia sociale, economica, linguistica ecc. [ Diploma : nell’antichità documenti scritti su due tavolette unite tra loro; De re diplomatica di Mabillon]. La documentazione degli atti giuridici si attua secondo schemi espressivi ed elementi formali ricorrenti, e la Diplomatica è la conoscenza ragionata di queste regole di forma. Nata in ambienti illuministi, per oltre due secoli la materia resta ancorata ad un metodo classificatorio, efficace per chiarezza sistematica ma carente per la comprensione di problemi connessi con la realtà storica nella quale il documento è prodotto; oggi un migliore contributo alla Storia tramite la conoscenza approfondita degli ordinamenti ed istituti da cui la documentazione discende. Restrizioni di campo: età medievale ed umanistica; mondo occidentale (lingua latina e volgare). 2. Storia della Diplomatica Come scienza è nata solo nel Seicento, frutto del criticismo erudito; ma per distinguere il documento falso dal vero è nata molto prima nei secoli, per esigenze del legislatore più che storiche. Occorreva un metodo più raffinato che si è sviluppato solo con gli Umanisti: Lorenzo Valla e la nota critica alla “Donazione di Costantino” (1440). Centuriatori di Magdeburgo : storia della Chiesa compilata in funzione di accusa verso la Santa Sede (1560-1574). Quando la disputa si priva dell’aspetto teologico per focalizzarsi solo sul documento, allora si hanno quei bella diplomatica (XVII sec) che hanno posto le vere basi per la disciplina; in Germania ebbero aspetto eminentemente pratico (es. arcivescovo Treviri vs monastero S. Massimo che si dichiarava esente dalla giurisdizione: documenti dimostrati falsi). Dai Maurini (benedettini di S. Mauro in Francia che analizzavano documentazione dell’ordine benedettino) nacque il padre fondatore della materia Jean Mabillon , che già dal 1667 intraprese la grandiosa edizione degli Acta sanctorum ordini s. Benedicti. Intanto già nel 1675 Van Pepenbroeck pubblicò il suo volume con norme per l’analisi critica dei documenti, giungendo a contestare un gran numero di carte merovingiche. In risposta, Mabillon pubblica nel 1681 il De re diplomatica libri VI , ammirato dai contemporanei e dallo stesso V.P.: egli ebbe il merito di distinguere varie categorie di documenti e di considerare gli elementi intrinseci ed estrinseci suscettibili di critica, inquadrando un metodo scientifico per la materia. Pochi anni dopo Ludovico Antonio Muratori dava il suo contributo con una pubblicazione (che succintamente enunciava qualche principio) che vagliava moltissimi documenti medievali. Tassin e Tustain (1750-65) il grandioso Nouveau traité de diplomatique , ancor oggi valido per molte cose ma con un’eccessiva schematizzazione; in genere tutta la manualistica segue il solco del Mabillon prima e di questo trattato poi tranne Scipione Maffei , la cui voce rimase a lungo inascoltata così come la sua impostazione storica. Anche il XIX sec segue le orme del Nouveau traité , ma un impulso nuovo venne dalla Germania con i Monumenta Germaniae historica e la raccolta di edizioni documentarie che aprì la strada
per la Diplomatica speciale : cominciò Bohmer nel 1831 con le Regesta Imperii che raccoglievano meticolosamente i modelli della documentazione del Sacro Romano Impero; nel 1851 Jaffè con i Regesta pontificum ; emerge anche la distinzione concettuale tra il momento dell’azione giuridica e quello della documentazione, cosa che apre le porte alle indagini sulla genesi del documento. Nel secolo XIX quindi si supera parzialmente l’impostazione del Mabillon con l’occhio dello storicismo post-romantico. Necessità intanto di nuovi compendi (1889 e Cesare Paoli 1899). Intanto Luigi Schiaparelli (1907) offriva il modello perfetto dell’edizione critica delle fonti documentarie con la sua pubblicazione; i francesi pubblicavano documenti merovingi, i tedeschi carolingi e molti studiosi si dedicavano generalmente a quelli pontifici. Recente è anche l’impegno verso la produzione documentaria delle curie vescovili e arcivescovili, dei Comuni, dei grossi e piccoli feudatari. Ancor più recenti e feconde le ricerche condotte sugli atti preparatori del documento (suppliche, rogatorie, minute ecc.).
6. Genesi del documento privato Schematizzare processo di genesi del documento pubblico rischia di falsare la verità storica, vista la grande varianza di casi. Tuttavia proprio l’Italia, la quale vide la nascita del notariato, finì con l’imporre all’Occidente medievale il suo sistema di documentazione. Se nel documento pubblico il carattere di autenticità è sempre garantito dall’autorità emanante, in quello privato il carattere probante è stato faticosamente raggiunto in fasi successive. Un fenomeno comune in tutti i popoli, nel momento in cui si passa da forme contrattuali rozze alla documentazione, è che da principio la forma scritta non aveva carattere di prova. Fin dall’età repubblicana a Roma vi fu l’abitudine di documentare i negozi giuridici, ma l’importanza dell’atto scritto era minima in quanto serviva solo per facilitare la prova e aiutare la memoria dei testimoni (è in questo ambito che nasce la categoria degli scrittori di professione, i tabelliones ); nel mondo ellenistico erano già nati atti scritti cui si riconosceva efficacia oggettiva. Lo spostamento del baricentro politico verso Costantinopoli e la praticità fecero sì che anche i Romani adottassero il documento autentico; e poiché l’autenticità non poteva avere altro principio che il pubblico potere, la si raggiunse attraverso il riconoscimento alle amministrazioni (centrali o locali) dello ius gestorum , cioè della facoltà di accogliere nei propri registri i contratti dei privati e rilasciarne copie rivestite di forma pubblica. I documenti erano così forniti di publica fides. I Longobardi accolsero le istituzioni romane ancora fiorenti, ma il conflitto col loro diritto (che conosceva soltanto contratti formali) e la decadenza delle curie municipali ha portato al sorgere di un sistema nuovo. Tanto in zona bizantina quanto in quella longobarda la forza probante della scrittura è minima e riposa piuttosto sulle sottoscrizioni dei testimoni. Poiché tuttavia si avverte ancora l’esigenza di conferire al documento un valore probatorio assoluto si registra, in zone bizantine, un graduale sviluppo del tabellionato: per i forenses di Romagna, i curiales di Napoli ecc. la stessa appartenenza ai rispettivi collegi suggella la pubblicità; in zone longobarde (in età franca) il fenomeno dei giudici professionali indipendenti dai gastaldi: l’autenticità del documento si otteneva tramite ricorso al tribunale. Con l’avanzare del tempo, esigenze di natura pratica portano a svincolarsi da questa procedura contenziosa, sul fondamento della giurisprudenza romana che considerava equivalente alla sentenza il consenso delle parti in giudizio: si arriva così alla semplice sottoscrizione del giudice come garanzia sufficiente. Intanto cresceva il prestigio dei notai che con la nomina dall’alto (imperatore o conte palatino) vedevano riconoscersi l’ufficialità della funzione e il carattere pubblico dei loro documenti; ma anche la reputazione dei collegi di tabelliones cresce per fattori come la rigida selettività, il carattere chiuso delle loro scuole, l’impronta di autenticità data da una scrittura esclusiva. Tale crescente prestigio si basa sulla fiducia che hanno le parti non soltanto di trovare in loro i perfetti compilatori della forma scritta ma anche i sicuri custodi dei contratti. Se nella realtà quotidiana non si fosse mai creata questa fiducia, nessuna norma di legge avrebbe potuto imporre al prodotto notarile la classica irrefutabilità. Negli studi (bolognesi e romani soprattutto) si fa avanti la prassi della conservazione delle minute in registro e la loro trasmissione ai successori; rinasce l’insegnamento scientifico del diritto romano, con le prime scuole per notai; trionfo dell’istituto notarile (in Italia e poi in Europa) tra XII e XIII secolo.
d’esecuzione, clausole derogatorie che garantiscono contro documenti anteriori, clausole ingiuntive che manifestano l’ordine di portare ad attuazione quanto previsto nella dispositio , clausole proibitive. Poi ci possono essere clausole di obbligazione (con cui si garantisce il rispetto del contratto con i propri beni), clausole di fideiussione (terze parti che garantiscono anche col proprio patrimonio).
Nella compilazione di solito lo scrittore seguiva uno schema fornitogli o da documenti anteriori dello stesso tipo o da vere e proprie raccolte di formule che venivano applicate con le modifiche proprie del caso. Non solo permettevano di risparmiare tempo e non inventare ogni volta, ma anche assicuravano il corretto uso di termini e frasi. A quanto pare la raccolta delle Variae di Cassiodoro (537) offriva un vasto formulario per lettere e documenti regi e sembra sia stata ampiamente utilizzata dalla curia di Ravenna; ma non siamo sicuri, vista la perdita totale di documenti ostrogoti. Per il periodo altomedievale in Italia nessuna traccia di formulari (localmente alcune ripetizioni, ma nessuna raccolta); in Francia i primi formulari risalgono all’epoca merovingica (VII sec) e vengono utilizzati con evidenza durante l’epoca carolingia. Le Formulae imperiales e curia Ludovici Pii dalla cancelleria di quell’imperatore vengono utilizzate fino alla fine del IX sec. Dall’XI sec. si sviluppa la letteratura della artes dictandi , non semplice imitazione di modelli, ma veri e propri trattati di carattere insieme dottrinale e pratico, nei quali confluiscono grammatica, retorica, stilistica, diritto. Il primo pare fosse il monaco Alberico di Montecassino (XI sec, Breviarium de dictamine ); dopo di lui, una schiera a seguire il suo esempio: Alberico Samaritano (XII sec), da molti ritenuto vero iniziatore della materia, e poi le scuole di retorica di Padova e Bologna. L’ambiente in cui questi trattati sull’ ars dictandi assumono meglio la forma di formulari è quello della curia pontificia; Alberto de Morra, cancelliere pontificio e futuro Gregorio VIII (1178-1182), scrisse Forma dictandi. Il formulario più famoso è quello di Berardo da Napoli, notaio della cancelleria pontificia per tre papi diversi dal 1261 al 1276; ma un esame dettagliato dei formulari cancellereschi spetta alla diplomatica speciale: per noi sono utili quelli delle carte private. La loro fortuna è strettamente legata a quella dello Studium bolognese e dell’insegnamento del notariato all’università, con la necessità di disporre di formulari e trattati adatti a una corretta redazione. Lo stesso Irnerio ne avrebbe scritto uno attorno al 1100. Nel 1255- 56 compare la Collectio contractuum di Rolandino Passeggeri che è la prima pietra di quella Summa totius artis notarie legata la nome di Rolandino e più volte ristampata e diffusa.
