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Schemi e riassunti su : Procedure concorsuali, diritto fallimentare in generale (principi) , presupposti del fallimento, effetti del fallimento, accertamento del passivo, liquidazione e ripartizione dell'attivo, concordato preventivo, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI, liquidazione coatta amministrativa
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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PROCEDURE CONCORSUALI - Diritto Fallimentare è quella branca del diritto commerciale che riguarda l’insieme delle norme che regolano le cd. procedure concorsuali quali:
ordina al fallito il deposito del bilancio, delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori; accertamento dello stato passivo. RECLAMO. REVOCA DEL FALLIMENTO Possono proporre reclamo contro la dichiarazione di fallimento il fallito e qualsiasi interessato. Il ricorso deve essere depositato presso la corte d’appello entro trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza che dichiara il fallimento. ORGANI DEL FALLIMENTO
Con la dichiarazione di fallimento l’attività di impresa si arresta e i beni aziendali sono destinati ad essere liquidati per soddisfare i creditori. Si può tuttavia avere una continuazione (seppur provvisoria) in due ipotesi. Con la prima il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. La seconda interviene dopo che è stato nominato il comitato dei creditori; questo deve pronunciarsi sull’opportunità di continuare o di riprendere l’esercizio dell’impresa, fissandone anche la durata. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO L’accertamento del passivo costituisce la fase centrale e più delicata della procedura fallimentare nella quale emergono i conflitti fra i creditori e fra questi e il fallito. Essa è infatti diretta ad accertare quali creditori hanno diritto a partecipare alle ripartizioni dell’attivo, l’ammontare dei loro crediti e le eventuali cause di prelazione. Con l’ammissione al passivo il creditori da concorsuali diventano concorrenti. A seguito dell’udienza di verifica dello stato passivo ne viene attribuito l’esecutorietà con decreto. LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO La liquidazione dell’attivo è rivolta a convertire in denaro i beni del fallito per soddisfare i creditori, mediante la vendita forzata dei beni acquisiti alla massa fallimentare. Alla liquidazione provvede il curatore il quale, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, predispone un programma di liquidazione ove si pianificano le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo. CESSAZIONE DEL FALLIMENTO Salvo il caso di concordato fallimentare, il fallimento si chiude per una delle seguenti cause: mancata presentazione tempestiva di domande di ammissione allo stato passivo; pagamento di tutti i creditori e di tutti gli altri debiti e le spese.; la ripartizione integrale dell’attivo; impossibilità di continuare utilmente la procedura per l’insufficienza dell’attivo. Con la chiusura del fallimento, che è pronunciata con decreto del tribunale, cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito, decadono gli organi fallimentari e i creditori che acquistano il libero esercizio delle proprie azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti. Il concordato fallimentare è un modo di chiusura del fallimento che consente all’imprenditore fallito di chiudere definitivamente i rapporti passati attraverso il pagamento parziale dei creditori o altra forma di ristrutturazione dei debiti, ottenendo nel contempo la liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare. Il concordato fallimentare può perciò giovare sia al fallito che ai creditori.
Il concordato consente quindi al fallito di sanare definitivamente i propri debiti attraverso una sorta di accordo con il ceto creditorio, che può prevedere il pagamento anche parziale dei debiti, la dilazione o ristrutturazione degli stessi. Consente inoltre la liberazione dei beni sottoposti allo spossessamento fallimentare e non espone alle possibili conseguenze penali connesse al fallimento. CONCORDATO PREVENTIVO L’imprenditore che si trova in stato di difficoltà economica può evitare che la crisi sfoci in un fallimento regolando i propri rapporti con i creditori mediante un concordato preventivo. Non si arriva al fallimento. Per stato di crisi si intende una difficoltà temporanea e reversibile che non consente all’imprenditore di soddisfare regolarmente i creditori. Il concordato quindi può perseguire la ristrutturazione dei crediti attraverso una dilazione dei termini di pagamento, nel soddisfacimento parziale dei creditori; può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. La procedura del concordato preventivo inizia con la domanda di ammissione del debitore. Ricevuta la domanda, il tribunale si accerta che ricorrono i presupposti richiesti dalla legge per l'ammissione alla procedura. A differenza del fallimento il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e continua l’esercizio dell’impresa per gli atti di ordinaria amministrazione. Il concordato preventivo consente una soddisfazione parziale ma tempestiva dei creditori. I creditori precedenti alla stipulazione del concordato non possono intraprendere azioni esecutive sul patrimonio del debitore. LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA È una procedura volta alla liquidazione, con l’intervento di organi amministrativi, del patrimonio di imprese. E’ un’alternativa al fallimento applicabile solo ad alcune categorie di imprese, stabilite da leggi speciali, come banche, assicurazioni e cooperative. la cui attività riveste un interesse pubblico. Possono assoggettabili a liquidazione coatta: