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Riassunto esame di Diritto dell'esecuzione penale e procedimento penale minorile, Sintesi del corso di Diritto Penale

Riassunto completo per sostenere l'esame di Diritto dell'esecuzione penale e procedimento penale minorile. Libro: G. Tranchina–G. Di Chiara,L’esecuzione, in Siracusano –Galati –Tranchina –Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 2013, da p. 825 a p. 914

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

In vendita dal 28/08/2015

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L’ESECUZIONE (Tranchina – Di Chiara)
CAP.1 IL GIUDICATO PENALE E LA REVISIONE
Il concetto di esecuzione indica in generale l’attuazione di quanto disposto in un provvedimento emesso nel corso di
un processo penale ma anche un’attività riannodabile alle decisioni idonee a porre fine al processo di cognizione.
Le regole concernenti l’esecuzione sono precedute dalla disciplina del giudicato che identifica il provvedimento
irrevocabile ed esecutivo che costituisce il punto di partenza dell’esecuzione penale.
Le condizioni che rendono irrevocabile il provvedimento si realizzano quando:
- non è consentita altra impugnazione che la revisione
- sono scaduti i termini per l’impugnazione senza che questa sia stata proposta
- l’appello è inammissibile e non è stato presentato ricorso per cassazione nei termini contro l’ordinanza di
inammissibilità oppure il ricorso sia stato dichiarato inammissibile o sia stato rigettato
- il ricorso per cassazione contro la sentenza ricorribile per cassazione è dichiarato inammissibile o rigettato
- non è stata proposta opposizione nei termini contro il decreto di condanna o sia stata dichiarata
inammissibile e non sia stato presentato ricorso nei termini contro l’ordinanza di inammissibilità.
In sostanza si ha irrevocabilità quando vi è l’impossibilità di sottoporre il contenuto del provvedimento ad un
“riesame” attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Si distingue tra giudicato:
- in senso formale: immutabilità della decisione che nasce dal venir meno del potere del giudice di decidere su
un oggetto già deciso
- in senso sostanziale: autorità e vincolatività della decisione giurisprudenziale che si presenta come un vero e
proprio atto imperativo, efficace quanto la norma emanata dal legislatore.
N.B.: il giudicato equivale a surrogato della verità perché è sempre insito il rischio dell’errore. Per questo i
provvedimenti di condanna divenuti irrevocabili possono essere oggetto di revisione, non quelli assolutori perché
assicurano all’imputato il diritto di libertà.
Funzioni del giudicato penale distinguiamo due funzioni:
1) NEGATIVA: impedisce qualsiasi nuovo giudizio sullo stesso oggetto c.d. divieto di bis in idem che sottrae
l’individuo ad una teoricamente illimitata possibilità di persecuzione penale. Questo divieto è anche detto
preclusione del giudicato. Si riferisce sia alle sentenze di merito che a quelle meramente processuali, anche
straniere, ma non al provvedimento di archiviazione che non ha effetti vincolanti.
Presupposti del divieto di bis in idem distinguiamo due presupposti:
di natura soggettiva: identità tra la persona già sottoposta al processo che si è concluso con la sentenza
divenuta irrevocabile e la persona che si pretenderebbe di sottoporre ad un nuovo processo
di natura oggettiva: identità tra il fatto su cui ha deciso la sentenza divenuta irrevocabile e il fatto per il quale si
vorrebbe instaurare il nuovo processo. Il divieto opera in relazione al medesimo fatto indipendentemente dal
mutamento dell’elemento psicologico e anche se il fatto viene diversamente considerato per il titolo, per il
grado o per valutazione di circostanze prima tralasciate. La nozione di fatto è ancorata alla pura e semplice
condotta che va definita in relazione al suo oggetto materiale. Tolto l’interno psichico e quanto attiene a grado
e circostanze restano l’azione od omissione e, nei reati c.d. materiali, l’oggetto fisico (es. se un soggetto è stato
processato per omicidio di Tizio può subire un nuovo processo per omicidio di Caio conseguente dalla stessa
azione dalla quale derivò la morte di Tizio perché vi è diversità dell’oggetto fisico investito dalla condotta).
Conseguenze del divieto di bis in idem
- il PM chiede l’archiviazione se in fase di indagini preliminari emerge un precedente giudicato sugli stessi fatti e
nei confronti della stessa persona su cui si sta indagando
- se a processo già iniziato risulta che si sta giudicando in violazione del divieto di bis in idem il giudice pronuncia
sentenza di proscioglimento se ci si trova in sede di giudizio o di non luogo a procedere se ci si trova ancora in
fase di udienza preliminare. Spetta sempre all’organo giudicante verificare se esistano ostacoli al processo
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L’ESECUZIONE (Tranchina – Di Chiara)