11. La tradizione dei testi documentari Per l’analisi diplomatica, meglio l’originale che una copia. Gli stadi di trasmissione del documento sono essenzialmente 3: minuta, originale, copia. La minuta è un abbozzo che non contiene di norma alcun carattere giuridico; l’originale è il documento completo in bella copia uscito direttamente dalla cancelleria o dall’ufficio del rogatario e costituisce la base più sicura per la critica diplomatica; la copia è una trascrizione più o meno immediata dell’originale. La copia autentica è quella che ha ricevuto particolari elementi di convalida che le forniscono una forza probante paragonabile all’originale; l’autenticazione può provenire dallo stesso ufficio di emissione dell’originale o da un ente rivestito di pubblica autorità che fa da garante. La copia semplice è quella trascritta da qualsiasi amanuense privato ma senza elementi di convalida. Nella trascrizione di un documento possono aversi più originali (spediti a più destinatari) e soprattutto più copie: è importante stabilire le diverse epoche di redazione e i rapporti di discendenza tra i diversi documenti. Le compilazioni fatte presso gli uffici di destinazione non vanno confuse con quelle degli uffici di provenienza che prendono il nome di registri ( regestum , cartulari). Anche le falsificazioni possono presentarsi sotto forma di originale o di copia; specialmente le copie autentiche costituiscono un terreno favorevole per l’insinuazione dei falsi e quindi scivoloso per il diplomatista: non era desueto infatti ottenere da un notaio – ignaro di diplomatica o paleografia, oppure in malafede – l’autenticazione della copia di un originale surrettizio, che veniva poi distrutto. Autenticità quindi non vuol dire genuinità.
Era cristiana. Nascita di Cristo, introdotta (non nei documenti) a partire dal VI sec, 753 anni dopo la fondazione di Roma. Conta diversi stili: stile dell’incarnazione (25 marzo, quando Cristo sarebbe stato concepito), stile della natività (25 dicembre), stile bizantino (1° settembre), stile veneto (nella Repubblica, 1° marzo), stile della Pasqua (addirittura mobile), stile della circoncisione o moderno (1° gennaio). Un’altra importante e diffusa maniera per contare gli anni era quella dell’ indizione , consistente nel numero d’ordine progressivo che un determinato anno occupa in un ciclo quindicennale (origina forse dall’Egitto, in cui sarebbe stato introdotto in documenti di carattere fiscale legati alla periodicità dei tributi). È chiaro che l’indizione da sola non è sufficiente visto che non è indicato il numero del ciclo; anche per questa ci sono diversi tipi (indizione greca o bizantina, indizione romana ecc.). Anche l’indicazione del giorno e del mese seguì usanze molto diverse. A volte in uso il sistema classico del calendario giuliano, specie nei documenti pontifici: Kalendae (prime di ciascun mese), Nonae (5° o 7° giorno dei vari mesi), Idus (15 di ogni mese) e in base a queste scadenze si calcola di volta in volta il numero che manca a quella successiva ( pridie giorno immediatamente precedente, postridie successivo). Ma già all’inizio del medioevo si diffonde l’uso “moderno” progressivo (es. die v mensis madii ); un compromesso tra i due fu la consuetudo bononiensis di dividere il mese in due parti da 15 gg, e computare in ordine diretto i giorni della prima ( intrante mense ) e in ordine retrogrado quelli della seconda ( exeunte mense ): es. 12 giugno è die xii intrante mense iunio , il 29 die ii exeunte mense iunio ; l’ultimo è sempre ultimo. A volte anche giorni della settimana: i 5 dies feriae indicante le divinità romane, e poi le festività ebraica (sabato) e cristiana ( dominica ). CHIUSURA: alcuni esempi di edizione critica di testi documentati. 1) documento pubblico e solenne (diploma dei re Ugo e Lotario 932), 2) documento pubblico non solenne (mandato di papa Alessandro IV 1261), 3) documento semipubblico (1170), 4,5,6) documenti privati. Magari leggi (70+). Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale (Tamba) L’attività dei tabelliones per la corretta stesura dei documenti privati aveva ottenuto già in età imperiale romana precisi riconoscimenti nel sistema delle prove. La legislazione di Giustiniano dettò norme per regolare la loro attività. In Italia la parziale conquista longobarda causò una diramazione nel campo della documentazione. Nonostante le differenze, restarono alcuni tratti fondamentali nella figura di questo scrittore per documenti privati, che cominciò ad essere noto col nome di notarius : il suo legame con un’autorità pubblica, la stesura in due fasi (minuta e definitiva), il ricorso a segni e formule, l’uso di formulari o raccolta di esempi (di cui non restano tracce) per applicarle. Le nuove relazioni sociali e commerciali nel nuovo millennio imposero l’utilizzo sempre più massiccio di queste figure. La scomparsa dei formulari forse è anche dovuta al profondo rinnovamento del diritto operato dallo Studium bolognese , l’insieme delle scuole dei doctores che insegnavano ed operavano adattando al loro tempo gli antichi testi della tradizione giustinianea finalmente ritrovati; qui tra XII e XIII sec nacque l’ ars notariae. All’inizio semplici raccolte di formule e di esempi dei diversi atti più richiesti ai notai, che nel corso del XIII sec acquisirono la forma di veri trattati, arricchiti con un apparato dottrinario e commenti, dedicati ai futuri notai (per i quali fu creato un apposito e regolare corso di studi, anche se secondario rispetto a quello giuridico). La più nota è la Summa totius artis notarie di Rolandino Passeggeri
(1255-56), testo di riferimento per la preparazione dei futuri notai il cui uso si protrasse in pratica per tutto l’ ancien régime. Da questo testo vengono qui tratti elementi essenziali per la nostra trattazione. La prima fondamentale distinzione che veniva evidenziata era quella fra publicationes e negocii tenor. Le prime erano gli elementi del documento che, come una cornice, ne riportavano le coordinate di tempo e luogo e i riferimenti allo scrittore e ai testimoni; scopo era dare certezza alla scrittura del documento ad opera di un notaio (quale pubblica persona ) con la sua capacità di fornire prova sicura sulla validità. Le seconde riguardavano il contenuto del singolo documento, il “quadro” che le publicationes incorniciavano; da qui prendevano sostanza i nomi dei vari contratti (compravendita, permuta ecc.). È sulle publicationes , che occupavano protocollo ed escatocollo, che si esercita la prima indagine del diplomatista. PUBLICATIONES Tre indicazioni del tempo (anno, indizione, giorno del mese), una dello spazio, due delle persone oltre i contraenti (testimoni e notaio). Si inizia con un’invocazione alla Divinità, simbolica o verbale; uso previsto solo per i documenti più solenni ed importanti.
trattasse di una qualsiasi proprietà. Secondo alcune interpretazioni l’enfiteusi era una concessione fatta dal proprietario e il livello fatta da colui che disponeva del bene. Col tempo prevalse l’interpretazione che vede tutti questi contratti come enfiteusi (unico contratto disciplinato dal diritto romano) e la loro varietà, che derivava dalle consuetudini locali, non ne intaccava i princìpi. Pertanto in tutti i trattati dal XIII sec in poi questo contratto faceva la parte del leone (Rolandino la definisce come concessione di un bene immobile per un periodo di tempo limitato, conservando al proprietario la titolarità del diritto e con l’obbligo della corresponsione di un canone annuale da parte del concessionario ). In epoca romana e nell’alto medioevo era stato un contratto utilizzato dai proprietari per portare a coltura terreni incolti, e sia il canone annuo che la somma, entrambi esigui, servivano più che altro ad attestare la “vera” proprietà. In seguito l’oggetto del contratto furono terreni già produttivi o addirittura edifici, e questo modificò il contenuto economico: il corrispettivo era elevato ( pretium ), il canone annuale maggiore, sparisce l’obbligo di migliorare il bene, facoltà di trasmettere il proprio diritto agli eredi o di alienarlo. [Esempio 1: enfiteusi 1139 Bologna. Peticionibus emphiteocariis riporta la richiesta avanzata dall’enfiteuta al proprietario. Qua ancora le parti “parlano” in prima persona: dal XIII sec questa cosa sparirà, sostituita dalla soggettività del notaio. Concessione per 3 generazioni; esercizio dei diritti aveva un limite, quello del proprietario ( salvo iure dominii ). Canone annuale ( pensio ). Esempio 2: 1250 Bologna, vendita del diritto di enfiteusi.] Lezioni di diplomatica generale. Istituzioni. (Nicolaj) LE FUNZIONI DEL DOCUMENTO A che serve un documento e perché lo si scrive? A quali fini è diretta la documentazione, o meglio quali funzioni svolge nei quadri economici e sociali di una civiltà e più precisamente nel suo ordinamento giuridico o, più semplicemente, nella prassi giuridica e nella vita pratica di una società? Ancora oggi confusione. Archivisti e storici vedono volentieri il documento come “memoria”, ma quest’ottica è banale e riduttiva: persino il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, che nel 1779 istituiva in Firenze un pubblico Archivio Diplomatico per “gli antichi documenti manoscritti in cartapecora”, sottolineava “ li importanti lumi, che tali documenti possono apportare non solo all’erudizione, ed all’istoria, quanto ancora ai pubblici e privati dritti ”. D’altronde, a parte la separatezza assai dannosa della cultura giuridica dalla cultura generale e in particolare da quella storica e storico-diplomatica, vuoti e limiti in materia di documento toccano anche gli stessi giuristi. Infatti proprio fra i giuristi s’aggira un grave pregiudizio, la diffusa indicazione della funzione probatoria come connotato essenziale del documento; da quel pregiudizio discendono due conseguenze: l’egemonia del documento di prova, anche negli interessi e nella cultura degli addetti ai lavori; e insieme, una inconsapevole indifferenza per altre e diverse funzioni. Si tenterà, allora, di cogliere e raccogliere una gamma di funzioni primarie del documento , diverse dalla sua eventuale funzione probatoria, che introducano e diano un senso alle forme basilari di esso. Teniamo conto che: un documento può assolvere ad una o più funzioni insieme, qui tenute invece distinte per chiarezza concettuale ed espositiva; la tipicità, intesa come modellistica di funzioni e di forme, è prodotta dagli uomini e dalla storia, e perciò non può essere usata in misura eccessiva e con rigore astratto, soggetta
