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PROCEDURA PENALE COMPLETA PARTE 2, Appunti di Diritto Processuale Penale

 riassunto di procedura penale fatte benissimo tratta dalle indagini preliminari fino alla sentenza 

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 27/03/2012

ginoraso
ginoraso 🇮🇹

4.4

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PARTE III IL PROCEDIMENTO ORDINARIO
LE INDAGINI PRELIMINARI
La funzione delle indagini preliminari è quella di consentire al p.m. di
assumere, ex art. 326 c.p.p., le determinazioni inerenti all’ esercizio dell’
azione penale, di decidere, cioè, se esercitare o meno l’ azione penale.
Secondo la sistematica del codice, le indagini preliminari danno luogo ad un
procedimento e non ad un processo, perché sono svolte dal p.m. e dalla polizia
giudiziaria (p.g.), prima dell’ esercizio dell’ azione penale, e quindi in assenza
del giudice (ciò significa, quindi, che tutti gli atti compiuti nel corso delle
indagini, salvo rare eccezioni, non potranno essere veicolati in un eventuale e
successivo dibattimento).
La direzione delle indagini preliminari è affidata al p.m., il quale, in quanto
dominus delle indagini, è chiamato, in seguito al ricevimento di una notizia di
reato, a ricercare gli elementi utili ad accertare se sia stato commesso un
reato e ad identificarne l’ autore; nello svolgimento di tale compito, egli può
compiere direttamente gli accertamenti necessari (ispezioni, perquisizioni,
assunzione di informazioni, etc.) oppure può delegare tali atti alla p.g. (come
accade frequentemente); ovviamente, ciò non esclude che la p.g. possa
svolgere attività investigative di propria iniziativa, nel rispetto delle regole e
dei limiti stabiliti dal codice di rito.
Quindi, i protagonisti delle indagini preliminari sono il p.m. (dominus) e la
p.g.; il nostro codice, però, prevede che a controllare l’ operato di tali soggetti
intervenga un soggetto terzo: il giudice per le indagini preliminari (g.i.p.). È
necessario immediatamente precisare che tale giudice non svolge indagini
(non a caso, il codice di rito non lo chiama giudice delle indagini, ma per le
indagini preliminari): egli, infatti si limita ad intervenire nel procedimento
soltanto allo scopo di provvedere sulle specifiche richieste del p.m., della
persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato (siamo,
quindi, in presenza di un giudice ad acta e senza fascicolo). Si tratta, quindi,
di una giurisdizione di garanzia, perché il g.i.p. si limita a controllare l’
attività dei soggetti del procedimento, intervenendo in maniera incidentale
(sulla base della documentazione prodotta) per l’ acquisizione anticipata di
prove (incidente probatorio) ovvero per risolvere questioni sottratte al potere
decisorio del p.m. (si pensi, ad es., alle ordinanze in materia di libertà
personale) ovvero ancora per verificare i tempi e l’ utilità delle indagini.
LA NOTIZIA DI REATO
La notitia criminis (artt. 330 e ss. c.p.p.) rappresenta l’ informazione
secondo la quale un determinato reato sarebbe stato commesso da una o più
persone identificate (notizia specifica) o ignote (notizia generica).
La notizia di reato si distingue in tipica (o qualificata), cioè disciplinata dalla
legge, ed atipica (o non qualificata), cioè non disciplinata dalla legge. La
notizia atipica di reato può pervenire al p.m. o alla polizia giudiziaria nel modo
più diverso (si pensi, ad es., alla notizia confidenziale). Due sono, invece, le
notizie tipiche di reato, disciplinate dal codice di rito: la denuncia ed il referto.
LA DENUNCIA (artt. 331-333 c.p.p.) è la dichiarazione con la quale una
persona fisica informa il p.m. o la polizia giudiziaria della notizia della
commissione di un reato perseguibile d’ ufficio.
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PARTE III IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

