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Appunti giudicato tributario, giustizia tributaria
Tipologia: Appunti
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La cosa giudicata in senso formale riguarda sia le sentenze di contenuto processuale, sia le sentenze di merito ; invece la cosa giudicata in senso sostanziale riguarda, di regola, solo le sentenze di merito , poiché consiste nell’accertamento della situazione giuridica dedotta in giudizio, che, nel processo tributario, è il diritto all’annullamento di un atto autoritativo. Quindi, il giudicato tributario ha per oggetto l’accertamento (positivo o negativo) del diritto all’annullamento dell’atto impugnato, in relazione ai motivi accolti o respinti dalla sentenza. Le sentenze con cui sono respinte le domande di impugnazione sono sentenze di natura dichiarativa, che dichiarano insussistenti i vizi dell’atto impugnato dedotti con il ricorso. Non sono sentenze di accertamento positivo dell’obbligazione tributaria, ma sentenze di accertamento negativo del diritto all’annullamento. Peraltro, la sentenza di rigetto non sostituisce l’atto impugnato , che invece sopravvive alla sentenza: infatti, poiché il giudicato tributario non lo sostituisce, l’atto impugnato può essere ritirato nonostante il giudicato, purché il ritiro dell’atto avvenga per motivi diversi da quelli esaminati e ritenuti infondati dal giudice. Ad esempio, se un ricorso contro un avviso di accertamento, fondato su un vizio di motivazione, viene respinto con sentenza passata in giudicato, non è impedito all’ufficio di annullare l’atto perché riconosce, ad esempio, che non esiste il presupposto di fatto del tributo. Se il processo tributario d’impugnazione si conclude con un giudicato che rigetta il ricorso, l’atto impugnato diventa definitivo e sulla sua base l’Amministrazione può iscrivere a ruolo a titolo definitivo le somme dovute. La cartella di pagamento, relativa a tale iscrizione, deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’atto impugnato può essere annullato per vizi formali. Il giudice, quando accerta che l’atto impugnato è inficiato da vizi invalidanti, come l’incompetenza assoluta dell’organo o la mancanza totale della motivazione, deve annullare l’atto senza esaminare il contenuto. Il giudicato, quindi, copre l’accertamento positivo del diritto all’annullamento di quel determinato atto. Peraltro, se l’annullamento è
pronunciato per vizi formali, l’accertamento che passa in giudicato è l’accertamento del diritto all’annullamento di quell’atto , per il vizio che motiva l’annullamento e l’Amministrazione può reiterare l’atto, purché non reiteri il vizio. Possiamo fare alcuni esempi di possibili forme di sentenze passate in giudicato di annullamento dell’atto per vizi formali : ad esempio una insufficiente motivazione o un vizio di notifica, nella sentenza se si sancisce questo vizio annulla l’atto e si formerà un giudicato formale, perché il giudice si astiene dal trattare gli altri punti perché in questi casi la decisione sul vizio procedurale e anche formale, assorbe il merito quindi il giudice non ha l’obbligo di rispondere a tutti i quesiti. Questo in pratica comporta che se l’atto è stato annullato e hanno dato ragione a Tizio perché vi era un vizio di notifica, l’ufficio potrà reiterare l’atto senza il vizio se è ancora nei termini di decadenza: perché il giudice non si è espresso sul merito e dunque quella sentenza non è passata in giudicato nel merito. Questo è un aspetto molto importante che si evidenzia anche con il limite dell’esercizio del principio di autotutela: che è l’emanazione di una sentenza passata in giudicato nel merito. Se il giudice tributario riscontra vizi sostanziali dell’atto impositivo, deve annullare l’atto impugnato, in tutto o in parte. Ad esempio, lo annulla integralmente quando non sussiste il presupposto del tributo. Invece, il giudice pronuncia sentenze di annullamento parziale, ad esempio, quando accerta che l’imponibile è inferiore a quello determinato con l’atto impositivo. Le sentenze che accolgono le domande di impugnazione contengono, da un lato l’accertamento del diritto all’annullamento (totale o parziale), e dall’altro l’attuazione di tale diritto, cioè l’annullamento (totale o parziale) dell’atto impugnato. Quindi, con l’impugnazione che dà vita al processo tributario si mira all’annullamento , e non alla sostituzione (o alla riforma) dell’atto: e l’impugnazione è di tipo rescindente. L’annullamento di un provvedimento amministrativo, sia per vizi formali che sostanziali, si riflette sugli atti successivi. L’annullamento di un avviso di accertamento ha effetti caducanti automatici sul ruolo e sulla cartella di pagamento; dunque l’automatico travolgimento dell’atto successivo si verifica senza bisogno che l’atto consequenziale sia autonomamente impugnato. In altri casi, l’annullamento dell’atto presupposto ha un effetto viziante sull’atto successivo. Classico esempio
è un vincolo di giudicato. Classico esempio è l'accertamento sintetico. Inoltre, la giurisprudenza non afferma l’efficacia ultra litem del giudicato oltre queste ipotesi. Perciò il giudicato non ha alcun effetto espansivo, e non estende i suoi effetti ad un altro periodo di imposta, quando l’accertamento, effettuato in relazione ad un determinato periodo, sia fondato su indagini di fatto riferite a quel periodo. Altro principio è che il giudicato relativo ad un determinato tributo non vincola per altri tributi. Infine, ultimo limite è che l’efficacia ultra litem del giudicato di annullamento non opera quando impedirebbe di rilevare il carattere abusivo di una condotta. Quanto, invece, ai limiti soggettivi del giudicato dobbiamo dire che:
1306 c.c. dispone che la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori. Perciò la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati. In deroga a tale principio, l’art. 1306 comma 2 c.c., prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo promosso da un condebitore, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali). L’efficacia ultra partes vale quindi soltanto per gli effetti favorevoli. Invece, gli effetti “neutri” (come ad esempio quelli che derivano da una transizione) si estendono solo se il coobbligato dichiara di volerne profittare in virtù dell’art. 1304 c.c.