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Procedimento ingiuntivo, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Appunti procedimento ingiuntivo

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

Caricato il 13/07/2025

lucrezia-lanata
lucrezia-lanata 🇮🇹

6 documenti

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Procedimento ingiuntivo – Riassunto discorsivo
per l’orale
Il procedimento ingiuntivo è una procedura speciale di
cognizione sommaria, che consente al creditore di ottenere
rapidamente un titolo esecutivo, senza instaurare fin da subito
un vero e proprio processo. L’idea alla base è che in alcuni casi
il diritto del creditore risulta probabile e facilmente
accertabile, soprattutto grazie alla particolare attendibilità
della prova scritta su cui si fonda la pretesa.
Questo procedimento si articola in due fasi:
1. Una prima fase, sempre presente, che si svolge senza
contraddittorio (ossia senza che il debitore venga sentito),
e che si conclude con l’emissione di un decreto ingiuntivo;
2. Una seconda fase, solo eventuale, che si apre soltanto se
il debitore propone opposizione al decreto entro 40 giorni
dalla notificazione. In questo caso si apre un vero e proprio
giudizio a cognizione piena, con contraddittorio tra le parti.
Questa struttura riflette una inversione dell’onere
dell’impulso processuale: infatti, è il debitore che, se vuole
far valere le sue ragioni, deve attivarsi. In mancanza di
opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e titolo
esecutivo a tutti gli effetti.
Presupposti del procedimento (art. 633 ss. c.p.c.)
Affinché il procedimento ingiuntivo sia esperibile, devono
sussistere alcuni presupposti specifici:
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Procedimento ingiuntivo – Riassunto discorsivo

per l’orale

Il procedimento ingiuntivo è una procedura speciale di cognizione sommaria , che consente al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo , senza instaurare fin da subito un vero e proprio processo. L’idea alla base è che in alcuni casi il diritto del creditore risulta probabile e facilmente accertabile , soprattutto grazie alla particolare attendibilità della prova scritta su cui si fonda la pretesa. Questo procedimento si articola in due fasi :

  1. Una prima fase , sempre presente, che si svolge senza contraddittorio (ossia senza che il debitore venga sentito), e che si conclude con l’emissione di un decreto ingiuntivo ;
  2. Una seconda fase , solo eventuale , che si apre soltanto se il debitore propone opposizione al decreto entro 40 giorni dalla notificazione. In questo caso si apre un vero e proprio giudizio a cognizione piena , con contraddittorio tra le parti. Questa struttura riflette una inversione dell’onere dell’impulso processuale : infatti, è il debitore che, se vuole far valere le sue ragioni, deve attivarsi. In mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e titolo esecutivo a tutti gli effetti.

Presupposti del procedimento (art. 633 ss. c.p.c.)

Affinché il procedimento ingiuntivo sia esperibile, devono sussistere alcuni presupposti specifici :

  1. Oggetto del diritto : deve trattarsi di un credito esigibile avente ad oggetto una somma di denaro liquida e determinata , o una quantità determinata di cose fungibili. Sono quindi esclusi i crediti di fare, non fare, rilascio o restituzione di beni immobili, o crediti non liquidi.
  2. Prova scritta del credito: il creditore deve fornire una prova scritta del proprio diritto, intesa in senso estensivo (quindi anche scritture private non riconosciute, scritture contabili bollate per imprenditori, ecc.). In alcuni casi, come gli onorari di avvocati o notai, è sufficiente una parcella vistata dall’ordine.
  3. Se il credito dipende da una controprestazione o da una condizione sospensiva , il creditore deve dimostrare di aver adempiuto o che la condizione si è verificata.

Prima fase: senza contraddittorio

Il procedimento si avvia con un ricorso , da depositare presso il giudice monocratico competente (in genere il tribunale o il giudice di pace che sarebbe competente in via ordinaria). Il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari: parti, petitum, causa petendi, indicazione dei documenti, ed eventualmente, per le cose fungibili, l’indicazione della somma che il creditore accetta in sostituzione. Il giudice può:

  • Rigettare il ricorso con decreto motivato (non impugnabile), se mancano i presupposti;
  • Oppure accogliere la domanda, emettendo il decreto ingiuntivo entro 30 giorni. Con esso ordina al debitore di adempiere entro 40 giorni dalla notifica, avvisandolo che può

l’opposizione non è fondata su prova scritta o se il creditore presta cauzione ;

  • Se invece il decreto era già esecutivo , il giudice può sospenderne l’efficacia per gravi motivi, sempre con ordinanza. Nel corso del giudizio, se è previsto l’esperimento della mediazione obbligatoria (es. materia condominiale, locazione, contratti bancari…), è il creditore, cioè chi ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, che deve presentare la domanda di mediazione. Se non lo fa, il giudice dichiara improcedibile la domanda, revoca il decreto e decide sulle spese. La negoziazione assistita , invece, non si applica. Il giudizio può concludersi con:
  • Sentenza che accoglie l’opposizione → il decreto è revocato , ed è ordinata la restituzione di quanto eventualmente pagato;
  • Sentenza che rigetta l’opposizione → il decreto diventa esecutivo e definitivo ;
  • Accoglimento parziale → la sentenza diventa il titolo esecutivo e gli atti esecutivi compiuti in base al decreto sono validi nei limiti della condanna finale. Il giudizio può anche terminare con conciliazione o per estinzione , nel qual caso il decreto opposto diventa definitivo.