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Una panoramica dettagliata del procedimento legislativo italiano, analizzando le diverse fasi e modalità di approvazione delle leggi. Viene spiegato il ruolo delle commissioni parlamentari, il processo di emendamento e la funzione del presidente della repubblica nella promulgazione delle leggi. Utile per comprendere il funzionamento del sistema legislativo italiano e il ruolo dei diversi attori coinvolti.
Tipologia: Appunti
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FASE COSTITUTIVA o DELIBERATIVA Dai regolamenti di Camera e Senato si evince che la fase costitutiva o deliberativa del Parlamento può avvenire secondo tre diverse modalità: -Procedimento legislativo ORDINARIO, con la commissione che opera in SEDE REFERENTE [la commissione istruisce e l’aula approva con emendamenti, discussioni e con votazione finale] -Procedimento legislativo DECENTRATO, con la commissione che opera in SEDE LEGISLATIVA/ DELIBERANTE [la commissione istruisce e approva e l’aula può intervenire solo a condizione che qualcuno lo chieda] -Procedimento legislativo MISTO, con la commissione che opera in SEDE REDIGENTE [la commissione istruisce, approva articolo per articolo e passa il disegno di legge all’aula affinché lo approva o lo respinga con una sola votazione] Il procedimento legislativo ordinario con la commissione in sede referente è sempre eseguito per i disegni di legge che l’articolo 72, 4 comma individua: “la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi” [quindi quando si tratta di bilancio, delegazione legislativa, materia costituzionale ed elettorale, autorizzazione alla ratifica; per tali materie bisogna attivare la procedura "ordinaria" con la commissione in sede referente]. Nel proced legisl ordinario la COMMISSIONE opera in SEDE REFERENTE è una Commissione che dovrà svolgere un'attività istruttoria e che quando quest’attività sarà compiuta, dovrà riferire all’Aula i contenuti di quest’attività istruttoria, così che l’aula possa approvare o respingere il disegno di legge. -Il disegno di legge proposto dal Governo o dal deputato viene a un certo punto preso in esame dal Parlamento perché la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, nel definire il programma e il calendario dei lavori d’aula, ha stabilito che il Parlamento dovrà occuparsi di quella materia. Quindi questo disegno di legge introitato dal Parlamento, attraverso l’iniziativa del deputato, viene assegnato a una commissione competente per materia (ad es. se si tratta di un nuovo sistema fiscale andrà alla commissione bilancio, se si tratta di riforma dell’università andrà alla commissione cultura). Quest’assegnazione viene fatta direttamente dal presidente, con minimi elementi di differenziazione tra Camera e Senato. Inoltre se il disegno di legge tocca più materie possono sorgere dei micro conflitti sulle competenze, e sarà la prevalenza dell’oggetto ad assegnarlo alla commissione. -Le attività parlamentari sono oggi caratterizzate da regole molto precise che attengono allo svolgimento dei lavori parlamentari: vengono individuati i tempi, i giorni, i momenti in cui le attività vanno svolte, e tali tempi e modalità devono essere rispettati. [Per cui la commissione riceve il disegno di legge e deve attivare le procedure nel rispetto della tempistica segnata dal Parlamento. La prima cosa che la commissione farà è quella di ottenere, ai fini del suo stesso lavoro, il parere delle commissioni filtro parlamentari (affari costituzionali e bilancio); la commissione “affari costituzionali” esprimerà un parere sulla costituzionalità del disegno di legge (se pone qualche profilo di illegittimità costituzionale), invece la commissione “bilancio” darà una valutazione in termini economici e finanziari del disegno di legge. Acquisiti questi due pareri istruttori sul disegno di legge, la commissione inizia a discutere al suo interno il disegno di legge, cioè prende in considerazione i singoli articoli del disegno di legge, assegna ai componenti della commissione un tempo entro il quale possono presentare emendamenti, discute gli eventuali emendamenti proposti, li approva o li respinge. Il Governo non è estraneo ai lavori della commissione, infatti, possono assistere ai lavori parlamentari della commissione o il ministro competente in materia o un sottosegretario. La partecipazione del Governo ai lavori della commissione non è di poco conto perché prima che il presidente mette in votazione gli eventuali emendamenti proposti, chiede formalmente che il Governo esprima il suo parere sull’emendamento. Se il parere è negativo l’esecutivo non vuole quell’emendamento, quindi, l’indicazione del Governo è che quell’emendamento non deve passare. La commissione è formata in modo tale da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, quindi, i lavori della commissione sono sempre caratterizzati dalla forza dell’indirizzo di maggioranza. A un certo punto la commissione termina l’esame del disegno di legge e il presidente della commissione dà l’incarico a un membro della commissione di riferire (per questo si parla di “commissione in sede referente”) all’aula i contenuti del disegno di legge e i lavori della commissione, affinché l’aula proceda con l’iter legislativo. L’aula procede ancora una volta con l’analisi e con gli emendamenti finché approva. Il Presidente della Camera dei deputati curerà la trasmissione del disegno di legge, approvato dalla Camera, all’altro ramo del Parlamento, il Senato, perché nel rispetto del principio del bicameralismo perfetto e paritario, anche l’altro ramo del Parlamento deve dar vita al suo iter legislativo.
Quando il secondo ramo del Parlamento avrà terminato i suoi lavori, immaginando che approvi il disegno di legge che gli è pervenuto dalla Camera dei deputati, il Presidente del Senato accerterà con una sua nota che il Senato in data x ha approvato in via definitiva il testo del disegno di legge presentato dalla Camera dei deputati, e quindi lo inoltra al Presidente della Repubblica affinché possa avvenire la pubblicazione e la pubblicazione. Inoltre l’altro ramo del Parlamento non necessariamente dovrà approvare il disegno di legge nella stessa sede, infatti, la scelta delle modalità di approvazione del disegno di legge è libera per entrambi i rami del Parlamento, la scelta operata da uno dei due rami non vincola l’altro, ma ogni assemblea è il “dominus” della fase deliberativa che la riguarda. Leggendo l’art 72.3 Cost troviamo scritto che il regolamento “può stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni”: il regolamento è abilitato a disciplinare una procedura in cui l’approvazione è deferita a delle commissioni. Quindi l’art 72.3 prevede che il disegno di legge possa essere affidato a una Commissione che lo discute e lo approva definitivamente, così viene sollevata l’Aula dall’approvazione del disegno di legge. [Questo procedimento viene chiamato “ decentrato ” perché non ci si trova in aula, ma in una stanza di Montecitorio, e la COMMISSIONE opera “in sede DELIBERANTE/ LEGISLATIVA” perché essa non deve esaminare per riferire, ma deve approvare. Ma non tutti i disegni di legge possono andare in sede deliberante, ad esempio, questo procedimento non può essere seguito per le materie di cui al 72.4. [i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale; di delegazione legislativa; di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; di approvazione di bilanci e consuntivi*. °Ma dopo che il Governo presenta il disegno di legge, chi stabilisce andrà in sede referente o deliberante? -alla CAMERA il presidente chiede all’assemblea di pronunciarsi sulla procedura -al SENATO è il presidente a decidere, il presidente assegna ed eventualmente Laura potrebbe aprire un dibattito su quest’assegnazione del presidente. Chiaramente la sede legislativa comporta che l’iter decisionale che chiama in causa poche persone è più snello di quello che chiama in causa l’intera aula, ma le leggi che vengono approvate con la commissione in sede legislativa/deliberante sono poche e soprattutto nessuna è di forte impatto sociale ed economico, infatti, tali leggi in gergo parlamentare si chiamano LEGGINE: sono degli interventi piccoli e settoriali, che risolvono un problema specifico (ad es sono anche leggi di carattere provvedimentale). Per cui tendenzialmente questo disegno di legge, questo iter che potrebbe essere visto come uno strumento di grande semplificazione e velocizzazione dei lavori parlamentari, prende in esame micro-interventi legislativi su disposizioni di scarso impatto. Ma il fatto che il disegno di legge sia assegnato alla commissione deliberante non significa che l’aula non posso farsene carico, infatti, l’art 72.3 precisa che il disegno di legge, fino al momento dell’approvazione finale, è rimesso alla Camera, torna alla sede ordinaria se il Governo o 1/10 dei componenti della Camera o 1/5 della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. [Quindi l’assegnazione del disegno di legge in sede deliberativa decentrata non è mai una sottrazione definitiva delle competenze dell’aula, perché essa può tornare in forza. Da questo meccanismo si comprende anche perché questa procedura non viene utilizzata per le grandi riforme di impatto socio-economico, perché per quelle occorre una tribuna politica ampia, occorre che il dibattito si presenti nella sua complessità ai cittadini, che a un certo punto saranno chiamati a votare, a esprimere il loro punto di vista rispetto all’indirizzo che le forze politiche avranno determinato nelle loro decisioni]. [Nel procedimento legislativo ordinario poco fa la commissione (istruisce) e tutto fa l’aula (la Camera delibera), invece, nel procedimento legislativo decentrato la commissione istruisce e delibera e l’aula può intervenire solo a condizione che qualcuno lo chieda]. A metà strada tra il procedimento legislativo ordinario e quello decentrato si colloca il terzo modo di approvazione della legge, il procedimento legislativo misto con la COMMISSIONE in sede REDIGENTE. Nella commissione in sede redigente la commissione discute e vota articolo per articolo, poi si ferma e passa all’aula, che con voto finale ha solo la possibilità di approvare o respingere, non può riaprire il dibattito sui singoli articoli. Questo procedimento viene utilizzato tutte le volte in cui ci troviamo di fronte a un’esigenza di “artigianato legislativo”, come afferma il costituzionalista Andrea Manzella: cioè si usa questo procedimento quando si ha la necessità di confezionare un articolato ben strutturato che non contenga errori o elementi che potrebbero far fallire l’intervento del Parlamento che vuole normare questa determinata materia.
Quindi quando la dottrina studia la sanzione regia e indaga la natura dell’atto legislativo nell’esperienza pre repubblicana, conclude che la legge è un atto complesso , perché è voluto in modo paritario dal Governo e dal re, che attraverso la sanzione regia approva l’atto legislativo. La costituzione pre-repubblicana era una costituzione flessibile ed era frutto di un accordo tra chi aveva fatto la rivoluzione e voleva il Parlamento (dove essere rappresentato) e il monarca, che concedeva la costituzione: Carlo Alberto concede la costituzione solo perché teme di essere spodestato; questa costituzione è la manifestazione di un percorso politico in cui borghesia e aristocrazia determinano un accordo, che conduce alla costituzione concessa e flessibile, in quanto è modificabile da una legge, ma, la legge è un accordo tra Parlamento e monarchia ; la legge è costituzione perché è un atto complesso, voluto dal Parlamento e dal monarca in modo paritario. Quindi la flessibilità non è un elemento di crisi del sistema, ma è ciò a cui il Parlamento aspira, poiché garantisce una sorta di mezzo potere costituente (anche se ha sempre bisogno dell’accordo del monarca). Il monarca con la sanzione regia partecipa al procedimento legislativo, ma vi partecipa attraverso la sua volontà che è costitutiva dell’atto legge; quindi se volessi prendere lo schema del procedimento legislativo e collocare il monarca nel procedimento, direi che la fase dell’intervento del monarca non è nella fase integrativa dell’efficacia ma è nel momento deliberativo, costitutivo dell’atto legislativo. Questo tipo di ricostruzione rappresenta la base concettuale da cui partono gli studi costituzionalisti che analizzano gli articoli 70 e seguenti e in primo luogo traggono l’indicazione che vi è un elemento di svolta tra l’esperienza pre repubblicana e quella repubblicana. Infatti la costituzione all’art. 70 afferma che la funzione legislativa spetta collettivamente ai due rami del Parlamento e non al presidente della Repubblica (quindi il presidente della Repubblica sembrerebbe essere estraneo alla fase deliberativa costitutiva). °Quando il capo dello Stato promulga una legge, che funzione svolge?