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Il Rapporto Obbligatorio: Definizione, Tipi e Caratteristiche, Sintesi del corso di Diritto Privato

Tratta del rapporto di obbligazioni riassunto non molto sintetico con tutti i punti fondamentali

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 22/03/2023

Marghesorg
Marghesorg 🇮🇹

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IL RAPPORTO OBBLIGATORIO
Con il termine “obbligazione” si intende il rapporto tra due soggetti, il soggetto passivo c.d. debitore ed il
soggetto attivo c.d. creditore, in forza del quale il primo è tenuto, nei confronti del secondo, ad una
determinata prestazione. Il rapporto obbligatorio dà luogo a due posizioni correlate: alla posizione passiva
(di debito) fa da contraltare quella attiva (di credito). Tale concetto si esprime anche dicendo che al
debitore da capo una determinata obbligazione, mentre al creditore fa capo il correlativo diritto di credito.
Il creditore, per conseguire l’utilità cui ha diritto, ha bisogno dell’indispensabile cooperazione del debitore.
Il diritto del creditore è, quindi, un diritto nei confronti del debitore, per questo si dice relativo (o
personale) in quanto può essere fatto valere solo nei confronti di quest’ultimo. La nozione di diritto di
credito viene tradizionalmente contrapposta a quella di diritto reali: mentre quest’ultimo è un diritto sulla
cosa, caratterizzato dai connotati dell’immediatezza e dell’assolutezza, il primo è un diritto nei confronti di
un soggetto obbligato ad una determinata prestazione. La distinzione si fa più sottile allorquando la
prestazione dovuta dal debitore consiste nel consentire al creditore di trarre da un bene le utilità che lo
stesso è in grado di offrire. Con riferimento a questi casi, si dice che il potere del creditore sul bene è
mediato, in quanto il godimento del bene gli viene garantito attraverso la condotta imposta al debitore e
relativo in quanto può esercitarsi nei confronti del solo debitore. Proprio per questo si parla di “diritti
personali di godimento” per distinguerli dai “diritti reali di godimento”. La giuridicità del vincolo del
debitore è sanzionata soltanto con una responsabilità patrimoniale: il debitore risponde
dell’inadempimento delle obbligazioni con tutti i sui beni presenti e futuri. Vale a dire che, se la sua pretesa
all’adempimento resta insoddisfatta, il creditore può invocare misure coercitive solo sul patrimonio
dell’obbligato. Il creditore, se ha diritto di ricevere una somma di denaro potrà conseguire tramite
l’esecuzione forzata specifica: obbligo di consegnare una cosa determinata o di concludere un contratto.
Negli altri casi, il creditore insoddisfatto può chiedere il risarcimento danni subiti, con la sostituzione, alla
prestazione originariamente dovuta e rimasta incompiuta, di un credito pecuniario suscettibile coattiva.
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni possono sorgere da: contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in
conformità dell’ordinamento giuridico. Tali fattispecie si dicono “fonti” delle obbligazioni. Per le
obbligazioni che non derivano né da contratto né da atto illecito, il legislatore italiano riconosce che anche
altri atti o fatti sono idonei a produrre rapporti obbligatori nei casi in cui tale idoneità sia riconosciuta
dall’ordinamento giuridico. Fra le fonti di obbligazione diverse dal contratto e dall’atto illecito debbono
annoverarsi anche quelle c.d. innominate, cioè tutti quegli accadimenti che siano ritenuti idonei alla
produzione di obbligazione. Il codice civile prevede e disciplina autonomamente (1173-1320 c.c.) la figura
generale dell’obbligazione, a prescindere dalla fonte da cui, a sua volta, l’obbligazione concretamente
discendere; trattando poi delle singole fonti da cui la stessa può derivare: il contratto, i titoli di credito ecc..
L’OBBLIGAZIONE NATURALE
Alla nozione di obbligazione (c.d. civile) si contrappone la nozione di obbligazione naturale, che si ha
allorquando una determinata prestazione è dovuta non già in forza di una delle fonti bensì in esecuzione di
un dovere morale o sociale. Diversamente da quel che avviene in ipotesi di obbligazione civile, il debitore
non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione oggetto di obbligazioni naturale, ma, se la esegue
non può chiederne la restituzione. Quest’ultimo effetto presuppone, però il concorso della: spontaneità
dell’esecuzione, cioè che la prestazione sia eseguita senza coazione; la capacità del soggetto che esegue la
prestazione; la proporzionalità tra la prestazione eseguita, da un lato, ed i mezzi di cui l’adempimento
dispone e l’interesse da soddisfare, da altro lato non può considerarsi doveroso ciò che va oltre quanto
l’adempiente può ragionevolmente fare o quanto il beneficiario può ragionevolmente attendersi. Il diritto
dell’accipiens di non restituire la prestazione ricevuto in adempimento di un’obbligazione naturale
costituisce l’unico effetto dell’obbligazione naturale stessa, sicché quest’ultima non potrà, ad es. essere
oggetto di novazione oggettiva, di cessione, di trasmissione ereditaria. Si ritiene costituiscono
adempimento di obbligazione naturale: le prestazioni gratuite effettuate a favore del convivente more
uxorio, il pagamento spontaneo di interessi pattuiti oralmente in misura extralegale, l’adempimento
spontaneo di una disposizione testamentaria orale, le prestazioni effettuate a favore di parenti nei cui
confronti non sussista un obbligo alimentare, l’adempimento del debito che residua dopo l’esecuzione del
concordato.
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IL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Con il termine “obbligazione” si intende il rapporto tra due soggetti, il soggetto passivo c.d. debitore ed il soggetto attivo c.d. creditore, in forza del quale il primo è tenuto, nei confronti del secondo, ad una determinata prestazione. Il rapporto obbligatorio dà luogo a due posizioni correlate: alla posizione passiva (di debito) fa da contraltare quella attiva (di credito). Tale concetto si esprime anche dicendo che al debitore da capo una determinata obbligazione, mentre al creditore fa capo il correlativo diritto di credito. Il creditore, per conseguire l’utilità cui ha diritto, ha bisogno dell’indispensabile cooperazione del debitore. Il diritto del creditore è, quindi, un diritto nei confronti del debitore, per questo si dice relativo (o personale) in quanto può essere fatto valere solo nei confronti di quest’ultimo. La nozione di diritto di credito viene tradizionalmente contrapposta a quella di diritto reali: mentre quest’ultimo è un diritto sulla cosa, caratterizzato dai connotati dell’immediatezza e dell’assolutezza, il primo è un diritto nei confronti di un soggetto obbligato ad una determinata prestazione. La distinzione si fa più sottile allorquando la prestazione dovuta dal debitore consiste nel consentire al creditore di trarre da un bene le utilità che lo stesso è in grado di offrire. Con riferimento a questi casi, si dice che il potere del creditore sul bene è mediato, in quanto il godimento del bene gli viene garantito attraverso la condotta imposta al debitore e relativo in quanto può esercitarsi nei confronti del solo debitore. Proprio per questo si parla di “diritti personali di godimento” per distinguerli dai “diritti reali di godimento”. La giuridicità del vincolo del debitore è sanzionata soltanto con una responsabilità patrimoniale: il debitore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni con tutti i sui beni presenti e futuri. Vale a dire che, se la sua pretesa all’adempimento resta insoddisfatta, il creditore può invocare misure coercitive solo sul patrimonio dell’obbligato. Il creditore, se ha diritto di ricevere una somma di denaro potrà conseguire tramite l’esecuzione forzata specifica: obbligo di consegnare una cosa determinata o di concludere un contratto. Negli altri casi, il creditore insoddisfatto può chiedere il risarcimento danni subiti, con la sostituzione, alla prestazione originariamente dovuta e rimasta incompiuta, di un credito pecuniario suscettibile coattiva. FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Le obbligazioni possono sorgere da: contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. Tali fattispecie si dicono “fonti” delle obbligazioni. Per le obbligazioni che non derivano né da contratto né da atto illecito, il legislatore italiano riconosce che anche altri atti o fatti sono idonei a produrre rapporti obbligatori nei casi in cui tale idoneità sia riconosciuta dall’ordinamento giuridico. Fra le fonti di obbligazione diverse dal contratto e dall’atto illecito debbono annoverarsi anche quelle c.d. innominate, cioè tutti quegli accadimenti che siano ritenuti idonei alla produzione di obbligazione. Il codice civile prevede e disciplina autonomamente (1173-1320 c.c.) la figura generale dell’obbligazione, a prescindere dalla fonte da cui, a sua volta, l’obbligazione concretamente discendere; trattando poi delle singole fonti da cui la stessa può derivare: il contratto, i titoli di credito ecc.. L’OBBLIGAZIONE NATURALE Alla nozione di obbligazione (c.d. civile) si contrappone la nozione di obbligazione naturale, che si ha allorquando una determinata prestazione è dovuta non già in forza di una delle fonti bensì in esecuzione di un dovere morale o sociale. Diversamente da quel che avviene in ipotesi di obbligazione civile, il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione oggetto di obbligazioni naturale, ma, se la esegue non può chiederne la restituzione. Quest’ultimo effetto presuppone, però il concorso della: spontaneità dell’esecuzione , cioè che la prestazione sia eseguita senza coazione; la capacità del soggetto che esegue la prestazione; la proporzionalità tra la prestazione eseguita, da un lato, ed i mezzi di cui l’adempimento dispone e l’interesse da soddisfare, da altro lato non può considerarsi doveroso ciò che va oltre quanto l’adempiente può ragionevolmente fare o quanto il beneficiario può ragionevolmente attendersi. Il diritto dell’ accipiens di non restituire la prestazione ricevuto in adempimento di un’obbligazione naturale costituisce l’unico effetto dell’obbligazione naturale stessa, sicché quest’ultima non potrà, ad es. essere oggetto di novazione oggettiva, di cessione, di trasmissione ereditaria. Si ritiene costituiscono adempimento di obbligazione naturale: le prestazioni gratuite effettuate a favore del convivente more uxorio , il pagamento spontaneo di interessi pattuiti oralmente in misura extralegale, l’adempimento spontaneo di una disposizione testamentaria orale, le prestazioni effettuate a favore di parenti nei cui confronti non sussista un obbligo alimentare, l’adempimento del debito che residua dopo l’esecuzione del concordato.

I SOGGETTI

I soggetti attivo e passivo del rapporto obbligatorio, cioè, il creditore e debitore, debbono essere determinati o, quando meno determinabili. Talora la titolarità del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene si parla allora di obbligazioni reali. L’obbligazione a soggetto determinabili, va tenuta distinta dall’obbligazione c.d. “ambulatoria”, in cui la trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore comporta che quest’ultimo ignori a chi, alla scadenza, dovrà effettuare la prestazione. LE OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE Purché sussista un rapporto obbligatorio è indispensabile la presenza di almeno due soggetti: il debitore e il creditore c.d. obbligazioni semplice. È tuttavia possibile che l’obbligazione faccia capo ad una pluralità di soggetti c.d. obbligazioni plurisoggettive. Tale ultima ipotesi ricorre in caso di: obbligazione solidale , che si ha allorquando ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare, a favore dell’unico creditore, l’intera prestazione e l’esecuzione di questa, fatta da uno qualsiasi di essi, ha effetto liberatorio a favore di tutti gli altri c.d. obbligazione solidale passiva o ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti dell’unico debitore all’interna prestazione e l’esecuzione fatta a favore di uno dei creditori estinguere l’obbligazione c.d. obbligazione solidale attiva; obbligazione parziaria , che si ha allorquando ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita da ciascuno per la sua parte dagli altri condebitori c.d obbligazione parziaria passiva, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita a favore singolarmente degli altri creditori, per la quota di rispettiva spettanza c.d. obbligazioni parziaria attiva. L’art. 1294 c.c statuisce il principio secondo cui, in caso di pluralità di debitori di una medesima prestazione, gli stessi sono tenuti in solido c.d. presunzione di solidarietà passiva. La regola tende a tutelare il creditore: il creditore di un’obbligazione solidale si trova infatti in una situazione più favorevole rispetto a quella del creditore di un’obbligazione parziaria, quest’ultimo non solo ha il fastidio di dover chiedere a ciascuno dei debitori la sua parte, ma corre anche il risultato dell’insolvenza di taluno dei condebitori. In caso di pluralità di creditori, si ritiene invece che la solidarietà ricorra solo nelle ipotesi espressamente prevista dalla legge o dal titolo. LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI Sull’ipotesi più importante di obbligazioni plurisoggettiva, cioè sull’obbligazione solidale passiva, va rilevato che: A) nei rapporti fra debitore e creditore, valgono i seguenti principi: -il creditore può rivolgersi per ottenere l’intera prestazione, ad uno qualsiasi o a taluni, a sua scelta, dei coobbligati. Il coobbligato della prestazione non può esimersi dall’adempimento integrale, salvo che la legge non preveda a sua favore il c.d. beneficio di escussione, l’onere cioè del creditore di procedere preventivamente nei confronti di altro condebitore,-l’effettuazione integrale della prestazione, ad opera di uno dei coobbligati, estingue l’obbligazione, con conseguente liberazione di tutti gli altri da ogni ulteriore obbligo nei confronti del creditore,-il condebitore cui sia richiesta l’esecuzione della prestazione può opporre al creditore le c.d. eccezioni comuni, ma non quelle c.d. personali altrui,-la costituzione in mora di uno dei condebitori in solido non vale a costituire in mora gli altri,- l’atto con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche riguardo agli altri condebitori, -la rinuncia, da parte del creditore, alla solidarietà a favore di uno dei condebitori non incide sulla natura solidale dell’obbligazione degli altri condebitori,-la transazione, che abbia ad oggetto l’intero debito non produce effetto nei confronti degli altri condebitori, quest’ultimi possono però dichiarare di volerne profittare. B) nei rapporti fra i coobbligati, valgono i seguenti principi: -il carico della prestazione si divide fra i vari condebitori in parti che si presumono eguali, se non risulta diversamente, -se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al ceditore l’intera prestazione, ha diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza c.d. azione di regresso : peraltro, se l’obbligazione è sorta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori, l’altro che abbia effettuato l’intera prestazione ha diritto di richiedere a quest’ultimo il rimborso dell’intera prestazione eseguita,- nell’ipotesi in cui uno o più degli obbligati in via di regresso risulti insolvente, la perdita si ripartisce fra tutti gli altri condebitori. DIVISIBILITÁ E INDIVISIBILITÁ DELL’OBBLIGAZIONE Le obbligazioni si distinguono in : indivisibili , per tali intendendosi quelle che hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale o per sua natura o per volontà delle parti e divisibili, che sono le altre (ad es. quella avente ad oggetto la dazione di una somma di denaro). La distinzione fra

obbligazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue; se diviene impossibile l’altra, l’obbligazione permane ed il debitore non piò liberarsi che eseguendo la prestazione dedotta in obbligazione. LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE L’obbligazione più diffusa è quella pecuniaria: quella, cioè, in cui il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro. I debiti pecuniari vanno estinti mediante “moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento” (art.1277 c.c). Nel nostro Paese, corso legale ha l’euro. Relativamente alle obbligazioni ancora espresse in lire, vale la regola secondo cui “se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima”. Se il debito pecuniario è espresso in moneta estera, il debitore, di regola, può pagare in moneta nazionale, al corso del cambio nel giorno della scadenza principio nominalistico. Peraltro, qualora sia stato chiarito, con la clausola, che il pagamento va fatto proprio nella moneta pattuita, il debitore è tenuto ad adempiere con la valuta straniera. La più recente giurisprudenza ritiene che le obbligazioni pecuniarie possano essere dal debitore estinte mediante qualsiasi altro mezzo di pagamento (es. assegno) che garantisca al creditore il medesimo effetto del pagamento in contanti. Da ciò consegue che: se il debitore paga in moneta avente corso legale, il creditore non può rifiutare il pagamento se di importo inferiore di 30.000 euro, e l’effetto liberatorio si verifica al momento della consegna della somma di denaro; se il debitore paga mediante assegno circolare o bancario, il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo e l’effetto liberatorio si verifica quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma. La moneta, a differenza degli altri beni, non risulta idonea a soddisfare direttamente determinati bisogni dell’uomo: la si può scambiare al fine di ottenere altri beni o servizi. Ciò che importa, quindi, è non già il suo valore