CAP.1  IL GIUDICATO PENALE E LA REVISIONE

Il concetto di esecuzione indica in generale l’attuazione di quanto disposto in un provvedimento emesso nel corso di un processo penale ma anche un’attività riannodabile alle decisioni idonee a porre fine al processo di cognizione.

Le regole concernenti l’esecuzione sono precedute dalla disciplina del giudicato che identifica il provvedimento irrevocabile ed esecutivo che costituisce il punto di partenza dell’esecuzione penale. Le condizioni che rendono irrevocabile il provvedimento si realizzano quando:

  • non è consentita altra impugnazione che la revisione
  • sono scaduti i termini per l’impugnazione senza che questa sia stata proposta
  • l’appello è inammissibile e non è stato presentato ricorso per cassazione nei termini contro l’ordinanza di inammissibilità oppure il ricorso sia stato dichiarato inammissibile o sia stato rigettato
  • il ricorso per cassazione contro la sentenza ricorribile per cassazione è dichiarato inammissibile o rigettato
  • non è stata proposta opposizione nei termini contro il decreto di condanna o sia stata dichiarata inammissibile e non sia stato presentato ricorso nei termini contro l’ordinanza di inammissibilità. In sostanza si ha irrevocabilità quando vi è l’impossibilità di sottoporre il contenuto del provvedimento ad un “riesame” attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Si distingue tra giudicato:
  • in senso formale: immutabilità della decisione che nasce dal venir meno del potere del giudice di decidere su un oggetto già deciso
  • in senso sostanziale: autorità e vincolatività della decisione giurisprudenziale che si presenta come un vero e proprio atto imperativo, efficace quanto la norma emanata dal legislatore. N.B.: il giudicato equivale a surrogato della verità perché è sempre insito il rischio dell’errore. Per questo i provvedimenti di condanna divenuti irrevocabili possono essere oggetto di revisione , non quelli assolutori perché assicurano all’imputato il diritto di libertà.

Funzioni del giudicato penale  distinguiamo due funzioni: 1) NEGATIVA: impedisce qualsiasi nuovo giudizio sullo stesso oggetto  c.d. divieto di bis in idem che sottrae l’individuo ad una teoricamente illimitata possibilità di persecuzione penale. Questo divieto è anche detto preclusione del giudicato. Si riferisce sia alle sentenze di merito che a quelle meramente processuali, anche straniere, ma non al provvedimento di archiviazione che non ha effetti vincolanti. Presupposti del divieto di bis in idem  distinguiamo due presupposti:  di natura soggettiva: identità tra la persona già sottoposta al processo che si è concluso con la sentenza divenuta irrevocabile e la persona che si pretenderebbe di sottoporre ad un nuovo processo  di natura oggettiva: identità tra il fatto su cui ha deciso la sentenza divenuta irrevocabile e il fatto per il quale si vorrebbe instaurare il nuovo processo. Il divieto opera in relazione al medesimo fatto indipendentemente dal mutamento dell’elemento psicologico e anche se il fatto viene diversamente considerato per il titolo , per il grado o per valutazione di circostanze prima tralasciate. La nozione di fatto è ancorata alla pura e semplice condotta che va definita in relazione al suo oggetto materiale. Tolto l’interno psichico e quanto attiene a grado e circostanze restano l’azione od omissione e, nei reati c.d. materiali, l’oggetto fisico (es. se un soggetto è stato processato per omicidio di Tizio può subire un nuovo processo per omicidio di Caio conseguente dalla stessa azione dalla quale derivò la morte di Tizio perché vi è diversità dell’oggetto fisico investito dalla condotta). Conseguenze del divieto di bis in idem

