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Regime Penitenziario, Appunti di Diritto Penitenziario

Il regime penitenziario ( Artt. 32-44 Legge 354/75)

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 01/05/2018

rocco1972
rocco1972 🇮🇹

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IL REGIME PENITENZIARIO (Artt. 32-44 Legge 354/75)
Il regime penitenziario costituisce un complesso di norme che disciplinano la vita quotidiana di un
istituto.
Tali regole si riferiscono al contegno che detenuti (imputati e condannati) ed internati devono tenere
tra loro (rapporti interpersonali) e nei confronti degli operatori penitenziari nonché, più in generale,
all’obbligo che essi hanno di rispettare le norme che regolano la vita penitenziaria nei suoi
molteplici aspetti.
Le norme costituenti il regime penitenziario sono contenute nella Legge 354/75, nel regolamento di
esecuzione DPR 230/2000 e nei regolamenti interni degli istituti.
L’amministrazione deve farle conoscere a detenuti ed internati, per poi pretenderne l’osservanza.
L’obbligo di informazione deve essere adempiuto:
tramite il colloquio che il detenuto, dopo il suo ingresso in istituto, ha con il direttore o con un
operatore da lui designato (art. 23, comma 5°, R.E.);
sempre all’atto dell’ingresso, consegnando a ciascun detenuto o internato un estratto (scritto
anche nelle lingue più diffuse tra i detenuti ed internati stranieri) delle principali norme e
disposizioni regolamentari penitenziarie (art. 69, comma 2°, R.E.);
tenendo a disposizione di tutti i detenuti e gli internati, presso la biblioteca o altro locale
accessibile, i testi integrali della normativa penitenziaria (art. 69, comma 1°, R.E.).
Contro l’inosservanza di tali prescrizioni il detenuto può esperire il reclamo previsto dall’art. 35
Legge 354/75.
INGRESSO IN ISTITUTO
(art.22 e 23 del DPR n. 230/2000)
AMMISSIONE IN ISTITUTO
L’art.22 del RE prevede la ricezione delle persone indicate nell’art. 94 del D.lgs. n.271/89 e di
quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da
cui consegue la privazione dello stato di libertà.
L’art.94 recita: “Il Pubblico ufficiale non può ricevere ritenervi alcuno se non in forza di un
provvedimento dell’autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di
polizia giudiziaria”.
I provvedimenti dell’autorità giudiziaria sono:
Ordinanze di custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 285 c.p.p.
Ordini di esecuzione pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto ai sensi dell’art. 384 c.p.p.
Provvedimenti di revoca di misure alternative alla detenzione
Ripristino della misura di sicurezza detentiva di cui all’art. 214 c.p.
Qualsiasi altro provvedimento coercitivo legittimamente emesso dalla stessa autorità giudiziaria.
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IL REGIME PENITENZIARIO (Artt. 32-44 Legge 354/75)

Il regime penitenziario costituisce un complesso di norme che disciplinano la vita quotidiana di un istituto. Tali regole si riferiscono al contegno che detenuti (imputati e condannati) ed internati devono tenere tra loro (rapporti interpersonali) e nei confronti degli operatori penitenziari nonché, più in generale, all’obbligo che essi hanno di rispettare le norme che regolano la vita penitenziaria nei suoi molteplici aspetti. Le norme costituenti il regime penitenziario sono contenute nella Legge 354/75, nel regolamento di esecuzione DPR 230/2000 e nei regolamenti interni degli istituti. L’amministrazione deve farle conoscere a detenuti ed internati, per poi pretenderne l’osservanza.

L’obbligo di informazione deve essere adempiuto:

• tramite il colloquio che il detenuto, dopo il suo ingresso in istituto, ha con il direttore o con un

operatore da lui designato (art. 23, comma 5°, R.E.);

• sempre all’atto dell’ingresso, consegnando a ciascun detenuto o internato un estratto (scritto

anche nelle lingue più diffuse tra i detenuti ed internati stranieri) delle principali norme e disposizioni regolamentari penitenziarie (art. 69, comma 2°, R.E.);

• tenendo a disposizione di tutti i detenuti e gli internati, presso la biblioteca o altro locale

accessibile, i testi integrali della normativa penitenziaria (art. 69, comma 1°, R.E.). Contro l’inosservanza di tali prescrizioni il detenuto può esperire il reclamo previsto dall’art. 35 Legge 354/75.

INGRESSO IN ISTITUTO

(art.22 e 23 del DPR n. 230/2000)

AMMISSIONE IN ISTITUTO

L’art.22 del RE prevede la ricezione delle persone indicate nell’art. 94 del D.lgs. n.271/89 e di quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà. L’art.94 recita: “Il Pubblico ufficiale non può ricevere né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria”.

I provvedimenti dell’autorità giudiziaria sono:

Ordinanze di custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 285 c.p.p. Ordini di esecuzione pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p. Fermo di indiziato di delitto ai sensi dell’art. 384 c.p.p. Provvedimenti di revoca di misure alternative alla detenzione Ripristino della misura di sicurezza detentiva di cui all’art. 214 c.p. Qualsiasi altro provvedimento coercitivo legittimamente emesso dalla stessa autorità giudiziaria.

Avviso di consegna

è la condizione minima e necessaria per accettare il detenuto presso l’istituto. Viene sostanzialmente redatto in occasione di “arresto in flagranza” e “fermo di indiziato di delitto” da parte della P.G. Tale documento contiene: intestazione del comando che ha operato l’arresto o il fermo; dati del soggetto data e ora dell’arresto o del fermo indicazione del reato indicazione se il Sostituto Procuratore della Repubblica (PM) abbia disposto o meno l’isolamento firma dell’ufficiale di P.G. che ha redatto l’avviso di consegna

L’avviso di consegna costituisce a tutti gli effetti titolo giuridico alla detenzione, non è obbligatorio infatti che allo stesso si alleghi il verbale di arresto o fermo(circ. n.548353/3 del 16.03.1999)

Ordinanza di custodia cautelare

con tale provvedimento, ex art. 285 c.p.p., il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di PG che

l’imputato sia catturato e condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’AG.

Ordine di esecuzione

è emesso dal PM dell’Ufficio Esecuzione presso la Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva passata in giudicato (definitiva od irrevocabile). Con tale provvedimento il PM dispone la carcerazione del condannato, se non già detenuto. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministero della Giustizia e notificato all’interessato. Spesso negli istituti penitenziari vengono notificati diversi ordini di esecuzione pena anche a soggetti imputati per altri procedimenti e che quindi assumono duplice posizione giuridica: nel caso in cui il soggetto abbia posizione giuridica di imputato e gli venga notificato un ordine di esecuzione pena, inizierà ad espiare quest’ultimo, con decorrenza dalla data di notifica dell’atto.

Provvedimenti di revoca e sospensione delle misure alternative

Nel caso di sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva il direttore dell’istituto o del UEPE a seconda della misura alternativa in corso, informa il MS il quale se ritiene che la misura possa proseguire, in base al cumulo delle pene, dispone con decreto la prosecuzione. Trasmetterà gli atti al TS che deciderà entro 20 gg. Sulla prosecuzione o cessazione della misura. Nei casi di comportamenti contrari alle prescrizioni che possono determinare la revoca della misura, il MS ne dispone con decreto motivato la sospensione e ordina l’accompagnamento in istituto del trasgressore. Trasmetterà gli atti al TS che deciderà nel termine di 30 gg in via definitiva.

COSTITUZIONE IN CARCERE:

Reati per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza

procedere, oltre agli adempimenti di rito già indicati, al suo arresto per evasione ex art. 3 Legge 203/91 con informativa al P.M. di turno.

Il soggetto è sottoposto all’ isolamento giudiziario previsto dal n° 3) dell’art. 33 della Legge 354/75, solo se l’AG ha disposto in tal senso. L’isolamento giudiziario risponde ad esigenze processuali di tipo probatorio, di volta in volta individuate dall’AG procedente e non dalla direzione penitenziaria che non può, di propria iniziativa, isolare l’indagato o l’imputato. Il provvedimento dell’AG che dispone l’isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell’isolamento medesimo. In caso di mancata indicazione dei suddetti elementi, la direzione richiede all’AG competente le integrazioni necessarie.

MODALITA’ DELL’INGRESSO IN ISTITUTO

Conclusa la fase dell’ammissione, dopo aver accertato che il soggetto è stato ricevuto legittimamente, si procede a:

Perquisizione di primo ingresso

La perquisizione di primo ingresso, viene di norma effettuata nell’Ufficio Casellario o in locali attigui alla portineria. È opportuno segnalare che le Forze di Polizia, prima di lasciare l’Istituto, attendono che le operazioni di cui sopra vengano ultimate, ciò al fine rilevare sul nuovo giunto l’eventuale presenza di lesioni ovvero di oggetti o cose pertinenti al reato. Le operazioni di perquisizione, espletate sempre nel rispetto della dignità della persona ai sensi dell’art. 34 dell’O.P. e art. 23 e 74 R.E., sono eseguite con scrupolo e accuratezza sia sul soggetto, che sugli effetti personali. Gli eventuali oggetti di valore, rinvenuti in possesso del detenuto, sono ritirati e custoditi in cassaforte. Degli stessi viene fatta annotazione su un apposito Registro, c.d. Modello 10/N, depositato presso il Casellario. I documenti, le valigie, gli indumenti in eccedenza e gli altri oggetti non consentiti vengono annotati su un altro Registro cd Modello 11 e ivi depositati. Tale modello viene utilizzato anche per registrare il corredo che l’Amministrazione fornisce (cd.“fornitura”) e quanto viene lasciato al detenuto, sia che si tratti di vestiario sia degli altri oggetti consentiti. Il denaro ritirato viene versato nella cassa dell’Istituto ed accreditato sul conto del detenuto appositamente acceso e registrato sull’apposito Bollettario, la cui ricevuta è rilasciata al detenuto stesso.

Immatricolazione

Successivamente, si procede all’operazione d’immatricolazione che consiste nell’annotare in apposito registro, vidimato dal MS ed oggi siglato dal direttore (mod. IP3, attualmente automatizzato tramite il Sistema Informatico Amministrazione Penitenziaria c.d. AFIS) tutti i dati anagrafici, connotati fisici, dati relativi all’arresto e forza di polizia che vi ha proceduto, indicazione del provvedimento restrittivo, A.G. procedente, nome del caposcorta, firma del capo

matricola e firma del detenuto; il tutto è corredato da foto segnaletiche ed impronte digitali del soggetto. Contestualmente alla compilazione del mod. IP3, avviene l’assegnazione meccanizzata della matricola SIAP/AFIS e del numero di codificazione “progressivo Istituto”. Qualora il detenuto o l’internato si rifiuti di fornire le sue generalità o quando vi sia fondato motivo per ritenere che le generalità fornite siano false, il soggetto è identificato sotto la provvisoria denominazione di “sconosciuto”. Di ciò viene fatto rapporto all’AG. Si procede quindi alla compilazione della cartella personale, ai sensi dell’art. 26 R.E., nella quale vengono inseriti dati anagrafici, foto impronte digitali e ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona. Ultimato ogni altro carteggio relativo alla immatricolazione, si inizia ad impostare la posizione giuridica del nuovo giunto ed a stilare la lettera di comunicazione d’ingresso alle varie autorità competenti (c.d. Mod. 8 ex art. 62 R.D. 18/6/1931, n. 787). Qualora si tratti di detenuti stranieri sarà compito dell’addetto alla matricola informare questi ultimi della facoltà di opporsi alla comunicazione del loro stato di detenzione all’Autorità Consolare dello Stato di appartenenza, come recentemente disposto dalla Lettera Circolare n. 561058 del 17/11/99 emanata in seguito al D.P.R. n. 394/99, attuativo del T.U. Immigrazione n. 286/98. Meritano menzione il mod. IP1, (ex. Modello 13) registro già vidimato dal MS e oggi siglato dal direttore, in cui sono iscritte le impugnazioni, dichiarazioni e le richieste presentate dai detenuti, nomina del difensore , da inviare all’AG lo stesso giorno o al massimo il giorno successivo; il mod. IP2 relativo alle modalità della notificazione, al Direttore stesso, di atti che riguardano il detenuto o internato legittimamente assente dall’istituto; il mod. IP5 relativo ai colloqui investigativi.

Terminate tali operazioni viene compilato un apposito fascicolo titolato: Servizio Nuovi Giunti (appositamente ideato e stampato in loco sulla base delle esigenze tecnico operative maturate nel tempo e con l’esperienza), nel quale vengono riportati, oltre ai dati personali e giuridici relativi al detenuto, anche:

  1. (^) dichiarazione liberatoria d’incolumità personale o di convivenza con la restante popolazione detenuta, nonché l’appartenenza ad organizzazioni criminali di stampo mafioso, redatta in risposta alle esigenze di cui all’artt. 32 e 33 R.E.;
  2. dichiarazione ex art. 94 delle disposizioni d’attuazione del C.P.P., circa la conoscenza del provvedimento restrittivo a suo carico;
  3. segnalazioni del sanitario, in relazione alla visita medica di primo ingresso, ai sensi dell’art. 23 R.E.;
  4. presidio psicologico (art. 23 R.E.);
  5. indicazioni dell’esperto per l’allocazione;
  6. colloquio con l’educatore (art. 23 R.E.);
  7. (^) indicazioni dell’esperto dell’area pedagogica (interventi da effettuare);
  8. decisioni dell’autorità dirigente;
  9. scheda decodificata afferente lo stato di eventuale tossicodipendenza del soggetto, trattamenti farmacologici in atto o da intraprendere.

Tale strumento tecnico operativo accompagna il ristretto nel percorso finalizzato ad idonea allocazione presso il reparto detentivo all’uopo evidenziato a seguito della compilazione ed in base a quanto previsto dall’art. 14 O.P. e dagli artt. 30, 31 e 32 R.E., nonché dall’art. 96 delle disposizione di attuazione del C.P.P. Fondamentali per soddisfare le esigenze sopra evidenziate sono il colloquio di primo ingresso, la prima visita medica ed il colloquio con l’esperto del presidio nuovi giunti, ciò al fine di adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per tutelare l’incolumità personale del detenuto, la sua salute, nonché la sicurezza degli altri detenuti, del personale e dell’istituto e per soddisfare eventuali esigenze giudiziarie (art. 23 R.E., Circ. n. 3337/5787 del 07/03/1992 e successive).

Se trattasi di detenuto per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen., 630 cod. pen. 74 DPR 309/90, 291 quater D.P.R. 43/73 ecc. sono obbligatorie le lettere di comunicazione al DAP e al Provveditorato Regionale. Il soggetto è automaticamente assegnato al circuito di alta sicurezza (AS) e il Ministro della Giustizia, con decreto, può disporre nei suoi confronti l’applicazione dell’art. 41 bis, comma II, L. 354/75, qualora ne ricorrano i presupposti. Se trattasi di detenuto comune, il soggetto è ubicato in una sezione comune salvo che il PM ne abbia disposto l’isolamento giudiziario: in questo caso, il soggetto sarà ubicato in una sezione per isolati giudiziari. Se trattasi di più coimputati/coindagati per i quali il PM ha disposto il divieto d’incontro (divieto di comunicare), essi devono essere tenuti separati. Se non è stato disposto né l’isolamento giudiziario né il divieto d’incontro, trattandosi comunque di imputati è opportuno tenere i soggetti separati onde evitare inquinamento delle prove od altro (art. 96 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.), salvo che esigenze dell’istituto non lo consentano. Il divieto d’incontro per motivi di giustizia è revocato nel momento in cui lo dispone l’AG. I divieti d’incontro per motivi cautelari riguardano invece detenuti che nel carcere hanno manifestato incompatibilità (scontri, etc.) e vengono disposti dal Comandante di Reparto o dal Direttore dell’istituto. Per quanto concerne i detenuti appartenenti a clan mafiosi o camorristici, il Direttore dell’istituto dispone il divieto d’incontro tra gli stessi notiziando il DAP che procede alla ratifica del provvedimento. L’appartenenza ad un determinato “clan” si desume dall’informativa di P.G. oppure da dichiarazioni rese dal detenuto le quali vanno attentamente vagliate.

IL REGIME DISCIPLINARE

E’ diretto a stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo del soggetto.

In caso il soggetto commetta una delle infrazioni di cui all’art. 77 RE, o nelle ipotesi di tentativo delle infrazioni stesse verrà sanzionato con l’esclusione dalle attività in comune solo per le infrazioni previste dal numero 9, comma 1, in poi; salvo che si tratti di infrazione reiterata nel termine di tre mesi da quella precedente. Per le sanzioni inflitte all’imputato è data comunicazione all’AG che procede. In caso di fatti rilevabili anche penalmente si può procedere alla sospensione del giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina

Le sanzioni:

1. Richiamo 2. Ammonizione

dal DIRETTORE

3. Esclusione dalle attività culturali, ricreative e sportive per max 10 gg. 4. Isolamento durante la permanenza all’aria aperta per max 10 gg. 5. Esclusione dalle attività in comune per max 15 gg.

Dal CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Il consiglio di disciplina è composto dal direttore, che lo presiede, dal sanitario e dall’ educatore

Fondamenti dell’azione disciplinare

  • principio di legalità
  • tipicizzazione dei comportamenti sanzionati
  • obbligo della motivazione, conseguente alla contestazione dell’addebito

Procedimento disciplinare

  • redazione del rapporto;
  • contestazione dell’addebito entro 10 giorni;
  • (^) 1) irrogazione della sanzione se di competenza del direttore – 2) convocazione del consiglio di disciplina entro 10 giorni se la sanzione da infliggere è di competenza del C. di D.

Sospensione e revoca delle sanzioni

  • Se si presume che il detenuto si asterrà dal commettere altre infrazioni , la sanzione può essere condizionalmente sospesa per 6 mesi, al termine dei quali la sanzione è estinta. In caso contrario la sospensione è revocata
  • In casi eccezionali la sanzione può essere condonata

Provvedimenti in via cautelare (art. 78 RE)

  1. In casi di assoluta urgenza per prevenire danni a cose o persone
  2. Insorgenza o diffusione di disordini
  3. Fatti di particolare gravità per l’ordine e la sicurezza

IL DIRETTORE : Può disporre che il detenuto permanga in camera singola

Subito dopo l’adozione del provvedimento cautelare il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione che può sopportare lo stato di isolamento disciplinare. La durata della misura non può comunque eccedere i 10 giorni e il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

ART. 41 OP: Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione

L’impiego della forza fisica è consentito solo per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti. Il personale deve immediatamente riferirne al direttore il quale disporrà accertamenti sanitari. Al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire l’incolumità dello

Altra ipotesi di isolamento disciplinare è prevista dall’art. 39, comma 1, n. 4, O.P.: l’isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più di dieci giorni. Differisce dalla fattispecie di cui all’art. 33 n. 2 poiché riguarda solo la permanenza all’aria aperta e non tutte le attività in comune e ha una durata massima più breve (10 giorni anziché 15). La competenza è sempre del consiglio di disciplina. Vi è poi il c.d. isolamento cautelare che può precedere, in caso di assoluta urgenza (art. 78, comma 1°, R.E.), per un massimo di 10 giorni, il procedimento disciplinare nei confronti di detenuti o internati che abbiano commesso un’infrazione sanzionabile con l’esclusione dalle attività in comune. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

Isolamento volontario

Non è previsto da alcuna specifica normativa. Sovente capita che alcuni detenuti hanno notevoli problematiche di convivenza con gli altri ristretti, solitamente a causa di particolari reati (ad esempio violentatori, pedofili, infami, tutori dell’ordine, etc.) censurati anche dalla sub-cultura carceraria. Trattasi di una scelta obbligata, spesso determinata dall’impossibilità di organizzare sezioni di istituto che, in osservanza ai criteri dettati dall’art. 14 Legge 354/75 e dall’art. 32, comma 3°, R.E., consentano raggruppamenti limitati di soggetti. Tali soggetti al fine di evitare pericoli per la loro incolumità sollecitano l’ubicazione in reparti appositi e quando non vi sono presso il reparto isolamento. E’ opportuno che la dichiarazione, ben motivata, sia ripetuta nel tempo e trasmessa agli organi superiori per eventuali provvedimenti di trasferimento in strutture ove sono ristretti altri soggetti con le stesse problematiche e ciò nella considerazione che il perdurare dello stato di isolamento, in reparti che per la loro tipologia non possono offrire un adeguato trattamento, potrebbe avere notevoli riflessi sullo stato psichico del soggetto con conseguente esposizione a rischio suicida (vedi in particolare la circolare n. 148399/4.1 del 21.04.1998).

Isolamento penale

Trattasi di isolamento poco praticabile. E’ applicato solitamente ad ergastolani o condanne (molto elevate) alla reclusione e può essere diurno o notturno. Tale regime può essere applicato solo dopo che la sentenza diventa esecutiva. Peraltro, l’art. 73 c. 4 RE non esclude che il soggetto isolato diurno possa essere ammesso alle attività lavorative, nonché corsi di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.

LE PERQUISIZIONI PERSONALI (Art. 34 Legge 354/75 e art. 74 R.E.)

La perquisizione è un’operazione di servizio necessaria per garantire la sicurezza all’interno dell’istituto ed è volta a ricercare sulla persona del detenuto oggetti di cui non è consentito il possesso. La perquisizione disciplinata dall’O.P. non deve essere confusa con la perquisizione disciplinata dal codice di procedura penale (artt. 247 e seguenti c.p.p.):

  • La perquisizione disciplinata dall’O.P. è uno strumento di controllo dell’ordine e della disciplina negli istituti, che intende salvaguardare l’incolumità personale degli operatori penitenziari, dei detenuti e dei visitatori;
  • La perquisizione disciplinata dal c.p.p. è un mezzo di ricerca della prova, diretto ad assicurare all’A.G. il corpo del reato o cose pertinenti al reato.

Considerando il fatto che la perquisizione personale è un atto estremamente delicato, il personale di custodia deve procedere con accuratezza e con consapevolezza di ottemperare ad un semplice dovere d’ufficio senza alcuna intenzione di umiliare il soggetto passivo dell’atto. Al fine di garantire che le perquisizioni sulla persona vengano effettuate con assoluta correttezza e nel pieno rispetto della dignità e personalità del detenuto, il R.E. ha dettato alcuni criteri operativi:

  • La perquisizione personale può essere evitata quando l’accertamento può essere eseguito mediante l’ausilio di altri strumenti di controllo (ad esempio, metal-detector);
  • La perquisizione deve essere effettuata dalla polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale corpo che abbia una qualifica non inferiore a vice-sovrintendente;
  • Il personale che effettua la perquisizione deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire;
  • Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati ( perquisizioni locali ) devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di appartenenza dei soggetti;

Perquisizioni ordinarie

Sono ordinarie le perquisizioni che il personale è obbligato ad effettuare in situazioni predeterminate dal regolamento esecutivo e dal regolamento interno, e per le quali i motivi di sicurezza sono presunti (ingresso in istituto del detenuto, trasferimento del detenuto, prima e dopo i colloqui, prima e dopo l’uscita dalle officine, dalle aule, dalla barberia, dalle sezioni detentive, etc.).

Perquisizioni straordinarie

Sono quelle ordinate dal Direttore a seguito di fatti particolari e circostanze tali da far ritenere che siano stati occultati strumenti atti ad offendere od oggetti di cui non è consentito il possesso. Peraltro in tali circostanze, se occorre procedere alla perquisizione dell’intero istituto, il Direttore può richiedere la collaborazione di personale appartenente alle altre forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza). Nei casi di assoluta urgenza, le perquisizioni straordinarie possono essere effettuate dal personale di polizia penitenziaria di propria iniziativa: in tal caso il personale, immediatamente dopo che la perquisizione è stata eseguita, è tenuto a darne a comunicazione al Direttore con la specificazione dei motivi che hanno determinato l’urgenza.

DIRITTO DI RECLAMO (Art. 35 Legge 354/75 e art. 75 R.E.)

L’art. 35 O.P. prevede che detenuti ed internati possano rivolgere istanze o reclami orali e scritti anche in busta chiusa:

  • Al Direttore dell’istituto;
  • Agli Ispettori;
  • Al Direttore Generale dell’amministrazione penitenziaria (Capo del DAP);
  • Al Ministro della Giustizia;
  • Al magistrato di sorveglianza;
  • Alle Autorità Giudiziarie e Sanitarie in visita all’istituto;
  • Al Presidente della Giunta Regionale;
  • Al Presidente della Repubblica;
  • Al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, perché vengano comunicate alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo;

La facoltà di presentare istanze o reclami pure in forma orale presuppone che detenuti ed internati possano incontrare le autorità suddette. Infatti, l’art. 75, comma 1°, R.E. prescrive al magistrato di

• trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio;

• se i trasferimenti non sono effettuati per motivi di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle

richieste dell’interessato;

• Il soggetto prima di partire viene perquisito, viene visitato per accertare lo stato psico-fisico e la

sopportabilità del viaggio.

• Il caposcorta riceve: generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto

durante il viaggio, la cartella personale, il N.O. sanitario per il viaggio, il peculio, il bagaglio personale,

• Quando è necessario effettuare trasferimenti collettivi non sono inclusi ove possibile: i detenuti

per i quali sono in corso attività trattamentali in materia di lavoro, istruzione o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per l’ammissione a misure alternative, le detenute con prole, detenuti nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non agevolmente perseguibili in altra sede; Il DAP dispone i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati, quelli presso i centri di osservazione e, qualora si tratti di detenuti od internati per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 630 cod. pen., 74 DPR 309/90, ecc., anche quelli tra istituti dello stesso provveditorato.

• tra gli istituti dello stesso provveditorato dispone il provveditore regionale (si informerà il

DAP);

• Per gli imputati è chiesto il N.O. all’AG;

• È comunicato al MS ogni trasferimento definitivo;

TRADUZIONI (42 bis OP e 84 RE)

Le traduzioni sono tutte quelle attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizioni di restrizione della libertà personale. Le traduzioni dei detenuti adulti sono effettuate dalla PP, le traduzioni dei minorenni possono essere richieste anche ad altre forze di polizia lì dove non siano disponibili contingenti della PP assegnati al settore minorile. Prevista l’adozione di opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. La legge CAROTTI (introduce il coma 6 bis nell’art. 114 c.p.p.) ha vietato la pubblicazione dell’immagine della persona privata della libertà personale mentre si trova sottoposta all’uso delle manette o altro mezzo di coercizione, salvo il suo consenso. Per quel che riguarda l’uso delle manette ai polsi:

• nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l’uso delle manette modulari multiple dei tipi

definiti con decreto ministeriale;

• nelle traduzioni individuali l’uso delle manette è obbligatorio “ quando lo richiedono la

pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione”. La valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta dall’ AG o dal direttore. Un margine di discrezionalità residua nel personale di PP in ordine alla valutazione delle “circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione”. Circa le competenze dell’AG o direzione in merito alla disposizione de quo si applica in via analogica la disposizione dell’art. 18 comma 8 OP e quindi l’AG sarà competente fino al primo grado, successivamente il direttore.

• Per i soggetti minorenni è vietato l’uso dei mezzi di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi

esigenze di sicurezza.

Le traduzioni per la comparizione dei detenuti in udienza sono richieste dall’AG alla direzione dell’istituto mediante l’ordine di traduzione, in assenza del quale il detenuto non può essere tradotto in aula. Può verificarsi che, dietro esibizione da parte del detenuto di citazione in udienza ritualmente notificata, manchi tuttavia l’ordine di traduzione: in questo caso l’Ufficio Matricola contatta immediatamente l’AG chiedendo la trasmissione del provvedimento. Presso l’Ufficio Matricola è comunque tenuto un registro scadenzario udienze, ove vengono annotate tutte le udienze cui devono presenziare i detenuti, gestito contestualmente anche tramite il sistema telematico. Il detenuto, per essere tradotto in udienza, necessita comunque del nulla osta sanitario al movimento. Il Nucleo Traduzioni, predisporrà la scorta. Al capo-scorta viene consegnato altresì il Modello 400 (“brevi manu” se il N.T.P. è interno all’istituto, con fonogramma se esterno), una scheda che costui dovrà consegnare all’AG. Tale scheda, compilata dall’Ufficio Matricola, indica il procedimento per il quale il detenuto è inviato presso l’AG, nome e cognome del detenuto, data ed ora dell’arresto, posizione giuridica, titolo del reato. Infine, sulla scheda è indicato anche se il detenuto dovrà essere tradotto con o senza l’uso delle manette. L’AG, sul retro del modello 400, annoterà i provvedimenti adottati, eventualmente la fissazione di un’ulteriore udienza per la quale non si renderà più necessario alcun ordine di traduzione. Se il detenuto si rifiuta di comparire in udienza oppure delega il proprio legale a presenziarvi, la sua dichiarazione viene annotata sul Modello IP1; se il detenuto non è trasportabile per motivi di salute, sarà consegnata all’AG apposita certificazione medica e l’udienza verrà rinviata. L’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, tuttavia, non può rinviarsi e il detenuto deve presenziare, anche coattivamente.

La direzione è tenuta a comunicare all’AG al momento dell’uscita dell’imputato dal carcere per la traduzione alla sede dell’ufficio giudiziario, se il medesimo sia detenuto anche per altra causa. Infatti se nei confronti dell’imputato detenuto è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere in sede dibattimentale, l’imputato è posto immediatamente dopo la lettura del dispositivo in libertà se non detenuto per altra causa. In questo caso la persona dovrà essere riaccompagnata presso l’istituto separatamente dagli altri soggetti da tradurre ed è fatto divieto di qualsiasi mezzo di coercizione fisica e se ne fa richiesta può recarsi presso l’istituto anche senza accompagnamento. (legge 492/92 che inserisce l’art. 131 bis nel D.Lgs. n. 271/89.

Il modello organizzativo ancora in vigore è quello del 1998.

Il servizio di traduzioni e piantonamenti è articolato in quattro livelli funzionali: CENTRALE, REGIONALE, PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE, LOCALE.

Classificazione delle traduzioni :

• dirette (senza interruzioni);

• indirette (prevista sosta programmata);

• con corrispondenza (detenuti ricevuti in itinere dalla scorta o consegnati da una scorta ad

un’altra);

• straordinarie (effettuate secondo necessità e nei casi disposti dall’autorità competente);

• periodiche (calendarizzate preventivamente).

DIMISSIONI (Art. 43 L. 354/75 e art. 89 reg. esec.)

Per i definitivi l’ordine di scarcerazione viene emesso dall’Ufficio Esecuzione presso la Procura della Repubblica, per tutti gli altri detenuti dall’AG competente. Presso l’Ufficio Matricola è tenuto un registro scadenzario pene, ove vengono annotati tutti i fine pena relativi ai detenuti ristretti (imputati e condannati); tale scadenzario è inserito anche nel sistema telematico SIAP/AFIS. Qualora dallo scadenzario risulti che il detenuto deve essere dimesso ma non è pervenuto l’ordine di scarcerazione, l’Ufficio Matricola contatta l’AG sollecitando il provvedimento. In ogni caso, giunto l’ordine di scarcerazione, l’Ufficio Matricola controlla i riferimenti del Registro Esecuzione, Registro Generale, e richiede a mezzo fonogramma la conferma della dimissione. Successivamente l’operatore provvede ad inserire la scarcerazione nel sistema telematico SIAP/ AFIS nonché nel sistema SDI (sistema di indagine), al quale hanno accesso tutte le forze di polizia; prima dell’istituzione di tale sistema si operava inserendo i dati relativi alla dimissione del soggetto presso il CED della locale Questura. Contestualmente vengono aggiornati posizione giuridica, Registro IP3, Registro giornaliera, fascicolo del detenuto. Si provvede, infine, a richiedere all’Ufficio Conti Correnti il “saldo conto” per la consegna del peculio rimanente al detenuto; al soggetto vengono altresì consegnati gli oggetti di sua proprietà. Quando all’esito della pena deve seguire una misura di sicurezza detentiva di cui sia stata disposta la esecuzione non viene dato corso alla dimissione e si procede alla nuova assegnazione.

Nei confronti del dimettendo è previsto un particolare programma di trattamento ( Condannati ), per gli imputati possono essere solo assistiti nel ripristino degli interessi umani, culturali e professionali. A tal fine il direttore almeno tre mesi prima della prevista dimissione o, nel caso in cui non è possibile prevederla, appena ne viene a conoscenza ne informa il Consiglio di Aiuto Sociale e l’UEPE del luogo in cui il soggetto intende stabilire la sua residenza. Il direttore informa anche il MS , il Questore e l’ufficio di polizia territorialmente competente