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Repubblica e Parlamento Italiano, Dispense di Diritto

•Descrizione e organizzazione della Repubblica italiana •Descrizione e organizzazione del parlamento italiano con approfondimento delle sue funzioni e componenti

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 30/08/2023

emilia-gadola
emilia-gadola 🇮🇹

4.5

(2)

30 documenti

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L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
La seconda parte della costituzione, è dedicata all’organizzazione dello Stato, con
l’obiettivo di porre ordine nella vita della collettività. Ed è suddivisa in sei titoli, ciascuno dei
quali contiene le principali istituzioni, con cui lo Stato esercita i suoi poteri e le sue funzioni:
-titolo 1: il parlamento.
-titolo 2: il presidente della Repubblica.
-titolo 3: il governo.
-titolo 4: la magistratura.
-titolo 5: le regioni, le province e i comuni.
-titolo 6: le garanzie costituzionali.
Tali organi costituzionali sono posti al vertice dell’organizzazione statale e sono
espressamente previsti dalla costituzione in quanto organi necessari, che definiscono la
struttura democratica della Repubblica italiana. La loro composizione e le loro funzioni
possono essere modificate solo attraverso un lungo procedimento previsto dall’articolo 138
della costituzione (procedimento di revisione costituzionale).
PARLAMENTO
Il parlamento è l’organo costituzionale a cui è affidata la funzione legislativa, ha il compito
di emanare le leggi che regolano lo Stato, ed entrano a far parte dell’ordinamento giuridico.
La nostra è una Repubblica parlamentare, in cui il parlamento è posto al centro del sistema
politico, in quanto è l’organo eletto direttamente dai cittadini, che rappresenta dunque la
volontà popolare. La costituzione attribuisce al parlamento anche la funzione elettiva e la
funzione di controllo politico. La prima da al parlamento il compito di eleggere il
presidente della Repubblica, una parte dei membri che compongono la corte
costituzionale e il consiglio superiore della magistratura. La seconda permette al
parlamento di controllare l’operato politico del governo.
Secondo l’articolo 55, il parlamento ha una struttura bicamerale perfetta, perché composto
da due camere, la camera dei deputati eil Senato della Repubblica, dove entrambe le
camere svolgono le stesse funzioni e hanno gli stessi poteri, per evitare in questo modo il
ritorno al fascismo. Le due camere restano in carica per cinque anni, questo periodo di
tempo è detto legislatura. Tuttavia il presidente della Repubblica può decide di sciogliere
prima dei cinque anni, una o entrambe le camere, nel caso di grave instabilità tra le due.
Nonostante il bicameralismo perfetto, la camera dei deputati e il Senato, sono due organi
distinti, ognuno con una propria composizione.
-numeri di componenti= la camera dei deputati è composta da 400 membri, il Senato è
composto da 200 membri, entrambi eletti dal popolo. Al senato vanno aggiunti i senatori a
vita, membri non eletti dai cittadini. Sono senatori a vita, tutti gli ex presidenti della
Repubblica e coloro che vengono nominati tali dal presidente della Repubblica. Il presidente
durante la sua carica può nominare cinque senatori a vita, scelti sulla base di particolari
meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
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L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

La seconda parte della costituzione, è dedicata all’organizzazione dello Stato , con l’obiettivo di porre ordine nella vita della collettività. Ed è suddivisa in sei titoli, ciascuno dei quali contiene le principali istituzioni, con cui lo Stato esercita i suoi poteri e le sue funzioni: -titolo 1: il parlamento. -titolo 2: il presidente della Repubblica. -titolo 3: il governo. -titolo 4: la magistratura. -titolo 5: le regioni, le province e i comuni. -titolo 6: le garanzie costituzionali. Tali organi costituzionali sono posti al vertice dell’organizzazione statale e sono espressamente previsti dalla costituzione in quanto organi necessari, che definiscono la struttura democratica della Repubblica italiana. La loro composizione e le loro funzioni possono essere modificate solo attraverso un lungo procedimento previsto dall’articolo 138 della costituzione ( procedimento di revisione costituzionale ). PARLAMENTO Il parlamento è l’organo costituzionale a cui è affidata la funzione legislativa , ha il compito di emanare le leggi che regolano lo Stato, ed entrano a far parte dell’ordinamento giuridico. La nostra è una Repubblica parlamentare, in cui il parlamento è posto al centro del sistema politico, in quanto è l’organo eletto direttamente dai cittadini , che rappresenta dunque la volontà popolare. La costituzione attribuisce al parlamento anche la funzione elettiva e la funzione di controllo politico. La prima da al parlamento il compito di eleggere il presidente della Repubblica, una parte dei membri che compongono la corte costituzionale e il consiglio superiore della magistratura. La seconda permette al parlamento di controllare l’operato politico del governo. Secondo l’articolo 55, il parlamento ha una struttura bicamerale perfetta, perché composto da due camere, la camera dei deputati e il Senato della Repubblica , dove entrambe le camere svolgono le stesse funzioni e hanno gli stessi poteri, per evitare in questo modo il ritorno al fascismo. Le due camere restano in carica per cinque anni , questo periodo di tempo è detto legislatura. Tuttavia il presidente della Repubblica può decide di sciogliere prima dei cinque anni, una o entrambe le camere, nel caso di grave instabilità tra le due. Nonostante il bicameralismo perfetto, la camera dei deputati e il Senato, sono due organi distinti, ognuno con una propria composizione. -numeri di componenti= la camera dei deputati è composta da 400 membri, il Senato è composto da 200 membri , entrambi eletti dal popolo. Al senato vanno aggiunti i senatori a vita, membri non eletti dai cittadini. Sono senatori a vita, tutti gli ex presidenti della Repubblica e coloro che vengono nominati tali dal presidente della Repubblica. Il presidente durante la sua carica può nominare cinque senatori a vita, scelti sulla base di particolari meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

-elezioni delle camere= Si parla di elettorato attivo quando si eleggono i candidati al parlamento, mentre di l’elettorato passivo quando ci si candida per essere eletti. Per votare i deputati bisogna aver compiuto 18 anni, e per essere eletti deputati bisogna aver compiuto 25 anni. Per eleggere i senatori bisogna aver compiuto 25 anni e per candidarsi a senatore occorrono 40 anni. -sedi= Entrambe le camere hanno sede a Roma , la camera dei deputati a palazzo Montecitorio , mentre il Senato a palazzo Madama. Le due camere possono riunirsi a palazzo Montecitorio solo nei casi previsti dalla costituzione, come per esempio per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Ogni camera, approva un proprio regolamento con il quale definisce la propria organizzazione interna. All’interno delle due camere operano più organi che svolgono diverse funzioni: -il presidente= all’inizio di ogni legislatura, i membri di ciascuna camera eleggono il proprio presidente (presidente della camera il presidente del Senato), che ha il compito di dirigere e coordinare le sedute assembleari. Il ruolo del presidente richiede assoluta imparzialità, cioè non deve mai agevolare un particolare partito politico. -l’ufficio di presidenza= insieme al presidente vengono eletti anche i membri dell’ufficio di presidenza, che hanno il compito di preparare i lavori delle assemblee e assicurare la regolarità delle votazioni. -i gruppi parlamentari= sono composti da un numero variabile di parlamentari (deputati o senatori) che appartengono a una stessa forza politica. Ci sono anche i gruppi misti , composti dai parlamentari che non fanno parte di altri gruppi o da coloro che si staccano dal partito con cui sono stati eletti. La partecipazione ad un gruppo è obbligatoria per ogni parlamentare , inoltre ogni gruppo parlamentare elegge il suo capogruppo. -le commissioni parlamentari= la maggior parte dell’attività legislativa del parlamento è svolta dai gruppi ristretti di parlamentari , che rappresentano le forze politiche, presenti nelle camere, ed hanno il compito di facilitare i lavori di tutta l’assemblea parlamentare. Questi gruppi possono essere: le commissioni permanenti, presenti in entrambe le camere, e si occupano di materie specifiche come la scuola, la sanità e la giustizia, ed hanno il compito di esaminare le proposte di legge. E le commissioni di inchiesta, sono bicamerali, composte dunque dai deputati e dai senatori, hanno il compito di indagare su avvenimenti di pubblico interesse. •Funzione legislativa Dare vita ad una legge, richiede un processo lungo e complesso, che è detto iter legislativo. Il parlamento ha il potere di emanare due tipi di leggi: le leggi ordinarie e le leggi di revisione costituzionale. L'Iter legislativo delle leggi ordinarie avviene: (legge ordinarie) -iniziativa= consiste nella presentazione di una proposta di legge che si ritiene utile per la collettività ad una delle due camere. Possono presentare una proposta di legge: il governo ( disegno di legge ), ciascun parlamentare, i consigli regionali, il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e i cittadini mediante la raccolta di 50.000 firme.

•Funzione di indirizzo politico e controllo La funzione di indirizzo politico e di controllo del parlamento, si basa sul rapporto di fiducia che deve intercorrere tra parlamento e governo, attraverso il quale la maggioranza dei deputati e dei senatori approva o meno il programma politico del governo. Essendo il parlamento l’organo centrale dello Stato, il governo deve godere sin dall’inizio della sua fiducia, inoltre tale rapporto di fiducia deve durare nel tempo, altrimenti il governo è costretto a dimettersi. Il parlamento ha dunque il potere di orientare l’attività del nuovo governo, attraverso tre strumenti: -le interrogazioni sono domande scritte che ogni parlamentare può rivolgere al governo, o ai singoli ministri per ottenere informazioni o chiarimenti su fatti specifici. -le interpellanze sono domande scritte che ogni parlamentare può rivolgere al governo ma che richiedono una risposta motivata. In questo caso vengono richiesti al governo i motivi e le ragioni della sua azione politica e di suo comportamenti. -le mozioni possono essere presentate da almeno 10 deputati o 8 senatori. Hanno lo scopo di sollecitare un dibattito tra parlamento e governo su un determinato argomento, che non ha soddisfatto le richieste dei parlamentari. Un particolare tipo di mozione è la mozione di sfiducia con la quale le camere possono togliere la fiducia al governo facendolo decadere ( crisi di governo ).

- Funzione elettiva La costituzione prevede che il parlamento si riunisca in seduta comune a palazzo Montecitorio , per eleggere le più alte cariche dello Stato: -l’elezione del presidente della Repubblica. -la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica, quando si verificano situazioni come l’alto tradimento (l’intesa con stati nemici) oppure l’attentato alla costituzione. -L’elezione di un terzo dei membri della corte costituzionale. -L’elezione di un terzo dei membri del consiglio superiore della magistratura. Secondo l’articolo 67 della nostra costituzione, “ ogni membro del parlamento rappresenta la nazione”. Per questo motivo la costituzione ha previsto particolari garanzie affinché ogni parlamentare possa svolgere le sue funzioni in piena libertà. Tali garanzie sono dette immunità parlamentari come l'insindacabilità e l’inviolabilità. La prima rappresenta la libertà di opinione e di voto, dunque ciascun parlamentare è libero di esprimere in assemblea o in altri luoghi, il proprio pensiero senza poter essere perseguitato dalla legge. La seconda invece indica l’impossibilità di arrestare e processare un parlamentare , a meno che non sia presente una sentenza di condanna, o nel caso in cui parlamentare sia colto nell’atto di compiere un reato (in flagranza).