  • il PM chiede l’archiviazione se in fase di indagini preliminari emerge un precedente giudicato sugli stessi fatti e nei confronti della stessa persona su cui si sta indagando
  • se a processo già iniziato risulta che si sta giudicando in violazione del divieto di bis in idem il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento se ci si trova in sede di giudizio o di non luogo a procedere se ci si trova ancora in fase di udienza preliminare. Spetta sempre all’ organo giudicante verificare se esistano ostacoli al processo
  • l’inammissibilità di un secondo giudizio sul medesimo fatto deve essere dichiarata anche in Cassazione. La Corte pronuncia annullamento senza rinvio se vi è contraddizione tra la sentenza impugnata e un’altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto e ordina l’esecuzione della prima sentenza. Se si tratta di sentenza di condanna però ordina l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la pena meno grave ( favor rei )
  • se nonostante tutte queste precauzioni viene comunque realizzato un secondo giudizio sullo stesso fatto e si arriva ad una nuova sentenza irrevocabile, prevale la sentenza meno gravosa.

2) POSITIVA: impone ai giudici di futuri processi di tener fermo quanto sia già stato irrevocabilmente accertato. Il codice del 1988 esclude la validità erga omnes del giudicato penale e riduce la sua area di efficacia nei procedimenti extrapenali (civili e amministrativi). Sussiste un vincolo del giudicato:

  • nei giudizi civili e amministrativi di danno: la sentenza penale irrevocabile di:  condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale  assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato e nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. N.B.: è priva di efficacia la decisione assolutoria per mancanza di sufficienti elementi di prova o perché il soggetto non è imputabile o perché il fatto non costituisce reato
  • in altri giudizi civili o amministrativi: la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo quando in questo si controverta intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale. L’efficacia si esplica nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale.
  • nel giudizio disciplinare avanti alle P.A.: la sentenza penale irrevocabile di:  assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso  condanna ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

L’impugnazione del giudicato: la REVISIONE  è un mezzo di impugnazione straordinario , estensivo e non sospensivo previsto per rimuovere sentenze di condanna , sentenze applicative della pena su richiesta delle parti o decreti penali di condanna che alla luce di fatti successivi appaiono frutto di ingiuste. La richiesta è ammessa in ogni tempo , anche se la pena è già stata eseguita o è estinta. Se dichiarata inammissibile può essere ripresentata purché si fondi su elementi diversi. La competenza appartiene a una corte d’appello diversa da quella nel cui distretto si trova il giudice che pronunciato la sentenza o il decreto penale di condanna. È ammessa in 4 casi tassativi:

  1. se i fatti posti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale
  2. se il giudice penale ha posto a fondamento della pronuncia di condanna la decisione di un giudice civile su una questione pregiudiziale di stato oppure la decisione di un giudice civile o amministrativo su una controversia di particolare complessità nel caso in cui queste decisioni vengano poi revocate
  3. se dopo la condanna sono sopravvenute o di scoprono nuove prove che, da sole o unitamente a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto
  4. se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato ( condanna causata da un reato ).

Titolo esecutivo penale  indica il provvedimento giuridicamente idoneo ad essere eseguito. Non si tratta di un’entità a sé stante, autonoma rispetto al provvedimento destinato ad essere eseguito. È un attributo che qualifica il comando contenuto nel dispositivo di un determinato provvedimento giurisdizionale. È controverso se un provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo solo quando abbia pronunciato condanna o anche quando sia a contenuto assolutorio. Il codice parla di sentenze che hanno forza esecutiva senza distinguere in relazione al contenuto quindi anche le sentenze di assoluzione o proscioglimento possono costituire titoli di esecuzione.

Il PM organo promotore dell’esecuzione  il PM ha il compito di curare l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e vi provvede d’ufficio. È l’organo promotore dell’esecuzione penale e può anche emanare provvedimenti che incidono sulla libertà personale dell’individuo. Ratio: nell’esecuzione non vi è spazio per l’uso di poteri discrezionali , dovendosi semplicemente dare esecuzione al provvedimento del giudice. Se si tratta di:

  • provvedimento di primo grado avverso il quale non sia stato proposto appello o sia stato dichiarato inammissibile: promuove l’esecuzione il PM presso il giudice di primo grado
  • provvedimento pronunciato in appello che abbia compiuto una nuova valutazione complessiva del reato e della personalità del suo autore la promuove il PM presso il giudice dell’appello. Se il provvedimento riguarda più provvedimenti di giudici diversi promuove l’esecuzione il PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Modalità dell’esecuzione  le attività di PM sono disciplinate in relazione alle statuizioni contenute nel provvedimento da eseguire. In caso di:

  • esecuzione di pene detentive: il PM emette un ordine di esecuzione con cui dispone la carcerazione del condannato se non sia già detenuto. L’atto contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve eseguirsi, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione. Copia dell’ordine di esecuzione va consegnata al condannato e l’ordine di esecuzione va notificato entro 30 gg. dall’emanazione al difensore del condannato. Il PM dispone il decreto di sospensione dell’esecuzione se la pena detentiva da eseguire non supera i 3 anni, 4 anni se si tratta di reati commessi da soggetti in condizioni particolari (es. donna incinta) e 6 anni se si tratta di reati commessi da tossicodipendenti. Ratio: evitare l’ingresso in carcere a possibili fruitori di misure alternative ed evitare il sovraffollamento degli istituti penitenziari. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione vanno notificato al condannato e al difensore con l’ avviso che può essere presentata entro 30 gg. una specifica istanza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà o la sospensione della pena per tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico. Entro 45 gg. dal ricevimento dell’istanza, il tribunale di sorveglianza competente deciderà sull’applicazione della misura richiesta. In caso negativo il PM revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. Se il condannato al momento del passaggio in giudicato della sentenza si trova agli arresti domiciliari il PM sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette, indipendentemente dall’istanza dell’interessato, gli atti al tribunale di sorveglianza affinché provveda per l’eventuale applicazione di una misura alternativa alla detenzione ( principio dell’automatica sospensione dell’esecuzione della pena ). Questo principio non trova attuazione per condannati per fatti di criminalità organizzata o terroristica ecc.
  • esecuzione di pene pecuniarie: entro 30 gg. dal passaggio in giudicato del provvedimento che condanna ad una pena pecuniaria, il competente ufficio di cancelleria presso il giudice dell’esecuzione curerà che venga notificato al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto. Se non si riesce a recuperare la somma viene promossa davanti al magistrato di sorveglianza la procedura per la conversione in sanzione sostitutiva (libertà controllata o ammissione al lavoro sostitutivo) che avviene con l’ ordinanza di conversione.
  • esecuzione di pene accessorie: l’ufficio del PM trasmette l’estratto della sentenza di condanna agli organi di PG e di pubblica sicurezza e gli altri organi amministrativi interessati o all’A.G. civile
  • esecuzione di sanzioni sostitutive: il PM trasmette l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato risiede. Al relativo procedimento partecipano necessariamente difensore e PM, il condannato se ne fa richiesta. Il magistrato decide con ordinanza
  • esecuzione di misure di sicurezza: il PM promuove l’esecuzione presso il magistrato di sorveglianza
  • esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità: la sentenza di condanna irrevocabile viene trasmessa per estratto al PM del circondario dove ha sede l’ufficio del giudice di pace che l’ha pronunciata. Il PM emette l’ordine di esecuzione e lo tramette insieme all’estratto della sentenza all’ufficio di pubblica sicurezza o in mancanza al comando dell’Arma dei carabinieri del comune di residenza del condannato.

Determinazione del cumulo di pene concorrenti  se nei confronti della stessa persona devono eseguirsi più sentenze o più decreti penali di condanna pronunciati per fatti diversi viene stabilita una pena unica dando vita ad un solo titolo esecutivo consistente nel provvedimento con il quale le singole pene irrogate vengono unificate. L’operazione è affidata al PM presso il giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima che applica il cumulo materiale delle pene, attenuato dalla previsione di limiti invalicabili entro cui contenerne la durata. Il provvedimento del PM è notificato al condannato e al suo difensore entro 30 gg. e l’interessato può provocare l’intervento del giudice dell’esecuzione. Il provvedimento di cumulo può essere revocato o modificato dal PM se insorgono fatti nuovi che impongono la ridefinizione della pena unica da espiare.

