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Riassunto esame di Diritto dell'esecuzione penale e procedimento penale minorile - 2, Sintesi del corso di Diritto Penale

Riassunto completo per sostenere l'esame di Diritto dell'esecuzione penale e procedimento penale minorile. Libro: E. Zappalà (a cura di), La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile.

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

In vendita dal 28/08/2015

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PROCEDIMENTO PENALE MINORILE
LA GIURISDIZIONE SPECIALIZZATA NELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE, ZAPPALA’
CAP.1 ORIGINI STORICHE E PERCORSI LEGISLATIVI
Il primo tribunale per i minorenni venne istituito a Chicago nel 1899. In Italia la creazione di una
giurisdizione minorile specializzata è avvenuta solo con il r.d.l. 1404/1934.
Le tappe più significative che hanno portato alla creazione di un organi giurisdizionale specializzato sono:
1) 1908, Circolare Orlando rivolge alla magistratura alcune raccomandazioni:
- sono sempre gli stessi giudici a gestire la trattazione dei processi contro imputati minorenni
- il giudice non deve solo accertare il fatto delittuoso ma deve indagare sullo stato di famiglia, il
tenore e le condizioni di vita, i luoghi e le compagnie che frequenta il minorenne
- le udienze vanno fissate in giorni e ore in cui ci sono dibattimenti con imputati adulti
- è vietato l’accesso all’aula ai “curiosi”
La circolare non ebbe però l’attuazione auspicata anche se risultò preziosa.
2) 1909, progetto “Magistratura per i minorenni” del senatore Quarta stabilisce che:
- è istituito un magistrato per i minorenni
- il giudizio si svolge a porte chiuse e senza l’intervento del PM
- il minore può essere temporaneamente allontanato dall’aula durante l’assunzione della prova
- è vietato pubblicare atti e documenti dell’istruzione e del giudizio
- i genitori del minore possono essere condannati a pagare un’ammenda in caso di recidiva
- la pena pecuniaria irrogata al minore si converte nella prestazione di lavoro in favore dello Stato
o di un ente pubblico
- la pena detentiva viene scontata in colonie agricole o in case di correzione per minorenni
Il progetto non fu mai tradotto in legge ma pose per la prima volta l’accento sui metodi processuali.
3) 1921, progetto Ferri sottolinea la necessità che i magistrati per i minorenni e i loro uffici centrali
provvedano ad una specie di censimento e di federazione tra i vari istituti di beneficienza educativa
per i minorenni. Non divenne mai legge.
4) 1922, progetto dell’Onorevole Ollandini prevede l’istituzione in ogni città con più di 200.000
abitanti di un organo collegiale misto con competenza nel settore minorile. Non divenne mai legge.
In realtà già il codice di procedura penale del 1913 aveva conferito portata precettiva ad alcune
raccomandazioni contenute nella circolare Orlando (es. dibattimento a porte chiuse).
5) 1929, circolare Rocco dispone che in 10 capoluoghi di corte d’appello funzionino sezioni
apposite dei tribunali ordinari a cui il procuratore generale presso la corte d’appello può rimettere,
discrezionalmente, l’istruttoria e il giudizio nei confronti di soggetti infradiciottenni. Inoltre i
dibattimenti a carico dei minori di 18 anni devono possibilmente tenersi con udienze speciali in sedi
separate e lontane dagli edifici in cui si giudicano imputati maggiorenni.
Il nuovo codice penale del 1931 innalza l’età dell’imputabilità da 9 a 14 anni e abbassa la piena imputabilità
da 21 a 18 anni. Viene introdotto inoltre l’istituto del perdono giudiziale.
6) 1934 (periodo fascista), r.d.l. 1404 viene finalmente creato il tribunale per i minorenni.
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PROCEDIMENTO PENALE MINORILE

LA GIURISDIZIONE SPECIALIZZATA NELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE, ZAPPALA’

CAP.1  ORIGINI STORICHE E PERCORSI LEGISLATIVI

Il primo tribunale per i minorenni venne istituito a Chicago nel 1899. In Italia la creazione di una

giurisdizione minorile specializzata è avvenuta solo con il r.d.l. 1404/1934.

Le tappe più significative che hanno portato alla creazione di un organi giurisdizionale specializzato sono:

  1. 1908, Circolare Orlando  rivolge alla magistratura alcune raccomandazioni:
  • sono sempre gli stessi giudici a gestire la trattazione dei processi contro imputati minorenni
  • il giudice non deve solo accertare il fatto delittuoso ma deve indagare sullo stato di famiglia, il tenore e le condizioni di vita, i luoghi e le compagnie che frequenta il minorenne
  • le udienze vanno fissate in giorni e ore in cui ci sono dibattimenti con imputati adulti
  • è vietato l’accesso all’aula ai “curiosi” La circolare non ebbe però l’attuazione auspicata anche se risultò preziosa.
  1. 1909, progetto “Magistratura per i minorenni” del senatore Quarta  stabilisce che:
  • è istituito un magistrato per i minorenni
  • il giudizio si svolge a porte chiuse e senza l’intervento del PM
  • il minore può essere temporaneamente allontanato dall’aula durante l’assunzione della prova
  • è vietato pubblicare atti e documenti dell’istruzione e del giudizio
  • i genitori del minore possono essere condannati a pagare un’ammenda in caso di recidiva
  • la pena pecuniaria irrogata al minore si converte nella prestazione di lavoro in favore dello Stato o di un ente pubblico
  • la pena detentiva viene scontata in colonie agricole o in case di correzione per minorenni Il progetto non fu mai tradotto in legge ma pose per la prima volta l’accento sui metodi processuali.
  1. 1921, progetto Ferri  sottolinea la necessità che i magistrati per i minorenni e i loro uffici centrali provvedano ad una specie di censimento e di federazione tra i vari istituti di beneficienza educativa per i minorenni. Non divenne mai legge.
  2. 1922, progetto dell’Onorevole Ollandini  prevede l’istituzione in ogni città con più di 200. abitanti di un organo collegiale misto con competenza nel settore minorile. Non divenne mai legge.

In realtà già il codice di procedura penale del 1913 aveva conferito portata precettiva ad alcune

raccomandazioni contenute nella circolare Orlando (es. dibattimento a porte chiuse).

  1. 1929, circolare Rocco  dispone che in 10 capoluoghi di corte d’appello funzionino sezioni apposite dei tribunali ordinari a cui il procuratore generale presso la corte d’appello può rimettere, discrezionalmente, l’istruttoria e il giudizio nei confronti di soggetti infradiciottenni. Inoltre i dibattimenti a carico dei minori di 18 anni devono possibilmente tenersi con udienze speciali in sedi separate e lontane dagli edifici in cui si giudicano imputati maggiorenni.

Il nuovo codice penale del 1931 innalza l’età dell’imputabilità da 9 a 14 anni e abbassa la piena imputabilità

da 21 a 18 anni. Viene introdotto inoltre l’istituto del perdono giudiziale.

  1. 1934 (periodo fascista), r.d.l. 1404  viene finalmente creato il tribunale per i minorenni.

Viene istituito un tribunale presso ogni sede di corte d’appello o sezione di corte d’appello composto da:

  1. Un presidente avente grado di consigliere di corte d’appello
  2. Un magistrato avente grado di giudice
  3. Un cittadino benemerito dell’assistenza sociale +
  4. nel 1956 viene aggiunto un quarto membro di sesso femminile.

Parallelamente viene istituito presso ogni tribunale un ufficio autonomo del PM.

Sull’ appello contro le decisioni del tribunale per i minorenni decide una sezione della corte d’appello,

indicata all’inizio dell’anno giudiziario, integrata da un privato cittadino in sostituzione di uno dei magistrati. È necessario svolgere speciali ricerche volte ad accertare i precedenti personali e familiari dell’imputato.

Le udienza si tengono a porte chiuse con possibilità di intervento anche per i congiunti dell’imputato,

tutore e curatore e rappresentante del Comitato dell’opera Nazionale per la Protezione della Maternità e

dell’Infanzia. Si consacra finalmente il diritto del minorenne ad un proprio GIUDICE.

Il minorenne è quindi visto come titolare di diritti soggettivi perfetti. Nel sistema pre-costituzionale: vigeva l’idea che alla base del comportamento penalmente trasgressivo

fosse sempre rinvenibile un traviamento addebitabile al soggetto e quindi riprovevole. La tipologia

dell’intervento penale non si discosta molto da quella prevista per gli adulti.

Con l’entrata in vigore della Costituzione: c’è una nuova sensibilità e si sviluppa un sistema di protezione e

promozione della personalità in formazione. Viene valorizzata la componente rieducativa e si assiste al

decentramento delle autonomie locali e alla de-istituzionalizzazione dell’intervento assistenziale e rieducativo con l’istituzione dei servizi socio-assistenziali degli enti locali allo scopo di non estraniare ma

mantenere il minore nel suo habitat per reinserirvelo risocializzandolo.

Diritto del minorenne ad un proprio PROCESSO  è solo negli anni ’70 che si affronta in sede

parlamentare il tema della riforma del processo minorile. L’idea iniziale era quella che di riformare il codice di procedura penale e affrontare separatamente la tematica dell’intervento penale nei confronti del minore.

La legge delega del 1974 affronta infatti marginalmente la tematica del processo penale minorile e viene

istituita una Commissione di studio per i problemi minorili per emanare una nuova normativa.

Dopo una serie di tentativi falliti, la Commissione giustizia decide di procedere contestualmente alla

riforma del processo penale ordinario e del rito minorile e viene approvato un testo nel 1982 che enuncia

principi e criteri per la disciplina del processo a carico di imputati minorenni.

La l. 81/1987 riconosce le caratteristiche peculiari del processo minorile, all’interno dello schema processuale ordinario e, in quanto possibile, in armonia con esso: il quadro di fondamentali garanzie che

deve tutelare il cittadino adulto deve rimanere fermo quando il processo si svolge nei confronti del minore.

Il legislatore delegato si basa sui principi generali del nuovo processo penale ma svolge nei loro confronti

un’ attività integrativa e correttiva (c.d. adattamento ) per elaborare una disciplina del processo minorile

realmente calibrata sulle specifiche esigenze della condizione dell’imputato minorenne.

Attuale modello di processo penale minorile  il nuovo sistema processuale andava realizzato nel

rispetto delle esigenze educative del minore e si predispone un decreto delegato distinto dal c.p.p.

La delega minorile viene tradotta nel D.P.R. 448/1988 in cui trova attuazione il diritto del minorenne ad

un proprio PROCESSO. N.B.: la normativa del 1934 però non viene abolita e rimane quindi in vigore nelle

parti non incompatibili con il c.p.p. e con le norme del decreto 448/1988. Vi è un rinvio alle norme del codice di procedura penale riguardo a quanto non espressamente previsto

dal d.p.r. 448/1988, applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore.

L’infermità mentale  l’art. 88 c.p. prevede l’esclusione dell’imputabilità anche per chi nella commissione del fatto era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere. Non possono considerarsi infermità le situazioni anomale di un soggetto “sano” (es. sfinimento, sonno) che non siano dipendenti da causa patologica fisica o mentale. Il concetto di infermità è stato allargato anche ai gravi disturbi della personalità tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere ( concetto meno medico e più psicologico ). L’accertamento dell’infermità mentale può escludere l’imputabilità, ma non la misura di sicurezza. La sentenza 324/1998 della Corte Cost. dichiara l’ illegittimità della norma che prevede l’applicazione, anche in via provvisoria, ai soggetti minori di età della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in quanto non tiene conto del principio che impone un trattamento particolare per il minore.

Il sistema del doppio binario  per isoggetti che hanno commesso reato vige una duplice sanzione:

  1. Pena castigo : risposta proporzionata al fatto tipico, antigiuridico e colpevole che retribuisce il fatto illecito colpevole con finalità di prevenzione generale
  2. Misura di sicurezza : come trattamento riabilitativo per i soggetti socialmente pericolosi. Il presupposto della misura di sicurezza è l’accertata sussistenza del fatto criminoso commesso da un soggetto socialmente pericoloso. Il giudizio di pericolosità sociale si articola in due fasi: a) Accertamento delle qualità indizianti da cui dedurre la probabile commissione di reati b) Prognosi criminale cioè giudizio sul futuro criminale del soggetto effettuato sulla base di tale qualità Se la misura di sicurezza deve essere applicata a un minorenne è prevista una disciplina particolare: deve anche emergere che sussista il pericolo concreto che il soggetto commetta delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. Il soggetto prosciolto per infermità ma ritenuto socialmente pericoloso va sottoposto a una misura di sicurezza che per l’adulto è il ricovero in un ospedale psichiatrico, mentre per il minorenne, in seguito alla sentenza 324/1998, si applica la misura del riformatorio giudiziario o del collocamento in comunità. Si è però obiettato che questa soluzione non soddisfa l’esigenza terapeutica alla base della misura del ricovero.

L’applicazione delle pene e delle misure di sicurezza al soggetto minore di età che risulti capace di intendere e di volere e responsabile di un fatto di reato si applicano le pene detentive e pecuniarie, ad eccezione dell’ ergastolo , dichiarato illegittimo con sentenza 168/1994 della Corte Cost. Si aggiungono le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace che, se commessi da minori di 18 anni, sono attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni. Per quanto riguarda le sanzioni sostitutive se la pena detentiva non è superiore i 2 anni, il giudice può sostituirla con la semidetenzione o la libertà controllata. La Cassazione ha aggiunto anche la pena pecuniaria sostitutiva ma ci sono state molte perplessità perché essa non consente il sostegno e il controllo del minorenne come invece avviene nella:

  • Semidetenzione : permanenza di almeno 10 ore in un istituto minorile con programma rieducativo
  • Libertà controllata : il minore rimane nel suo ambiente ma è sottoposto ad un programma rieducativo. Al minore di 18 anni riconosciuto colpevole spetta la diminuzione della pena per la minore età (circostanza attenuante inerente alla persona del colpevole). Un’ulteriore diminuzione spetterà nel caso in cui il minore sia riconosciuto “per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere”. Le due circostanze attenuanti sono cumulative tra loro. Oltre alle pene principali esistono le pene accessorie , che seguono la condanna e si collegano a delitti o contravvenzioni e hanno prevalentemente funzione interdittiva dello svolgimento di alcune attività. Ai minori condannati a pena detentiva superiore ai 5 anni , si applica l’interdizione dai pubblici uffici per massimo 5 anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dell’esercizio delle potestà dei genitori. Le misure di sicurezza applicabili al minore sono il riformatorio giudiziario da eseguirsi nel collocamento in comunità e la libertà vigilata de eseguirsi nelle forme delle prescrizioni e permanenza in casa. Non sono quindi contemplate misure di sicurezza detentive. Le misure di sicurezza possono essere applicate anche in via provvisoria ma cessano di avere effetto decorsi 30 gg. dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento davanti al tribunale per i minorenni. Tutte le misure (di sicurezza, cautelari, sostitutive ecc.) si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minori anche nei confronti di coloro che durante l’esecuzione abbiano compiuto i 18 ma non i 25 anni di età.

