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relazione interessi diffusi, Schemi e mappe concettuali di Diritto Amministrativo

relazione su interessi diffusi

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

Caricato il 13/01/2019

ClaudeV
ClaudeV 🇮🇹

4 documenti

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INTERESSI DIFFUSI, COLLETTIVI, OMOGENEI
Premesso che l’attività amministrativa non sempre incide o si confronta con l’interesse privato,
ma si pone rispetto ad essi in modo irrelato, ciò accade a titolo esemplificativo in caso di
adozione di atti di pianificazione urbanistica o di programmazione o quando realizzi opere
pubbliche. In questi casi, ove non sia lesa una posizione di diritto soggettivo o interesse
legittimo, all’attività della PA non corrisponde una posizione giuridicamente tutelata del privato.
Orbene la violazione delle norme di comportamento o attributive dei poteri irrelati può essere
risolta mediante interventi propulsivi (diffide) o sostitutivo da parte degli organi di vigilanza,
con possibile irrogazioni di sanzioni nei confronti di dirigenti o responsabili delle violazioni.
In siffatte ipotesi pur non configurandosi posizioni giuridiche aventi la consistenza
dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo, taluni soggetti possono essere titolari di un
interesse di mero fatto non tutelabile giurisdizionalmente, al più tali soggetti possono
sollecitare la correzione dell’azione amministrativa che lede il loro interesse di mero fatto
mediante atti di sensibilizzazione o segnalazioni/petizioni.
Si pone quindi il problema di distinguere le posizioni di interesse legittimo aventi rilievo quali
beni della vita la cui violazione legittima la tutela innanzi al GA e gli interessi di mero fatto, di
per ciò stesso irrilevanti. Un primo criterio è quello differenziazione della posizione soggettiva
rispetto a quello della generalità dei consociati, il cui indice è dato dalla sua vicinanza
(vicinitas)alla sfera di azione della PA così che tanto più è ad essa vicina tanto più è
giuridicamente consistente e rilevante. Es: chi vive o ha attività commerciali nel centro storico a
fronte di provvedimenti che limitano il traffico in quell’area è certamente più vicino alla sfera di
intervento limitativo del provvedimento della PA ed è dunque in posizione differenziata rispetto
a chi ad esempio è residente nella periferia.
Distinta la posizione in base al criterio della vicinitas occorre qualificarla giuridicamente, ossia
verificare se corrisponda ad un interesse legittimo.
Gli interessi di fatto possono avere una consistenza individuale o SUPERINDIVIDUALE, tale
coscienza di una valenza diffusa dell’interesse si è fatta strada con lo sviluppo di una maggiore
coscienza sociale e collettiva, specie in tema di tutela dell’ambiente e dei consumatori.
Gli interessi diffusi sono variamente definiti come interessi adespoti, o non personalizzati,
riferibili in modo generalizzato alla collettività o a più categorie ad es: interesse alla salubrità
dell’ambiente. Il carattere diffuso dell’interesse deriva dalla natura del bene ad esso correlato, tali
beni sono infatti definiti dal linguaggio economico come beni pubblici non rivali o non
escludibili, in quanto la loro fruizione è aperta a tutti e l’uso da parte di un soggetto non ne
esclude la contestuale fruizione da parte di altri soggetti.
Gli interessi diffusi sono una categoria dai confini incerti, tuttavia oltre ad essere riferibili a beni
non rivali, dal punto di vista soggettivo sono riferibili non a singoli soggetti in ragione
dell’essere individui ma, piuttosto, in ragione del loro status di cittadini, consumatori, utenti,
etc…
Un primo indice della rilevanza giuridica degli interessi diffusi lo si può rintracciare nella l. 241
del 1990 che all’art. 9 consente la partecipazione al procedimento amministrativo alle
associazioni o ai comitati portatori di interessi diffusi ai quali possa derivare un pregiudizio
dall’esercizio del potere amministrativo.
Si pone dunque la questione se tali interessi diffusi possano essere attivati in sede giudiziale.
A tal fine secondo talune pronunce del Tar, la rilevanza procedimentale dell’interesse diffuso lo
legittimerebbe a livello processuale, tuttavia contra questo argomento si rileva che la
partecipazione procedimentale assolve la funzione di ampliare il novero delle informazioni
relative agli interessi coinvolti dall’azione amministrativa al fine di meglio esercitarla, la
legittimazione processuale - invece - richieda la lesione di una posizione giuridica soggettiva cui
si collega uno specifico bene della vita, secondo l’insegnamento della sentenza 500/1999 SSUU.
Altro indirizzo al fine di ammettere la tutela giudiziale delle posizioni di interesse
superindividuale ha esteso la nozione di interesse legittimo fino a ricomprendervi anche gli
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INTERESSI DIFFUSI, COLLETTIVI, OMOGENEI