CAP.3  IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

L’esecuzione può essere contrassegnata dal verificarsi di un fatto giuridico che incide sull’efficacia esecutiva del provvedimento e rende necessario un accertamento in ordine a tale fatto: si richiede quindi l’intervento del giudice dell’esecuzione. Non può esercitare le funzioni di giudice dell’esecuzione lo stesso soggetto che abbia pronunciato il provvedimento da eseguire. Ratio: garanzia di un controllo imparziale. È competente:

  • se si tratta di provvedimento di primo grado non impugnato o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile: il giudice che lo ha pronunciato
  • se si tratta di provvedimento emesso in grado di appello si distingue tra il caso in cui la decisione appellata:  è stata confermata o non sostanzialmente rielaborata: la competenza rimane del giudice che ha pronunciato in primo grado  è stata riformata con modifiche sostanziali: è competente il giudice dell’appello
  • se vi è stato ricorso per cassazione si configurano due eventualità:  se il ricorso è stato dichiarato inammissibile o rigettato o se è stato pronunciato annullamento senza rinvio: la competenza spetta al giudice di primo grado contro provvedimento inappellabile altrimenti si seguono le regole previste per il provvedimento emesso in grado di appello  se è stato pronunciato annullamento con rinvio: la competenza è del giudice del rinvio.

L’esecuzione della sentenza in caso di giudicati contrastanti  se vi sono più sentenze irrevocabili emesse per il medesimo fatto e contro la stessa persona viene eseguita la sentenza con gli effetti meno pregiudizievoli per il condannato o prosciolto ( favor rei ). In caso di più:

  • sentenze di condanna: viene eseguita la sentenza che ha pronunciato la condanna meno grave, revocando le altre. Se si tratta di pene diverse l’imputato può indicare la pena che ritenga meno afflittiva
  • sentenze di non luogo a procedere o proscioglimento: l’interessato può indicare la sentenza a cui riconosce efficacia, se non la fa decide il giudice seguendo i criteri prefissati dal legislatore
  • sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e sentenza di condanna o decreto penale: il giudice dichiara prevalente il proscioglimento revocando la decisione di condanna. Si esegue la sentenza di condanna nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una declaratoria di non luogo a procedere e se l’imputato è stato prosciolto per estinzione del reato dopo che è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna.

Questioni riguardanti il titolo esecutivo  il giudice dell’esecuzione deve verificare l’esistenza del titolo e la sua validità. Se accerta che manca il provvedimento da eseguire o non è divenuto esecutivo perché ancora impugnabile con i mezzi ordinari o perché il giudizio di impugnazione non si è concluso, lo dichiara con ordinanza disponendo ove occorre la liberazione dell’interessato.

Competenza per territorio: se l’interessato è detenuto in esecuzione di pena o di misura di sicurezza sono competenti il magistrato e il tribunale di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena nel quale la persona si trova al momento dell’instaurazione del procedimento. Se l’interessato è in stato di libertà sono competenti gli organi di sorveglianza che hanno giurisdizione sul luogo dove ha la residenza o il domicilio. Se l’interessato si trasferisce in un luogo diverso non si ha cambiamento di competenza.

Provvedimenti in materia di:

  • misure di sicurezza: se la sentenza ordina una misura di sicurezza, il magistrato di sorveglianza , su richiesta del PM o anche d’ufficio, accerta se l’interessato sia persona socialmente pericolosa e, su richiesta delle parti, del difensore o d’ufficio, decide su ogni questione relativa all’esecuzione, trasformazione, revoca della misura e revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere. Contro le sue decisioni può essere proposto appello davanti al tribunale di sorveglianza (che in questo caso esercita giurisdizione di secondo grado)
  • liberazione condizionale: il tribunale di sorveglianza procede alla valutazione della personalità del condannato e se ritenga che il suo comportamento non faccia intravedere un ravvedimento sicuro respinge la richiesta che potrà essere riproposta trascorsi 6 mesi dal giorno in cui il provvedimento di rigetto è divenuto irrevocabile
  • di riabilitazione: il tribunale di sorveglianza su richiesta dell’interessato decide sulla riabilitazione acquisendo d’ufficio la documentazione che ritenga necessaria. Se non risulta la buona condotta la richiesta viene rigettata e può essere riproposta prima di due anni dal giorno in cui il provvedimento di rigetto è divenuto irrevocabile. La dichiarazione di riabilitazione viene revocata se entro 7 anni il soggetto compie un delitto non colposo per il quale sia inflitta la reclusione non inferiore a due anni
  • di differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive: decide il tribunale di sorveglianza e non deve sussistere il concreto pericolo della commissione di delitti da parte del condannato. Se vi sono fondati motivi di ritenere che il tribunale disponga il rinvio, può ordinare il differimento anche il magistrato di sorveglianza se vi è pericolo di un grave pregiudizio.

Il procedimento di sorveglianza: è modellato su quello che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione ma con la variante della PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO oltre che su richiesta delle parti o del difensore. Ratio: finalità di rieducazione e risocializzazione del condannato del procedimento di sorveglianza.

L’esecuzione dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza: l’iniziativa è demandata agli uffici del PM

Concessione della grazia: la domanda di grazia può essere presentata, se il condannato è detenuto, al magistrato di sorveglianza dal condannato stesso, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore ecc. Il magistrato di sorveglianza, sentito il procuratore generale presso la corte d’appello del distretto dove ha sede il giudice dell’esecuzione, formula un proprio parere motivato che trasmette al ministro.

CAP.5  IL SISTEMA INFORMATIVO GIUDIZIARIO: CASELLARIO E ANAGRAFE

Il d.p.r. 313/2002 ha creato il T.U. delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Si tratta di un sistema informativo articolato in:

  • ufficio iscrizione presso l’A.G. che ha emesso il provvedimento
  • ufficio territoriale presso il giudice di pace
  • ufficio locale presso il ministero della giustizia.

Iscrizioni nel sistema informativo: elenco tassativo. Sono iscritti per estratto :

  • presso l’ufficio del casellario giudiziale : ad es. i provvedimenti di condanna divenuti definitivi salvo quelli riguardanti contravvenzioni o i provvedimenti che applicano misure di sicurezza
  • presso l’ufficio del casellario dei carichi pendenti : ad. es. i provvedimenti che decidono sull’imputazione
  • presso l’ufficio anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: ad. es. i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni previste per gli illeciti penali commessi da amministratori.

Competenza a curare le iscrizioni: spetta all’ufficio presso l’A.G. che ha emesso il provvedimento.

Valore iscrizioni: mero valore amministrativo-documentale (no effetti sostanziali e costitutivi).

Eliminazione delle iscrizioni: per ciò che riguarda le iscrizioni:

  • nel casellario giudiziale: in caso di eventi naturali che si ripercuotono sulla persona, vengono eliminate non appena si ha notizia ufficiale dell’accertato decesso della persona o al compimento dei suoi 80 anni. Per quanto riguarda il decorso del tempo sono eliminate ad es. dopo 10 anni dall’irrevocabilità del provvedimento se si tratta di delitto le iscrizioni relative alle sentenze di proscioglimento a patto che non sia stato commesso un ulteriore reato durante il periodo
  • nel casellario dei carichi pendenti: a seguito di decesso o compimento degli 80 anni della persona o a seguito della cessazione della qualità di imputato se non è più impugnabile la sentenza di non luogo a procedere, se è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna
  • nell’anagrafe delle sanzioni amministrative: trascorsi 5 anni dall’esecuzione della sanzione pecuniaria o 10 anni dal giorno in cui è cessata l’esecuzione di qualsiasi altra sanzione se in questi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo
  • nell’anagrafe dei carichi pendenti per gli illeciti amministrativi: cessazione della qualità di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo ai predetti illeciti.

Funzione certificativa del sistema informativo: rappresenta il modo normalmente previsto dall’ordinamento per documentare la c.d. anagrafe penale di un determinato soggetto. Gli uffici che esercitano giurisdizione in materia penale e gli uffici del PM hanno diritto di ottenere per ragioni di giustizia vari certificati in ordine a tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto. Le P.A. e i gestori di pubblici servizi possono richiedere certificati purché relativi a persone maggiorenni quando siano necessari per provvedere ad un atto delle loro funzioni. Il soggetto a cui le iscrizioni si riferiscono può richiedere i certificati, senza motivare la domanda. Può prendere conoscenza di tutte le iscrizioni che lo riguardano anche attraverso una semplice visura ma senza efficacia certificativa. Infine i certificati possono anche essere richiesti da autorità straniere appartenenti a stati dell’UE.

Questioni riguardanti le iscrizioni e le certificazioni del sistema informativo: interviene il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona alla quale è riferita l’iscrizione o la relativa certificazione o il tribunale di Roma per le persone nate all’estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato. Per questioni inerenti l’anagrafe delle sanzioni amministrative e dei carichi pendenti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato è competente il tribunale di Roma in composizione monocratica.