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Il pignoramento mobiliare presso il debitore, una forma semplice di pignoramento eseguita dall'ufficiale giudiziario. Viene discusso come il debitore deve istanzeggiare all'ufficiale giudiziario per consentire il pignoramento, come l'ufficiale giudiziario individua beni pignorabili e come il pignoramento rende inopponibile qualsiasi atto di disposizione del bene pignorato a favore del creditore procedente e di chiunque intervenga successivamente nella procedura di espropriazione forzata. Viene anche discusso del vincolo a porta aperta e delle categorie di creditori che possono intervenire nel processo esecutivo.
Tipologia: Sbobinature
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LEZIONE 11 Alessandra Totaro 24 ottobre 2016
Riprendiamo il discorso della settimana scorsa, cioè l’illustrazione delle forme e degli effetti del pignoramento. In particolar modo facciamo riferimento alla espropriazione forzata che ha come primo atto quello del pignoramento: la notificazione al precetto e al titolo esecutivo sono infatti degli atti prodromici all’espropriazione forzata e più in generale prodromici a tutte le forme di esecuzione forzata. La notifica del titolo esecutivo e del precetto sono atti che debbono necessariamente precedere l’inizio di ogni tipo di esecuzione forzata. Sono atti quindi che si pongono prima dell’inizio dell’esecuzione forzata.
Il primo atto del processo di espropriazione forzata è il pignoramento che si esegue in forme diverse, a seconda che l’espropriazione forzata sia:
Occorre ulteriormente distinguere (perché diversa è la forma del pignoramento)tra:
Martedì scorso ci siamo soffermati sul pignoramento mobiliare presso il debitore, che è la forma più semplice di pignoramento e abbiamo visto come il pignoramento mobiliare presso il debitore (come del resto anche gli altri tipi di pignoramento) sia un atto dell’ufficiale giudiziario (ma attenzione: mentre nel pignoramento mobiliare presso il debitore, l’atto è esclusivamente dell’ufficiale giudiziario, per quanto concerne l’espropriazione mobiliare presso terzi oppure per espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur essendo un atto dell’ufficiale giudiziario in ultima analisi, vede però la collaborazione del creditore).
Quindi riassumendo: -nel pignoramento mobiliare presso il debitore fa tutto quanto l’ufficiale giudiziario; -nel pignoramento mobiliare presso terzi e nel pignoramento immobiliare collabora il creditore nel compimento dell’atto di pignoramento.
Nel pignoramento mobiliare presso il debitore c’è una semplice istanza, anche verbale (adesso in realtà col processo telematico c’è comunque un’istanza scritta) del debitore all’ufficiale giudiziario affinché proceda a pignoramento ed è una forma assai semplice:
Naturalmente l’ufficiale giudiziario avrà cura di individuare i beni non solo che presume possano essere venduti o assegnati (in modo tale da soddisfare il creditore procedente), ma anche che siano in concreto pignorabili, in quanto benché tutto il patrimonio sia a garanzia generica del creditore, non tutti i beni del debitore possono essere pignorati, ma alcuni di essi sono assolutamente impignorabili (cioè non possono essere pignorati affatto, ad es il letto coniugale, le scorte alimentari, gli oggetti di culto, la fede nuziale, frigorifero, lavatrice e qualche altro bene) e altri sono relativamente impignorabili, cioè non sono del tutto impignorabili, ma possono essere pignorati solo per una loro frazione (ad es stipendi e pensioni sono beni relativamente impignorabili, possono essere pignorati solo nei limiti del quinto e così anche i beni che servono per l’esercizio di un’arte/ professione/ mestiere non sono del tutto impignorabili, ma possono essere pignorati solo per una loro frazione).
_Non si possono pignorare:
possibilità di indagine tramite la banca dati potrebbe essere strumentalizzata per, in realtà, avere informazioni riservate del debitore.
Nel momento in cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di non sottrarre alla garanzia del credito il bene, il debitore ha l’obbligo di non sottrarre materialmente il bene stesso (ad es nascondendolo / distruggendolo o compiendo altre operazioni materiali sullo stesso, tali da inficiare la garanzia del credito). Certo è che se, dopo che il bene è stato pignorato, il debitore lo prende a martellate distruggendolo, non lo può fare perché il bene distrutto non può costituire idonea garanzia del credito.
