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Processo tributario, Sbobinature di Diritto Tributario

La giurisdizione tributaria e le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Vengono escluse le controversie relative all'esecuzione tributaria. Il processo tributario comincia sempre con un'impugnazione da parte dei contribuenti. le parti necessarie nel processo tributario, le spese della lite e le prove ammesse. Viene descritto il giudizio di primo grado e il ricorso proposto dal contribuente alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente.

Tipologia: Sbobinature

2021/2022

In vendita dal 22/09/2022

giuliallagana
giuliallagana 🇮🇹

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Processo tributario
La giurisdizione tributaria è esercitata da un giudice speciale: le Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali (per poi andare anche in Cassazione).
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi o gli atti aventi
“contenuto tributario”.
Sono escluse le controversie relative all’esecuzione tributaria, e cioè quelle aventi ad oggetto gli atti
successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di mora.
Il giudice tributario può anche essere chiamato a risolvere delle questioni incidentalmente: è attribuito al
giudice tributario il potere di risolvere tutte le questioni dalle quali dipende la decisione delle controversie
rientranti nella propria giurisdizione, salvo che per le questioni in materia di querela di falso o sullo stato o
sulla capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio.
Il processo tributario è disciplinato dal d.lgs. 546/1992 e, per quanto da quest’ultimo non disciplinato, dalle
norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.
La caratteristica del processo tributario è che comincia sempre con un’impugnazione, da parte dei
contribuenti, di atti trasmessi dall’amministrazione finanziaria o da altri enti impositori. Pertanto, il
contribuente e l’Ufficio sono parti necessarie del processo tributario.
Il difetto di giurisdizione delle Commisioni tributarie è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del
processo.
L’errore sulla giurisdizione in cui è incorso il contribuente non compromette l’azione esercitata, essendo
garantita la possibilità di proseguire l’azione dinnanzi al giudice munito di giurisdizione (cd. translatio
iudicii).
La causa, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, deve essere riassunta nel termine perentorio di 3
mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione, pena l’estinzione del giudizio.
Nel giudizio riassunto sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se
il giudice fosse stato “corretto”.
La competenza delle commissioni tributarie è legata ad un criterio di tipo territoriale (e non per materia e
valore).
Il vizio di competenza può essere rilevato, anche d’ufficio, ma solo nel grado al quale il vizio si riferisce.
Una volta rilevata l’incompetenza, il contribuente deve riassumere il giudizio entro 6 mesi (altrimenti il
processo si estingue).
Soggetti
Le parti necessarie nel processo tributario sono:
Contribuente che ricorre. Egli deve essere assistito da un difensore abilitato (non solo avvocati,
ma anche commercialisti, esperti contabili…), ad eccezione per le cause di modico valore, cioè del
valore inferiore a 3 mila euro del tributo, escluse le sanzioni e gli interessi. Il difensore deve ricevere
la procura alle liti, mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata, indicazione della procura in
calce o a margine di un atto processuale, conferimento orale in udienza e indicazione nel verbale.
Successiva
Si noti che se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti
parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi: si
tratta di litisconsorzio necessario (in questo caso se i diversi soggetti presentano più ricorso, questi
devono essere riuniti).
Ufficio che ha emesso l’atto impugnato.
In giudizio possono intervenire anche terzi mediante l’intervento adesivo dipendente, finalizzato a sostenere
la posizione processuale di una delle parti in giudizio senza poter presentare autonomi motivi di ricorso.
Un terzo può anche essere chiamato in causa su istanza di parte o d’ufficio.
Per quanto riguarda le spese della lite, si recepisce il principio della soccombenza, disponendo che la parte
soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
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Processo tributario

La giurisdizione tributaria è esercitata da un giudice speciale: le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali (per poi andare anche in Cassazione). Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi o gli atti aventi “contenuto tributario”. Sono escluse le controversie relative all’esecuzione tributaria, e cioè quelle aventi ad oggetto gli atti successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di mora. Il giudice tributario può anche essere chiamato a risolvere delle questioni incidentalmente: è attribuito al giudice tributario il potere di risolvere tutte le questioni dalle quali dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, salvo che per le questioni in materia di querela di falso o sullo stato o sulla capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio. Il processo tributario è disciplinato dal d.lgs. 546/1992 e, per quanto da quest’ultimo non disciplinato, dalle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili. La caratteristica del processo tributario è che comincia sempre con un’impugnazione, da parte dei contribuenti, di atti trasmessi dall’amministrazione finanziaria o da altri enti impositori. Pertanto, il contribuente e l’Ufficio sono parti necessarie del processo tributario. Il difetto di giurisdizione delle Commisioni tributarie è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. L’errore sulla giurisdizione in cui è incorso il contribuente non compromette l’azione esercitata, essendo garantita la possibilità di proseguire l’azione dinnanzi al giudice munito di giurisdizione (cd. translatio iudicii ). La causa, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, deve essere riassunta nel termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione, pena l’estinzione del giudizio. Nel giudizio riassunto sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice fosse stato “corretto”. La competenza delle commissioni tributarie è legata ad un criterio di tipo territoriale (e non per materia e valore). Il vizio di competenza può essere rilevato, anche d’ufficio, ma solo nel grado al quale il vizio si riferisce. Una volta rilevata l’incompetenza, il contribuente deve riassumere il giudizio entro 6 mesi (altrimenti il processo si estingue). Soggetti Le parti necessarie nel processo tributario sono:

  • Contribuente che ricorre. Egli deve essere assistito da un difensore abilitato (non solo avvocati, ma anche commercialisti, esperti contabili…), ad eccezione per le cause di modico valore, cioè del valore inferiore a 3 mila euro del tributo, escluse le sanzioni e gli interessi. Il difensore deve ricevere la procura alle liti , mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata, indicazione della procura in calce o a margine di un atto processuale, conferimento orale in udienza e indicazione nel verbale. Successiva Si noti che se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi: si tratta di litisconsorzio necessario (in questo caso se i diversi soggetti presentano più ricorso, questi devono essere riuniti).
  • Ufficio che ha emesso l’atto impugnato. In giudizio possono intervenire anche terzi mediante l’intervento adesivo dipendente, finalizzato a sostenere la posizione processuale di una delle parti in giudizio senza poter presentare autonomi motivi di ricorso. Un terzo può anche essere chiamato in causa su istanza di parte o d’ufficio. Per quanto riguarda le spese della lite, si recepisce il principio della soccombenza , disponendo che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

Una deroga al principio della soccombenza si ritrova nella compensazione delle spese. Va data attenzione al caso di lite temeraria : se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice la condanna, oltre alla refusione delle spese processuali anche al risarcimento del danno subito dalla controparte. Prova Sono escluse le prove costituende, cioè quelle che si formano nel corso del giudizio (es. testimonianza, giuramento). Sono ammesse le dichiarazioni scritte di terzi, che rilevano solo come elementi indiziari, in quanto sono state assunte al di fuori del processo. Le dichiarazioni rese dal contribuente di fatti a sé sfavorevoli si considerano confessioni stragiudiziali , quindi costituiscono piena prova contro colui che le ha rese e sono pienamente utilizzabili nel processo tributario. Chi fa valere un proprio diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. E chi eccepisce tali fatti o diritto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. I fatti non espressamente contestati dalla controparte non devono essere dimostrati in giudizio. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento , salvo che la legge disponga altrimenti (es. atto pubblico o scrittura privata autenticata). Si può fare uso di presunzioni , che sono prove indirette. Le presunzion possono essere:

  • legali;
  • semplici (e allora devono essere gravi, precise e concordanti);
  • semplicissime (es. accertamenti induttivi extracontabili). Giudizio di primo grado L’atto introduttivo del giudizio è il ricorso proposto dal contribuente alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
  • Commissione tributaria a cui è diretto;
  • ricorrente e suo legale rappresentante;
  • ufficio contro cui è proposto;
  • atto impugnato e oggetto della domanda ( petitum );
  • motivi ( causa petendi );
  • sottoscrizione del difensore. Il ricorso traccia i confini della cognizione e dell’oggetto della decisione. Esso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. Tale termine è sospeso durante il periodo feriale e per 90 giorni nel caso in cui il contribuente che riceve un avviso di accertamento presenta all’Ufficio istanza di accertamento con adesione. L’art. 17-bis d.lgs. 546/1992 prevede che per le controversie di valore non superiore a 50 mila euro il ricorso introduttivo del giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione dando vita ad un procedimento di natura conciliativa. La proposizione del reclamo rende improcedibile il ricorso per i successivi 90 giorni dalla data della notifica dello stesso, periodo entro il quale la procedura deve essere conclusa. Decorso questo termine senza che la mediazione si sia perfezionata o senza che l’amministrazione abbia accolto questo reclamo, quest’ultimo vale a tutti gli effetti quale ricorso e il giudizio prosegue il suo ricorso con la costituzione del ricorrente entro i successivi 30 giorni. La mediazione si perfezione con l’accordo tra le parti e con il versamento entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’intera somma dovuta (rideterminata) o della prima rata (in caso di rateazione). Nelle controversie di rimborso, invece, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate, i termini e le modalità di pagamento. Il contribuente deve costituirsi in giudizio mediante il sistema informativo della giustizia tributaria.

Revocazione La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata proponibile avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c.. Si distingue tra revocazione ordinaria (per vizi palesi) e straordinaria (per vizi occulti). L’esecuzione delle sentenze e il giudizio di ottemperanza Le sentenze delle Commissioni tributarie sono provvisoriamente esecutive. Ciò significa che Il contribuente può instaurare un giudizio di ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza in caso di mancato adempimento spontaneo della controparte, dopo 30 giorni dalla messa in mora. Entro i successivi 20 giorni l’amministrazione deve trasmettere le proprie osservazioni. Dopodiché il Presidente fissa il giorno per la trattazione in camera di consiglio, ma con facoltà di intervento delle parti, non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso. Il collegio adotta con sentenza (contro la quale è ammesso solo il ricorso per cassazione) i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’Ufficio che li ha omessi e può anche delegare un proprio componente o nominare un commissario ad acta. Tutela cautelare Anche il giudizio tributario prevede strumenti per consentire la tutela cautelare del contribuente dalle azioni dell’amministrazione finanziaria nelle more dell’impugnazione degli atti impositivi di quest’ultima. Se dall’atto impugnato derivi un danno grave e irreparabile , il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto con istanza motivata proposta o nel ricorso o con atto separato, notificato alle controparti e depositato in segreteria. L’istanza di sospensione cautelare necessita di due presupposti:

  1. Fumus boni iuris : il ricorso deve risultare astrattamente fondato all’esito di una valutazione del tutto sommaria e prognostica demandata al giudice.
  2. Periculum in mora : deve sussistere un pregiudizio grave ed irreparabile che il contribuente verrebbe a subire dall’esecuzione dell’atto impugnato prima della pronuncia del giudice. L’istanza cautelare deve essere trattata entro 180 giorni dalla sua presentazione. In caso di urgenza, il presidente della commissione può disporre la sospensione inaudita altera parte. Il provvedimento cautelare può essere modificato o revocato se mutano le circostanze. In caso di sospensione, la trattazione del merito deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia. Vicende anomale del processo: sospensione, interruzione ed estinzione La Commissione tributaria deve sospendere il giudizio, con ordinanza , quando:
  • è presentata querela di falso;
  • deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone;
  • deve essere risolta una controversia dalla cui definizione dipende il giudizio in causa;
  • sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali;
  • viene presentato regolamento preventivo di giurisdizione;
  • viene sollevata una questione di costituzionalità e in caso di rinvio alla Corte UE;
  • viene proposto il ricorso per ricusazione del giudice. Una volta disposta, la sospensione impedisce il compimento degli atti del processo, riducendolo in uno stato di quiescenza. La sospensione è interrotta quando una delle parti presenta istanza di trattazione entro 60 mesi dalla cessazione della causa che ha determinato la sospensione. L’ interruzione è resa necessaria al verificarsi di particolari eventi relativi alla parte o al suo difensore:
  • venir meno della capacità di stare in giudizio;
  • la morte o la radiazione/sospensione dall’albo o dall’elenco di uno dei difensori. Per la riassunzione valgono le stesse regole della sospensione.

L’ estinzione è la cessazione anticipata del processo per una causa che ne impedisce la prosecuzione oppure:

  • per rinuncia al ricorso (che deve essere sottoscritta personalmente o per mezzo di un procuratore munito di procura speciale);
  • per inattività delle parti quando non provvedano a riassumere/integrare il giudizio;
  • per cessazione della materia del contendere. L’estinzione è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica.