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procedimento ingiuntivo nei suoi punti principali
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Disciplina da artt. 702 bis a 702 quater Espressione della volontà legislativa dell’esigenza di abbreviare i tempi del processo, che si concreta in una semplificazione delle forme senza contrastare i principi cardine È un procedimento (alternativo a quello ordinario) che si articola in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda con le forme dell’appello a cognizione piena Si tratta di un procedimento quindi semplificato ma non cautelare e nemmeno superficiale È data facoltà al giudice, con ordinanza, di mutare d’ufficio il rito da ordinario a sommario dopo aver valutato la complessità della causa e dell’istruzione probatoria Altra ipotesi è che sia richiesto dall’attore. Ambito di applicazione È utilizzabile per le sole cause appartenenti alla competenza del tribunale limitatamente a quelle in cui giudica in composizione monocratica. Inoltre la controversia deve poter essere trattabile con il rito ordinario a cognizione piena e l’idoneità ad essere decisa tramite un’istruzione sommaria Atto introduttivo L’atto introduttivo assume le forme del riscorso A seguito della presentazione di questo, il cancelliere forma il fascicolo che viene presentato al presidente del tribunale per la designazione del giudice a cui è affidata la trattazione che fisserà la data dell’udienza di comparizione con decreto Notificazione e costituzione convenuto Il ricorso, unitamente al decreto, deve essere notificato al convenuto almeno 30 gg prima dalla data della prima udienza il quale deve costituirsi almeno 10 gg prima. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa in risposta, in cui deve proporre le difese e prendere posizione riguardo ai fatti posti a fondamento della domanda e deve indicare i mezzi di prova e i documenti che vorrà utilizzare per formulare le proprie conclusioni. Inoltre deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni (rito/merito) non rilevabili d’ufficio. In caso di chiamata in garanzia di terzo, il convenuto deve dichiararlo nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudice fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione di terzo, la cui costituzione avviene nello stesso modo di quella del convenuto. La prima udienza si concluderà con provvedimento. Conclusione prima udienza La prima udienza si concluderà con provvedimento a seconda delle situazioni in cui si trova il giudice: Se ritiene di essere incompetente lo dichiara con ordinanza, eventualmente impugnabile con regolamento di competenza; Se la domanda non rientra nella disciplina 702 bis, allora la dichiara inammissibile con ordinanza non impugnabile. Allo stesso modo funziona per la domanda riconvenzionale; Se è richiesta un istruzione non sommaria, allora il giudice fissa l’udienza con ordinanza non impugnabile e segue le disposizioni del rito ordinario; Se la causa derivante dalla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, allora il giudice ne dispone la separazione (se pregiudiziale, allora verrà tutto accertato con rito ordinario); Se può essere trattata con procedimento sommario, allora il giudice, sentite le parti, può procedere nel modo che ritiene più opportuno per gli atti di istruzione e per provvedere all’accoglimento o al rigetto delle domande.
Nell’ultimo caso si sviluppa la fase sommaria con le deroghe ai principi garantistici tipiche della sommarietà di tale procedimento, poi eventualmente realizzabili nella seconda fase Conclusione prima fase (prosecuzione quinto punto) La prima fase si conclude con ordinanza e ciò porta anche alla conclusione del primo grado di giudizio L’ordinanza può essere: Per decisione di rito; Per inammissibilità della trattazione della domanda principale con il procedimento sommario; Per decisione di merito. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale Appello In questo procedimento è assente il filtro di ammissibilità di probabile accoglimento del merito previsto per gli altri processi L’ordinanza può essere appellata entro 30 gg dalla sua comunicazione o notificazione (in caso di assenza di notificazione o comunicazione, allora si applica il termine di 6 mesi dalla pubblicazione) L’appello si propone con atto di citazione davanti alla corte d’appello competente, il quale non deve valutare la ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello nel merito. In appello sono ammessi nuovi mezzi di prova nel momento in cui risultano essere indispensabili: indispensabili sono quelle prove che muniscono un’influenza causale più incisiva rispetto alle prove già rilevanti o idonea a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità. Inoltre sono proponibili quei mezzi di prova che la parte dimostra di non aver potuto proporre in primo grado per cause ad essa non imputabili. Se non appellata, l’ordinanza vista sopra assume l’efficacia del giudicato sostanziale. Se passata in giudicato è però sempre impugnabile con i mezzi straordinari. Il giudizio in appello, invece, si chiude con sentenza ricorribile in cassazione