Non può neanche venderlo o alienarlo? Il pignoramento non vieta al debitore pignorato di compiere atti di disposizione sul bene, ma semplicemente fa sì che eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore siano inefficaci nei confronti del creditore procedente e di tutti coloro che successivamente intervengano nella procedura di espropriazione forzata. Quindi se l’ufficiale giudiziario pignora il V volume del Mandrioli e poi io lo vendo ad uno studente che deve dare l’esame, la vendita è valida ma inefficace nei confronti del creditore che sta procedendo esecutivamente nei miei confronti e di questo vincolo di indisponibilità beneficiano anche tutti coloro che successivamente intervengano nella procedura esecutiva. Sebbene sia stato pignorato, difficilmente troverò qualcuno disposto ad acquistarlo, ma se dovessi trovarlo, l’atto è valido ma inefficace per il creditore procedente. Il che può avere anche riflessi pratici perchè può darsi che magari la procedura esecutiva si estingua per vari motivi (ad es perché il debito è stato pagato o l’ esecuzione forzata iniziata senza che ve ne fosse diritto oppure sono stati compiuti atti che hanno suscitato una valida opposizione agli atti esecutivi). Quindi è anche possibile che, venendo meno la procedura esecutiva (per morte naturale perché nessuno la coltiva più o perché è stata proposta opposizione che si è conclusa in senso favorevole all’opponente) e quindi l’atto di disposizione compiuto nei confronti dei terzi, atto già valido, si consolida in quanto non c’è più creditore procedente. Chi ha acquistato può rimanere tranquillo.
Nel corso delle operazioni di pignoramento, l’ufficiale giudiziario nomina anche un custode ai beni mobili pignorati.
È molto importante la nomina del custode e si collega al discorso dell’efficacia degli atti di disposizione. Attenzione perché noi adesso stiamo parlando di un pignoramento mobiliare. Questo non vi fa venire in mente nulla? Se il debitore esecutato vende il bene mobile pignorato ad un terzo di buona fede, questo acquista validamente la cosa a titolo originario e quindi non può essere fatta valere nei suoi confronti l’eccezione di inefficacia da parte del creditore procedente. Però se il bene è stato affidato ad un custode, un’eventualità di questo tipo non si pone in quanto dovremmo immaginare che il custode si metta a vendere a terzi di buona fede al di fuori della procedura i beni (ma se facesse una cosa di questo tipo incorrerebbe in azioni penali piuttosto severe e alla fin fine il custode viene scelto dall’ufficiale giudiziario che si speri non nomini un delinquente). E quindi è importante la nomina del custode.
Tornando al filone principale del discorso, dicevamo che il pignoramento rende inopponibile al creditore procedente ogni eventuale atto di disposizione del bene pignorato del creditore procedente originario o di quelli intervenuti. Questo già vi suggerisce una riflessione : la procedura di esecuzione forzata è aperta all’intervento di altri creditori. Quindi non è una cosa esclusiva solo del creditore che ha dato impulso alla procedura notificando il titolo esecutivo , il precetto e poi sollecitando l’ufficiale giudiziario a procedere al pignoramento, ma nell’esecuzione possono intervenire (dopo che è stato pignorato il bene) anche ulteriori creditori che si giovano dell’attività compiuta
tutta l’attività svolta dal suo apripista; oggi è un po’ meno così perché la possibilità di intervenire una volta offerta a chiunque si affermasse creditore del debitore esecutato, si è ristretta e difatti oggi solo alcune categorie di creditori (enunciate all’art 499 c.c.) possono intervenire nel processo esecutivo promosso dal creditore procedente.
Queste categorie le trovate enunciate all’ art 499 c.c., articolo lunghissimo che ora sintetizziamo: “possono intervenire nelle esecuzioni i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato sul titolo esecutivo, nonché i creditori che al momento del pignoramento abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati (i creditori sequestratari che quindi sono in attesa di conseguire il titolo esecutivo)oppure avevano un diritto di prelazione soltanto da pubblici registri (cioè soggetti che non hanno né un titolo esecutivo né hanno una immediata aspettativa di conseguire un titolo esecutivo), ma che hanno un diritto reale di garanzia (un pegno o un’ipoteca) nonché siano titolari di un credito di somma di denaro risultante da scritture contabili di cui all’art 2214 c.c. (cioè siano imprenditori tenuti alle scritture contabili)”. . Quindi se io sono un creditore che non ho ottenuto sequestro a mio favore, non ho pegno né ipoteca, né il mio credito risulta da scritture contabili obbligatorie, non posso intervenire nel processo esecutivo e quindi non posso giovarmi del pignoramento che in precedenza un creditore più diligente abbia ottenuto. Perché solo queste categorie possono giovarsi del pignoramento altrui?
risulta il credito da scrittura contabile obbligatoria è possibile ottenere un decreto ingiuntivo ancorché la prova sia costituita dal creditore stesso perché i libri contabili sono suoi.
Se analizzate queste categorie di creditori noterete come , in relazione a taluni di essi il credito sia certo e in relazione ad altri il credito non sia affatto certo. Difatti si deve distinguere tra:
- soggetti dotati di un titolo esecutivo
La procedura la trovate illustrata con maggiori dettagli all’ultimo comma dell’art 499 c.c.: “il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte. Se il debitore non compare si intendono riconosciuti tutti i crediti
l’intervento nella procedura e quindi questa disposizione apparentemente misteriosa del motivo per cui occorre avvertire il creditore ipotecario (norma che troveremo quando affronteremo il tema dell’espropriazione forzata immobiliare perché in quel campo trova concreta necessità di avvertire il creditore ipotecario). Ha una sua spiegazione se viene messa in relazione al fatto che il creditore ipotecario può intervenire nel processo esecutivo. Per rendere concreto il suo diritto è previsto che il creditore procedente debba avvertire il creditore ipotecario: lo può fare perché nel momento in cui si va a pignorare il bene immobile bisogna produrre la documentazione ipocatastale da cui si vede se vi sono creditori ipotecari. Il creditore ipotecario deve dare avviso e viene messo in condizioni di intervenire nella procedura esecutiva, cosa che fa in tutti i casi in cui abbia un credito da far valere (il credito deve essere scaduto, cosa che non sempre avviene).
Con questo direi che il discorso sull’intervento, a grandi linee, è esaurito. Passerei ad un altro argomento molto importante, cioè il pignoramento presso terzi. Vi sono due forme:
Il pignoramento di cose mobili presso terzi esiste, ma non è frequentissimo. Il caso è quello del pignoramento che viene eseguito su una cosa del debitore che però non è nella disponibilità del debitore stesso. L’altra volta vi facevo l’esempio di Tizio che ha un debito nei confronti di Caio che è una società che concede fotocopiatrici in leasing, vuole pignorare le fotocopiatrici della società di leasing. Dove eseguirà il pignoramento? Presso terzi perché il debitore non ha diretta disponibilità di quei beni perché sono stati concessi in locazione a terzi, pertanto bisognerà seguire le forme di espropriazione presso terzi; viceversa se io voglio pignorare l’automobile del mio debitore e questi la ricovera nel garage, non è la casa del debitore ma comunque il bene è nella disponibilità tanto giuridica quanto materiale del debitore quindi non è espropriazione presso terzi, ma presso il debitore anche se la si fa apparentemente presso terzi, in altri luoghi, non a casa del debitore.
Più frequente è l’espropriazione di crediti, cioè lo schema è molto semplice: il debitore può essere a sua volta creditore di un suo debitore. È possibile che io abbia un credito di 10. euro nei confronti di Tizio, il quale però magari potrebbe aver prestato 10.000 euro al suo amico. In quel caso io, creditore di Tizio, invece di pignorargli la bicicletta o la motocicletta, posso pignorare il suo credito nei confronti del suo amico, di modo tale che poi paghi direttamente me.
Per quanto sembrino due fenomeni molto diversi tra loro (pignoramento di beni mobili presso terzi o il pignoramento di crediti), lo schema di espropriazione è il medesimo perché le forme sono le medesime e le forme sono più complesse di quelle sino adesso studiate perché vedono un coinvolgimento di 3 persone: 1)creditore procedente 2)debitore 3)terzo: debitore del debitore dell’espropriazione presso terzi di crediti ovvero il terzo che ha la disponibilità del bene nell’espropriazione di beni presso terzi. In entrambe le situazioni (espropriazione di crediti ed espropriazione di beni presso terzi) i soggetti coinvolti nel procedimento di espropriazione forzata sono 3 e non 2 (oltre all’ufficiale giudiziario che è il terzo oppure il quarto). Questo rende più complicato l’ atto di pignoramento perché se nell’espropriazione mobiliare semplice l’atto di pignoramento è molto semplice cioè è l’atto dell’ufficiale giudiziario sulla cosa che intima al debitore di non sottrarre a garanzia del terzo, nella espropriazione presso terzi l’atto di pignoramento consiste nella notificazione di un atto giudiziario al debitore e al terzo in cui si chiede al debitore e al terzo cose in parte diverse: -al debitore si intima di non sottrarre il bene o il credito alla garanzia del credito, cioè gli si chiede di non andarsi a riprendere la fotocopiatrice per venderla a terzi o distruggerla oppure di non cedere il suo credito ad altri (cosa che giuridicamente è possibile); -al terzo si chiede se è vero che il bene che è presso di lui è del debitore ovvero se è vero che lui terzo ha un debito nei confronti del debitore esecutato. In caso affermativo, nei suoi confronti c’è l’intimazione di non sottrarre il bene o il credito a garanzia del creditore procedente.
e al terzo con l’invito a comparire ad un’udienza e a rispondere circa la sussistenza del credito-debito ovvero circa la proprietà del bene che si intende sottoporre a pignoramento.
Un tempo era previsto che il terzo dovesse necessariamente comparire alla udienza per rendere la dichiarazione; attraverso successive riforme però la procedura è stata semplificata nel sensi che il terzo può limitarsi a rispondere per iscritto con semplice comunicazione fatta per posta raccomandata o per PEC. Questo è stato fatto per evitare al terzo di compiere un’attività che potesse essere fastidiosa o che potesse comportare un costo perché si dovrebbe mandare qualche rappresentante a rendere una dichiarazione in udienza e questo ha un costo.
Altra questione: competenza del giudice. Qual è il giudice competente per l’espropriazione presso terzi? Un tempo il giudice era individuato con riferimento al foro generale delle persone fisiche o giuridiche del terzo, cioè si faceva riferimento al luogo della residenza o del domicilio o della sede del terzo chiamato a rendere la dichiarazione, questo perché un tempo si prevedeva che il terzo dovesse rendere la sua dichiarazione per il motivo che un tempo era preveduto che il terzo dovesse rendere la sua dichiarazione all’udienza per l’accertamento dell’obbligo del terzo e pertanto il legislatore, per favorire il terzo che doveva comparire davanti al giudice a rendere la dichiarazione sulla sussistenza ovvero sulla proprietà del bene, quanto meno fosse nel luogo più vicino al centro dei suoi interessi. Tuttavia questo comportava problemi non indifferenti per i creditori procedenti: questo perché spesso e volentieri le espropriazioni presso terzi si fanno alla cieca, specie nei confronti delle banche perché che ne so io dove il mio debitore ha il conto corrente (o ho la spia che me lo dice oppure vado a tentoni). Molto spesso si tenta il pignoramento nei confronti di molti terzi: peccato che questi terzi magari hanno residenza – domicilio o sede in posti diversi in tutta Italia.
Un’esecuzione forzata presso terzi tipica è quella di fare una sventagliata nei confronti di più banche: la banca San Paolo ha sede a Torino, Unicredit ha sede a Roma, un’altra a Milano etc, un’altra a Bologna: in tutti questi casi si sarebbero dovute radicare altrettante
procedure esecutive presso le sedi del terzo. A parte che fare più procedure esecutive diventa difficile perché spesso non si hanno le copie autentiche a sufficienza e per di più ciò ha un costo, bisogna seguirle in più posti in Italia. Per cui, secondo certe interpretazioni, era possibile cumulare queste procedure esecutive presso la sede di uno solo dei terzi coinvolto nella procedura esecutiva (in questo caso siamo fortunati perché alla fine bastava inserire nel mazzo San Paolo e quindi attrarre tutto nella nostra città). Ma la prassi era probabilmente contra legem perché, come dice il codice, la competenza per esecuzione forzata è una competenza esclusiva e quindi sembrerebbe che non possano operare i meccanismi di connessione soggettiva e quindi di cumulo soggettivo.
Ragion per cui il legislatore ha modificato la normativa per agevolare il creditore procedente, individuando la competenza in capo al giudice dell’esecuzione dove ha residenza-domicilio oppure sede il debitore. Così non vi è più un problema di più procedure esecutive in giro per l’Italia a seconda del luogo dove ha residenza - domicilio- sede il terzo. Indipendentemente da dove stia il terzo, è competente giudice del luogo ove sta il debitore. È una modifica assolutamente logica in quanto non solo risolve il problema detto prima e permette il cumulo delle procedure esecutive e quindi i terzi potranno essere distribuiti su tutto il territorio nazionale, ma nel frattempo, per effetto di un’altra modifica legislativa era venuta anche meno la previsione che vedeva il giudice del luogo del terzo perché nel frattempo era anche caduta la previsione che rendeva necessaria la comparizione del terzo all’udienza per la dichiarazione del terzo.
Quindi nel momento in cui il terzo non è più obbligato a comparire in udienza, ma può rispondere per iscritto, diventava assurdo mantenere il criterio di competenza collegato al luogo più comodo per il terzo perché non dovendo più egli comparire all’udienza, ma potendo rispondere con una mera comunicazione scritta, a quel punto non aveva più senso che il procedimento dovesse radicarsi nel luogo più comodo per il terzo. Il legislatore ha scelto di radicare il procedimento nel luogo più comodo al debitore : questo permette al creditore di cumulare le procedure esecutive contro il debitore e forse si sarebbe dovuto fare altro passaggio per favorire il creditore e sarebbe stato quello di