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procedura civile il procedimento di separazione e divorzio
Tipologia: Dispense
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Il procedimento di separazione e divorzio La separazione personale consiste nell’interruzione di tutti i diritti e doveri che i coniugi acquistano e assumono con la celebrazione del matrimonio, tranne quelli di assistenza e reciproco rispetto, quindi la separazione personale è una situazione temporanea con la quale si allenta ma non si scioglie il vincolo matrimoniale. La separazione personale può essere di 2 tipi: separazione giudiziale , pronunciata dal tribunale su richiesta di uno dei coniug. la separazione consensuale , che avviene per accordo delle parti.
Il giudizio di separazione giudiziale ha natura di accertamento costitutivo , poiché è finalizzato all’accertamento dei fatti che rendono intollerabile la convivenza e della addebitabilità della separazione. Il giudizio si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi in mancanza, è competente il tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto. Separazione giudiziale Vi saranno 2 fasi : FASE PRESIDENZIALE:o pre-contenziosa la domanda si propone con ricorso al tribunale che deve contenere L’esposizione dei fatti, inclusa l’eventuale richiesta di addebito nonché l’eventuale richiesta di assegno di mantenimento; L’indicazione dell’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Il presidente fissa l’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé ed esperisce un tentativo di conciliazione. Affinchè il presidente possa effettuare il tentativo di conciliazione con le maggiori probabilità di successo, la legge dispone che “deve sentire i coniugi prima separatamente o poi congiuntamente, tentando la conciliazione” ( Possono essere interrogati anche i figli minori. Se i coniugi si conciliano , il presidente fa redigere un verbale della conciliazione. Se il tentativo di conciliazione non riesce, il presidente dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti (Reclamabili)che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi.
all’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni del processo ordinario di cognizione. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione.
Avverso tale sentenza è ammesso appello immediato, che, dovendo essere decisa in camera di consiglio, va introdotta con ricorso. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore se sopraggiungono giustificati motivi di tipo sostanziale. in caso di gravi inadempienza o di atti che arrechino gravi pregiudizi al minori o ne ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, il giudice può:
- ammonire il genitore inadempiente; - disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; - disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro; - condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Le parti possono sempre chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti alla separazione. Il tribunale sentite le parti, provvede all’eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti
Separazione consensuale In caso di separazione consensuale, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, nel ricorso deve essere indicato lì esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati nel corso del matrimonio. Se la conciliazione non riesce si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale , il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizione della separazione consensuali sono modificabili Va ricordato che il fulcro della separazione consensuale va rinvenuto nell’accordo con il quale le parti limitatamente agli interessi disponibili dettano le regole dei loro futuri rapporti. Presupposto necessario dell’accordo è la comparazione personale dei coniugi, in quanto il consenso rileva solo quando è prestato dinanzi al presidente. Tale accordo ha carattere negoziale e costituisce un atto di autonomia privata sottratto ad ogni diretta ingerenza da parte del giudice. Il tribunale ne prende atto limitandosi ad un controllo di legalità relativamente agli interessi indisponibili.