com’è a mutamenti e fluttuazioni, anche se di tanto in tanto, e per un certo tempo, essa è fermata e fissata in schemi canonizzati dalla legge, dalla dottrina o dalla prassi; la tipicità, e in particolare la tipicità delle forme, può vedersi oscillare fra due poli, quello di una misura ridotta ( ridotta tipicità ), che equivale ad una caratterizzazione meno complicata ed anche più flessibile dello scritto, e il polo di una spiccata misura ( forte tipicità ), che equivale ad una caratterizzazione più netta ma anche più rigida. Breve storia della diplomatica La Diplomatica intesa come critica del documento, o più precisamente come veri ac falsi discrimen in vetustis membranis ai fini del ruolo probatorio, secondo una definizione del 1675 ancor oggi condivisa e fondante, trova le sue premesse già nell’antichità. Infatti, il problema del falso documentario nasce di seguito alla funzione di prova assunta dallo scritto giuridico: una famosa costituzione di Giustiniano del 538 dubita già fortemente del metodo della collatio litterarum e cioè del confronto di scrittura nel caso di un documento di prova sospettato di falso, sia perché i falsari sono tanto bravi e furbi da poter imitare le scritture, sia perché la calligrafia non resta la stessa in eterno, per senilità o altre cause. Gli scopi pratico- giudiziari di un qualche esame critico del documento di prova s’indeboliscono alquanto nel primo medioevo, per ragioni che hanno a che fare con mutamenti profondi del processo tutto, per riproporsi poi con forte urgenza dal XII secolo e rinverdire da allora problemi di critica documentaria. Un indirizzo più storico-culturale è impresso, invece, alla disciplina da Lorenzo Valla , nel clima dell’umanesimo italiano; nel 1440 Valla sostiene la falsità della famosa Donazione di Costantino, con la quale l’imperatore Costantino avrebbe lasciato a papa Silvestro le province imperiali d’Occidente, tràdita da un testo costruito probabilmente fra VIII e IX secolo e usato soprattutto dal Duecento per sostenere le pretese ierocratiche della Chiesa verso l’Impero; ma ormai la polemica poteva dirsi del tutto esaurita. Un nuovo e potente impulso alla critica del documento viene, invece, dalle spinte tempestose della Riforma protestante e della Controriforma cattolica: i Centuriatori di Magdeburgo , studiosi protestanti tedeschi, riscrivono una Ecclesiastica Historia , componendola per secoli (di qui il nome di Centurie), in 13 volumi (1559-1574), raccogliendo e vagliando documenti; le discordie tracimano sul piano politico, nei campi di battaglia e di nuovo nelle guerre giudiziarie. Si arriva così a quelli che solo più tardi furono chiamati bella diplomatica : in Germania, la guerra dei Trenta Anni (1618-1648) fra protestanti e cattolici si conclude con la pace di Westfalia, ma gli scontri proseguono in contese giuridiche combattute a colpi di documenti; in Francia e in Belgio, e ad opera di dotti benedettini (i Maurini) e gesuiti (i Bollandisti), il consolidamento delle fondamenta della Chiesa con le grandi imprese degli Acta sanctorum Ordinis s. Benedicti e degli Acta sanctorum è condotto attraverso il vaglio di moltissimi documenti antichi e medievali. Ed è proprio uno dei benedettini della Congregazione di S. Mauro, Jean Mabillon , a comporre nel 1681 il primo grande trattato della materia, il De re diplomatica libri VI. In Italia, nel 1765 il Senato di Bologna istituisce una prima cattedra universitaria di Paleografia e Diplomatica. L’utilizzazione storica del documento diplomatico dilaga poi nell’Ottocento quando, passata la tempesta napoleonica, nel riassetto degli Stati nazionali d’Europa e nel clima del romanticismo con il suo ritorno al medioevo e alle origini dei popoli europei, si istituiscono grandi scuole storiche. Questa fase si caratterizza per lo straordinario apporto che, accanto alle gigantesche edizioni o inventariazioni/regestazioni di fonti, alcuni storici e diplomatisti tedeschi imprimono alla disciplina: Johann Friedrich Böhmer (1795-1863), Julius Ficker (1826-1908) approfondisce il problema della formazione del documento e mette in rilievo la distinzione concettuale, fra ‘azione giuridica’ e ‘documentazione’ di essa; Theodor von Sickel (1826-1908), insistendo sulle cancellerie e sull’iter di documentazione, mette a punto metodologicamente criteri di analisi come il confronto di scrittura (quella collatio litterarum della quale i giuristi di Giustiniano non si fidavano poi tanto) e il confronto stilistico. Grandi manuali di Diplomatica di Bresslau (1889) e Cesare Paoli (1899). Istituita a Roma nel 1971 la Commission internationale de Diplomatique.