CAP. 3  LA SPECIALIZZAZIONE NELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE PENALI MINORILI

È adotta una particolare disciplina normativa con riferimento:

  1. alle disposizioni concernenti le forme del procedimento minorile  d.p.r. 448/
  2. alle strutture giudiziarie  r.d.l. 1404/1934.

La giurisdizione penale minorile  è esercitata da organi giudiziari specializzati che accertano i fatti e le responsabilità, tenendo conto delle particolari modalità impresse ai fatti stessi dalle condizioni personali del minorenne imputato e dalle esigenze di proteggere il diritto del minorenne al proprio percorso educativo. È necessario rendere compatibile l’effettività del sistema penale con le garanzie di tutela dei diritti della personalità del soggetto minorenne ( marcata individualizzazione del processo ). Bisogna:

  • eliminare o ridurre al minimo ogni stimolazione inutilmente negativa
  • attribuire all’organo giudiziario un potere discrezionale molto ampio.

Il giudice minorile deve favorire una partecipazione consapevole del minorenne al processo attraverso l’illustrazione dei significato delle attività processuali e il contenuto delle decisioni. Gli organi sono: a) il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni b) il GIP presso il tribunale per i minorenni c) il tribunale per i minorenni d) il procuratore generale presso la corte d’appello e) la sezione di corte d’appello per i minorenni f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Vige il divieto di destinare, in applicazione o in supplenza ad altro ufficio giudiziario, i magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili, salvo casi eccezionali. L’assegnazione degli affari va realizzata in modo da favorire l’esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile e vanno realizzati appositi corsi di formazione a aggiornamento per i giudici addetti agli uffici giudiziali minorili.

Il giudice monocratico e collegiale nella fase delle indagini  il GIP è rimasto monocratico. Il GUP è invece un organo collegiale, composto da un magistrato e due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale. Vige il divieto di partecipazione alla fase successiva del giudizio al giudice che abbia emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare. Il giudice onorario deve sempre giudicare secondo la legge e deve favorire la comprensione del comportamento tenuto dal soggetto minorenne affinché il collegio possa considerarlo nella piena complessità della sua figura.

Il tribunale per i minorenni  è composto da: un magistrato di corte d’appello, che lo presiede, un magistrato di tribunale ordinario e due esperti , un uomo e una donna, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario. Gli esperti sono scelti tra cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia di età superiore 30 anni e massimo 72 anni. Sono nominati con decreto del Ministro della giustizia per un triennio con possibilità di conferma. Il reclutamento avviene in seguito ad un concorso bandito dal CSM ogni tre anni. Il tribunale è istituito in ogni sede di corte d’appello o di sezione distaccata di essa e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte o della sezione distaccata. La sua competenza è funzionale , esclusiva e inderogabile in campo penale. Ha una limitata competenza in campo civile e può intervenire anche in ambito amministrativo con misure di prevenzione ante delictum ( affidamento al servizio sociale minorile ) per i soggetti minori degli anni 18:

  • che esercitano la prostituzione il pubblico ufficiale deve darne immediata comunicazione al procuratore della Repubblica minorile, che può promuovere il procedimento per la tutela del minore e proporre al Tribunale per i minorenni la nomina di un curatore.
  • stranieri vittime di un delitto contro la libertà e l’intangibilità della sua persona il tribunale prende accordi con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza. Il Questore può applicare misure ante delictum per motivi di sicurezza pubblica negli stadi (convalida GIP).

La polizia giudiziaria  sono istituite le sezioni specializzate degli organi di PG in quanto essi sono i

primi soggetti che entrano in contatto con il minorenne e devono evitare che ciò possa risultare traumatico o nuocere gravemente al suo percorso educativo. L’impatto con la PG serve anche a stimolare il senso di

responsabilità del minorenne. In ciascuna procura è istituita una sezione specializzata di PG alla quale è

assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione. L’amministrazione di appartenenza

deve organizzare corsi di formazione e aggiornamento per tutto il persone addetto alle sezioni di PG.

Gli ufficiali e gli agenti di PG possono arrestare in flagranza il minorenne, sulla base di una propria

valutazione concernente la gravità del fatto , l’ età e la personalità del minorenne. L’esigenza di specializzazione è sempre posta in primo piano da tutte le carte internazionali (es. Regole di

Pechino e Raccomandazione R (87) 20). In pratica sono però gli agenti e ufficiali di PG ordinariamente

impegnati ad operare sul territorio che raccolgono i primi segni del comportamento illecito e aprono il

primo dialogo con il minorenne e non hanno alcuna specifica formazione.

I servizi minorili  sono definiti come semplici organi ausiliari dell’autorità giudiziaria ma è imposto alle varie autorità giudiziarie di avvalersi dei servizi minorili in ogni stato e grado del procedimento. Essi avviano, accompagnano e seguono tutto l’itinerario investigativo, deliberativo ed esecutivo promosso nei confronti del minore, fornendo a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento quell’effettiva e qualificata preparazione professionale che caratterizza la specializzazione dell’organizzazione giudiziaria minorile. Un ausilio assimilato proviene anche dai servizi di assistenza locali istituiti dagli enti locali per cercare di rispondere alla crescita della devianza minorile. La loro prospettiva di integrazione è meramente formale :

  • i servizi minorili del Ministero della giustizia: svolgono attività di mediazione giudiziaria
  • i servizi sociali degli enti locali: svolgono attività di mediazione sociale****. Sono previsti corsi di formazione annuali e di aggiornamento sia per gli operatori minorili dell’amministrazione della giustizia sia per quelli degli enti locali. La struttura organizzativa dei servizi minorili è costituita dai centri per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia con competenza regionale. La loro competenza è regionale ma possono essere costituite sezioni distaccate in altre città capoluogo di provincia. Alla loro direzione sono preposte figure di alto profilo professionale. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i seguenti servizi:

Uffici di servizio sociale per minorenni

Istituti penali per minorenni

Centri di prima accoglienza : ospitano fino all’udienza di convalida sia i minorenni arrestati o fermati sia, in locali separati, quelli che vi sono accompagnati per la consegna all’esercente la potestà dei genitori. Non sono strutturati come un carcere e devono guadagnarsi la fiducia del giovane ospitato. Sono collocati presso gli uffici giudiziari minorili, mai all’interno di istituti penitenziari

Comunità : deve trattarsi di un’organizzazione di tipo familiare con capienza non superiore alle 10 unità che dia ospitalità anche a minorenni non sottoposti a procedimenti penali. Nelle comunità si devono approntare progetti personalizzati e realizzare le collaborazioni opportune fra le istituzioni interessate. Devono fornire un’attività idonea a mantenere il minorenne nel contesto del suo ambiente sociale e territoriale. Possono essere pubbliche o private.

Istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

CAP.4  L’INTERVENTO DELL’IMPUTATO MINORENNE NELLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO

L’indagine sulla personalità del minorenne  l’ acquisizione di elementi da parte di PM e giudice circa le condizioni e le risorse personali, familiari ambientali e sociali del minorenne è finalizzata a fornire all’organo procedente gli apporti cognitivi necessari per accertare l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto e disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Sia la gravità del fatto che la responsabilità dell’autore sono influenzate dalla personalità del minorenne e dalle esigenze del suo recupero sociale , implicando la necessità che il giudice compia valutazioni individualizzate al fine costituzionalmente sancito dall’obiettivo di recupero. La soggettività del minore deve essere assunta come criterio-guida di opzioni decisorie in cui l’esame del fatto e la valutazione della personalità dell’imputato risultano inscindibilmente connessi nella misura in cui costituiscono un presupposto unitario per i provvedimenti da adottare nel corso e all’esito del procedimento. Questo si rinviene anche nelle Regole di Pechino e nella Raccomandazione R (03) 20.

I soggetti destinatari degli accertamenti sulla personalità e gli organi adibiti a richiederli  l’ art. 9 è finalizzato all’esigenza di fornire un necessario supporto conoscitivo a qualsiasi decisione degli organi giudiziari minorili, per individuare la risposta più adeguata alla specifica condizione personale del singolo imputato. Questa esigenza cognitiva emergeva anche nel r.d.l. 1404/1934 che richiedeva il compimento di speciali ricerche per accertare i precedenti personali e familiari dell’imputato. Il d.p.r. 448/1988 specifica e amplia le finalità assegnate all’indagine sulla personalità, funzionale all’accertamento della capacità di intendere e di volere e all’individuazione della risposta più adeguata allo stato di disagio evidenziato dal minore, ed estende l’arco di tempo dell’indagine che non è più limitata ai precedenti ma riferita allo stato attuale delle condizioni del minore e alle sue risorse future. Benché la norma individui come destinatario degli accertamenti il minorenne , non si preclude la possibilità di accertamenti nei confronti di chi abbia raggiunto la maggiore età nelle more del procedimento. Gli accertamenti vanno quindi eseguiti anche nei confronti degli infraquattordicenni, risultando necessari anche ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti in sede civile e nell’ambito della competenza rieducativa. I soggetti abilitati a svolgere le inchieste sono il PM e il giudice (no competenza PG). N.B.: nella prassi le indagini sono affidate agli operatori specializzati appartenenti agli uffici di servizio minorile anche se la magistratura minorile può sempre richiedere determinate verifiche e ricerche alla PG.

Oggetto e finalità degli accertamenti sulla personalità del minorenne  l’ art. 9 deroga i limiti e le preclusioni sanciti dalle norme che vietano l’audizione di testimoni sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale, e la perizia, sia psicologia che criminologica, nel corso del procedimento di cognizione. L’oggetto degli accertamenti sono le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Si dovrà quindi indagare su quegli aspetti psichici, fisici, morali della personalità del minore, nonché sul tipo di ambiente familiare in cui egli risulta inserito, analizzando i rapporti con i genitori, la personalità degli stessi in relazione alle capacità educative e formative e il contesto socio-ambientale, in particolare la qualità dell’ambiente scolastico e lavorativo in cui egli quotidianamente vive e le compagnie frequentate. Per quanto riguarda la proiezione finalistica degli accertamenti essi servono come parametri per formulare il giudizio sulla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere o per la valutazione della rilevanza sociale del fatto o in ordine all’adozione di adeguate misure penali o di eventuali provvedimenti civili. Riguardo all’ obbligatorietà degli accertamenti, la Cassazione ha ravvisato in essi una tappa prioritaria dell’iter processuale minorile. La stessa norma stabilisce che PM e giudice acquisiscono e non possono acquisire e sembra deducibile un vincolo posto dalla legge in termini di doverosità degli accertamenti. I provvedimenti elencati dell’art 9 co. 1 devono essere adottati dopo aver valutato la personalità del minore e nella motivazione degli stessi si deve dar conto di tale valutazione. In caso contrario si avrà un difetto di motivazione che va a incidere sulla validità delle decisioni adottate. N.B.: la norma impone l’acquisizione di elementi utili ai fini del giudizio sulla personalità del minore, resta invece devoluta alla discrezionalità dell’A.G. la scelta degli strumenti d’indagine che appaiono adeguati e l’assunzione delle informazioni e del parere di esperti.

È riconosciuto un ruolo di primaria rilevanza ai genitori, considerati idonei, in base ad una presunzione di stretta vicinanza psicologico-affettiva rispetto al figlio, a fornire al minore quel supporto necessario alla comprensione del rito. Hanno anche il compito di seguire l’andamento della vicenda giudiziaria e di analizzarne e valutarne i riflessi sulla posizione difensiva e sulla personalità dell’imputato, anche se le norme di riferimento fanno esplicito riferimento all’ esercente la potestà genitoriale. La differenza tra genitore ed esercente la patria potestà sta nel fatto che:

  • ai genitori sono riconosciuti compiti generali di assistenza sul versante psicologico e affettivo
  • all’ esercente sono riconosciuti specifici e più pregnanti ruoli processuali di assistenza in funzione integrativa dell’autodifesa del minore. I genitori dotati di potestà diventano soggetti di supporto cui riconoscere veri e propri poteri processuali come ad esempio quello di proporre impugnazione in nome e per conto del minore e di prender parte alla formazione di atti nel corso del procedimento. Per la giurisprudenza , l’ inosservanza dell’obbligo di assistenza processuale produce una mera irregolarità. Nel caso dei genitori sembra configurabile l’ illecito che consiste nella condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Non risulta censurabile l’eventuale contegno omissivo della persona idonea. Nel caso dei servizi minorili l’inosservanza dell’obbligo di assistenza può comportare, oltre alle sanzioni disciplinari, alla configurabilità del reato di omissione d’atti d’ufficio. È devoluto sia a PM che al giudice il potere di esclusione dei soggetti legittimati ad assistere il minore.

Le notifiche all’esercente la potestà genitoriale  è prevista una forma di assistenza ad opera del genitore esercente quale integrazione della capacità dell’imputato di partecipare effettivamente alla dialettica processuale. La sentenza 99/1975 della Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma del c.p.p. che non include l’esercente potestà tra i destinatari della comunicazione giudiziaria nei procedimenti penali a carico di imputati minorenni. L’ art. 7 contempla l’ obbligo di notificare l’informazione di garanzia e il decreto di fissazione dell’udienza all’esercente la potestà parentale , pena la nullità. I soggetti esercenti la potestà sono i genitori di comune accordo ; in caso di conflitto la consegna di una copia dell’atto ad un solo di essi fa scattare la presunzione di conoscenza in capo a entrambi, sollevando l’ufficiale giudiziario dall’onere di effettuare due distinte notificazioni. Se uno degli esercenti la potestà risultasse impedito (es. per infermità, irreperibilità, stato di detenzione ecc.) la potestà viene esercitata in modo esclusivo dall’altro genitore. Se l’impedimento riguarda entrambi i genitori o se il minore discende da genitori defunti o irreperibili, la potestà viene esercitata dal tutore, se già nominato, altrimenti dal legale rappresentate dell’istituto che ospita il minore oppure dall’affidatario, in questi due ultimi casi in via temporanea.