nominale bensì il suo valore reale. Poiché il valore reale della moneta varia nel tempo si pone il problema se, nelle obbligazioni pecuniarie in cui la prestazione deve essere eseguita dopo un certo intervallo di tempo rispetto al momento in cui l’obbligazione stessa è sorta, il debitore, alla scadenza, debba prestare tanti pezzi monetari quanti erano originariamente previsti. L’art. 1277 c.c codifica il c.d principio nominalistico, ossia il principio secondo cui il debitore si libera pagando, alla scadenza, la medesima quantità di pezzi monetari inizialmente fissata, nonostante il tempo passato dalla costituzione del debito ed indipendentemente dal fatto che, nel frattempo, il potere d’acquisto del danaro abbia subito più o meno accentuate alterazioni. Al fine di cautelarsi contro gli effetti delle oscillazioni di valore della moneta, le parti possono accordare attraverso alcune clausole di ancorare l’importo pecuniario dovuto a parametri, al cui variare si modificherà parallelamente l’entità della somma da corrispondere. In considerazione del carattere fisiologico delle oscillazioni del potere d’acquisto della moneta, la previsione che determinate prestazioni pecuniarie siano indicizzate è talora dettata dalla legge stessa o deve essere sostituita in un provvedimento giudiziale. Dottrina e giurisprudenza ritengono che il principio nominalistico trovi applicazione non già a tutte le obbligazioni destinate ad essere estinte mediante la dazione di una somma di danaro, bensì a quelle sole obbligazioni c.d. di valuta aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di danaro. Si sottraggono all’applicazione del principio nominalistico tutte quelle obbligazioni, c.d. di valore , aventi originariamente ad oggetto una prestazione diversa dalla dazione di una somma di danaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto. La liquidazione dell’obb.di valore va effettuata attraverso una triplice operazione: la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell’obbligazione aveva all’epoca in cui è sorta l’obbligazione stessa c.d. aestimatio; la successiva rivalutazione di detto importo, dall’epoca in cui è sorta l’obbligazione al momento della liquidazione attraverso l’applicazione degli indici INSTAT di variazione del costo della vita c.d. taxatio; l’eventuale liquidazione dell’ulteriore danno di ritardo nell’ottenimento della prestazione, danno la cui dimostrazione grava in ogni caso sul creditore c.d. interessi compensativi. In alternativa la giurisprudenza tende a quantificare direttamente il valore monetario attuale dell’obbligazione di valore da liquidare, specificando se tale valore comprende o meno anche il danno da ritardo, funzione che, in caso negativo, deve essere assolta dagli interessati compensativi. Per effetto della liquidazione il debito di valore si converte in debito di valuta. GLI INTERESSI Quella agli interessi è una particolare obbligazione pecuniaria, avente carattere accessorio rispetto ad un’obbligazione principale pur essa a contenuto pecuniario. Quanto alla fonte, gli interessi si distinguono in; legali , se dovuti in forza di una previsione di legge e convenzionali se dovuti in forza di un accordo fra

debitore e creditore. Quanto alla loro funzione, gli interessi vengono normalmente distinti in: corrispettivi, che sono quelli dovuti al creditore sui capitali concessi a mutuo essi rappresentano una sorta di corrispettivo per il godimento che il debitore ha del danaro del creditore ; compensativi , che sono quelli dovuti al creditore di obbligazioni c.d. di valore, essi rappresentano una sorta di compenso del danno della prestazione dovutagli; moratori , che sono dovuti dal debitore in mora al creditore di obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro. L’ammontare dell’obbligazione degli interessi si determina in misura percentuale c.d. tasso d’interesse rispetto all’entità dell’obbligazione principale c.d. capitale ed in relazione al tempo con riferimento al quale gli interessi sono dovuti. Il tasso, sulla base del quale si calcolano gli interessi si distingue in: legale, che è dall’art. 1284 c.c. fissato in misura pari a 5% in ragione d’anno e convenzionale, che viene fissato per accordo fra debitore e creditore. Le parti non possono, però fissare un tasso d’interesse superiore di oltre 4% rispetto al tasso effettivo globale medio degli interessi praticati, maggiorato del 25% c.d. tasso soglia. Oltre questa soglia vi sono i c.d. tassi usurari. Sugli interessi scaduti non maturano interessi ed è vietata anche la clausola che dovesse prevederle, salvo di interessi primari scaduti e dovuti da almeno 6 mesi o da usi contrari c.d. anatrocismo.