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procedure concorsuali e concordato
Tipologia: Appunti
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Diritto commerciale, procedure concorsuali L’istituto delle procedure concorsuali, nello studio occorre analizzare in via preliminare quelli che costituiscono essere i caratteri comuni delle diverse procedure non che la ratio legis sottesa alla previsione delle medesime. In primo luogo, è possibile affermare che le procedure sono istituti previsto dal legislatore per tutti quei casi in cui l’impresa versi in uno stato di crisi e dissesto dovuto chiaramente ad uno stato di insolvenza (temporaneo e reversibile, oppure definitivo ed irreversibile), dal quale deriva a sua volta l’esigenza di tutelare gli interessi dei vari creditori dell’imprenditore. Sono pertanto 3 i caratteri comuni e che devono essere analizzati nelle varie procedure concorsuali:
dell’imprenditore);
Il principio in esame costituisce la ratio legis sottesa a tutte le procedure concorsuali dal momento che nei casi in cui si verifica una crisi dell’impresa gli interessi che entrano in gioco sono fondamentalmente due la tutela del patrimonio dell’imprenditore da un lato e la tutela dei diversi diritti di credito facenti capo ai vari creditori dell’imprenditore. Tutte le procedure concorsuali presentano due caratteristiche la generalità e la collettività. In particolare sono generali perché coinvolgono tutti i beni dell’impresa (e dell’imprenditore) e non gia singoli beni, sono collettive poiché coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore. Il fallimento è la prima procedura concorsuale ed è la più invasiva. Nello studio del fallimento occorre seguire il seguente schema di sintesi: nozione, inquadramento sistematico (disciplina), i presupposti del fallimento, i soggetti del fallimento, le fasi della procedura fallimentare e gli effetti del fallimento.
amministrato (da parte del curatore fallimentare) (vedi quali sono i vari poteri che il manuale richiama, ricordane solo uno o due). Il curatore fallimentare è il libero professionista nominato dal tribunale al momento della dichiarazione del fallimento (N.B. che avviene con sentenza) al quale è affidata l’amministrazione del patrimonio fallimentare non che la rappresentanza in giudizio per tutta la durata della procedura. N.B. il ruolo importante che assume nell’ambito della procedura concorsuale è facilmente percepibile se si tiene conto di quella che è la principale della funzione cui assolve il fallimento: mirare a liquidare i beni dell’impresa in modo da poter ripartire il ricavato tra i diversi creditori dell’imprenditore. Il comitato dei creditori è invece l’organo deputato a rappresentare in giudizio la collettività dei creditori, nonché ad esercitare i poteri di vigilanza e di controllo sull’operato del curatore fallimentare attribuitigli dalla legge. Il comitato dei creditori è composto da 3 o da 5 membri;
5. Le fasi della procedura fallimentare. Le fasi sono fondamentalmente raggruppatili in 3 macro attività: la dichiarazione di fallimento, lo svolgimento della procedura e la cessazione della procedura. La dichiarazione di fallimento viene posta in essere dal tribunale su impulso di uno o piu creditori dell’impresa, o dello stesso imprenditore che versa in uno stato di crisi oppure ancora del PM. In particolare il tribunale apre la procedura fallimentare con una sentenza (c.d. sentenza di dichiarazione del fallimento) dopo aver accertato nel caso di specie la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge (art. 1 e 5 legge fall). Lo svolgimento della procedura si articola in 3 ulteriori fasi una prima fase c.d. liquidazione coatta amministrativa volta a verificare quali creditori abbiano in effetti il diritto a partecipare alla ripartizione del patrimonio fallimentare. Una volta individuati i creditori e la rispettiva misura dei diritti di credito, il giudice delegato forma il c.d. stato passivo dichiarandolo esecutivo. Seconda sotto fase la liquidazione dei beni ossia la trasformazione dei beni facenti parte del patrimonio fallimentare in denaro necessario per poter pagare i creditori (in questa sotto fase gioca un ruolo fondamentale l’attività posta in essere dal curatore fallimentare). Terza sotto fase è la ripartizione dell’attivo. Infine la cessazione del fallimento : la chiusura della procedura avviene normalmente mediante un decreto del tribunale in presenza di almeno una delle condizioni previste dall’art 118 della legga fallimentare vi sono dei casi particolari in cui il fallimento puo concludersi diversamente esempio con un concordato fallimentare (vedi nel manuale le differenza tra concordato fallimentare e preventivo). 6. Effetti del fallimento. La dichiarazione comporta effetti che investono l’imprenditore dichiarato fallito, i creditori dell’imprenditore (rinvio al manuale), i terzi che hanno avuto rapporti particolari con gli imprenditori falliti (rinvio al manuale). Con particolare riferimento agli effetti per il soggetto dichiarato fallito possono essere distinti in effetti patrimoniali, personali e penali. Tra gli effetti patrimoniali si annovera lo spossessamento dei beni che consiste nella privazione del fallito della possibilità di disporre ed amministrare i beni facenti parti del patrimonio fallimentare, la cui amministrazione spetterà al curatore fallimentare. N.B. 1 l’imprenditore fallito è titolare dei diritti esempio diritto di proprietà sui beni facenti parti del patrimonio fallimentare e per questo motivo tutti gli atti posti in essere dl curatore fallimentare nel corso dell’amministrazione produrranno i loro effetti direttamente nella sfera giuridica dell’imprenditore fallito. N.B.2 non sono soggetti a spossessamento i beni di natura strettamente personale. Un secondo effetto di natura patrimoniale consiste nella perdita dell’imprenditore della capacità processuale. Infatti, in tutti i giudizi concernenti rapporti e/o diritti sui beni compresi nel patrimonio fallimentare l’imprenditore fallito sarà rappresentato dal curatore fallimentare. Terzo effetto di natura patrimoniale consiste nella inefficacia automatica degli eventuali atti o pagamenti posti in essere dall’imprenditore fallito. N.B. si tratta di una inefficacia relativa in quanto questi atti non saranno opponibili ai creditori dell’imprenditore fallito. N.B. ratio di tutti gli effetti patrimoniali, il legislatore mira a tutelare l’esigenza della c.d.
cristallizzazione della situazione patrimoniale dell’imprenditore fallito sussistente al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento. Per quanto riguarda gli effetti personali annoveriamo l’obbligo di consegna dei beni al curatore, l’obbligo di comunicare un eventuale cambio di residenza e l’obbligo di presentarsi periodicamente dinanzi all’autorità giudiziaria, al curatore o al comitato dei creditori. Effetti penali, l’eventualità di rispondere altresì del delitto di bancarotta fraudolenta, laddove sussistano gli ulteriori presupposti richiesti dal Codice penale e dalle leggi penali. CONCORDATO PREVENTIVO È uno strumento di regolazione della crisi di impresa. A differenza del fallimento lo scopo del concordato preventivo non è quello di reintegrare il patrimonio dell’imprenditore, liquidarlo e soddisfare i creditori. Il concordato preventivo infatti ha la funzione di offrire all’imprenditore che versa in uno stato di crisi uno strumento con cui formulare un accordo con i suoi creditori cosi evitando di incorrere in una dichiarazione di fallimento. per quanto riguarda fasi del concordato preventivo, ammissione alla procedura, nomina del commissario giudiziale N.B. a differenza del curatore fallimentare il commissario giudiziale non si sostituisce all’imprenditore nell’amministrazione am svolge semplicemente compiti di vigilanza sull’amministrazione del patrimonio posta in essere dall’imprenditore (studia bene il concordato preventivo con riserva).