La tutela sanzionatoria dell’obbligo di notifica  pur prevedendo un obbligo di informazione sanzionato da nullità, l’art. 7 non fornisce alcuna indicazione in ordine al regime che governa l’eventuale produzione del vizio. L’omessa notifica sia dell’informazione di garanzia che del decreto di fissazione di udienza, configura un ipotesi di nullità generale a regime intermedio. L’esercente la potestà parentale deve essere informato dell’avvio delle indagini preliminari e della fissazione delle udienze ma il sistema processuale non contempla disposizioni rivolte ad assicurare la presenza nel corso del procedimento in quanto non sussiste un obbligo di presenziare allo svolgimento degli atti. Solo nell’eventualità di una sua mancata comparizione “senza legittimo impedimento” all’udienza preliminare e al dibattimento, il giudice può applicare una pena pecuniaria. Il tribunale per i minorenni è competente anche se al tempo dell’avvio del procedimento o successivamente l’imputato raggiunge la maggiore età: si pone il problema del diritto di intervento riconosciuto all’esercente. Gli adempimenti comtemplati dall’art. 7 non devono essere curati in quanto con il compimento della maggiore età il soggetto acquista la piena capacità di agire.

L’impugnazione dell’esercente la potestà genitoriale  l’ art. 34 garantisce il miglior esercizio della difesa del minore , attraverso l’attribuzione all’ esercente la potestà genitoriale di una legittimazione soggettiva ad impugnare in tutti i casi in cui l’impugnazione spetta all’imputato minorenne, pur non essendogli esplicitamente riconosciuto il diritto alla relativa notifica del provvedimento impugnabile.

Questo risulta rafforzativo della tutela predisposta dalla legge per il minore in quanto la legittimazione dell’esercente rimane intatta anche in presenza di situazioni che escludono la possibilità di una conoscenza legale del provvedimento da impugnare. Si sottolinea così l’ onere di attivazione e intervento dell’esercente che, se interessato alla sorte del minore, non può non conoscere l’esito del procedimento. Non si tratta di una forma di sostituzione processuale ma di una legittimazione concorrente con quella del diretto interessato, ma non subordinata ad essa. Non incide sulla capacità processuale del minorenne ma anzi la rafforza perché la capacità del minore di valutare il proprio interesse ad impugnare prevale sulla volontà dell’esercente. L’area dei provvedimenti impugnabili dall’esercente coincide con quella di pertinenza del minore. In caso di irregolarità di uno dei due atti di impugnazione proposti, vale il principio di conservazione per cui la regolarità di un’impugnazione sana l’irregolarità dell’altra. Dato che è la qualifica di esercente la premessa che giustifica tale potere di impugnativa, questo potere decade al raggiungimento della maggiore età dell’imputato.

Il ruolo dei servizi minorili  svolgono un ruolo complesso , allo stesso tempo determinante e garante della mediazione tra giudice e imputato. Per quanto riguarda:

  • l’apporto cognitivo all’autorità giudiziaria  assolvono funzioni tipiche degli organi ausiliari all’A.G. come indagini sulla personalità o controllo del minore in stato di custodia cautelare. Particolare rilievo assumono le attività diagnostiche sulle motivazioni che hanno spinto il minore al delitto, sul vissuto e sulle condizioni socio-psico-familiari. Garantiscono inoltre l’esecuzione dei provvedimenti, individuano tempi e modalità rispondenti alle esigenze del minore e agli obiettivi delle decisioni, vigilano sull’osservanza degli obblighi inerenti la misura adottata e ne riferiscono al giudice.
  • l’assistenza al minore  forniscono un sostegno sul versante affettivo e psicologico, aggiuntivo rispetto al quello prestato dai genitori e contributivi cognitivi che spesso consentono all’imputato, al suo difensore e all’esercente di attingere notizie, avere informazioni e trovare rassicurazioni attendibili per orientare i comportamenti processuali e calibrare la strategia difensiva. Non si tratta comunque di un’integrazione dell’autodifesa dell’imputato altrimenti si rischierebbe di creare una difesa supplementare con il rischio di sovrapposizioni e perdita di equilibrio e terzietà. La violazione del diritto all’assistenza psico-affettiva, se ascrivibile al comportamento del giudice o degli operatori del sevizio minorile, può essere perseguita in sede disciplinare o penale ove ricorrano gli estremi del reato di omissione di atti d’ufficio, ferma restando l’operatività dell’art. 2043 c.c. quando dall’omissione o dal ritardo doloso o colposo possa derivare un danno ingiusto all’imputato.

L’articolazione della competenze e la cooperazione tra i servizi ministeriali e i servizi territoriali  vi è una relazione tra A.G., servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e servizi di assistenza degli enti locali, in un rapporto paritetico e cooperativo confermato dalla possibilità dell’A.G. di avvalersi di entrambi. È comunque possibile ravvisare una distinzione approssimativa:

  • servizi giudiziari : ruolo prevalente nelle attività processuali. Eccezione: i servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne, sia ministeriali che territoriali, sono destinatari dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e di quella dibattimentale. Ratio: questi operatori, avendo avuto una pregressa conoscenza del minore, possono offrire alle parti e agli organi giudiziari gli indispensabili elementi valutativi in ordine alla valenza personalistica ed educativa del procedimento
  • servizi locali: ruolo prevalente nella sfera socio-assistenziale.

Gli interventi dei servizi nel corso del procedimento  in ogni stato e grado del procedimento possono

porre in essere vari interventi, specialmente accertamenti sulla personalità. In sede di applicazione di una misura cautelare verificano i presupposti di applicabilità e i criteri di scelta della misura e forniscono

un’attività di sostegno e controllo sull’applicazione della misura stessa ( funzione di supervisione e verifica

della condotta del minore ). Definiscono il progetto d’intervento in caso di sospensione del processo con

messa alla prova e svolgono anche attività di mediazione tra autore e vittima del reato.

 L’organo giudicante ha una composizione collegiale  I soggetti partecipanti sono: genitori, operatori dei servizi sociali, parte offesa.  Dell’udienza deve darsi avviso alla persona offesa dal reato, ai servizi minorili e all’esercente la patria potestà genitoriale  Il giudice ha un’ ampia gamma di opzioni decisorie. Può:

  • disporre l’accompagnamento coattivo del minore non comparso
  • ordinarne l’allontanamento durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità (può essere allontanato anche l’esercente)
  • sospendere il processo e mettere alla prova l’imputato
  • pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, per concessione del perdono giudiziale o per difetto di imputabilità
  • disporre l’applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria.

L’udienza preliminare ha quindi una capacità di sostituzione tendenzialmente totale del dibattimento rispetto al quale assume un ruolo di vera e propria fase di sbarramento che mira a concludere anticipatamente la vicenda giudiziaria dell’imputato minorenne con un giudizio di merito. N.B.: le forme di definizione anticipata postulano comunque la previa valutazione della responsabilità dell’imputato e gli epiloghi anticipati possono essere adottati se e in quanto un fatto di reato sussista e l’imputato l’abbia commesso. L’art. 32 co.1 è stato modificato nel 2001 introducendo la previsione del CONSENSO dell’imputato quale condizione imprescindibile per la definizione del procedimento in sede di udienza preliminare.