LE INDAGINI PRELIMINARI

La funzione delle indagini preliminari è quella di consentire al p.m. di assumere, ex art. 326 c.p.p., le determinazioni inerenti all’ esercizio dell’ azione penale , di decidere, cioè, se esercitare o meno l’ azione penale. Secondo la sistematica del codice, le indagini preliminari danno luogo ad un procedimento e non ad un processo , perché sono svolte dal p.m. e dalla polizia giudiziaria (p.g.), prima dell’ esercizio dell’ azione penale, e quindi in assenza del giudice (ciò significa, quindi, che tutti gli atti compiuti nel corso delle indagini, salvo rare eccezioni, non potranno essere veicolati in un eventuale e successivo dibattimento). La direzione delle indagini preliminari è affidata al p.m., il quale, in quanto dominus delle indagini, è chiamato, in seguito al ricevimento di una notizia di reato, a ricercare gli elementi utili ad accertare se sia stato commesso un reato e ad identificarne l’ autore; nello svolgimento di tale compito, egli può compiere direttamente gli accertamenti necessari (ispezioni, perquisizioni, assunzione di informazioni, etc.) oppure può delegare tali atti alla p.g. (come accade frequentemente); ovviamente, ciò non esclude che la p.g. possa svolgere attività investigative di propria iniziativa, nel rispetto delle regole e dei limiti stabiliti dal codice di rito. Quindi, i protagonisti delle indagini preliminari sono il p.m. ( dominus ) e la p.g.; il nostro codice, però, prevede che a controllare l’ operato di tali soggetti intervenga un soggetto terzo: il giudice per le indagini preliminari (g.i.p.). È necessario immediatamente precisare che tale giudice non svolge indagini (non a caso, il codice di rito non lo chiama giudice delle indagini, ma per le indagini preliminari): egli, infatti si limita ad intervenire nel procedimento soltanto allo scopo di provvedere sulle specifiche richieste del p.m., della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato (siamo, quindi, in presenza di un giudice ad acta e senza fascicolo). Si tratta, quindi, di una giurisdizione di garanzia , perché il g.i.p. si limita a controllare l’ attività dei soggetti del procedimento, intervenendo in maniera incidentale (sulla base della documentazione prodotta) per l’ acquisizione anticipata di prove (incidente probatorio) ovvero per risolvere questioni sottratte al potere decisorio del p.m. (si pensi, ad es., alle ordinanze in materia di libertà personale) ovvero ancora per verificare i tempi e l’ utilità delle indagini. LA NOTIZIA DI REATO La notitia criminis (artt. 330 e ss. c.p.p.) rappresenta l’ informazione secondo la quale un determinato reato sarebbe stato commesso da una o più persone identificate ( notizia specifica ) o ignote ( notizia generica ). La notizia di reato si distingue in tipica (o qualificata), cioè disciplinata dalla legge, ed atipica (o non qualificata), cioè non disciplinata dalla legge. La notizia atipica di reato può pervenire al p.m. o alla polizia giudiziaria nel modo più diverso (si pensi, ad es., alla notizia confidenziale). Due sono, invece, le notizie tipiche di reato, disciplinate dal codice di rito: la denuncia ed il referto. LA DENUNCIA ( artt. 331-333 c.p.p.) è la dichiarazione con la quale una persona fisica informa il p.m. o la polizia giudiziaria della notizia della commissione di un reato perseguibile d’ ufficio.

La denuncia può essere presentata da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, i quali hanno l’ obbligo di denunciare i reati perseguibili d’ ufficio, dei quali siano venuti a conoscenza nell’ esercizio o a causa delle loro funzioni. La denuncia può essere presentata anche da privati cittadini, i quali, però, hanno, di regola, soltanto la facoltà , non l’ obbligo di presentare denuncia all’ autorità giudiziaria (a meno che essi non abbiano avuto notizia di un delitto commesso contro la personalità dello Stato punito con l’ ergastolo ovvero di fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione ). Il privato può presentare la denuncia personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, oralmente o per iscritto, al p.m. o alla polizia giudiziaria (la denuncia scritta è firmata dal denunciante o dal procuratore speciale). Quanto al contenuto della denuncia esso, così come indicato dall´articolo 332 del codice di procedura penale, è costituito:  dalla esposizione degli elementi essenziali del fatto indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note;  quando è possibile, dalle generalità, dal domicilio e da quanto altro possa portare alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti LA DENUNCIA quindi, secondo quanto sopra esposto, può essere relativa esclusivamente ad un reato perseguibile di ufficio ossia ad un reato che non necessita di alcuna manifestazione di volontà, da parte della vittima, ne di alcuna autorizzazione “esterna” al sistema penale per essere perseguito. Può essere proposta da ogni persona che abbia notizia di tale tipo di reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso. Essa, come statuito dall´articolo 333 del codice di procedura penale, deve essere obbligatoriamente resa :  dal cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge preveda la pena dell ´ergastolo (art.364 codice penale);  da chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro contraffazione (art.694 c.p.);  da chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art.709 c.p.);  da chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art.679 C.P.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. comma 6 L.18/4/1975, n. 110);  da chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art.20 comma 3 L.110/1975). Chiunque rinvenga un´arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l´autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri (art.20 co.5 L.110/1975);

Inoltre, ex art. 107 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall´autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata. L’attestazione può essere apposta in fondo alla copia dell´atto. IL REFERTO Il referto, definito come l'atto mediante il quale ogni esercente una professione sanitaria rende noti all'autorità giudiziaria competente i casi, in cui ha prestato la propria assistenza od opera, che presentino le caratteristiche di delitti perseguibili d'ufficio, rientra tra le attività doverose cui il medico è sottoposto, tanto che, come disciplinato dall'art. 365 c.p., l'inadempimento di tale obbligo è penalmente sanzionabile. Oggetto del referto sono quei "casi che possano presentare i caratteri di delitto perseguibile d'Ufficio, e ciò anche quando l'autore sia persona non imputabile. Sono esclusi pertanto i casi nei quali si procede solo a querela della persona offesa". Al riguardo, ci sembra opportuno mettere in evidenza la differenza che specifica il referto dalla denuncia, tenendo presente che, mentre il referto ha il fine proprio di prevenire e contrastare la criminalità3, la denuncia si propone un fine eminentemente preventivo e clinico-statistico. Differenti oltre che le finalità, sono anche i contenuti, in quanto la denuncia reca informazioni circa gli elementi del fatto, con indicazioni riguardanti la fonte della notizia e la data di acquisizione della stessa e i dati riguardanti la persona autrice del fatto e la persona offesa, ma non reca giammai dati di natura biologica, a differenza del referto che è estremamente dettagliato in questo senso, fornendo un giudizio diagnostico ed uno prognostico delle lesioni, nonché un'analisi approfondita sulla natura, sulla causa e sulle conseguenze delle stesse, come disposto al comma 2 dell'art. 334 c.p.p.. L'obbligo di denuncia interessa, come sancito dall'art. 331 c.p.p., tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, durante l'espletamento del proprio servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio, pertanto interessa "i medici, e gli esercenti le professioni sanitarie in genere, che rivestano anche temporaneamente le qualifiche di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio". Ai fini dell'obbligo giuridico, è importante notare che, ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p.8, mentre per poter stilare una denuncia è necessario che il pubblico ufficiale

abbia avuto notizia, durante il proprio servizio, di un reato, ossia di un delitto o di una contravvenzione, effettivamente realizzatosi, ai fini del referto, invece, è sufficiente che l'esercente una professione sanitaria, talvolta, quindi, pubblico ufficiale, abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possano presentare le caratteristiche di delitti perseguibili d'ufficio. Quindi, mentre nel primo caso la normativa prevede che il medico, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, possa denunciare solo il reato perseguibile d'ufficio che a lui risulti effettivamente già consumato, nel secondo caso prevede, invece che il medico, in relazione ad un caso in cui abbia prestato la propria assistenza od opera, riferisca su di un "delitto in astratto, che potrebbe non appartenere al mondo della realtà". Ciò, in altre parole, vuole significare che una delle condizioni richieste dalla legge per la sussistenza dell'obbligo del referto consiste nella semplice possibilità che il fatto costituisca delitto perseguibile d'ufficio. Tale possibilità, inoltre, deve essere vagliata soggettivamente da parte del sanitario implicato il quale, sulla base delle proprie conoscenze e della propria personale discrezionalità, deve essere in grado di decidere sulla necessità o meno del referto, necessità che comprende anche i casi di dubbia fattura, in quanto, per definizione, il possibile non può mai dirsi certo a tutti gli effetti. Come abbiamo già ampiamente detto, oggetto del referto sono i delitti che presentano le caratteristiche della perseguibilità d'ufficio, mentre oggetto della denuncia sono i delitti e le contravvenzioni pure perseguibili d'ufficio, ma va notata la mancanza dell'esimente, per quanto attiene alla denuncia, dell'esporre la persona a procedimento penale, come viene invece specificato per il referto (art. 365 c.p.). Tale altra, non certo trascurabile, discriminazione nasce dall'assunto che, a differenza della denuncia, l'attore del referto è esercente professione sanitaria, il che impone l'obbligo di rispetto dei doveri deontologici di tutela e salvaguardia dell'assistito, prima ancora di quello dell'espletamento dei doveri giuridici, secondo gli stessi canoni che sono alla base del segreto professionale. è bene precisare, però, che, perché possa sussistere tale esimente, è necessario che "tra referto e sottoposizione della persona a procedimento penale sussista un rapporto di causa ad effetto, nel senso che solo a seguito del referto del sanitario il procedimento verrebbe aperto". Ciò significa che tale esonero non è applicabile nel caso in cui la prestazione professionale fosse diretta nei riguardi di "persona latitante o ricercata per altre vicende giudiziarie o che debba scontare una condanna a pena definitiva... in tal caso il referto non sarebbe infatti causa dell'esposizione della persona offesa a procedimento penale (già avviato o addirittura definito), ma solo, semmai, occasione per il suo rintraccio".

Per quanto riguarda l'omissione di referto, come disciplinata dall'art. 365 c.p., è considerata reato in quanto ostacolo allo svolgimento dell'attività giudiziaria. Infatti, ricordiamo che, perché tale attività si esplichi è necessario che il delitto commesso sia noto alla competente autorità ed è proprio in questo senso che l'omissione del referto può essere considerata un reato di pericolo, in quanto, cioè, crea il pericolo della non perseguibilità di un autore di reato. Per questo motivo, è punibile non solo chi ometta di redigere il referto, ma anche chi non lo faccia pervenire in tempo all'autorità giudiziaria (art. 334 c.p.p.) e chi lo rediga in maniera incompleta o scorretta. "I delitti di più frequente riscontro nell'esercizio della professione sanitaria, per i quali sussiste l'obbligo di referto, sono i delitti contro la vita e l'incolumità personale (tutti gli omicidi nelle loro varie specie, l'istigazione o l'aiuto al suicidio, la morte come conseguenza di un altro delitto, le lesioni personali gravissime, gravi e che producono una malattia di durata superiore ai venti giorni, le lesioni colpose gravi o gravissime quando siano conseguenza di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale). In altre parole, "le lesioni perseguibili sono quelle dolose (tranne quelle giudicate guaribili entro 20 giorni, sempre che non ricorrano circostanze aggravanti) e quelle che comportano pericolo di vita o la previsione di menomazioni permanenti o di funzione". La compilazione del referto costituisce il secondo momento attraverso il quale si esplica l'opera del sanitario intervenuto in caso di delitto perseguibile d'ufficio. Come è intuitivo, infatti, il primo momento è quello medico, ossia quello in cui il sanitario stesso utilizza le proprie nozioni e la propria abilità a vantaggio dell'assistito, mentre il secondo momento è quello giuridico, in cui, a conclusione della propria prestazione professionale, si attiene al dettato di legge. Ricordiamo che il sanitario non può anteporre il momento giuridico a quello medico, né, tantomeno, sacrificare i dati biologici a causa di quelli giuridici, nel rispetto dell'obbligo del referto. Il sanitario che anteponesse l'osservanza della legge alla tutela della salute del proprio assistito, potrebbe incorrere in sanzioni civili nonché penali, laddove privilegiare il momento giuridico rispetto a quello medico configurasse gli estremi di un eventuale delitto colposo. Né, tantomeno, i dati biologici, di primaria importanza inerentemente al referto, possono essere, come abbiamo già detto, sacrificati rispetto a quelli giuridici, in quanto, mentre la raccolta di questi ultimi, può ritenersi meramente occasionale, la raccolta dei primi deve essere eseguita con estrema meticolosità, in quanto proprio l'accurata descrizione delle lesioni può fornire adeguate informazioni circa il nesso causale e l'evoluzione delle stesse e permettere, così, di porre in relazione, ove si tratti realmente di delitto, le suddette lesioni con la condotta del reo. Il soggetto obbligato deve far pervenire il referto entro 48 ore (o se vi è pericolo del ritardo, immediatamente) al p.m. o alla polizia giudiziaria.

