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Diritto Fallimentare: Procedure Concorsuali e Principi Fondamentali, Schemi e mappe concettuali di Diritto Commerciale

Schemi e riassunti su : Procedure concorsuali, diritto fallimentare in generale (principi) , presupposti del fallimento, effetti del fallimento, accertamento del passivo, liquidazione e ripartizione dell'attivo, concordato preventivo, AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI, liquidazione coatta amministrativa

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 28/10/2022

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PROCEDURE CONCORSUALI - Diritto Fallimentare
è quella branca del diritto commerciale che riguarda l’insieme delle norme che regolano le
cd. procedure concorsuali quali:
1. il fallimento,
2. il concordato preventivo,
3. la liquidazione coatta amministrativa; e
4. l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese
Le procedure concorsuali sono disciplinate dal R.D. 16-3-1942, n. 267 (cd. legge
fallimentare) che ha subito molte modifiche → introduzione tra le procedure della
composizione delle crisi da sovraindebitamento si tratta di: accordo del debitore, piano
del consumatore e liquidazione del patrimonio.
Le procedure concorsuali:
→ rispondono ad un interesse collettivo, si ha trattamento paritario di tutti i creditori.
→ riguardano l’intero patrimonio dell’imprenditore, quindi richiedono un provvedimento
giurisdizionale
PRINCIPI DEL DIRITTO FALLIMENTARE:
1. responsabilità patrimoniale del debitore
2. par condicio creditorum
PRESUPPOSTI PER IL FALLIMENTO
I presupposti per la testa del fallimento sono:
1. 1. la qualità di imprenditore commerciale del debitore;
2. lo stato di insolvenza dello stesso (l’imprenditore versa in stato di insolvenza quando
non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni);
3. il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati dall’art.1 l.fall., per
evitare il fallimento si deve avere il possesso congiunto di:
- investimenti > 300.000 euro
- ricavi negli ultimi 3 anni > 200.000 euro
- debiti < 500.000 euro
4. la presenza di inadempimenti complessivamente superiori all’importo fissato dalla
legge.
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Il fallimento può essere dichiarato:
1)su ricorso di uno o più creditori;
2)su richiesta del debitore;
3)su istanza del pubblico ministero. Il pubblico ministero ha il potere-dovere di chiedere il
fallimento quando l’insolvenza risulti da fatti che configurano reati fallimentari.
Il fallimento è dichiarato con sentenza, che contiene alcuni provvedimenti necessari per lo
svolgimento della procedura: nomina il giudice delegato e il curatore preposti al fallimento;
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PROCEDURE CONCORSUALI - Diritto Fallimentare è quella branca del diritto commerciale che riguarda l’insieme delle norme che regolano le cd. procedure concorsuali quali:

  1. il fallimento ,
  2. il concordato preventivo ,
  3. la liquidazione coatta amministrativa ; e
  4. l ’amministrazione straordinaria delle grandi imprese Le procedure concorsuali sono disciplinate dal R.D. 16-3-1942, n. 267 (cd. legge fallimentare) che ha subito molte modifiche → introduzione tra le procedure della composizione delle crisi da sovraindebitamento si tratta di : accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Le procedure concorsuali: → rispondono ad un interesse collettivo, si ha trattamento paritario di tutti i creditori. → riguardano l’intero patrimonio dell’imprenditore, quindi richiedono un provvedimento giurisdizionale PRINCIPI DEL DIRITTO FALLIMENTARE: **1. responsabilità patrimoniale del debitore
  5. par condicio creditorum PRESUPPOSTI PER IL FALLIMENTO** I presupposti per la testa del fallimento sono:
    1. la qualità di imprenditore commerciale del debitore;
  6. lo stato di insolvenza dello stesso (l’imprenditore versa in stato di insolvenza quando non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni);
  7. il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati dall’art.1 l.fall., per evitare il fallimento si deve avere il possesso congiunto di:
  • investimenti > 300.000 euro
  • ricavi negli ultimi 3 anni > 200.000 euro
  • debiti < 500.000 euro
  1. la presenza di inadempimenti complessivamente superiori all’importo fissato dalla legge. DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Il fallimento può essere dichiarato: 1)su ricorso di uno o più creditori; 2)su richiesta del debitore; 3)su istanza del pubblico ministero. Il pubblico ministero ha il potere-dovere di chiedere il fallimento quando l’insolvenza risulti da fatti che configurano reati fallimentari. Il fallimento è dichiarato con sentenza, che contiene alcuni provvedimenti necessari per lo svolgimento della procedura: nomina il giudice delegato e il curatore preposti al fallimento;

ordina al fallito il deposito del bilancio, delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori; accertamento dello stato passivo. RECLAMO. REVOCA DEL FALLIMENTO Possono proporre reclamo contro la dichiarazione di fallimento il fallito e qualsiasi interessato. Il ricorso deve essere depositato presso la corte d’appello entro trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza che dichiara il fallimento. ORGANI DEL FALLIMENTO

  1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare e sovraintende al corretto svolgimento della stessa. Nomina il giudice delegato e il curatore, sostituisce i componenti del comitato dei creditori.
  2. Il giudice delegato vigila sulle operazioni del fallimento e controlla la regolarità della procedura, nomina e revoca i componenti del comitato dei creditori, decide sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.
  3. Il curatore è l’organo preposto all’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. È suo compito inoltre presentare al giudice delegato una relazione sulle cause del dissesto e sulle eventuali responsabilità del fallito. La sua funzione principale è quella di conservare, gestire e realizzare il patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.
  4. Il comitato dei creditori è composto da tre o cinque membri scelti fra i creditori. Ha il compito di vigilare sull’operato del curatore, autorizzarne gli atti ed esprimere pareri nei casi previsti dalla legge. Il comitato dei creditori ha il diritto di ispezionare tutti i documenti del fallimento. EFFETTI PATRIMONIALI PER IL FALLITO Gli effetti nei confronti del fallito possono essere: patrimoniali, personali e penali. Per quanto riguarda quelli patrimoniali, con la dichiarazione di fallimento il fallito perde l’amministrazione e la disponibilità (ma non la proprietà) dei suoi beni, che passano al curatore, quale amministratore del patrimonio fallimentare. EFFETTI PERSONALI E PENALI SUL FALLITO Il fallimento produce anche effetti che colpiscono la persona del fallito, distinguibili in due punti: il fallito vede limitati alcuni diritti civili garantiti dalla Costituzione (il diritto al segreto epistolare e il diritto alla libertà di movimento); un secondo gruppo di limitazioni riguarda le capacità civili del fallito. La dichiarazione di fallimento espone infine il fallito a sanzioni penali. I principali reati fallimentari sono: bancarotta fraudolenta (comprende una serie di fatti caratterizzati dal dolo dell’imprenditore, es. occultamento di beni; distruzione o falsificazione delle scritture

Con la dichiarazione di fallimento l’attività di impresa si arresta e i beni aziendali sono destinati ad essere liquidati per soddisfare i creditori. Si può tuttavia avere una continuazione (seppur provvisoria) in due ipotesi. Con la prima il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. La seconda interviene dopo che è stato nominato il comitato dei creditori; questo deve pronunciarsi sull’opportunità di continuare o di riprendere l’esercizio dell’impresa, fissandone anche la durata. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO L’accertamento del passivo costituisce la fase centrale e più delicata della procedura fallimentare nella quale emergono i conflitti fra i creditori e fra questi e il fallito. Essa è infatti diretta ad accertare quali creditori hanno diritto a partecipare alle ripartizioni dell’attivo, l’ammontare dei loro crediti e le eventuali cause di prelazione. Con l’ammissione al passivo il creditori da concorsuali diventano concorrenti. A seguito dell’udienza di verifica dello stato passivo ne viene attribuito l’esecutorietà con decreto. LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO La liquidazione dell’attivo è rivolta a convertire in denaro i beni del fallito per soddisfare i creditori, mediante la vendita forzata dei beni acquisiti alla massa fallimentare. Alla liquidazione provvede il curatore il quale, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, predispone un programma di liquidazione ove si pianificano le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo. CESSAZIONE DEL FALLIMENTO Salvo il caso di concordato fallimentare, il fallimento si chiude per una delle seguenti cause: mancata presentazione tempestiva di domande di ammissione allo stato passivo; pagamento di tutti i creditori e di tutti gli altri debiti e le spese.; la ripartizione integrale dell’attivo; impossibilità di continuare utilmente la procedura per l’insufficienza dell’attivo. Con la chiusura del fallimento, che è pronunciata con decreto del tribunale, cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito, decadono gli organi fallimentari e i creditori che acquistano il libero esercizio delle proprie azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti. Il concordato fallimentare è un modo di chiusura del fallimento che consente all’imprenditore fallito di chiudere definitivamente i rapporti passati attraverso il pagamento parziale dei creditori o altra forma di ristrutturazione dei debiti, ottenendo nel contempo la liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare. Il concordato fallimentare può perciò giovare sia al fallito che ai creditori.

Il concordato consente quindi al fallito di sanare definitivamente i propri debiti attraverso una sorta di accordo con il ceto creditorio, che può prevedere il pagamento anche parziale dei debiti, la dilazione o ristrutturazione degli stessi. Consente inoltre la liberazione dei beni sottoposti allo spossessamento fallimentare e non espone alle possibili conseguenze penali connesse al fallimento. CONCORDATO PREVENTIVO L’imprenditore che si trova in stato di difficoltà economica può evitare che la crisi sfoci in un fallimento regolando i propri rapporti con i creditori mediante un concordato preventivo. Non si arriva al fallimento. Per stato di crisi si intende una difficoltà temporanea e reversibile che non consente all’imprenditore di soddisfare regolarmente i creditori. Il concordato quindi può perseguire la ristrutturazione dei crediti attraverso una dilazione dei termini di pagamento, nel soddisfacimento parziale dei creditori; può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. La procedura del concordato preventivo inizia con la domanda di ammissione del debitore. Ricevuta la domanda, il tribunale si accerta che ricorrono i presupposti richiesti dalla legge per l'ammissione alla procedura. A differenza del fallimento il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e continua l’esercizio dell’impresa per gli atti di ordinaria amministrazione. Il concordato preventivo consente una soddisfazione parziale ma tempestiva dei creditori. I creditori precedenti alla stipulazione del concordato non possono intraprendere azioni esecutive sul patrimonio del debitore. LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA È una procedura volta alla liquidazione, con l’intervento di organi amministrativi, del patrimonio di imprese. E’ un’alternativa al fallimento applicabile solo ad alcune categorie di imprese, stabilite da leggi speciali, come banche, assicurazioni e cooperative. la cui attività riveste un interesse pubblico. Possono assoggettabili a liquidazione coatta:

  • Le società cooperative (se hanno per oggetto un’attività commerciale, sono assoggettabili anche a fallimento): la liquidazione coatta può essere disposta se non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, se per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio o non hanno compiuto atti di gestione;
  • Le imprese di assicurazione contro i danni e sulla vita e quelle di capitalizzazione e gestione fiduciaria, quando non abbiano attività sufficienti a coprire le riserve matematiche o nei casi di persistente inosservanza delle norme che le disciplinano;
  • Le aziende di credito, quando sussistono irregolarità e violazioni delle norme legali e statutarie, o gravi perdite patrimoniali;
  • I consorzi obbligatori tra esercenti lo stesso ramo. Per le imprese non assoggettabili al fallimento, il tribunale può dichiarare, su ricorso di più