Il consenso dell’imputato alla definizione anticipata  la riforma realizzata con la l. 63/2001, subordinando al consenso del minore la definibilità del processo in sede di udienza preliminare, si pone in linea di perfetta coerenza con la costituzionalizzazione del principio del contraddittorio che sancisce il diritto del singolo di essere parte del giudizio che si svolge nei suoi confronti ed è il metodo di conoscenza più idoneo a garantire la ricostruzione oggettiva dei fatti. Poiché esso comporta il divieto di utilizzare atti unilateralmente formati dall’autorità inquirente nel corso delle indagini per decisioni che implichino la colpevolezza , si comprende facilmente la ratio della modifica dell’ art. 32 co.1. Tuttavia il tentativo di conformare al dettato costituzionale la disciplina dell’udienza preliminare era avvenuto con una formulazione normativa che aveva sollevato molte perplessità in quanto il legislatore aveva inspiegabilmente circoscritto l’operatività della norma facendo riferimento ai soli epiloghi favorevoli all’imputato (c.d. epiloghi in bonam partem ) mentre la Costituzione fa riferimento alla colpevolezza. Tale disciplina risultava priva di ragionevolezza , vanificando le finalità deflative e imponendo, in violazione del principio della durata ragionevole del processo , uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo. Precludere la possibilità di un’immediata fuoriuscita dal circuito penale in caso di mancata acquisizione del consenso dell’imputato non si concilia inoltre con il principio di minima offensività del processo nei confronti del minore, le cui esigenze educative possono essere pregiudicate anche dal perdurare del processo, in contrasto con il principio del favor minoris. La norma sembrava far salva la definibilità del giudizio in malam partem (sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva) a prescindere dalla volontà dell’imputato o addirittura nonostante il suo dissensoRISULTATO PARADOSSALE.

Gli interventi “correttivi” della Corte costituzionale in favor innocentiae  la modifica dell’art. 32 minava la giustificazione razionale del sistema subordinando al consenso qualsiasi epilogo anticipato della vicenda processuale, con l’unica eccezione della sentenza di condanna a sanzione sostitutiva o a pena pecuniaria. Andava quindi individuato un limite al diritto dell’imputato al dibattimento, rappresentato dal rispetto del favor innocentiae , in base al quale risultava opportuno consentire comunque al giudice di emettere una sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi di proscioglimento c.d. pieno. Investita della questione di costituzionalità , la Consulta nel 2002 ha escluso la necessità del consenso dell’imputato in relazione alle sentenze di non luogo a procedere che non presuppongono un accertamento di responsabilità.

Per quanto riguarda le sentenze di condanna , l’art. 32 continuava ad essere irragionevole perché sembrava escludere la necessità del consenso dell’imputato in ordine a questo tipo di sentenze. Interviene la Corte costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla questione inerente la mancanza del consenso quale presupposto per l’emissione della sentenza di condanna ex. art. 32 co.2 , ne dichiara la manifesta inammissibilità , sottolineando la necessità di privilegiare una lettura della norma che eviti ogni contraddizione con i principi costituzionali. L’ art. 32 co.1 riconosce all’imputato la facoltà di non prestare consenso alla pronuncia di sentenze che comunque presuppongono un accertamento della responsabilità e a fortiori si deve ritenere che il consenso debba essere riferito in via generale alla possibilità di definire il processo nell’udienza preliminare e non ad uno specifico esisto della stessa. La stessa dottrina , tentando di porre rimedio attraverso una lettura costituzionalmente orientata della norma, aveva comunque ritenuto che la richiesta di consenso costituisse un passaggio essenziale rispetto a tutti gli epiloghi decisori processualmente pregiudizievoli. Le sentenze di condanna ex. art. 32 co.2 devono quindi essere ricomprese tra le formule terminative dell’udienza preliminare precluse al g.u.p. in assenza del consenso dell’imputato. La richiesta del consenso deve dispiegare i suoi effetti su tutti i provvedimenti previsti dall’art. 32. Il potere del consenso spettante all’imputando è uno strumento utile per garantire una piena attuazione del principio del favor rei permettendo al minore di rinunciare ad una definizione anticipata del procedimento nella prospettiva di una pronuncia dibattimentale più favorevole. N.B.: il consenso riguarda il possibile epilogo anticipato del processo (consentendo l’uso di atti unilateralmente formati in assenza di contraddittorio ) e non il contenuto del provvedimento che su tali elementi sarà fondato.

Il mezzo di gravame: l’opposizione  consente l’instaurazione del giudizio dibattimentale garantendo all’imputato un’ulteriore e più approfondita verifica dell’ipotesi accusatoria, con tutte le garanzie proprie di quella fase, nel caso in cui, all’esito dell’udienza preliminare, il giudice abbia pronunciato una sentenza di condanna a pena affievolita o una sentenza di non luogo a procedere che presuppone la responsabilità del soggetto. Nel sistema originario era previsto un generico potere di opposizione , esercitabile da imputato, suo difensore e PM nei confronti di tutte le sentenze. Il d.lgs. 12/1991 restringe l’ambito operativo della norma limitando l’opposizione alle sole sentenze di condanna ed estromettendo il PM dai soggetti legittimati a proporla. La sentenza 77/1993 della Corte Costituzionale dichiara illegittimo il co. dell’ art. 32 nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso lee sentenze di non luogo a procedere che presupponevano la responsabilità dell’imputato. Nel sistema attuale legittimati a proporre opposizione sono imputato, suo difensore e esercente la potestà genitoriale. Il termine è di 5 giorni e la pronuncia di inammissibilità è demandata al g.u.p. che ha pronunciato la sentenza opposta ( ratio: ottenere una maggiore velocizzazione dell’iter processuale). In caso di processo cumulativo , la presentazione dell’opposizione sospende la sentenza impugnata anche nei confronti degli imputati non opponenti. L’opposizione non deve essere motivata e la sentenza opposta è revocata dal tribunale per i minorenni. N.B.: non opera il divieto di reformatio in peius e il tribunale può quindi applicare anche una pena più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare benefici.

Il rapporto tra consenso e opposizione  l’imputato potrebbe prestare inizialmente il proprio consenso alla definizione anticipata del procedimento in sede di udienza preliminare e poi, paradossalmente, decidere di proporre opposizione. Il consenso dovrebbe essere dotato di efficacia preclusiva rispetto al diritto di opposizione e risulterebbe quindi esclusa l’opposizione nei confronti di tutte quelle pronunce in relazione alle quali è stata richiesta la prestazione preventiva del consenso. Il consenso però è formulato in ordine al possibile epilogo anticipato della vicenda processuale, non sul contenuto del provvedimento che il g.u.p. andrà a pronunciare. Sembra quindi logico propendere per un rapporto tra consenso e opposizione in termini di cumulabilità e non di alternatività. L’ opposizione , garantendo all’imputato di mantenere integro il suo diritto alla celebrazione del dibattimento, determina una reviviscenza alla pienezza del contraddittorio e consente la compiuta esplicazione di tutte le prerogative difensive.

Arresto: in caso di flagranza del reato è impossibile ottenere una decisione preventiva da parte dell’A.G. (fattore sorpresa). L’arresto è posto in opera dagli organi di polizia che devono informare tempestivamente il PM per l’attivazione dell’ iter che condurrà al giudizio di convalida. Fermo: il presupposto è il pericolo di fuga insieme alla sussistenza di gravi indizi. Anche in questo caso la necessità di un intervento urgente è incompatibile con la tempistica del provvedimento preventivo all’A.G.

Quando il soggetto colto in flagranza di reato o nei confronti del quale sussiste il pericolo di fuga è minorenne procedono all’arresto gli operatori di pubblica sicurezza che avranno colto il soggetto nella flagranza, a prescindere dalla loro specializzazione. Data la delicatezza del primo contatto è necessario che tutte le forze di polizia siano addestrate in modo da sviluppare una competenza e una sensibilità diffusa con riguardo alle problematiche di tutela della minore età. Regole di Pechino: stabiliscono che quando un giovane viene arrestato, i suoi genitori o il tutore dovranno essere immediatamente avvisati del suo arresto. Il giudice esamina la questione del rilascio e i contatti tra le forze dell’ordine e il minore devono rispettare il suo stato giuridico e non devono nuocergli. Raccomandazione R (03) 20 stabilisce che i minori devono essere informati delle loro garanzie e dei loro diritti, se sono interrogati devono essere accompagnati da un genitore, dal tutore legale o da altra figura adulta appropriata. Hanno diritto di accesso ad un avvocato e ad un medico. Non dovranno essere tenuti in stato di arresto o fermo per più di 48 ore in totale e vige la supervisione delle competenti autorità.