LA INFORMATIVA AL PUBBLICO MINISTERO. ART. 347 c.p.p. La informativa (o comunicazione) della notizia di reato è, in primis, uno strumento conoscitivo. Rende possibile, infatti, al pubblico ministero di apprendere i dati necessari per la iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro ( facendo così decorrere i termini per le indagini art. 335 c.p.p.) e di poter concretamente dirigere le indagini su un fatto- reato descrittogli dalla p.g., sia nei suoi elementi essenziali sia con riguardo all’attività investigativa compiuta nella immediatezza. “ La informativa è dunque una segnalazione dettagliata)”. La notitia criminis ha tempi perentori di trasmissione è un contenuto vincolato. Alla inosservanza dei tempi e dei modi dell’obbligo di informativa possono conseguire responsabilità penali ( a norma degli artt. 361 co. 2 e 363 c.p. Omessa denuncia aggravata ) e disciplinari. A questo ultimo riguardo, l’art. 16 disp. att. c.p.p. (4)^ stabilisce espressamente che sono disciplinarmente sanzionati gli ufficiali e gli agenti di p.g. che, nel termine previsto, omettono di riferire all’autorità giudiziaria la notizia di reato. A tale proposito la informativa (o comunicazione) contiene :

  1. Necessariamente , gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti ; la indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute; il giorno e l’ora di acquisizione della notizia di reato.
  2. Eventualmente (quando è possibile), anche le generalità, il domicilio e quanto altro vale alla identificazione dell’indagato, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto. All’uopo se non si vuole incorrere in responsabilità disciplinari , alla informativa va generalmente allegata la documentazione relativa alle attività di indagine compiute. In tal senso “ l’obbligo di riferire sorge anche nel caso in cui sia conosciuta la notizia, ma non ancora l’autore del reato (art. 335 co.1 c.p.p.)”(5). L’art.16 disp.att.c.p.p. dispone che “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all’autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e nei casi più gravi, alla sospensione dall’impiego per un tempo non eccedente sei mesi. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell’articolo 56, comma 1 lettera b, del codice può essere altresì disposto l’esonero dal servizio presso le sezioni. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti. Inoltre la informativa di reato ha utilizzabilità piena fuori del dibattimento. Può avere utilizzabilità originaria piena anche nel dibattimento (art.431 co.1 lett.b c.p.p.) relativamente alle parti in cui costituisce atto non ripetibile ( descrittivo di situazioni, comportamenti o beni suscettibili di subire modificazioni o, in tempi più o meno rapidi, di scomparire così da poter essere in seguito solo riferiti).Peraltro non è utilizzabile nel dibattimento , quando il concetto di irrepetibilità non

approfondimento sulla notizia di reato acquisita. Di conseguenza, non vi è un ingiustificabile ritardo nella informativa tutte le volte in cui la notitia criminis stessa è stata preceduta da accertamenti di p.g. finalizzati ad approfondire la notizia di reato sotto il profilo oggettivo dell’illecito penale ipotizzato o, più precisamente, sotto il profilo della sussistenza degli elementi positivi del fatto di reato (si pensi ai casi in cui la p.g. acquisita la notizia, provvede a svolgere accertamenti sulle modalità di svolgimento del fatto,sulla condotta tenuta dal suo autore, sull’evento verificatosi).Peraltro, in via generale, e prima di inoltrare la informativa, la p.g. non può invece effettuare altri approfondimenti specie : a) sulla sussistenza di cause di giustificazione ; b)sulla presenza dell’ elemento soggettivo ; c) sul verificarsi di cause estintive. Cosicché, ad esempio, commesso un reato di lesioni da parte di un agente di p.g., non si può legittimamente ritardare la trasmissione della informativa assumendo di aver dovuto accertare se ricorreva la causa di giustificazione dell’«uso legittimo delle armi»(art.53 c.p.). (Altrettanto ingiustificabile sarebbe il ritardo nella informativa se la p.g. sostenesse che esso è stato dovuto alla necessità di valutare se il reato era prescritto o amnistiato (cause di estinzione del reato: artt. 151 e 157

  • 161 c.p.) oppure alla necessità di stabilire se l’autore del fatto aveva agito con dolo (art.43 c.p.).Eccezionalmente e in casi specifici non è però escluso che, anche con riferimento a tali situazioni, la p.g. possa compiere un minimo di indagine. Se, infatti, e ad esempio, la p.g. non avesse il potere di indagare sulla sussistenza delle cause di giustificazione , dovrebbe inoltrare la informativa anche quando coglie taluno nell’atto di impossessarsi di cose altrui, ma accerta che ha agito con il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); - sulla sussistenza dell’ elemento soggettivo, dovrebbe inoltrare la informativa in tutti i casi di incidente stradale che danno ai mezzi coinvolti, essendosi verificato il fatto di danneggiamento (art.635 c.p.), la punibilità del suo autore dipende infatti solo dagli accertamenti compiuti in tema di dolo o colpa; - sulla sussistenza di cause estintive del reato, dovrebbe inoltrare la informativa senza aver prima stabilito se il preteso autore del fatto è in vita o è morto (art.150 c.p.). Il principio, però, che deve rimanere fermo in ogni caso è che “ la p.g. non può ritardare l’adempimento dell’obbligo di informativa sul semplice presupposto della complessità degli accertamenti sulla notizia di reato acquisita”. (10)^ Proprio perché complessi di tali accertamenti risale la titolarità al pubblico ministero e possono competere alla p.g. solo dopo che il pubblico ministero stesso è stato posto in grado di assumere la direzione delle indagini. Prima della informativa alla p.g. non sono però precluse quelle verifiche rapide che consentono una corretta e non approssimativa qualificazione del fatto e delle circostanze che lo accompagnano. In tali ipotesi non può mai parlarsi di «ritardata informativa» e di conseguente violazione delle disposizioni dell’art.347c.p.p. (11) L’ATTIVITA’ DI INFORMATIVA NEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PENALE. ACQUISIZIONE E COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO Nel procedimento davanti al giudice di pace con competenza penale, gli aspetti dell’acquisizione e della comunicazione della notizia di reato presentano molte peculiarità. Esse traggono origine dal fatto che in tale

procedimento non spetta al pubblico ministero, ma alla p.g. il potere – dovere di gestire le indagini. (12) (10) D’Ambrosio, op.cit. (11) Cassazione Penale Sez.VI.1.4.1998,1999,III,297 (12) In tal senso l’art. 17 della legge delega n. 468 del 1999 afferma che “ nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l’attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell’imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell’imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l’archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio”. Dal «ribaltamento» dei ruoli del pubblico ministero e della p.g. discendono due particolarità del procedimento che qui interessano : lo spostamento nel tempo dell’obbligo di informativa (che la p.g. può dare entro quattro mesi di indagini anziché nei ristretti termini stabiliti dal codice) e la “ diversità dei contenuti e degli scopi della informativa stessa”. (13)^ A differenza di quel che accade nel modello ordinario nel procedimento davanti al giudice di pace, la informativa non è solo uno strumento conoscitivo a disposizione del pubblico ministero, ma una «relazione conclusiva») contenente sia valutazioni sulla fondatezza della notizia di reato sia la espressa richiesta di instaurare il giudizio (art. 11 D.Lgs.28/8/2000, n.274). A) FASE DELL’ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO A parte i casi in cui la citazione a giudizio avviene mediante ricorso immediato al giudice,(che analizzeremo in seguito) anche nel procedimento davanti al giudice di pace (come in quello ordinario: art. 330 c.p.p.) la notizia di reato può essere presa o ricevuta dalla p.g. o dal pubblico ministero ( artt. 11 e 12 D.Lgs.cit.). Se la notizia è presa o ricevuta dalla p.g., vero fulcro delle indagini preliminari,questa può compiere, entro quattro mesi , tutti gli atti di indagine necessari alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Se la notizia è presa o ricevuta dal pubblico ministero questi la trasmette (previa annotazione sul c.d. registro delle attività del pubblico ministero) alla p.g. perché proceda alle indagini e impartisce, se necessario, le opportune direttive. Se ritiene che non sono necessarie indagini,il pubblico ministero (previa iscrizione nel registro delle notizie di reato) può chiedere direttamente l’archiviazione oppure formulare l’imputazione e disporre la citazione dell’imputato. Nella ipotesi del ricorso immediato al giudice , il pubblico ministero e la p.g. non possono compiere attività di indagine. Al principio si fa eccezione solo nel caso in cui il giudice si pronuncia per la inammissibilità o la manifesta infondatezza del ricorso. In questo caso, il giudice è tenuto a trasmettere gli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso del procedimento che si inserirà, allora, nel solco ordinario di indagine appena sopra indicato (art.26 D.Lgs.cit.). (13) Croce – Pisani, La Polizia Giudiziaria nel procedimento davanti al Giudice di B) FASE DELLA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO a) Una volta compiute le indagini, la p.g. Trasmette al pubblico ministero una relazione conclusiva nella quale (art.11 commi 2 e 3 D.Lgs.cit.),

  1. indica il giorno e l’ ora in cui ha acquisito la notizia;

indagine (artt. 12 e 13 D.Lgs.cit.). Nessun obbligo di iscrizione è poi ipotizzabile nel caso in cui la p.g. , prima dell’invio della relazione, compie atti che impongono l’intervento del difensore e che vanno perciò comunicati al pubblico ministero (o da questi anche convalidati).(17) Nessun obbligo di iscrizione sussiste infine nel caso di ricorso immediato al giudice poiché si tratta di modulo di procedimento che esclude al necessità di indagini preliminari. L’obbligo di iscrizione torna invece a essere operante se il giudice ritrasmette gli atti al pubblico ministero « per l’ulteriore corso del procedimento » (artt. 21 e 26 co.2 D.Lgs. cit.). REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO Il registro delle notizie di reato è espressamente previsto dall’art. 335 c.p.p.: in esso il P.M. iscrive immediatamente ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è stato attribuito. La disposizione dell’art. 335 1° comma c.p.p. secondo cui l’iscrizione deve essere effettuata dal Pubblico Ministero "immediatamente" non prevede alcun termine entro il quale il Pubblico Ministero deve procedere a detta iscrizione ed è inoltre sprovvista di sanzione: onde la mancata iscrizione immediata della notizia di reato, non produce nullità - in ossequio al principio di tassatività fissato nell’art. 177 c.p.p. - ma può determinare, allorquando ne ricorrano gli estremi, sanzioni (disciplinari o, al limite penali) nei confronti di coloro i quali sono tenuti ad attuare le disposizioni in questione (cass., sent. 3156 del 29-11-1993). Il nuovo sistema processuale penale riserva a tale registro un rilievo particolare. Infatti, dalla data di iscrizione della notizia di reato decorre:

