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Privilegio di ottone, Dispense di Storia

Estratta dal documento nel 962 sotto l’imperatore Ottone i provvedimenti da lui presi, dispensa da accostare allo studio del medioevo.

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 23/02/2020

Beatrice.Corda_
Beatrice.Corda_ 🇮🇹

4.5

(2)

8 documenti

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Accordi fra Ottone I e papa Giovanni XII
per l’incoronazione imperiale del 2 febbraio 962
GIURAMENTO DEL FUTURO IMPERATORE
Il re Ottone attraverso di noi promette e giura al signor papa Giovanni XII, sul Padre
il Figlio e lo Spirito Santo e su questo legno della Croce salvifica e su queste reliquie
dei santi, che, quando col permesso di Dio verrà a Roma, esalterà per quanto gli sarà
possibile la santa Chiesa Romana e il medesimo signor papa Giovanni, reggitore di
essa, se lo troverà in vita; e altrimenti, colui che gli sarà succeduto legittimamente. Né
lo stesso Giovanni, alcuno dei suoi successori perderanno per sua volontà o
consenso o istigazione o esortazione la vita, o parti del corpo, o l’onore che ha o che
avrà o avranno. E a Roma non terrà alcun placito o si occuperà delle cose che spettano
al papa e ai Romani, senza essersi consigliato con il signor papa. E restituirà alla
Chiesa Romana ogni parte della “terra di san Pietro” che sia venuta o verrà sotto il suo
controllo. A chiunque dovesse affidare il Regno Italico, farà giurare di aiutare il
signor papa e i suoi successori a difendere la “terra di san Pietro” secondo le sue
possibilità. Così Dio, questi santi vangeli e queste reliquie aiutino il signor re Ottone.
DAL “PRIVILEGIUM OTTONIS” (13 febbraio 962)
§15: Sia fatta salva in tutto e per tutto la prerogativa nostra, di nostro figlio e dei
nostri successori, in relazione a quanto è contenuto nel patto, costituzione e promessa
di papa Eugenio I e dei suoi successori: ossia che tutto il clero e la nobiltà dell’intero
popolo romano, al fine di far fronte alle diverse necessità e di scongiurare le asprezze
irragionevoli dei pontefici nei confronti del popolo a loro soggetto, si obblighino con
un giuramento, affinché la prossima elezione papale, per quanto dipende da ciascuno,
avvenga canonicamente e legittimamente; e colui, il quale sia eletto a questo governo
santo e apostolico, non sia consacrato vescovo, prima di aver fatto in presenza dei
nostri messi, o di nostro figlio, o di tutto il nostro seguito, la promessa che risulta aver
fatto spontaneamente il signore e nostro venerabile padre spirituale Leone, per
l’adempimento di tutti gli impegni e il loro mantenimento anche nel futuro.

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Accordi fra Ottone I e papa Giovanni XII per l’incoronazione imperiale del 2 febbraio 962 GIURAMENTO DEL FUTURO IMPERATORE Il re Ottone attraverso di noi promette e giura al signor papa Giovanni XII, sul Padre il Figlio e lo Spirito Santo e su questo legno della Croce salvifica e su queste reliquie dei santi, che, quando col permesso di Dio verrà a Roma, esalterà per quanto gli sarà possibile la santa Chiesa Romana e il medesimo signor papa Giovanni, reggitore di essa, se lo troverà in vita; e altrimenti, colui che gli sarà succeduto legittimamente. Né lo stesso Giovanni, né alcuno dei suoi successori perderanno per sua volontà o consenso o istigazione o esortazione la vita, o parti del corpo, o l’onore che ha o che avrà o avranno. E a Roma non terrà alcun placito o si occuperà delle cose che spettano al papa e ai Romani, senza essersi consigliato con il signor papa. E restituirà alla Chiesa Romana ogni parte della “terra di san Pietro” che sia venuta o verrà sotto il suo controllo. A chiunque dovesse affidare il Regno Italico, farà giurare di aiutare il signor papa e i suoi successori a difendere la “terra di san Pietro” secondo le sue possibilità. Così Dio, questi santi vangeli e queste reliquie aiutino il signor re Ottone. DAL “PRIVILEGIUM OTTONIS” (13 febbraio 962) §15: Sia fatta salva in tutto e per tutto la prerogativa nostra, di nostro figlio e dei nostri successori, in relazione a quanto è contenuto nel patto, costituzione e promessa di papa Eugenio I e dei suoi successori: ossia che tutto il clero e la nobiltà dell’intero popolo romano, al fine di far fronte alle diverse necessità e di scongiurare le asprezze irragionevoli dei pontefici nei confronti del popolo a loro soggetto, si obblighino con un giuramento, affinché la prossima elezione papale, per quanto dipende da ciascuno, avvenga canonicamente e legittimamente; e colui, il quale sia eletto a questo governo santo e apostolico, non sia consacrato vescovo, prima di aver fatto in presenza dei nostri messi, o di nostro figlio, o di tutto il nostro seguito, la promessa che risulta aver fatto spontaneamente il signore e nostro venerabile padre spirituale Leone, per l’adempimento di tutti gli impegni e il loro mantenimento anche nel futuro.