documento di prova va allargata a tipi di scritture generalmente non considerati dalla diplomatica, come per esempio ai libri di commercio, ai libretti colonici o ai libri di bordo di una nave. Il documento è un mezzo di rappresentazione di fatti o atti giuridici della sfera pubblica o privata. La rappresentazione documentale può dunque riguardare fatti e situazioni o atti e attività giuridici; e può altresì consistere in una descrizione, veicolo di una dichiarazione (di scienza o di volontà), manifestazioni ed esternazioni. Comunque intanto si può distinguere tra: a) Funzione dispositiva, ove la volontà agente si manifesti direttamente nello scritto o per iscritto b) Funzione costitutiva, ove la forma scritta dell’atto sia “vincolata” e cioè prescritta dalla legge, requisito necessario pena nullità dell’atto stesso, oppure laddove, nel caso di un contratto, sia esplicitamente voluta dalle parti (la forma scritta “perfeziona” l’atto). c) Funzione riproduttiva o ricognitiva (confirmatoria), ove la volontà agente si sia manifestata già nei modi dovuti, per esempio oralmente o simbolicamente, ma sia anche ripetuta per iscritto. Questa sembra adattarsi bene a tanta documentazione sovrana medievale: i sovrani d’Oltralpe, carolingi o tedeschi, per consuetudini germaniche loro proprie avranno certo compiuto molti atti in forme solenni e non scritte. d) Funzione di pubblicità, erga omnes come nel caso del documento di legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; funzione di notificazione e trasmissione nel caso di determinati destinatari e) Funzione di certezza, circa la precisa ed esatta formulazione di una disposizione; certativa e di controllo circa la regolarità di procedure attuate f) Funzione di rilevamento, di dati fattuali e situazioni accertati dalle pubbliche autorità a fini fiscali, tributari e civili (censimenti, catasti ecc). g) Funzione negoziale e obbligatoria, come nel caso del titolo di credito, che ha appunto “natura di documento obbligatorio costitutivo di un diritto letterale ed autonomo”; connessione particolarmente intensa tra titolarità del credito e possesso del documento (“incorporazione del diritto nel documento”). h) Funzione esecutiva, come nel caso della sentenza o della cambiale e dell’assegno bancario: esecuzione forzata Queste in sintesi sembrano essere le funzioni della documentazione che la legge e la dottrina di oggi considerano; tali funzioni non sono sempre pacifiche, persino per i giuristi. D’altra parte, proprio in uno Stato moderno come il nostro e in un mondo tecnologico come quello di oggi, le cose sembrerebbero dotate di una loro propria forza e sembrerebbero lanciare nuove sfide alle capacità regolatrici dell’uomo. Per toccare solo un tasto: se già qualunque burocrazia sembra, da un qualche momento in poi, funzionare soprattutto per il mantenimento e l’incremento di sé stessa e assai meno per i servizi ai quali sarebbe destinata, questa ‘patologia’ s’aggrava talmente nello Stato di oggi che paradossalmente questo Stato deve ‘appaltare’ compiti suoi di documentazione al notariato privato. Comunque le funzioni del documento, che il diritto contemporaneo considera e affronta in acrobatiche concettualizzazioni, suggeriscono alla nostra diplomatica due importantissime piste: quella di funzioni primarie della documentazione diverse dalla funzione probatoria sempre e solo considerata ; e la pista che sembra indicare già in tempi antichissimi origini e radici delle funzioni moderne sopra indicate. D’altronde, le varie funzioni di quei documenti sembrano, in un modo o nell’altro, riferirsi ad alcuni bisogni e ad alcuni fini generali e antropologici connessi ai contenuti dei testi raccolti e trasmessi: manifestare, dar forma, fissare e render certo ( firmare ); rendere conoscibile erga omnes o a determinati destinatari (edere, publicare, notum facere ); testimoniare e provare ( probare ). Forma del documento pubblico d’ufficio
Una gran varietà di documentazione in molteplici forme: più corpi od organi esercitano funzioni pubbliche in posizione ausiliaria o delegata rispetto ad un ente maggiore e sovrano, e i loro atti, nei diversi uffici, producono documentazione. Distinguiamo diversi casi. Un caso tipico è dato dalla notitia iudicati del processo altomedievale ( placito ) e dagli acta del processo bassomedievale. Nel caso più semplice del placito – in una pagina, procedimento e sentenza –, ove il tribunale non sia presieduto dall’imperatore o dal papa, l’ officium iudicis è esercitato da dignitari e tecnici. Questa tipologia documentaria, redatta da notai, è convalidata dalle sottoscrizioni dei giudici. [Seguono esempi] Notitia o