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riassunto processo diritto privato romano
Tipologia: Sintesi del corso
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Il processo Il processo di cui parliamo è il processo privato, cioè il complesso di attività volte all’accertamento e alla realizzazione di soggettivi. A dare impulso a questa azione è il singolo, vi interviene anche un organo giudiziario. All’inizio la giustizia veniva amministrata tramite l’utilizzo di Actiones. Queste actiones avevano delle peculiarità:
Nelle legis actiones dichiarative, ovvero: “sacramenti”, “per iudicis arbitrive postulationem”, “per condictionem”, il procedimento era diviso in due parti: in iure e Apud iudicem. La fase in iure aveva luogo davanti al magistrato che di solito era il pretore, e in questa parte si fissavano i termini giuridici della lite, si nominava il giudice privato e si compiva il rito della Litis Contestatio ovvero un atto solenne dove si invocavano i testimoni. La fase apud iudicem, invece, si si teneva dinanzi al giudice nominato nel momento della fase in iure. Di solito il giudice era 1 ma in determinate situazione speciali, come le liti di libertà, erano chiamati a giudicare in collegi pubblici. Il formalismo era preteso solo per la fase in iure, nella fase apud iudicem non era neanche necessaria la presenza di ambedue le parti, ma un precetto delle 12 tavole ha stabilito che: Post meridiem litis praesenti addictio Ovvero che dopo il mezzogiorno la lite sarebbe stata aggiudicata alla parte presente. Analizziamo ora singolarmente le 5 legis actiones. Legis actio sacramenti: Poteva essere “in rem” o “in personam” IN REM: la legis actio sacramenti in rem era utilizzata per la tutela di posizioni giuridiche soggettive assolute con questa azione il proprietario perseguiva la cosa che affermava appartenergli, l'erede perseguiva l'eredità che diceva sua ecc. Possiamo porre l’esempio di Tizio che persegue una cosa propria che gli sia stata sottratta da caio. In questo caso ambedue i contendenti si presentano dinanzi al magistrato insieme alla cosa controversa, L’attore utilizzando una festuca fa atto di apprensione vero la cosa contesa e afferma solennemente che la cosa gli appartiene, l’altra parte non intendendo prestare acquiescenza compiva gli stessi gesti e pronunciava le stesse parole. Il pretore
nel caso in cui, ad esempio, il debitore non avesse soddisfatto il debito entro 30 giorni dalla sentenza. La manus inectio PRO IUDICATUS si dava allo sponsor che avesse prestato garanzia e che non fosse stato rimborsato entro sei mesi. Il convenuto, però avrebbe potuto essere sottratto alla manus inectionem nel caso in cui intervenisse in suo favore un vindex, che poteva negare il debito, se il vindex si fosse rivelato soccombente allora avrebbe dovuto pagare in doppio dell’importo. Se nessun vindex fosse intervento allora il magistrato avrebbe pronunziato l’addictus del debitore in favore del debitore che avrebbe potuto trascinarlo presso di sé con la forza e tenerlo prigioniero per 60 giorni, nel corso dei quali avrebbe dovuto portarlo a 3 mercati consecutivi dove avrebbe dovuto pronunciare l’importo del debito ad alta voce in modo che qualcuno avrebbe potuto riscattarlo, se nessuno avesse riscattato il debito il creditore poteva vendere come schiavo il debitore. Legis actio per pignoris capionem: non richiedeva né la presenza del magistrato né di entrambe le parti e poteva svolgersi anche nei dies nefasti. Bastava che il creditore pronunciasse dei certa verba e contemporaneamente prendesse possesso di cose appartenenti al debitore come pegno. Legis actio per iudicis arbitrive postulationem: Si agiva per iudicis postulationem , se una legge avesse prescritto che si agisse in tal modo, come ad esempio nel caso della legge delle dodici tavole per ciò che viene chiesto in base ad una stipulatio. E così si svolgeva: colui che agiva pronunciava le seguenti parole "Affermo che tu sei obbligato a dare a me dieci mila sesterzi: chiedo se tu affermi o neghi ciò". L'avversario diceva di non essere obbligato. L'attore diceva: Poiché tu lo neghi, chiedo a te pretore di dare un giudice (o un arbitro). E così in questo genere di azione non vi era pena per chi negava. La stessa legge prevedeva che si potesse agire per iudicis postulationem in caso di divisione ereditaria tra coeredi. Lo stesso stabilì la Legge Licinnia, se si agiva per la divisione di
cosa comune. E così nominata la causa per la quale si agiva immediatamente veniva richiesto l'arbitro. Legis actio per condictionem: veniva usato per crediti che avessero ad oggetto una determinata somma di denaro o comunque oggetti determinati. IL PROCESSO FORMULARE Il processo formulare nacque dall’esigenza del riconoscimento di nuove posizioni giuridiche. Un ulteriore motivo fu l’afflusso di stranieri a Roma, di conseguenza serviva un processo fruibile anche a loro. Per ovviare a questo problema fu anche istituito un ulteriore pretore, chiamato urbano, che amministrasse la giustizia tra cives e non cives. Le legis actiones furono sempre meno utilizzate fino all’abolizione ufficiale avvenuta nel 130 a.C. Il processo formulare era un processo bifasico che avveniva, quindi, in due fase, in iure e apud iudicem. In questo processo non si richiese più né la rigida formalità che invece era pretesa nelle legis actiones, né si poteva portare dinanzi il pretore il convenuto tramite la forza, e non c’era bisogno dell’invocazione ai testimoni in quanto era tutto registrato tramite la scrittura. Le formule erano contenute nell’editto del pretore anch’esse erano tipiche, quindi in numero determinato, ma erano numerose rispetto alle legis actiones e quindi si adattavano a più casi. Per assicurarsi che il convenuto si presentasse dinanzi al pretore ora non si usava più là in ius vocatio ma bensì il vadimonium ovvero una stipulatio dove si stabiliva data e ora nella quale il convenuto si sarebbe dovuto presentare, inoltre era obbligatorio specificare il motivo della chiamata in giudizio. Non potendo obbligare con atti di coercizione fisica il convenuto a presentarsi così come nelle legis actiones anche qui si giudicava a favore della parte presente dopo mezzogiorno. La parte che non si fosse presentata però non restava impunita infatti contro l’indefensio, ovvero l’atteggiamento passivo, del convenuto che non si fosse presentato il pretore dava sanzioni dalla portata superiore al valore della lite. Anche nel processo formulare la sentenza aveva carattere consuntivo.
Intentio: esprimeva la pretesa vantata dall’attore, poteva essere: certa quando la pretesta era determinata, incerta quando non lo era. Con l’intentio certa si poteva andare incontro alla pluris petitio ovvero chiedere più di quanto spetti esempio: se mi spettano 90 e chiedo 100 e viene poi dimostrato che mi spettano solo 90 il convenuto viene assolto e non posso intentare più il processo per i 90 che mi spettano realmente. Demonstratio: Esprimeva la “causa” ovvero i fatti che aveva dato vita alla pretesa che l’attore vantava. Condemnatio: parte della formula che invitava il giudice a condannare il convenuto se sussistessero le condizioni. Adiudicatio: presente solo nelle azioni divisorie, autorizzava il giudice a dividere lui stesso tra i contendenti l’oggetto della lite. Praescriptio: per spiegarla farei un esempio pratico: Si pensi ad una stipulatio avente ad oggetto un pagamento rateale, se alla prima scadenza l’attore avrebbe proposto l’azione avrebbe ottenuto la condanna del convenuto ma non avrebbe potuto, poi, ripetere l’azione se il convenuto non avesse pagato le altre rate poiché erano racchiuse nella prima sentenza. Quindi con la praescriptio venivano limitati gli effetti della litis contestatio. Exceptio: era una condizione negativa della condanna, il giudice avrebbe dovuto condannare il convenuto solo se le circostanze dedotte dall’exceptio non risultassero vere. Es: “se risulta che tizio è obbligato a dare 100 a caio e se al riguardo non c’è stato dolo di caio allora tizio sarà condannato” Quindi la condanna sarebbe stata effettuabile solo se fossero risultate vere 2 condizioni: la prima presupponeva che tizio fosse tenuto a pagare 100, la seconda che caio non avesse tratto in inganno tizio. Azioni Civili e azioni Pretorie/Onorarie Vengono classificate Azioni Civili quelle fondate sullo Ius Civile e Onorarie quelle fondate sul Diritto Onorario cioè su apposite clausole contenute nell’ editto pretorio. IUDICIA BONA FIDEI
Con il iudicia bona fidei venivano tutelati i non cives romani, il dovere giuridico di adempiere fu espresso in termini di oportere bona fidei. Erano azioni in personam che avevano formula contenete: demonstratio, intentio e condemnatio. L’intentio era incerta. Il giudice era chiamato a giudicare secondo criteri di buona fede, una buona fede oggettiva. Azioni di buona fede erano quelli che nascevano dai contratti consensuali, ovvero: compravendita, locazione, società, mandato. IUDICIA STRICTA Nei processi civili in personam l’intentio era espresso in termini di oportere pura, per contrapporla ai iudicia bona fidei vennero chiamati iudicia stricta ovvero giudizi in senso stretto. AZIONI PRETORIE Erano azioni volte a colmare una lacuna del ius civile e potevano essere: Utili : Le azioni utili sono quelle azioni la cui formula contiene l’adattamento di altre formule solitamente fondate sul ius civile; in questo modo il pretore riesce ad estendere in via analogica regole del ius civile a situazioni che quest’ultimo non aveva previsto. In factum : Le azioni in factum sono azioni escogitate dal pretore che servivano per dedurre in giudizio rapporti non contemplati dal ius civile. Ficticiae : Le azioni fittizie costituirono una modalità formale con cui il pretore poteva estendere l’applicazione di rimedi di diritto civile a situazioni non contemplate da quest’ultimo. Con la fictio (finzione) il pretore deliberatamente considerava esistente un elemento che in realtà esistente non era. Si poteva fingere un elemento di diritto, come per esempio, quando si attribuiva fittiziamente la condizione di cittadino ad uno straniero per averlo come legittimato passivo o attivo in un’azione di ius civile, a lui preclusa in quanto straniero. Oppure si poteva fingere un
Azioni reipersecutoria : si perseguiva la res per ottenere un risarcimento, la pena era sempre pecuniaria. Il confine tra le due era evidentemente labile. Le azioni erano passivamente intrasmissibili (no persecuzione degli eredi). Solo i “crimina” erano illeciti sanzionabili con processo pubblico. Le azioni reali erano tutte reipersecutorie. Possiamo anche dire che le azioni penali erano cumulabili, contro più responsabili: se più erano gli autori dell’illecito per cui sorgeva azione penale questa avrebbe potuto essere esercitata per l’intero contro ognuno di essi, tutti, quindi, dovevano pagare la pena per intero. Le azioni reipersecutorie non erano cumulabili poiché una volta che gli era stato corrisposto il risarcimento per intero doveva ritenersi soddisfatto. Le azioni penali potevano essere civili o pretorie, quelle pretorie erano annali, potevano quindi essere esercitate non oltre un anno dall’avvenimento del fatto. Inoltre, le azioni penali potevano essere esperite per via nossale ovvero l’azione era promossa contro il pater familia per un danno recato da una o più persone sotto la sua patria potestas. Da pag. 61 a pag. 67 dal libro. RIMEDI PRETORI Abbiamo già detto che i rimedi pretori servivano per colmare delle carenze nello ius civile, andando più nello specifico troviamo: Gli interdicta : che erano emessi su domanda di un privato contro un altro privato. Vietavano determinati comportamenti più precisamente ordini condizionati ovvero il pretore presenti i due contendenti procedeva ad un esame sommario delle ragioni degli interessati ma l’ordine che egli emanava, gli interdicta appunto, faceva riferimento ai presupposti che ne giustificavano l’emanazione, potevano essere: “ prohibitoria ” che vietavano, “ restitutoria ” che ordinavano di restituire ed “ exhibitoria ” che ordinavano di esibire.
Integrum restitutio: comportava il sostanziale ripristino della situazione giuridica qual era prima dell’evento o dell’atto i cui effetti giuridici il pretore, per motivi di equità, intendeva rimuovere. Il pretore non poteva rendere nulli gli effetti giuridici già in iure civili prodotti ma poteva neutralizzarli tramite altri mezzi giuridici; Quindi, formalmente non erano annullati ma gli effetto erano di fatto nulli. le cautiones o stipulationes praetoriae erano promesse solenni che i cittadini potevano essere costretti a fare davanti al pretore ( in iure ), sia al fine di rafforzare un obbligo giuridico preesistente, sia, nella maggioranza dei casi, per creare un'obbligazione nuova a difesa di un interesse altrimenti non tutelato. Quando veniva richiesto l'intervento di garanti la promessa assumeva il nome di satisdatio : così, per esempio, il rappresentante processuale ( procurator ad litem ) poteva agire in giudizio soltanto dopo aver prestato una satisdatio , al fine di garantire la ratifica del suo operato da parte del titolare dell'interesse. Secondo il diritto italiano, cauzione significa in senso ampio garanzia; in senso stretto la cauzione è il mezzo per garantire l'adempimento di un'obbligazione o l'esercizio di certe funzioni. MISSIONES IN POSSESIONEM Immissione nel possesso di singoli beni. Nel diritto romano, con la missio in possessionem il giudice immetteva un determinato soggetto nella detenzione o anche nel possesso di un complesso di beni, con poteri di controllo, di amministrazione e di disposizione, al fine di costringere il proprietario dei beni stessi a tenere un certo comportamento oppure a scopo meramente cautelare. Acquistava anche il possesso nella sola missio in possessionem ex secundo decreto per il danno temuto. Le missionem in possessionem si davano solo se l’editto le avesse previste. SCOMPARSA DEL PROCESSO FORMULARE