
IL PROCESSO PRIVATO
Inizialmente i cittadini erano costretti a proteggere personalmente e con la forza se stessi e i propri
beni. Per evitare che si facessero giustizia da soli, nacque il processo che serviva a garantire la
richiesta di una delle due parti soddisfatta attraverso una sentenza. Per i romani si dividevano in due
parti:
- FASE IN IURE: l’impostazione della controversia avveniva davanti al magistrato in cui
l’attore citava in giudizio il convenuto. (Prima del pretore chi gestiva l’attività
giurisdizionale erano i re e poi i consoli). Il pretore imposta la controversia, in quanto ha una
preparazione tecnica, che gli consente a seconda delle richieste fatte dalle parti, di
trasformare la fattispecie concreta alla fattispecie astratta. Interpreta il fatto accaduto tra le
parti in termini giuridici, individuando lo schema di azione.
- FASE APUD IUDICEM: fa riferimento al giudice privato, è un cittadino romano scelto
dagli stessi, le parti decidevano chi si fosse occupato della controversia. Egli doveva fare
l’istruttoria, partiva dallo schema di azione del pretore, poiché doveva stabilire chi fosse il
colpevole, ascoltava le parti, cercava di trarre degli elementi di prova, ascoltava i testimoni e
infine stabiliva, attraverso una sentenza dichiarativa, chi avesse torto e ragione. Trascorsi 30
giorni dall’emanazione della sentenza, subentra la fase esecutiva, come nell’addictio.
LEGIS ACTIONES
Sono schemi giudiziari che le parti possono utilizzare. Si dividono in azioni dichiarative e azioni
esecutive.
Le azioni dichiarative:
- LEGIS ACTIO SACRAMENTI (IN REM E IN PERSONAM): la legis actio
sacramenti è la più antica, si divide:
- in rem se aveva per oggetto l’appartenenza di una cosa (mobile, immobile e semovente),
quindi era l’azione che consentiva di rivendicare il bene. Le cose venivano portate in
tribunale, se ciò era impossibile o si trattava di cose immobili, vi si portava una parte o un
simbolo che la rappresentasse. Colui il quale rivendica per primo l’appartenenza del bene è
chiamato prior vindicans, mentre colui che afferma il contrario è chiamato adversarium.
Gaio afferma che colui il quale rivendivaca il bene o lo schiavo, teneva in mano una
bacchetta e afferrava la cosa dicendo “dico che questo uomo è mio”. L’avversario diceva e
faceva le stesse cose. Una volta che entrambi avevano rivendicato la stessa cosa, il
magistrato li faceva allontanare dalla cosa o dallo schiavo. Il primo rivendicante interrogava
l’altro chiedendogli a che titolo lo stesse rivendicando, il quale gli formulava la stessa
domanda, ed entrambi rispondevano di essere i proprietari. Poi entrambi si sfidavano
attraverso un sacramento, ovvero un giuramento il cui oggetto era costituito da una pena
pecuniaria che veniva versata all’erario secondo il valore della controversia che poteva
essere di 500 assi per le liti del valore maggiore di mille assi e 50 per le liti minori. Due
dichiarazioni e due ritualità uguali e contrarie. A questo punto il magistrato dopo essersi
fatto un’idea sommaria del vero proprietario, gli affidava lo schiavo momentaneamente,
ordinando di dare all’avversario dei garanti che in caso di sconfitta avrebbero provveduto
alla restituzione della cosa o dello schiavo. Ciò avveniva nella prima fase, mentre nella
seconda il giudice privato per dichiarare quale giuramento fosse vero o no, ascoltava di
nuovo le parti, i testimoni ed esaminava le prove.