



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
La giurisdizione tributaria e le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Vengono escluse le controversie relative all'esecuzione tributaria. Il processo tributario comincia sempre con un'impugnazione da parte dei contribuenti. le parti necessarie nel processo tributario, le spese della lite e le prove ammesse. Viene descritto il giudizio di primo grado e il ricorso proposto dal contribuente alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente.
Tipologia: Sbobinature
1 / 5
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




La giurisdizione tributaria è esercitata da un giudice speciale: le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali (per poi andare anche in Cassazione). Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi o gli atti aventi “contenuto tributario”. Sono escluse le controversie relative all’esecuzione tributaria, e cioè quelle aventi ad oggetto gli atti successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di mora. Il giudice tributario può anche essere chiamato a risolvere delle questioni incidentalmente: è attribuito al giudice tributario il potere di risolvere tutte le questioni dalle quali dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, salvo che per le questioni in materia di querela di falso o sullo stato o sulla capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio. Il processo tributario è disciplinato dal d.lgs. 546/1992 e, per quanto da quest’ultimo non disciplinato, dalle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili. La caratteristica del processo tributario è che comincia sempre con un’impugnazione, da parte dei contribuenti, di atti trasmessi dall’amministrazione finanziaria o da altri enti impositori. Pertanto, il contribuente e l’Ufficio sono parti necessarie del processo tributario. Il difetto di giurisdizione delle Commisioni tributarie è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. L’errore sulla giurisdizione in cui è incorso il contribuente non compromette l’azione esercitata, essendo garantita la possibilità di proseguire l’azione dinnanzi al giudice munito di giurisdizione (cd. translatio iudicii ). La causa, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, deve essere riassunta nel termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione, pena l’estinzione del giudizio. Nel giudizio riassunto sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice fosse stato “corretto”. La competenza delle commissioni tributarie è legata ad un criterio di tipo territoriale (e non per materia e valore). Il vizio di competenza può essere rilevato, anche d’ufficio, ma solo nel grado al quale il vizio si riferisce. Una volta rilevata l’incompetenza, il contribuente deve riassumere il giudizio entro 6 mesi (altrimenti il processo si estingue). Soggetti Le parti necessarie nel processo tributario sono:
Una deroga al principio della soccombenza si ritrova nella compensazione delle spese. Va data attenzione al caso di lite temeraria : se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice la condanna, oltre alla refusione delle spese processuali anche al risarcimento del danno subito dalla controparte. Prova Sono escluse le prove costituende, cioè quelle che si formano nel corso del giudizio (es. testimonianza, giuramento). Sono ammesse le dichiarazioni scritte di terzi, che rilevano solo come elementi indiziari, in quanto sono state assunte al di fuori del processo. Le dichiarazioni rese dal contribuente di fatti a sé sfavorevoli si considerano confessioni stragiudiziali , quindi costituiscono piena prova contro colui che le ha rese e sono pienamente utilizzabili nel processo tributario. Chi fa valere un proprio diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. E chi eccepisce tali fatti o diritto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. I fatti non espressamente contestati dalla controparte non devono essere dimostrati in giudizio. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento , salvo che la legge disponga altrimenti (es. atto pubblico o scrittura privata autenticata). Si può fare uso di presunzioni , che sono prove indirette. Le presunzion possono essere:
Revocazione La revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata proponibile avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c.. Si distingue tra revocazione ordinaria (per vizi palesi) e straordinaria (per vizi occulti). L’esecuzione delle sentenze e il giudizio di ottemperanza Le sentenze delle Commissioni tributarie sono provvisoriamente esecutive. Ciò significa che Il contribuente può instaurare un giudizio di ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza in caso di mancato adempimento spontaneo della controparte, dopo 30 giorni dalla messa in mora. Entro i successivi 20 giorni l’amministrazione deve trasmettere le proprie osservazioni. Dopodiché il Presidente fissa il giorno per la trattazione in camera di consiglio, ma con facoltà di intervento delle parti, non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso. Il collegio adotta con sentenza (contro la quale è ammesso solo il ricorso per cassazione) i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’Ufficio che li ha omessi e può anche delegare un proprio componente o nominare un commissario ad acta. Tutela cautelare Anche il giudizio tributario prevede strumenti per consentire la tutela cautelare del contribuente dalle azioni dell’amministrazione finanziaria nelle more dell’impugnazione degli atti impositivi di quest’ultima. Se dall’atto impugnato derivi un danno grave e irreparabile , il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto con istanza motivata proposta o nel ricorso o con atto separato, notificato alle controparti e depositato in segreteria. L’istanza di sospensione cautelare necessita di due presupposti:
L’ estinzione è la cessazione anticipata del processo per una causa che ne impedisce la prosecuzione oppure: