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2023/2024

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Legge Quadro 328/2000
Il concetto di assistenza nel nostro paese è strettamente legato all’evoluzione progressiva non solo
della società, ma anche di quello che è l’assetto istituzionale intervenuto nel corso del tempo.
Entrambi i fattori risultano essenziali affinché veda luce la norma sul servizio sociale, ovvero la
Legge n. 328 dell’8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”. Questo provvedimento ha legiferato in un ambito che per diversi
decenni è stato oggetto di interventi frammentati, tanto che il precedente riferimento normativo è la
Legge n. 6972 del 17 luglio del 1890 – cd. Legge Crispi.
La legge Crispi trasformò le Opere Pie in Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, sottoposti al
controllo dei Comuni tramite le Congregazioni di Carità. Emerse così una responsabilità dello stato
nella gestione e nella regolazione degli interventi volti all’utilità sociale, che fino ad allora invece
era stata delegata a organi di volontariato o ecclesiastici.
È quindi importante analizzare e riflettere sui cambiamenti in materia di servizi sociali. La Legge
328 ha messo il punto a un sistema sociale basato sull’istituto di beneficenze e ha difatti dato
l’avvio a un nuovo paradigma operativo del servizio sociale. Questa assenza di responsabilità
istituzionale e il vuoto normativo ha portato i legislatori a intervenire in questa crepa perdurata per
oltre cento anni.
La Legge 328 ha in seno sia un importante evoluzione normativa che un altrettanto importante
cambiamento sociale. La norma introduce e afferma principi e strumenti significativi: l’universalità
del sistema dei servizi, la sussidiarietà, la valorizzazione del ruolo delle reti primarie, nuovi
strumenti informativi e strumenti programmatori rilevanti. Il valore principale della legge risiede
nella sua impostazione di fondo, segnando di fatto un cambio di paradigma; rispetto alla precedente
impostazione dei servizi sociali, si afferma una logica promozionale a scapito di una logica
riparativa e puramente assistenzialistica. L’approccio promozionale ha una rilevante portata
trasformativa: esso determina l’abbandono della frammentarietà degli interventi e il superamento di
prestazioni concentrate sulle categorizzazioni degli utenti, favorendo così percorsi di
accompagnamento rivolti alla persona nel suo complesso, alla sua globalità. La creazione di
percorsi e interventi di questo tipo genera a sua volta la necessità di un sistema di servizi
maggiormente integrato e trasversale. La 328 definisce quindi i soggetti destinatari portatori di
diritto, introducendo strumenti come: progetti individuali per persone disabili, sostegni domiciliari
per anziani non autosufficienti, sostegni alla responsabilità familiare attraverso erogazioni
economiche e servizi di formazione e informazione al sostegno della genitorialità.
La Legge 328/2000 che, nonostante la sua relativa sinteticità ha comportato una serie di notevoli
cambiamenti nella società: l’istituzione del fondo nazionale per le politiche e gli interventi sociali,
la definizione dei LIVEAS1.
Il coinvolgimento di soggetti diversi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi
rappresenta uno degli elementi significativi della norma: al Terzo Settore non è affidata più la sola
fornitura dei servizi, ma gli deve essere riconosciuto un ruolo propositivo e progettuale. Anche i
1 LIVEAS: Livelli essenziali dell’assistenza sociale
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Legge Quadro 328/

Il concetto di assistenza nel nostro paese è strettamente legato all’evoluzione progressiva non solo della società, ma anche di quello che è l’assetto istituzionale intervenuto nel corso del tempo. Entrambi i fattori risultano essenziali affinché veda luce la norma sul servizio sociale, ovvero la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Questo provvedimento ha legiferato in un ambito che per diversi decenni è stato oggetto di interventi frammentati, tanto che il precedente riferimento normativo è la Legge n. 6972 del 17 luglio del 1890 – cd. Legge Crispi. La legge Crispi trasformò le Opere Pie in Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, sottoposti al controllo dei Comuni tramite le Congregazioni di Carità. Emerse così una responsabilità dello stato nella gestione e nella regolazione degli interventi volti all’utilità sociale, che fino ad allora invece era stata delegata a organi di volontariato o ecclesiastici. È quindi importante analizzare e riflettere sui cambiamenti in materia di servizi sociali. La Legge 328 ha messo il punto a un sistema sociale basato sull’istituto di beneficenze e ha difatti dato l’avvio a un nuovo paradigma operativo del servizio sociale. Questa assenza di responsabilità istituzionale e il vuoto normativo ha portato i legislatori a intervenire in questa crepa perdurata per oltre cento anni. La Legge 328 ha in seno sia un importante evoluzione normativa che un altrettanto importante cambiamento sociale. La norma introduce e afferma principi e strumenti significativi: l’universalità del sistema dei servizi, la sussidiarietà, la valorizzazione del ruolo delle reti primarie, nuovi strumenti informativi e strumenti programmatori rilevanti. Il valore principale della legge risiede nella sua impostazione di fondo, segnando di fatto un cambio di paradigma; rispetto alla precedente impostazione dei servizi sociali, si afferma una logica promozionale a scapito di una logica riparativa e puramente assistenzialistica. L’approccio promozionale ha una rilevante portata trasformativa: esso determina l’abbandono della frammentarietà degli interventi e il superamento di prestazioni concentrate sulle categorizzazioni degli utenti, favorendo così percorsi di accompagnamento rivolti alla persona nel suo complesso, alla sua globalità. La creazione di percorsi e interventi di questo tipo genera a sua volta la necessità di un sistema di servizi maggiormente integrato e trasversale. La 328 definisce quindi i soggetti destinatari portatori di diritto, introducendo strumenti come: progetti individuali per persone disabili, sostegni domiciliari per anziani non autosufficienti, sostegni alla responsabilità familiare attraverso erogazioni economiche e servizi di formazione e informazione al sostegno della genitorialità. La Legge 328/2000 che, nonostante la sua relativa sinteticità ha comportato una serie di notevoli cambiamenti nella società: l’istituzione del fondo nazionale per le politiche e gli interventi sociali, la definizione dei LIVEAS^1. Il coinvolgimento di soggetti diversi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi rappresenta uno degli elementi significativi della norma: al Terzo Settore non è affidata più la sola fornitura dei servizi, ma gli deve essere riconosciuto un ruolo propositivo e progettuale. Anche i (^1) LIVEAS: Livelli essenziali dell’assistenza sociale

