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descrizione di come fossero realizzatii processi al tempo dei romani
Tipologia: Dispense
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sono procedure di cognizione sviluppatesi nel periodo preclassico. probabilemte nasce quando il pretore peregrino risolve delle controversie di sua giurisdizione. sono sta� poi u�lizza� dal pretore urbano nelle controversie tra ci�adini rela�ve agli is�tu� del ius civile novum. la prassi della iurisduc�o urbana promosse l'estensione
Il processo cognitorio era sempre diviso in due par� quella in iure e quella apud iudicem che rimase pressochè lo stesso. quello in iure invece cambiò inta� le par� si rivolgevano al magistrato giusdigente per discutere con lui in modo informale della ques�one concreta. poi il magistrato seguendo i principi dell'equitas doveva decidere a quale parte dar ragione. poi si arrivava ad un accordo tra par� e magistrato cioè alla regola di igudizio che doveva essere poi usata nella fase apud iudicem e quando questa era molto ben fondata poteva anche diventare uno schema per tu� i casi simili. il processo quindi si basava dall'accordo allo iudiciu conceptum che veniva acce�ato poi anche dal convenuto. sulla base di tale stru�ura a tre il magistrato giusdicente eme�eva un decreto con cui incaricava il giudice di giudicare cioè di procedere alla iudica�o.
si deve guardare alle procedure formulari per notare alcune fondamentali dis�nzioni tra le ac�ones processuali che rimasero in uso fino a gius�niano. tali furono quelle tra:
ac�ones civiles e honorarie
ac�ones in rem e in personam
ac�ones reipersecutorie, poenales e mixe
ac�ones stric� iuris, bone fidei e arbitrarie
iudicia legi�ma eimperio con�nen�a
ac�ones directe e u�les
DISTINZIONE TRA ACTIONES CIVILES E HONORARIE
Le prime erano fondate su norme dello ius civile e quindi erano di competenza del sog. giuridico che le invocasse per il fa�o che si fosse verificata la fa�specie prevista dall'ordinamento.
le seconde era quelle che dipendevano in concreto da una concessione del magistrato giusdicente. la dis�nzionedivenne importante nel periodo classico.
ACTIONES CIVILES
Erano basate su di una norma del diri�o ogge�vo cioè dello ius publicum e ius civile.
le ac�ones honorarie si dividevano in ac�ones in iuris e ac�ones in factum. a seconda se la domanda dell'a�ore fosse cos�tuita dall'affermazione di una pretesa consolidata quanto un diri�o sogge�vo civilis�co o consistesse nel richiamo di una situazione sogge�va non prevista
dallo ius honorarium anche se ritenuta degna di tutela sulla base della sua autorità dal magistrato. tu�e le azioni onorarie erano sorte come ac�ones in factum concesse dal giusdicente. gran parte di queste venne elevata a ac�ones in ius nel momento della formazione dello ius honorarium.
DISTINZIONE TRA ACTIONES IN REM(AZIONI REALI) E ACTIONES IN PERSONAM.(AZIONI PERSONALI)
ACTIONES IN REM indicano la difesa di un diri�o assoluo contro l'aggressione di un' altra perdona
ac�ones in personam indicano quelle rivolte alla tutela di un diri�o rela�vo.
ma non tu�e sono classificabili in ques� due ambi� ad esempio non lo sono le azioni divisorie, l'ac�o quod med causa eserciabile versochi possiede la cosa otenuta so�o rica�o di violenza, le ac�ones noxales.
DISTINZIONE TRA ACTIONES REIPERSECUTORIE, POENALES E MIXTE
ACTIONES REIPERSECUTORIE: dovevano o�endere il contravalore di ciò che fosse dovuto all'a�ore o a lui appartenesse.
ACTIONES POENALES: il responsabile dell'a�o illecito doveva pagare uuna penale all'a�ore. l'ammenda da pagare soliamente è pari ad un mul�plo della res distru�a dannegiata e veniva decisa dal giudicante. l'azione penale poteva anche concorrere con quella reipersecutoria cioè se mi viene rubato qualocsa avrò sia il doppio del valore della cosa sia il controvalore di questa
ACTIONES MIXTE
ERANO INTESE IN UNA UNICA VOLTA sia ad o�enere il controvalore sia l'ammenda pecuniaria. quando pagava la condanna ci si liberava sia della responsabilità per l'illecito commesso sia per il pregiudizio patrimoniale arrecato.
DISTINZIONE TRA ACTIONES STRICTI IURIS, BONE FIDEI E ARBITRARIE
ACTIONES STRICTI IURIS: (AZIONI DI STRETTO DIRITTO) sono azioni in personam cara�erizzate da un iudicium che enunciava un obbligo del convenuto con contenuto certo. il giudice aveva poca discrezione se l'a�ore vinceva doveva condannare la controparte ad un valore previsto dallo iudicium.
esempi: ac�o ex s�pulatum, ac�o ex testamen�.
ACTIO BONE FIDEI(AZIONI DI BUONA FEDE)
Erano ac�o civile in personam il cu iudicum dava al giudice possibilità di scegliere quanto il convenuto dovesse dare o pagare quindi aveva potere di discrezionalità. il giudice non si doveva limitare solo a verificare l'esistenza dell'obliga�o ma anche quella di prendere in esame tu�e le ragioni di azionedell'una e dell'altra parte. il giudice teneva conto della buona fede della corre�ezza della vita di relazione delle pa�uizioni non formali della contra�azione delle ar� subdole esercitate l'una verso l 'altra, dal �more da eventuali controcredi� del convenuto verso l'a�ore. così si potè o�enere una decisione commisurata alle ragioni e ai tor� del convenuto.
ACTIONES ARBITRARIE