breve. Altra forma-base di documento che prende le mosse da uno schema-modello e da concetti antichissimi, semplici e plastici e perciò fruibili e di lunga durata. All’origine si tratta infatti di liste od elenchi di censimento di uomini e cose sulla cui base si disegnano i primi ordinamenti di qualunque società organizzandone fondamenti come gli obblighi d’imposta, gli obblighi di servizio militare, i diritti di voto. Questa forma documentaria svolge quindi una funzione riproduttiva e rappresentativa; nella variante più antica è allegata ad un documento principale. Dalle definizioni, intercambiabili, di brevis/breve/notitia si ricava che si tratta di uno scritto conciso ma completo nella totalità (somma) dei capi essenziali annotati e descritti a fini cognitivi. Scritti di annotazione e descrizione di dati in sequenza continuano nel medioevo per approdare al Catalogus baronum , il grande censimento delle forze militari del Regno normanno voluto da Ruggiero II. La seconda variante di notitiae o brevia sembra collegarsi alla prima sia per caratteristiche funzionali (dirette a rappresentazione, cognizione, notorietà) sia per il principio formale della sequenza: è in sequenza un elenco di dati, ma è anche in sequenza narrativa una notitia intesa come storia, racconto, testimonianza. Le notitie iudicati (o placiti) altomedievali, cioè le memorie processuali, ripetono una formula sententiae del 603 contenuta nel Registro di Gregorio Magno. La funzione probatoria del breve, o notizia, e le sue forme corrispondenti, a forte impronta descrittiva, rappresentativa e narrativa, spiegano bene certe influenze formali di esso sull’assetto del documento privato nel suo mutamento e passaggio da charta a instrumentum , documento, quest’ultimo, a decisa e primaria funzione probatoria di fatti avvenuti e narrati appunto per iscritto.
Forme di contrassegno, marcatura, distintive ( signa ) Rappresentazioni simboliche e ideografiche atte a caratterizzare e a tipizzare il documento in modi immediatamente percepibili e riconoscibili, che ne assicurino la provenienza, la riconoscibilità, la identificabilità d’autore, insomma la validità. La prima forma è la scrittura: l’autografia dell’emittente è il primo e più persistente carattere di convalidazione, ma ci sono i problemi già presi in considerazione da Giustiniano. Altre forme di marcatura sono i signa speciali , per esempio: la rota disegnata a circoscrivere un segno di croce, tipica dei documenti pontifici, i monogrammi (es. BV), i signa ricognitionis di tanti documenti cancellereschi, i signa notarii e poi i signa tabellionis. Quanto al segno notarile, questo basterà a conferire all’ instrumentum publica fides , e cioè a imprimergli autenticità legale, dovrà essere depositato nelle matricole ufficiali dei collegi notarili distrettuali e pian piano, con il tempo, si trasformerà in timbro. C’è poi il sigillo di cui si è già trattato; i primi paiono risalire a tempi antichi, quando evidentemente servivano già ad imprimere immagini predeterminate su superfici. Inizialmente intrisi anche di forti significati simbolici e religiosi, il significato e il valore pregnanti del sigillo si attenuano in età più ‘moderne’ e in circolazioni più fitte e ‘di massa’, come per esempio nel tardo medioevo e in età moderna, e allora quel segno si pone fra usi legali ben definiti, da un lato, e costumi di moda, dall’altro. Anche Roma antica conosce sia una sigillatura “di chiusura” che una che ha lo scopo di imprimere auctoritas al documento; non è sorprendente che l’uso del sigillo passi poi alle popolazioni barbariche che giungono in Italia e adottano largamente gli usi amministrativi. Forme di documentazione sussidiarie e complementari La necessità di questa categoria di forma nasce da un problema. La Diplomatica tratta ampiamente di originali (A) e copie semplici, autentiche, imitative (B). Restano però alcune questioni: quella del rapporto originale/copia nella cultura e nella prassi diplomatica e storica; e la questione di quelle forme che si connettono all’iter più o meno complesso del documento, dalla sua genesi e trasmissione ad un suo eventuale deposito d’ufficio e di garanzia nell’archivio non d’arrivo (dove lo trovano gli storici) ma di partenza e cioè nell’archivio della sede di emissione, visto che questa archiviazione è da considerarsi una forma importante di convalida del documento emesso e spedito. Forme documentarie che nelle procedure sono intermedie, preliminari rispetto al documento “perfetto” e spedito. In una burocrazia complessa ed avanzata la formazione del documento stesso nei quadri della prassi burocratica pone non pochi problemi circa la posizione di ‘originale’ o di ‘copia’ degli strati previsti per ogni singola scrittura o stadi testuali. In questo caso, exemplar va interpretato come il modello ad imitandum , mentre exemplum è l’apografo, la copia. I registri raccolgono, in fascicoli o libri, documenti emessi e spediti da parte di cancellerie e uffici, restando quei fascicoli o libri presso le sedi di emissione: sono famosissimi e studiati da specialisti i Registri pontifici, la cui tenuta risale al IV secolo, e dei quali resta per l’antichità quel vero monumento che è il Registro di Gregorio Magno; i Registri dei papi riprendono regolarmente nel medioevo a partire da Innocenzo III e da allora in prosieguo di tempo alimentano le serie poderose dei Registri Vaticani, Avignonesi e Lateranensi. È ancora un ‘pezzo’ residuo di Registri imperiali il notevolissimo Registro di Federico II per l’amministrazione di Sicilia degli anni 1239-1240, andato distrutto nel 1943, ma per fortuna fotografato e quindi edito, relitto di un apparato burocratico formidabile ora ricostruito. Le origini? In età romana tardorepubblicana ci sono i commentarii che trascrivono, registrano e raccolgono tutti i documenti prodotto dall’attività pubblica di un
magistrato, oppure fanno una relazione narrativa di quest’attività; cominciati come documentazione personale del magistrato, vennero man mano considerati tabulae publicae e dagli ultimi anni della repubblica fu reso obbligatorio il loro versamento nei pubblici archivi allo scopo di assicurarne l’esecuzione e la veridicità. Se questi sviluppi diedero il via all’archivistica dell’antichità romana, essi, parallelamente alla crescita dell’amministrazione e quindi della burocrazia e delle procedure, inaugurarono anche molte problematiche relative alla formazione del documento, complicando quell’iter che spesso semplifichiamo astrattamente in un rapporto fra minuta, originale e copia. Fra minuta approvata, documento definitivo, eventuali doppi, multipli, quale scritto si pubblica, quale si archivia, quale si spedisce? Torniamo alla nascita del registro. Secondo l’ipotesi di Cencetti, fra IV e V secolo, quando al palatium stabile si sostituisce il comitatus mobile col suo carico di carte di governo da trasportare per l’amministrazione ordinaria, una nuova pratica di regestum -registri con la trascrizione quasi integrale dei documenti si sostituisce al deposito inamovibile. I cartulari invece raccolgono in un libro i documenti posseduti da un destinatario, per esempio da un’abbazia o da un Comune, per riunire in tal modo tutti i titoli e tutti i negozi concernenti l’ente stesso: sono famosi e studiati i Libri Iurium dei Comuni italiani. È luogo comune che i cartulari raccolgano copie o copie autentiche di documenti sparsi; ma se ciò è vero in genere, non è vero in assoluto. La prassi è utilizzata dai Comuni a raccolta dei titoli giuridici e dei mezzi di prova sulla base dei quali i Comuni stessi fondano le loro pretese autonomistiche e la loro costituzione in res publica. I falsi del registro di Federico II degli anni 1239-40 (Vendittelli) Il primo a parlare concretamente di registrazioni false tra le carte del registro di cancelleria di Federico II degli anni 1239-1240 è stato Eduard Sthamer nel 1925, con una disamina attenta e puntuale che lo aveva portato a individuare sette false registrazioni integrali e due appena iniziate e subito interrotte. L’autrice di quest’articolo ripercorre l’analisi di quei documenti confermando la sua robustezza e aggiungendo nuovi elementi di valutazione. L’intenzione iniziale era quella di apporre i falsi in appendice all’edizione del Registro di Federico II (con critica diplomatistica e tutto), ma poi le ricerche approfondite sulla loro origine e la pista delle contraffazioni napoletane del Sei-Settecento l’hanno condotta alla stesura di un articolo apposito. Prende le mosse proprio dalla registrazione che Sthamer riteneva falsa ma che a suo parere è del tutto insospettabile e pienamente congruente con il complesso del Registro; la convinzione di Sthamer che si trattasse dell’inizio di un falso lasciato incompleto si fondava essenzialmente su due elementi: il fatto che la nota non fosse della mano di Angelo Capua, come invece è dichiarato espressamente, e confusioni con l’ordine cronologico delle registrazioni. Ma in realtà queste non rappresentano anomalie: sappiamo che a volte le lettere venivano registrate da notai diversi da quelli che le avevano materialmente scritte, e non è infrequente trovare qualche interferenza nella regolare successione cronologica delle registrazioni: più che un falso, potrebbe essere un ripensamento o un contrordine.