soggetti della società e le famiglie sono valorizzati per l’apporto operativo che possono offrire alla programmazione e progettazione dei servizi. Il coinvolgimento del Terzo settore è rilevabile anche e soprattutto nello strumento del Piano di Zona: strumento di programmazione, immaginato come un’opportunità di collaborazione tra tutti gli attori del territorio, il cui obiettivo è favorire lo scambio, la condivisione di responsabilità, la programmazione e l’attivazione di interventi. Si intravede l’importanza del Terzo settore come attore indispensabile nelle politiche sociali. In riferimento a questo tipo di sussidiarietà, che in questo caso possiamo definire sussidiarietà orizzontale^2 la legge prevede che: “Gli enti locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale” quali associazioni, cooperative, fondazioni, organizzazioni di volontariato, ed enti di patronato “nella organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Con il coinvolgimento del Terzo settore e l’ingresso degli operatori sociali non-profit e della sussidiarietà orizzontale si verifica anche un cambiamento dell’assistente sociale nel terzo settore. Viene delineata una nuova figura del professionista, il quale riveste ruoli e funzioni differenti tra Terzo settore e pubblica amministrazione. Elemento cruciale è la riorganizzazione delle responsabilità tra i diversi livelli di governo e l’individuazione dei livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tutto questo ha portato quindi a un cambiamento anche nell’operatività funzionale del sistema di assistenza, rigenerando le politiche sociali. La legge 328 del 2000 rappresenta lo strumento più efficace attraverso il quale la comunità cura e si cura. Nuove competenze vengono quindi richieste al professionista che deve concentrare la sua disponibilità operativa in un dato territorio, provvedendo alle necessità di quella comunità. In particolare, l’assistente sociale deve saper lavorare in rete con altri servizi presenti sul territorio (ASL, Autorità Giudiziaria), collaborare con differenti professionisti (psicologi, educatori, medici) e saper realizzare offerte di servizi in un’ottica di rete: coinvolgendo le reti formali (parenti, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro) e informali. Con la legge 328 si realizza quindi il passaggio da una programmazione che utilizzava una prospettiva di tipo “government” in cui era il soggetto pubblico a prendere decisioni (a governare), a una prospettiva di tipo “governance” in cui il governo si realizza grazie alla mobilitazione di una serie di soggetti (pubblici, di privato sociale e della società). Quest’ultimo concetto implica l’idea che il raggiungimento di un obiettivo sia frutto dell’azione autonoma, ma non isolata, dei diversi attori - Stato, Regioni, Province, Enti locali, Terzo settore e privati - che possono e devono dare un contributo al processo di attuazione delle politiche sociali. La partecipazione attiva degli attori sopracitati è resa possibile dall’avvenuta decentralizzazione, la tendenza cioè, al decentramento istituzionale della politica stessa, in una logica di governo non più gerarchico ma declinato territorialmente. La legge n. 328 è una “legge quadro”, un provvedimento normativo volto a offrire un’ampia cornice generale e a indicare gli interventi minimi garantiti a livello nazionale. L’impostazione della legge è però stata compromessa dalla riforma del Titolo V della Costituzione^3 (neanche un anno dopo l’entrata in vigore della Legge quadro 328). Questo provvedimento ha ridisegnato le competenze legislative dei diversi livelli amministrativi, attribuendo la potestà legislativa in materia di (^2) Sussidiarietà orizzontale: Questo concetto vale quando nei servizi sociali sono attivi soggetti del Terzo Settore. In questo caso il principio è quello per cui se un ente non profit svolge bene una attività il soggetto pubblico non necessariamente deve intervenire ma deve sostenere l’azione. (^3) Riforma del Titolo V: Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Bibliografia E. Codini, A. Fossati, S.A. Frego Luppi, (2019), “Manuale di diritto dei servizi sociali”, Giappichelli L. Fazzi, (2016), Il Servizio sociale nel Terzo settore”, Maggioli editore, Sant’Arcangelo di Romagna. Sitografia Legge 328/2000 e Terzo settore: fu vera svolta? - Welforum.it La 328 ha vent'anni: ha raggiunto la maturità? • Secondo Welfare Venti anni di 328. Una legge innovativa, più apprezzata dagli operatori che dalla politica - Redattore Sociale Legge quadro 328/2000: Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (assistentisociali.org)