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Riassunto completo per sostenere l'esame di Diritto dell'esecuzione penale e procedimento penale minorile. Libro: G. Tranchina–G. Di Chiara,L’esecuzione, in Siracusano –Galati –Tranchina –Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 2013, da p. 825 a p. 914
Tipologia: Sintesi del corso
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Il concetto di esecuzione indica in generale l’attuazione di quanto disposto in un provvedimento emesso nel corso di un processo penale ma anche un’attività riannodabile alle decisioni idonee a porre fine al processo di cognizione.
Le regole concernenti l’esecuzione sono precedute dalla disciplina del giudicato che identifica il provvedimento irrevocabile ed esecutivo che costituisce il punto di partenza dell’esecuzione penale. Le condizioni che rendono irrevocabile il provvedimento si realizzano quando:
Funzioni del giudicato penale distinguiamo due funzioni: 1) NEGATIVA: impedisce qualsiasi nuovo giudizio sullo stesso oggetto c.d. divieto di bis in idem che sottrae l’individuo ad una teoricamente illimitata possibilità di persecuzione penale. Questo divieto è anche detto preclusione del giudicato. Si riferisce sia alle sentenze di merito che a quelle meramente processuali, anche straniere, ma non al provvedimento di archiviazione che non ha effetti vincolanti. Presupposti del divieto di bis in idem distinguiamo due presupposti: di natura soggettiva: identità tra la persona già sottoposta al processo che si è concluso con la sentenza divenuta irrevocabile e la persona che si pretenderebbe di sottoporre ad un nuovo processo di natura oggettiva: identità tra il fatto su cui ha deciso la sentenza divenuta irrevocabile e il fatto per il quale si vorrebbe instaurare il nuovo processo. Il divieto opera in relazione al medesimo fatto indipendentemente dal mutamento dell’elemento psicologico e anche se il fatto viene diversamente considerato per il titolo , per il grado o per valutazione di circostanze prima tralasciate. La nozione di fatto è ancorata alla pura e semplice condotta che va definita in relazione al suo oggetto materiale. Tolto l’interno psichico e quanto attiene a grado e circostanze restano l’azione od omissione e, nei reati c.d. materiali, l’oggetto fisico (es. se un soggetto è stato processato per omicidio di Tizio può subire un nuovo processo per omicidio di Caio conseguente dalla stessa azione dalla quale derivò la morte di Tizio perché vi è diversità dell’oggetto fisico investito dalla condotta). Conseguenze del divieto di bis in idem
2) POSITIVA: impone ai giudici di futuri processi di tener fermo quanto sia già stato irrevocabilmente accertato. Il codice del 1988 esclude la validità erga omnes del giudicato penale e riduce la sua area di efficacia nei procedimenti extrapenali (civili e amministrativi). Sussiste un vincolo del giudicato:
L’impugnazione del giudicato: la REVISIONE è un mezzo di impugnazione straordinario , estensivo e non sospensivo previsto per rimuovere sentenze di condanna , sentenze applicative della pena su richiesta delle parti o decreti penali di condanna che alla luce di fatti successivi appaiono frutto di ingiuste. La richiesta è ammessa in ogni tempo , anche se la pena è già stata eseguita o è estinta. Se dichiarata inammissibile può essere ripresentata purché si fondi su elementi diversi. La competenza appartiene a una corte d’appello diversa da quella nel cui distretto si trova il giudice che pronunciato la sentenza o il decreto penale di condanna. È ammessa in 4 casi tassativi:
Titolo esecutivo penale indica il provvedimento giuridicamente idoneo ad essere eseguito. Non si tratta di un’entità a sé stante, autonoma rispetto al provvedimento destinato ad essere eseguito. È un attributo che qualifica il comando contenuto nel dispositivo di un determinato provvedimento giurisdizionale. È controverso se un provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo solo quando abbia pronunciato condanna o anche quando sia a contenuto assolutorio. Il codice parla di sentenze che hanno forza esecutiva senza distinguere in relazione al contenuto quindi anche le sentenze di assoluzione o proscioglimento possono costituire titoli di esecuzione.
Il PM organo promotore dell’esecuzione il PM ha il compito di curare l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e vi provvede d’ufficio. È l’organo promotore dell’esecuzione penale e può anche emanare provvedimenti che incidono sulla libertà personale dell’individuo. Ratio: nell’esecuzione non vi è spazio per l’uso di poteri discrezionali , dovendosi semplicemente dare esecuzione al provvedimento del giudice. Se si tratta di:
Modalità dell’esecuzione le attività di PM sono disciplinate in relazione alle statuizioni contenute nel provvedimento da eseguire. In caso di:
Determinazione del cumulo di pene concorrenti se nei confronti della stessa persona devono eseguirsi più sentenze o più decreti penali di condanna pronunciati per fatti diversi viene stabilita una pena unica dando vita ad un solo titolo esecutivo consistente nel provvedimento con il quale le singole pene irrogate vengono unificate. L’operazione è affidata al PM presso il giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima che applica il cumulo materiale delle pene, attenuato dalla previsione di limiti invalicabili entro cui contenerne la durata. Il provvedimento del PM è notificato al condannato e al suo difensore entro 30 gg. e l’interessato può provocare l’intervento del giudice dell’esecuzione. Il provvedimento di cumulo può essere revocato o modificato dal PM se insorgono fatti nuovi che impongono la ridefinizione della pena unica da espiare.
L’esecuzione può essere contrassegnata dal verificarsi di un fatto giuridico che incide sull’efficacia esecutiva del provvedimento e rende necessario un accertamento in ordine a tale fatto: si richiede quindi l’intervento del giudice dell’esecuzione. Non può esercitare le funzioni di giudice dell’esecuzione lo stesso soggetto che abbia pronunciato il provvedimento da eseguire. Ratio: garanzia di un controllo imparziale. È competente:
L’esecuzione della sentenza in caso di giudicati contrastanti se vi sono più sentenze irrevocabili emesse per il medesimo fatto e contro la stessa persona viene eseguita la sentenza con gli effetti meno pregiudizievoli per il condannato o prosciolto ( favor rei ). In caso di più:
Questioni riguardanti il titolo esecutivo il giudice dell’esecuzione deve verificare l’esistenza del titolo e la sua validità. Se accerta che manca il provvedimento da eseguire o non è divenuto esecutivo perché ancora impugnabile con i mezzi ordinari o perché il giudizio di impugnazione non si è concluso, lo dichiara con ordinanza disponendo ove occorre la liberazione dell’interessato.
Competenza per territorio: se l’interessato è detenuto in esecuzione di pena o di misura di sicurezza sono competenti il magistrato e il tribunale di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena nel quale la persona si trova al momento dell’instaurazione del procedimento. Se l’interessato è in stato di libertà sono competenti gli organi di sorveglianza che hanno giurisdizione sul luogo dove ha la residenza o il domicilio. Se l’interessato si trasferisce in un luogo diverso non si ha cambiamento di competenza.
Provvedimenti in materia di:
Il procedimento di sorveglianza: è modellato su quello che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione ma con la variante della PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO oltre che su richiesta delle parti o del difensore. Ratio: finalità di rieducazione e risocializzazione del condannato del procedimento di sorveglianza.
L’esecuzione dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza: l’iniziativa è demandata agli uffici del PM
Concessione della grazia: la domanda di grazia può essere presentata, se il condannato è detenuto, al magistrato di sorveglianza dal condannato stesso, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore ecc. Il magistrato di sorveglianza, sentito il procuratore generale presso la corte d’appello del distretto dove ha sede il giudice dell’esecuzione, formula un proprio parere motivato che trasmette al ministro.
Il d.p.r. 313/2002 ha creato il T.U. delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Si tratta di un sistema informativo articolato in:
Iscrizioni nel sistema informativo: elenco tassativo. Sono iscritti per estratto :
Competenza a curare le iscrizioni: spetta all’ufficio presso l’A.G. che ha emesso il provvedimento.
Valore iscrizioni: mero valore amministrativo-documentale (no effetti sostanziali e costitutivi).
Eliminazione delle iscrizioni: per ciò che riguarda le iscrizioni:
Funzione certificativa del sistema informativo: rappresenta il modo normalmente previsto dall’ordinamento per documentare la c.d. anagrafe penale di un determinato soggetto. Gli uffici che esercitano giurisdizione in materia penale e gli uffici del PM hanno diritto di ottenere per ragioni di giustizia vari certificati in ordine a tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto. Le P.A. e i gestori di pubblici servizi possono richiedere certificati purché relativi a persone maggiorenni quando siano necessari per provvedere ad un atto delle loro funzioni. Il soggetto a cui le iscrizioni si riferiscono può richiedere i certificati, senza motivare la domanda. Può prendere conoscenza di tutte le iscrizioni che lo riguardano anche attraverso una semplice visura ma senza efficacia certificativa. Infine i certificati possono anche essere richiesti da autorità straniere appartenenti a stati dell’UE.
Questioni riguardanti le iscrizioni e le certificazioni del sistema informativo: interviene il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona alla quale è riferita l’iscrizione o la relativa certificazione o il tribunale di Roma per le persone nate all’estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato. Per questioni inerenti l’anagrafe delle sanzioni amministrative e dei carichi pendenti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato è competente il tribunale di Roma in composizione monocratica.