Premesso che l’attività amministrativa non sempre incide o si confronta con l’interesse privato, ma si pone rispetto ad essi in modo irrelato, ciò accade a titolo esemplificativo in caso di adozione di atti di pianificazione urbanistica o di programmazione o quando realizzi opere pubbliche. In questi casi, ove non sia lesa una posizione di diritto soggettivo o interesse legittimo, all’attività della PA non corrisponde una posizione giuridicamente tutelata del privato. Orbene la violazione delle norme di comportamento o attributive dei poteri irrelati può essere risolta mediante interventi propulsivi (diffide) o sostitutivo da parte degli organi di vigilanza, con possibile irrogazioni di sanzioni nei confronti di dirigenti o responsabili delle violazioni. In siffatte ipotesi pur non configurandosi posizioni giuridiche aventi la consistenza dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo, taluni soggetti possono essere titolari di un interesse di mero fatto non tutelabile giurisdizionalmente , al più tali soggetti possono sollecitare la correzione dell’azione amministrativa che lede il loro interesse di mero fatto mediante atti di sensibilizzazione o segnalazioni/petizioni. Si pone quindi il problema di distinguere le posizioni di interesse legittimo aventi rilievo quali beni della vita la cui violazione legittima la tutela innanzi al GA e gli interessi di mero fatto, di per ciò stesso irrilevanti. Un primo criterio è quello differenziazione della posizione soggettiva rispetto a quello della generalità dei consociati, il cui indice è dato dalla sua vicinanza (vicinitas)alla sfera di azione della PA così che tanto più è ad essa vicina tanto più è giuridicamente consistente e rilevante. Es: chi vive o ha attività commerciali nel centro storico a fronte di provvedimenti che limitano il traffico in quell’area è certamente più vicino alla sfera di intervento limitativo del provvedimento della PA ed è dunque in posizione differenziata rispetto a chi ad esempio è residente nella periferia. Distinta la posizione in base al criterio della vicinitas occorre qualificarla giuridicamente, ossia verificare se corrisponda ad un interesse legittimo. Gli interessi di fatto possono avere una consistenza individuale o SUPERINDIVIDUALE, tale coscienza di una valenza diffusa dell’interesse si è fatta strada con lo sviluppo di una maggiore coscienza sociale e collettiva, specie in tema di tutela dell’ambiente e dei consumatori. Gli interessi diffusi sono variamente definiti come interessi adespoti, o non personalizzati, riferibili in modo generalizzato alla collettività o a più categorie ad es: interesse alla salubrità dell’ambiente. Il carattere diffuso dell’interesse deriva dalla natura del bene ad esso correlato, tali beni sono infatti definiti dal linguaggio economico come beni pubblici non rivali o non escludibili, in quanto la loro fruizione è aperta a tutti e l’uso da parte di un soggetto non ne esclude la contestuale fruizione da parte di altri soggetti. Gli interessi diffusi sono una categoria dai confini incerti, tuttavia oltre ad essere riferibili a beni non rivali, dal punto di vista soggettivo sono riferibili non a singoli soggetti in ragione dell’essere individui ma, piuttosto, in ragione del loro status di cittadini, consumatori, utenti, etc… Un primo indice della rilevanza giuridica degli interessi diffusi lo si può rintracciare nella l. 241 del 1990 che all’art. 9 consente la partecipazione al procedimento amministrativo alle associazioni o ai comitati portatori di interessi diffusi ai quali possa derivare un pregiudizio dall’esercizio del potere amministrativo. Si pone dunque la questione se tali interessi diffusi possano essere attivati in sede giudiziale. A tal fine secondo talune pronunce del Tar, la rilevanza procedimentale dell’interesse diffuso lo legittimerebbe a livello processuale, tuttavia contra questo argomento si rileva che la partecipazione procedimentale assolve la funzione di ampliare il novero delle informazioni relative agli interessi coinvolti dall’azione amministrativa al fine di meglio esercitarla, la legittimazione processuale - invece - richieda la lesione di una posizione giuridica soggettiva cui si collega uno specifico bene della vita, secondo l’insegnamento della sentenza 500/1999 SSUU. Altro indirizzo al fine di ammettere la tutela giudiziale delle posizioni di interesse superindividuale ha esteso la nozione di interesse legittimo fino a ricomprendervi anche gli

interessi collettivi, riferibili a determinate categorie di soggetti, al fine di tutelare la categoria e non il singolo individuo. Il legislatore ha previsto forme di legittimazione ex lege di associazioni portatrici di interessi collettivi in materia ambientale e in materia consumieristica. Ammette dunque la partecipazione processuale delle associazioni riconosciute dal ministero dell’Ambiente a tutela di interessi ambientali ( l. 349/1986) e in materia di tutela dei consumatori alle associazioni rappresentative dei consumatori a livello nazionale e iscritte in un elenco tenuto dal ministero dello sviluppo economico. Tuttavia, queste previsioni normative non valgono ad elevare le posizioni giuridiche soggettive di tali associazioni entro la categoria dell’interesse legittimo, avendo solo una rilevanza sul piano della legittimazione processuale. Un ultima categoria di interessi è quella degli interessi individuali omogenei o isomorfi, che sono riferibili agli individui come posizioni giuridiche soggettive individuali ma che sono comuni ad una pluralità di soggetti es utenti servizio elettrico - interruzione elettricità in una città. In questi casi la lesione deriva da una condotta illecita evidentemente plurioffensiva e l’ordinamento predispone forme di tutela alternativa a quella giudiziale mediante meccanismi di Alternative dispute resolution, innanzi a organismi di mediazione o conciliazione, con il vantaggio di portare a decisioni più celeri e a costi inferiori. Una significativa novità nel panorama giuridico nazionale è stata l’introduzione dello strumento della class action nell’ambito del codice del consumo art. 140bis che consiste in una azione collettiva innanzi al GO contro comportamenti che ledano contestualmente più consumatori o utenti. Altro strumento di azione collettiva è previsto innanzi al GA per la tutela dei consumatori avverso condotte lesive dei relativi diritti poste in essere dai concessionari o gestori di servizi pubblici, al fine di ripristinare il servizio agli standard e ai livelli di prestazione definiti nelle carte dei servizi. Il comma 6 dell’art. 1 esclude la tutela risarcitoria, per la quale restano fermi i rimedi ordinari. Può essere proposto sia dai singoli che da associazioni costituite ad hoc. Un esempio giurisprudenziale è il ricorso presentato da un’associazione dei consumatori per fare rispettare il numero massimo di alunni per classe all’istituzione scolastica che aveva violato lo standard normativo. Ad ogni modo tali azioni non sostituiscono quelle proponibili a livello individuale dai singoli consumatori o fruitori dei servizi pubblici, ma vi si affiancano.