  1. il termine ordinario di 6 mesi, eventualmente prorogabile dal G.I.P., per il compimento delle indagini preliminari che si concluderanno o con l’esercizio dell’azione penale (ad. 405 c.p.p.) o con la richiesta di archiviazione (ad. 408 c.p.p.); infatti il termine di durata massima delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il PM. iscrive la notizia di reato e non dalla data in cui avrebbe dovuto iscriverla.
  2. il termine utile perché il P.M. presenti la richiesta di giudizio immediato (ad. 454 c.p.p.);
  3. infine, dalla formulazione dell’imputazione a carico della persona alla quale la notizia è attribuita deriva la pendenza del procedimento ai fini del rilascio del certificato c.d. dei carichi pendenti ( così recitava il 30 comma dell’art. 335, ora modificato dalla L. n. 332/1995 in materia di riforma delle misure cautelari). Del registro delle notizie di reato sono previsti, rispettivamente:  il Mod. 21 per le Procure della Repubblica presso i Tribunali; Occorre ricordare che la circolare, n. 537, prot. 13 1.60.868/89, in data 9 dicembre 1989, del Min.G.G., Aff. Pen., Uff. I prevede la possibilità di suddivisione del registro delle notizie di reato. "Da numerose Procure della Repubblica presso i Tribunali, e ancor più da quelle presso le Preture circondariali, viene segnalata la difficoltà o addirittura l'impossibilità, di iscrivere immediatamente — così come stabilito dall’art. 335 c.p.p. — su un solo registro tutte le notizie di reato che giornalmente pervengono in detti Uffici.

Da ciò la proposta di scindere i registri Mod. 21 e 22 in distinti ‘sottoregistri", al fine di accelerare le operazioni di registrazione delle notizie di reato, impegnandovi contemporaneamente più funzionari. Non sembra che l’uso contemporaneo di più registri possa dar luogo ad inconvenienti di rilievo. Si fa presente, al riguardo, che con la circolare di questo Ministero n. 62/4/81 in data 21 aprile c.a. è stata già disposta, per le Preture circondariali, l’apertura di nuovi registri e l’attribuzione preventiva di gruppi di numeri, a scaglione, a ciascuna delle sezioni distaccate.(...) La scelta di uno dei sistemi predetti (o di altri che eventualmente possano considerarsi più utili e convenienti) dipenderà, ovviamente, dalle esigenze dei singoli uffici in relazione all’intensità di afflusso delle notizie di reato".  il Mod. 22 per le Procure della Repubblica presso le Preture (soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000 con D.M. 17/12/1999);  il Mod. 52 per le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni. Nel registro ogni notizia di reato assume un numero d’ordine annuale e vi si annotano, oltre la data di iscrizione, la data in cui è pervenuta la notizia e quella in cui è stata (con relative generalità) individuata la persona alla quale il fatto è attribuito, tutte le notizie di maggior rilievo in merito al procedimento ed al suo svolgimento. In particolare: magistrato del P.M.; numero del registro del G.I.P.; natura, data di acquisizione e provenienza della notizia; querela, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere; generalità degli iscritti; loro posizione giuridica (liberi o detenuti) e modificazioni; qualificazione giuridica del fatto; generalità del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, della persona offesa, del denunciante o querelante; data della trasmissione degli atti ad altra autorità; data della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari e provvedimento del G.I.P. sulla richiesta; comunicazioni ai sensi dell’art. 127 disp. att. c.p.p.; oblazione; archiviazione; richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini e provvedimento del G.I.P.; data e modalità di inizio dell’azione penale; imputazione; data di trasmissione del fascicolo; data e contenuto del provvedimento del giudice; data e contenuto della sentenza all’esito dell’udienza preliminare e richiesta del P.M.; data del deposito, parte che le ha proposte ed esito delle impugnazioni; richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere; ulteriori fasi e gradi del procedimento; numero del registro dei corpi di reato e del libretto di deposito giudiziario. Soprattutto, l’iscrizione della notizia nel registro presuppone che di questa il Pubblico Ministero dia , sia pure nei limiti della completezza del rapporto o della denuncia, una definizione giuridica : se nel corso delle indagini preliminari questa muta o il fatto risulta diversamente circostanziato, il P.M. cura l’aggiornamento delle iscrizioni senza procedere a nuove iscrizioni (art. 335, 2° comma, c.p.p.). Viceversa, in tutti i casi diversi dal mutamento della qualificazione giuridica o dall’accertamento di circostanza aggravante (sia che si tratti di nuove emergenze a carico della stessa persona sia che si tratti dei

Alla fine dell’anno solare, le procure sul registro delle notizie di reato debbono riepilogare numericamente, distinti per anno, i processi rimasti pendenti relativi a imputati liberi e, separatamente, quelli riguardanti persone in stato di custodia cautelare. REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO RELATIVE AD IGNOTI (MOD.44) Ragioni di opportunità e di uniformità hanno suggerito la previsione obbligatoria per tutti gli uffici del P.M. di un registro dei procedimenti a carico di ignoti, separato da quello delle notizie di reato riguardanti persone note. Qualora in seguito alle indagini espletate sia individuata la persona cui il fatto è attribuito, dovrà procedersi a nuova iscrizione nel registro relativo alle persone note, ma dovrà essere indicato il numero del registro di provenienza, così da costituire segnalazione adeguata, per l’autorità giudiziaria procedente, in ordine al riferimento temporale della prima iscrizione. REGISTRO DEGLI ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIA DI REATO (MOD. 45) Da una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 335 c.p.p., le quali fanno obbligo al P.M. di iscrivere il nome della persona cui il reato è attribuito (1° comma) e di annotare ogni mutamento della qualificazione giuridica del fatto o delle sue circostanze (2° comma) deriva che le informative non costituenti notizia di reato non dovranno essere riportate nel registro delle notizie di reato, bensì in un diverso registro, del tutto autonomo dal primo e non assimilabile all’attuale registro generale. In esso verranno iscritti, con l’indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali etc). L’iscrizione dell’informativa pervenuta nell’uno o nell’altro registro dipenderà dalla valutazione che ne dovrà fare il P.M. a norma dell’art. 109 disp. att. c.p.p. Nel caso in cui il RM. ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, prima che queste vengano disposte dovrà essere fatta una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con indicazione (nella colonna 2) della provenienza; correlativamente il passaggio dovrà essere annotato nella colonna 7 del registro degli atti non costituenti notizia di reato. Ad esempio, la trasmissione all’ufficio della Procura della Repubblica da parte del tribunale di una sentenza dichiarativa di fallimento (che costituisce adempimento imposto dalla legge) verrà annotata nel registro degli atti non costituenti notizia di reato; ove poi dalla lettura della relazione del curatore fallimentare nel frattempo richiesta (che non costituisce attività di indagine preliminare) il P.M. ritenga di ravvisare

una ipotesi di reato, verrà disposta l’iscrizione nel registro delle notizie di reato. È illegittimo il provvedimento con il quale il Pubblico Ministero, dopo aver ordinato l’iscrizione sul registro penale di un rapporto in cui siano astrattamente configurate ipotesi di reato, ne disponga successivamente il passaggio nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, sul rilievo che i fatti in esso rappresentati sarebbero penalmente irrilevanti (cass. sent. 4259 del 13-7-91). Per quanto concerne la prassi da seguire per l'archiviazione degli atti iscritti a mod.45, il Min. Graz. e Giust. — Aff. pen. — con nota in data 22- 5-1991, in Documenti Giustizia, 1991, pag. 123, ha chiarito quanto segue: "Si conferma l’adesione all’orientamento già espresso in risposta al quesito del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto del 13 gennaio 1990, secondo cui le informative non costituenti notizie di reato non sono soggette ad un procedimento formale di archiviazione, ai sensi degli artt. 409 e 411 c.p.p. La difforme tesi sostenuta dall’Ispettorato trae conforto solo apparente dalla sentenza Cass. Sez. III, 28 gennaio 1991 (allegata alla nota) che, di fatto, esamina fattispecie del tutto diversa e rappresentata dalla già intervenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato di un fatto denunciato come tale e in ordine al quale il giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente rifiutato l’archiviazione perché detto provvedimento "sarebbe previsto dal sistema processuale esclusivamente per i fatti astrattamente e dall’inizio contemplati come ipotesi di reato". Nella realtà, la situazione che merita disamina è quella, in un certo senso propedeutica, concernente l’obbligo di iscrizione nel registro di cui all’an. 335 c.p.p. delle cosiddette notizie non qualificate di reato, di quelle informative cioè, che, diversamente dalle denunce, dal referto, dalla querela (artt. 331-334, 341-343 c.p.p.), non sono ex lege qualificate come "notizie di reato" e la cui qualificazione è, invece, rimessa alla valutazione dell’organo di indagine. Ai riguardo, la valutazione dell’organo di indagine può condurre a due esiti: l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. nel caso in cui l’informativa assurga, ad avviso del Pubblico Ministero, a notizia di reato, o l’invio diretto all’archivio nel caso in cui il Pubblico Ministero stesso pervenga a conclusioni opposte. La sostanza del problema è ben colta nella sent. Cass. V, 25gennaio 1991, imp. Boschetti, che correttamente, come si legge nella massima, sostiene: "Il provvedimento di archiviazione deve essere adottato dal G.I.P su richiesta del P.M. solo se si è in presenza di una notizia di reato". Ne consegue che laddove si tratti di notizie non qualificate di reato (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, esposti privi di senso o di contenuto assurdo, informative riguardanti eventi accidentali etc.), che il Pubblico Ministero ritiene prive di rilevanza penale, esse vanno inviate direttamente all’archivio e non divengono suscettibili né di mettere in moto il meccanismo delle indagini preliminari ne, per l’effetto, di dar luogo a pronunce del giudice. Una soluzione del genere non può scalfire il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, dal momento che si tratta appunto di "atti privi di rilevanza penale". Va da sé che la soluzione proposta (e che si ripete, non fa altro che ribadire le conclusioni già svolte da codesta Direzione nel

c. Registro degli atti da assumere su richiesta di autorità giudiziarie di altre circoscrizioni ( Mod. 39 ). d. Registro delle rogatorie all’estero ( Mod. 40 ). DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI TENUTA DEI REGISTRI IN MATERIA PENALE Le principali disposizioni in argomento sono state impartite con la circolare n. 533 Min. G.G. Uff. I Aff. Pen. in data 18-10-1989, prot. 131.60.868/89 che, tutt'ora riveste primaria importanza, anche a seguito della soppressione dell’Ufficio di Pretura a decorrere dal 2 giugno 1999. "Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1989, in corso di pubblicazione, sono stati approvati i nuovi tipi di registri degli Affari penali che dovranno essere utilizzati presso gli Uffici giudiziari a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Tutti i registri, conformi ai modelli allegati al citato decreto — in ciascuno dei quali sono indicate le intitolazioni e le larghezze delle varie colonne presentano i caratteri dell’ufficialità e dell’obbligatorietà. È tuttavia consentito — come espressamente stabilisce l'art. 2 del D.M. 30-9-1989, n. 334 (regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale) — in aggiunta a tali registri, di adottarne altri non ufficiali, aventi carattere sussidiario , ove le dimensioni e le articolazioni dell’ufficio, ovvero il volume degli affari trattati, ciò suggeriscano come utile ed opportuno (per es. i cosiddetti registri sezionali). È invece obbligatoria la tenuta di rubriche alfabetiche (con le modalità specificatamente stabilite nell'art. 3 del decreto ministeriale), a corredo dei registri c.d. generali e di quegli altri, elencati nello stesso art. 3 del decreto 30 settembre 1989 (Approvazione dei registri in materia penale), per i quali le rubriche sono necessarie per agevolare la ricerca e la consultazione di dati riguardanti i procedimenti iscritti. Riepiloghi numerici dei processi e degli affari rimasti pendenti (con specifica indicazione numerica di quelli riguardanti persone in stato di custodia cautelare) dovranno essere fatti, alla fine di ciascun anno solare, nei registri per i quali è prescritta la rubrica alfabetica (ad eccezione del registro Mod. 45: atti non costituenti notizia di reato). Inoltre per i registri delle impugnazioni ( Mod. 17, 18 e 31 ) è previsto l’obbligo della " chiusura giornaliera " (v. art. 4 del decreto). Tutti i registri dovranno essere numerati in ciascun foglio prima di essere posti in uso, affidati a personale idoneo e tenuti con cura, senza alterazioni o abrasioni. Le eventuali cancellature dovranno essere fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate (art. 2 del regolamento). Per quanto riguarda le modalità di registrazione, va ricordato che ogni modello approvato è corredato da "avvertenze" recanti istruzioni per l’uso del registro. Per alcuni registri comunque — tenuto conto della loro importanza o dell’assoluta novità rispetto a quelli attualmente in uso — è opportuno aggiungere le precisazioni ed i chiarimenti che qui di seguito si riportano. Registro generale dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari ( modd. 20, 26, 55 e 56 ). È previsto espressamente dall’art. 16 del regolamento, il quale, in attuazione della disposizione dell’art. 105 del D.Lgs. n. 271/1989, stabilisce che in apposito registro, sotto un unico

numero d’ordine, vanno annotati tutti i provvedimenti relativi ad un medesimo procedimento adottati nel corso delle indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste. Alcune colonne del registro sono riservate a quei provvedimenti che, per il rilievo che assumono nell’iter processuale o per la frequenza con la quale verranno presumibilmente adottati, meritano di essere specificamente indicati (convalida dell’arresto o del fermo, misure cautelari, proroga delle indagini, incidente probatorio), ed altre ai provvedimenti che necessariamente verranno adottati siccome conclusivi della fase delle indagini preliminari. A tutti gli altri provvedimenti, anche di non secondaria importanza, ma meramente eventuali o di scarsa frequenza, è stata riservata una casella residuale, con la generica e onnicomprensiva denominazione "altri provvedimenti". È prevista, inoltre, l’annotazione degli adempimenti connessi con la presentazione di eventuale gravame, ammissibile avverso taluni dei provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari (sentenza di applicazione della pena su richiesta, decreto penale, sentenza che definisce il giudizio abbreviato, sentenza di non luogo a procedere emessa nell’udienza preliminare). Nelle corrispondenti colonne, genericamente intitolate "Impugnazioni" dovranno essere annotate le varie vicende, ivi comprese — nel registro del G.I.P. presso il Tribunale — la presentazione dell’opposizione a decreto penale e i conseguenti provvedimenti del giudice. Le peculiari caratteristiche del procedimento a carico degli imputati minorenni ha suggerito l’adozione di due registri generali, rispettivamente concernenti l’attività del giudice per le indagini preliminari e quella del giudice dell’udienza preliminare. La tipologia dei reati commessi con maggior frequenza dai minorenni lascia prevedere, infatti, che i procedimenti a loro carico non impegneranno, se non in percentuale relativamente modesta, la fase delle indagini preliminari di stretta competenza del G.I.P., mentre assumerà maggior rilievo l’attività dell’organo collegiale preposto all’udienza preliminare. Registri generali del Tribunale, del Tribunale per i minorenni, della Corte d’assise e della Pretura ( modelli 16, 19, 23 e 47 ). Presso gli organi giudicanti di primo grado saranno tenuti registri generali i cui modelli sono pressoché identici. In essi verranno iscritti i processi appena pervenuti dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari o dalla segreteria del Pubblico Ministero (IL MOD. 23 E' STATO ELIMINATO CON D.M. 17/12/1999). Registro generale della Corte d’Appello e della Corte d’Assise d’Appello ( Mod. 7 ). È comune ai due giudici del gravame ed è predisposto a sviluppo del registro del giudice di primo grado. In esso dovranno essere iscritti i processi appena saranno pervenuti dal Tribunale o dalla Pretura, tant’è che esplicitamente si richiede l’indicazione del numero del registro generale del giudice che ha emesso la sentenza impugnata e del magistrato del pubblico ministero che ha partecipato al giudizio di primo grado, qualora chieda di intervenire in quello di appello. Registri delle indagini avocate ( modelli 8 e 9 ). In questi registri, in uso nelle Procure Generali presso le Corti d’Appello, dovranno essere