L’arresto in flagranza, il fermo di indiziato di delitto e gli adempimenti consequenzialiArresto in flagranza: nel rito minorile non esistono forme di arresto obbligatorio in flagranza: gli ufficiali e gli agenti di PG possono procedere all’arresto del minore colto in flagranza di uno dei delitti per cui sia prevista la custodia cautelare in carcere. Si tratta di delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena edittale dell’ergastolo (non applicabile ai minori) o della reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni ( elevata gravità ). L’operatore di polizia valuta se avvalersi o meno della facoltà di procedere all’arresto, tenendo conto della gravità del fatto, dell’età e della personalità del minore.

Fermo: è consentito ove si proceda per delitto, per il quale può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere, e sempre che, le reclusione non sia inferiore nel minimo a 2 anni.

Adempimenti successivi all’intervenuto arresto o fermo: gli ufficiali o gli agenti di PG devono darne immediata notizia al PM, all’esercente la potestà dei genitori, all’eventuale affidatario e ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Il PM deve attivare le procedure preordinate alla convalida e deve pronunciarsi sull’immediato status del minore. Sono prospettabili diverse situazioni:

  1. Il minore dovrà essere immediatamente posto in libertà se:
  • L’arresto o il fermo sono stati eseguiti per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge
  • La misura è inefficace perché non sono stati osservati i tempi per la procedura di convalida
  • Il p.m. escluda di dover chiedere l’applicazione di una misura cautelare.
  1. Il PM dispone che il minore sia condotto senza ritardo presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata specificamente indicata
  2. Il PM, tenuto conto delle modalità del fatto, dell’età e della situazione familiare del soggetto, può disporre che il minore sia condotto presso l’abitazione familiare, perché rimanga a sua disposizione. Per adottare questi provvedimenti il PM può chiedere che il minore sia condotto davanti a lui per ascoltarlo.

L’accompagnamento a seguito di flagranza  può essere disposto se il minore sia colto nella flagranza di un delitto non colposo punibile con l’ergastolo o con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. L’assetto del sistema è quindi il seguente:

  • Ipotesi per le quali è escluso il ricorso a misure precautelari
  • Fattispecie in ordine alle quali nella flagranza di reato è ammissibile l’esercizio del solo potere di accompagnamento
  • Fattispecie più gravi in ordine alle quali la PG sceglie discrezionalmente se procedere ad accompagnamento o ad arresto in flagranza.

Se la PG ritiene che risponda all’interesse del minore che questi venga riconsegnato agli esercenti la potestà dei genitori, perché siano essi a vigilare sul suo comportamento, gli operatori di PG accompagneranno il soggetto presso i propri uffici e lo tratterranno, con il limite massimo per 12 ore , per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario. Della misura disposta deve essere data immediata notizia al PM e ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Gli ufficiali invitano poi l’esercente e l’eventuale affidatario a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minore. Possono quindi verificarsi diverse situazioni:

  1. Viene redatto verbale della consegna del minore in cui si da atto dell’avviso dell’obbligo di tenere il minore a disposizione del PM e dell’obbligo di vigilare sul comportamento del minore medesimo.
  2. Se non è possibile provvedere all’invito o il destinatario non vi ottemperi oppure la persona a cui viene affidato il minore appaia manifestamente inidonea ad adempiere l’obbligo di vigilare sul comportamento del minore, la PG ne darà avviso al PM che disporrà che il minore sia condotto senza ritardo in un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata. Sono previsti vari rinvii che si applicano all’accompagnamento a seguito di flagranza: a) gli operatori di PG , al fine di decidere se procedere ad accompagnamento, tengono conto della gravità del fatto, dell’età e della personalità del minorenne b) il PM può subito disporre che il minore sia condotto presso l’abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione c) il PM può disporre che il minore si immediatamente rimesso in libertà, se l’accompagnamento è stato disposto per errore di persona, al di fuori dei casi previsti dalla legge, se non è stata osservata la tempistica prevista ai fini della convalida o se il PM esclude l’applicazione di una misura cautelare d) il PM può disporre che il minore sia condotto davanti a sé e) il PM è tenuto ad avviare la procedura di convalida f) in sede di determinazione della pena ai fini dell’applicazione della misura si tiene conto della diminuente della minore età.

Le misure cautelari  per le misure cautelari minorili vige il principio di specialità. È vietata ogni operazione estensiva o analogica, precludendo ai giudici l’applicazione di strumenti restrittivi non espressamente previsti dalle nome processuali penali minorili. Le misure applicabili ai minori sono:

  1. Prescrizione
  2. Permanenza in casa
  3. Collocamento in comunità
  4. Custodia cautelare Le disposizioni dedicate alle prime 3 misure tipizzano i contenuti della singola misura. Per la disciplina della custodia cautelare non è necessario tipizzarne i contenuti ma si analizzano le finalità per le quali può essere disposta. Si applica infatti se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazione di concreto pericolo per l’acquisizione o genuinità di prove o se vi è concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale o delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. L’ art. 23 co.2 riproduce testualmente l’assetto primitivo dell’ art. 274 c.p.p. che tratta nel rito ordinario per adulti le finalità cautelari. L’ art. 274 c.p.p. però è stato modificato dalla l. 332/1995 che ha innalzato la soglia delle garanzie previste. In assenza di una parallela manovra adeguatrice del sistema minorile si è creata una vistosa diseguaglianza tra i due regimi cautelari e una discriminazione in peius del trattamento dei minoricontrasto con l’art. 3 Cost. Inoltre lo schema dell’art. 274 c.p.p. nel sistema minorile si applica solo alla custodia cautelare, ritenendo così che le misure diverse da essa perseguano meri scopi di educazione del minore coinvolto. Questo sottende una vera e propria presunzione di colpevolezza a carico del minorenne perché solo se si presume colpevole il soggetto lo si può educare  contrasto con l’art. 27 Cost. co.2 ( L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva ). Per risolvere questi problemi la via seguita dalla giurisprudenza e dalla prassi è costituita da una rilettura costituzionalmente orientata del sistema che tenga conto delle esigenze cautelari anche in ordine alle misure diverse dalla custodia in carcere e le faccia entrare in dialogo con le pur importanti esigenze educative del minore.

CAP.7  LA SPECIFICITA’ DELLE FORMULE DECISORIE MINORILI

Le caratteristiche dell’intervento penale nei confronti dell’imputato minorenne  rispetto al rito ordinario la disciplina per minorenni prevede una serie di istituti accomunati dall’esigenza di fornire una risposta al reato commesso, prescindendo ove possibile dall’irrogazione di una condanna. La giustizia minorile è funzionale al soddisfacimento di istanze ulteriori rispetto a quelle di mero accertamento della verità e questo giustifica il ricorso a opzioni decisorie diversificate in grado di evitare o definire anticipatamente il processo nonché di attivare ogni risorsa esterna di sostegno e protezione del minore. La pretesa punitiva statale deve essere modulata sull’esigenza di salvaguardare la personalità del minore dagli effetti potenzialmente stigmatizzanti connaturati all’intervento penale e ha un portata residuale. Vengono quindi effettuate scelte selettive rispetto alle pretese del diritto sostanziale, non in termini di una rinuncia alla reazione ordinamentale ma di un’auspicabile diversificazione delle sue modalità di esplicazione, conformemente agli scopi perseguiti dal sistema. L’ obiettivo è assicurare al minore che entra in contatto con il sistema della giustizia penale un intervento rapido e una risposta ad alta valenza rieducativa , responsabilizzante e risocializzante. Anche le fonti sovranazionali come le Regole di Pechino, la Convenzione di New York e la Raccomandazione R (87) 20 auspicano una riduzione dell’intervento giurisdizionale e il ricorso a misure destinate ad accelerare la procedura e a migliorare la sua efficacia, assicurando che i minori siano giudicati rapidamente.

Diversion  un’eccessiva dilatazione dei tempi processuali rischia di compromettere il significato responsabilizzante e sono quindi previsti meccanismi espulsivi atti a consentire una rapida conclusione della vicenda penale. Con il termine diversion si fa riferimento ad ogni devianza dalla normale sequenza degli atti del processo penale prima della pronuncia sull’imputazione. Si tratta di:

  • istituti che prevedono la rinuncia al promovimento dell’azione penale
  • sospensione dell’azione penale anteriormente alla fase dibattimentale, con possibilità di sostituire la sanzione penale con forme di trattamento socio-riabilitative e comunitarie. Il presupposto della diversion è la teoria del labelling approach in base alla quale un soggetto etichettato come delinquente tende ad agire in conformità alle aspettative della condizione di deviante: si sollecita il ricorso a modalità informali di composizione del conflitto che permettano la reintegrazione del reo nella società senza alcuna forma di “etichettatura” controproducente. La diversion può essere:
  • Semplice : interruzione delle indagini preliminari o del processo penale prima della condanna
  • Con intervento : interruzione delle indagini o del processo prima della condanna e misure non penali di risoluzione del conflitto (es. misure risarcitorie o restitutorie).

N.B.: non sembrano trovare spazio nel nostro ordinamento quelle tecniche di diversione precoce imperniate sulla completa discrezionalità dell’organo d’accusa nel decidere di non dar corso all’azione penale pur in presenza di una notizia di reato qualificata. L’ art. 112 Cost. sancisce il principio di obbligatorietà che stabilisce che il PM ha l’obbligo (e non la facoltà) di esercitare l’azione penale purché ne ricorrano i presupposti. Sussiste quindi la possibilità di un’ azione selettiva dell’accusa ma entro limiti assai ristretti e predeterminati ex lege.

I meccanismi di diversione più significativi sono:

1) La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto  consente di espellere dal circuito penale comportamenti, che anche se costituiscono reato, non suscitano particolare allarme sociale. L’ art.27 prevede l’immediata definizione del procedimento attraverso una pronuncia preliminare di merito potenzialmente conclusiva del giudizio, in presenza di un fatto tenue, di un comportamento occasionale e sulla scorta della considerazione che l’ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore. Pur esistendo il reato si impedisce la punibilità del reo. N.B.: l’art. 27 non consiste in una mera espressione di volontà indulgente nei confronti del minore che delinque ma si ricollega all’ esigenza di modulare la risposta penale non solo sulla reale dimensione del fatto commesso ma anche sulle caratteristiche personali del suo autore (principio di minima offensività).

I presupposti applicativi : il dettato normativo è molto indeterminato e questo ha generato contrasti interpretativi per l’individuazione dell’esatto significato dei suoi presupposti applicativi.

  1. Tenuità del fatto: il comportamento deve comunque consistere in una lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Il giudizio di tenuità va riferito al fatto e non al danno. La tenuità del fatto va valutata in riferimento alla natura del fatto stesso, ai suoi effetti, al contesto in cui si inserisce e alle modalità che lo hanno caratterizzato
  2. Occasionalità del comportamento: va preferita la lettura in chiave psicologica , valorizzando l’atteggiamento dell’agente rispetto all’azione. Si considera occasionale un comportamento trasgressivo dettato da quelle pulsioni momentanee tipiche dell’estrema variabilità emotiva e comportamentale della condizione adolescenziale (no fatto premeditato o reato continuato).
  3. Pregiudizio alle esigenze educative derivante al minore dall’ulteriore corso del procedimento: è un requisito autonomo nella misura in cui inibisce il proscioglimento per irrilevanza solo quando, in esito ad una valutazione comparativa tra gli effetti positivi e negativi della prosecuzione del processo, se ne riconosca l’l’utilità per l’imputato minorenne ai fini dell’attivazione del senso di responsabilità. La vera ratio dell’istituto va ricercata in un’auspicabile equilibrio di rapporti tra strumento processuale e preoccupazione rieducativa. Vi è una rapida definizione del processo per fatti di minima rilevanza tutte le volte in cui il suo prosieguo possa rivelarsi inutile o addirittura controproducente. N.B.: pur in presenza di un fatto irrilevante, il procedimento deve comunque proseguire se c’è ragione di ritenere che esso possa essere proficuamente sfruttato come occasione educativa per l’imputato.

Presupposto implicito dell’istituto : altro requisito seppur implicito è l’esistenza del reato e la sua attribuibilità all’imputato. Nonostante la Corte costituzionale ritenga che le valutazioni del GIP prescindono da qualsiasi verifica in concreto dell’ipotesi accusatoria, risulta più coerente con la ratio dell’istituto ritenere che le valutazioni del GIP presuppongono la verifica che il reato esiste e che sia stato commesso da un soggetto imputabile. La pronuncia d’irrilevanza presuppone quindi una valutazione dell’ipotesi accusatoria , seppure sulla base degli elementi di conoscenza fino a quel momento acquisiti.

Il procedimento: in sede di indagini preliminari il PM assume l’iniziativa di richiedere una pronuncia di irrilevanza del fatto. Non è necessario attendere la conclusione delle indagini in quanto l’iniziativa può essere assunta sin dall’inizio della fase di indagine. Le indagini vanno comunque svolte poiché la verifica della sussistenza dei presupposti implica l’accertamento dell’effettiva commissione del reato e presuppone comunque risolta l’alternativa azione-archiviazione. Infatti il PM con la richiesta esercita l’azione penale, formulando l’imputazione e dando avvio alla fase processuale.

Sulla richiesta del PM il giudice provvede in camera di consiglio , sentiti il minorenne, l’esercente e la persona offesa dal reato. Qualora il giudice ritenga di:

  • Accogliere la richiesta del PM: pronuncia una sentenza di non luogo a procedere che è appellabile dal minorenne e dal Procuratore generale presso la Corte d’appello
  • Non accogliere la richiesta del PM: restituisce gli atti al PM per il proseguimento delle indagini preliminari. Nel caso di nuove indagini il PM può comunque reiterare la richiesta d’irrilevanza.

La declaratoria di irrilevanza può essere utilizzata anche:

  • In sede di udienza preliminare: il giudice può provvedere anche d’ufficio, a prescindere dall’esigenza di richieste, purché il consenso del minore alla definizione anticipata del procedimento in tale fase sia stato regolarmente acquisito
  • Nel dibattimento: la questione è stata fortemente dibattuta perché l’art. 27 fa riferimento, oltre all’udienza preliminare, anche al giudizio direttissimo e al giudizio immediato. Una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 27 nella parte in cui non prevedeva l’uso della declaratoria anche in dibattimento in quanto essa, anche in questa fase avanzata, potrebbe comunque evitare all’imputato un ulteriore pregiudizio alle sue esigenze educative.