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Il Processo Privato Romano: Legislazione e Procedure, Sintesi del corso di Istituzioni di Diritto Romano

Riassunto Istituzioni di Diritto Romano-Serrao

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 18/03/2014

passerotto4
passerotto4 🇮🇹

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IL PROCESSO PRIVATO
Inizialmente i cittadini erano costretti a proteggere personalmente e con la forza se stessi e i propri
beni. Per evitare che si facessero giustizia da soli, nacque il processo che serviva a garantire la
richiesta di una delle due parti soddisfatta attraverso una sentenza. Per i romani si dividevano in due
parti:
- FASE IN IURE: l’impostazione della controversia avveniva davanti al magistrato in cui
l’attore citava in giudizio il convenuto. (Prima del pretore chi gestiva l’attività
giurisdizionale erano i re e poi i consoli). Il pretore imposta la controversia, in quanto ha una
preparazione tecnica, che gli consente a seconda delle richieste fatte dalle parti, di
trasformare la fattispecie concreta alla fattispecie astratta. Interpreta il fatto accaduto tra le
parti in termini giuridici, individuando lo schema di azione.
- FASE APUD IUDICEM: fa riferimento al giudice privato, è un cittadino romano scelto
dagli stessi, le parti decidevano chi si fosse occupato della controversia. Egli doveva fare
l’istruttoria, partiva dallo schema di azione del pretore, poiché doveva stabilire chi fosse il
colpevole, ascoltava le parti, cercava di trarre degli elementi di prova, ascoltava i testimoni e
infine stabiliva, attraverso una sentenza dichiarativa, chi avesse torto e ragione. Trascorsi 30
giorni dall’emanazione della sentenza, subentra la fase esecutiva, come nell’addictio.
LEGIS ACTIONES
Sono schemi giudiziari che le parti possono utilizzare. Si dividono in azioni dichiarative e azioni
esecutive.
Le azioni dichiarative:
- LEGIS ACTIO SACRAMENTI (IN REM E IN PERSONAM): la legis actio
sacramenti è la più antica, si divide:
- in rem se aveva per oggetto l’appartenenza di una cosa (mobile, immobile e semovente),
quindi era l’azione che consentiva di rivendicare il bene. Le cose venivano portate in
tribunale, se ciò era impossibile o si trattava di cose immobili, vi si portava una parte o un
simbolo che la rappresentasse. Colui il quale rivendica per primo l’appartenenza del bene è
chiamato prior vindicans, mentre colui che afferma il contrario è chiamato adversarium.
Gaio afferma che colui il quale rivendivaca il bene o lo schiavo, teneva in mano una
bacchetta e afferrava la cosa dicendo “dico che questo uomo è mio”. L’avversario diceva e
faceva le stesse cose. Una volta che entrambi avevano rivendicato la stessa cosa, il
magistrato li faceva allontanare dalla cosa o dallo schiavo. Il primo rivendicante interrogava
l’altro chiedendogli a che titolo lo stesse rivendicando, il quale gli formulava la stessa
domanda, ed entrambi rispondevano di essere i proprietari. Poi entrambi si sfidavano
attraverso un sacramento, ovvero un giuramento il cui oggetto era costituito da una pena
pecuniaria che veniva versata all’erario secondo il valore della controversia che poteva
essere di 500 assi per le liti del valore maggiore di mille assi e 50 per le liti minori. Due
dichiarazioni e due ritualità uguali e contrarie. A questo punto il magistrato dopo essersi
fatto un’idea sommaria del vero proprietario, gli affidava lo schiavo momentaneamente,
ordinando di dare all’avversario dei garanti che in caso di sconfitta avrebbero provveduto
alla restituzione della cosa o dello schiavo. Ciò avveniva nella prima fase, mentre nella
seconda il giudice privato per dichiarare quale giuramento fosse vero o no, ascoltava di
nuovo le parti, i testimoni ed esaminava le prove.
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IL PROCESSO PRIVATO

Inizialmente i cittadini erano costretti a proteggere personalmente e con la forza se stessi e i propri beni. Per evitare che si facessero giustizia da soli, nacque il processo che serviva a garantire la richiesta di una delle due parti soddisfatta attraverso una sentenza. Per i romani si dividevano in due parti:

  • FASE IN IURE: l’impostazione della controversia avveniva davanti al magistrato in cui l’attore citava in giudizio il convenuto. (Prima del pretore chi gestiva l’attività giurisdizionale erano i re e poi i consoli). Il pretore imposta la controversia, in quanto ha una preparazione tecnica, che gli consente a seconda delle richieste fatte dalle parti, di trasformare la fattispecie concreta alla fattispecie astratta. Interpreta il fatto accaduto tra le parti in termini giuridici, individuando lo schema di azione.
  • FASE APUD IUDICEM: fa riferimento al giudice privato, è un cittadino romano scelto dagli stessi, le parti decidevano chi si fosse occupato della controversia. Egli doveva fare l’istruttoria, partiva dallo schema di azione del pretore, poiché doveva stabilire chi fosse il colpevole, ascoltava le parti, cercava di trarre degli elementi di prova, ascoltava i testimoni e infine stabiliva, attraverso una sentenza dichiarativa, chi avesse torto e ragione. Trascorsi 30 giorni dall’emanazione della sentenza, subentra la fase esecutiva, come nell’addictio.

LEGIS ACTIONES

Sono schemi giudiziari che le parti possono utilizzare. Si dividono in azioni dichiarative e azioni esecutive. Le azioni dichiarative:

  • LEGIS ACTIO SACRAMENTI (IN REM E IN PERSONAM): la legis actio sacramenti è la più antica, si divide:
  • in rem se aveva per oggetto l’appartenenza di una cosa (mobile, immobile e semovente), quindi era l’azione che consentiva di rivendicare il bene. Le cose venivano portate in tribunale, se ciò era impossibile o si trattava di cose immobili, vi si portava una parte o un simbolo che la rappresentasse. Colui il quale rivendica per primo l’appartenenza del bene è chiamato prior vindicans , mentre colui che afferma il contrario è chiamato adversarium. Gaio afferma che colui il quale rivendivaca il bene o lo schiavo, teneva in mano una bacchetta e afferrava la cosa dicendo “dico che questo uomo è mio”. L’avversario diceva e faceva le stesse cose. Una volta che entrambi avevano rivendicato la stessa cosa, il magistrato li faceva allontanare dalla cosa o dallo schiavo. Il primo rivendicante interrogava l’altro chiedendogli a che titolo lo stesse rivendicando, il quale gli formulava la stessa domanda, ed entrambi rispondevano di essere i proprietari. Poi entrambi si sfidavano attraverso un sacramento, ovvero un giuramento il cui oggetto era costituito da una pena pecuniaria che veniva versata all’erario secondo il valore della controversia che poteva essere di 500 assi per le liti del valore maggiore di mille assi e 50 per le liti minori. Due dichiarazioni e due ritualità uguali e contrarie. A questo punto il magistrato dopo essersi fatto un’idea sommaria del vero proprietario, gli affidava lo schiavo momentaneamente, ordinando di dare all’avversario dei garanti che in caso di sconfitta avrebbero provveduto alla restituzione della cosa o dello schiavo. Ciò avveniva nella prima fase, mentre nella seconda il giudice privato per dichiarare quale giuramento fosse vero o no, ascoltava di nuovo le parti, i testimoni ed esaminava le prove.
  • in personam se riguardava un vincolo obbligatorio tra le parti (rapporto di debito e credito). In questa azione vi è l’attore che andava dal pretore al quale raccontava di aver prestato dei soldi al convenuto e che alla scadenza non gli fossero stati restituiti. Il rito iniziava con la rivendica, da parte dell’attore, del diritto a riavere la somma di denaro prestata e chiedeva al convenuto se egli negasse o no. Se il convenuto avesse confessato, l’attore poteva passare all’esecuzione; se invece avesse negato, si passava al sacramentum. Successivamente il giudice privato decideva quale sacramentum fosse giusto. Dalla sentenza trascorrevano 30 giorni nei quali il convenuto poteva risarcire spontaneamente l’attore, se ciò non fosse accaduto si procedeva con la fase esecutiva.
  • LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM: sono cause che non presuppongono un vincitore e un vinto, ma serve solo per attribuire un bene a una persona. L’attore affermava davanti al pretore che sulla base di una sponsio (stipulazio tra cittadini romani, negozi conclusi verbalmente) il convenuto gli doveva 10.000 sesterzi. Se quest’ultimo negava, l’attore chiedeva al pretore di dare un giudice o un arbitro. (Il giudice è un privato cittadino che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione; mentre l’ arbitro è un privato cittadino che ha competenze più specifiche del giudice, più tecniche, rispetto a controversie di divisione di un bene e regolamento di confini). In questo genere di azione ciascuno negava senza rischio di pena.
  • LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM: definita da Gaio speciale in quanto riguarda rapporti obbligatori in cui è definita la somma di denaro o specificata la cosa. Nell’ipotesi in cui il creditore avesse prestato una determinata somma di denaro al debitore e quest’ultimo negava la restituzione di essa, l’attore dava appuntamento al convenuto in tribunale, con il quale si sarebbe rincontrato dopo 30 giorni per scegliere il giudice privato. In questi 30 giorni l’attore sperava che il convenuto avesse pagato il debito per non ricorrere al giudizio. Se non avesse pagato, il giudice dopo le indagini, emanava la sentenza e dopo 30 giorni subentrava la fase esecutiva. Le azioni esecutive:
  • LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM: è la più antica, è l’unica forma di processo con cui si procedeva all’esecuzione di qualsiasi giudicato. Dalla data in cui è stata emessa la sentenza, trascorrono 30 giorni in cui si da la possibilità al debitore di pagare. Se ciò non accadeva il creditore citava in giudizio il debitore, il quale gli avrebbe imposto il suo potere afferrandolo per una parte del corpo e a quest’ultimo non era consentito ne liberarsi ne intentare un’azione verso il creditore. Solo il garante del debitore poteva intentare un’azione nei confronti dell’attore, chi non disponeva di un garante, veniva portato a casa del creditore e veniva legato. A questo punto il debitore aveva ancora la possibilità di pagare accordandosi con il creditore, poteva essere portato in 3 mercati consecutivi in cerca di qualcuno che avrebbe pagato il suo debito, altrimenti sarebbe stato venduto al di là del Tevere oppure ucciso.
  • LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM: non era una vera legis actio perché veniva realizzata anche nei giorni nefasti, ovvero i giorni in cui il pretore non aveva il processo, e inoltre poteva essere fatta anche fuori dal tribunale. Il creditore prendeva un pegno dal debitore da tenere con se come garanzia, fino a quando quest’ultimo non avrebbe pagato. Questa legge fu introdotta a favore dei militari per il denaro che gli veniva dato a titolo di stipendio (aes militare) per il denaro necessario a comprare il cavallo (aes equestre), per il denaro occorrente a comprare l’orzo per i cavalli e concesse ai pubblicani contro i debitori di imposte istituite con legge.