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Concordato Fallimentare e Concordato Preventivo: Un'analisi del Diritto Commerciale, Appunti di Diritto Commerciale

concordato e procedure commerciale

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 25/02/2023

stefania-bellavista
stefania-bellavista 🇮🇹

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concordatofallimentare concordatopreventivo
è una causa legale di cessazione
del fallimento, che consente al
fallito di sanare definitivamente i
propri debiti sulla base di un piano
che preveda il pagamento
completo dei creditori privilegiati e
quello parziale dei creditori
chirografari. L'offerta, approvata
dalla maggioranza dei creditori,
deve poi essere omologata dal
tribunale.
è una procedura concorsuale
accordata dalla legge
all'imprenditore commerciale che
si trova in stato di insolvenza
irreversibile, ma che al contempo
dimostri di possedere determinati
requisiti di meritevolezza al fine di
sottrarsi alle conseguenze
negative del fallimento. Esso è
costituito da un accordo fra
debitore e creditori circa le
modalità con le quali dovranno
essere estinte tutte le
obbligazioni: il debitore fallito
propone il completo pagamento
dei creditori privilegiati e il
pagamento di una quota dei
creditori chirografari. Tale offerta
deve essere approvata dalla
maggioranza dei creditori e
omologata dal tribunale.
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concordato fallimentare concordato preventivo è una causa legale di cessazione del fallimento, che consente al fallito di sanare definitivamente i propri debiti sulla base di un piano che preveda il pagamento completo dei creditori privilegiati e quello parziale dei creditori chirografari. L'offerta, approvata dalla maggioranza dei creditori, deve poi essere omologata dal tribunale. è una procedura concorsuale accordata dalla legge all'imprenditore commerciale che si trova in stato di insolvenza irreversibile, ma che al contempo dimostri di possedere determinati requisiti di meritevolezza al fine di sottrarsi alle conseguenze negative del fallimento. Esso è costituito da un accordo fra debitore e creditori circa le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni: il debitore fallito propone il completo pagamento dei creditori privilegiati e il pagamento di una quota dei creditori chirografari. Tale offerta deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata dal tribunale.

1. Liquidazione dell’attivo

La fase della liquidazione dell’attivo si sviluppa con: ▪ predisposizione del programma di liquidazione; ▪ cessione dei beni (vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco; cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni) ▪ vendita dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi. 1.1. Programma di liquidazione L’ art. 213 del Codice disciplina innanzitutto il programma di liquidazione che rappresenta l’atto di preparazione dell’attività liquidatoria da parte del curatore. Il programma di liquidazione va predisposto entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario ed in ogni caso non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale. Il programma di liquidazione è trasmesso al Giudice delegato e sottoposto alla approvazione del comitato dei creditori. Esso deve contenere le seguenti informazioni: ▪ i criteri e le modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo; ▪ le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio; ▪ gli esiti delle liquidazioni già compiute; ▪ gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda; ▪ le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

▪ dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile; ▪ può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile. ▪ può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi;

2. Ripartizione dell’attivo

Il procedimento di ripartizione può avvenire solamente quando l’entità del passivo accertato consente un riparto in misura apprezzabile, così come specificato dall’ art. 220 del Codice. Il curatore ha il compito di redigere e trasmettere ai creditori: ▪ il prospetto delle somme disponibili che va comunicato ogni 4 mesi decorrenti dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo ovvero nel diverso termine stabilito dal Giudice delegato; ▪ il progetto di ripartizione delle somme disponibili qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile; Nel caso in cui sono pendenti impugnazioni dello stato passivo , il curatore deve indicare nel progetto di ripartizione per ciascun creditore: ▪ le somme immediatamente ripartibili; ▪ le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura. Art. 118. Casi di chiusura. Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

  1. se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
  1. quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione
  2. quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
  3. quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all' articolo 33. (^3 ) Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese