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Sulla fecondazione assistita in italia, il boom di persone che si affidano a questa tecnica per diventare genitori, e la necessità di includere le tecniche omologhe e eterogenee negli lea. Viene inoltre descritta la fecondazione omologa, una tecnica di procreazione a strumento in cui gli embrioni sono formati con gameti appartenenti alla coppia richiedente, e i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere a questa tecnologia. Il documento include anche le percentuali di successo delle tecniche omologhe e la posizione della chiesa cattolica sui matrimonio e la procreazione umana.
Tipologia: Appunti
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Fecondazione omologa La fecondazione assistita in Italia , soprattutto negli ultimi anni, sta vivendo un vero e proprio boom in termini di numero di persone che si affidano a questa tecnica per coronare il sogno di diventare genitori. Secondo la relazione annuale presentata dal Ministero della Salute al Parlamento nel 2017, fra il 2014 e il 2015 si è assistito a un netto aumento dei trattamenti: le coppie trattate, infatti, sono passate da quasi 71.000 a oltre 74.000 (+4,9%), mentre i cicli effettuati sono stati protagonisti di un incremento del 4,6%. Questi dati sono relativi sia alla fecondazione omologa, sia alla fecondazione assistita eterologa. Nel complesso, negli ultimi sei anni, la fecondazione assistita ha registrato un aumento di richieste pari quasi al 20%. La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha sottolineato l’urgente necessità dell’inserimento nei LEA (Livelli essenziali di assistenza: sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione) delle tecniche di PMA omologa e di quella eterologa. Per quanto riguarda i cicli di omologa, si propongono dei criteri di accesso a carico del SSN(Servizio Sanitario Nazionale), che comprendono l’età della donna (fino al compimento del 43 anno) ed il numero di cicli che possono essere effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche (massimo 3), e propone gli stessi criteri d’accesso anche per la PMA eterologa.Molte Regioni hanno già recepito queste indicazioni nelle rispettive autonomie. Come ben sappiamo, però, in tutta Europa non esiste una legislazione uniforme fra gli Stati che regolamenta le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Francia, Spagna e Portogallo sono un esempio di un modello liberale in cui è ammessa ogni forma di fecondazione sia omologa che eterologa. Addirittura in Spagna la prima legge che regola la materia è del 1987. Austria E’ ammessa sia la fecondazione artificiale tra coppie sposate o conviventi sia quella eterologa, ma non per le donne sole. Francia La legge del 1994 stabilisce che solo le coppie sposate o conviventi da almeno due anni possono accedere all'inseminazione artificiale.
Germania La legge del 1990 ammette l'inseminazione omologa e eterologa solo per le coppie sposate. La fecondazione in vitro è ammessa solo se omologa. E' inoltre vietato trasferire nel corpo di una donna più di tre embrioni per un ciclo di inseminazione. Norvegia Possono accedere all'inseminazione artificiale solo le coppie sposate o conviventi in maniera stabile. L'inseminazione eterologa è ammessa solo quando il marito o il convivente della donna sia sterile o se si è in presenza di una malattia ereditaria. Spagna L'accesso all'inseminazione artificiale, sia omologa che eterologa, è consentita alle coppie sposate e ai conviventi purché vi acconsentano in modo libero e cosciente. La prima legge che regola la materia è delI
Svezia E’ ammessa l'inseminazione omologa e eterologa per le coppie sposate o conviventi. Non è ammessa per la donna sola. La fecondazione in vitro è ammessa solo con il seme della coppia, che deve essere sposata o convivente.. Grecia Consente la fecondazione assistita a coppie etero, omosessuali e a donne single. Repubblica Ceca Le tecniche sono disponibili solo per le coppie eterosessuali infertili. È permesso il congelamento degli embrioni e la diagnosi preimpianto, la donazione di ovuli, sperma ed embrioni. È permessa la maternità surrogata. Danimarca La fecondazione assistita è consentita alle coppie eterosessuali, omosessuali e alle donne single, purché di età inferiore ai 45 anni. Non ci sono limiti nel numero di embrioni che si possono produrre.
medesima donna a fornire il consenso per l’accesso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita e per l’impianto dell’embrione formato anche grazie al proprio ovulo) e, ex latere patris , il padre genetico (che fornisce il proprio seme per la formazione dell’embrione da impiantare nell’utero della propria partner) coinciderà sempre con il padre sociale (ossia con quello che fornisce il consenso per l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita). Nessun particolare problema dunque, si pone intorno alla genitorialità e allo status filiationis rilevato che, in buona sostanza, la fecondazione omologa funge da vero e proprio succedaneo dell’atto sessuale al fine di permettere la generazione di un essere umano anche a chi ne sarebbe naturalmente preclusa la possibilità. Ciò, tuttavia, non significa che tale tecnica sia accessibile a tutti e indistintamente o che lo status giuridico del nato non trovi espressa disciplina, anzi. La legge 40 è infatti rigida nel descrivere, agli artt. 4 e 5, i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alla fecondazione omologa e, agli artt. 8 e 9, lo status giuridico del nato. In particolare, l’art. 5 della L.40/2004 si preoccupa di stabilire i requisiti soggettivi necessari per accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sancendo espressamente che tali tecniche sono riservate alle coppie di maggiorenni di sesso diverso , coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. A norma del successivo art. 12, per l'accertamento di tali requisiti il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti (che in caso di dichiarazioni mendaci sono soggetti alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) rimanendo amministrativamente, oltre che disciplinarmente[1], punita la condotta di chi, a qualsiasi titolo, applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita in assenza di tali requisiti (ma non quella dell'uomo e della donna ai quali tali tecniche sono applicate). Il legislatore del 2004 prevedeva poi, all’art. 4, che il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita fosse consentito soltanto nel caso di sterilità o di infertilità inspiegata o accertata , documentata e certificata da atto medico, e che, in ogni caso, la loro applicazione fosse ancorata al principio della gradualità nonché a quello del consenso informato, momento che anticipa la formazione della responsabilità genitoriale. È ben noto, infatti, che le tecniche di procreazione medicalmente assistita, per il loro grado di invasività tecnico e psicologico, necessitano di una informazione chiara, dettagliata e completa sui metodi, sui problemi bioetici, sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di
successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro, oltre che sui costi economici dell'intera procedura (qualora essa sia posta in essere da strutture private autorizzate), che deve essere fornita, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle stesse, dall’operatore medico (il quale è tenuto peraltro a prospettare alla coppia la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita), al fine di consentire, a coloro che vi accendono, la formazione di un consenso pieno e consapevole che deve essere espresso per iscritto e congiuntamente al medico responsabile della struttura e può essere sempre revocato fino al momento della fecondazione dell'ovulo, fermo che, tra la manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di PMA e l'applicazione della tecnica deve comunque intercorrere un termine non inferiore a sette giorni[2]. Il momento del consenso, dunque, assume nell’ottica del legislatore del 2004, un’importanza fondamentale tanto che, all’art. 12, comma 4, questo stesso si preoccupa di reprimere, a strumento di sanzioni amministrative e disciplinari[3], la condotta di chi applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il ridetto consenso secondo le modalità indicate dall’ articolo 6, ferma la non punibilità, per espressa previsione di cui all’art. 12 comma 8, dell'uomo e della donna ai quali tali tecniche sono applicate. Si deve ricordare inoltre, sempre in tema di consenso, che il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario fornendo alla coppia motivazione scritta. Alcune statistiche operate in materia , riferiscono
(da 26,2% a 27,5%) mentre diminuisce per le tecniche da scongelamento di ovociti (da 16,6% a 16,3%) Va comunque tenuto presente che le tecniche di PMA, a prescindere da quali esse fossero, sono sempre state oggetto di accesi dibattiti: in particolare, grande rilievo e importanza hanno le considerazioni attuate dalla Chiesa cattolica in materia. Nell’ambito delle nuove biotecnologie in merito alla vita che nasce sono infatti coinvolti valori fondamentali per la Chiesa cattolica quali i diritti della famiglia nella sua struttura naturale. La dottrina della Chiesa, dunque, si chiede se la scienza metta in pericolo tali valori; questa riflessione porta ad un giudizio prevalentemente negativo, soprattutto perché si tratta estremamente condizionato dal timore che le tecniche moderne superino i limiti naturali e non rispettino la persona umana nella sua totalità. Muovendo da questi presupposti etici e sociali la Chiesa Cattolica ha dichiarato inaccettabile la fecondazione artificiale eterologa; dunque, è lecito chiedersi come si debba valutare moralmente i procedimenti di fecondazione artificiale omologa. L'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e sulla procreazione umana afferma la "connessione inscindibile, che Dio ha voluto e che l'uomo non può rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell'atto coniugale: il significato unitivo e il significato procreativo. Infatti per la sua intima struttura, l'atto coniugale, mentre unisce con profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, secondo leggi iscritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna". Questo principio, fondato sulla natura del matrimonio e sull'intima connessione dei suoi beni, chiarisce il problema morale della fecondazione artificiale omologa, poiché "non è mai permesso separare questi diversi aspetti al punto da escludere positivamente o l'intenzione procreativa o il rapporto coniugale". La contraccezione priva intenzionalmente l'atto coniugale della sua apertura alla procreazione e opera in tal modo una dissociazione volontaria delle finalità del matrimonio. La fecondazione artificiale omologa, perseguendo una procreazione che non è frutto dì un atto specifico di unione coniugale, opera obiettivamente una separazione analoga tra i beni e i significati del matrimonio.. Ma la procreazione è privata dal punto di vista morale della sua perfezione propria quando non è voluta come il frutto dell'atto coniugale, e cioè del gesto specifico dell'unione degli sposi.È nel loro corpo e per mezzo del loro corpo che gli sposi consumano il matrimonio e possono diventare padre e madre. Per rispettare il linguaggio dei corpi e la loro naturale generosità, l'unione coniugale deve avvenire nel rispetto dell'apertura alla procreazione, e la procreazione di una persona deve essere il frutto e il termine dell'amore sponsale. L'origine
dell'essere umano risulta così da una procreazione "legata all'unione non solamente biologica ma anche spirituale dei genitori uniti dal vincolo del matrimonio". Una fecondazione ottenuta fuori del corpo degli sposi rimane per ciò stesso privata dei significati e dei valori che si esprimono nel linguaggio del corpo e nell'unione delle persone umane.Soltanto il rispetto del legame, che esiste fra i significati dell'atto coniugale, e il rispetto dell'unità dell'essere umano consente una procreazione conforme alla dignità della persona.L'origine di una persona umana è in realtà il risultato di una donazione. Il concepito dovrà essere il frutto dell'amore dei suoi genitori. Non può essere voluto né concepito come il prodotto di un intervento di tecniche mediche e biologiche: ciò equivarrebbe a ridurlo a diventare l'oggetto di una tecnologia scientifica. Nessuno può sottoporre la venuta al mondo di un bambino a delle condizioni di efficienza tecnica valutabili secondo parametri di controllo e di dominio. La rilevanza morale del legame esistente tra i significati dell'atto coniugale e tra i beni del matrimonio, l'unità dell'essere umano e la dignità della sua origine esigono che la procreazione di una persona umana debba essere perseguita come il frutto dell'atto coniugale specifico dell'amore fra gli sposi. Il legame esistente fra procreazione e atto coniugale si rivela, perciò, di grande importanza sul piano antropologico e morale e chiarisce le posizioni del Magistero a proposito della fecondazione omologa. Dunque, collegandosi a questi principi, è possibile stabilire la legittimità morale o meno della fecondazione omologa. Infatti, si può dire che ’inseminazione artificiale omologa all'interno del matrimonio non può essere ammessa, salvo il caso in cui il mezzo tecnico risulti non sostitutivo dell'atto coniugale, ma si configuri come una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale (inseminazione artificiale intracorporea o in vivo, detta anche impropria). Anche la GIFT, che prevede il prelievo di entrambe i gameti e il trasferimento simultaneo e separato nella tube, dove avviene la fecondazione, è eticamente ammessa in quanto il concepimento avviene nel luogo naturale. Dunque, se il mezzo tecnico facilita l'atto coniugale o l'aiuta a raggiungere i suoi obiettivi naturali, può essere moralmente accettato. Qualora, al contrario, l'intervento si sostituisca all'atto coniugale, esso è moralmente illecito, ragion per cui è condannata la tecnica di fecondazione omologa in vitro o FIVET. La FIVET omologa è attuata al di fuori del corpo dei coniugi mediante gesti di terze persone la cui competenza e attività tecnica determinano il successo dell'intervento; essa affida la vita e l'identità dell'embrione al potere dei medici e dei biologi e instaura un dominio della tecnica sull'origine e sul destino della persona umana. Essa, dunque, non solo attua la dissociazione dei gesti